B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1938/2012
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, Andreas Trommer, cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______, patrocinato dal Sig. Ludovico Gentile UCM Federazione Utenti Sanità Pubblica, via Peri 2A, casella postale 5685, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-1938/2012 Pagina 2
Fatti: A. A._______ (alias B.), cittadino algerino nato l'..., è giunto in Svizzera il 15 ottobre 2000, ed ha depositato il medesimo giorno una do- manda di asilo. Essa veniva respinta dall'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) con decisione del 2 novembre 2000, confermata dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (competenza attuale del Tribunale amministrativo federale, in seguito TAF). Di conseguenza il 24 luglio 2003, dopo l'ottenimento dei documenti necessari, l'interessato faceva ritorno in Algeria con la propria famiglia. B. Il 21 maggio 2010 l'interessato è giunto nuovamente in Svizzera, assieme alla propria famiglia, ed ha inoltrato il medesimo giorno una domanda di asilo. Il 6 settembre seguente l'UFM ha però respinto la domanda, pro- nunciando al contempo il rinvio verso la Grecia, ultimo paese di prove- nienza dell'interessato. A seguito del ricorso di quest'ultimo, il 2 marzo 2011 l'UFM ha annullato la suddetta decisione e ripreso la procedura; il 30 giugno 2011, A. è stato interrogato sui motivi inerenti la sua richiesta di asilo. Il 18 luglio 2011 l'UFM si quindi pronunciato nuovamente in merito alla domanda di asilo decidendo la non entrata in merito e l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera entro il termine ultimo del 17 agosto 2011. C. Il 20 luglio 2011 A._______ ha quindi interposto ricorso al TAF. Esso è stato respinto il 26 luglio seguente. Contestualmente il 10 agosto 2011 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP) ha ribadito che l'interessato doveva lascare la Svizzera entro il termine ultimo del 17 agosto 2011. D. Il 23 agosto seguente la Polizia cantonale del Cantone Ticino fermava e interrogava A._______, informandolo che, non avendo lasciato la Svizze- ra entro il termine impartito, veniva escluso dal sistema assistenziale dell'asilo e veniva considerato una persona con soggiorno illegale, con lo statuto giuridico di clandestino, e che in caso di mancata partenza imme- diata sarebbero potute essere adottate misure coercitive quali la carcera- zione amministrativa in vista dell'allontanamento dalla Svizzera.
C-1938/2012 Pagina 3 E. Il 25 agosto 2011 l'interessato inoltrava una domanda di revisione ineren- te la decisione del TAF del 26 luglio 2011, la quale veniva respinta dalla medesima istanza, perché inammissibile il 31 agosto successivo. F. Il 5 settembre seguente il ricorrente ha quindi chiesto all'UFM un riesame della domanda di asilo presentata il 21 maggio 2010. Anch'essa è stata respinta. Conseguentemente, il 28 settembre 2011, la SP ribadiva che l'interessato doveva lasciare immediatamente la Svizzera. Contestual- mente, il 7 e 28 ottobre 2011, il ricorrente beneficiava dell'aiuto d'urgenza da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. G. Il 26 ottobre e 21 novembre 2011, A._______ è stato interrogato nuova- mente dalla Polizia cantonale e invitato a lasciare la Svizzera al più pre- sto, in particolare a lasciare il Foyer CRS di Cadro dove risiedeva, entro il 27 novembre successivo. H. Il 24 novembre successivo, l'interessato, assieme alla propria famiglia, si è quindi recato al Centro di registrazione di Vallorbe dove il medesimo giorno ha depositato una nuova domanda di asilo. Essa veniva però re- spinta dall'UFM, con decisione di non entrata in materia del 20 dicembre successivo (incarti congiunti). Con sentenza del 4 gennaio 2012, il TAF ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure. Conseguentemen- te, il 19 gennaio 2012, la SP disponeva l'obbligo immediato per tutta la famiglia di lasciare la Svizzera. I. Interrogato nuovamente dalla Polizia cantonale il 28 marzo 2012, che lo ha informato in merito all'emanazione di un possibile divieto d'entrata, concedendogli di formulare eventuali osservazioni in virtù del diritto di es- sere sentito, A._______ ha dichiarato di non voler ritornare in Algeria rifiu- tandosi parimenti di firmare il verbale. Con decisioni del 14 febbraio e 26 marzo 2012 l'Ufficio del sostegno so- ciale e dell'inserimento ha emanato nuovamente due "decisioni di aiuto d'urgenza" con cui garantiva per l'interessato la copertura dei costi per vit- to, alloggio e spese sanitarie, direttamente alla Croce Rossa Svizzera per il periodo di permanenza al Centro di Cadro.
C-1938/2012 Pagina 4 J. Con decisione del 29 marzo 2012, l'UFM ha emanato un divieto di entrata nei confronti dell'interessato, valido da subito sino al 28 marzo 2015, a motivo degli importanti costi sociali causati e a causa dell'incarcerazione subita in vista del rinvio coatto (art. 67 della legge federale sugli stranieri, [LStr, RS 142.20]). L'interessato veniva inoltre iscritto nel registro SIS. La decisione è stata notificata a A., presso il penitenziario canto- nale, il 4 aprile successivo. K. Con ricorso del 11 aprile seguente A. ha chiesto, per il tramite del proprio patrocinatore, la restituzione dell'effetto sospensivo, l'annullamen- to della decisione impugnata come pure il beneficio del gratuito patroci- nio. A sostegno delle proprie allegazioni l'interessato ha sottolineato dapprima la violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui i verbali di au- dizione pertinenti non sarebbero stati trasmessi al proprio patrocinatore, come pure la carente motivazione della decisione impugnata. Inoltre l'in- teressato ha evidenziato di non aver potuto rispettare il termine impartito per lasciare la Svizzera poiché senza validi documenti di identità. Egli ha pure indicato di non rappresentare un grave pericolo per l'ordine e la sicu- rezza pubblici e nemmeno una minaccia effettiva e sufficientemente gra- ve ai sensi della legge federale. Infine a suo avviso sarebbe stato anche violato il principio di proporzionalità poiché l'autorità inferiore non avrebbe eseguito una "ponderazione meticolosa degli interessi in gioco", in parti- colare l'interesse privato del ricorrente a restare in Svizzera a stretto con- tatto con la propria famiglia e i suoi presunti problemi psicologici. L. Con scritto del 17 aprile 2012 il ricorrente ha trasmesso il formulario di ri- chiesta del gratuito patrocinio come pure la dichiarazione di soggiorno e di dipendenza dall'assistenza sociale durante lo stesso, da parte del Cen- tro CRS di Cadro. M. Con osservazioni del 22 maggio 2012 l'UFM si è riconfermata nelle pro- prie allegazioni di fatto e di diritto indicando in particolare che la famiglia del ricorrente avrebbe dovuto lasciare la Svizzera nelle prossime settima- ne. L'autorità di prime cure ha inoltre evidenziato nuovamente che A._______ non ha rispettato alcun termine di partenza, ha causato spese
C-1938/2012 Pagina 5 di aiuto sociale e si trova in carcerazione preliminare allo scopo di un rin- vio coatto, ravvisando gli estremi per le misura amministrative giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. b e c LStr. Con decisione di "aiuto d'urgenza" del 4 giugno 2012 il ricorrente ha nuovamente beneficiato di vitto e sostentamento presso la C._______ a Ligornetto. N. Con osservazioni del 25 giugno 2012 il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni fornendo inoltre della documentazione supplementare atta a comprovare il soggiorno presso C._______ a Ligornetto. Con decisioni del 28 giugno e 20 luglio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inseri- mento ha accordato nuovamente un aiuto d'urgenza all'interessato. O. Con comunicazione del 18 settembre ultimo scorso la SP ha comunicato a questo Tribunale che il ricorrente soggiornava al momento presso la D.a Bellinzona. P. Con decreto di accusa del 1° ottobre 2012, cresciuto in giudicato, il Mini- stero pubblico del Cantone Ticino ha condannato il ricorrente al paga- mento di 30 aliquote giornaliere da fr. 30. - cadauna e alla multa di fr. 300.- per avere commesso un furto presso la Discoteca E. di Lu- gano e per avere soggiornato illegalmente in diverse località del Cantone Ticino, tra il 7 aprile e l'11 maggio 2012, nonostante fosse pendente nei suoi confronti un divieto d'entrata sul territorio Schengen – regolarmente notificato – valido sino al 28 marzo 2015. Q. In data 5 ottobre e 12 novembre 2012 nonché 3 gennaio 2013 A., che non aveva ancora lasciato il territorio svizzero nonostan- te la sentenza cresciuta in giudicato di cui sopra, ha nuovamente benefi- ciato dell'aiuto d'urgenza, e meglio di vitto e sostentamento, presso la C. a Ligornetto, da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. aggiornamento incarto del 23 aprile 2013).
C-1938/2012 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge fe- derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata rese dall'UFM
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre- sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA. 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. Nel gravame il ricorrente si è prevalso dapprima della violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui copia dei verbali di interrogato- rio non sono stati forniti al patrocinatore, come pure della carente motiva- zione fornita dall'autorità di prime cure. Occorre dunque dapprima esami- nare tali censure di natura formale.
C-1938/2012 Pagina 7 4.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., deve in parti- colare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire pro- ve circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto e di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 279, con- sid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha inoltre dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinata- ri e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen- tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu- dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap- prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu- dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di- ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co- munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen- za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma- le, il diritto ad una motivazione è rispettata anche se la motivazione è im- plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta- coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del
C-1938/2012 Pagina 8 Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuri- sprudenza ivi citata). 4.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa- nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara- zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio- ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi- va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im- perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi- zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva- mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279 precitata, consid. 2.6.1 e giuri- sprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre secondo il Tribunale federale, è giustificato rinunciare al rinvio di una vertenza all'autorità inferiore anche in presenza di una grave viola- zione della precitata garanzia, nella misura in cui tale agire rappresente- rebbe unicamente una formalità eccessiva che provocherebbe inutili ritar- di inconciliabili con gli interessi del ricorrente (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 Nella fattispecie, A._______, come da lui stesso ammesso, è stato sentito prima dell'emissione del provvedimento, e meglio in occasione dell'interrogatorio de 28 marzo 2012. L'interessato solleva però dubbi "in ordine alla regolare procedura di audizione [...] ed alla possibilità di e- sprimersi in merito alla misura prevista", come pure il mancato rinvio dei verbali in questione al proprio patrocinatore, nonostante la richiesta effet- tuata all'autorità cantonale, indicata quale "Ufficio della migrazione [...] Quartiere Piazza [...] Bellinzona". In merito si osserva che il ricorrente, peraltro rappresentato da un patrocinatore, non ha presentato al Tribuna- le una domanda formale di accesso agli atti. Quanto alla censura relativa alla carenza di motivazione della decisione impugnata, il Tribunale deve ammettere che la stessa è senz'altro succin- ta. Allo stadio attuale della procedura è tuttavia giustificato – alla luce del- la precitata giurisprudenza – rinunciare ad un rinvio della vertenza all'au- torità inferiore in quanto porterebbe ad inutili ritardi, ritenuto che da una
C-1938/2012 Pagina 9 parte il ricorrente ne ha compreso il contenuto ed ha potuto difendersi correttamente e che nell'ambito dello scambio degli scritti l'autorità inferio- re ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive e il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità infe- riore (cfr. osservazioni dell'UFM e del ricorrente del 22 maggio e del 25 giugno 2012). Visto quanto precede, non sono date le condizioni per ritenere una viola- zione del diritto di essere sentito. 5. 5.1 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine- renti alla normativa Schengen. Conformemente agli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con- trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19-62) e all'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'infor- mazione di polizia della Confederazione (LSIP, RS 361), i cittadini di Stati non membri degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (e- lencati nell'allegato 1 cifra LStr), i quali sono stati oggetto di un divieto d'entrata vengono di principio segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'informazione Schengen ([SIS], cfr. anche art. 92 segg. CAS). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 del regola- mento (CE) n. 562/2006 del parlamento europeo del consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di at- traversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen, GU L105 del 13 aprile 2006, pagg. 1-32]). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia au- torizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 13 cpv. 1 in re- lazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen). 5.2 Il ricorrente non è cittadino di uno Stato membro dello spazio Schen- gen, ragione per la quale la querelata decisione è stata iscritta nel SIS (cfr. art. 96 CAS). La procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25 CAS prevede un parere preliminare della Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, qualora uno Stato membro decidesse di accordare un titolo di soggiorno alla persona segnalata. Il titolo di soggiorno è accordato uni- camente in presenza di seri motivi, in particolare umanitari o in ragione di
C-1938/2012 Pagina 10 obblighi internazionali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4342/2010 del 9 maggio 2011, consid 3.2). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LStr è inoltre disciplinata la sospensione, temporanea o definitiva, del provvedimento di allontanamento. Nella presente fattispecie, la Confederazione svizzera non è stata consul- tata da nessun altro Stato membro e il ricorrente non possiede un titolo di soggiorno in alcuna Parte contraente. È dunque a giusta ragione che l'UFM ha provveduto alla segnalazione nel SIS. 6. 6.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla nor- mativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 6.2 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontana- mento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la si- curezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione pre- liminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può es- sere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). In- fine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen- derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 6.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so- vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti-
C-1938/2012 Pagina 11 tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 6.4 L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attivi- tà lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag- gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2). 7. 7.1 Dalle risultanze istruttorie emerge che al ricorrente è stato imposto di lasciare la Svizzera a svariate riprese. In particolare, già il 10 agosto 2011, a seguito della sentenza del TAF, la SP ha chiesto a A._______ di lasciare la Svizzera entro e non oltre il 17 agosto successivo. L'interessa- to, fermato il 23 agosto successivo, dichiarava di non aver alcuna inten- zione di ritornare in Algeria, nemmeno con l'aiuto d'urgenza (cfr. verbale di interrogatorio del 23 agosto 2011, pag. 4). In seguito, il 25 agosto e 5 settembre 2011, A._______ invece di iniziare le pratiche per l'ottenimento dei documenti di legittimazione presso la Rappresentanza algerina, ha inoltrato una domanda di revisione della de- cisione del 26 luglio 2011 al TAF e una domanda di riesame della doman- da di asilo all'UFM. Siccome entrambe sono state respinte il 28 settembre successivo, la SP disponeva l'uscita immediata dalla Svizzera del ricor- rente. A._______, fermato e interrogato nuovamente dalla Polizia canto- nale il 26 ottobre e 21 novembre 2011, ha dichiarato di non aver "fatto
C-1938/2012 Pagina 12 nulla" per preparare la partenza dalla Svizzera (cfr. verbale di interrogato- rio del 25 novembre 2011, pag. 1); anzi, lasciato il Ticino, il ricorrente si è recato al centro di registrazione di Vallorbe, dove ha depositato nuova- mente una domanda di asilo ben cosciente dell'esito avuto dalle prece- denti. L'atteggiamento mantenuto durante la procedura di asilo, in particolare dopo il 17 agosto 2011, termine imposto per lasciare la Svizzera, indica in modo chiaro e evidente la ferma volontà del ricorrente, peraltro esplicitata nei vari interrogatori di polizia, a non voler lasciare la Svizzera e a non vo- lersi conformare alle decisioni imposte dalle autorità preposte. Inoltre la totale mancanza di volontà nell'ottenere i documenti necessari al fine del rimpatrio, e la chiara volontà a restare in Svizzera configurano gli estremi per emanare il divieto d'entrata in base all'art. 67 cpv. 1 lett. b, poiché A._______ non avrebbe lasciato a tutt'oggi il territorio svizzero. 7.2 A titolo abbondanziale, come rettamente sottolineato dall'autorità di prime cure, il divieto d'entrata è giustificato anche dalle ingenti spese per l'aiuto sociale causate dal ricorrente (art. 67 cpv. 2 lett. b), così come emerge segnatamente dallo scritto del 10 agosto 2011 della SP inerente il sistema assistenziale dell'asilo, e le numerose decisioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 7 e 28 ottobre, 24 novembre 2011, 14 febbraio, 28 marzo, 4 e 28 giugno, 20 luglio, 5 ottobre, 12 novembre 2012 e 3 gennaio 2013, in merito all'aiuto d'urgenza. 7.3 Visto quanto precede, vi è ragione di considerare che il comportamen- to mantenuto da A._______, in particolare il non aver ossequiato l'ordine imposto dall'autorità - relativo all'uscita dal territorio svizzero -, giustifica il divieto d'entrata emesso nei suoi confronti. 8. Essendo la decisione di divieto d'entrata in Svizzera confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della proporzionalità. 8.1 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 3 anni e quello
C-1938/2012 Pagina 13 privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE- LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par- ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi- sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li- bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammi- nistrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi eleva- to. 8.2 Nella fattispecie il ricorrente non ha rispettato, ripetutamente e in ma- niera volontaria, le decisione delle autorità che imponevano l'uscita dal territorio svizzero. Tale violazione, benché non particolarmente efferata quale la violazione di un bene giuridico estremamente sensibile segnata- mente la salute pubblica o la vita delle persone, è però in contrasto con l'ordine pubblico. 8.3 Ciò detto il presente Tribunale ritiene che gli interessi privati manife- stati del ricorrente, non possono essere ritenuti preponderanti rispetto all'interesse pubblico di mantenimento dell'ordine e della sicurezza in Svizzera. Ne consegue che la durata del divieto di entrata per un lasso di tempo di 3 anni appare proporzionata. 9. Il ricorrente evocando la vicinanza alla famiglia ha indirettamente invocato la violazione dell'art. 8 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), sottolineando che la decisione dell'autorità di prime cure compor- terebbe l'impossibilità di restare a stretto contatto con la stessa. 9.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto am- ministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 apri- le 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familia-
C-1938/2012 Pagina 14 re, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 129 II 215 consid. 4.2). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intratte- nere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivo- no in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita fa- miliare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della rego- lamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ot- tenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwe- senheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, [ZBl] 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza tem- poraneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita fami- liare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). 9.2 Orbene, va anzitutto evidenziato che nessun membro della famiglia del ricorrente è a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Inoltre il ricorrente, seppur da poco, è maggiorenne e di conseguenza l'applicazione della disposizione legale 8 CEDU, riservata ai rapporti tra i coniugi, nonché a quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comu- nione, non trova applicazione; un'eventuale eccezione a tutela dei rappor- ti tra genitori e figli maggiorenni sulla base di un particolare rapporto di dipendenza, non è stata inoltre comprovata dal ricorrente, che si è limita- to a sostanziare il forte legame affettivo che lo lega alla famiglia, ciò che non ha è di per sé eccezionale.
C-1938/2012 Pagina 15 9.3 A fronte di quanto sopra A._______ non può fondare alcun diritto deri- vante dall'art. 8 CEDU e la decisione dell'UFM appare corretta anche alla luce di questa disposizione legale. 10. In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribu- nale constata che il divieto d'entrata pronunciato dall'UFM è fondato. Ne discende che l'autorità di prime cure, con la decisione del 29 marzo 2012, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezza- mento; inoltre l'UFM non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto. 11. Resta ora da valutare la richiesta del ricorrente di esonero dal pagamento delle spese inoltrata mediante atto ricorsuale del'11 aprile 2012. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo pre- sidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposi- to del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che neces- sita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 e ulteriori riferimenti), Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista dover avere esito sfavorevole e, ritenuta la documentazione prodotta, in particolare l'apposito formulario in cui il ricorrente ha dichiarato di percepi- re unicamente fr. 252.- mensili quali prestazioni dell'aiuto sociale, si evin- ce che lo stato di bisogno è dato. Visto quanto precede l'istanza di esone- ro dalle spese di procedura posta dal ricorrente è accolta. Di conseguen- za non si prelevano spese processuali.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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