Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2140/2010 Sentenza del 20 giugno 2011 Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 22 febbraio 2010).
C-2140/2010 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 22 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente all'art. 87 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame di merito della domanda di revisione del 18 novembre 2009, non avendo l'interessato reso plausibile una modifica rilevante del grado d'invalidità. 2. Il 26 marzo 2010, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5. Nella risposta al ricorso del 29 luglio 2010, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 7). 6. Nella replica del 21 settembre 2010, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 26 marzo 2010 (doc. TAF 10).
C-2140/2010 Pagina 3 7. Nella duplica dell'8 novembre 2010, l'autorità inferiore ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 12). 8. 8.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 3 dicembre 2010 (notificata il 14 gennaio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 14]), ha trasmesso al ricorrente per conoscenza la duplica e l'ha invitato a versare, entro il 17 gennaio 2011, un anticipo di fr. 300.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 8.2. Il 19 gennaio 2011, è pervenuto a PostFinance in Svizzera l'importo di fr. 300.-- versato per il ricorrente (doc. TAF 15 e 17). 9. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 9 maggio 2011 (notificata il 12 maggio 2011; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 21]; che ha fatto seguito ad una del 15 aprile 2011), ha invitato il ricorrente a dimostrare, entro il termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, mediante attestazione originale e firmata rilasciata dalla posta o dalla banca, che l'importo di fr. 300.-- è stato versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale, come indicato nella decisione incidentale del 3 dicembre 2010 di questo Tribunale. 10. Il summenzionato termine assegnato al ricorrente è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. 11. 11.1. Giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, il termine per il pagamento di un anticipo è di principio osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. In particolare, secondo giurisprudenza, il momento determinante per stabilire
C-2140/2010 Pagina 4 l'osservanza o l'inosservanza del termine è pertanto quello in cui l'importo è stato versato in favore dell'autorità alla Posta svizzera (sia che ciò avvenga allo sportello di un ufficio postale oppure tramite trasferimento all'estero) o il momento in cui l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato al conto postale o bancario del ricorrente o del suo patrocinatore (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_691/2008 del 23 settembre 2009). 11.2. Per quanto emerge dalle carte processuali, il pagamento dell'importo di fr. 300.-- con valuta del 19 gennaio 2011 è pervenuto a PostFinance in Svizzera in favore del Tribunale amministrativo federale il 19 gennaio 2011, ossia tardivamente. Il ricorrente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare l'eventuale versamento tempestivo dell'anticipo spese richiesto, ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine che gli è stato accordato. Dagli atti di causa non emerge altresì alcun sufficiente elemento da cui poter dedurre che l'ordine di pagamento in favore del Tribunale amministrativo federale è stato addebitato al conto postale o bancario del ricorrente o del suo rappresentante entro il 17 gennaio 2011. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 12. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 13. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2). È pertanto restituito al ricorrente l'importo di fr. 300.--. (dispositivo alla pagina seguente)
C-2140/2010 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. L'importo di fr. 300.-- è restituito al ricorrente. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: