B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte III C-1311/2011

S e n t e n z a d e l 3 1 m a g g i o 2 0 1 2 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinata dall'avvocato Paolo Tamagni, viale Stazione 27, casella postale, 6501 Bellinzona, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità, decisione del 13 gennaio 2011.

C-1311/2011 Pagina 2

Fatti: A. A., cittadina italiana nata il ..., risiedente in Ticino dal 1° gennaio 1993 in virtù di un permesso di dimora di tipo B, è stata vittima di un inci- dente della circolazione stradale il 26 giugno 1993, nel corso del quale ha riportato un grave politrauma caratterizzato da contusioni del lobo frontale con ematoma epidurale e temporo-basale anteriore a sinistra, una frattura aperta alla base del cranio e della calotta, della parte posteriore e supe- riore dell'orbita a sinistra con interessamento della regione frontale a sini- stra, nonché larghe ferite lacero-contuse alla fronte a destra e a sinistra (doc. 1). Il 19 agosto 1997 l'interessata ha formulato all'Ufficio assicurazione inva- lidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una richiesta di prestazioni dell'assicu- razione per l'invalidità svizzera (AI), indicando, tra gli altri dati, di avere la- vorato in Ticino come venditrice da febbraio ad agosto 1996 (doc. 6). Do- po avere proceduto alle misure istruttorie necessarie, tra cui l'esecuzione, presso la Clinica ... di ..., di una perizia neuropsicologica da parte del dott. phil. B. e del dott. C., del 14 settembre 1998, ed una perizia neurologica da parte del dott. D., del 18 dicembre 1998, la prima diagnosticante in sostanza dei disturbi neuropsicologici di lieve entità, la seconda facente stato in particolare di una piena capacità lavorativa in occupazioni senza mansioni pesanti, di precisione o impli- canti stress, ma con una riduzione del 30% del rendimento a causa di de- ficit cognitivi, l'UAI-TI ha emanato una decisione di rigetto della domanda di rendita il 7 giugno 1999 (doc. 7 a 37). Oggetto di un ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (TCA), questa decisione è stata annullata mediante sentenza del 20 giugno 2001, con istruzione all'UAI-TI di procedere ad una nuova valu- tazione del salario da invalida (doc. 39 a 59). Una volta esperite le necessarie delucidazioni in questo senso, l'UAI-TI ha riconosciuto, con decisioni del 15 gennaio 2003, il diritto ad una rendi- ta intera sulla base di un grado d'invalidità del 67%, dal 1° agosto 1996 al 30 novembre 1998, ad una mezza rendita in funzione di un grado d'inva- lidità del 56%, dal 1° dicembre 1998 al 31 gennaio 2000, e di nuovo ad una rendita intera sulla base di un grado d'invalidità del 67%, a decorrere dal 1° febbraio 2000 (doc. 62 a 91). È doveroso rilevare che il grado d'in- validità del 67% era stato indicato come valore minimo per il riconosci-

C-1311/2011 Pagina 3 mento del diritto alla rendita intera; in realtà, secondo il calcolo effettuato dall'UAI-TI in conformità con le istruzioni vincolanti del TCA, la perdita di guadagno era stata fissata per il 2000 e il 2002 al 77%, rispettivamente all'82% (valore massimo), in riferimento per tale anno ad un salario da va- lida di Fr. 55'809.- (Fr. 62'100.- considerati nella misura del 90%, come prescritto dall'art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]) e ad un salario da invalida di Fr. 9'600.- (Fr. 800.- mensili sull'arco di un anno, come risulta dal questio- nario per il datore di lavoro del 31 maggio 2002; doc. 74 a 81). Le deci- sioni del 15 gennaio 2003 sono cresciute in giudicato senza essere state impugnate. B. L'UAI-TI ha dato avvio alla revisione d'ufficio della rendita nel novembre 2004 (doc. 99), in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della quarta revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), le cui disposizione finali, alla lettera f, prevedevano che tutte le rendite intere per un grado d'invalidità inferiore al 70%, versate agli assicurati che non avevano ancora compiuto cinquant'anni in quel momento, dovevano essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della quarta revisione della LAI. Il dott. E., medico dell'UAI-TI, si è quindi pronunciato sul caso in un'annotazione del 28 giugno 2005 (doc. 104), rilevando che all'incarto non erano documentati nuovi elementi medici relativi ad un eventuale cambiamento dello stato di salute dell'assicurata rispetto a quanto evi- denziato nella perizia del dott. C.. La consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha redatto un rap- porto finale il 26 settembre 2005 (doc. 106), individuando le attività esigi- bili di venditrice non qualificata, d'aiuto impiegata d'ufficio, di custode, d'operaia generica nel settore secondario, in ambiti quali l'assemblaggio, la stampa, la lucidatura, l'etichettatura e l'imballaggio, oppure d'addetta alle pulizie, come stiratrice o collaboratrice domestica. Nel rapporto sono indicati per il 2005 un salario da valida di Fr. 63'450.- ed un salario da in- valida di Fr. 24'556.-, risultante da un valore di Fr. 42'265.-, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), considerato nella misura del 70% e ridotto del 17% per motivi personali e professionali, ossia una formazione scolastica ed un'esperienza lavorativa limitate, una prognosi dubbia e scarse attitudini reintegrative, il grado d'invalidità essendo quindi fissato al 61%.

C-1311/2011 Pagina 4 Riferendosi alle nuove disposizioni della LAI, prevedenti il diritto a tre quarti di rendita per un grado d'invalidità variante dal 60 al 69%, l'UAI-TI ha emanato una decisione il 28 ottobre 2005 (doc. 108 a 110), mediante la quale ha ridotto a tre quarti la rendita intera percepita fino ad allora dall'assicurata. C. L'assicurata ha formulato opposizione contro questa decisione il 25 no- vembre 2005 (doc. 113), completata ulteriormente (117 a 120/1 a 3), alla quale ha fatto seguire un rapporto del Prof. F., dell'Ospedale uni- versitario di ..., del 9 agosto 2005 (doc. 120/4 a 6), ed un rapporto del proprio medico curante, del 14 aprile 2006 (doc. 120/7), entrambi confer- manti i disturbi neuropsicologici già conosciuti, con la proposta di esegui- re una terapia antidepressiva. Il dott. E. si è nuovamente pronunciato sul caso il 29 novembre 2006 (doc. 125), affermando che lo stato di salute dell'assicurata doveva essere considerato fondamentalmente stazionario e che l'unica nuova af- fezione riscontrata era la depressione, per cui ha proposto l'esecuzione di una perizia psichiatrica da parte del dott. G.. Quest'ultimo ha reso il proprio rapporto peritale il 26 febbraio 2007 (doc. 127), nel quale ha diagnosticato una distimia di gravità lieve con una ca- pacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, del 90%, la prognosi non essendo sfavorevole. Il dott. E. ne ha concluso, con breve anno- tazione del 4 aprile 2007 (doc. 130), che non era intervenuto un peggio- ramento dello stato di salute dell'assicurata dovuto all'insorgenza di un'af- fezione psichica. Di conseguenza, il 9 novembre 2007, l'UAI-TI ha emanato una decisione su opposizione (doc. 133), mediante la quale ha respinto l'opposizione del 25 novembre 2005. D. Contro questa decisione, l'assicurata, rappresentata dall'avvocato Tamagni, ha inoltrato al TCA ricorso il 14 dicembre 2007, il quale è stato accolto, e la decisione impugnata annullata, con sentenza del 23 dicem- bre 2008, in cui è stata ordinata l'esecuzione di una perizia neurologica e di una perizia neuropsicologica per valutare la capacità lavorativa residua in attività confacenti (doc. 137 a 153).

C-1311/2011 Pagina 5 Conseguentemente, il dott. E._______ ha proposto di incaricare il dott. H.dell'esecuzione della perizia neurologica ordinata dal TCA (doc. 159), e l'UAI-TI ha ripristinato il versamento della rendita intera a partire dal 1° dicembre 2005, mediante decisione del 12 marzo 2009 (doc. 154 e 161). Il dott. H.ha stilato la propria perizia il 16 giugno 2009 (doc. 162/1 a 14), nella quale ha rilevato che la situazione, sul piano neuropsi- cologico e neurologico, era rimasta invariata rispetto alle constatazioni dei dott.ri C. e D., contenute nei loro rispettivi rapporti del 14 settembre e 18 dicembre 1998. Il perito ha quindi formulato una capa- cità lavorativa del 70% in attività confacenti, alla quale ha tolto ancora un 10% a causa della diagnosi psichiatrica, concludendo che la situazione era rimasta stabile negli ultimi dieci anni e che non ci si doveva aspettare cambiamenti significativi in futuro né in positivo, né in negativo. Dal canto suo, la psicologa I.ha redatto la propria perizia il 16 aprile 2009 (doc. 162/15 a 17), nella quale ha constatato sostanzialmente una difficoltà a concentrarsi ed una tendenza ad esasperarsi e spazientir- si, concludendo che ciò era compatibile con le conseguenze residue dell'infortunio a livello cognitivo, comportamentale e psicologico, nonché globalmente coerente con i risultati delle precedenti valutazioni neuropsi- cologiche. E. L'11 agosto 2009 il dott. E., dopo avere ripreso le conclusioni delle due nuove perizie, ha chiesto al dott. H.informazioni com- plementari riguardo al grado d'invalidità totale (doc. 163 e 164). Il perito ha risposto con scritto del 6 ottobre 2009 (doc. 165), nel quale ha con- fermato di avere discusso del caso con il dott. G., il 1° ottobre 2009, e che l'incapacità lavorativa per motivi psichiatrici doveva intendersi come non cumulabile, la capacità lavorativa totale dell'assicurata essendo quindi pari al 70% per lavori semplici, ripetitivi e non qualificati, con un lieve grado di responsabilità e sforzi fisici lievi, solo talvolta moderati, e senza dovere mantenere la posizione eretta per più del trenta percento dell'orario lavorativo. Il dott. E._______ ha confermato queste conclusioni il 13 ottobre 2009 (doc. 166). L'UAI-TI ha quindi messo a punto un progetto di decisione il 26 novembre 2009, con la relativa delibera all'attenzione della Cassa cantonale di compensazione (doc. 167 e 168), prevedente la riduzione della rendita in- tera a tre quarti di rendita a decorrere dal primo giorno del secondo mese

C-1311/2011 Pagina 6 che segue la notifica della decisione, accordando nel contempo all'assicu- rata un termine di trenta giorni per presentare sue eventuali osservazioni. Con scritto del 14 gennaio 2010, rappresentata dall'avvocato Tamagni, l'assicurata si è opposta al progetto di decisione, chiedendo in particolare un colloquio chiarificatore. Peraltro, l'interessata ha comunicato di avere trasferito il proprio domicilio in Italia dal 10 maggio 2010 (doc. 175/3), di- modoché l'incarto è stato trasferito dall'UAI-TI all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a decidere. F. Il 20 luglio 2010 la consulente in integrazione professionale dell'UAI-TI ha redatto un rapporto, complementare a quello del 26 settembre 2005 (doc. 179 e 180), nel quale ha fissato un salario da valida di Fr. 63'450.- nel 2005, 64'350.- nel 2006, 65'250.- nel 2007, 74'000.- nel 2008 e 75'000.- nel 2009, come pure, nello stesso ordine cronologico, un salario da inva- lida, senza riduzioni per motivi personali, di Fr. 34'334.-, 35'194.-, 35'761.-, 35'957.- e 36'716.-, ricavando un grado d'invalidità del 46% nel 2005, del 45% nel 2006 e 2007 e del 51% nel 2008 e 2009. L'UAI-TI ha quindi formulato un nuovo progetto di decisione il 19 agosto 2010, con la relativa delibera all'attenzione dell'UAIE (doc. 185 e 186), al posto di quelli del 26 novembre 2009, prevedente la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita a partire dal primo giorno del se- condo mese che segue la notifica della decisione, accordando nel con- tempo all'assicurata un termine di trenta giorni per inoltrare sue eventuali osservazioni. Con scritto del 23 settembre 2010, l'assicurata si è opposta al progetto di decisione (doc. 189), rivendicando in sostanza, una volta ottenuta visione dell'intero incarto, il diritto di C._______nuare a percepire una rendita in- tera. Ciononostante, dopo che l'UAI-TI si è espresso in merito all'opposizione il 18 ottobre 2010 (doc. 193), l'UAIE ha emanato una decisione il 13 genna- io 2011 (doc. 194, 195 e 198), prevedente la sostituzione della rendita in- tera con una mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2011. G. Contro questa decisione, sempre rappresentata dall'avv. Tamagni, l'assi- curata ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 24 feb-

C-1311/2011 Pagina 7 braio 2011, chiedendo fondamentalmente, previo annullamento della stessa, che le sia riconosciuto il diritto di percepire anche in futuro una rendita intera d'invalidità. La ricorrente ha peraltro sollevato, tra le altre cose, la violazione del suo diritto di essere sentita. L'UAI-TI ha formulato un preavviso l'11 aprile 2011, nel quale ha chiesto, vista l'assenza di nuovi elementi all'incarto, il rigetto del ricorso e la con- ferma della decisione impugnata. L'UAIE ha quindi risposto al ricorso il 14 aprile 2011, postulando che sia respinto e che la decisione avversata sia confermata. La ricorrente ha replicato il 27 maggio 2011, riproponendo le proprie con- clusioni. H. Con decisione incidentale del 31 maggio 2011, questo Tribunale ha invita- to la ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 21 giugno 2011.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazio- ne per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministra- tivo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI. In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE conforme- mente all'art. 40 cpv. 2 dell'OAI, relativo alla notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la leg- ge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicu-

C-1311/2011 Pagina 8 razioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le di- sposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le di- sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un inte- resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con al- legati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato pre- sentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine im- partito. 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).

C-1311/2011 Pagina 9 Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012. 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno- re modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 130 V 445 con- sid. 1.2). Ne consegue che la causa si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in con- formità con le nuove disposizioni. Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6 a revisione della LAI (primo pac- chetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 4. 4.1. Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

C-1311/2011 Pagina 10 4.2. Con l'entrata in vigore della quarta revisione della LAI il 1° gennaio 2004, la graduazione delle rendite in funzione del grado d'invalidità è mutata. Così, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha ora diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. Nel caso concreto è inoltre necessario sottolineare, come del resto già ricordato nei fatti, che, conformemente alla lettera f delle disposizioni finali della quarta revisione della LAI, tutte le rendite intere per un grado d'invalidità inferiore al 70%, versate agli assicurati che non avevano ancora compiuto cinquant'anni in quel momento, dovevano essere rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della quarta revisione della LAI. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 4.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

C-1311/2011 Pagina 11 l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 5. La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° marzo 2011. Fondamentalmente, la ricorrente critica il fatto che l'amministrazione non abbia proceduto ad alcuna riduzione per motivi personali del suo salario da invalida. 6. 6.1. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2. Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. 6.3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente C._______nuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88 bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a).

C-1311/2011 Pagina 12 6.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als ver- fahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenren- tenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15). 6.5. L'obbligo imposto all'amministrazione di procedere ad una revisione del diritto alla rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004 (cfr. consid. 4.2) non significa che le rendite basate su un tasso d'invalidità tra il 66 2/3% ed il 70% debbano essere ridotte d'ufficio a tre quarti di rendita. Occorre innanzitutto esaminare se le circostanze di fatto e di diritto si sono modificate in maniera tale da influire sul grado d'invalidità dal momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato fondata su un esame materiale del diritto alla rendita e adattare, di conseguenza, il diritto alla rendita al nuovo tasso ottenuto (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_314/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1, I 462/06 del 1° novembre 2006 consid. 5, I 313/04 dell'11 ottobre 2005 consid. 2.3 in SVR 2006 IV n° 36 pag. 132). 6.6. Come ricordato recentemente dal Tribunale federale (sentenza 9C_1061/2010, del 7 luglio 2011, consid. 6), l'assicuratore - o in concreto il giudice - può tornare, in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è pro- vato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevo- le importanza. La riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la deci- sione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117

C-1311/2011 Pagina 13 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi le- gati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della presta- zione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame pre- suppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o e- lementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situa- zione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere er- roneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (sentenza 9C_439/2007, del 28 febbraio 2008, consid. 3.1 con riferimen- ti). Occorre inoltre sottolineare che la modifica (nel senso di una soppres- sione o di una riduzione) in via di riconsiderazione di una rendita presup- pone in ogni caso che, dall'assegnazione della prestazione, non siano in- tervenute modifiche della situazione giuridicamente rilevante che giustifi- chino il mantenimento della rendita alle condizioni precedentemente am- messe (art. 17 LPGA; sentenza 9C_768/2010, del 10 novembre 2010, consid. 2.2; I 859/05, del 10 maggio 2006, consid. 2.3; I 222/02, del 19 dicembre 2002, consid. 5.1). 7. 7.1. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108). 7.2. In concreto, le decisioni iniziali sono state pronunciate il 15 gennaio 2003 (doc. 87 a 91) e la decisione di revisione qui impugnata è stata emessa il 13 gennaio 2011 (doc. 194). Ne consegue che, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 15 gennaio 2003 ed il 13 gennaio 2011. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione im- pugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui

C-1311/2011 Pagina 14 essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esami- nare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena co- noscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il pazien- te, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo pazien- te (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 9. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di ca- rattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio- nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potu- to ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. Per costante giurisprudenza, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). In concreto, visto che la ricorrente non ha più esercitato alcuna attività lucrativa da anni, occorre esaminare la documentazione medica agli atti.

C-1311/2011 Pagina 15 10. 10.1. Dalla detta documentazione e, in particolare, dalla perizia neuropsi- cologica del dott. phil. B._______ e del dott. C., del 14 settembre 1998 (doc. 22/1 a 4), dalla perizia neurologica del dott. D., del 18 dicembre 1998 (doc. 27), dai rapporti del dott. E., medico dell'UAI-TI, del 28 giugno 2005 e 29 novembre 2006 (doc. 104 e 125), dal rapporto del Prof. F., del 9 agosto 2005 (doc. 120/4 a 6), dalla perizia psichiatrica del dott. G., del 26 febbraio 2007 (doc. 127), dalla perizia neurologica del dott. H., del 16 giugno 2009 (doc. 162/1 a 14), e dalla perizia neuropsicologica della psicologa I., del 16 aprile 2009 (doc. 162/15 a 17), emerge la diagnosi di stato dopo grave politrauma, sopraggiunto il 26 giugno 1993, caratterizzato da con- tusioni del lobo frontale con ematoma epidurale e temporo-basale ante- riore a sinistra, frattura aperta alla base del cranio e della calotta, della parte posteriore e superiore dell'orbita a sinistra con interessamento della regione frontale a sinistra, nonché larghe ferite lacero-contuse alla fronte a destra e a sinistra, con deficit cognitivi residuali (attenzione, concentra- zione, memoria, rallentamento e difficoltà di ricerca lessicale, affaticabilità mentale), un'ipoosmia importante, una lieve ipogeusia, dolori sotto carico prolungato all'arto inferiore sinistro, cefalee muscolo-tensive e una disti- mia. Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dalla ricorrente, dimodoché il collegio giudicante non può che adottarla. 10.2. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il dott. D. aveva fissato, nella sua perizia del 18 dicembre 1998, una piena capacità lavorativa in occupazioni senza mansioni pesanti, di precisione o implicanti stress, ma con una riduzione del 30% del rendi- mento a causa dei deficit cognitivi. Nel quadro della procedura di revisione, il dott. E._______ ha evidenzia- to, nel suo rapporto del 28 giugno 2005 (doc. 104), che non era subentra- to alcun cambiamento dello stato di salute della ricorrente rispetto alle constatazioni contenute nella perizia del dott. phil. B._______ e del dott. C., nonché in quella del dott. D.. Anche il Prof. F._______ ha in sostanza confermato, nel suo rapporto del 9 agosto 2005 (doc. 120/4 a 6), i disturbi neuropsicologici già conosciuti. Il dott. G._______ ha fissato, nella sua perizia del 26 febbraio 2007 (doc. 127), una capacità lavorativa del 90% a causa della distimia. Dal canto suo, il dott. H._______ha rilevato, nella sua perizia del 16 giugno 2009 (doc.

C-1311/2011 Pagina 16 162/1 a 14), che la situazione, sul piano neuropsicologico e neurologico, era rimasta invariata rispetto alle constatazioni dei dott.ri C._______ e D._______, contenute nei loro rispettivi rapporti del 14 settembre e 18 di- cembre 1998, ed ha quindi ritenuto una capacità lavorativa del 70% in at- tività confacenti, alla quale ha tolto ancora un 10% a causa della diagnosi psichiatrica, concludendo che la situazione era rimasta stabile negli ultimi dieci anni e che non ci si doveva aspettare cambiamenti significativi in futuro né in positivo, né in negativo. Il dott. H._______ha ulteriormente precisato, il 6 ottobre 2009 (doc. 165), che l'incapacità lavorativa per mo- tivi psichiatrici doveva intendersi come non cumulabile, la capacità lavora- tiva totale essendo quindi pari al 70% per lavori semplici, ripetitivi e non qualificati, con un lieve grado di responsabilità e sforzi fisici lievi, solo tal- volta moderati, e senza dovere mantenere la posizione eretta per più del trenta percento dell'orario lavorativo. 10.3. Visto quanto precede, il collegio giudicante constata che lo stato di salute della ricorrente è rimasto sostanzialmente invariato e che la sua capacità lavorativa residua non è mutata dal 1998, dimodoché non sussi- ste alcun cambiamento delle circostanze di fatto e di diritto per procedere ad una revisione della rendita, ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA, e quindi ad un nuovo calcolo del grado d'invalidità (cfr. sentenze del Tribunale fe- derale 9C_223/2011 del 3 giugno 2011, consid. 3.2, pubblicata in SVR 2011 IV n° 81, e 9C_691/2010 del 15 febbraio 2011, consid. 4). Ciò detto, nella decisione del 15 gennaio 2003 con effetto dal 1° febbraio 2000, l'UAI-TI ha indicato, come tasso giustificante l'erogazione di una rendita intera d'invalidità, un valore del 67%, mentre nel progetto di deci- sione del 25 luglio 2002 aveva calcolato una perdita di guadagno, per gli anni dal 1995 al 2002, superiore al 66 2/3%, in particolare del 77% nel 2000 e dell'82% nel 2002 (doc. 81). Considerato il tenore del diritto allora applicabile, il fatto di riportare un grado d'invalidità unico del 67% nella decisione formale non era suscettibile di dare adito ad equivoci, tale valo- re fondando infatti il diritto all'ottenimento di una rendita intera. Ora, con l'entrata in vigore della quarta revisione della LAI il 1° gennaio 2004, un grado d'invalidità del 67% non dà più diritto ad una rendita intera, ma so- lamente a tre quarti di rendita, ciò che ha spinto l'UAI-TI, mediante deci- sione del 28 ottobre 2005 (doc. 108 a 110), confermata su opposizione il 9 novembre 2007 (doc. 137/18 a 23), in conformità con la lettera f delle disposizioni finali della detta revisione (cfr. consid. 4.2), a ridurre la rendi- ta intera percepita dalla ricorrente a tre quarti con effetto dal 1° gennaio 2004, riferendosi al tasso del 67% riportato nella pertinente decisione del 15 gennaio 2003 e non al grado dell'82%, a contare dal 2002, calcolato

C-1311/2011 Pagina 17 nel progetto di decisione del 25 luglio 2002. Tale decisione è tuttavia stata annullata dal TCA con sentenza del 23 dicembre 2008 (doc. 150/1 a 14) quindi, e si rimanda alle parte relativa ai fatti della presente sentenza per i dettagli, l'UAI-TI ha eseguito un nuovo calcolo del grado d'invalidità, chia- ramente ingiustificato, vista l'assenza di motivi di revisione, come sopra già sottolineato, ed ha emanato la decisione qui avversata. 10.4. Il collegio giudicante rileva innanzitutto che, se nel 2003 riportare nella decisione formale un tasso unico del 67% dal 1° febbraio 2000 non aveva alcuna ripercussione sul tipo di prestazione accordata alla ricorren- te, la quale aveva comunque diritto ad una rendita intera d'invalidità, ciò non è più il caso a partire dal 1° gennaio 2004, un grado del 67% dando infatti diritto a tre quarti di rendita, mentre un grado dell'82% fonda il diritto ad una rendita intera. In questo senso non è quindi possibile approvare il modo di procedere dell'UAI-TI e dell'UAIE, visto che il tasso d'invalidità della ricorrente è stato fissato all'82% a contare dal 2002 e che esso, te- nuto conto delle constatazioni sullo stato di salute e a quelle relative alla capacità lavorativa, non è più mutato da allora. Ne discende che la ricor- rente C._______nua ad avere diritto ad una rendita intera d'invalidità an- che oltre il 1° marzo 2011, per il motivo che il suo stato di salute, la sua capacità lavorativa e la sua perdita di guadagno sono rimasti sostanzial- mente invariate almeno dall'anno 2002. 11. A titolo abbondanziale, visto l'esito del ricorso, si osserva ancora che, per quanto riguarda i due differenti calcoli del salario da invalida, uno effettua- to il 26 settembre 2005 (doc. 106), e applicante una riduzione del 17% per motivi personali, l'altro eseguito il 20 luglio 2010 (doc. 179 e 180), e non riconoscente alcuna riduzione, essi non hanno alcuna ragione d'es- sere nella misura in cui i presupposti per una revisione in conformità con l'art. 17 cpv. 1 LPGA, come è stato sopra più volte evidenziato, non sono adempiuti. In questo senso la critica sollevata dalla ricorrente riguardo al- la non riduzione del suo salario da invalida per motivi personali nella de- cisione avversata risulta essere superflua. Lo stesso dicasi della violazione che avanza la ricorrente del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui non le è stato concesso di porre dei quesiti, in modo particolare, al dott. H._______nel quadro dell'esecuzione della perizia stilata da quest'ultimo il 16 giugno 2009. Vista la natura for- male del diritto di essere sentito, la ricorrente chiede, nel corpo dell'impu- gnativa, ma non nel petito, che la decisione sia annullata con rinvio degli atti all'UAIE. A questo proposito, in breve, tenuto conto dell'unanimità del-

C-1311/2011 Pagina 18 le numerose perizie mediche e psicologiche riguardo al fatto che lo stato di salute e la capacità lavorativa sono rimasti essenzialmente immutati dal 1998, l'effettiva violazione del diritto di essere sentita della ricorrente non ha avuto conseguenze, dal punto di vista sostanziale, sull'esito dell'intera procedura di revisione, per cui deve essere considerata come validamente sanata in questa sede. 12. Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ri- corso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e alla ricor- rente deve essere riconosciuto il diritto di C._______nuare a percepire la sua rendita intera d'invalidità anche oltre il 30 aprile 2011. 13. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il 21 giugno 2011, è restituito alla ricorrente. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ri- corso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ri- petibili). Visto l'esito della procedura, alla ricorrente si assegna un'indenni- tà per spese ripetibili di Fr. 2'500.- (art. 7 a 9 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire la rendita intera d'invalidità anche oltre il 1° marzo 2011. 2. L'incarto è trasmesso all'UAIE per il calcolo delle prestazioni spettanti alla ricorrente. 3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il 21 giugno 2011, è restituito alla ricorrente. 4. Si assegna alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'500.-, a carico dell'UAIE. 5. Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il pagamento); – all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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