C-197/2013

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-197/2013

S e n t e n z a d el 2 4 o t t o b r e 2 0 1 3 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A.__________, ricorrente,

Contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizio- ne del 29 novembre 2012).

C-197/2013 Pagina 2

Fatti: A. Mediante decisione del 12 marzo 2012, la Cassa svizzera di compensa- zione (CSC) ha erogato in favore di A., cittadino italiano, nato il , una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° xxxx 2012 (doc. 50). L'importo di questa prestazione, 1'141 franchi mensili, è stato calco- lato in base ad una durata di contribuzione di 23 anni e 2 mesi, una scala rendite 23 ed un reddito annuo medio determinante di 45'936 franchi (doc. 50, pag. 3). A. ha formulato opposizione contro detto provvedimento con atto spedito il 6 aprile 2012 (doc. 51), lamentando soprattutto il fatto che non gli sarebbero stati conteggiati dei contributi per l'attività svolta prima del 1965 a Zurigo segnatamente presso un editore di giornali ed un co- struttore di ascensori. Si chiede inoltre il motivo per cui la moglie, nata nel 1941, deceduta il ............ (recte: 20...), ricevesse una rendita d'importo più elevato (1'301 franchi), pur avendo lavorato di meno. Con lettera del 7 agosto 2012 (doc. 54), la CSC ha invitato l'assicurato a esibire prove circa la presunta maggiore attività nel nostro Paese (doc. 54). L'interpellato ha esibito copia di alcuni permessi di soggiorno riguar- danti lui stesso ed il figlio (doc. 59), dichiarando di non possedere altri documenti. Ricevuta l'opposizione, la CSC ha effettuato ricerche presso l'Ufficio con- trollo abitanti di Zurigo, il quale ha risposto il 10 ottobre 2012 rilevando una permanenza in quel Comune del nominato dal 1° settembre 1963 al 24 febbraio 1966, dal 15 novembre 1966 al 5 novembre 1968 e dal 22 giugno 1969 al 18 giugno 1990 (doc. 62). Altre ricerche sono state effet- tuate, senza esito utile, presso l'ufficio controllo abitanti di Kloten e presso l'Ufficio federale delle migrazioni di Bern-Wabern. In base alle risultanze dell'Ufficio controllo abitanti di Zurigo, l'amministrazione ha disposto una revisione delle basi di calcolo della rendita di vecchiaia a riguardo in par- ticolare della durata di contribuzione (doc. 67). Mediante decisione su opposizione del 29 novembre 2012, la CSC ha e- rogato in favore di A.__________ una rendita di vecchiaia (da febbraio 2012) dell'importo di 1'178 franchi al mese, calcolata in base ad un perio- do contributivo di 24 anni e 4 mesi, una scala rendite 24 ed un reddito annuo medio determinante di 44'544 franchi (doc. 71).

C-197/2013 Pagina 3 B. Con il ricorso depositato l'8 gennaio 2013, A.__________ contesta il provvedimento della CSC rilevando che ingiustamente il sistema assicu- rativo elvetico non prevede la "reversibilità" in caso di decesso del coniu- ge di sesso femminile, ma solo la pensione di vedovanza in favore della vedova (donna). Egli contesta inoltre il principio di "splitting" applicato ri- tenendosi svantaggiato da questa normativa in esito al decesso della moglie avvenuto nel 2011. C. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 31 gennaio 2013, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si ri- ferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. D. Con ordinanza del 6 febbraio 2013, il Tribunale amministrativo federale ha invitato la parte ricorrente a esercitare il suo diritto di replica alla presa di posizione della CSC (allegata), entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordi- nanza stessa. L'interpellata non ha replicato, né entro il termine impartito, né fino ad aggi.

Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul- la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della

C-197/2013 Pagina 4 LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presen- te legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi- zioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio- ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir- colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la- voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi- vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola- mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle- gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu- nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi- ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.

C-197/2013 Pagina 5 3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presen- te procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap- plicazione del Regolamento n. 1408/71. Per completezza va precisato che l'ALC è stato modificato con effetto 1° aprile 2012 dal Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che regola le modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11). Visto che il diritto alla rendita è in- sorto il 1° febbraio 2012 i nuovi regolamenti non sono applicabili nella fat- tispecie. 4. All'esame del tenore del ricorso si evince che il ricorrente chiede una pensione cosiddetta di "reversibilità" per la moglie, Isidora Ture-Micelli (nata il 26 febbraio 1941, deceduta il 18 giugno 2011), che pure ha lavo- rato in Svizzera. La decisione impugnata sarebbe dunque carente nella misura in cui non gli riconosce alcuna prestazione derivante dall'attività della moglie sottoposta a contribuzione AVS. Inoltre, l'insorgente contesta il principio della ripartizione dei redditi in modo non ben comprensibile e chiede un ricalcolo in seguito alla sua situazione di vedovanza. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, in quanto il quesito della rendita per vedovo come tale non costituisce oggetto della decisione impugnata, questo Tribunale amministrativo federale entrerà nel merito dei due pro- blemi suesposti. 5. 5.1 In base all'art. 23 cpv. 1 LAVS, le vedove ed i vedovi hanno diritto alla rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. Tuttavia, secondo l'art. 24 cpv. 2 LAVS, oltre alle cause di estinzione del diritto alla rendita (per ve- dovi e vedove) di cui all'art. 23 cpv. 4 (passaggio a nuove nozze, deces- so), il diritto alla rendita per vedovi (uomini) si estingue quando l'ultimo fi- glio compie 18 anni. 5.2 Ora, è ben chiaro che il più giovane figlio della famiglia A/B, C._______, nato il , al momento dell'evento assicurabile di vedovanza (1°

C-197/2013 Pagina 6 luglio 2011, art. 23 cpv. 3 LAVS), aveva più di 18 anni. Non sussiste quin- di il diritto alla rendita per vedovo. 6. 6.1 Giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. a LAVS, hanno diritto ad una rendita di vec- chiaia, gli uomini che hanno compiuto i 65 anni. Tale diritto (cpv. 2) nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita al cpv. 1. 6.2 Giusta l'art. 29 bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 6.3 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter

cpv. 2 LAVS). In base all'art. 52b dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101), quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29 ter LAVS, i periodi di contri- buzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati ai fini di colmare lacune successive contributive. 6.4 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (lett. a; scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto (lett. b). La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS) ed è calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv.1 e 2 LAVS).

C-197/2013 Pagina 7 7. 7.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, ap- partenente alla classe di età 1947, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2012, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vec- chiaia (tavole rendite edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, 2011-2012, pag. 8). 7.2 Per quanto concerne la durata contributiva, secondo i dati raccolti dalla CSC, dopo la prima decisione del 12 marzo 2012, questa è di 24 anni e 4 mesi (invece dei 23 anni e 2 mesi precedentemente calcolati). Va qui rilevato che secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pa- gare contributi gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 17 anni. Pertanto, alla luce di quanto osservato dall'insorgente già in sede d'opposizione, possono esi- stere solo contributi a partire dal 1965. Non esistono di conseguenza con- tributi precedenti quell'anno, sebbene egli abbia lavorato in Svizzera an- che prima del 1965. Questo Tribunale riterrà dunque la durata contributiva determinata dalla CSC di 24 anni e 4 mesi come corretta. Il periodo in parola contiene an- che gli "anni di gioventù" di cui al menzionato art. 52b OAVS. Per quanto attiene alla durata di contribuzione, la CSC, dopo l'opposizione dell'assi- curato in esito alla prima decisione del 12 marzo 2012, ha messo in opera tutto quanto necessario ed utile per accertarla in modo completo. (cfr. doc. 54 e seg.). Non vi sono elementi per procedere ad ulteriori ricerche. 7.3 In base a 24 anni interi di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 24 (tavole delle rendite U- FAS 2011-2012 pag. 10, 11). La CSC ha dunque giustamente ritenuto una scala rendite applicabile 24. 8. 8.1 In relazione agli art. 29 bis e 30 LAVS, occorre ora accertare il reddito annuo medio determinante, secondo elemento che fonda l'importo una rendita di vecchiaia. L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi viene rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'art. 33 ter LAVS. Il Consiglio

C-197/2013 Pagina 8 federale determina annualmente i fattori di rivalutazione. La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione. 8.2 In virtù dell'art. 29 quinqies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno con- seguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti ed attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, purché tutti e due siano stati domiciliati in Svizzera (art. 1a LAVS). La ripartizione è effettuata, fra l'al- tro, se entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. 8.2.1 In virtù dell'art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi. Giusta il cpv. 3 della stessa norma i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se: a) entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; b) una persona vedova ha di- ritto alla rendita di vecchiaia; c) il matrimonio è sciolto mediante divorzio. Queste norme riguardanti lo "splitting" (ripartizione e divisione dei redditi) hanno carattere imperativo. Dal canto suo il cpv. 4 della citata disposizio- ne precisa che sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca sol- tanto i redditi conseguiti: a) tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo il diritto alla rendita; e b) i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicura- zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, fatto salvo l'art. 29 bis cpv. 2. I redditi realizzati durante l'anno di matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione (art 50b cpv. 3 OAVS). 8.2.2 Nella specie, i coniugi A/B si sono sposati il xx xx 1981 a Zurigo (doc. 37). Devono quindi essere ripartiti tutti i redditi dal 1982 fino al 1990, anno del rimpatrio. Per rispondere alla censura del ricorrente, il fatto che sua moglie sia nel frattempo deceduta non lo esime dalla ripartizione dei redditi (sulla questione sentenza del Tribunale federale 9C_778/2012 del 5 aprile 2013 consid. 2.1). Dopo l'operazione di "splitting" [(redditi del ma- rito + redditi della moglie) : 2] si ottiene un reddito di 273'369 franchi per il marito. A questo importo devono essere aggiunti i redditi propri (ottenuti non in costanza di matrimonio) di 274'696 franchi e 20'075 franchi relativi ai cosiddetti anni di gioventù (cfr. consid. 6.3), per un totale di 568'140 franchi. 8.2.3 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una ri-

C-197/2013 Pagina 9 valutazione di tale importo. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evolu- zione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di 568'140 franchi devono essere rivalutati con il fattore 1,281, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato è avvenuta nel 1968 (è determinante il primo anno che segue il compimento dei 20 anni). Il risultato è di 727'788 franchi (arrotondato al franco superiore). 8.2.4 Per ottenere il reddito annuo medio (RAM) si deve dividere quest'ul- timo importo per la durata contributiva effettiva di 24 anni e 4 mesi, il che comporta un risultato di 29'909 franchi. 8.3 8.3.1 Conformemente all'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi eser- citano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni; l'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (cpv. 2); l'accredito per compiti educativi assegnato alle per- sone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà fra i coniugi (cpv. 3). Giusta l'art. 52f cpv. 1 OAVS, gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'anno intero civile; nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto; sono attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue, fatto salvo il cpv. 5, il quale stabilisce che se una persona è assicurata soltanto per determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l'anno civile e l'accredito è concesso per 12 mesi. 8.3.2 Nella specie, il primo figlio dei coniugi A/B è nato nel 19.. (figlio della coniuge; doc. 35), l'altro figlio è nato nel 19... I coniugi si sono sposati nel 1981, essi hanno lasciato il nostro Paese (termine d'assicurazione) nel corso del 1990. In favore del ricorrente possono essere ritenuti in tutto 8 anni interi di compiti educativi (1982-1989). Questi possono essere con- teggiati per metà, in quanto l'altra metà spettava alla moglie. La media degli accrediti per compiti educativi si calcola come segue: anni di riferimento: 8 (alla metà), ovvero 4; rendita annua minima della scala massima 44 (rif. anno 2012): 1'160 franchi x 12 = 13'920 franchi; durata di contribuzione: 24 anni e 4 mesi. Ne consegue che 4 x (13'920 x 3) : 24 anni e 4 mesi = 6'865 franchi.

C-197/2013 Pagina 10 8.4 L'interessato ha dunque diritto a un accredito per compiti educativi di 6'865 franchi che deve essere aggiunto al reddito medio da attività lucra- tiva sopra accertato: 29'909 franchi + 6'865 franchi = 36'774 franchi. 8.5 In relazione alla lett. c cpv. 2 e 3 delle disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994 (10 a revisione della LAVS), nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove (e divorziate) nate prima del 1° gennaio 1953, si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali; l'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi scaglionato secondo una tabella. L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al mas- simo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala ren- dite assegnata all'avente diritto. Per l'interessato, nato nel 1947, sono previsti 12 bonifici. Tuttavia, avendo già 8 bonifici per compiti educativi (calcolati a metà), potrà beneficiare di 8 altri anni di accrediti transitori per un totale di 6'865 franchi (come il pre- cedente accredito). 8.6 Pertanto, alla somma provvisoria del RAM di 36'774 franchi, si deve aggiungere quella degli accrediti transitori di 6'885 franchi, per un totale di 43'639 franchi. Tale importo deve essere arrotondato al prossimo valore superiore conte- nuto nelle tabelle delle rendite 2012, ovvero a 44'544 franchi, che rappre- senta il reddito annuo medio determinante finale. 9. 9.1 Ora, in base alla scala 24 e ad un reddito annuo medio determinante di 44'544, la rendita mensile di vecchiaia di un vedovo ammonta, per il 2012, a 1'178 franchi. Questo importo previsto dalle tabelle è comprensi- vo del supplemento per vedovi o vedove previsto dall'art. 35 bis LAVS. Ciò corrisponde ad una prestazione di vecchiaia superiore del 20% della ren- dita ordinaria. 9.2 Ne consegue che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti. Per quanto ricevibile, il ricorso deve essere respinto. 10. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o po- steriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale ammini-

C-197/2013 Pagina 11 strativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in ma- teria o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice uni- co, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 11. 11.1 Secondo l'art. 85 bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. Nella fattispecie, non si prelevano spese pro- cessuali. 11.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri- petibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente, peraltro non rappresentato, indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 feb- braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-197/2013 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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