B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-180/2015
S e n t e n z a d e l 3 1 m a g g i o 2 0 1 6 Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A., ora B., rappresenta dal gerente C._______, ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP, Stabile Gerre 2000, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione del 29 dicembre 2014).
C-180/2015 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (ora B.) è una società a garanzia limitata, iscritta al registro di commercio del Cantone D. il 26 febbraio 2013, avente quale scopo, fra l'altro, l'assistenza tecnica di macchine utensili. Con mo- difica statutaria dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ra- gione sociale in B._______ (estratto online del registro di commercio del Cantone D._______ della menzionata società, consultato il 30 giugno 2015). B. Il 30 settembre 2014, la Fondazione Istituto collettore LPP, dopo avere constatato – su segnalazione della competente cassa cantonale di com- pensazione AVS – che A._______ non era affiliata ad un istituto di previ- denza in qualità di datrice di lavoro (doc. 1), ha invitato la società a tra- smettere, entro il 29 novembre 2014, la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione ad un istituto di previdenza registrato a far tem- po dal 1° aprile 2013, con la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese (doc. 3). C. Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione d'ufficio di A._______ all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, dalla dichiarazione dei salari per l'anno 2013 risultando che, a de- correre dal 1° aprile 2013, la datrice di lavoro aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale. La Fondazio- ne ha altresì posto a carico A._______ i costi della decisione pari a fr. 450.- e le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.- (secondo il regola- mento costi della Fondazione Istituto collettore LPP; doc. TAF 1). D. Il 9 gennaio 2015, A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 29 dicembre 2014 della Fondazione Istituto collettore LPP mediante il quale ha chiesto, sostan- zialmente, l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché, implicitamente, del pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la E._______ a decorrere dal 1° aprile 2013 (con- tratto no. 10553). Ha esibito copia degli scritti del 12 novembre e 15 di- cembre 2014 della E._______, copia del contratto di affiliazione nonché copia degli avvisi di addebito del 17 e 26 novembre 2014 per il pagamen-
C-180/2015 Pagina 3 to dei richiesti premi (2013 e 2014; doc. TAF 1). Il 2 marzo 2015, A._______ ha versato l'anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 4). E. Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015, l'autorità inferiore ha rilevato che A._______ non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione ad un istituto di previdenza registrato. Ciò nonostante, l'af- filiazione, il 15 dicembre 2014, alla E., con effetto al 1° aprile 2013, è precedente rispetto alla decisione d'affiliazione del 29 dicembre 2014. Pertanto, detta autorità ha concluso all'ammissione parziale del ri- corso, nel senso che i punti I e III del dispositivo della decisione impugna- ta relativi all'affiliazione d'ufficio alla Fondazione istituto collettore vengo- no annullati, mentre il punto II del dispositivo della menzionata decisione viene confermato, A. essendo tenuta al pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico (doc. TAF 6). F. Nella replica del 18 giugno 2015, la ricorrente ha segnalato che condivide la proposta dell'autorità inferiore di accoglimento del ricorso, ma chiede che non venga posto a carico della società alcun costo amministrativo. Postula peraltro che le spese processuali vengano suddivise fra le parti (doc. TAF 9). Con provvedimento del 30 giugno 2015, l'atto di replica è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l'am- missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 1.3 In virtù dell'art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti.
C-180/2015 Pagina 4 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven- te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi- fica (art. 48 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 50 e 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. Con il rimedio esperito, la ricorrente può fare valere la violazione del dirit- to federale – che comprende tra l'altro anche il diritto costituzionale e il di- ritto pubblico internazionale –, l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezza- mento, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell'art. 37 LTAF). Il Tribu- nale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'ac- certamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai conside- randi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente (art. 62 cpv. 4 PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3 e relativo riferimento). 3. Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im- pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. sentenza del TF I 748/06 del 2 novembre 2007 consid. 4) e ciò anche in materia di previdenza professionale (cfr. senten- za del TF B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2 e riferimento). Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in al- tri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine). 4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se A._______ debba, o meno, essere affiliata alla Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° aprile 2013 e se det- ta società sia, o meno, tenuta al pagamento dei costi della decisione pari a fr. 450.- e delle tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-.
C-180/2015 Pagina 5 5. 5.1 I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavo- ro un salario annuo superiore al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP [RS 831.40] in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2, RS 831.441.1; dal 1° gennaio 2013, fr. 21'060.-]) e che sono assicurati presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all'assicurazione obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP). 5.2 L'art. 7 LPP precisa che questi lavoratori sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 24° anno d'età. Di regola, è tenuto conto del salario determinante giusta la LAVS (RS 831.10). 6. 6.1 6.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di pre- videnza iscritto nel registro della previdenza professionale. 6.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istitu- to di previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all'in- giunzione entro il termine impartito, lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP). 6.2 L'art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell'affilia- zione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali an- che se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previden- za; queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP). Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d'assicura- zione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge all'istituto collettore per l'insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i
C-180/2015 Pagina 6 diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]). 6.3 Da quanto esposto, discende che l'art. 11 LPP concerne il datore di lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d'ufficio, in assenza d'affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per con- tro, l'art. 12 LPP si applica allorquando l'evento assicurato (per esempio, vecchiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di la- voro si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di previdenza. L'art. 12 LPP regola pertanto un'affiliazione d'ufficio privan- do il datore di lavoro della facoltà di concludere un'affiliazione volontaria retroattiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 526 consid. 4.3 e sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 6.3). 6.4 La fattispecie in esame configura un caso d'applicazione dell'art. 11 LPP, l'affiliazione d'ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr. decisione impugnata e risposta al ricorso dell'autorità inferiore). 7. Secondo l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è un istituto di pre- videnza che è obbligato ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù dell'art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligato- riamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel regi- stro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obblighi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di lavo- ro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore. 8. 8.1 Dagli atti di causa, in particolare dalla dichiarazione dei salari per i da- tori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 2) risulta che A._______ ha impiegato, a decorrere dal 1° aprile 2013, dei lavoratori che dovevano essere assicurati obbligatoriamente al- la previdenza professionale. La Fondazione Istituto collettore LPP, su se- gnalazione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. 1), ha regolarmente ingiunto, con scritto del 30 settembre 2014 (doc. 3), a A._______ di affiliarsi, entro il 29 novembre 2014, ad un istituto di previ- denza a far tempo dal 1° aprile 2013 (la società era peraltro tenuta a tra- smettere la documentazione a comprova dell'avvenuta affiliazione), con la
C-180/2015 Pagina 7 comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d'ufficio alla Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 lettera A). 8.2 Il 29 dicembre 2014, la Fondazione ha deciso l'affiliazione di A._______ alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° aprile 2013, non essendosi la società conformata all'ingiunzione di affiliazione ad un istituto di previdenza, entro il termine impartito (doc. TAF 1). 8.3 A._______ ha poi segnalato, in sede di ricorso, di essere affiliata ad un istituto di previdenza a decorrere dal 1° aprile 2013. L'affiliazione vo- lontaria è stata confermata con scritto del 15 dicembre 2014 della E., scritto prodotto dall'insorgente il 9 gennaio 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1). 8.4 Nella risposta al ricorso del 23 aprile 2015 (doc. TAF 6), l'autorità infe- riore ha rilevato che l'affiliazione della ricorrente alla Fondazione istituto collettore deve essere annullata, dalla documentazione esibita in sede di ricorso risultando che A. ha assicurato i propri dipendenti alla E._______ dal 1° aprile 2013 (doc. TAF 1). Pertanto, ha proposto di ac- cogliere su questo punto il ricorso. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi dalla proposta dell'autorità inferiore (l'insorgente, nello scritto del 18 giugno 2015, ha peraltro segnalato che accoglie la proposta dell'auto- rità inferiore). Basti rilevare che la convenzione di adesione e la relativa dichiarazione della E., esibiti dall'insorgente il 9 gennaio 2015 (doc. TAF 1), attestano l'affiliazione, il 15 dicembre 2014 (ossia preceden- temente alla resa della decisione impugnata), di A. alla E._______ con effetto retroattivo al 1° aprile 2013 e che la società ha pa- gato i richiesti premi (per il 2013 e il 2014) il 17 ed il 26 novembre 2014 (doc. TAF 1). L'autorità inferiore ritiene tuttavia che A._______ sia tenuta a pagare le spese amministrative di cui al punto II del dispositivo della decisione impugnata. La società contesta di dover pagare queste spese (doc. TAF 9). Per conseguenza, occorre esaminare, al considerando 9 del presente giudizio, se l'autorità inferiore possa esigere da A._______ il pa- gamento dell'importo di fr. 825.-, a titolo di costi della decisione e tasse d'affiliazione d'ufficio. 8.5 Occorre peraltro rilevare che, dall'estratto online del registro di com- mercio del Cantone D._______ della società A._______ (consultato il 30 giugno 2015), risulta che, con modifica degli statuti dell'11 maggio 2015, la società ha cambiato la propria ragione sociale in B._______. Tale cir- costanza si riferisce a una situazione creatasi successivamente alla data
C-180/2015 Pagina 8 della decisione impugnata che esula dal potere cognitivo di questo Tribu- nale dal momento che non è suscettibile di influire sull'apprezzamento della situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata (cfr. considerando 3 del presente giudizio e relativi riferimenti). D'altra parte, non è dato sapere come si è evoluta la situazione della ri- corrente successivamente alla data della decisione impugnata. Nulla è dato sapere, per esempio, sull'obbligo assicurativo dopo il 29 dicembre 2014 rispettivamente sull'eventuale affiliazione della società B._______ ad altro istituto di previdenza registrato. In altri termini, non appaiono sus- sistere le condizioni perché questo Tribunale possa eccezionalmente, su questa questione, estendere il proprio potere cognitivo al di là della data della decisione impugnata. 9. 9.1 Secondo l'art. 11 cpv. 7 LPP, l'istituto collettore e la cassa di compen- sazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministra- tive che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 con- cernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. 9.2 La Fondazione ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi. Detto regolamento è annesso alle condizioni generali, il cui testo è stato allegato all'impugnata decisione (cfr. decisione del 29 dicembre 2014; doc. TAF 11). 9.3 Il regolamento prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecu- zione dell'affiliazione d'ufficio di fr. 825.-. Nella decisione del 29 dicembre 2014, la Fondazione Istituto collettore ha posto a carico di A._______ le spese pari a fr. 825.-, di cui fr. 450.- a titolo di tassa di decisione e fr. 375.- a titolo di tassa d'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. punto II del di- spositivo della decisione impugnata; doc. TAF 1). Tali importi corrispon- dono alle tasse previste nel menzionato regolamento dei costi della Fon- dazione a titolo di tasse previste per una decisione d'affiliazione d'ufficio, importi dai quali il Tribunale amministrativo federale non ha peraltro moti- vo di scostarsi d'ufficio (v., sulla questione, la sentenza del TAF C- 1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 5; sentenza del TF 9C_264/2009 del 22 aprile 2010 consid. 5.5 in fine), fermo restando peraltro che la de- cisione impugnata ha dovuto essere resa poiché la società non ha appor- tato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un isti- tuto di previdenza registrato.
C-180/2015 Pagina 9 9.4 Pertanto, il punto II del dispositivo della decisione del 29 dicembre 2014 viene confermato. 10. Da quanto esposto, consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione del 29 dicembre 2014 riformata nel senso che i punti I e III del dispositivo della menzionata decisione concernenti l'affilia- zione d'ufficio alla Fondazione Istituto collettore sono annullati. Il punto II del dispositivo della decisione è confermato nel senso che A._______ è tenuta al pagamento alla Fondazione istituto collettore delle spese della decisione d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 450.- nonché delle spese d'ese- cuzione dell'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.-. 11. 11.1 Visto l'esito della causa, le spese processuali, di un ammontare di fr. 400.- (cfr. sentenza del TAF C-1587/2013 del 13 giugno 2014 consid. 7.1), sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA non- ché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 800.-, versato dalla ricorrente stessa il 9 febbraio 2015. È pertanto resti- tuito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 400.-. 11.2 Ritenuto che A._______ è rappresentata in questa sede dal proprio gerente e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indi- spensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazio- ne con gli art. 7 e segg. TS-TAF). Peraltro, la Fondazione istituto colletto- re non ha di principio diritto a ripetibili (DTF 126 V 147 consid. 4; senten- za del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 10.2), senza che vi siano motivi particolari che giustifichino un'eccezione nel caso di specie.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-180/2015 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i punti I e III dell'impugna- ta decisione del 29 dicembre 2014 sono annullati, mentre il punto II del dispositivo della decisione litigiosa (spese di fr. 825.- a carico dell’insorgente) è confermato. 2. Le spese processuali ridotte, di fr. 400.-, sono poste a carico della ricor- rente. L'anticipo spese di fr. 800.--, versato il 9 febbraio 2015, è computa- to con le spese processuali. L'importo eccedente di fr. 400.- sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: