Co r t e II I C-14 8 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza del 14 ottobre 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dal Patronato INAC, Istituto Nazionale Assistenza Cittadini, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-1 4 8/ 20 0 6 Fatti: A. Con sentenza del 21 aprile 1997, non impugnata e quindi cresciuta in giudicato, la Camera penale del Tribunale cantonale del canton San Gallo ha dichiarato A., cittadino italiano nato il..., autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro e infrazione alla legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), condannandolo alla pena di tre anni di reclusione. B. Arrestato nel quadro di un controllo esperito dalle autorità doganali svizzere in data 31 dicembre 2004, l'interessato è stato posto in detenzione presso delle strutture carcerarie d'oltralpe, salvo poi essere trasferito presso il penitenziario cantonale ticinese “La Stampa” l'11 novembre 2005. C. Con decisione del 19 settembre 2006, notificata due giorni più tardi, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A. un divieto d'entrata in Svizzera valido dal 1° novembre 2006 fino al 31 ottobre 2011 e motivato come segue: "Das Verhalten hat zu Klagen Anlass gegeben (schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfache Geldwäscherei, Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die AHV). Die Anwesenheit ist deshalb unerwünscht." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. D. In data 3 ottobre 2006, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione, chiedendone l'annullamento e la restituzione al ricorso dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità intimata. A sostegno del proprio gravame A._______ ha in primo luogo rilevato di essere entrato per la prima volta nel 1959 in Svizzera, paese in cui egli risiede stabilmente dal 1975 e dove, eccezion fatta per le Pagi na 2

C-1 4 8/ 20 0 6 circostanze che hanno portato alla sua condanna il 21 aprile 1997 da parte delle autorità sangallesi, egli non ha mai interessato le autorità amministrative e/o penali elvetiche. Il ricorrente ha poi sottolineato di essere rimasto invischiato in situazioni che in nessun caso avrebbe potuto gestire e che il suo unico scopo attualmente è quello di ricongiungersi con la moglie residente a B._______ e di trascorrere con lei la vecchiaia (cfr. art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali [CEDU, RS 0.101]). L'interessato ha infine affermato che, dopo oltre 50 anni trascorsi all'estero, egli non intrattiene più alcun legame con il suo paese d'origine, di modo che un suo reinserimento in Italia, in ragione anche della sua età (70 anni), risulterebbe oltremodo difficile, sottolineando poi di avere subito un infarto e di necessitare quindi di aiuto e/o assistenza medica e farmacologica. E. Con decisione del 26 ottobre 2006, il Dipartimento di giustizia e polizia del canton San Gallo ha pronunciato la liberazione condizionale dell'interessato al più presto per il 31 ottobre seguente, data alla quale egli è stato estradato verso l'Italia. F. Con decisione incidentale del 16 novembre 2006, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso presentata dall'interessato. G. Chiamato ad esprimersi in merito al ricorso del 3 ottobre 2006, con preavviso del 20 dicembre 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che, in ragione del comportamento personale da esso tenuto, A._______ ha dimostrato come la sua presenza in Svizzera costituirebbe una minaccia attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici a motivo del pericolo di recidiva, e questo malgrado siano trascorsi 12 anni dai fatti. Il suddetto ufficio ha inoltre sottolineato che il ricorrente ha tentato di sottrarsi alla pena inflittagli recandosi in Italia, di modo che la stessa ha potuto essere scontata solo dopo il fermo avvenuto in data 31 dicembre 2004. Pagi na 3

C-1 4 8/ 20 0 6 H. Invitato il 23 gennaio 2007 a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente non ha reagito. Con scritto del 15 ottobre 2007, egli ha formulato delle critiche in merito all'operato delle competenti autorità nel quadro del procedimento penale esperito nei suoi confronti, precisando di avere sempre tenuto un comportamento serio e rispettoso e di essere estraneo ai fatti contestatigli. I. Completando l'istruttoria della fattispecie, con scritto del 29 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale ha invitato il ricorrente a produrre un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano. J. Dando seguito a questa richiesta, con scritto del 19 maggio 2008, l'interessato ha prodotto un estratto aggiornato del suo casellario giudiziale italiano. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS del 1931, CS 1 117). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagi na 4

C-1 4 8/ 20 0 6 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per la valutazione materiale del suddetto ricorso ci si deve quindi riferire alla vecchia normativa, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS, come pure alle corrispondenti disposizioni d'applicazione. Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. Dagli atti di causa si evince che la decisione impugnata è stata emanata senza che venisse fornita la possibilità al ricorrente di esprimersi al riguardo, con conseguente violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101). Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale aspetto di natura formale. Pagi na 5

C-1 4 8/ 20 0 6 4.1Il diritto di essere sentito comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per la persona interessata in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). 4.2 Nella fattispecie, l'UFM non ha fornito al ricorrente l'occasione di esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che intendeva emanare nei suoi confronti. Ora, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito in prima istanza è sanata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso, a beneficio di un vasto potere di cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; GAAC 68.133 consid. 2), ciò che è il caso nella presente procedura, in quanto il Tribunale può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore oppure l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA). Non si è pertanto verificata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. Pagi na 6

C-1 4 8/ 20 0 6 5. Nella sua missiva del 15 ottobre 2007, il ricorrente ha formulato alcune osservazioni in merito al procedimento penale istruito nei suoi confronti. 5.1Preliminarmente giova rammentare che il TAF può esaminare unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e GAAC 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et 933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.). In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata il 19 settembre 2006. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito alla decisione penale (non impugnata e quindi cresciuta in giudicato) pronunciata nei suoi confronti non possono essere esaminate, in quanto esulano dall'oggetto del ricorso. 5.2Di transenna, a norma di una consolidata giurisprudenza, giova ricordare che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 129 II 215 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Pagi na 7

C-1 4 8/ 20 0 6 6. L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1 a e 2 a frase LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (art. 13 cpv. 1 3 a frase LDDS). Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero, la cui presenza in Svizzera è stata ritenuta indesiderata, vi ritorni all'insaputa dell'autorità (cfr. GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento. 7. L'art. 13 LDDS è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, in materia di libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). A._______ è cittadino italiano. Di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto anche delle disposizioni dell'ALC. 7.1Giusta l'art. 1 par. 1 dell'Allegato I dell'ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee Pagi na 8

C-1 4 8/ 20 0 6 (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, combinato con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.). 7.2Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisce per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25). 7.3I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par 1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una condanna penale anteriore sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio Pagi na 9

C-1 4 8/ 20 0 6 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24). 7.4L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007). 8. Con sentenza del 21 aprile 1997, la Camera penale del Tribunale cantonale del canton San Gallo ha dichiarato A._______ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro e infrazione alla LAVS, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione. 8.1Per quanto attiene in particolare i reati inerenti il traffico di stupefacenti commessi da A., dagli atti penali emerge che il egli è stato ritenuto colpevole per avere trasportato 1 kg di cocaina (art. 19 cifra 1 cpv. 3 LStup), intrapreso dei preparativi in vista del trasporto in Svizzera di 2,5 kg del suddetto stupefacente e di essere intervenuto in qualità di intermediario in merito ad un traffico di oltre 10 kg di cocaina, fatti questi tutti verificatisi nel biennio 1994 – 1995. Nel quadro delle valutazioni in merito alla ponderazione della pena da infliggere al ricorrente, le autorità penali sangallesi hanno in particolare posto l'accento sull'evoluzione del ruolo rivestito da quest'ultimo nell'esercizio della sua attività delittuosa. Pur riconoscendo una certa iniziale ingenuità di A., il quale Pag ina 10

C-1 4 8/ 20 0 6 tuttavia doveva essersi reso conto che si trattava di un traffico di cocaina, le suddette autorità hanno sottolineato come, dopo aver svolto un mero ruolo di aiuto nel trasporto di sostanze stupefacenti, ha cercato di gettare le basi per dei traffici di ingenti quantità di droghe pesanti, assumendo una posizione di protagonista (cfr. sentenza della Camera penale del Tribunale cantonale del canton San Gallo del 21 aprile 1997 p. 16 a 18). Da quanto precede discende che il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa (cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). È in effetti incontestabile che i reati per droga sono da considerarsi molto gravi e tali da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società. Questi atti illeciti giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di rifiuto di entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legati alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti, il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone. La pratica severa adottata dalle autorità elvetiche nei confronti di persone coinvolte nel traffico di stupefacenti corrisponde del resto alla concezione dominante delle autorità europee (cfr. 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze del Tribunale federale 2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2; 2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2; 2A.386/2004 del 7 aprile 2005, consid. 4.3.2). A questo titolo giova rilevare come, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione dell'ordine e della salute pubbliche, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, vedi inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1). In ragione dell'ampiezza e della pericolosità degli atti criminali Pag ina 11

C-1 4 8/ 20 0 6 commessi dal ricorrente, il comportamento da esso assunto rappresenta pertanto un pericolo serio per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. In altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e 2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1). Al momento dell'adozione della decisione di divieto d'entrata in oggetto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che questo provvedimento era giustificato per dei motivi di ordine e sicurezza pubblici, non solamente in ragione della condanna di A., ma anche alla luce del suo comportamento (fuga per sottrarsi alle conseguenze della sentenza). Così facendo, l'Ufficio ha dunque applicato in modo appropriato i principi della regolamentazione comunitaria e della giurisprudenza della CGCE concernente la gravità, la realtà e l'attualità della minaccia che il ricorrente rappresentava per la sicurezza e l'ordine pubblici. 8.2Nella fattispecie si evince che i reati commessi dal ricorrente risalgono al biennio 1994 – 1995, quindi una dozzina di anni prima dell'emanazione della decisione di divieto d'entrata nei suoi confronti. Da allora l'interessato non ha più dato adito a lagnanza alcuna, tenendo un comportamento esemplare sia in sede di espiazione della pena, come documentato dalle risultanze agli atti (cfr. decisione del Dipartimento di giustizia e polizia del canton San Gallo del 26 ottobre 2006), che posteriormente alla sua scarcerazione (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 15 maggio 2008). Infine, tenuto conto dell'età di A. (72 anni), il rischio di recidiva può legittimamente essere ritenuto praticamente nullo. Alla luce di quanto esposto, i presupposti per una restrizione al principio della libera circolazione non sono più adempiuti. Nonostante le infrazioni alla LStup commesse, A._______ non rappresenta infatti una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società, tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008), di modo Pag ina 12

C-1 4 8/ 20 0 6 che la misura di allontanamento emanata nei suoi confronti può essere tolta a far data dalla pronuncia della presente sentenza. Alla luce di questa esposto, risulta superfluo esaminare se la misura in oggetto soddisfa i principi della convenzione (art. 8 CEDU). 9. Ne discende che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere ammesso nel senso che la misura di allontanamento deve essere tolta con effetto immediato. L'autorità di prime cure è quindi invitata a fare eseguire le necessarie modifiche al sistema di ricerca informatizzato (RIPOL). 10. Benchè parzialmente soccombente, all'autorità inferiore non è messa a carico nessuna spesa processuale (art. 63 cpv. 2 PA) Il ricorrente ottiene parzialmente un giudizio favorevole, di modo che egli può essere dispensato dal pagamento di spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) ed ha inoltre diritto a delle ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu si constata che l'interessato è patrocinato da un mandatario non professionale. In ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché dalla mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di Fr. 400.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. Pag ina 13

C-1 4 8/ 20 0 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi. 2. La decisione dell'UFM del 19 settembre 2006 è annullata con effetto immediato. 3. L'UFM farà apportare le necessarie modifiche al RIPOL. 4. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di Fr. 800.-, versato in data 27 ottobre 2006, è restituito al ricorrente. 5. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di Fr. 400.- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso) -autorità inferiore (incarto 2 142 482 di ritorno) -Ausländeramt des Kanton St. Gallen, San Gallo, per informazione (incarto cantonale di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Pag ina 14

C-1 4 8/ 20 0 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 15

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
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CH_BVGE_001, C-148/2006
Entscheidungsdatum
14.10.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026