Co r t e II I C-12 8 /2 00 6 {T 0 /2 } Sentenza del 2 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dall'avv. Stefano Peduzzi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Divieto d'entrata (riesame). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-1 2 8/ 20 0 6 Fatti: A. In data 21 giugno 1990 A., cittadino giamaicano nato il..., è convolato a nozze in patria con B., cittadina svizzera nata il.... Il 23 dicembre 1990 l'interessato si è trasferito in Svizzera, dove ha soggiornato ininterrottamente in virtù di un permesso di dimora, puntualmente rinnovato a scadenze annuali, e dal 7 ottobre 1997 è stato titolare di un permesso di dimora (C) con termine di controllo al 6 ottobre 2000. B. Dal gennaio 1995 A._______ ha vissuto separato dalla moglie pur mantenendo formalmente intatto il legame coniugale. In data 19 aprile 1997 è venuto alla luce C., nato dalla relazione sentimentale intrattenuta negli anni 1996-1998 dell'interessato con la cittadina svizzera D.. C. Con sentenza del 17 febbraio 2000, confermata su ricorso dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) con sentenza del 27 luglio 2000, la Corte delle Assise criminali di Bellinzona ha riconosciuto A._______ autore colpevole di infrazione semplice, infrazione e infrazione aggravata alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121), ricettazione e furto, condannandolo alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni, misura quest'ultima sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni. D. Con decisione del 21 dicembre 2000, notificata il 29 dicembre seguente, l'Ufficio federale degli stranieri (UFS, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM), ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata motivato come segue: "Straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze (Infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti, ricettazione e furto). Straniero indesiderabile." L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso. Pagi na 2
C-1 2 8/ 20 0 6 E. In data 23/24 gennaio 2001, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), postulandone l'annullamento. Con decisione del 4 giugno 2002, il DFGP ha respinto il suddetto ricorso. F. Il 7 giugno 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di espulsione, invitandolo a lasciare il territorio cantonale e nazionale entro il 10 luglio 2002. La succitata decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del canton Ticino (CdS) con decisione del 9 luglio 2002, dal Tribunale cantonale amministrativo del canton Ticino (TRAM) con decisione del 18 novembre 2002 e dal Tribunale federale con sentenza del 14 gennaio 2003. Il 10 luglio 2003, l'interessato ha infine interposto un ricorso avverso quest'ultima sentenza presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Egli ha lasciato il territorio della Confederazione per l'Italia nel luglio 2003. G. Con decisione del 26 novembre 2003, l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES, attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto una prima domanda di riesame del divieto d'entrata presentata da A._______ il 24 ottobre precedente. Il ricorso presentato da quest'ultimo in data 15 dicembre 2003 avverso la suddetta decisione presso il DFGP è poi stato stralciato a seguito del mancato versamento di un anticipo in relazione alle presumibili spese di procedura. Il 14 maggio 2004, l'IMES non è entrato nel merito di una seconda istanza di revoca del divieto d'entrata presentata dall'interessato in data 5 maggio 2004. Pagi na 3
C-1 2 8/ 20 0 6 H. In data 23 maggio 2006, A._______ ha inoltrato una terza istanza di revoca del divieto d'entrata. A sostegno della propria richiesta egli ha in particolar modo rilevato come, dal momento dell'emanazione del divieto d'entrata (7 anni prima), le circostanze si fossero modificate in maniera determinante. L'interessato ha affermato di vivere attualmente presso una comunità religiosa in E._______ e che durante il suddetto periodo non aveva commesso errori, dimostrando il suo completo recupero personale, sociale e lavorativo. Egli ha infine dichiarato di intrattenere legami con il figlio C., nonché una relazione sentimentale con F., cittadina svizzera residente a G., dal novembre 2002 (cfr. dichiarazione di quest'ultima del 18 maggio 2006) e di avere intrapreso la pratica preparatoria al matrimonio. I. Con decisione del 12 giugno 2006, l'UFM ha respinto la suddetta domanda di riesame del divieto d'entrata. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come A. avesse subito una pena pesantissima per infrazione semplice ed aggravata alla LStup e accumulato un carico assistenziale di oltre Fr. 40'000.-, di modo che la sua presenza sul territorio della Confederazione costituisce tuttora una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere sull'ordine e la sicurezza pubblici elvetici. Essa ha poi sottolineato come la presenza in Svizzera del figlio C., la relazione con la fidanzata, nonché il fatto che egli fosse stato accolto in una comunità cristiana nel sud Italia non costituissero dei motivi decisivi nella fattispecie. J. In data 11 luglio 2006, l'interessato è insorto avverso la suddetta decisione. A sostegno del proprio gravame egli ha in particolar modo rilevato la buona riuscita del percorso rieducativo realizzato nel contesto della pena detentiva, del programma di semilibertà e presso la comunità che attualmente lo ospita in Italia, di modo che il mantenimento di un divieto d'entrata in Svizzera per un periodo illimitato non appare conforme al principio della proporzionalità. Il ricorrente ha sottolineato a questo titolo come l'incidenza che tale misura comporta nelle sue relazioni con il figlio C. e la futura Pagi na 4
C-1 2 8/ 20 0 6 moglie F._______ non si trova più in un rapporto ragionevole di necessità e adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto. K. Invitato a fornire delucidazioni riguardo l'evoluzione della procedura inerente il prospettato matrimonio con F., con scritto del 19 luglio 2006, A. ha reso edotto il DFGP della sua intenzione di attendere l'esito della presente vertenza prima di ripresentare la domanda di matrimonio. L. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 22 agosto 2006, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato come, in virtù del principio della separazione dei poteri, l'autorità amministrativa non fosse vincolata dalle considerazioni del giudice penale in quanto essa non persegue il medesimo scopo (risocializzazione dell'autore del reato per l'una; protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici per l'altra). M. Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, con replica del 30 agosto 2006, il ricorrente ha affermato che anche il diritto penale, tramite la sanzione e la risocializzazione, persegue, alla stessa stregua delle autorità amministrative, la protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici. Esso ha poi sottolineato come egli, persona precedentemente incensurata e con una prognosi positiva da parte delle autorità di vigilanza e di patronato penale, presentava una situazione differente rispetto a quella di un delinquente abituale, di qualcuno che non abbia dimostrato ravvedimento o di un cittadino straniero senza legami con il territorio elvetico. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 Pagi na 5
C-1 2 8/ 20 0 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 20 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della vLDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e delle ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie disposizioni di legge (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3912/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 2). La domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie. Conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura Pagi na 6
C-1 2 8/ 20 0 6 davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 3. A._______, toccato direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 4. La domanda di riesame, richiesta non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata da quest'ultima e che non ha ancora acquisito forza di cosa giudicata, non è espressamente contemplata dalla PA (cfr. DTF 109 Ib 246 consid. 4a; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.45 consid. 3a e riferimenti ivi citati ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), ma è stata tuttavia dedotta dall'art. 66 PA, dagli art. 8 e 29 al. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), nonché dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Codesta procedura, la quale costituisce un rimedio giuridico straordinario, non deve comunque essere il mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid. 2b; GAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine; sentenza del Tribunale federale 2A.20/2004 del 7 aprile 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 948). Essa non dovrebbe inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1; GAAC 55.2), di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della procedura ordinaria (cfr. DTF 98 Ia 568 consid. 5b; GAAC 53.4 consid. 4 e 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno, 1991, p. 276). Nella misura in cui la domanda di riesame costituisce un rimedio giuridico straordinario, l'autorità amministrativa è tenuta ad occuparsene unicamente a certe condizioni. A questo proposito, il caso in cui la prima decisione è stata oggetto di un esame approfondito da parte di un'autorità di ricorso deve essere distinto da quello in cui tale esame non è stato effettuato. Pagi na 7
C-1 2 8/ 20 0 6 4.1In assenza di una decisione su ricorso sul merito relativa alla decisione di cui è chiesto il riesame, le condizioni sono adempiute allorquando il richiedente invoca uno dei motivi di revisione di cui all'art. 66 PA o una modifica rilevante delle circostanze dal momento in cui è stata emanata la prima decisione (cfr. DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 e riferimenti ivi citati; GAAC 67.106 consid. 1 e riferimenti ivi citati; cfr. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 156 segg.; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, p. 171ss, in particolare p. 179 e 185 e riferimenti ivi citati). 4.2Diversa è la situazione qualora si è in presenza di una decisione su ricorso sul merito inerente la decisione di cui è chiesto il riesame. In effetti, in questo caso, se il richiedente si prevale di elementi di fatto o di diritto già esistenti al momento della procedura di ricorso diretta contro la decisione di cui è chiesto il riesame, la domanda dell'interessato deve essere esaminata nel contesto di una revisione (cfr. art. 66-68 PA, rispettivamente art. 121- 128 LTF) la cui cognizione appartiene alla competenza esclusiva dell'autorità di ricorso che si è pronunciata in ultima analisi sul merito della fattispecie (cfr. GAAC 60.37 consid. 1c ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 59ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., Berna 1983, p. 234). In questa stessa situazione, se il richiedente si prevale di una modifica delle circostanze intervenuta posteriormente alla decisione su ricorso nel merito, la sua richiesta costituisce una domanda di riesame, la cui competenza appartiene all'autorità di prima istanza (cfr. ibidem). La domanda di riesame presuppone che i motivi fatti valere a suo sostegno siano importanti, vale a dire tali da influenzare – a seguito di un apprezzamento giuridico corretto – l'esito della contestazione e, quindi, di comportare una modifica a favore dell'interessato della decisione di cui ha chiesto il riesame. In altre parole, è necessario che i nuovi fatti o la modifica delle circostanze siano decisivi e che i mezzi di prova offerti siano propri ad accertarli (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2 ; sentenza del Tribunale federale 2A.304/2002 del 16 agosto 2002 consid. 4.3 ; GAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berna 1983, p. 262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Pagi na 8
C-1 2 8/ 20 0 6 Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2). 5. Il ricorrente ha affermato che dal momento dell'emanazione del divieto d'entrata egli aveva dimostrato un completo recupero personale, sociale, lavorativo e intrattenuto stretti legami con il figlio C., nonché con F., fatti nuovi questi propri a giustificare l'accoglimento della presente domanda di riesame. Nella misura in cui questi elementi sono, almeno in parte, posteriori alla decisione su ricorso emanata dal DFGP il 4 giugno 2002 e che le circostanze si sono nel frattempo modificate in maniera rilevante, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto la richiesta del 26 maggio 2006 come una domanda di riesame della sua precedente decisione di divieto d'entrata in Svizzera ed è entrata in materia sulla stessa (per quanto attiene la delimitazione tra la competenza dell'autorità di prima istanza in materia di riesame e quella dell'autorità di ricorso in materia di revisione: cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n° 21 consid. 1/b-c p. 202 segg e riferimenti ivi citati). 6. Nella sua istanza del 23 maggio 2006, nonché nel quadro della procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza, A._______ ha sottolineato la buona riuscita del percorso rieducativo realizzato nel contesto della pena detentiva, del programma di semilibertà (cfr. prognosi positiva da parte delle autorità di vigilanza e di patronato penale) e presso la comunità che attualmente lo ospita in Italia. A mente del ricorrente sarebbe di conseguenza eccessivo ed inadeguato affermare che la sua presenza in Svizzera comprometta la sicurezza pubblica. Pur riconoscendo i progressi compiuti dall'interessato, il fatto che egli si sia ben comportato durante il periodo di carcerazione e successivamente nel periodo di libertà condizionale non è decisivo, in quanto costituisce il minimo che ci si possa attendere da lui (cfr. a questo titolo sentenza del Tribunale federale 2C-42/2007 del 30 novembre 2007, consid. 4.3). 7. A._______ ha inoltre affermato che il mancato annullamento del Pagi na 9
C-1 2 8/ 20 0 6 divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di mantenere i suoi legami con il figlio C._______ e la compagna F._______. Egli si prevale quindi implicitamente del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). 7.1Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dalla suddetta disposizione convenzionale per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, affinchè possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto Amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 Cst, il quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2). 7.2Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 120 Ib 257 consid. 1d). A questo proposito, si deve prendere in considerazione l'intensità della relazione tra il genitore ed il figlio, nonché la distanza che separerebbe lo straniero dalla Svizzera nel caso in cui l'autorizzazione di soggiorno gli fosse rifiutata (DTF 120 Ib 22 precitato e riferimenti ivi citati; cfr. inoltre le sentenze del Tribunale federale 2A.617/2004 dell'11 febbraio 2005, 2A.119/2004 del 5 marzo 2004. consid. 3.1; WURZBURGER, op, cit., p. 288). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257, consid. 1d). Pag ina 10
C-1 2 8/ 20 0 6 7.2.1Nel caso in esame si rileva come il ricorrente non soffra né di una malattia fisica o psichica, né di una malattia grave necessitanti una presa a carico permanente. Ne discende che egli non può prevalersi della suddetta disposizione convenzionale a tutela e garanzia della sua relazione con la compagna F.. 7.2.2Per quanto attiene i rapporti di A. con il figlio C., nato dalla relazione del ricorrente con D., ed in particolare l'esercizio di un diritto di visita, egli non può prevalersi della protezione familiare garantita dall'art. 8 cpv. 1 CEDU, in quanto, secondo una costante giurisprudenza, la relazione familiare tra il figlio minorenne ed il genitore a beneficio di un diritto di visita non necessita la presenza di quest'ultimo in Svizzera, eccezion fatta per delle circostanze speciali. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità di questo diritto per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato in ragione della partenza del ricorrente all'estero (cfr. in particolare DTF 120 Ib 22 consid. 4a; confronta inoltre le decisioni del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006, consid. 4.2.1 e 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, consid. 3). 7.3Ad ogni modo, anche qualora uno straniero possa prevalersi del diritto al rispetto della sua privata e familiare, la protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando l'ingerenza è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001 del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib precitato consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 precitata consid. 4.2.1). Con sentenza del 17 febbraio 2000, le autorità giudiziarie ticinesi Pag ina 11
C-1 2 8/ 20 0 6 hanno condannato A._______ alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per sette anni, misura quest'ultima sospesa condizionalmente per un periodo di cinque anni, siccome ritenuto colpevole di infrazione, infrazione semplice ed aggravata alla LStup, ricettazione e furto. Il comportamento del ricorrente sopra descritto costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PcourEDH 1998 I pag.76, in partic. N. 54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003, GAAC 61.93; WURZBURGER, op. cit., p. 308 e sentenza citata alla nota 143). Con il suo comportamento delittuoso A._______ ha violato l'ordine pubblico elvetico e fatto correre, in particolare in quanto persona dedita al traffico di droga, dei seri pericoli alla collettività, di cui le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la protezione. Pertanto l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente, in ragione della natura e della gravità delle infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole in Svizzera, sul suo interesse privato a fare ritorno sul territorio della Confederazione. Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione con suo figlio e la sua compagna risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei suoi confronti in data 21 dicembre 2000. 8. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza Pag ina 12
C-1 2 8/ 20 0 6 conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a poter recarsi in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto d'entrata di durata indeterminata appare ancora a tutt'oggi proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblica ricercati con questa misura e che al momento la situazione personale dell'interessato non si è stabilizzata in modo tale da consentire una riduzione della durata del provvedimento emanato nei suoi confronti. 9. Ne discende che l'UFM con decisione del 12 giugno 2006 non ha violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pag ina 13
C-1 2 8/ 20 0 6 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 800.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 31 luglio 2006. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata) -autorità inferiore (incarto 1 270 690 di ritorno) -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Data di spedizione: Pag ina 14