B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 18.01.2023 (9C_514/2022)

Corte III C-2113/2022

S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 2 2 Composizione

Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 18 marzo 2022).

C-2113/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 18 marzo 2022 l’Ufficio dell'assicurazione per l'inva- lidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni presentata da A., poiché al momento in cui è insorta l’invalidità disponeva di soli otto mesi contributivi all’AVS/AI svizzera (allegato al doc. TAF 1). B. Con ricorso del 9 maggio 2022 (cfr. timbro sulla busta d’intimazione) A. è insorto contro la suddetta decisione presso il Tribunale am- ministrativo federale (doc. TAF 1). C. C.a Con decisione incidentale del 18 maggio 2022 (doc. TAF 3) questo Tri- bunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di trenta giorni a de- correre da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anti- cipo di fr. 800.– sulle presunte spese processuali (doc. TAF 2). C.b Il 25 giugno 2022 il suddetto provvedimento incidentale è stato resti- tuito a questo Tribunale dalle poste italiane per compiuta giacenza (doc. TAF 3). C.c Con scritto trasmesso al TAF per invio raccomandato il 29 giugno 2022, il ricorrente ha chiesto, facendo riferimento al ricorso, se non vi fosse stato un disguido postale, non avendo più ricevuto informazioni in merito agli sviluppi della procedura (doc. TAF 4). C.d Con ordinanza del 12 luglio 2022 il TAF ha comunicato al ricorrente che la decisione incidentale del 18 maggio 2022 gli era stata restituita dalle poste italiane a seguito dell’avvenuta giacenza, ha illustrato al ricorrente le condizioni in materia di restituzione del termine e lo ha invitato ad indicare, allegando i necessari documenti giustificativi, se vi fossero motivi atti a giu- stificare il mancato ritiro dell’invio raccomandato del 18 maggio 2022, re- capitatogli, in sua assenza, il 24 maggio 2022 (doc. TAF 5). C.e Con osservazioni del 9 agosto 2022 l’insorgente ha genericamente as- serito di non aver ricevuto alcuna notifica da parte delle poste italiane, che

C-2113/2022 Pagina 3 oltre a non trasmettergli la raccomandata contenente la decisione inciden- tale del 18 maggio 2022, neppure hanno lasciato nella buca delle lettere un avviso di mancata notifica (doc. TAF 7).

Diritto: 1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall’UAIE. 2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non de- roghi alla LPGA. 3. 3.1. Giusta l'art. 63 cpv. 4 PA in relazione con l'art. 37 LTAF il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, stabilendo un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA). 3.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 LAI, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notifica. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF). 3.3. La giurisprudenza ha precisato che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene

C-2113/2022 Pagina 4 emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato allo sportello postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente in Svizzera a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 34 consid. 2a/aa). Questa finzione trova giustificazione nell'obbligo che incombe alle parti in pendenza di procedura di adoperarsi affinché possano venir loro intimati gli atti giudiziari, obbligo che discende dal principio della buona fede (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa), ossia, tra l'altro, di provvedere affinché gli atti giudiziari relativi alla procedura possano essere loro notificate. Questo dovere, che si configura come un obbligo procedurale, sorge con l'avvio del procedimento e sussiste sino al termine dello stesso (sentenza del TF 6B_41/2014 del 16 febbraio 2015 consid. 3.2; DTF 139 IV 228 consid. 1.1; 138 III 225; 130 III 396 consid. 1.2.3; si confronti anche sentenza del TAF C-619/2016 dell’11 maggio 2016, consid. 9.3). 4. 4.1. L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3; DLA 2000 no. 25 pag. 121). 4.2. Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato non solo nel momento in cui il suo destinatario lo riceve effettivamente. Una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario ha designato o autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. In siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (sentenza del TF 8C_404/2008 consid. 2.2).

C-2113/2022 Pagina 5 Non è neppure richiesto che sia preso effettivamente ("tatsächlich") cono- scenza del contenuto della notificazione (DTF 122 I 139 consid. 1; AUER/MüLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2008, note ad art. 20, N. 9, pag. 271), determinante essendo l'entrata della notificazione nella sfera d'influenza del destinatario indipendentemente dall'eventuale successivo momento in cui l'interessato ne prende personalmente conoscenza (DTF 122 III 316 consid. 4b; sen- tenza del TF 6B_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; MO- SER/BEUSCH/KNEUBüHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2. ed., N. 2.114, pag. 77). 4.3. Infine, in caso di notifica tramite invio raccomandato, vi è la presun- zione naturale, se esso non è stato consegnato al destinatario o ad altra persona autorizzata, che l’invito a ritirare il documento è stato depositato nella bucalettere o nella casella postale (WALDMANN/WEISSENBERGER, Pra- xiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016 ad art. 20 N 20). La suddetta presunzione può essere rovesciata da parte della persona in- teressata tramite produzione di adeguata documentazione probatoria (WALDMANN/WEISSENBERGER, op. cit. 2016 ad art. 20 N 20 e 21). 5. 5.1. Nell’evenienza concreta, stando al tracciamento postale e alla docu- mentazione trasmessa dalla posta italiana emerge che la decisione inci- dentale del 18 maggio 2022 è stata depositata presso l’ufficio postale com- petente il 24 maggio 2022, momento in cui non è stato tuttavia possibile notificare il provvedimento al ricorrente (doc. TAF 3 [tracciamento dell’in- vio]). 5.2. In virtù dell’art. 38 cpv. 1 LPGA, tenuto conto dei sette giorni di gia- cenza la decisione risulta validamente notificata il 31 maggio 2022; il ter- mine per il pagamento dell’anticipo spese ha pertanto iniziato a decorrere il 1° giugno ed è venuto a scadere il 30 giugno 2022. 5.3. Non essendo il pagamento dell’anticipo richiesto pervenuto entro la scadenza del termine impartito, né tantomeno in seguito, il ricorso del 9 maggio 2022 è pertanto di principio inammissibile.

C-2113/2022 Pagina 6 6. 6.1. Ora, sebbene prima della scadenza del termine di pagamento l’assi- curato si sia manifestato chiedendo delucidazioni in merito all’avanza- mento della procedura, nel suddetto scritto del 29 giugno 2022 quest’ultimo non ha formalmente chiesto alcuna proroga del termine per dare seguito alla richiesta di versamento dell’acconto delle presunte spese processuali (cfr. doc. TAF 4). 6.2. Giova preliminarmente precisare che in assenza del suddetto scritto, questo Tribunale avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile senza ulteriori indugi. A seguito della ricezione dello scritto del 29 giugno 2022, al ricorrente è stata data la possibilità di chiarire i motivi del mancato ritiro della decisione incidentale del 18 maggio 2022 e meglio se vi fosse stato un impedimento oggettivo o un'impossibilità soggettiva di cui quest’ultimo non fosse respon- sabile, onde concedere – se del caso – la restituzione del termine (doc. TAF 5). L’assicurato, dal canto suo, non ha fornito alcuna argomentazione, supportata da elementi giustificativi, suscettibile di dimostrare la mancata ricezione dell’avviso di ritiro nella bucalettere e di conseguenza di modificare la data della notifica fittizia (in ragione della giacenza postale) della decisione incidentale risultante dal tracciamento postale. Egli non ha pertanto sovvertito la presunzione secondo cui, in caso di invio raccomandato, si ritiene che l’avviso di ricevimento sia stato depositato nella buca delle lettere laddove non sia stato consegnato al destinatario (consid. 4.3). 6.3. 6.3.1. L’interessato non ha peraltro fatto valere, nelle proprie osservazioni, validi motivi di restituzione del termine (art. 41 LPGA che corrisponde all’art. 24 cpv. 1 PA), non essendo tali il lavoro a tempo alterno dei funzio- nari postali o un’eventuale disattenzione del portalettere. Se effettivamente temeva dei disguidi postali (come indicato nel proprio scritto del 29 giugno 2022), dovendosi attendere la notifica di un atto procedurale da parte di questo Tribunale, quest’ultimo avrebbe dovuto dar prova di diligenza e re- carsi regolarmente e tempestivamente (conto tenuto del ricorso depositato il 9 maggio 2022) presso l’ufficio postale competente per chiedere raggua- gli in merito agli invii a lui destinati.

C-2113/2022 Pagina 7 6.3.2. Si rammenta che giusta l’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rap- presentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine sta- bilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducen- done i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento e com- pia l'atto omesso. Le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non col- pevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso (in specie il pagamento dell’acconto spese), sono cumulative. 6.3.3. La giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo. Tale è il caso quando il richiedente o il suo rappresentante sono stati impediti di agire nel termine stabilito a causa di una circostanza indi- pendente dalla loro volontà ed ai quali non è dato riconoscere un compor- tamento negligente. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappre- sentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2° ed. 2016, ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335; [tra le tante] sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 e relativi riferimenti; cfr. parimenti MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., 2a ed. 2013, n. marg. 2.136 e segg., pagg. 84 e segg.). Un'impossibilità soggettiva è data allorquando l'atto da compiere nel ter- mine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l'interessato è stato im- pedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lo stesso non è re- sponsabile. L'ostacolo soggettivo deve aver messo l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in ospe- dale dovuto ad un infortunio o una malattia grave; che non appena sia og- gettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2; senten- ze del TF K 34/03 del 2 luglio 2003 e I 854/06 del 5 di-cembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA, n. marg. 10 e segg., pagg. 333-335). Tali circostanze devono essere apprezzate in modo oggettivo e l'istante, dal canto suo, non può limitarsi a rendere verosimile, bensì deve provare che non gli è imputabile la colpa dell'inosservanza del termine (cfr. URSINA

C-2113/2022 Pagina 8 BEERLI-BONARD, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal- tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pagg. 227 e segg.). 6.4. Nel caso concreto, si può senz’altro considerare lo scritto del 9 agosto 2022 quale domanda di restituzione del termine, sebbene non propria- mente motivata. Nella stessa tuttavia, il ricorrente non ha fatto valere alcun impedimento non colpevole. Oltretutto neppure ha compiuto l’atto omesso, dando seguito al pagamento dell’anticipo spese (benché ne avesse l’occa- sione, essendogli stata nuovamente intimata la decisione incidentale del 18 maggio 2022, unitamente all’ordinanza del 12 luglio 2022, dove questo Tribunale aveva indicato le tre condizioni per ottenere la restituzione del termine). 6.5. Ne consegue che una restituzione del termine non entra in linea di conto. 7. Sulla base di un esame sommario dell’incarto dell’UAIE, si segnala abbon- danzialmente che il ricorso sarebbe stato destinato all’insuccesso anche nel caso in cui questa Corte si fosse chinata sul merito della vertenza. 7.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:  essere invalido ai sensi della legge svizzera;  aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione euro- pea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 6, 45, 51 e 57 del Regolamento n. 883/2004). 7.2. 7.2.1. Con progetto del 1° giugno 2021 l’autorità inferiore aveva inizial- mente prospettato l’attribuzione di una rendita intera limitata nel tempo a partire dal 1° febbraio 2016 e fino al 30 agosto 2019 (doc. 371 dell’incarto dell’UAIE). Da un controllo del conto individuale AVS dell’interessato, è tut- tavia emerso che, prima dell’insorgere dell’invalidità, quest’ultimo aveva contribuito soltanto cinque mesi nel 2014 e tre mesi nel 2015 (doc. 373). Constatando un periodo contributivo in Svizzera inferiore ai dodici mesi

C-2113/2022 Pagina 9 previsti dall’art. 36 LAI e dalla relativa giurisprudenza (doc. 376, 377, 380), l’amministrazione ha quindi sostituito il precedente progetto (e pure quello del 3 novembre 2021 [doc. 381]) con il progetto di decisione del 7 gennaio 2022, con cui ha negato all’assicurato il diritto alle prestazioni AI (doc. 396). A giusto titolo, essa ha poi ritenuto che i contributi versati per quattro mesi da febbraio a marzo 2018 (cfr. doc. 380), di cui l’assicurato si è prevalso in sede di audizione (doc. 391 e 397) e ancora in sede di ricorso (doc. TAF 1), non potevano essere conteggiati essendo posteriori al momento in cui è insorta l’invalidità (cfr. art. 36 cpv. 1 LAI e art. 57 cpv. 1 del Regolamento n. 883/2004). Tale momento, fissato dall’amministrazione al 1° febbraio 2016, corrisponde alla data di scadenza dell’anno di attesa previsto dall’art. 28 LAI a partire dall’insorgere dell’incapacità lavorativa di lunga durata, che secondo gli atti medici versati agli atti si situa al 1° febbraio 2015. La deci- sione del 18 marzo 2022 ha quindi confermato il rifiuto del diritto a una rendita (doc. 403). 7.2.2. Nel proprio gravame l’insorgente non ha apportato alcun elemento che permetta di correggere il conteggio dei contributi versati da quest’ul- timo prima di febbraio 2016 e rendere quantomeno plausibile un periodo contributivo pari o superiore a un anno (cfr. allegati al doc. TAF 1). Di indizi in tal senso neppure emergono dall’incarto dell’UAIE. L’esame dell’estratto conto individuale dell’INPS, per altro, non permette di avvalorare maggior- mente la tesi del ricorrente, ma anzi parrebbe piuttosto sconfessarla (doc. 392). 7.3. Alla luce di quanto precede, quand’anche questo Tribunale si fosse chinato sulle richieste del ricorrente, non avrebbe potuto accoglierle, risul- tando il ricorso manifestamente infondato. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]), né si assegnano spese ripetibili (art. 64 PA).

C-2113/2022 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

La giudice unica: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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