B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1713/2011, C-1714/2011

S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 1 2 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, cancelliere Manuel Borla.

Parti

  1. A._______,
  2. B._______, entrambi patrocinati dall'avv. Lorenzo Fornara, viale Stefano Franscini 17, casella postale 4227, 6900 Lugano 4, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen.

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 2

Fatti: A. Il 5 settembre 2010, A.________ e B._______ (marito e moglie), cittadini eritrei nati il ... rispettivamente il ..., hanno presentato una domanda di visto pressi la Rappresentanza svizzera a Khartoum (Sudan) con lo sco- po di entrare nello spazio Schengen, al fine di prendere visita al figlio C._______ e alla di lui fidanzata C._______ (invitanti) residenti in Svizze- ra. Con decisione del medesimo giorno la suddetta Rappresentanza ha ri- fiutato di concedere un visto agli interessati, considerato che la loro inten- zione di lasciare lo spazio Schengen alla scadenza non poteva essere stabilita con certezza. Contro questa decisione, il 12 ottobre 2010, gli invitanti hanno interposto opposizione presso la menzionata Ambasciata. B. Il 12 dicembre 2010 i richiedenti hanno nuovamente sollecitato il visto Schengen, che veniva nuovamente rifiutato dall'autorità preposta il 14 di- cembre successivo. Il 17 dicembre rispettivamente il 21 dicembre 2010 gli invitanti e gli invitati hanno quindi interposto opposizione contro il rifiuto. C. Con decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha respinto l'opposizione, con- fermando il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. A sostegno delle proprie argomentazione l'autorità di prime cure ha sottoli- neato che la legislazione sugli stranieri non prevede un diritto ad entrare nello spazio Schengen o al rilascio di un visto, anche qualora la persona interessata ossequi tutte le condizioni d'entrata. Un visto non è inoltre concesso ad uno straniero il cui ritorno nel Paese d'origine non è garanti- to, sia a causa della situazione politica e socioeconomica prevaente in ta- le Stato, sia a causa della sua situazione personale. Inoltre l'UFM ha sot- tolineato che non erano state fornite indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in Eritrea. Infine il solo deside- rio di rendere visita al figlio non era, a dire dell'autorità preposta, sufficien- te a giustificare il rilascio di un visto d'entrata. In conclusione, la partenza al termine del soggiorno in Svizzera, non risultava sufficientemente ga- rantita, non potendo escludere che i richiedenti, una volta entrati nello spazio Schengen, non desiderino protrarre il soggiorno nella speranza di trovare condizioni di vita migliori di quelle che conoscono in Patria.

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 3 D. Con scritto del 18 marzo 2011, gli interessati hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'autorizzazione d'entrata. A sostegno del proprio grava- me, i ricorrenti hanno sottolineato il desiderio di rendere visita al figlio, al nipotino nato nel 2010 nonché assistere al matrimonio del figlio con la fi- danzata. A._______ ha inoltre indicato, con documentazione allegata, di essere proprietario nel proprio Paese d'origine di un'abitazione residen- ziale di 230 m2 nonché di un'ampia area di 2205.93 m2 destinati ad area residenziale ed attività lucrativa, dove egli avrebbe alle dipendenze diver- si meccanici. E. Con osservazioni del 26 aprile 2011 l'UFM si è limitata a ribadire quanto già espresso nella propria decisione del 10 febbraio precedente, indican- do che "l'uscita de[i] richiedent[i] dallo spazio Schengen al termine del soggiorno previsto non era assicurata. Tale timore è tanto più fondato qualora si sia in presenza di domande di persone provenienti da regioni del globo caratterizzate da una situazione economica difficile". F. Con replica del 31 maggio 2011 i ricorrenti hanno sottolineato segnata- mente la scarsità delle argomentazioni dell'autorità inferiore, evidenzian- do come la stessa non abbia eccepito alcunché circa la loro comprovata solidità finanziaria nel Paese d'origine. G. Con duplica del 21 giugno 2011 l'UFM, non ha ritenuto di modificare la propria posizione in merito al caso in esame ed ha chiesto di confermare la propria decisione. Una copia della duplica, con possibilità di presentare eventuali osserva- zioni, è stata trasmessa ai ricorrenti, i quali non hanno tuttavia dato alcun seguito.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art.

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 4 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribuna- le) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge fede- rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en- trata nello spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – pos- sono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 I ricorrenti hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il loro ricor- so, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati inoltrati avverso due decisioni emanate dalla stessa autorità nelle medesime circostanze di fatto e pre- sentano delle conclusioni identiche. I ricorrenti non hanno d'altronde al- cun interesse contraddittorio tale da rendere necessaria la pronuncia di una decisione separata. Per motivi di economia procedurale, è pertanto giustificato cumulare le cause e decidere in una sola e medesima senten- za (art. 4 PA in relazione con l'art. 24 della legge federale del 4 dicembre 19847 di procedura civile [PCF, RS 273]; cfr. DTF 131 V 59 consid. 1; confronta inoltre la sentenza on pubblicata del Tribunale federale 1P.779/2006 / 1P.795/2006 del 6 febbraio 2007, consid. 2; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 63) 3. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto fe- derale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac- certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi- cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2. della sentenza

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 5 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215; cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. Come rettamente osservato dall'UFM, la legislazione svizzera in materia di diritto concernente gli stranieri no garantisce né il diritto d'entrata nello spazio Schengen né il rilascio di un visto anche qualora il richiedente a- dempia a tutte condizioni d'entrata. Così come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riserva- ti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico le autorità ammi- nistrative decidono conformemente alle norme di legge e al potere di- screzionale loro conferito. In linea di principio non esiste dunque un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, salvo nei casi in cui lo straniero o i suoi parenti in Svizzera possano prevalersi di una norma speciale del di- ritto federale (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge su- gli stranieri dell'8 marzo 2002 citato in FF 2002 3327, nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1 e giurisprudenza ivi citata). 5. Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale con- cernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non preveda- no disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 6. 6.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri- spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi- tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri- chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] che rinvia all'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 6 6.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del re- golamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 Codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono essere segnalati nel Sistema d'informa- zione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere conside- rati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pub- blica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen). 7. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interes- sato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi interna- zionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen). 8. L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle fron- tiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto riguarda la fonte inte- grale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Considerato che il Eritrea figura in questo allegato, i richiedenti soggiaciono all'obbligo del visto. 9. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rifiutato di autorizzare agli interes- sata l'entrata nello spazio Schengen, non ritenendo sufficientemente as- sicurata la loro partenza al termine del soggiorno, a motivo della situazio- ne socioeconomica notoriamente precaria in Eritrea, nonché alla luce dell'assenza di indicazioni esaurienti in merito alle condizioni di vita e ai mezzi di sussistenza in patria dei richiedenti. Occorre dunque esaminare se gli stessi, considerati tutti gli elementi agli atti, appaiono disposti a ri- tornare nel loro Paese d'origine dopo il soggiorno auspicato conforme- mente all'art. 5 cpv. 2 LStr. Affinché possa essere determinato se vi sono

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 7 le garanzie necessarie per ritenere assicurata l'uscita dallo spazio Schengen, l'autorità competente deve procedere ad una valutazione di una situazione futura e a tale scopo si fonda da una parte sulla situazione politica, sociale ed economica prevalente nel Paese di provenienza e dall'altra parte sulla situazione personale, familiare e professionale delle persone interessate. In tal senso tutti gli elementi del caso concreto de- vono essere presi in considerazione. 9.1 La situazione economico-sociale dell'Eritrea è precaria e le tensioni con i paesi confinanti come pure i deficit strutturali del Paese impedisco- no uno sviluppo economico. Con un prodotto interno lordo (PIL) pro capi- te di USD 381 la Repubblica di Eritrea è uno dei Paesi più poveri al mon- do. Inoltre il regime eritreo al potere dal 1993 ha soppresso la maggior parte delle libertà quali i diritti politici e la libertà di stampa; a ciò si ag- giunge che con l'inizio della "primavera araba" il Paese si trova confronta- to a nuove tensioni (cfr. Ministère français des affaires étrangères, Fran- ce-Diplomatie, Country Files, Présentation de l'Erythrée, Economie et Po- litique intérieure, ultimo aggiornamento il 1.1.2012, http://www.di- plomatie.gouv.fr). In questo contesto la pressione migratoria da questo Paease risulta esse- re molto alta e questo si manifesta anche nelle statistiche sull'asilo. con- cretamente nel 2011 il 14,9% dei richiedenti provenivano dalla Repubblica di Eritrea che, in cifre assolute, corrisponde a 3'356 richieste; ciò ha fatto dell'Eritrea il primo Paese per provenienza di richieste d'asilo in Svizzera (cfr. UFM, www.bfm.admin.ch > Temi > Statistiche > Statistiche sull'asilo > 4° trimestre 2011, pag. 8 e 2° trimestre 2012, pag. 8). 9.2 Le importanti disparità socioeconomiche tra la Svizzera e la Repub- blica di Eritrea sopra menzionate sono idonee ad incrementare la pres- sione migratoria. Un'eventuale emigrazione è inoltre favorita allorquando parenti o conoscenti si trovano all'estero, come è il caso nella presente fattispecie. Pertanto è a giusta ragione che l'UFM ha considerato elevato il rischio del non rispetto dell'uscita dallo spazio Schengen entro i termini prestabiliti. La pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta inoltre elevata soprattutto in presenza di persone che non hanno partico- lari vincoli famigliari o professionali al loro Paese d'origine. 10. Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del Paese d'origine porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti ecces- sivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle cir-

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 8 costanze del caso concreto; in particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole per una parten- za regolare dalla Svizzera. I richiedenti hanno 70 rispettivamente 63 anni, sono sposati e, benché o- riginari dell'Eritrea, vivono in Sudan. Dalle emergenze istruttorie sembra inoltre che essi non abbiano altri legami famigliari, se non il figlio (invitan- te), che attualmente risiede in Svizzera. Ne discende che essi non intrat- tengono alcun stretto legame affettivo con il proprio Paese d'origine o con il Sudan, che costituirebbe un criterio determinante per comprovare il loro rientro in questi Paesi. Dagli atti di causa nemmeno risulta documentato che i ricorrenti abbiano un'attività lucrativa in Eritrea o in Sudan. Essi hanno prodotto unicamente della documentazione – peraltro risalente al 1998 e al 2000 – che attesta la proprietà del marito di due terreni ad A- smara (capitale dell'Eritrea), destinati a residenza e ad attività lucrativa, senza però sostanziare una relazione con essi al di là della nuda proprie- tà. Tale aspetto conduce a ritenere a maggior ragione, elevata la probabi- lità di un eventuale emigrazione. In conclusione, non emergono elementi concreti in merito alla loro situazione familiare e personale attuale in Eri- trea, dove peraltro non abitano ormai più, visti i loro indirizzi a Khartoum in Sudan, che permettano di ritenere sufficientemente certa la volontà de- gli stessi di lasciare lo spazio Schengen entro i termini previsti. 11. Infine le dichiarazioni fornite dagli ospitanti in relazione alla presa a carico delle spese del soggiorno auspicato e alle garanzie secondo le quali gli interessati lascerebbe lo spazio Schengen allo scadere del visto, non so- no tali da impedire, una volta entrata nel territorio elvetico, di intraprende- re i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. sentenza del Tribu- nale federale S6.281/2005 del 30 settembre 2005). L'esperienza ha infatti più volte dimostrato che le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera, costituiscono delle semplici dichiarazio- ni d'intenzione prive di effetti giuridici. Gli invitanti sono infatti in grado di garantire certi rischi finanziari relativi al soggiorno dei richiedenti, essi non possono tuttavia portarsi garanti per un determinato comportamento (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9 con ulteriori riferimenti). 12. Ne discende che l'UFM, con decisioni dell'10 febbraio 2011, non ha né vi- olato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'au- torità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti

C-1713/2011, C-1714/2011 Pagina 9 giuridicamente rilevanti, inoltre la decisione non risulta inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi i ricorsi vanno respinti. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) e compensate con l'anticipo spese pagato il 29 marzo 2011.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. I ricorsi sono respinti. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti e so- no computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato il 29 mar- zo 2011. 3. Comunicazione a: – ricorrenti (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. SIMIC ...; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

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