Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C­1800/2010 Sentenza del 19 ottobre 2011 Composizione Giudici Elena Avenati­Carpani (presidente del collegio), Ruth Beutler, A ntonio Imoberdorf cancelliera Mara Vassella. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di sospensione del divieto d'entrata.

C­1800/2010 Pagina 2 Fatti: A. A., cittadino italiano nato il ... in Svizzera, dove ha sempre vissuto tranne per un breve periodo nel 1988, è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio CE/AELS. B. Con decreto d'accusa del 10 febbraio 1997 emesso dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino, egli è stato condannato per i titoli di furto, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati consumato e tentato e ripetuta truffa consumata e tentata alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. L'11 marzo 1997 l'allora competente Sezione degli stranieri (oggi: Sezione della popolazione [SP]) del Cantone Ticino ha ammonito l'interessato, avvertendolo che in caso di recidiva sarebbe stata adottata una misura amministrativa di espulsione nei suoi confronti. Con sentenza dell'11 gennaio 1999, la Corte delle Assise criminali del Cantone Ticino ha condannato l'interessato, in correità con terzi, per infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) e contravvenzione alla LStup ad una pena di 3 anni di reclusione a valere parzialmente quale pena addizionale a quella precedente, cui era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale. Con decreto del 6 luglio 2000, il Consiglio di vigilanza del Cantone Ticino ha pronunciato la liberazione condizionale a favore di A., con un periodo di prova di 3 anni a decorrere dal 5 ottobre 2000 fino al 5 ottobre 2003. Con decreto d'accusa del 9 dicembre 2003 emesso dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino, l'interessato è stato condannato per appropriazione indebita e denuncia mendace alla pena di 3 mesi di detenzione da espiare. Avendo commesso i detti reati durante il periodo di prova nell'ambito della libertà condizionale riferito alla condanna dell'11 gennaio 1999, con decreto del 12 febbraio 2004, il Consiglio di vigilanza, ha prolungato tale periodo di un ulteriore anno con scadenza al 5 ottobre 2004 senza revocare la liberazione condizionale.

C­1800/2010 Pagina 3 Il 23 gennaio 2004 l'allora competente Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) ha nuovamente ammonito A., avvertendolo che in caso di recidiva sarebbe stata adottata una decisione di espulsione nei suoi confronti. Vista la gravità del comportamento tenuto, la decisione è stata emessa con la comminatoria che, non ottemperando ad una decisione emessa da un'autorità e da un funzionario, sarebbe stata inflitta una pena quale l'arresto o la multa. Con sentenza del 10 maggio 2006, pronunciata dal Tribunal correctionnel di Losanna, confermata su ricorso, il 4 luglio 2006, dalla Cour de cassation pénale di Losanna, e il 5 febbraio 2007 in ultima istanza, dal Tribunale federale, l'interessato è stato condannato per violenza carnale alla pena di 27 mesi di reclusione, pena complementare a quella di cui alla sentenza del 9 dicembre 2003. Con decreto d'accusa del 29 maggio 2007, l'interessato è stato condannato per appropriazione indebita alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 130.­­ per complessivi fr. 11'700.­­. Con decisione del 7 settembre 2007, l'interessato è stato ammonito per la terza volta. C. Il ... (2004) è nato B., figlio dell'interessato, affidato alla madre, cittadina italiana, domiciliata in Svizzera. Il 15 febbraio 2008, A._______ è convolato a nozze a Bellinzona con una cittadina bulgara, che è stata posta al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS. D. Con decisione del 27 novembre 2008 emessa dalla SPI in considerazione delle ripetute condanne subite, in particolare della condanna del 10 maggio 2006, e visto inoltre le precedenti decisioni di ammonimento all'interessato è stato revocato il permesso di domicilio per motivi di ordine pubblico. Contro tale decisione, il 10 dicembre 2008, l'interessato è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso con risoluzione del 10 marzo 2009. Impugnata tale decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, anche quest'ultima autorità ha respinto il gravame mediante sentenza del 18 giugno 2009.

C­1800/2010 Pagina 4 E. Il 2 ottobre 2009, la Polizia cantonale ha assunto a verbale l'interessato al fine di concedergli la possibilità di formulare eventuali osservazioni in merito alla possibile adozione di un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata. Egli ha osservato al riguardo che una simile misura gli impedirebbe di rendere visita alla moglie e al figlio. Con decisione del 12 ottobre 2009, intimata all'interessato brevi manu il giorno successivo, l'UFM ha pronunciato una decisione di divieto per una durata indeterminata per violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr] nel suo tenore fino al 31 dicembre 2010 [RU 2007 5437]). Mediante decisione del 16 ottobre 2009 il Giudice dell'applicazione della pena ha pronunciato a beneficio dell'interessato la liberazione condizionale dal 24 ottobre 2009 con un periodo di prova di un anno. L'interessato ha quindi lasciato il giorno della sua scarcerazione il territorio svizzero e si è trasferito in Italia nelle vicinanze del confine con il Cantone Ticino. F. A seguito del preavviso favorevole del 25 novembre 2009 emesso dal Cantone Ticino, con decisione del 30 novembre 2009, l'UFM ha sospeso il divieto d'entrata dal 22 al 29 dicembre 2009, al fine di permettere all'interessato di rendere visita al figlio. Con certificato medico del 30 ottobre 2009 all'attenzione dell'UFM, i medici curanti in Ticino dell'interessato, hanno postulato un permesso mensile speciale per proseguire il trattamento di tipo psichiatrico, psicofarmacologico e psicoterapico iniziato nel 2005. Sollecitata ad esprimersi, il 16 novembre 2009 la SP ha emesso un preavviso negativo a seguito dei precedenti penali a carico dell'interessato. Mediante missiva del 3 dicembre 2009, recapitata per il tramite della Rappresentanza svizzera a Milano, l'UFM ha comunicato all'interessato la sua intenzione di respingere tale richiesta, accordandogli il diritto di esprimersi in merito. Con scritto del 2 gennaio 2010, A._______ ha comunicato all'autorità inferiore che il fatto di voler continuare la terapia con lo stesso psichiatra in Ticino rappresentava una vera necessità, consigliata anche dalle strutture psichiatriche della provincia di Varese.

C­1800/2010 Pagina 5 G. Con decisione del 22 gennaio 2010, notificata il 15 febbraio 2010, l'UFM ha respinto la domanda di sospensione del divieto d'entrata in Svizzera emanato il 12 ottobre 2009 per un periodo illimitato. L'autorità inferiore ha osservato che la sospensione di una tale misura può essere accordata solo in via eccezionale, in presenza di interessi svizzeri importanti, per motivi umanitari gravi o in seguito a convocazione giudiziaria e per visita a parenti molto prossimi durante le feste pasquali o di fine anno. Concretamente, i motivi addotti di ordine medico, in particolare il contenuto del rapporto del 30 ottobre 2009 del dott. C., non rientra nel quadro dei motivi che possano giustificare la sospensione di un divieto d'entrata. Infine, visti i motivi alla base della misura di allontanamento, l'interesse pubblico a mantenere A. al di fuori della Svizzera prevale sul suo privato ad entrarvi, non fosse che per un breve lasso di tempo. H. Mediante scritto del 15 marzo 2010, A._______ ha espresso la sua volontà di ricorrere contro il divieto d'entrata, ritenendolo sproporzionato e contrario ai diritti fondamentali dell'uomo. A seguito di tale misura egli fa valere di aver subito peggioramenti a livello psicofisico, afferma di non aver alcuna intenzione di delinquere nuovamente e di aver già pagato per gli errori commessi ed osserva infine che i suoi genitori si fanno carico di accompagnare il figlio B._______ al suo domicilio al di là del confine, facendo un enorme sacrificio. I. Con decisione del 21 maggio 2010 all'interessato è stata accordato un'ulteriore sospensione del divieto di entrata per la durata di una settimana, dal 10 al 17 giugno 2010 per recarsi a visitare il figlio. J. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 7 giugno 2010, l'UFM ha ribadito la propria posizione ritenendo che, vista la gravità dei motivi per cui era stato pronunciato l'allontanamento dal territorio svizzero, l'interesse pubblico era prevalente sull'interesse privato del ricorrente a recarsi in Svizzera. Con replica del 9 luglio 2010, il ricorrente ha ritenuto le osservazioni dell'UFM troppo generiche e prive di valutazione della fattispecie. Egli ha sottolineato di non rappresentare alcun pericolo e di essere stato condannato per un crimine mai commesso. Visto il malessere psicofisico

C­1800/2010 Pagina 6 causato dal divieto d'entrata, che non gli permette di visitare i suoi famigliari in Svizzera i quali devono affrontare enormi sacrifici per accompagnare il figlio presso di lui, chiede l'annullamento del provvedimento. Ha pure manifestato il timore che suo figlio possa subire delle conseguenze causa tale situazione. Ha infine ribadito il desiderio di continuare la terapia iniziata in Ticino. Con duplica del 5 agosto 2010, l'autorità inferiore ha riconfermato le sue precedenti argomentazioni, sottolineando che la sospensione mensile della misura non si giustifica a fronte delle numerose condanne inflitte al ricorrente, il quale ha già avuto l'occasione di ottenere deroghe eccezionali, segnatamente al fine di visitare suo figlio. K. Con decisione di sospensione del 22 novembre 2010 il ricorrente ha beneficiato di un soggiorno di 9 giorni, dal 31 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011. Con ulteriori decisioni di sospensione del 21 marzo 2011, rispettivamente del 6 giugno 2011, l'interessato ha ottenuto due salvacondotti di 10 giorni, dal 22 aprile al 1° maggio 2011 e dal 10 al 20 giugno 2011. L. Con missiva del 1° settembre 2011, l'ex­compagna del ricorrente nonché madre del loro figlio comune, ha fatto rilevare quanto sia difficile la loro situazione senza la presenza del ricorrente in Svizzera, che gioverebbe non solo finanziariamente ma anche al benessere del bambino. Infine ha osservato che padre e figlio intrattengono contatti regolari e che un fine settimane su due B._______ lo trascorre presso il domicilio del padre. Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

C­1800/2010 Pagina 7 1.2. In particolare, le decisioni in materia di sospensione di un divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]). 1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A­2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3). 3. 3.1. Conformemente all'attuale art. 67 LStr, l’UFM vieta l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima

C­1800/2010 Pagina 8 di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2. Tale disposizione è entrata in vigore nel suo tenore attuale il 1° gennaio 2011. La modifica si fonda sull'art. 2 n. 1 del Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 18 giugno 2010 (RU 2010 5925). 3.3. Il cpv. 5 dell'art. 67 LStr è stato introdotto in riferimento all'art. 11 § 3 della direttiva 2008/115/CE. Questa disposizione prevede una clausola d'eccezione generale che consente agli Stati membri di astenersi, per motivi umanitari o di altra natura, dal pronunciare un divieto d'entrata oppure di revocare o sospendere un siffatto divieto. Ciò è possibile unicamente in casi eccezionali. La formulazione aperta del disegno di legge comprende le fattispecie che secondo la direttiva sul rimpatrio giustificano la rinuncia ad emettere un divieto d'entrata oppure la revoca o sospensione dello stesso (cfr. Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES] del 18 novembre 2009; FF 2009 7737, in particolare 7752). Si tratta segnatamente delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, per i quali la LStr prevede delle speciali disposizioni, in particolare l'art. 30 cpv. 1 lett. e LStr e gli art. 35 e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). 3.4. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFELIN / GEORG

C­1800/2010 Pagina 9 MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C­2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). Nella specie, la decisione avversata è stata emanata in applicazione dell'art. 67 cpv. 4 LStr nel suo tenore fino al 31 dicembre 2010 (RU 2007 5437). Tale disposizione prevedeva la possibilità, per motivi gravi, di sospendere temporaneamente il divieto d'entrata. Secondo il tenore dell'attuale disposizione la competente autorità non solo può pronunciare decisioni di sospensione provvisorie, ma anche definitive, se giustificate da ragioni umanitarie o altri motivi importanti. In questi termini, tenuto conto della formulazione più favorevole, l'applicazione del nuovo diritto a questi elementi di fatto non pone alcun problema di retroattività. 4. 4.1. Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2 LStr). 4.2. Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.). 4.3. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato

C­1800/2010 Pagina 10 costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate). 4.4. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze CGCE ivi citate). 4.5. L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze

C­1800/2010 Pagina 11 della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3). 5. 5.1. Dalle risultanze agli atti emerge che l'interessato è stato condannato con decreto di accusa del 10 febbraio 1997 alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per furto, abuso ripetuto di un impianto per l'elaborazione di dati, reato consumato e in parte tentato, avendo trasferito a danno di altri un importo complessivo di fr. 3'250.40, rispettivamente per aver tentato di influire su un siffatto processo elettronico al fine di ottenere un trasferimento di complessivi fr. 6'830.­­, per ripetuta truffa consumata e tentata e ripetuta falsità in documenti; con sentenza dell'11 gennaio 1999, in correità con una terza persona l'interessato è stato condannato a 3 anni di reclusione a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 3 mesi di detenzione della pena precedente a cui è stata tolta la sospensione condizionale, per infrazione aggravata alla LStup, segnatamente per vendita di 220 grammi di cocaina, partecipazione all'acquisto a credito e all'importazione nonché trasporto di 810 grammi di cocaina destinati alla vendita, dei quali ne vendette personalmente 210 grammi, consegnandone a terzi 350 grammi, per preparativi, in qualità di intermediario, nel procurare a terzi 20 kilogrammi di cocaina, per, previo acquisto, venduto 100 grammi di cocaina, per previo acquisto venduto circa 15 kg di haschisch e per contravvenzione alla LStup avendo ripetutamente consumato haschisch e occasionalmente cocaina; con

C­1800/2010 Pagina 12 decreto di accusa del 9 dicembre 2003 l'interessato è stato condannato per appropriazione indebita e per denuncia mendace alla pena di 3 mesi di detenzione, da espiare siccome commessi durante il periodo di sospensione condizionale della precedente pena; con sentenza del 10 maggio 2006, confermata su ricorso il 4 luglio 2006 e il 5 febbraio 2007 in ultima istanza dal Tribunale federale, l'interessato è stato condannato per violenza carnale alla pena di 27 mesi di reclusione, pena complementare a quella di cui alla sentenza del 9 dicembre 2003; con decreto di accusa del 29 maggio 2007 l'interessato è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.00 cadauna per complessivi fr. 11'700.00 per appropriazione indebita, avendo nel periodo ottobre 2005 – settembre 2006 impiegato indebitamente, a proprio profitto, valori patrimoniali altrui affidatigli di fr. 46'000.­­. Da quanto precede, emerge che l'interessato ha ripetutamente violato l'ordinamento giuridico vigente, perpetrando i summenzionati reati durante il periodo di sospensione condizionale. Il reato di cui al decreto di accusa del 29 maggio 2007 è stato invece commesso tra l'ottobre 2005 – al settembre 2006 nella fase di istruzione penale del reato di violenza carnale nonché durante la fase di ricorso di cui alla condanna di prima istanza del 10 maggio 2006. 5.2. I reati di droga di cui si è reso colpevole l'interessato sono considerati gravi e giustificano l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico degli stupefacenti, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C­8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che

C­1800/2010 Pagina 13 violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C­340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I­00957, punti 57 e 58, Calfa, C­348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I­0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, lett. b ch. 1). Parimenti grave risulta il reato di violenza carnale, per il quale, nella sentenza del 10 maggio 2006, i giudici penali hanno ritenuto pesante la sua colpevolezza condannandolo a 27 mesi di reclusione. Con il suo atteggiamento il ricorrente ha dunque violato a molteplici riprese l'ordine e la sicurezza pubblici, minacciando beni quali la salute e l'integrità fisica che rappresentano un interesse fondamentale della società, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della CGCE. 6. 6.1. In concreto l'oggetto del contendere porta unicamente sulla sospensione della misura amministrativa. Secondo una consolidata prassi, una sospensione di un divieto d'entrata è ammessa unicamente a titolo eccezionale e per ragioni importanti quale una citazione in giudizio, motivi personali importanti, il decesso di un membro della famiglia domiciliato in Svizzera, la visita a famigliari prossimi all'occasione di giorni festivi ed eventi famigliari importanti o per ragioni umanitarie. 6.2. Le motivazioni che stanno alla base del divieto d'entrata e le argomentazione allegate alla richiesta di sospensione sono in stretto rapporto (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C­ 5426/2009 del 5 maggio 2010 consid. 3 e riferimenti ivi citati concernente il previgente art. 67 cpv. 4 LStr). A tale proposito, occorre osservare che, più le circostanze che hanno condotto l'UFM all'emissione di una decisione di divieto d'entrata sono gravi, tanto più importanti devono essere le motivazioni invocate a sostegno della domanda di sospensione. 6.3. Il ricorrente nel suo gravame del 15 marzo 2010, fa valere da una parte la necessità di proseguire la terapia con i medici in Svizzera iniziata 5 anni prima e dall'altra la necessità di vedere regolarmente la sua famiglia, in particolare il figlio B.. 6.3.1. Dal certificato del 30 ottobre 2009 del dott. C. risulta che il ricorrente è sottoposto ad un trattamento integrato di tipo psichiatrico,

C­1800/2010 Pagina 14 psicofarmacologico e psicoterapeutico dal febbraio 2005 ed ha sempre dimostrato una compliance soddisfacente. Il medico osserva che, nonostante il beneficio che il paziente trae dalla terapia, le condizioni psicologiche sono ancora compromesse e ritiene pertanto necessario il proseguimento della terapia. Ora, questo Tribunale reputa che la presa a carico del ricorrente in vista di una riabilitazione psichica, cognitiva emotiva e comportamentale non deve essere fornita necessariamente dai medici in Svizzera. Il ricorrente vive nella vicina Italia, dove le strutture a livello medico sono paragonabili a quelle svizzere. La terapia di cui l'interessato necessita può dunque certamente essere ottenuta anche in Italia, previa adeguata informazione tra i medici curanti. Una sospensione del divieto d'entrata per tali motivi non può dunque essere presa in considerazione. 6.3.2. L'interessato si prevale inoltre della presenza dei suoi famigliari in Svizzera, insistendo sulle conseguenze negative della sua lontananza dal figlio. Occorre dunque esaminare se vi è una violazione dell'art. 8 CEDU. 6.3.2.1 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza,

C­1800/2010 Pagina 15 rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats­ und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats­ und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figlio minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi citata). 6.3.2.2 Per quanto riguarda il rapporto con il figlio B._______ è necessario considerare che quest'ultimo è affidato alla madre e che l'insorgente beneficia di un diritto di visita ordinario. Con missiva del 1° settembre 2011 l'ex­compagna e madre di B._______ ha osservato che egli intrattiene con il padre contatti regolari e trascorre con lui due fine settimana al mese. I contatti con il figlio possono essere dunque mantenuti anche se ciò implica, da parte dei genitori del ricorrente, un certo sacrificio. Occorre inoltre rilevare che l'UFM ha sospeso a diverse riprese nel 2009, 2010 e 2011 il divieto d'entrata al fine di permettergli di rendere visita al figlio. Per quanto riguarda la moglie, cittadina bulgara al beneficio di un permesso di dimora, niente la impedisce di stabilirsi presso il marito in Italia e ad ogni modo, considerata la vicinanza, non è ostacolata dal recarsi a visitarlo. Infine, come rilevato in precedenza, per quanto riguarda il rapporto con i genitori, allo stesso si applica l'art. 8 CEDU unicamente nel caso in cui tra loro e i figli maggiorenni vi è un particolare rapporto di dipendenza. L'esistenza di un tale rapporto è di principio valutata nell'ambito di una procedura tesa al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno: ciò che non è

C­1800/2010 Pagina 16 il caso nella specie. Dagli atti non risulta comunque sussistere un tale rapporto di dipendenza tra il ricorrente ed i genitori. 6.3.2.3 Occorre ancora ricordare che la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.1 e 4.2 e la giurisprudenza ivi citata concernente un permesso di soggiorno in Svizzera). Visti i reati rimproverati al ricorrente, anche in presenza di un diritto alla vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 cpv.1 CEDU, una sospensione della misura limitante tale diritto non sarebbe comunque giustificata. In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU. 7. In queste circostanze e tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera del ricorrente non appare indispensabile, visti i motivi suesposti, il Tribunale constata che il rifiuto pronunciato dall'UFM di sospendere gli effetti del divieto d'entrata è fondato. Ne discende che l'UFM, con la decisione del 22 gennaio 2010, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto. 8. Il Tribunale osserva inoltre che il fatto che il divieto d'entrata sia stato pronunciato per una durata indeterminata significa che, al momento dell'emissione della decisione, le circostanze non permettevano di fissarne la durata precisa. Di principio, trascorso un certo periodo di tempo, la persona interessata può sollecitare il riesame della decisione di divieto d'entrata, a condizione che tale richiesta non costituisca una

C­1800/2010 Pagina 17 manovra dilatoria. Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a questa domanda sulla base dei nuovi elementi del caso. Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole e significativa reintegrazione sociale, la quale prende inizio con il rispetto delle decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009, consid. 3.2). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS­TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese di procedura di fr. 700.­­ sono messe a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese versato alla cassa del Tribunale il 5 maggio 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

C­1800/2010 Pagina 18 I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:La cancelliera: Elena Avenati­CarpaniMara Vassella

C­1800/2010 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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