Co r t e II I C-10 9 4 /20 0 8 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 1 0 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 gennaio 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-10 9 4 /20 0 8 Fatti: A. Il 29 gennaio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato l'(...), coniugato (da gennaio del 1985 [cfr. doc. AVS 12]) e padre di una figlia nata nel 1986 (cfr. doc. AVS 3) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2005. La rendita di un importo mensile di fr. 269.-- dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2006 e di fr. 276.-- dal 1° gennaio 2007 è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 6 anni e 1 mese, un reddito annuo medio di fr. 10'320.-- dal 1° febbraio 2005 e di fr. 10'608.-- dal 1° gennaio 2007 ed una scala delle rendite 11 (doc. AI 38 e 38.1 nonché doc. AVS 16). B. Il 18 febbraio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 29 gennaio 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il versamento di una rendita intera d'invalidità di un importo mensile più elevato "forse" a far tempo dal 2003. Ha in particolare segnalato d'avere pagato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dal 1974 al 1984 (doc. TAF 1). C. Nella risposta al ricorso del 7 aprile 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici dell'agosto ed ottobre 2007 (doc. AI 31 e 33), ha ritenuto il ricorrente inabile al lavoro nella misura del 100% in qualsiasi attività a far tempo dal 5 novembre 2002. L'assicurato avendo tuttavia presentato la sua domanda di rendita d'invalidità svizzera solo il 15 febbraio 2006 (doc. AI 2) – più di dodici mesi dopo l'inizio, il 5 novembre 2003, del suo diritto a tale rendita – secondo l'UAIE le prestazioni potevano essere assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (art. 48 cpv. 2 LAI), ossia a partire dal 1° febbraio 2005. L'autorità inferiore ha infine precisato che l'importo mensile della rendita è stato calcolato in base ad una durata di contribuzione di 6 anni e 1 mese, alla scala delle rendite 11 (anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età: 24 anni; anni interi di contribuzione dell'interessato: 6 anni) e ad un reddito annuo medio di fr. 10'320.-- dal 1° febbraio 2005 e di fr. 10'608.-- dal 1° gennaio 2007. Ne discende una rendita intera Pagi na 2
C-10 9 4 /20 0 8 d'invalidità di fr. 269.-- mensili dal 1° febbraio 2005 e di fr. 276.-- mensili dal 1° gennaio 2007 (doc. TAF 3). D. Con provvedimento del 10 aprile 2008 (notificato il 16 aprile 2008; doc. TAF 5 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. E. Con decisione incidentale del 6 giugno 2008 (notificata il 10 giugno 2008; doc. TAF 7 [avviso di ricevimento], questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 23 giugno 2008 (doc. TAF 6 a 8). Diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.3In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione Pagi na 3
C-10 9 4 /20 0 8 per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione Pagi na 4
C-10 9 4 /20 0 8 europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio al 29 gennaio 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe più favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1224/2008 del 28 gennaio 2010 consid. 2.2). Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se la rendita intera d'invalidità debba essere versata, o meno, al ricorrente a far tempo dal 2003 e se il calcolo dell'importo mensile della prestazione effettuato dall'autorità inferiore sia, o meno, corretto. 5. 5.1Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004 l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita Pagi na 5
C-10 9 4 /20 0 8 intera se è invalido per almeno il 70%. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media. 5.2In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. Le prestazioni sono assegnate per un tempo anteriore (e retroattivamente al massimo per i cinque anni precedenti la domanda ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPGA) se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza (art. 48 cpv. 2 LAI [seconda frase]). 5.3L'autorità inferiore, ha considerato, da un lato, che il ricorrente è invalido nella misura del 100% per qualsiasi attività lucrativa a far tempo dal 5 novembre 2002 (doc. AI 31 e 33; v. anche doc. AI 34) e, dall'altro lato, che il suo diritto alla rendita intera d'invalidità è nato il 5 novembre 2003. Tuttavia, ritenuto come la richiesta di rendita è stata presentata il 15 febbraio 2006 (doc. AI 2), la rendita intera d'invalidità poteva essere versata solo a partire dal 1° febbraio 2005, ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI (prima frase). 5.4 5.4.1Nel ricorso, il ricorrente fa valere, in modo altresì generico, che "forse" ha diritto al versamento retroattivo della rendita intera d'invalidità a far tempo dal 2003. Egli appare pertanto richiamare l'ipotesi di cui alla seconda frase dell'art. 48 cpv. 2 LAI. 5.4.2Secondo la giurisprudenza, l'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI si applica allorquando l'assicurato non sapeva né poteva sapere che subiva, in ragione di una malattia fisica o psichica, una diminuzione della capacità di guadagno in misura sufficiente a conferirgli il diritto a delle prestazioni. Questa disposizione non concerne per contro il caso in cui l'assicurato conosceva tali fatti, ma ignorava che davano diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_670/2009 dell'11 dicembre 2009 consid. 2 e relativi riferimenti). Pagi na 6
C-10 9 4 /20 0 8 5.4.3Dagli atti di causa appare che l'insorgente, al più tardi al momento della presentazione della sua domanda di una rendita d'invalidità in Italia, era perfettamente cosciente del fatto che le sue condizioni di salute fisiche e/o psichiche gli conferivano il diritto di ottenere delle prestazioni assicurative. Basti qui rilevare che in sede di ricorso ha egli stesso allegato che “mi son detto se sono pazzo mi diano la pensione, già che non posso più lavorare, e così è stato” (cfr. gravame del 18 febbraio 2008 pag. 3; doc. TAF 1). In Italia una domanda per una pensione d'invalidità è stata presentata nel 2002, l'insorgente ha dovuto sottoporsi a due visite mediche e lo stesso percepisce una rendita dal 2003 (doc. AI 5 e 6). Ciò nondimeno la richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità è stata formulata solo nel febbraio del 2006 (doc. AI 2). A tal proposito, il ricorrente ha precisato “essendo che in Svizzera avevo versato 10 anni di contributi, i sindacati mi hanno detto che potevo fare domanda di pensione” (cfr. gravame del 18 febbraio 2008 pag. 3; doc. TAF 1). Tuttavia, il fatto che l'insorgente ignorasse di avere diritto ad una rendita d'invalidità in Svizzera non permette, secondo la giurisprudenza, né l'applicazione dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI né, conseguentemente, il riconoscimento di un diritto al versamento retroattivo, a decorrere dal 2003, della rendita d'invalidità svizzera accordata all'insorgente medesimo (cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale 9C_670/2009). 5.5In conclusione, la censura ricorsuale, manifestamente infondata, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata su questo punto. In altri termini, è a giusta ragione, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, che l'autorità inferiore ha considerato che la rendita intera accordata al ricorrente andava versata a decorrere dal 1° febbraio 2005 (art. 48 cpv. 2 prima frase LAI). 6. 6.1Secondo l'art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero. Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie (art. 36 cpv. 2 LAI). Peraltro, ai sensi dell'art. 30 bis LAVS e dell'art. 53 cpv. 1 dell'ordinanza del Pagi na 7
C-10 9 4 /20 0 8 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101), per il calcolo delle rendite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce tavole delle rendite il cui uso è obbligatorio. 6.2Giusta l'art. 29 bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 6.3 6.3.1L'art. 29 cpv. 2 LAVS precisa che le rendite ordinarie sono assegnate in forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo e di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto. Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). Quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29 ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni, sono computati ai fini di colmare successive lacune contributive (art. 52b OAVS). 6.3.2Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie (art. 30 ter cpv. 1 LAVS). L'art. 140 cpv. 1 lett. d ed e OAVS stabilisce che la registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende l'anno di contribuzione e la durata contributiva in mesi nonché il reddito annuo in franchi. Peraltro, ai sensi dell'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazioni siano evidenti o debitamente provati (DTF 130 V 335 consid. 4.1). Pagi na 8
C-10 9 4 /20 0 8 6.3.3Secondo giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto, occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un assicurato sostiene, a distanza di molti anni, in occasione di una lite vertente sulle modalità di calcolo delle prestazioni (DFT 117 V 261 consid. 3 e relativi riferimenti), di avere esercitato un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione durante un periodo di tempo non considerato nel conteggio della rendita (DTF 107 V 12 consid. 2a). Tuttavia, la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS non esclude l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indicazioni concrete e credibili (DTF 117 V 261 consid. 4b). Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3). La rettificazione del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione, pertanto pure gli anni per i quali il pagamento di contributi è prescritto ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS. In particolare, l'art. 30 ter cpv. 2 LAVS prevede che i redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione. Tale disposizione si applica anche allorquando è apportata la prova che il datore di lavoro ed il lavoratore hanno concluso una convenzione di salario netto, mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro (DTF 130 V 335 consid. 4.1). 6.4Secondo l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione, il ricorrente ha lavorato in Svizzera negli anni dal 1977 al 1984 (doc. AVS 16.1). Il medesimo ha certo affermato, in sede di ricorso, d'avere pagato i contributi in Svizzera dal 1974 al 1984. Tuttavia, non ha manifestamente esibito prove suscettibili di dimostrare il versamento di contributi per gli anni dal 1974 al 1976. Non ha Pagi na 9
C-10 9 4 /20 0 8 neppure fornito indizi seri e concreti atti a giustificare l'effettuazione d'ulteriori accertamenti d'ufficio da parte di questo Tribunale. Per quanto attiene al periodo contestato (1974-1976) l'insorgente si è limitato a mere asserzioni non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza (cfr. altresì l'art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS in combinazione con l'art. 12 cpv. 1 LAVS riguardo agli obblighi contributivi del ricorrente e di un eventuale datore di lavoro negli anni 1974 e 1975; le esibite cedole di versamento alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG [doc. AVS 14] concernono peraltro gli anni 1981 a 1984). 6.5In conclusione, a giusta ragione l'UAIE ha considerato – in virtù delle risultanze processuali, non sussistendo i presupposti per l'espletamento d'ulteriori indagini d'ufficio – che l'insorgente ha pagato i contributi AVS da gennaio a marzo del 1977 nonché da settembre del 1978 a giugno del 1984 (cfr. estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione; doc. AVS 16.1; v. anche doc. AVS 16). Anche su questo punto il ricorso, manifestamente destituito di fondamento, non merita tutelea. 6.6L'autorità inferiore ha quindi correttamente ritenuto che il periodo contributivo dell'insorgente è di 6 anni e 1 mese. Tale periodo contributivo è incompleto, gli assicurati della sua classe di età (anno 1958) avendo in effetti contribuito per un periodo massimo di 24 anni fino al 2003 (tabelle delle rendite 2003 pag. 7), anno in cui è nato il diritto dell'insorgente ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 6.6.1Giusta l'art. 38 cpv. 1 LAVS, la rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa. Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe di età (art. 38 cpv. 2 LAVS). Il periodo contributivo di 6 anni e 1 mese del ricorrente corrisponde pertanto ad un periodo contributivo di 6 anni completi. Le tabelle delle rendite 2003 prevedono che al rapporto fra i 6 anni interi di contribuzione dell'insorgente ed i 24 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età è applicabile la scala delle rendite 11 (tabelle delle rendite 2003 pag. 10). 6.6.2L'importo della rendita dell'insorgente deve quindi essere determinato in base ad una scala delle rendite 11 ed in funzione del suo reddito annuo medio. Peraltro, il ricorrente non ha contestato gli Pag ina 10
C-10 9 4 /20 0 8 ulteriori elementi del calcolo della rendita (scala delle rendite, reddito annuo medio, fattore di rivalutazione) come effettuato dall'autorità inferiore, calcolo dal quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsi d'ufficio. 6.7Giova tutt'al più soggiungere che il reddito annuo medio si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, degli accrediti per compiti educativi e degli accrediti per compiti d'assistenza (art. 29 quater LAVS). La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata, di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, in funzione dell'indice delle rendite, che corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (art. 30 cpv. 1 e 33 ter cpv. 1 e 2 LAVS). La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 6.7.1Secondo l'estratto del conto individuale della Cassa svizzera di compensazione, i redditi derivanti da un'attività lucrativa conseguiti dal ricorrente negli anni dal 1977 al 1984 ammontano a fr. 50'996.-- (9'031
C-10 9 4 /20 0 8 rendita d'invalidità mensile corrispondente ad una scala delle rendite 11 ed un reddito annuo medio di fr. 10'608.-- ammonta a fr. 276.-- (tabelle delle rendite 2007 pag. 84; non appare altresì, né è stato preteso, che debbano essere contabilizzati degli accrediti per compiti educativi rispettivamente degli accrediti per compiti d'assistenza). 6.7.3Il ricorrente ha pertanto diritto a una rendita intera d'invalidità di un importo mensile di fr. 269.-- dal 1° febbraio 2005 e di fr. 276.-- dal 1° gennaio 2007, come calcolato dall'autorità inferiore. 6.8Da quanto esposto, discende che il ricorso, manifestamente infondato, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice dell'istruzione quale giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame – in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ricorso in esame può essere resa a giudice unico. 8. 8.1Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 23 giugno 2008. 8.2Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). Pag ina 12
C-10 9 4 /20 0 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 23 giugno 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) -autorità inferiore (n. di rif. ) -Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico:La cancelliera: Vito ValentiMarcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 13