B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1986/2016
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 6 Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Franziska Schneider, Beat Weber, cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, rinvio per statuire nuovamente sulle spese ripetibili (sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2016).
C-1986/2016 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 13 novembre 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha confermato il di- ritto di A._______ di percepire una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2010 al 31 marzo 2011, che con sentenza del 26 gennaio 2015 il Tribunale amministrativo federale (TAF), nella causa C-6414/2012, ha parzialmente accolto il ricorso presen- tato da A._______ e riformato la decisione del 13 novembre 2012 nel senso di riconoscere all'interessato il diritto di percepire un quarto di rendita dal 1° aprile 2011, che, nella menzionata sentenza, il TAF ha inoltre eccezionalmente rinun- ciato a percepire dal ricorrente delle spese processuali parziali e posto a carico dell'UAIE un'indennità per spese ripetibili di fr. 800.-, che l'UAIE ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del TAF del 26 gennaio 2015 e la conferma della propria decisione del 13 novembre 2012, che con sentenza 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato il giudizio del TAF, confermato la decisione dell'UAIE e rinviato la causa a questo Tribunale per l'emanazione di una nuova decisione sulle spese ripetibili nella procedura precedente, che, in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 22 marzo 2016, A._______ è integralmente soccombente nella causa C-6414/2012 dinanzi al TAF, che, nelle cause dinanzi a questo Tribunale, al ricorrente che soccombe non spetta alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario), che, peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di prin- cipio diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),
C-1986/2016 Pagina 3 che, infine, nella presente procedura, non si prelevano spese processuali né si assegnano spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b e 7 cpv. 3 TS-TAF),
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Nella causa C-6414/2012 non si assegnano spese ripetibili in favore di A._______. 2. Nella presente procedura non si percepiscono spese processuali né si as- segnano spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: