Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C1143/2011 Sentenza dell'8 settembre 2011 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Francesco Parrino e Elena AvenatiCarpani, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, patrocinato dall'avvocato Roberto Coppola, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 gennaio 2011).
C1143/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. L'11 dicembre 2006, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (...), coniugato, con figli (doc. 1bis) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° gennaio 2006, unitamente alla rendita completiva in favore dei figli (doc. 22; v. anche doc. 21). 2. Nel mese di marzo del 2010, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 23). Il 19 gennaio 2011, l'UAIE ha deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2011, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora è sostituta da un quarto di rendita d'invalidità, essendo il grado d'invalidità del 41% (doc. 41; v. anche doc. 40). 3. L'11 febbraio 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2011 mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° marzo 2011, dal momento che le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi attività lucrativa. Ha segnalato che secondo i certificati medici, allegati in copia al gravame, le sue condizioni di salute sono peggiorate (doc. TAF 1). 4. Con versamenti dell'8 e 29 aprile 2011 (doc. TAF 2 a 9), il ricorrente ha corrisposto l'anticipo spese richiesto. 5. Nella risposta al ricorso dell'8 agosto 2011 (doc. TAF 12), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 28 luglio 2011 (doc. 44), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare opportuno sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica.
C1143/2011 Pagina 3 6. 6.1. Con provvedimento del 16 agosto 2011, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso dell'8 agosto 2011 e la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 28 luglio 2011, riservata la facoltà allo stesso, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle eventuali osservazioni alla risposta al ricorso, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 13). 6.2. Il summenzionato provvedimento è stato notificato al ricorrente il 22 agosto 2011 (doc. TAF 14), senza che quest'ultimo abbia fatto uso, nel termine a tal fine accordato, della facoltà di presentare delle osservazioni. 7. 7.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 7.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26 bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 7.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 8.
C1143/2011 Pagina 4 8.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 8.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 9. 9.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del Servizio medico del 28 luglio 2011 è giustificata dalla necessità di completare l'istruttoria su un punto rilevante per l'esito della lite, che finora non è stato oggetto di alcun accertamento, ossia lo stato di salute psichico del ricorrente e ciò benché la problematica psichica sia già stata oggetto di indicazione esplicita nella perizia particolareggiata E 213 del 15 giugno 2009 a pag. 3 e 4 (sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte circostanze anche alla luce della nuova giurisprudenza del Tribunale federale, cfr. sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 consid. 4.4.1.4). Non è altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 9.2. Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del provvedimento del 16 agosto 2011 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_310/2011 del 18 luglio 2011. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr. sul quesito la sentenza del Tribunale federale 9C_310/2011 del 18 luglio 2011 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinanzi all'UAIE il quarto di rendita attribuito con decisione dell'UAIE del 19 gennaio 2011, e legato alla problematica urologica/nefrologica, è già definitivamente acquisito perlomeno fino alla citata data della decisione impugnata (limite di cognizione temporale nel caso di specie). In tale contesto, resta aperta solo la questione di sapere se l'eventuale affezione psichiatrica possa
C1143/2011 Pagina 5 evitare del tutto una diminuzione della rendita intera accordata al ricorrente fino a fine febbraio 2011 o implicare una riduzione più contenuta della stessa. In effetti, e come precedentemente accennato, una soppressione totale della rendita non è ipotizzabile, dal momento che la sola affezione urologica/nefrologica, già accertata in prima istanza, comporta sicuramente ad essa sola la concessione di perlomeno un quarto di rendita, fino al 19 gennaio 2011, come ritenuto nella decisione impugnata, dal momento che la stessa si fonda su una residua capacità lavorativa del 100% in un'attività sostitutiva adeguata leggera, fermo restando che secondo l'opinione unanime del medico dell'INPS che ha redatto la perizia E 213 e del medico del Servizio medico dell'UAIE, l'insorgente non può più esercitare la sua precedente attività. Per quanto attiene al calcolo per la determinazione del tasso d'invalidità di cui al documento no. 38, occorre rilevare che l'autorità inferiore ha fatto riferimento ai dati statistici concernenti l'Italia secondo le statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra ciò che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie (cfr. i motivi di cui al doc. 18), appare corretto. L'UAIE ha certo fatto riferimento ai dati dell'anno 2008 piuttosto che a quelli del 2010. Sennonché, non essendo disponibili i dati statistici concernenti i salari ottenibili in Italia nel 2010 per la precedente attività e per le attività di sostituzione proposte dal dott. B._______ (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2011), può essere fatto riferimento ai dati dell'anno 2008 (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 8C_41/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.3.1). 9.3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 10. 10.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 400., corrisposto con versamenti dell'8 e 29 aprile 2011, è restituito al ricorrente. 10.2. Si giustifica altresì l'attribuzione di una piena indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
C1143/2011 Pagina 6 regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TSTAF) in fr. 800., tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
C1143/2011 Pagina 7 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 19 gennaio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400., corrisposto con versamenti dell'8 e 29 aprile 2011, è restituito al ricorrente. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800. a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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