B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1823/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, ..., patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, Cattaneo & Postizzi Studio legale SA, Via E. Bossi 1, 6900 Lugano, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
C-1823/2013 Pagina 2
Fatti: A. A._______ (in seguito: A.), cittadino italiano nato il ..., dopo ave- re ottenuto dal 18 ottobre 1994 vari permessi di lavoro temporanei (per- messi L) della durata di 120 giorni ciascuno, dal 18 agosto 1998 è stato posto a beneficio di un permesso di dimora (permesso B), trasformato poi il 20 luglio 2004 in un permesso di domicilio CE/AELS per svolgere attivi- tà lucrativa presso la B. (in seguito: B._______) di Lugano.
B. Il 23 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato A., con le diminuenti del rito del patteggiamento, per violazione delle norme con- tenute nel testo unico delle diposizioni in materia di intermediazione fi- nanziaria e per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla pena di 6 mesi di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggia- mento con una multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.-. C. Con sentenza del 22 novembre 2011, emessa nel quadro di un procedi- mento svoltosi nella forma della procedura abbreviata, la Corte delle as- sise correzionali (in seguito: CAC) di Lugano ha condannato A. per appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggrava- ta e ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, so- spesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza emessa dalle autorità italia- ne. D. Alla luce della succitata condanna, con decisione dell'8 febbraio 2012 la Sezione della popolazione (in seguito: SP) ha revocato il permesso di domicilio "C" CE/AELS dell'interessato, impartendogli un termine all'8 marzo seguente per lasciare la Svizzera.
Con decisione del 21 novembre 2012, il Consiglio di Stato (in seguito: CdS) ha dichiarato irricevibile in quanto intempestivo il ricorso interposto da A._______ in data 3 maggio 2012 avverso il provvedimento emanato dalla SP.
C-1823/2013 Pagina 3 E. Con scritto del 9 gennaio 2013, l'Ufficio federale della migrazione (in se- guito: UFM) ha comunicato a A._______ la sua intenzione di pronunciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contem- po a formulare eventuali osservazioni in merito.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione dell'11 febbraio 2013, l'interessato ha dapprima sottolineato come la con- danna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente, non possa essere qualificata come "pesante", precisando nel contempo di avere interamente risarcito tutte le parti lese. A._______ ha poi affer- mato che la sentenza italiana del maggio 2008 si riferisce allo stesso complesso di fatti, di modo che egli risulterebbe incensurato fino alla con- danna subita in Svizzera, indicando di essere in pensione e quindi di non avere più ripreso l'attività professionale nella quale era attivo in Ticino, così da non rappresentare alcuna reale minaccia per l'ordine e la sicurez- za pubblici della Confederazione. Egli ha infine osservato di avere rinun- ciato al proprio permesso, rientrando a ..., suo comune d'origine, e di in- trattenere stretti legami affettivi con il figlio C., titolare di un per- messo "C" CE/AELS in Svizzera, di modo che il provvedimento ammini- strativo pronunciato nei suoi confronti risulterebbe sproporzionato. F. In data 4 marzo 2013, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A. un divieto di entrata valido fino al 3 marzo 2018. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che l'attività delittuosa dell'interes- sato, condannato sia in Svizzera che in Italia, è grave e che il suo com- portamento urta palesemente l'interesse pubblico. Essa ha poi affermato che A., attualmente residente in patria con la moglie, non pre- senta legami personali in Svizzera protetti dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber- tà fondamentali (CEDU, RS 0.101), di modo che l'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero prevale su quello privato a po- tersi recare nel nostro paese per motivi personali. G. Il 5 aprile 2013, A. ha interposto ricorso avverso la suddetta de- cisione postulando l'annullamento del divieto d'entrata. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni svilup- pate nelle sue osservazioni dell'11 febbraio precedente, sottolineando nel contempo che le infrazioni da esso commesse non riguardano reati vio- lenti o commessi a danno di beni giuridici estremamente sensibili quali la
C-1823/2013 Pagina 4 salute o l'integrità fisica. Egli ha poi evidenziato come l'autorità federale non si sia confrontata con le sue argomentazioni, con conseguente viola- zione del diritto di essere sentito. H. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 3 maggio 2013, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impu- gnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._______ abbia dato adito a lagnanze che hanno comportato delle pesanti condanne sia in Svizzera che all'estero, di modo che l'interesse pubblico ad un suo al- lontanamento dal territorio elvetico prevale su quello privato a rimanervi, precisando nel contempo che, in virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. I. Con replica del 24 maggio seguente, A._______ ha ribadito che l'autorità di prime cure non si sarebbe espressa sulle allegazioni ricorsuali, limitan- dosi a rinviare in maniera generica alle condanne da esso subite. J. Invitato a pronunciarsi in merito alla suddetta presa di posizione, con du- plica del 18 giugno 2013 l'UFM si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.
Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera re- se dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado infe- riore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizze-
C-1823/2013 Pagina 5 ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da- vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1). 3. A._______ sostiene che l'UFM non si è minimamente confrontato con le sue dettagliate e circostanziate contestazioni, venendo quindi meno al suo obbligo di motivazione. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale censura di natura formale. 3.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizze- ra del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale all'art. 29 e segg. PA, l'obbligo per l'au- torità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e ad altri interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla, così da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sen- tenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giu- dice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare
C-1823/2013 Pagina 6 la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'ap- prezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiu- dizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di di- ritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è co- munque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, sen- za arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Dal punto di vista forma- le, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è im- plicita, risulta da diversi considerandi componenti la decisione oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne osta- coli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011, consid. 3.2 e giuris- prudenza ivi citata). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui vio- lazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione di detto diritto può essere sa- nata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La ripara- zione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di gravi violazio- ni, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successi- va del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato im- perfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di conto solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudi- zio dalla concessione successiva del diritto di essere sentita, rispettiva- mente dalla sanatoria (cfr. DTF 135 I 279, consid. 2.6.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale federale 1C_112/2011 del 13 luglio 2011 consid. 2.1.3 e giurisprudenza ivi citata). 3.3 Nella fattispecie la motivazione della decisione impugnata risulta suc- cinta e stringata, ciò non ha tuttavia impedito a A._______ di compren- derne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, il ri- corrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera
C-1823/2013 Pagina 7 corretta nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficiente- mente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale caren- za sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. Inoltre in occa- sione dello scambio degli scritti, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, suc- cessivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui esso ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 28 pag. 39/40 consid. 4b). Visto quanto precede, la censura dell'insorgente, in ordine all'insufficienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 4. 4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 della legge fede- rale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737). 4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizze- ra, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine im- partitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubbli- ci in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronun- ciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinun- ciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitiva- mente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto so-
C-1823/2013 Pagina 8 vraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo ter- mine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubbli- ca" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle isti- tuzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizio- ni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adem- pimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio fe- derale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424). 4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'atti- vità lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incorag- gia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'or- dine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurigo 2012, art. 67 LStr, cifra 2). 5. In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella va- lutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposi- zioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i citta- dini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice pre- sentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può es- sere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
C-1823/2013 Pagina 9 parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or- dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub- blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu- ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in re- lazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin- cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi- menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica- mente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 feb- braio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 6. 6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol- tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso- nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fon- date unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esi- stenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozio- ne di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1. e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli ap- prezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in
C-1823/2013 Pagina 10 cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2., DTF 130 II 176 consid. 3.4.1., cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate). 6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altret- tanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'impor- tanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario pro- cedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispe- cie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minaccia- to, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collet- tività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2., DTF 130 II 493 consid. 3.3. e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3.; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2. e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3.). 7. 7.1 Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 23 maggio 2008, il Tribunale di Milano ha condannato A._______, con le diminuenti del rito del patteggiamento, per violazione delle norme contenute nel te- sto unico delle diposizioni in materia di intermediazione finanziaria e per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (reati commessi dal novembre 2004 al 22 luglio 2005) alla pena di 6 mesi di reclusione (pena poi sostituita a seguito del patteggiamento con una multa di Euro 30'000.-) e alla multa di Euro 20'000.- (cfr. estratto del ca-
C-1823/2013 Pagina 11 sellario giudiziale italiano dell'11 dicembre 2012). Inoltre, con sentenza del 22 novembre 2011 la CAC di Lugano ha condannato il ricorrente per appropriazione indebita aggravata, amministrazione infedele aggravata e ripetuta falsità in documenti alla pena di 24 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla suddetta sentenza emessa dalle autorità ita- liane. In Svizzera l'interessato si è pertanto reso colpevole di reati di ca- rattere patrimoniale. 7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ri- corrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensi- bili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefa- centi o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Or- dinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della li- bera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Co- munità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Asso- ciazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libe- ra circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4). 8. 8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A._______ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Il ricorrente ha in primo luogo affermato che i reati per i quali è stato condannato non riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la salute e l'integrità fisica e che la condanna inflittagli, resa con rito abbreviato e sospesa condizionalmente dalle autorità penali ticinesi che hanno pertanto riconosciuto una prognosi favorevole, non possa essere qualificata come "pesante". Egli ha poi sot- tolineato di avere interamente risarcito tutte le parti lese, precisando nel contempo che la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mi- lano si riferisce allo stesso complesso di fatti, di modo che egli risultereb- be incensurato fino alla condanna subita in Svizzera. L'interessato ha in- fine rilevato di avere cessato ogni attività lucrativa e fatto ritorno in Italia, indicando di intrattenere stretti legami affettivi con il figlio C._______ do- miciliato in Ticino.
C-1823/2013 Pagina 12 8.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in maniera determinante. Tra il novembre 2004 ed il luglio 2005, A._______ si è reso colpevole nel suo paese d'ori- gine di violazione delle norme contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, reati che hanno comportato la sua condanna ad una multa di Euro 20'000.- e a 6 mesi di reclusione, poco importa se quest'ultima pena non è stata scontata in quanto sostitui- ta in sede di patteggiamento da una multa di Euro 30'000.-. In Svizzera, nel 2000, nella sua qualità di gerente di patrimoni, egli si è in più occasio- ni reso protagonista di appropriazione indebita aggravata impiegando in- debitamente la somma di Euro 160'000.- affidatagli in gestione, mentre nel periodo novembre 2005 – novembre 2008 di amministrazione infedele aggravata in merito a 24 relazioni bancarie causando un danno globale di Euro 2'187'359.- e di ripetuta falsità in documenti. I fatti perpetrati dal ri- corrente devono dunque essere considerati oggettivamente gravi – anche nell'ottica dell'ALC – tenuto conto del particolare rapporto di fiducia che lo legava alle vittime, della reiteratezza dei reati commessi e delle importanti somme di denaro oggetto di reato. Per quanto attiene infine la decisione dell'autorità penale di sospendere condizionalmente la pena occorre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrati- va non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale fe- derale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità am- ministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è tal- volta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal le- gislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effet- ti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle mi- gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, nonché del fatto che A._______ ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante un ampio periodo, il lasso di tempo piuttosto breve trascorso dalla sua condanna in Svizzera non è tale da permettere al presente Tribunale di scostarsi dalla decisione dell'autorità di prime cure, che considera il ricor- rente una minaccia per l'ordine pubblico svizzero.
C-1823/2013 Pagina 13 8.3 In conclusione, il Tribunale ritiene legittima l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'inte- ressato, alla luce delle condanne subite, possa essere l'oggetto di un di- vieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012). 9. 9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 5 anni, rispetta il principio della pro- porzionalità. 9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'ap- prezzamento, prestando particolare attenzione al principio della propor- zionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 5 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE- LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In par- ticolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussi- sta un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla li- bertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2., DTF 135 I 176 consid. 8.1., DTF 133 I 110 consid. 7.1. e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti ammi- nistrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi eleva- to. 9.3 Dagli atti di causa si evince che i reati commessi da A._______ non riguardano beni giuridici estremamente sensibili, che egli non è mai stato arrestato per i fatti oggetto del procedimento, il quale, su richiesta dell'in- teressato, si è svolto nella forma della procedura abbreviata. Tenuto conto dell'età del ricorrente (all'epoca della condanna 61 anni, oggi 63), della sua incensuratezza in Svizzera, della collaborazione prestata agli inqui- renti e degli accordi transattivi conclusi con tutte le parti danneggiate (cfr.
C-1823/2013 Pagina 14 sentenza CAC pag. 14), si giustifica una riduzione della durata del prov- vedimento amministrativo emanato dall'UFM.
Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi del ricorrente si trova in Italia, paese in cui ha sempre vissuto (ad eccezione del periodo agosto 1998 – febbraio 2012) e in cui vive attualmente con la moglie. Quanto ai suoi interessi privati, A._______ ha affermato di intrat- tenere stretti legami affettivi con il figlio C._______, domiciliato in Svizze- ra. L'insorgente si prevale quindi dell'art. 8 CEDU.
Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone. Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédé- ral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, ef- fettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un dirit- to di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rima- ne possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra i genitori e i figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente so- no presi in considerazione anche i rapporti tra i genitori e i figli maggio- renni se vi è un particolare rapporto di dipendenza tra loro ( DTF 129 II 11 consid. 2). Nella fattispecie, sebbene A._______ intrattenga con il figlio un forte le- game effettivo, non è possibile ritenere l'esistenza, ed egli nemmeno l'al- lega, delle condizioni eccezionali relative ad un rapporto di dipendenza ef- fettiva e concreta tra loro. Il ricorrente non può quindi prevalersi dell'art. 8 CEDU. 10. In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed og- gettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a ritenere che, sebbene l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevalga su quello privato di quest'ultimo a potervisi recare senza particolari controlli, la durata del divieto d'entrata deve essere ridotta e gli effetti di tale misura limitati a 3 anni a decorrere dalla pronuncia della stessa, ovvero fino al 3 marzo 2016.
C-1823/2013 Pagina 15 Di conseguenza il ricorso è parzialmente accolto e la durata del divieto d'entrata è ridotta a 3 anni. 11. Visto l'esito della procedura, vengono poste a carico del ricorrente spese processuali ridotte dell'ammontare di fr. 500.- (art. 63 cpv. 1 PA).
Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a do- manda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali in- dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresentanza, l'indennità è fissata sulla base degli atti.
In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ra- gione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, alla luce dell'impor- tanza del caso e del grado di difficoltà, come pure al lavoro svolto dal pa- trocinatore, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'000.-, importo comprensi- vo di spese ma non di IVA, appaia equa. In effetti, per prestazioni di av- vocati fornite a persone domiciliate all'estero non è dovuta l'IVA (cfr. art. 1 cpv. 2 in correlazione con gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può pertanto essere indennizzata (cfr. sulla questione, e fra le tante, le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3457/2011 del 10 maggio 2012 consid. 11.1 e C-1677/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 5.3).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 2. La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del 4 marzo 2013 è ridotta a 3 anni, ovvero fino al 3 marzo 2016. 3. Le spese processuali a carico del ricorrente ammontano a fr. 500.- com- putate con l'anticipo spese di fr. 1'000.- versato in data 22 aprile 2013. Il saldo di fr. 500.- è restituito al ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte, come indicato nei considerandi. 5. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. Simic ..., incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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