Co r t e II I C-21 2 1 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Madeleine Hirsig, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 febbraio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-21 2 1 /20 0 8 Fatti: A. Il 19 gennaio 2007, A._______, cittadina italiana, nata il (...), coniugata, con figli, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2). Il 5 febbraio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore dell'interessata una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. (...) al mese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e di fr. (...) al mese dal 1° gennaio del 2007 (doc. 84). B. Il 21 marzo 2008, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione dell'UAIE del 5 febbraio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il versamento, ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), di una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 23 marzo 1995 (data della nascita del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità [doc. TAF 1]). C. Nella risposta al ricorso del 23 giugno 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che l'interessata avendo presentato la sua domanda di rendita d'invalidità svizzera il 19 gennaio 2007 (doc. 2) - più di dodici mesi dopo l'inizio, il 23 marzo 1995, del suo diritto a tale rendita - le prestazioni potevano essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art. 48 cpv. 2 prima frase LAI), ossia a partire dal 1° gennaio 2006. Ha osservato che la medesima percepisce una pensione d'invalidità italiana dal 1995 (doc. 27) e che, essendo a conoscenza del danno alla salute, avrebbe potuto formulare rispettivamente incaricare una terza persona di formulare una richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'autorità inferiore ha infine segnalato che il fatto che l'interessata ignorasse di avere diritto ad una rendita d'invalidità in Svizzera non permette, secondo la giurisprudenza, il riconoscimento di un diritto al versamento per un periodo anteriore (e retroattivamente al massimo per i cinque anni precedenti la domanda ai sensi dell'art. 24 LPGA) della rendita intera d'invalidità (art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI; doc. TAF 5). Pagi na 2
C-21 2 1 /20 0 8 D. Nella replica del 14 agosto 2008, l'interessata si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 21 marzo 2008. Ha fatto valere che le sue condizioni di salute le hanno impedito di presentare una domanda di rendita d'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetta non le consentono di compiere da sola i normali atti della vita quotidiana nonché di necessitare dell'assistenza di una terza persona (doc. TAF 7). E. Nella duplica del 2 ottobre 2008, l'autorità inferiore ha rilevato che la ricorrente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento della fattispecie. Ha altresì sottolineato che dagli atti non risulta che le condizioni di salute dell'interessata abbiano impedito alla medesima di inoltrare tempestivamente - eventualmente con l'aiuto di una terza persona - una domanda di rendita d'invalidità. L'autorità inferiore ha quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 10). F. F.aCon decisione incidentale del 3 novembre 2008 (notificata il 13 novembre 2008; doc. TAF 12 [avviso di ricevimento], il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica del 2 ottobre 2008 e l'ha invitata a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. Il 25 novembre 2008, l'interessata ha versato l'importo di fr. 288.-- (doc. TAF 11 a 13). F.bCon decisione incidentale del 6 maggio 2009 (notificata il 14 maggio 2009; doc. TAF 23 [avviso di ricevimento]; che ha fatto seguito ad una del 5 dicembre 2008 e ad una del 19 gennaio 2009), questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente il versamento, entro il termine di grazia (unico) di 10 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, del saldo del richiesto anticipo sulle presunte spese processuali. Il 18 maggio 2009, l'interessata ha versato il saldo di fr. 12.-- (doc. TAF 22 a 25 e 28 a 30). Pagi na 3
C-21 2 1 /20 0 8 Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 1.4.1Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data del 5 febbraio 2008 ed il ricorso è stato inoltrato il 21 marzo 2008. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale amministrativo federale che la decisione impugnata è stata "chiaramente" spedita alla ricorrente tramite invio postale semplice e che di conseguenza non è più possibile effettuare una qualsivoglia inchiesta postale (doc. TAF 26 e 27) e quindi determinare il giorno in cui la stessa è stata ricevuta dalla ricorrente. Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400 consid. 2a), discende che il Pagi na 4
C-21 2 1 /20 0 8 gravame inoltrato dalla ricorrente il 5 febbraio 2008 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante. 1.4.2Questo Tribunale rileva altresì che dall'attestazione del 18 maggio 2009 delle Posteitaliane (doc. TAF 30) emerge che il saldo dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 12.-- è stato versato in contanti allo sportello dell'ufficio postale di B._______ il 18 maggio 2009 con richiesta di trasferimento di tale importo alla cassa del Tribunale amministrativo federale. Da quanto esposto, discende che la menzionata richiesta di trasferimento di fondi all'estero presentata ad un'agenzia postale italiana deve considerarsi siccome tempestiva (art. 21 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, per analogia [sentenza non pubblicata del Tribunale federale H 378/93 del 28 ottobre 1994], in relazione con l'art. 20 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [RS 0.142.112.681]), ossia effettuata nel termine di 10 giorni per il versamento del saldo del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 22 e 23), anche se tale importo è stato addebitato sul conto di Postfinance in Svizzera in favore di questo Tribunale solamente il 28 maggio 2009, ossia tre giorni dopo la scadenza del termine (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 2.1). 1.4.3Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile. 2. 2.1Il 1° settembre 1964 è entrata in vigore la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2). Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione bilaterale, con riserva delle disposizioni della Convenzione e del suo Protocollo finale, i cittadini svizzeri e italiani godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della legislazione federale sull'assicurazione invalidità. Peraltro, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del Pagi na 5
C-21 2 1 /20 0 8 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, la Convenzione bilaterale è sospesa, qualora il medesimo campo sia disciplinato dall'Accordo (art. 20 ACL), fermo restando che l'Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia (art. 12 ACL). 2.2Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.3Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.4L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione Pagi na 6
C-21 2 1 /20 0 8 federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita anteriormente al 1° gennaio 2006 (domanda del 19 gennaio 2007), è applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2007. Le nuove norme della 5a revisione della LAI non trovano pertanto applicazione nel caso di specie. 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: •essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); •aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). Occorre altresì rilevare che, fino al 31 dicembre 2000, il richiedente doveva pure soddisfare il requisito assicurativo, ossia, in particolare, il cittadino italiano doveva essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 LAI; nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2000) o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale; cfr., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale I 689/03 del 25 novembre 2004 consid. 1.1, I 858/02 del 1° marzo 2004 e I 179/00 del 30 giugno 2000 consid. 2b). Pagi na 7
C-21 2 1 /20 0 8 5. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la rendita intera d'invalidità debba essere versata, o meno, alla ricorrente per un periodo anteriore al 1° gennaio 2006. 6. 6.1Giova rilevare che in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad una rendita intera se è invalido per almeno i due terzi. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. 6.2Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAI nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è disciplinato conformemente all'art. 24 cpv. 1 LPGA. In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Le prestazioni sono assegnate per un tempo anteriore (e retroattivamente al massimo per i cinque anni precedenti la domanda ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPGA) se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza (art. 48 cpv. 2 LAI [seconda frase]). Peraltro, l'art. 48 cpv. 1 LAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 prevedeva che il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingueva in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta. Giova infine precisare che né l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'ACL, né quella il 1° gennaio 2003 della LPGA, né ancora quella il 1° gennaio 2004 delle disposizioni della 4a revisione della LAI hanno comportato, nella sostanza (dunque al di là di aggiornamenti nella formulazione e di rinvii ad un'altra legge dal contenuto simile), alcuna Pagi na 8
C-21 2 1 /20 0 8 modifica sostanziale della regolamentazione di cui all'art. 48 LAI concernente il ricupero di prestazioni (rendite). 6.3L'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che la ricorrente è invalida nella misura del 100% nel compimento delle mansioni consuete di casalinga a decorrere dal 23 marzo 1994 (doc. 80) e, dall'altro lato, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità è nato il 23 marzo 1995. Tuttavia, ritenuto come la richiesta di rendita è stata presentata il 19 gennaio 2007 (doc. 2), la rendita intera d'invalidità poteva essere versata solo a partire dal 1° gennaio 2006, ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase). 6.4 6.4.1Nel ricorso e nella replica, la ricorrente fa valere, richiamando l'ipotesi di cui alla seconda frase dell'art. 48 cpv. 2 LAI, un diritto al versamento retroattivo della rendita intera d'invalidità a decorrere da marzo del 1995. Ha segnalato che le sue condizioni di salute le hanno impedito di formulare una richiesta di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 6.4.2Secondo la giurisprudenza, l'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI si applica allorquando l'assicurato non sapeva né poteva sapere che subiva, in ragione di una malattia fisica o psichica, una diminuzione della capacità di guadagno rispettivamente un'incapacità nello svolgimento delle mansioni consuete in misura sufficiente a conferirgli il diritto a delle prestazioni. Questa disposizione non concerne per contro il caso in cui l'assicurato conosceva tali fatti, ma ignorava che davano diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera. Un pagamento retroattivo della rendita può venir ammesso qualora l'assicurato sia stato impedito di agire per causa di forza maggiore oppure quando egli sia affetto da una malattia mentale vera e propria, per esempio da una schizofrenia, o non disponga della facoltà di intendere e di volere (cfr., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale 9C_670/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 2, I 103/05 del 2 maggio 2005 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4.1 e relativi riferimenti). 6.4.3Occorre altresì rilevare che, secondo la giurisprudenza, i fatti motivanti il diritto alla prestazione sono reputati conosciuti quando essi sono noti all'assicurato o al suo rappresentante legale. Irrilevante è Pagi na 9
C-21 2 1 /20 0 8 invece, il fatto che le persone enumerate all'art. 66 cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.20) – fra cui, il coniuge, i parenti consanguinei in linea diretta e i fratelli e le sorelle, come anche le autorità o i terzi che assistono regolarmente l'assicurato o ne hanno durevolmente cura (cfr. DTF 108 V 226 consid. 1) – ne abbiano avuto conoscenza (cfr., sulla questione, le sentenze del Tribunale federale 9C_670/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 2 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid. 4.1 e relativi riferimenti). 6.4.4Dagli atti di causa appare che in Italia una domanda per una pensione d'invalidità è stata presentata nel 1995, che l'insorgente ha dovuto sottoporsi a delle visite mediche negli anni dal 1995 al 2003 e che la stessa è stata riconosciuta invalida (civile) dal 1995 (doc. 16, 24, 25, 27.1, 32, 35 e 50). Ciò nondimeno la richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata formulata solo nel gennaio del 2007 (doc. 2). La ricorrente stessa ha indicato nel ricorso che i fatti che motivano il diritto (a una rendita) le erano noti ("i fatti che motivano il diritto, pur a conoscenza della scrivente" [cfr. gravame del 21 marzo 2008 {doc. TAF 1}]), ciò di cui non vi è motivo di dubitare, conto tenuto altresì del fatto che essa ha chiesto, e poi ottenuto il 13 settembre 1995, una rendita d'invalidità civile in Italia. Certo, l'insorgente ha pure precisato che "è venuta a conoscenza di poter richiedere alla Cassa Svizzera di Compensazione Svizzera l'assegno d'invalidità, solo nel mese di gennaio 2007 e, per puro caso, recandosi da un Patronato" (cfr. gravame del 21 marzo 2008 e atto di replica del 14 agosto 2008 pag. 2; doc. TAF 1 e 7). Sennonché, il fatto che la ricorrente ignorasse di avere diritto ad una rendita d'invalidità in Svizzera non permette, secondo la giurisprudenza del tribunale federale (v. consid. 6.4.2 del presente giudizio), né l'applicazione dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI né, conseguentemente, il riconoscimento di un diritto al versamento retroattivo, tanto meno a decorrere dal 1995, della rendita d'invalidità svizzera poi accordata all'insorgente medesima (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale 9C_670/2009). In siffatte circostanze, non soccorre la ricorrente il fatto che abbia subito un ictus ischemico recidivato nel 1994, che sia affetta segnatamente da encefalopatia sottocorticale aterosclerotica (di tipo malattia di Binswanger), da ipertensione arteriosa sistemica nonché anemia sideropenica almeno da settembre del 1994 e che presenti deficit cognitivo di media entità, progressivo deterioramento mentale, perdita della memoria, difficoltà all'eloquio, Pag ina 10
C-21 2 1 /20 0 8 riso e pianto spastico, disturbo dell'adattamento con umore depresso, reazione a diversi avvenimenti stressanti, andatura a gambe divaricate come da disfunzione cerebrale, diminuizione dell'acuità visiva (taluni disturbi sono riferiti almeno da inizio del 1994; cfr., in particolare, cartella clinica neurologica del settembre 1994 e scheda di dimissione ospedaliera dell'ottobre 1994; doc. 14.2, 14.3, 14.20 e 15; v. anche doc. 12, 26.3, 26.6 e 63). Non la soccorre neppure la circostanza che nel verbale della Commissione medica periferica per l'invalidità civile di C._______ del 21 marzo 1997 (doc. 27.2) sia stato fatto riferimento a "scarsa consapevolezza dello stato di malattia". In effetti, da un lato, tale riferimento è stato fatto un'unica volta in tale verbale e non può, in assenza di ulteriori precisazioni, che riferirsi alla situazione constatata in tale preciso momento. Dall'altro lato, detto riferimento è impreciso, nel senso che non può escludere una restante, ma sufficiente, consapevolezza della ricorrente del fatto che in ragione della sua malattia subiva una diminuzione della capacità di guadagno rispettivamente un'incapacità nello svolgimento delle mansioni consuete in misura sufficiente a conferirle il diritto a delle prestazioni, come dimostrato infine anche dalla sua domanda di rendita presentata in Svizzera il 19 gennaio 2007. 6.4.5Ciò premesso, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se alla ricorrente sia stato, o meno, nominato un rappresentante legale (dagli atti di causa non sembano apparire indizi concreti in tal senso) che potesse e dovesse agire in suo nome sin dal 1994/95 o comunque ben prima del 2007. 6.5Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. In altri termini, è a giusta ragione, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, che l'autorità inferiore ha considerato che la rendita intera accordata alla ricorrente andava versata a decorrere dal 1° gennaio 2006 (art. 48 cpv. 2 prima frase LAI). 7. 7.1Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo Pag ina 11
C-21 2 1 /20 0 8 spese, di identico ammontare, corrisposto dall'insorgente con versamenti del 25 novembre 2008 e del 18 maggio 2009. 7.2Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Pag ina 12
C-21 2 1 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, corrisposto con versamenti del 25 novembre 2008 e del 18 maggio 2009, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 13