Naturalizzazione agevolata 2023 VII/1

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2023 VII/1 Estratto della decisione della Corte VI nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione F-3739/2020 del 12 ottobre 2022 Domanda di naturalizzazione agevolata. Decesso del consorte svizzero anteriore al deposito della domanda. Esistenza dell'unione coniugale. Interpretazione della legge. Tardività. Inammissibilità. Art. 21 cpv. 1 lett. a LCit. Art. 31 cpv. 1 CC. Art. 10 OCit.

  1. Una domanda di naturalizzazione agevolata è ammissibile, e deve dunque essere esaminata nel merito, soltanto se, al momento del suo deposito, il coniuge svizzero del richiedente è ancora in vita. Diversamente, l'unione coniugale non esistendo più ex lege, la do- manda è inammissibile per tardività (consid. 6.1 e 6.2).
  2. Per la verifica dell'ammissibilità della domanda non importa che la fine ex lege dell'unione coniugale non abbia avuto un'origine volontaria, come in seguito a divorzio, ma involontaria, come in caso di decesso per malattia o altri motivi, del consorte svizzero (consid. 6.1). Gesuch um erleichterte Einbürgerung. Tod des schweizerischen Ehe- gatten vor Einreichung des Gesuchs. Bestand der ehelichen Gemein- schaft. Auslegung des Gesetzes. Verspätete Gesuchseinreichung. Un- zulässigkeit. Art. 21 Abs. 1 Bst. a BüG. Art. 31 Abs. 1 ZGB. Art. 10 BüV.
  3. Ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung ist nur dann zulässig und materiell zu prüfen, wenn der schweizerische Ehegatte der ge- suchstellenden Person im Zeitpunkt der Antragstellung noch lebt. Ist dies nicht der Fall, ist das Gesuch wegen verspäteter Einrei- chung unzulässig, weil die eheliche Gemeinschaft ex lege nicht mehr besteht (E. 6.1 und 6.2).
  4. Für die Prüfung der Zulässigkeit des Gesuchs ist unerheblich, ob die ex lege erfolgte Auflösung der ehelichen Gemeinschaft freiwil- lig erfolgte, wie infolge einer Scheidung, oder unfreiwillig, wie im Falle des Ablebens des schweizerischen Ehegatten infolge Krank- heit oder aus anderen Gründen (E. 6.1).

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Demande de naturalisation facilitée. Décès du conjoint suisse préala- blement au dépôt de la demande. Existence de l'union conjugale. In- terprétation de la loi. Dépôt tardif. Irrecevabilité. Art. 21 al. 1 let. a LN. Art. 31 al. 1 CC. Art. 10 OLN.

  1. Une demande de naturalisation facilitée n'est recevable, et ne doit en conséquence être examinée au fond, que si le conjoint suisse de la personne requérante est encore en vie au moment du dépôt de la demande. A défaut, l'union conjugale n'existe plus ex lege et la demande est irrecevable car considérée comme tardive (consid. 6.1 et 6.2).
  2. Pour vérifier la recevabilité de la demande, il n'est pas détermi- nant de savoir si la dissolution ex lege de l'union conjugale n'a pas eu une origine volontaire, par exemple à la suite d'un divorce, mais involontaire, comme dans le cas du décès du conjoint suisse par suite de maladie ou d'autres motifs (consid. 6.1).

A. (di seguito: la ricorrente), cittadina italiana nata nel 1948, ha sposato nel 2011 un cittadino svizzero che è deceduto nel 2018. Il 13 settembre 2019, la ricorrente ha inoltrato una domanda di naturaliz- zazione agevolata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il 3 luglio 2020, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda di naturalizzazione agevolata. Il 23 luglio 2020, la ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo fede- rale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata. Il 12 ottobre 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ri- corso. Dai considerandi: 5. In virtù dell'art. 21 cpv. 1 della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadi- no svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se (a) vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge, e (b) ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la doman- da.

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5.1 Come precisato dalla giurisprudenza emanata ai tempi della legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952 (vLCit, RU 1952 1119) la nozione di comunione coniugale sancita dall'art. 21 cpv. 1 lett. a LCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione co- niugale secondo l'art. 159 cpv. 1 CC, ma implica pure una comunità di fat- to tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali, nonché le sentenze del TF 1C_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 4.1; 1C_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1; 1C_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1). In que- sto senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (« wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist »; « ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), in altri termini la ferma intenzione dei co- niugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di na- turalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'otte- nimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del TF 1C_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1; 1C_362/2017 consid. 2.2.1, come pure DTAF 2010/16 consid. 4.4). 5.2 Dal canto suo, nel Messaggio del 4 marzo 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sul- la cittadinanza, LCit), FF 2011 2567 il Consiglio federale aveva in parti- colare puntualizzato che « delle domande di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 21 non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qua- lora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile trattare la domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vives- sero in unione coniugale effettiva e stabile » (FF 2011 2598). 5.3 Adottando l'art. 10 dell'ordinanza sulla cittadinanza del 17 giu- gno 2016 (OCit, RS 141.01) in applicazione dell'art. 48 LCit (esecuzione), il Consiglio federale ha codificato quanto precisato dalla giurisprudenza sotto la vLCit, ossia che l'unione coniugale presuppone che il matrimonio sussista formalmente, che i coniugi vivano in unione coniugale effettiva e che l'intenzione di entrambi i coniugi di vivere in unione coniugale stabile

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sia intatta (cpv. 1), che l'esigenza della coabitazione non è applicabile se si invocano importanti motivi giustificanti il mantenimento di due domicili separati e l'unione coniugale continua a sussistere (cpv. 2), e che l'unione coniugale deve sussistere sia al momento della domanda sia al momento della naturalizzazione (cpv. 3). 5.4 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ri- cercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 4.1; 134 I 184 consid. 5.1; 134 II 249 consid. 2.3; 131 II 697 consid. 4.1). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in in- terpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di di- sposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un ri- sultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Così, il Tribunale fe- derale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per affer- rare il senso di una disposizione preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 consid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si conci- lia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiara- mente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi (formali) federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone solu- zioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2; 131 II 562 consid. 3.5; 131 II 710 consid. 4.1; 130 II 65 consid. 4.2). 6. In concreto è assodato e non contestato che, quando la ricorrente ha depo- sitato la sua domanda di naturalizzazione, il 13 settembre 2019, suo marito era già deceduto da più di un anno ([...]). Partendo da questo fatto, la SEM ha considerato che, in difetto del presupposto dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LCit

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(art. 10 OCit) relativo all'esistenza dell'unione coniugale per poter chiede- re la naturalizzazione agevolata, la domanda della ricorrente era tardiva, per cui non l'ha esaminata, pronunciando invece una decisione di non en- trata nel merito, ossia d'inammissibilità. 6.1 La ricorrente rimprovera alla SEM di non aver interpretato in mo- do corretto l'art. 21 cpv. 1 lett. a LCit, nella misura in cui essa avrebbe ag- giunto una condizione, ossia l'essere in vita del coniuge svizzero al mo- mento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, che non sarebbe contemplata dalla detta norma ([...]). Ora, procedendo ad un'interpretazione letterale della norma in questione, si deve constatare che il senso reso palese dalle parole utilizzate è quello dell'esistenza attuale dell'unione coniugale, sia formalmente (matrimonio) che sul piano effettivo (cfr. consid. 5.1 e 5.3), al momento del deposito della domanda. Questo si evince in modo chiaro dall'impiego del verbo « vivere » alla forma presente (« vive da tre anni in unione coniugale »), e non alla forma passata « ha vissuto » oppure « viveva ». Questo impli- ca, per forza di cose, che entrambi i coniugi siano ancora in vita quando il coniuge straniero depone la sua domanda di naturalizzazione (cfr. consid. 5.2). Tenuto conto che la personalità comincia con la vita individua fuori dall'alvo materno e finisce con la morte (cfr. art. 31 cpv. 1 CC), non si può che constatare, seguendo la SEM, che, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, l'unione coniugale della ri- corrente con il suo marito svizzero non sussisteva più ex lege. Peraltro, sotto questo profilo, poco importa che la cessazione dell'unione coniugale non sia il risultato della loro volontà e/o del loro comportamento reciproci (adulterio, violenza coniugale, ...), come è solitamente il caso delle coppie ancora sposate al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata, ma abbia una causa involontaria, ossia il decesso per malattia del congiunto svizzero. Anche un'interpretazione teleologica induce a concludere in questo senso. In effetti, lo scopo della norma è quello di permettere al coniuge straniero di ottenere, in modo agevolato rispetto alla procedura di naturalizzazione ordinaria, la cittadinanza svizzera grazie al vincolo matrimoniale con il suo consorte svizzero. Ma se l'unione coniugale non esiste più per legge al momento del deposito della domanda di naturalizzazione, per esempio a causa della morte del consorte svizzero o della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa domanda è inammissibile e, in quanto tale, non è suscettibile di dare inizio al procedimento amministrativo che può condurre all'ottenimento della cittadinanza svizzera. Sotto questo aspetto,

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il fatto che la ricorrente abbia preferito occuparsi di suo marito malato dal marzo al settembre 2018, anziché richiedere la naturalizzazione agevolata ([...]), non è, sebbene ciò sia umanamente comprensibile ed encomiabile, rilevante per l'accertamento della condizione dell'esistenza dell'unione co- niugale formulata all'art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit). 6.2 Di conseguenza, difettando il presupposto dell'art. 21 cpv. 1 lett. a LCit (art. 10 OCit) inerente all'esistenza dell'unione coniugale (con- dizione formale), è a ragion veduta che la SEM non ha esaminato nel me- rito la domanda di naturalizzazione, pronunciando invece una decisione d'inammissibilità (motivo: tardività della domanda).

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12.10.2022
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25.03.2026