2019 I/4 Rinuncia a interporre ricorso. Termine suppletorio per la regolarizzazione
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2019 I/4 Estratto della decisione della Corte IV nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione D‒7089/2016 del 5 febbraio 2019 Condizioni di validità e effetti di una rinuncia ad interporre ricorso. Presupposti per fissare un termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame. Art. 39, art. 50, art. 52 PA. Art. 17 cpv. 3 lett. b, art. 108 LAsi.
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Verzichtserklärung als während des Verfahrens können den Pro- zess der Willensbildung eines unbegleiteten Minderjährigen be- einflussen (E. 3.4‒3.8). 3. Die Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde im Sinne von Art. 52 Abs. 2 VwVG wird nur eingeräumt, um versehentliche Mängel zu beheben. Wird die Beschwerde trotz rechtskundiger Vertretung bewusst ohne Begründung und insbesondere mit dem Vorbehalt eingereicht, diese werde nachgereicht, so ist darauf nicht einzutreten (E. 4). Begriff des offensichtlichen Rechtsmiss- brauchs (E. 4.5.3). Conditions de validité et effets d'une renonciation à recourir. Prére- quis pour fixer un délai supplémentaire afin de régulariser le recours. Art. 39, art. 50, art. 52 PA. Art. 17 al. 3 let. b, art. 108 LAsi.
L'interessata, richiedente l'asilo minorenne di origine eritrea, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 agosto 2016. Il 19 ottobre 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
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Tale decisione è stata notificata alla richiedente il giorno stesso presso il Centro di registrazione e procedura di Chiasso in presenza della persona di fiducia e dell'interprete. Nella medesima occasione la richiedente l'asilo, la persona di fiducia e l'interprete hanno sottoscritto uno scritto prestam- pato dalla SEM intitolato « dichiarazione di rinuncia al ricorso » ed il cui tenore era il seguente: « Io, Signora A., SIMIC N° di pers. 19 709 563, nata il (...), alias A., nata il (...), alias A., nata il (...), Eritrea, con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a depositare un ricorso contro la deci- sione della Segreteria di Stato della migrazione del 19 ottobre 2016. » In seguito, con ricorso del 17 novembre 2016 l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo che venisse constatata la nullità della dichiarazione di rinuncia al ricorso e che si entrasse nel merito del gravame. Contestualmente, ella ha richiesto un termine di 30 giorni per il completamento dello stesso. Nel merito, la ricorrente ha concluso all'an- nullamento della decisione impugnata con conseguente riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo senza tuttavia esprimersi circa motivi sulla base dei quali si sarebbe dovuto giungere a tale esito. Successivamente ad uno scambio scritti avente quale oggetto la questione dell'effetto della rinuncia a ricorrere, il Tribunale amministrativo federale, dopo aver constatato l'assenza di motivazioni di merito nel gravame, ha concesso in via eccezionale alla patrocinatrice dell'insorgente un termine suppletorio per completare il ricorso. L'insorgente ha quindi presentato le proprie motivazioni di merito indicando le ragioni per le quali la decisione impugnata sarebbe stata meritevole di annullamento. Il Tribunale amministrativo federale considera la rinuncia a ricorrere priva di effetti sull'ammissibilità del ricorso e, dopo aver ritenuto giudiziosa la concessione di un termine per presentare un memoriale integrativo, entra nel merito del ricorso, respingendolo. Dai considerandi: 3.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un di- ritto procedurale è possibile purché si riferisca ad una facoltà concreta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwaltungs- verfahrensrecht des Bundes, 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF 2009/11
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consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 39 n. 12, di seguito: Praxiskommentar; OLIVER ZIBUNG, in: Pra- xiskommentar, op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinuncia ad un'impugnativa coincide infatti con l'entrata in forza di cosa giudicata for- male ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr. KÖLZ/ HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a ed. 2013, n. 664 pag. 229). Perché sia possibile ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente alla notifi- ca ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata intende astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D‒6152/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.4.2; DTF 86 I 153 consid. 2). 3.2 Da quanto precede può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinunciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la validità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. senten- za D‒6152/2013 consid. 1.4.2; ZIBUNG, in: Praxiskommentar, op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la rinuncia è da considerarsi ineffi- cace, quando la stessa è dichiarata in presenza di un tale vizio (cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2; U 139/02 del 20 novem- bre 2002 consid. 2.3; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 823). Una tale manifestazione di volontà non sarebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l'egida di un errore cau- sato dalla condotta dall'autorità e in particolare se quest'ultima ha fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla facoltà ed ai termini per inoltrare un'impugnativa. Oltracciò, è parimenti presupposto per la va- lidità della rinuncia che l'interessato non sia giunto a tale decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell'autorità. Non da ultimo, pare opportuno sottolineare che l'eventuale esistenza di un vizio della volontà sia da apprezzare indipendentemente dagli scopi, motivi o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso (cfr. sentenza del TAF D‒6686/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 1.4.2.1). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia valido anche in ambito di diritto d'asilo (cfr. sentenza D‒6152/2013 consid. 1.4.2). 3.3 Alla luce delle fonti citate, si può partire dal presupposto che la dichiarazione di rinuncia presente agli atti possa di principio essere ritenu- ta conforme. Essa si riferisce infatti ad un concreto diritto processuale (o post-processuale) a libera disposizione dell'interessata e meglio, alla facol- tà di interporre ricorso contro la decisione dell'autorità di prima istanza ed è inoltre intervenuta posteriormente alla decisione.
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3.4 Sennonché, la patrocinatrice della ricorrente è dell'avviso che nel caso in disamina vi sarebbero diversi elementi che ne inficerebbero la vali- dità; validità che andrebbe a suo dire ammessa unicamente a condizioni restrittive. In primo luogo, ella ritiene che la richiedente l'asilo minorenne non fosse a conoscenza del tenore della sua stessa sottoscrizione. Quest'ul- tima, pur rammentandosi di aver firmato alcuni formulari, non avrebbe in- vero compreso che uno di essi era costitutivo di una rinuncia a depositare ricorso. In ragione di ciò, la mandataria ritiene che la sua assistita non ab- bia realmente compreso le conseguenze giuridiche di tale atto. Come in altri casi comparabili già trattati dal Tribunale amministrativo federale, l'interessata non sarebbe infatti stata consapevole del fatto che a seguito della sottoscrizione del documento sottopostole, ella non avrebbe più potu- to depositare ricorso. Inoltre, dagli atti non sarebbe possibile evincere se quest'ultima sia o meno stata informata sulle conseguenze della sua sotto- scrizione. Sempre secondo la patrocinatrice, la sottoposizione del formula- rio al momento della notifica avrebbe implicato la concessione di un insuf- ficiente periodo di riflessione alla richiedente così come l'impossibilità per quest'ultima di richiedere un secondo parere. Tali aspetti permetterebbero invero di concludere quanto alla presenza in specie di un vizio della volon- tà dettato segnatamente dalla situazione di sollecitazione volta a farle sot- toscrivere il documento. Le pressioni, rispettivamente la limitazione di diritti, sarebbero del resto confermate anche da una corrispondenza elet- tronica tra la mandataria ed una collaboratrice dell'autorità di prima istan- za. 3.5 Ora, viste le particolarità del caso, il Tribunale amministrativo fe- derale ritiene giudizioso approcciare con la dovuta prudenza la questione. Va infatti constatato che la richiedente, una volta giunta nel cantone di at- tribuzione, si sia senza indugio informata in merito alla possibilità di inter- porre ricorso nei confronti della decisione notificatale. Ciò, pur non essen- do decisivo relativamente alla constatazione di un eventuale vizio della volontà, lascia quantomeno trasparire la possibilità ch'ella abbia realmente travisato il tenore e la portata di quanto si apprestava a sottoscrivere. Una certa accortezza si impone del resto anche in ragione del fatto che la dichia- razione è stata sottoposta all'interessata per il tramite di un formulario pre- stampato dalla stessa autorità di prima istanza al momento della consegna della decisione presso i suoi stessi locali. In questo senso, le argomenta- zioni di parte ricorrente meritano una certa considerazione. Sebbene tali circostanze non permettano ad esse sole di concludere quanto all'esistenza di un vizio della volontà (cfr. sentenza D‒6686/2016 consid. 1.4.2.3), esse
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possono infatti dare origine ad alcune perplessità a proposito di quanto realmente compreso dalla ricorrente in tale occasione. La giovane è infatti stata confrontata nella medesima evenienza con diversi formulari dall'ap- parenza simile e la sottoscrizione degli stessi (in particolare della di- chiarazione di notifica e della dichiarazione di rinuncia a ricorrere) è in- tervenuta seduta stante, ovvero senza ch'ella abbia potuto beneficiare di un ulteriore periodo di riflessione. Con ciò, il Tribunale amministrativo fede- rale non vuole in alcun modo dubitare quanto alla buona fede della SEM né tantomeno censurare l'opportunità di un modus operandi in parte giu- stificato dalle contingenze del caso, quanto più constatare come vi sia un certo rischio che il particolare svolgersi degli eventi abbia potuto influire sul processo di formazione della volontà della minore. In tal senso, è prov- vido rammentare che il Tribunale amministrativo federale, in circostanze per certi versi apparentabili a quelle della presente fattispecie, ha già avuto modo di valutare una decisione di rinuncia a ricorrere come non espressa a ragione veduta e in libera cognizione di causa (cfr. sentenza D‒6152/2013 consid. 1.4). 3.6 Su tali presupposti, non sono privi di valenza nemmeno i dubbi sollevati dalla patrocinatrice della ricorrente in merito all'agire della per- sona di fiducia ed allo stesso svolgimento del rapporto con la sua assistita. Secondo la mandataria, dal momento che la sottoscrizione della rinuncia non avrebbe comportato alcun vantaggio per la sua assistita, occorrerebbe anzitutto partire dall'assunto che tale figura non avrebbe agito nell'interes- se della minore. Inoltre, non avendo avuto luogo alcun colloquio personale prima della notifica della decisione e della contestuale sottoscrizione incri- minata, la stessa, in assenza di un rapporto pregresso, nemmeno potrebbe essere qualificata come persona di fiducia. Più avanti, la patrocinatrice del- la ricorrente ha del resto fatto presente che la stessa persona di fiducia avrebbe a sua volta sollevato delle riserve in merito alla validità della ri- nuncia sottoscritta da lei e dalla minore. In ragione di ciò, vi sarebbero dei dubbi a proposito del fatto che la persona di fiducia abbia effettivamente voluto causare la crescita in giudicato della decisione. 3.7 A tal proposito, il Tribunale amministrativo federale ritiene ne- cessario ricordare che tale figura, prevista dallo stesso testo legale, è inca- ricata di guidare e sostenere il richiedente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare a prendere le decisioni nell'ambito della procedura d'asilo e sostenendolo in modo valido e mirato. Essa, pur
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non rappresentandolo, contribuisce dunque de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti da lui compiuti in corso di pro- cedura, così da poter relativizzare le eventuali lacune dovute all'inespe- rienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze della materia, la presen- za della persona di fiducia fa sì che il minore non accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situazione comparabile a quelle di un giovane adulto che ha già raggiunto la maggiore età (cfr. Giurispru- denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 1 consid. 3, relativamente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi [RS 142.31]). 3.8 Nel caso che ci occupa, è indubbio che la ricorrente abbia cono- sciuto la persona di fiducia unicamente al momento della notifica litigiosa. Invero, al momento dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, la minore è stata assistita dalla Signora Gabriela Giuria mentre in sede di notifica si è presentata la Signora Immacolata Iglio Rezzonico. Ora, se è vero che en- trambe abbiano fatto riferimento ad SOS Ticino, che ha ricevuto il man- dato dalla SEM, è altresì innegabile che la ricorrente si sia trovata per la prima volta in compagnia della Signora Immacolata Iglio Rezzonico al momento della notifica. Ciò, fermo considerate le già esposte contingenze del caso, può a sua volta aver influito negativamente sul processo di for- mazione della volontà della richiedente. La giovane, posta di fronte ad una nuova persona preposta a tutelarla, potrebbe infatti aver mal compreso i suoi diritti di impugnativa futuri e le contestuali possibilità di successo, non dando quindi sufficientemente peso alla sottoscrizione dei formulari a lei presentati. 3.9 In definitiva, il Tribunale amministrativo federale è dell'avviso che sulla base delle esposte circostanze del caso, non si possa ritenere con la necessaria certezza che la ricorrente volesse a ragione veduta e in libera cognizione di causa rinunciare alla facoltà di interporre ulteriormente ri- corso avverso la decisione impugnata. La rinuncia a ricorrere, va dunque considerata priva di effetti sull'ammissibilità del ricorso. 4. (...) 4.1 Quo ai requisiti di forma, è opportuno rilevare che la patrocina- trice dell'insorgente ha omesso di esprimersi circa le ragioni per le quali la decisione avversata avrebbe dovuto essere annullata. Ella si è invero limi-
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tata a concludere sull'entrata nel merito ed a chiedere di fissare di un termi- ne di 30 giorni per il completamento dell'impugnativa, richiesta quest'ulti- ma, espressa nei termini seguenti: « Sollte das Bundesverwaltungsgericht zur Auffassung gelangen, dass der umstrittene Beschwerdeverzicht ungültig ist, so ist der Beschwer- deführerin und ihrer Rechtsvertretung eine 30-tägige Frist zur Be- schwerdeergänzung zu gewähren, damit die eingangs erwähnten An- träge vollumfänglich begründet werden können. » Nel gravame non è invece riscontrabile alcuna motivazione di merito rela- tivamente al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In altri termini, non è dato comprendere in che modo e per quali ragioni la decisione avversata violerebbe il diritto federale o sarebbe costi- tutiva di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). 4.2 Le esigenze di forma e contenuto necessarie per entrare nel merito sono disciplinate all'art. 52 PA. Ai sensi di tale disposto, il gravame deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Le esigenze quanto ai motivi ed alle conclusioni di un ricorso variano, risultando più severe, se il ricorso è redatto da un avvocato piuttosto che da una persona priva di specifiche conoscenze giuridiche (DTF 117 Ia 297 consid. 2; 117 Ia 126 consid. 5d; 116 II 745 consid. 2b). In ogni caso, occorre, da un lato, che nel ricorso sia spiegato, anche se in modo conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) ‒ in altri termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata una constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamen- te rilevanti ‒ e dall'altro lato, che sia indicato cosa si chiede (conclusioni) in caso d'accoglimento del ricorso stesso (sentenza del TF 9C_553/2008 del 6 luglio 2009; DTF 117 Ia 126 consid. 5; 117 Ia 297 consid. 2; SEETHALER/BOCHSLER, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 52 n. 48). Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (cpv. 2). Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (cpv. 3). Va tuttavia rammentato
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che in regola generale, la fissazione di un termine supplementare non deve condurre ad un'inopportuna proroga del termine legale di ricorso (cfr. DTF 112 Ib 634; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.237). Ad ogni modo, in mate- ria d'asilo la legge fissa direttamente la durata del termine all'art. 110 LAsi. Nelle procedure ricorsuali ordinarie lo stesso è di sette giorni mentre è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all'art. 23 cpv. 1 o all'art. 111b LAsi. 4.3 La ratio legis dell'art. 52 cpv. 2 PA è di permettere all'interessato di riparare ad un'omissione evitando così gli eccessivi formalismi (DTF 121 II 255 consid. 4). Pur non facendo alcuna distinzione, il testo legale va pertanto inteso quale possibilità di sanatoria dei vizi di forma fortuiti (SEETHALER/PORTMANN, in: Praxiskommentar, op. cit., art. 52 n. 109). Ciò detto, il termine suppletorio per la regolarizzazione di un ricorso ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA va accordato unicamente per rimediare alle omissioni involontarie (cfr. THOMAS GÄCHTER, Rechtsmissbrauch im öf- fentlichen Recht, 2005, pag. 482). Su tali presupposti, il ricorrente che, per il tramite di un mandatario professionale, inoltra volontariamente un ricor- so viziato, alfine d'ottenere una proroga del termine, fa un uso improprio della normativa (cfr. sentenza del TAF E‒1202/2014 del 7 maggio 2014). In tali casi, non è dato un diritto alla concessione del termine suppletorio per la regolarizzazione del gravame (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3d; si veda anche DTF 134 V 162 consid. 5.2). 4.4 Ciò è segnatamente il caso se il ricorso è deliberatamente trasmesso al Tribunale amministrativo federale senza alcuna motivazione relativamente alle questioni di merito, ovvero quando dal tenore dello stes- so non si evincano le ragioni per le quali la decisione avversata sia merite- vole di annullamento (cfr. sentenza del TAF D‒4752/2014 del 20 dicembre 2016 consid. 2). La sanzione è l'inammissibilità (cfr. per analogia art. 52 cpv. 3 PA; GICRA 2000 n. 7 consid. 3d in fine; sentenza del TAF E‒1733/2009 del 6 maggio 2009). Ammettere il contrario ‒ ovvero fissare anche in tali circostanze un termine suppletorio ‒ equivarrebbe infatti a considerare prorogabile il termine legale di ricorso, cosa espressamente esclusa dal testo legale (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; DTF 108 Ia 209 consid. 3; sentenze E‒1202/2014 e E‒1733/2009; si veda anche ANDRÉ MOSER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 52 n. 13).
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4.5 4.5.1 Alla luce di quanto sopra, è indubbio che in casu, vista l'assenza di una motivazione di merito nell'atto ricorsuale i presupposti di cui all'art. 52 cpv. 1 PA non siano riuniti. La mancanza dei motivi nel gravame è infatti, come già visto, costitutiva di un'inadempienza ai requisiti minimi di cui alla citata normativa. 4.5.2 Inoltre, il fatto che il gravame contenga una richiesta volta alla fissazione di un termine suppletorio per il completamento dell'impugnati- va, permette di escludere che nel caso in narrativa l'omissione sia stata involontaria. La patrocinatrice della ricorrente si è infatti espressamente riservata di esprimersi sulle questioni di merito in un secondo momento, lasciando pertanto intendere di essere a conoscenza del fatto che l'atto ri- corsuale, al momento dell'inoltro, risultava lacunoso rispetto ai succitati presupposti processuali. Si può dunque di principio ritenere che la presente fattispecie rientri in quella connotazione di casi dove non vi fosse modo di far capo alla possibilità di regolarizzazione e ciò anche potendo partire dal presupposto che la mandataria, vista la sua formazione giuridica, non sia stata del tutto ignara del senso della normativa citata. 4.5.3 Ciò nonostante in specie il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto giudiziosa la concessione di un termine per presentare un memo- riale integrativo contenente una motivazione di merito all'interessata. Es- sendo infatti la suddetta giurisprudenza stata sviluppata per ovviare ai casi di abuso manifesto (cfr. GICRA 2000 n. 7 consid. 3d), il Tribunale ammi- nistrativo federale è partito dall'idea che la patrocinatrice dell'insorgente, nel proprio allegato e nelle successive prese di posizione, si fosse concen- trata su di una questione pregiudiziale che implicava la valutazione di un presupposto processuale, la cui definizione, per sua stessa natura, andava evasa preliminarmente alle questioni di merito. Con questo, non si vuole tuttavia tutelare un tale agire, che in caso di ulteriori inoltri viziati dovrà avere quale risultanza l'inammissibilità del gravame. La facoltà concessa va infatti ritenuta eccezionale e riconducibile alle particolarità del presente caso. 4.5.4 Ora, avendo la ricorrente completato la propria impugnativa con il memoriale integrativo del 21 novembre 2018 contenente motivazioni di merito come da facoltà concessagli dal Tribunale amministrativo federale, v'è luogo di considerare adempiute, quantomeno a partire dalla regolariz- zazione, le condizioni di forma prescritte dalla PA.