B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-2187/2013
D e c i s i o n e d e l 3 0 a p r i l e 2 0 1 4 Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico), cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, rappresentata dall'avv. Fabio Taborelli, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 marzo 2013).
C-2187/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1 Il 12 aprile e 24 maggio 1996, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadina svizzera, nata il (...), coniugata, con due figli – un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° agosto 1994, unitamente alle rendite completive in favore dei figli. In virtù del rapporto otorinolaringoiatrico del novembre 1995, è stato stabilito che l'interessata era affetta segnatamente da operazione radicale orecchio sinistro, sordità a sinistra, postumi di paresi nervo facciale a sinistra e stato dopo labirintite a sinistra e che la stessa era abile al lavoro al 50% nell'attività di restauratrice. Nel rapporto d'inchiesta domiciliare del gennaio 1996, è stato posto un grado d'impedimento del 21% nell'attività di casalinga. L'interessata è stata considerata salariata nella misura del 72% e casalinga nella misura del 28%. Il grado d'invalidità complessivo era del 42% [(72 x 50) + [28 x 21]). Il diritto al quarto di rendita è poi stato confermato nell'ambito delle procedure di revisione del diritto alla rendita nel 1999 e nel 2002. 1.2 Nel gennaio 2006, a seguito del trasferimento all'estero dell'assi- curata, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). Con comuni- cazione del 10 gennaio 2006 (doc. 2), l'UAIE ha confermato l'importo della rendita. 2. Nel mese di febbraio del 2006, l'interessata ha formulato una domanda di revisione del diritto alla rendita (doc. 3). L'11 agosto 2008, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° giugno 2006, il quarto di rendita d'invalidità pagato fino ad allora è sostituito da una mezza rendita d'invalidità. È stato considerato, in virtù del rapporti del febbraio e giugno 2008 del dott. B._______, medico dell'UAIE (doc. 24 e 30), il quale, a sua volta, si è basato sulla documentazione medica agli atti (v. rapporto otorinolaringoiatrico dell'ottobre 2007 [doc. 20] e rapporto psicologico del novembre 2007 [doc. 21]), che l'interessata era affetta da stato dopo intervento per colesteatoma all'orecchio destro e stato ansioso depressivo con attacchi di panico e che la medesima presentava un'incapacità al lavoro del 75% nell'ultima attività esercitata da marzo del 2006, ma che non presentava alcun impedimento nel compimento delle
C-2187/2013 Pagina 3 consuete mansioni domestiche, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 54% ([72 x 75) + [28 x 0]). 3. 3.1 Nel mese di febbraio del 2012, l'autorità inferiore ha avviato la previ- sta procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 34). 3.2 Nei rapporti del 30 ottobre 2012 e del 19 febbraio 2013 (doc. 48 e 59), il dott. B._______, ha ritenuto di poter ravvisare, in virtù della documenta- zione medica agli atti (doc. 38, 44 e 56 [v. in particolare perizia medica E 213 del 16 luglio 2012]), un notevole miglioramento dello stato di salute dell'interessata, sia dal profilo psichico (la perizia E 213 non riferisce di alcuna patologia psichica) sia dal profilo somatico (nella perizia E 213 è indicato che l'interessata è portatrice di un apparecchio acustico) e, con- seguentemente, della sua capacità al lavoro. Il medico ha concluso che la medesima (affetta da stato dopo intervento per colesteatoma bilaterale e stato dopo stato ansioso depressivo) presenta una capacità al lavoro del 100% sia nella precedente attività sia in un'attività sostitutiva adeguata. 3.3 Il 4 marzo 2013, l'UAIE ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° maggio 2013, la mezza rendita d'invalidità pagata fino ad allora (doc. 61; v. anche doc. 60), essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sen- si dell'art. 88a cpv. 1 OAI (RS 831.101). L'autorità inferiore ha in particola- re precisato che, in virtù dei documenti ricevuti, il danno alla salute non comporta più alcuna incapacità al lavoro nella precedente attività di re- stauratrice di opere d'arte e neppure nel compimento delle consuete man- sioni domestiche (sono state riportate le considerazioni essenziali dei rapporti del servizio medico dell'UAIE di ottobre 2012 e febbraio 2013). 4. Il 18 aprile 2013, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 marzo 2013 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva- lidità dal 1° maggio 2013. Ha contestato un miglioramento delle sue con- dizioni di salute. In particolare, ha segnalato che, secondo i rapporti au- diologico del 26 marzo 2013 e psicologico del 23 marzo 2013, allegati in copia, la situazione uditiva è peggiorata, soffre di un disturbo depressivo grave con ansia, attacchi di panico e somatizzazioni e presenta una pato- logia labirintica. Ha sottolineato che, secondo il rapporto medico dell'11 aprile 2013, allegato in copia, il grado d'invalidità complessivo, in funzione
C-2187/2013 Pagina 4 di un impedimento dell'85% nell'esercizio di un'attività lucrativa e del 40% nello svolgimento dell'attività di casalinga, è del 72,4% (doc. TAF 1). 5. Nella risposta al ricorso del 24 giugno 2013, l'UAIE ha proposto l'ammis- sione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del 19 giugno 2013 del dott. C., medico dell'UAIE (doc. 67), in cui è indicato che per comple- tare l'istruttoria appare necessario sottoporre la ricorrente ad una perizia psichiatrica in Svizzera (doc. TAF 3). 6. Nella replica del 14 novembre 2013, la ricorrente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 18 aprile 2013. In particolare, ha contestato un miglioramento delle sue condizioni di salute somatiche. Ha segnalato che, secondo il rapporto del 20 settembre 2013 del Servizio di Audiovestibologia dell'Ospedale di D., allegato in copia, è affetta da deficit vestibolare periferico sinistro con marcata insta- bilità alla deambulazione. Ha poi sottolineato che il rapporto neuropsichi- co del 6 ottobre 2013 del dott. E., allegato in copia, conferma l'e- sistenza di un disagio psichico (doc. TAF 11). 7. Nella duplica del 17 dicembre 2013, l'autorità inferiore ha rilevato, in virtù del rapporto del 10 dicembre 2013 del dott. C., allegato in copia, che non sussiste alcun miglioramento significativo e duraturo dello stato di salute dell'insorgente rispetto al quadro clinico esistente nel 2008 (data della decisione mediante la quale il quarto di rendita d'invalidità è stato sostituito da una mezza rendita d'invalidità). Pertanto, sussisterebbe un diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche a decorrere dal 1° maggio 2013. L'autorità inferiore ha quindi proposto l'ammissione del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa ren- dere una nuova decisione. L'UAIE ha peraltro precisato di avere rinuncia- to ad emanare una nuova decisione nel senso della conferma di una mezza rendita a favore dalla ricorrente anche a decorrere dal 1° maggio 2013 solo poiché una siffatta decisione non avrebbe corrisposto comple- tamente alle conclusioni ricorsuali dell'insorgente medesima (doc. TAF 13). 8. Nell'atto del 13 febbraio 2014, la ricorrente, preso atto del fatto che l'UAIE
C-2187/2013 Pagina 5 ammette finalmente non essere intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute della ricorrente e conto tenuto della durata della procedura ricorsuale e del fatto che un rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per complemento istruttorio (ossia per la verifica di un eventuale peggio- ramento dello stato di salute) equivarrebbe a dovere ricominciare da capo una procedura amministrativa, è disposta ad accettare il riconoscimento di una mezza rendita AI a decorrere dal 1° maggio 2013, così come con- cesso dallo stesso UAIE (doc. TAF 21). 9. 9.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 9.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 9.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua mo- difica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per- tanto ammissibile. 10. Giusta l'art. 50 cpv. 1 LPGA, le controversie nell'ambito delle assicurazio- ni sociali possono essere composte con transazione. Per il capoverso 2, l'assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di deci- sione impugnabile, mentre il capoverso 3 prevede che i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella proce- dura di ricorso. Per controversie "nell'ambito delle assicurazioni sociali", si intendono ad ogni buon conto vertenze concernenti le prestazioni ai sensi degli art. 14 segg. LPGA (prestazioni in natura [art. 14 LPGA] e presta- zioni pecuniarie [art. 15 LPGA]; DTF 133 V 593 consid. 4.1, 131 V 417 consid. 4.1).
C-2187/2013 Pagina 6 11. 11.1 L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è la questione di sapere se l'insorgente abbia diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità anche successivamente al 1° maggio 2013. 11.2 L'autorità inferiore, nella duplica del 17 dicembre 2013 (doc. TAF 13), ha rilevato infine che non è intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute della ricorrente rispetto al quadro clinico esistente nel 2008. Pertanto, l'insorgente avrebbe diritto ad una mezza rendita d'invali- dità anche successivamente al 1° maggio 2013. L'UAIE ha quindi indicato di rinunciare a rendere, giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, una nuova decisione di merito in sostituzione dell'impugnata decisione del 4 marzo 2013, rite- nuto che la proposta di riconoscere alla ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità non accondiscende integralmente alle conclusioni ri- corsuali. L'autorità inferiore ha comunque invitato, perlomeno implicita- mente, questo Tribunale a confermare la valutazione del proprio servizio medico del 10 dicembre 2013 e, per conseguenza, ad accogliere il ricorso e rinviare gli atti di causa all'UAIE affinché la stessa possa rendere una nuova decisione (mediante la quale venisse riconosciuto alla ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità [anche] a decorrere dal 1° maggio 2013). L'insorgente ha peraltro poi dichiarato, nella presa di posizione del 13 febbraio 2014 (doc. TAF 21), di accettare il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità anche a decorrere dal 1° maggio 2013. 11.3 A prescindere dal fatto che una transazione fra le parti in sede ricor- suale interviene, di principio, nell'ambito di un'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale medesimo oppure mediante la sottoscri- zione di un accordo scritto che viene poi sottoposto al Tribunale (v., sulla questione, le sentenze del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2, 9C_32/2010 del 28 aprile 2010, 9C_542/2009 del 18 aprile 2010, 9C_671/2009 del 16 novembre 2009; v. pure la sentenza del TAF C- 5278/2011 del 20 marzo 2012), nulla si oppone al fatto che nel caso con- creto – in considerazione delle circostanze particolari della fattispecie (UAIE che ha allegato di avere rinunciato all'emanazione di una nuova decisione nel senso della concessione alla ricorrente di una mezza rendi- ta anche dopo il 30 aprile 2013 solo poiché essa non avrebbe accondi- sceso integralmente alle conclusioni ricorsuali; ricorrente che nel succes- sivo atto accetta la proposta di soluzione del caso sottoposto dall'UAIE nella presa di posizione del 17 dicembre 2013) – si possa senz'altro rite- nere che pendente causa è intervenuta tra le parti, perlomeno da un pun-
C-2187/2013 Pagina 7 to di vista materiale, una transazione (v., sulla questione, la sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). 11.4 Secondo giurisprudenza, le parti, per la natura imperativa del diritto pubblico, non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde. Il Tribunale federale ha già affermato l'ammissibilità di principio delle tran- sazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione con la situazione di fatto e di diritto (sentenza del TF I 522/02 del 3 giugno 2003 consid. 2). Non è per contro sufficiente che il giudice prenda semplicemente atto di una transazione conclusa tra le parti e si limiti a stralciare dai ruoli la causa per intervenuta transazione (sentenza del TF C 143/06 del 3 ottobre 2007 consid. 8.2 [considerando non pubbli- cato in DTF 133 V 593]). Il decreto con cui un Tribunale stralcia la causa in seguito a una transazione intervenuta durante la procedura ricorsuale deve quantomeno contenere una motivazione sommaria che spieghi in quale misura l'accordo sia conforme allo stato di fatto e di diritto (DTF 135 V 65 consid. 2.6; v. anche la sentenza del TF 9C_42/2010 del 31 maggio 2010 consid. 3.2). 11.5 Nel caso in esame, il dott. C., medico SMR, nel rapporto del 10 dicembre 2013 (doc. TAF 13), ha in particolare constatato che, se nel- la perizia medica E 213 del 16 luglio 2012 (doc. 44; rapporto medico in virtù del quale il dott. B. aveva ritenuto di poter ravvisare un no- tevole miglioramento dello stato di salute) era fatto riferimento ad una marcia normale ed all'assenza di disturbi dell'equilibrio, il rapporto del 20 settembre 2013 del Servizio di Audiovestibologia dell'Ospedale di D._______ (doc. TAF 11, allegato F) riferisce di un'instabilità alla deambu- lazione e conclude ad un deficit vestibolare periferico in fase di scarso compenso funzionale. Secondo il medico SMR, nell'ipotesi in cui la ricor- rente non avesse presentato dei disturbi dell'equilibrio il 16 luglio 2012 (data della visita medica E 213, in cui la medesima non è peraltro stata sottoposta ad alcun esame specifico), tale miglioramento dello stato di salute non può essere qualificato di duraturo. Il dott. C._______ ha altresì rilevato che il rapporto neuropsichiatrico del 6 ottobre 2013 del dott. E._______ (doc. TAF 11, allegato G) stabilisce in modo convincente che non vi è stato alcun miglioramento significativo dello stato di salute psi- chico, il medico incaricato dell'esame E 213 essendosi peraltro limitato ad indicare che al momento dell'esame l'insorgente non presentava alcun di- sturbo apparente dell'umore. Per conseguenza, dalle carte processuali emerge in modo indubitabile che rispetto alla situazione esistente al mo-
C-2187/2013 Pagina 8 mento dell'emanazione della decisione dell'UAIE dell'11 agosto 2008 non è intervenuto fino alla data della decisione impugnata del 4 marzo 2013 alcun miglioramento duraturo dello stato di salute della ricorrente. Questo Tribunale non ha quindi motivo di scostarsi, nella sostanza, dalla valuta- zione del dott. C._______ sullo stato di salute della ricorrente, secondo la quale non è intervenuto, rispetto al quadro clinico esistente nel 2008, al- cun miglioramento significativo e duraturo dello stesso, non risultando al- tresì dagli atti di causa essere sopraggiunto alcun altro cambiamento che potrebbe giustificare una riduzione/soppressione della mezza rendita ac- cordata fino al 30 aprile 2013 (in virtù delle emergenze processuali, non si impone, altresì, un altro metodo di valutazione dell'invalidità e non risulta neppure essere intervenuto un cambiamento nello statuto della ricorrente [salariata al 72% e casalinga al 28% {v. anche ricorso pag. 15}]). Conse- guentemente, il versamento della mezza rendita versata alla ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2006 anche successivamente al 30 aprile 2013 è in concreto conforme allo stato di fatto e di diritto fino alla data della deci- sione impugnata. 11.6 Preso quindi atto della proposta dell'autorità inferiore volta a "ripristi- nare il diritto ad una mezza rendita" d'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2013 (v. la duplica del 17 dicembre 2013; doc. TAF 13) nonché della di- chiarazione della ricorrente di "accettare il riconoscimento di una mezza rendita AI a decorrere dal 01.05.2013, così come concesso dallo stesso UAIE" (v. la presa di posizione del 13 febbraio 2014; doc. TAF 21), questo Tribunale constata che le parti sono giunte ad un accordo transattivo du- rante la procedura ricorsuale, consistente nel riconoscimento all'insorgen- te del diritto ad una mezza rendita d'invalidità (anche) a decorrere dal 1° maggio 2013, transazione che può essere confermata in questa sede, fermo restando che non è necessario effettuare un nuovo confronto dei redditi allorquando sulla base delle risultanze processuali si può ritenere non essere intervenuta una significativa modificazione della fattispecie da confrontare (DTF 133 V 108 consid. 5.4 e sentenza del TF 8C_185/2012 consid. 3). 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 13. 13.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS).
C-2187/2013 Pagina 9 13.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da manda- tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re- golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata e in considera- zione dell'esito della lite (la ricorrente è parzialmente vincente, avendo domandato nel gravame il riconoscimento di una rendita intera d'invalidi- tà), è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'500.- (senza IVA; v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIVA [RS 641.20]; cfr., sulla questione, la sentenza del TAF C-6248/2011 del 25 lu- glio 2012 consid. 12.2.5), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a ca- rico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-2187/2013 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-2187/2013 è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti, consistente nel riconoscimento alla ricorrente del diritto ad una mezza rendita d'invalidità (anche) a decorrere dal 1° maggio 2013. 2. Gli atti di causa sono ritornati all'UAIE affinché proceda al calcolo delle prestazioni. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF) Data di spedizione: