Co r t e II I C-15 0 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza del 7 maggio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (presidente di camera), cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dall'Avv. Stefano Camponovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-1 5 0/ 20 0 6 Fatti: A. Con sentenza del 2 settembre 2004, la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha dichiarato A., cittadino italiano nato il..., autore colpevole di furto (tentato e consumato), infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21) e danneggiamento, condannandolo alla pena di 18 mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni, pene entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. A seguito del ricorso interposto da un coaccusato avverso la suddetta decisione, con sentenza del 4 maggio 2005, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del canton Ticino (di seguito: CCRP) ha parzialmente accolto il gravame, prosciolto A. dalle accuse di furto (tentato e consumato) e annullato la sua condanna per quanto riguarda le accuse di infrazione alla LStup, rinviando nel contempo gli atti ad un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio e ricommisurazione della pena (principale e accessoria) nel senso dei considerandi. Con sentenza del 12 ottobre 2005, il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dal Procuratore pubblico mediante il quale era stato impugnato il dispositivo della suddetta sentenza della CCRP che ha prosciolto l'interessato dall'accusa di furto. Con sentenza del 27 ottobre 2005, cresciuta in giudicato il 13 dicembre seguente, la Corte delle assise criminali di Lugano ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione alla LStup, condannandolo alla pena di 15 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per tre anni, pene entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni. B. Con decisione dell'8 settembre 2006, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera valido fino al 7 settembre 2011 e motivato come segue: "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (infrazione alla LF sugli stupefacenti) e per motivi di ordine e Pagi na 2
C-1 5 0/ 20 0 6 di sicurezza pubblici." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. C. In data 18 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame A._______ ha in primo luogo rilevato come la decisione impugnata non fosse sufficientemente motivata, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101). Il ricorrente ha poi sottolineato che le specifiche modalità della commissione del reato, il suo ruolo del tutto marginale ed il fatto che si è trattato di un unico episodio avvenuto in un momento di particolare difficoltà, fatti questi constatati nel quadro dei procedimenti penali esperiti a suo carico, evidenziano che egli non costituisce una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società ai sensi della legislazione applicabile in merito ai reati commessi da cittadini della Comunità europea. A comprova di ciò, l'interessato ha prodotto agli atti delle prove attestanti che dalla sua scarcerazione egli ha sempre lavorato onestamente e sta saldando il debito relativo alle tasse e spese di giustizia poste a suo carico dall'autorità penale. Il ricorrente ha infine affermato che il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti risultava lesivo del principio della proporzionalità, chiedendone quindi a titolo subordinato la riduzione ad un anno. D. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 20 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione della natura stessa delle infrazioni commesse da A._______ (detenzione, trasporto e deposito in vista della messa in commercio di un'ingente quantità di canapa), egli ha ampiamente dimostrato che la sua presenza in Svizzera costituirebbe una reale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della prassi in materia. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha vincoli particolari con la Confederazione e che il fatto che egli, dopo la sua scarcerazione, non abbia più dato adito a lagnanze e che abbia Pagi na 3
C-1 5 0/ 20 0 6 lavorato onestamente non permette di minimizzare la gravità delle infrazioni commesse. L'UFM ha infine affermato che la motivazione di una decisione è sufficiente se l'interessato è posto in condizione di poter valutarne la portata e che nella fattispecie il ricorrente può difficilmente affermare di non aver potuto capire la portata della misura e i motivi su cui si basava, di modo che non vi è stata nessuna violazione del diritto di essere sentito. E. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 22 febbraio 2007, il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 18 ottobre 2006, rilevando inoltre come l'autorità di prime cure avesse completamente omesso di valutare le circostanze concrete ed attuali del caso specifico. F. Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto dell'11 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente ad informarlo in merito alla sua situazione professionale posteriore al ricorso e a produrre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano. G. Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 28 marzo 2008, l'interessato ha prodotto una dichiarazione del proprio datore di lavoro attestante che egli lavora presso la sua società di trasporti dal settembre 2004, nonché un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera Pagi na 4
C-1 5 0/ 20 0 6 rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS del 1931, CS 1 117). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione quali, in particolare, in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vODDS del 1949, RU 1949 I 233), l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194) e l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 vLDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Pagi na 5
C-1 5 0/ 20 0 6 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Il ricorrente ha affermato che nella decisione impugnata l'UFM non spiega le valutazioni fattuali e/o giuridiche alle quali ha proceduto per giungere alla conclusione che egli costituirebbe una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera, venendo quindi meno al suo obbligo di motivazione, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cst. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale conclusioni formale. 4.1Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cst, comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). 4.2La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla ed in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cf. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere Pagi na 6
C-1 5 0/ 20 0 6 sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cf. DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). 4.3Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata risulta relativamente stringata, ciò non ha tuttavia impedito ad A._______ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di Pagi na 7
C-1 5 0/ 20 0 6 dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b). Visto quanto sopra, la censura del ricorrente, in ordine all'insufficienza della motivazione, e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentito, risulta infondata. 5. Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 prima frase vLDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a vLDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni dell'ALC. 5.1Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). Pagi na 8
C-1 5 0/ 20 0 6 5.2Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25). 5.3I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). Pagi na 9
C-1 5 0/ 20 0 6 5.4L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). 6. Con sentenza del 27 ottobre 2005, la Corte delle assise criminali di Lugano, alla quale con sentenza del 4 maggio 2005 la CCRP aveva rinviato gli atti di causa per nuovo giudizio e commisurazione della pena, ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione alla LStup, condannandolo alla pena di 15 mesi di reclusione e all'espulsione dal territorio svizzero per tre anni, pene entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni. 6.1Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a Pag ina 10
C-1 5 0/ 20 0 6 salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II citato consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). 6.2Come emerge dalla decisione contestata e dagli atti penali, A._______ è stato ritenuto colpevole di infrazione alla LStup per avere, senza essere autorizzato, a B._______ ed in altre località del cantone, il 19 ottobre 2003, rispettivamente 20/21 ottobre 2003, agendo in correità con terzi, fatto preparativi per la detenzione, il trasporto e il deposito in vista della successiva messa in commercio di un ingente quantitativo di canapa (marijuana), stabilito in almeno 1'000 Kg e per avere, il 26/27 ottobre seguente, sempre agendo in correità con terzi, detenuto, trasportato a B._______ e depositato ai fini della messa in commercio, in un tunnel di C._______ la suddetta canapa (marijuana). Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo – quello del traffico di sostanze stupefacenti – particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Date le modalità e l'entità di quanto messo in atto, non è decisivo il fatto che il traffico non abbia riguardato droghe pesanti. Il comportamento assunto dall'interessato rappresenta pertanto un pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). 6.3Nella fattispecie, dalle risultanze agli atti si evince che i giudici penali hanno riconosciuto al ricorrente delle circostanze attenuanti, mitigandone quindi la responsabilità e formulando una prognosi positiva nei suoi confronti. In particolare, essi hanno ritenuto che l'interessato è stato un semplice esecutore di ordini altrui e non ha Pag ina 11
C-1 5 0/ 20 0 6 avuto alcun ruolo a livello organizzativo nella commissione dei reati e che il delinquere risulta essere nella sua storia un episodio unico e isolato (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Bellinzona del 2 settembre 2004, pag. 91 e 92), comprovato dal fatto che egli, appena scarcerato, si sia subito rimesso a lavorare onestamente (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 27 ottobre 2005, pag. 61). Giova inoltre rilevare come gli atti delittuosi che hanno portato alla condanna di A._______ risalgono all'ottobre 2003 e che dopo la sua scarcerazione (settembre 2004) egli ha sempre lavorato presso la stessa ditta di trasporti del D._______ a piena soddisfazione del suo datore di lavoro (cfr. dichiarazione del 25 marzo 2008). Dall'estratto del casellario giudiziale italiano del 25 marzo 2008 risulta infine che il ricorrente non ha interessato le autorità giudiziarie italiane. Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al principio della libera circolazione non sono adempiuti. Nonostante le infrazioni alla LStup commesse A._______ non rappresenta infatti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). 7. Di conseguenza il ricorso è accolto e la decisione dell'8 settembre 2006 dell'UFM è annullata. L'autorità di prime cure è quindi invitata a fare eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 9. Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Pag ina 12
C-1 5 0/ 20 0 6 In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 1'200.-. a titolo di spese ripetibili appaia equa. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pag ina 13
C-1 5 0/ 20 0 6 1. Il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2006 è annullata. 2. L'UFM farà apportare le necessarie modifiche al RIPOL. 3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-, versato in data 20 novembre 2006, è restituito al ricorrente. 4. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 1'200.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) -autorità inferiore (incarto 2 241 648 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente della Camera:Il cancelliere: Antonio ImoberdorfGraziano Mordasini Rimedi giuridici: Pag ina 14
C-1 5 0/ 20 0 6 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 15