Co r t e II I C-10 4 4 /20 0 6 {T 0 /2 } Sentenza del 30 maggio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, cancelliere Graziano Mordasini. A., B. C._______ D._______ E._______ tutti patrocinati dall'Avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Rifiuto del riconoscimento dello statuto d'apolide. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
C-10 4 4 /20 0 6 Fatti: A. Entrati illegalmente in Svizzera il 10 settembre 1999, i cittadini turchi A., nato il..., sua moglie B., nata il... ed il loro figlio C., nato il..., vi hanno presentato una domanda di asilo in data 30 settembre 1999. Durante il loro soggiorno in Svizzera sono nati altri due figli: D., il... e E., il.... B. Con decisione del 22 febbraio 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente Ufficio federale della migrazione: UFM) ha respinto la domanda d'asilo inoltrata dalla famiglia F.. In data 23 settembre 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso interposto il 27 marzo 2002 dagli interessati per il tramite del loro patrocinatore avverso la suddetta decisione. C. Il 12 novembre 2003, agendo per il tramite del loro nuovo rappresentante legale, i coniugi F.hanno inoltrato una domanda di riesame della decisione dell'UFR, chiedendo nel contempo la sospensione del termine di partenza fissato nei loro confronti, l'ammissione provvisoria e la concessione dello statuto di apolide. A sostegno della loro richiesta gli interessati hanno prodotto una decisione di condanna emanata dalla Corte di sicurezza dello Stato di G. nei confronti di A._______ e un'intimazione di presentazione emessa all'intenzione di quest'ultimo con la quale lo si avvertiva della perdita della cittadinanza turca in caso di inottemperanza. I coniugi F._______hanno quindi chiesto di essere posti al beneficio dello statuto di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi, entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972. A titolo di ulteriore indizio a favore della sospensione della loro partenza, gli interessati hanno infine prodotto un rapporto medico concernente il marito. D. Con decisione dell'11 marzo 2004, l'UFR ha respinto la suddetta Pagi na 2
C-10 4 4 /20 0 6 domanda di riesame. L'autorità inferiore ha in primo luogo rilevato che la decisione del Tribunale di G._______ del 22 maggio 2003 prodotta agli atti presentava parecchi indizi di falsificazione. Per quanto attiene l'estratto del foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H._______ l'UFR ha ritenuto che, pur non escludendo il fatto che A._______ avesse perso la nazionalità turca, egli avrebbe potuto recuperarla scontando la pena eventualmente pronunciata dalle competenti autorità giudiziarie militari turche per diserzione e che nessun ostacolo di ordine legale o tecnico si opponeva alla riacquisto da parte dell'interessato della nazionalità del suo paese d'origine. Ha infine sottolineato che i problemi di salute di cui soffre quest'ultimo non sono tali da impedire un suo rimpatrio e che un adeguato trattamento medico può essergli fornito anche in Turchia. Con scritto del 15 marzo 2004, l'UFR ha reso edotto i coniugi F.della decisione di sospendere la trattazione della loro domanda di riconoscimento dello statuto di apolide fino alla crescita in giudicato della decisione dell'11 marzo 2004. In data 9 aprile 2004, la famiglia F.ha interposto ricorso presso la CRA avverso la succitata decisione dell'UFR chiedendone l'annullamento e la pronuncia dell'ammissione provvisoria. E. Interrogato in data 21 giugno 2004 dalla polizia cantonale ticinese, A. ha rilevato di non essere più registrato al controllo abitanti del suo comune d'origine (cfr. registro famigliare del 6 ottobre 2003 dell'ufficio del controllo abitanti del suo comune d'origine), di modo che vi è da ritenere che egli abbia perso la cittadinanza turca. Egli ha poi affermato di non volere rientrare con la famiglia in Turchia in quanto ivi condannato a tre anni e mezzo di carcere e di non avere l'intenzione di richiedere la cittadinanza turca, in quanto la relativa procedura è molto lunga, complessa e vi è la possibilità che venga rifiutata. Con sentenza del 14 novembre 2005, la CRA ha respinto il ricorso interposto dagli interessati in data 9 aprile 2004 avverso la decisione dell'UFR dell'11 marzo 2004. F. Il 16 dicembre 2004, A. ha formulato presso l'Ambasciata di Turchia in Svizzera una domanda tendente al riottenimento della Pagi na 3
C-10 4 4 /20 0 6 nazionalità turca. Il 28 febbraio 2006, l'UFM ha emesso nei confronti della famiglia F.una decisione di rifiuto del riconoscimento dello statuto di apolide, respingendo quindi la relativa domanda formulata dagli interessati in data 12 novembre 2003 sulla base dell'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H. e sulla sentenza del Tribunale di G._______ del 22 maggio 2003 inerenti A.. A motivo della sua decisione l'autorità federale ha in primo luogo rilevato come nel corso della procedura in materia di riesame fosse risultato che la suddetta sentenza era un falso, di modo che essa non poteva essere presa in considerazione. Per quanto attiene l'intimazione del 1° aprile 2001, l'UFM ha affermato che, anche qualora A. avesse effettivamente perso la nazionalità per non avervi dato seguito, egli aveva comunque la possibilità di riacquistarla facendone regolare richiesta presso il Consolato di Turchia in Svizzera, comparendo presso un Tribunale militare in patria e scontando la pena pronunciata nei suoi confronti per diserzione, analisi peraltro confermata dalla CRA nelle sue sentenze del 23 settembre 2003, rispettivamente 14 novembre 2005. Ne consegue che, la nazionalità essendo stata persa per omissione, i presupposti necessari al riconoscimento dello statuto di apolide non sono adempiuti. L'autorità di prime cure ha infine sottolineato come la questione degli eventuali problemi per l'incolumità degli interessati in caso di rientro in patria era già stata esaminata in prima e seconda istanza, sia nell'ambito della procedura ordinaria che della decisione vertente sul riesame in materia di asilo. G. In data 3 aprile 2006, gli interessati sono insorti avverso la precitata decisione. A sostegno del gravame i ricorrenti hanno in primo luogo addotto conclusioni formali di cui si dirà, nella misura in cui utile ai fini del presente giudizio, nei considerandi di diritto. Essi hanno poi affermato che l'UFM non aveva dimostrato che lo Stato turco sarebbe disposto a restituire la nazionalità a A._______, limitandosi a parlare unicamente di generica facoltà di riacquisto, senza stabilire nel caso concreto l'esistenza effettiva di una tale possibilità, postulando l'annullamento della decisione e la concessione ai ricorrenti dello statuto di apolidi. Pagi na 4
C-10 4 4 /20 0 6 H. Chiamato ad esprimersi in merito al gravame, l'UFM, con preavviso del 14 giugno 2006, si è integralmente confermato nelle argomentazioni sviluppate nella decisione del 28 febbraio 2006. I. Invitati a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, i ricorrenti non hanno reagito. Diritto: 1. Giusta l'art. 14 cpv. 3 dell'Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 173.213.1), l'UFM è competente in materia di riconoscimento di apolidi. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di apolide rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF (art. 47 cpv. 1 let. b PA). I ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sono trattati dal TAF sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 2. A._______ ed i suoi familiari, toccati direttamente dalla decisione Pagi na 5
C-10 4 4 /20 0 6 impugnata, hanno diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 3. Nell'atto ricorsuale, gli interessati hanno sollevato alcune eccezioni di natura formale. Essi hanno in primo luogo chiesto una verifica delle competenze interne dell'UFM, in particolare di quella della Divisione dimora e aiuto al ritorno, di decidere in merito ai casi di riconoscimento dello statuto di apolide, sottolineato come, qualora competente, la suddetta Divisione non avrebbe emesso una decisione con neutrale cognizione di causa, in quanto già premunita dalla decisione di partenza emanata in sede di procedura ordinaria in materia d'asilo. I ricorrenti hanno inoltre affermato che nessuna comunicazione è stata notificata al loro patrocinatore circa la decisione incidentale con la quale si era deciso di attendere la procedura di riesame in materia di asilo prima di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, ciò che aveva comportato una violazione del loro diritto di essere sentiti. Essi hanno infine sottolineato l'indipendenza della procedura in questione da quella di asilo, chiedendo nel contempo di accertare la ritardata giustizia (due anni di procedura). Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tali conclusioni formali. 3.1Per quanto attiene la verifica della competenza della Divisione dimora e aiuto al ritorno dell'UFM in materia di riconoscimento dello statuto di apolide, si rammenta che, giusta l'art. 14 cpv. 3 Org-DFGP, l'UFM è competente in questo ambito. Non esiste per contro alcuna base legale che regola la ripartizione degli incarichi all'interno dell'autorità di prime cure. Non vi è pertanto alcuna norma che indichi all'autorità competente in che modo essa debba organizzarsi quo alla ripartizione delle differenti problematiche rilevanti dal suo campo di attività, di modo che l'UFM è libero di determinarsi in questo ambito. Nella fattispecie, con preavviso del 14 giugno 2006, l'UFM ha precisato che la decisione in questione è stata presa correttamente, nel rispetto delle regole e della ripartizione delle competenze interne all'Ufficio. L'eccezione sollevata dai ricorrenti in merito alla competenza della Divisione dimora e aiuto al ritorno dell'UFM ed alla sua imparzialità Pagi na 6
C-10 4 4 /20 0 6 nell'ambito della procedura di riconoscimento dello statuto di apolide non può pertanto essere presa in considerazione. 3.2I ricorrenti hanno poi rimproverato all'UFM il fatto che nessuna comunicazione era stata notificata al loro patrocinatore circa la decisione incidentale con la quale si era deciso di attendere l'esito della procedura di riesame in materia di asilo prima di pronunciarsi in merito alla domanda di riconoscimento dello statuto di apolide, con conseguente violazione del loro diritto di essere sentiti. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101), comprende il diritto per il prevenuto di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26 - 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 - 33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). L'art. 30 cpv. 1 PA prevede in particolare che l'autorità sente le parti prima di prendere una decisione. Si tratta per il prevenuto in particolare di esporre le sue argomentazioni giuridiche, di fatto o d'opportunità, di rispondere alle obiezioni dell'autorità e di determinarsi in merito agli altri elementi dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 63.66 consid. 2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 segg. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, pag. 69). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati). Dagli atti di causa si evince che, con scritto del 15 marzo 2004 all'intenzione del patrocinatore, l'UFR ha reso edotto i coniugi F._______della sua decisione di sospendere la trattazione della domanda di riconoscimento dello statuto di apolide in favore di Pagi na 7
C-10 4 4 /20 0 6 A._______ fino alla crescita in giudicato della sua decisione dell'11 marzo 2004 con la quale veniva respinta la domanda di riesame della decisione di allontanamento presentata dagli interessati in data 12 novembre 2003. Questi ultimi, al corrente delle intenzioni dell'autorità competente, non hanno formulato alcuna osservazione, critica o richiesta in merito. L'argomentazione dei ricorrenti relativa alla violazione del loro diritto di essere sentiti non può pertanto essere presa in considerazione. Allo stesso modo, i coniugi F._______non hanno contestato la decisione dell'autorità di prime cure prevalendosi della postulata indipendenza della procedura di riconoscimento dello statuto di apolide da quella di asilo al fine di ottenere una trattazione in parallelo dei due iter procedurali, di modo che essi non possono richiedere ora l'accertamento dell'esistenza degli estremi per il riconoscimento di un diniego di giustizia in ragione del protrarsi delle procedure. Anche questa conclusione di natura procedurale deve pertanto essere respinta. 4. Giusta l'articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. La questione di sapere se questo termine riguarda unicamente le persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun intervento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontariamente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragioni valide, di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è regolata dalla Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2a). Come precisato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza, la Convenzione ha quale primo obiettivo quello di aiutare le persone sfavorite dalla sorte che si ritroverebbero, senza di essa, in una situazione di miseria. Essa non ha per scopo quello di permettere a una qualsivoglia persona di beneficiare dello statuto di apolide, che per certi aspetti, è più favorevole rispetto a quello degli altri stranieri (in particolar modo in materia di assistenza). La Convenzione ha in effetti quale finalità di trattare gli apolidi allo stesso modo dei rifugiati, in particolare per quanto concerne lo statuto personale, i titoli di Pagi na 8
C-10 4 4 /20 0 6 viaggio, le assicurazioni sociali come pure un'eventuale assistenza. Essa riprende del resto, spesso testualmente, le disposizioni della convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Non è segnatamente protetto il comportamento di chi abbandona la propria cittadinanza unicamente per ragioni di convenienza personale o per approfittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide. Tale comportamento disattende lo scopo prefissato dalla comunità internazionale, la quale, per il tramite delle Nazioni Unite, si sforza da tempo di ridurre al minimo i casi di apolidia, riservando l'applicazione della Convenzione unicamente alle persone sfavorevolmente toccate dal destino e che si trovano in una situazione di reale necessità. In queste circostanze si deve interpretare l'art. 1 della Convenzione nel senso che per apolidi si devono considerare le persone che, senza alcuna intervento da parte loro, sono state private della nazionalità e non hanno alcuna possibilità di recuperarla. A contrario, la Convenzione non si applica alle persone che abbandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza valide ragioni, di recuperarla pur avendone la possibilità, e questo con l'unico scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 febbraio 2008; 2A.153/2005 del 17 marzo 2005, consid. 2.1; 2A.388/2004 del 6 settembre 2004, consid. 4.1; 2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; 2A.373/1993 del 4 luglio 1994, consid. 2b e 2c e riferimenti ivi citati; confronta inoltre SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Berna/Francoforte sul Meno/New York/Parigi 1987, pag. 128/129; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.65/1996 del 3 ottobre 1996 parzialmente pubblicata nella giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 61.74 consid. 3). 5. A titolo preliminare, si rileva che dagli atti di causa risulta che B._______ ed il figlio maggiore C._______ possiedono una carta di identità turca depositata presso l'UFM, mentre per i figli minori D._______ e E., nati in Svizzera, sono stati emessi i relativi certificati di nascita ed è possibile richiedere alle autorità turche il rilascio dei relativi documenti di legittimazione (cfr. rapporto di segnalazione della polizia cantonale del 14 aprile 2006). Ne consegue che la domanda interposta in data 12 novembre 2003 tendente al riconoscimento dello statuto di apolide riguarda unicamente A.. Pagi na 9
C-10 4 4 /20 0 6 La suddetta richiesta si fonda su un'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H., nonché sulla sentenza del Tribunale di G. del 22 maggio 2003, entrambe relative a A.. 5.1Per quanto attiene quest'ultimo documento, dagli atti di causa risulta che nel quadro della procedura di riesame, con sentenza del 14 novembre 2005, la CRA l'ha ritenuto essere un falso. La decisione in questione è stata emanata su ricorso da un'autorità di seconda ed ultima istanza, di modo che essa non può pertanto essere rimessa in causa dal Tribunale. Ne discende che le argomentazioni a questo titolo invocate dagli interessati nel quadro della presente procedura ricorsuale non autorizzano il Tribunale a scostarsi dalla posizione adottata in maniera definitiva dalle autorità competenti in materia di asilo. 5.2I ricorrenti hanno affermato che, non avendo dato seguito all'intimazione pubblicata sul foglio ufficiale del 1° aprile 2001 della prefettura di H., A._______ è stato radiato dal registro del controllo abitanti del suo comune (cfr. interrogatorio del 21 giugno 2004 presso la polizia cantonale ticinese), di modo che vi è da ritenere che egli abbia perso la cittadinanza turca. Pur partendo dal presupposto che questa eventualità si sia verificata, decisivo è il fatto che l'interessato può riacquisire la cittadinanza del suo stato d'origine (cfr. sentenze del Tribunale federale 2A.658/2006 del 10 gennaio 2007, consid. 2.4 e giurisprudenza ivi citata). In primo luogo si sottolinea come i ricorrenti, nel quadro della procedura inerente la loro domanda di riesame, non abbiano contestato l'effettiva possibilità di procedere in questo senso (cfr. sentenza della CRA del 14 novembre 2005 consid. 18). A._______ ha altresì affermato di non avere l'intenzione di richiedere la cittadinanza turca, in quanto la relativa procedura si presentava lunga, complessa e senza garanzie in merito ad un suo esito positivo (cfr. interrogatorio del 21 giugno 2004 presso la polizia cantonale ticinese), salvo poi formulare il 16 dicembre 2004 presso l'Ambasciata turca in Svizzera una richiesta tendente all'ottenimento della nazionalità del suo paese d'origine. Ora, gli interessati non hanno fornito alcuna delucidazione in merito all'evoluzione della procedura inerente questa domanda. Alla luce di quanto esposto, risulta in modo chiaro che A._______ non Pag ina 10
C-10 4 4 /20 0 6 ha intrapreso tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente attendere da lui per ottenere i suoi documenti di legittimazione. In conclusione, si rileva che l'interessato ha volutamente abbandonato la sua nazionalità nel quadro di una procedura d'asilo che sembrava a tutta prima dover avere esito sfavorevole, al fine di poter beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. Questo comportamento costituisce un abuso di diritto ed egli non può quindi essere considerato quale apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.221/2003 del 19 maggio 2003). 6. Ne discende che l'UFM con decisione del 28 febbraio 2006 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pag ina 11
C-10 4 4 /20 0 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 900.-, sono poste a carico dei ricorrenti e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 3 maggio 2006. 3. Comunicazione a: -ricorrente (Atto giudiziario) -autorità inferiore -Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione La presidente del collegio:Il cancelliere: Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Pag ina 12
C-10 4 4 /20 0 6 Data di spedizione: Pag ina 13