B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1818/2025
D e c i s i o n e d e ll ’ 8 l u g l i o 2 0 2 5 Composizione
Michela Bürki Moreni, giudice unica, cancelliere Oliver Engel.
Parti
A._______, (Italia), patrocinato dall'avv. Simone Beraldi, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 10 febbraio 2025).
C-1818/2025 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 10 febbraio 2025, l’UAIE ha respinto la richiesta di pre- stazioni presentata il 16 luglio 2021 da A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente [doc. TAF 1]). 2. Il 14 marzo 2025, l’interessato ha inoltrato ricorso presso il Tribunale am- ministrativo federale contro il summenzionato provvedimento, chiedendo l’accoglimento del gravame, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’assicurazione invalidità affinché esegua i necessari ap- profondimenti medici (doc. TAF 1). 3. Con decisione incidentale del 27 marzo 2025 (notificata il 28 marzo 2025), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento in questione, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese pro- cessuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all’art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo richiesto è stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale (doc. TAF 2). 4. Con scritto del 25 aprile 2025 l’UAIE ha comunicato al ricorrente la revoca della decisione di rifiuto di una rendita d’invalidità del 10 febbraio 2015, precisando che la decisione va considerata nulla e non avvenuta e che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del cantone B._______ (di seguito UAI-B._______) avrebbe proseguito l’istruttoria della domanda di presta- zioni, comunicando l’esito per iscritto (doc. TAF 4). Con scritto di medesima data l’UAIE ha informato questo Tribunale dell’annullamento della deci- sione impugnata e proposto lo stralcio del ricorso in quanto privo di oggetto (doc. TAF 4). 5. ln data 8 maggio 2025, l’interessato ha versato CHF 800.- a titolo di anti- cipo a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 5 e 6).
C-1818/2025 Pagina 3 6. 6.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com- binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assi- curazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 6.2. Giusta l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni so- ciali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap- plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7. 7.1. L'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. La disposizione corrisponde all'art. 58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1). 7.2. Secondo giurisprudenza la decisione resa pendente lite pone fine alla controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni dell'in- sorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione suc- cessiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250). 8. 8.1. Nel caso concreto con scritto del 25 aprile 2025 l'autorità inferiore ha revocato, rispettivamente annullato, la decisione impugnata per ulterior- mente procedere con l’istruttoria della domanda di prestazioni presentata dall’interessato. Essa ha pertanto dato integralmente seguito alle conclu- sioni ricorsuali dell’interessato, avendo quest’ultimo chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’autorità inferiore per pro- cedere ad ulteriori accertamenti medici (v. doc. TAF 1 e 4). 8.2. Da quanto esposto, discende che l’autorità ha pienamente assecon- dato le conclusioni ricorsuali e che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.
C-1818/2025 Pagina 4 9. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 10. 10.1. Visto l’esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA; anche art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di CHF 800.- versato l’8 maggio 2025 (doc. TAF 4, 5) sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un le- gale, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l’art. 15 TS-TAF), essendo la causa divenuta priva d’oggetto a seguito dell’annullamento della decisione impugnata da parte dell’UAIE. In as- senza di una nota dettagliata, l'indennità per spese ripetibili ridotte è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 2'000.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF), tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente e dell’esito della lite (cfr. sentenza del TAF C-660/2020 del 24 aprile 2020 consid. 9.3). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-1818/2025 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di CHF 800.- già versato dal ricorrente gli sarà restituito allorquando la presente sentenza sarà passata in giudicato. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Oliver Engel
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-1818/2025 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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