C-1055/2007

Co r t e II I C-10 5 5 /20 0 7 {T 0 /2 } Sentenza dell'8 gennaio 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale di giustizia UFG Settore Aiuto sociale agli Svizzeri all'estero, Bundesrain 20, 3003 Berna, autorità inferiore, Prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o

C-10 5 5 /20 0 7 Fatti: A. Dall'ottobre 2001 A., cittadina svizzera nata l'..., residente in Italia dal 1956, e domiciliata a B., beneficia di un'assistenza mensile sulla base della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE, RS 852.1). Negli anni successivi, l'interessata ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Roma delle richieste tendenti alla presa a carico di diverse spese puntuali (ristrutturazione dell'appartamento, medicinali, occhiali, riparazione della caldaia, etc). B. Con decisione del 3 dicembre 2001, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) per gli assicurati residenti all'estero di Ginevra ha concesso all'interessata, con effetto al 1° settembre 1998, una mezza rendita d'invalidità pari a circa Fr. 70.- mensili. C. In data 5 luglio 2006, A._______ ha inoltrato presso la suddetta rappresentanza elvetica una domanda di assistenza per un trattamento dentario sulla base di un preventivo di EURO 2'390.-, richiesta respinta il 1° settembre successivo sulla base del parere del dentista consulente. Il 7 ottobre 2006, l'interessata ha presentato una seconda richiesta in tal senso sulla base di un preventivo di EURO 1'750.-. D. Con decisione del 30 novembre 2006, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha respinto la suddetta richiesta, rilevando che A._______ aveva già intrapreso i preparativi al trattamento, mettendo pertanto le autorità di fronte al fatto compiuto, sottolineando come il dentista consulente abbia ritenuto che “dal punto di vista funzionale la sostituzione della radice mesiale non è per forza necessaria. Lo spazio interdentale poteva essere mantenuto”. L'autorità di prime cure ha poi affermato che l'intervento non corrisponde, nel modo in cui è stato presentato, a un trattamento al quale ha diritto una persona beneficiaria di prestazioni assistenziali. Pagi na 2

C-10 5 5 /20 0 7 E. Con ricorso del 13 gennaio 2007, A._______ è insorta avverso la precitata decisione chiedendo la presa a carico da parte della Confederazione del trattamento dentario in oggetto. Essa ha rilevato che la protesi provvisoria in resina applicatale si è consumata, causando uno squilibrio tra i denti e difficoltà nella masticazione, rinviando per il resto alla relazione allestita in data 10 gennaio 2007 dal suo dentista curante. F. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso del 20 marzo 2007, l'UFG ha postulato la reiezione del gravame. L'autorità di prime cure ha rilevato che l'interessata era al corrente dell'obbligo di presentare un preventivo per ogni domanda di presa a carico finanziaria consistente e che, per quanto riguarda i trattamenti dentali, occorre allegare al preventivo una radiografia (punto 2.4 delle direttive interne concernenti il calcolo dell'aiuto materiale secondo la LASE). L'UFG ha inoltre sottolineato che le suddette direttive precisano che i ponti e le corone sono considerati come trattamenti straordinari riconosciuti soltanto a titolo eccezionale, precisando che, secondo il rapporto allestito dal dentista consulente, il ponte richiesto non è necessario per assicurare la masticazione, ciò che esclude quindi una presa a carico da parte delle autorità elvetiche. G. Invitata a prendere posizione riguardo il preavviso dell'autorità intimata, con replica dell'11 maggio 2007, la ricorrente ha affermato di avere intrapreso il trattamento a seguito di dolori e in quanto le era stato prospettato quale unica soluzione praticabile. Essa ha inoltre rilevato che il suo problema era acuito dall'assenza di due molari, precisando di non disporre del denaro sufficiente per prendersi carico della spesa del trattamento. H. Chiamato ad esprimersi in merito alla succitata replica, con duplica del 9 luglio 2007 l'UFG ha rilevato che dagli atti non risulta che il dentista della ricorrente abbia affermato che il trattamento scelto era l'unico possibile, d'altra parte, la mancanza di due molari nella mascella inferiore sinistra non è comprovata. Esso ha poi sostenuto che sarebbe stato possibile lasciare lo spazio interdentale provocato Pagi na 3

C-10 5 5 /20 0 7 dall'estrazione della radice mesiale del dente 46, la cui parte restante avrebbe potuto essere curata con un composto o mediante l'applicazione di una corona. L'Ufficio ha poi proposto di invitare il dentista di A._______ a prendere posizione in merito alle domande sollevate ancora aperte, a precisare se e, in caso affermativo, dove mancano altri denti, prima di discutere della cura appropriata nei limiti dell'assistenza. I. Con scritto del 25 agosto 2007, la ricorrente ha dichiarato che non le era stato possibile sottoporre la suddetta duplica al proprio dentista in ragione delle ferie di quest'ultimo, riprendendo per il resto le argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 13 gennaio 2007 e nella sua replica dell'11 maggio 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. Fra queste figurano le decisioni emanate dall'UFG giusta l'art. 14 cpv. 1 LASE. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 2. A._______, toccata direttamente dalla decisione impugnata, ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 3. Secondo l'art. 1 LASE, la Confederazione concede, nell'ambito di detta legge, prestazioni assistenziali agli svizzeri all'estero che si trovano nel bisogno. È da considerarsi svizzero all'estero il cittadino svizzero domiciliato all'estero o ivi residente da più di tre mesi (art. 2 LASE). L'art. 5 LASE precisa che le prestazioni assistenziali sono concesse Pagi na 4

C-10 5 5 /20 0 7 soltanto agli svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato di residenza. I contributi dello stato d'origine sono pertanto sussidiari. In casi urgenti la rappresentanza elvetica concede l'aiuto indispensabile (art. 14 cpv. 2 LASE). 4. La ricorrente postula la presa a carico da parte della Confederazione, in applicazione della LASE, dei costi inerenti un trattamento dentistico. In presenza di un intervento di una certa rilevanza si esige da parte del richiedente la presentazione di un preventivo dettagliato. Nella fattispecie, il 5 luglio 2006 A._______ ha presentato un primo preventivo di EURO 2'390.-. A seguito del respingimento della sua richiesta, in data 6 ottobre 2006 essa ne ha presentato un secondo per EURO 1'750.-. 4.1Giusta l'art. 8 cpv. 1 LASE il genere e l'entità dell'assistenza sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato di residenza, tenendo conto dei bisogni vitali di uno svizzero ch'ivi risiede. Nella fissazione dell'assistenza non si deve tener conto unicamente delle condizioni esistenti in Svizzera. In maggior misura si deve prendere in considerazione i costi della vita nel luogo di residenza della persona bisognosa (cfr. la sentenze del Tribunale federale 2A.454/2006 dell'11 ottobre 2006 consid. 2.1; 2A.24/2000 del 20 marzo 2000 consid. 2a e 2A.39/2A.198/1991 del 30 aprile 1993 consid. 3a). Con le prestazioni di aiuto sociale ai sensi della LASE devono essere finanziati unicamente gli esborsi necessari del richiedente. La LASE ha infatti quale scopo quello di garantire ai cittadini ed alle cittadine svizzere in difficoltà un tenore di vita semplice ed adeguato (cfr. a questo titolo il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 1972 relativo al progetto di legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, FF 1972 II 559/560). I trattamenti medici e le misure terapeutiche rientrano nel novero degli interventi che possano essere presi a carico dall'aiuto sociale della Confederazione, a condizione di essere qualificati come necessari, opportuni ed adeguati ai sensi del diritto sociale. Per quanto attiene i trattamenti dentistici vale in quest'ottica in linea di massima il principio secondo il quale sono pagati unicamente degli interventi semplici. Sono in particolare prese a carico tutte le misure che permettono di eliminare il dolore ai denti e/o di garantire la capacità di masticazione. Pagi na 5

C-10 5 5 /20 0 7 Nell'eventualità in cui sia possibile intraprendere più trattamenti, la priorità viene data alla variante meno costosa. Le implantazioni di ponti o corone costituiscono dei trattamenti che esulano dall'ordinario e per i quali di principio non viene garantita alcuna presa a carico dei costi (cfr. a questo titolo le direttive della Conferenza Svizzera dell'aiuto sociale e le direttive interne dell'UFG concernenti il calcolo dell'aiuto materiale secondo la legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero [dal 1° maggio 2008: direttive dell'aiuto sociale per le Svizzere e gli Svizzeri all'estero]). 4.2In presenza di un trattamento dentario costoso, l'organo di aiuto sociale può eventualmente limitare la libera scelta del dentista e richiedere l'opinione di un dentista di fiducia. Al fine di determinarsi in merito alla necessità dell'intervento in oggetto, l'autorità di prime cure ha ritenuto necessario richiedere un secondo parere al dentista consulente. Nella sua presa di posizione del 20 novembre 2006, quest'ultimo ha rilevato che la radiografia contraddiceva quanto esposto dal dentista della ricorrente, che le corone dei denti 45 e 46 non necessitavano di un intervento e che il trattamento in oggetto ha essenzialmente lo scopo di fissare un ponte tra i denti in questione. Il dentista di fiducia ha qualificato tale intervento di lusso, constatando inoltre che l'interessata aveva già iniziato lo stesso senza il necessario avallo dell'autorità. Egli ha poi ritenuto che dal punto di vista funzionale la sostituzione della radice mesiale non è indispensabile e che lo spazio interdentale poteva essere mantenuto, precisando che il ponte richiesto non è necessario per assicurare la masticazione, ciò che esclude una presa a carico a titolo eccezionale (cfr. direttive interne UFG). Nel suo rapporto del 25 giugno 2007, il dentista consulente ha inoltre ribadito che il trattamento a cui era stata sottoposta l'interessata non l'era l'unico possibile e che si sarebbe potuto lasciare lo spazio interdentale provocato dall'estrazione della radice mesiale 46. Egli ha poi affermato che la radice distale restante del dente 46 avrebbe potuto essere curata con un composto o mediante l'applicazione di una corona, rilevando che, se mancavano effettivamente dei molari, sarebbe stato indicato applicare una protesi metallica rimovibile. Le opposte considerazioni della ricorrente non sono sufficientemente documentate e tali da inficiare l'apprezzamento della fattispecie effettuata dal dentista consulente sulla base delle radiografie. Non esisteva e non esiste pertanto alcun motivo tale da far sorgere dei dubbi in merito al referto allestito dal perito. Ci si potrebbe eventualmente porre la questione di sapere se il dentista curante Pagi na 6

C-10 5 5 /20 0 7 italiano di A._______ ritiene le prospettate misure come necessarie, tuttavia nulla si evince a questo titolo dai due preventivi agli atti. Tenuto conto della chiarezza dei fatti risulta comunque superfluo richiedere delle delucidazioni ulteriori. Alla luce di quanto esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha rifiutato la concessione alla ricorrente di una prestazione assistenziale ai sensi della LASE per il trattamento dentario da essa intrapreso. Resta comunque aperta la possibilità per A._______ di invitare il suo dentista a prendere posizione in merito alla problematiche ancora aperte, discutendo in un secondo tempo con le competenti autorità elvetiche la cura appropriata da intraprendere nei limiti dell'assistenza. 5. Ne discende che con decisione del 30 novembre 2006, l'UFG non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, tenuto conto della situazione personale di quest'ultima, si rinuncia a prelevare tali spese (art. 63 cpv. 1 in fine PA in relazione con l'art. 6 lett. b del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagi na 7

C-10 5 5 /20 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali 3. Comunicazione a: -ricorrente (tramite l'Ambasciata di Svizzera a Roma) -autorità inferiore (incarto A 0036 607 di ritorno) La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagi na 8

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