B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte III C-1308/2012
S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 3 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, cancelliere Manuel Borla.
Parti
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Approvazione al rilascio di un permesso di dimora (art. 14 cpv. 2 LAsi).
C-1308/2012 Pagina 2
Fatti: A. A._______ cittadino macedone, nato il ... 1977, è giunto in Svizzera nel maggio del 2006, inoltrando - il 20 dello stesso mese - una domanda di asilo. Egli veniva quindi posto a beneficio del permesso N. B., cittadina macedone, nata il ... 1980, moglie di A., ed i figli comuni C., nato il ... 2000, e D., nata il ... 2004, sono giunti in Svizzera il 7 agosto 2007, depositando il medesimo giorno una domanda di asilo. Anch'essi sono stati posti a beneficio del permesso N. B. Con decisione del 29 aprile 2008 l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha respinto, con due decisioni distinte, le domande di asilo presentate dagli interessati ed ha pronunciato il loro l'allontanamento dal- la Svizzera entro il 1° luglio 2008. Il 2 giugno 2008, i richiedenti hanno congiuntamente inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) contro le decisioni dell'UFM. C. B., dal settembre 2008, e A., dal gennaio 2009, hanno iniziato a lavorare quali ausiliari di pulizia presso la E.. Sempre quali ausiliari di pulizia, dall'agosto 2009 B. è entrata alle dipen- denze de "F.", mentre dal settembre 2010 A. è entrato alle dipendenze di "G._______". D. Con sentenza del 20 gennaio 2011, il TAF ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati. Conseguentemente il 28 gennaio successivo l'UFM ha comunicato ai ricorrenti l'obbligo di lasciare il territorio svizzero entro e non oltre il 25 febbraio 2011. Con scritto del 14 febbraio 2011 alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito SP), il rappresentante della famiglia ha chiesto una proroga del soggiorno in Svizzera allo scopo di ottenere i documenti di viaggio validi dalla Macedonia e conseguente- mente la regolarizzazione della famiglia. Con scritto del 2 marzo 2011 la SP ha concesso la menzionata proroga sino al 30 aprile 2011. Il 12 aprile 2011 gli interessati hanno quindi chiesto un'ulteriore proroga, senza tutta- via ottenere risposta dalle autorità competenti.
C-1308/2012 Pagina 3 E. Il 25 ottobre seguente la SP ha preavvisato favorevolmente il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), trasmettendo per compe- tenza l'incarto in oggetto all'UFM. Il 24 novembre seguente l'autorità fede- rale ha quindi informato gli interessati di non ritenere adempiute le condi- zioni per il rilascio del permesso di dimora ex art. 14 cpv. 2 LAsi. In ot- temperanza del loro diritto di essere sentiti, i ricorrenti hanno ribadito le proprie ragioni con scritto del 10 gennaio 2012. F. Con decisione del 2 febbraio 2012, l'UFM ha rifiutato formalmente l'ap- provazione del rilascio di un permesso di dimora. L'autorità di prime cure ha indicato che i coniugi non possono avvalersi di una situazione profes- sionale importante o particolarmente specifica, in quanto entrambi eserci- tano la professione di ausiliari di pulizia con contratti a tempo indetermi- nato dal 2010. A dire dell'UFM la famiglia non godrebbe neppure di un'in- tegrazione sociale rilevante, mentre la durata del soggiorno dei ricorrenti non può essere "ritenuta considerevole" a fronte del periodo vissuto in patria. Perdipiù A._______ non avrebbe mantenuto un comportamento sempre irreprensibile, considerata la condanna nel 2008 per infrazione al- la legge cantonale sui trasporti pubblici (RU 7.4.1.1). Inoltre l'autorità di prime cure ha evidenziato la presenza di una rete sociale - famigliare di cui godrebbe la famiglia nel Paese d'origine, dove in particolare vi risiede- rebbero i genitori, la sorella e i (tre) fratelli di A._______. Infine, con rife- rimento alla situazione dei figli, l'UFM ha indicato che il loro ritorno - con- siderata la giovane età - "non dovrebbe comportare difficoltà insuperabili". G. Il 7 marzo 2012 gli interessati hanno interposto ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della propria situazione quale grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, con conseguente approvazione al rilascio del permesso di dimora annuale. A sostegno delle proprie allegazioni essi hanno indicato di godere di un buon grado di integrazione, sebbene l'UFM consideri che non possano avvalersi di una situazione professionale importante o particolarmente specifica. In proposito fanno valere che "colui che svolge un'attività lavo- rativa che non richiede particolari qualifiche professionali, farà più fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro una volta rientrato in Patria". Inoltre, i ri- correnti fanno valere che l'UFM non ha approfondito la posizione dei figli
C-1308/2012 Pagina 4 minorenni, limitandosi ad osservare che il loro ritorno non dovrebbe com- portare difficoltà insuperabili: in particolare viene evidenziato che la scola- rizzazione di C._______ è durata 5 anni ed è avvenuta esclusivamente in Svizzera. Perdipiù quest'ultimo non sarebbe impregnato dal modo di vita dei genitori e nemmeno totalmente dipendente da questi; al contrario egli si sarebbe adeguato al modo di vita in Svizzera e sarebbe fortemente in- fluenzato dall'ambiente socio-culturale locale. Infine quanto all'infrazione commessa da A., i ricorrenti affermano che la stessa non può essere considerata grave a tal punto da pregiudicare la loro buona inte- grazione in Svizzera. H. Con osservazioni del 24 aprile 2012, l'UFM ha ribadito quanto esposto con la decisione impugnata, rilevando che il TAF aveva già considerato ragionevolmente esigibile il ritorno in patria dei figli minorenni, in conside- razione della loro giovane età e della conseguente dipendenza dai genito- ri (cfr. sentenza del TAF del 20 gennaio 2011). Inoltre sul piano professio- nale gli interessati non avrebbero creato legami stretti e durevoli con la Svizzera tali da non poter più considerare ragionevole un ritorno in Mace- donia. I. Con scritto del 29 maggio 2012 i ricorrenti, indicando di non aver ulteriori osservazioni, si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di di- ritto esposte nel ricorso. J. Il 15 gennaio 2013 gli interessati hanno infine trasmesso al Tribunale uno scritto in cui l'attuale datore di lavoro di A. dichiara che quest'ul- timo ha "svolto il proprio lavoro con la [...] più totale soddisfazione, dimo- strando precisione, puntualità e senso acuto di responsabilità nell'esecu- zione dei propri compiti" (cfr. scritto di H._______ del 9 gennaio 2013).
C-1308/2012 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - pos- sono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie sta- tuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]; cfr. anche sentenza del TF 2C_692/2010 del 13 set- tembre 2010 consid. 3). 1.2 Salvo i casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davan- ti al Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3 A., B., ed i figli comuni C., e D. so- no i destinatari della decisione impugnata ed hanno dunque il diritto di ri- correre (art. 48 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i ricorrenti possono invocare la violazione del dirit- to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella proce- dura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi ci- tata; DTAF 2011/43 consid. 6.1; DTAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può, con il bene- stare dell'UFM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati:
C-1308/2012 Pagina 6 a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presenta- zione della domanda; b) il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi preve- devano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo respinti mi- gliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibili- tà, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). 3.2 La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 Ordinanza sull'am- missione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; 142.201] in relazione con l'art. 99 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1 Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare. In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integra- zione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da
C-1308/2012 Pagina 7 parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il mo- mento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione fi- nanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acqui- sire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Pae- se d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perse- guito giacché, per definizione, un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6.2 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giuri- sprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, pag. 105 e segg.). 4.2 Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi in merito all'in- terpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue con- dizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate al- le condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbe- ro delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conse- guenze.
C-1308/2012 Pagina 8 4.3 Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di que- sta disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3; cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 105 e segg.). 4.4 Per determinare l'esistenza o meno di un caso di rigore riferito ad un nucleo famigliare, non si deve analizzare la situazione concreta di ogni singolo membro della stessa, bensì occorre considerare il contesto fami- liare nel suo insieme. Inoltre, sebbene la presenza di figli minorenni rap- presenti una circostanza particolare, essa non è il solo aspetto da consi- derare. Si tratta infatti di effettuare un apprezzamento generale, conside- rando la situazione di tutti i membri della famiglia (segnatamente la durata del soggiorno, l'integrazione dei genitori e il livello di scolarizzazione rag- giunto dai figli minorenni [cfr. decisioni TAF C-4960/2008 del 18 novembre 2010 consid. 5.2.2 e DTAF 2007/16 consid. 5.4 come pure la giurispru- denza ivi citata]). Ciò detto va comunque prestata un'attenzione particolare alla situazione in cui versano i figli minorenni; infatti giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve costituire una preoccupazione permanente. Nonostante la controversa questione inerente l'applicazione diretta e immediata di questa disposizione, l'interesse del bambino - al- meno nel contesto di un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto internazionale – deve essere preso in considerazione (cfr. DTF 135 I 153 consid. 2.2.2 con citazioni). Qualora un bambino abbia vissuto i suoi primi anni di vita in Svizzera o abbia appena iniziato la scolarizzazione in questo Paese, la giurispruden- za ammette che egli resta ancora legato al proprio Paese d'origine attra- verso i genitori; la sua integrazione nel tessuto socioculturale svizzero non risulta dunque essere così profonda e irreversibile, tale da dover considerare il ritorno in patria uno sradicamento completo (cfr. sentenza del TF 2A.578/2005 del 3 febbraio 2006 consid. 3.1, e sentenza del TAF C-4960/2008 consid. 5.2.2 con riferimenti). Se è pur vero che l'integrazio- ne si accentua con la scolarizzazione, occorre comunque considerare l'e- tà del bambino all'arrivo in Svizzera e - al momento in cui si pone la que- stione del rimpatrio – gli sforzi intrapresi, la durata e il grado di successo
C-1308/2012 Pagina 9 della scolarizzazione, come pure la possibilità di proseguire o poter utiliz- zare, nel paese d'origine, la scolarizzazione o la formazione professionale iniziata in Svizzera. Un ritorno in Patria può in effetti rappresentare un grave caso di rigore per l'adolescente che ha frequentato numerosi anni di scolarizzazione in Svizzera conseguendo buoni risultati. Va infine rile- vato che l'adolescenza è un periodo essenziale per lo sviluppo personale, scolastico e professionale, che comporta un'integrazione accresciuta in un determinato luogo (cfr. sentenze del TF 2A.578/2005 del 3 febbraio 2006 consid. 3.1, DTF 123 II 125 consid. 4 e citazioni). 5. 5.1 Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza degli interessati in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i di- battiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a co- loro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 con riferimenti). In proposito i ricorrenti, dopo la decisione del- la TAF del 20 gennaio 2011, che respingeva il ricorso contro il rifiuto della domanda di asilo, sono rimasti in Svizzera in accordo con le autorità can- tonali (cfr. scritti relativi alle domande di proroghe del 14 febbraio e 12 a- prile 2011). Inoltre dagli atti di causa emerge che i ricorrenti hanno sempre dichiarato la loro vera identità ed il loro luogo di soggiorno è sempre stato noto alle autorità (cfr. preavviso positivo della SP del 25 ottobre 2011). 5.2 5.2.1 Con riferimento alla condizione di presenza di un "caso particolar- mente grave", dagli atti di causa emerge che l'integrazione sociale dei genitori non é particolarmente forte. Infatti essi non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi un'integrazione sociale nella società civile rispettivamente nella comunità ticinese, in particolare si rileva l'assenza di lettere di conoscenti o amici, ad eccezione degli attestati rilasciati dai da- tori di lavoro, in cui si dichiara che la ricorrente "comprende la realtà tici- nese" (cfr. attestato di servizio del F._______ del 31 luglio 2010) e il ricor-
C-1308/2012 Pagina 10 rente risulta essere "totalmente integrato nella nostra realtà locale" (cfr. attestato della H._______ del 9 gennaio 2013). Nemmeno sono sostan- ziate attività o partecipazioni alla vita comunitaria quali l'appartenenza a società o associazioni sportive o culturali. 5.2.2 Per quanto attiene all'integrazione professionale nel tessuto eco- nomico, dall'istruttoria emerge che i coniugi ricorrenti esercitano l'attività di ausiliari di pulizia. In proposito, benchè i rispettivi datori di lavoro ab- biano indicato che B._______ è fidata, precisa, cordiale e puntuale, men- tre A._______ ha dimostrato precisione nel lavoro, puntualità e grande di- sponibilità" (cfr. attestati di F._______ del 31 luglio 2010, di G._______ dell'8 febbraio 2011 e di H._______ del 9 gennaio 2013), non si può rite- nere che essi possano vantare un percorso professionale di particolare ri- lievo. 5.2.3 Dagli atti di causa emerge inoltre che, durante la permanenza in Ti- cino, A._______ non ha sempre mantenuto un buon comportamento, a- vendo subito una lieve condanna per infrazione alla legge sul trasporto pubblico (cfr. decisione della SP del 25 ottobre 2011). 5.2.4 Per quanto attiene ad una reintegrazione nel Paese d'origine, il Tri- bunale rileva che i coniugi hanno vissuto in Macedonia sino all'età di 29 rispettivamente 27 anni, trascorrendovi dunque la propria infanzia e l'ado- lescenza, ed apprendendo gli usi e i costumi del Paese d'origine. Inoltre A._______ ha dichiarato che in Macedonia risiedono ancora i pro- pri genitori, tre fratelli e una sorella (cfr. verbale di interrogatorio del 2 giu- gno 2006, pag. 2). Va infine rilevato che questo Tribunale ha già formulato una prognosi favorevole circa "le effettive possibilità di un [...] adeguato reinserimento sociale in Macedonia" (cfr. sentenza del TAF del 20 gennaio 2011 D-3599/2008 e D-3600/2008 consid. 12.3.3.2). 5.2.5 Per quanto riguarda la situazione dei figli minorenni, dagli atti di causa emerge che essi sono arrivati in Svizzera nel 2007, all'età di quasi 7 anni C._______ e all'età di quasi 3 anni D.______. Entrambi hanno dunque iniziato la scolarizzazione in Ticino (cfr. ricorso, pag. 4 e preavvi- so della SP del 25 ottobre 2011) ed attualmente frequentano le scuole dell'obbligo a Lugano (cfr. preavviso della SP del 25 ottobre 2011). Come più sopra evidenziato resta quindi da stabilire, se i figli sono rimasti legati al proprio Paese d'origine, attraverso i genitori, oppure se essi han- no avuto un'integrazione nel tessuto socioculturale svizzero, così forte e irreversibile, tale da non poter ammettere un ritorno in patria. In concreto,
C-1308/2012 Pagina 11 gli interessati non hanno allegato alcuna documentazione che comprovi la situazione dei figli minorenni, in particolare la partecipazione ad asso- ciazioni sportive, ma nemmeno un'attestazione degli istituti scolastici fre- quentati. Se è pur vero che il figlio maggiore, oggi dodicenne, ha iniziato la propria scolarizzazione in Svizzera, per complessivi 5 anni, egli si trova nella fase pre-adolescenziale che lo fa dipendere ancora dai propri geni- tori che ne influenzano le abitudini e il modo di vivere. Medesima valuta- zione deve essere effettuata nei confronti di D.______ che, a poco più di 8 anni e mezzo, non ha ancora raggiunto una scolarizzazione così impor- tante da costituire un elemento determinante; anch'essa in ragione della giovane età, resta fortemente legata ai propri genitori, che ne influenzano il modo di vivere e la cultura (per una casistica di ricorsi ammessi con la presenza di figli in fase adolescenziale, cfr. VUILLE/SCHENK, op. cit., pag. 105 e segg.). Questo Tribunale rileva infine che la questione del ritorno in patria dei figli minorenni, sebbene nel gennaio del 2011, è già stata esaminata giun- gendo alla conclusione che "non vi è motivo di ammettere che un loro ri- torno in Macedonia equivalga ad uno sradicamento completo che pregiu- dicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio futuri" (cfr. sentenza del TAF D-3599/2008 e D-3600/2008 precitata consid. 12.3.3.4). 6. Ciò detto, il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni (6/7 anni) in Svizzera possa comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrati nel loro Paese d'origine, i ri- correnti si troveranno indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La loro situazione sarà tuttavia simile a quel- la di molti altri connazionali rimasti in Macedonia. Tale circostanza non costituisce tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre gli interessati alle condizioni di vita del loro Paese d'origine. Infatti essi devono trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da loro il riadattamento alla loro esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui le persone interessate saranno confrontate al loro ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultime possano far valere delle difficoltà con- crete e proprie alla loro situazione particolare. Ciò non è il caso nella pre- sente fattispecie.
C-1308/2012 Pagina 12 7. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che i ricorrenti si trovino in una situazione di grave caso di rigore personale ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Pertanto l'autorità inferio- re ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimo- ra. 8. Ne discende che l'UFM, con la decisione del 2 febbraio 2012, non ha vio- lato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento. L'auto- rità di prime cure non ha inoltre accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi e 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regola- mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) Es- se sono fissate a fr. 1'000.- e vengono compensate con l'anticipo versato.
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico dei ricorrenti e so- no computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 3 apri- le 2012. 3. Comunicazione a: – ricorrenti (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Simic ...; N ...; incarti di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per conoscenza
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
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