Co r t e II B-69 3 7 /2 00 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 0 8 Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Stephan Breitenmoser e Philippe Weissenberger; Cancelliere Daniele Cattaneo; A. _______ ricorrente, contro Commissione federale delle case da gioco, Eigerplatz 1, 3003 Berna, autorità inferiore; l'uso della denominazione Grand Casinò A. _______. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s iz i on e Pa r ti Og ge tt o
B- 69 37 /2 0 0 7 Fatti: A. La società Casinò A. _______ SA (in seguito: ricorrente) è detentrice della concessione di sito e di gestione di tipo B per l'esercizio di una casa da gioco in Svizzera, di cui all'atto di concessione rilasciato dal Consiglio federale il 1 o luglio 2003 sotto il numero N. _______. La ricorrente è iscritta a registro di commercio con la ragione sociale "Casinò A. _______ SA". B. In data 3 ottobre 2006, nel solco di una recente giurisprudenza del Tri- bunale federale relativa ad un'altra casa da gioco e che ha sancito l'uso esclusivo del termine di "grand casinò" solo per case da gioco con concessione di tipo A, la Commissione federale case da gioco (in seguito: autorità inferiore, CFCG, Commissione) ha impartito alla ricor- rente un termine fino al 31 ottobre 2006 per indicare tempi e modi con cui essa avrebbe adattato l'insegna ed il nome commerciale togliendo la denominazione "grand" in virtù dei principi sanciti da tale sentenza. In data 30 ottobre 2006 la ricorrente informò la CFCG che la questione sarebbe stata tema di discussione durante la seduta del consiglio di amministrazione del 30 novembre 2006. C. In data 13 dicembre 2006, durante un colloquio con la CFCG, la ricor- rente espose all'autorità le sue preoccupazioni riguardo all'incidenza finanziaria che tale adattamento avrebbe comportato, stimando i costi necessari per il cambio del logo in circa fr. 300'000.-. A tale riguardo la CFCG espresse la sua disponibilità su tempi e modi di attuazione di tale modifiche in modo da rendere l'operazione razionale e sostenibile dal punto di vista dei costi. Le parti si accordarono per il termine fissa- to al 15 gennaio 2007 entro il quale la ricorrente avrebbe informato la CFCG su come avrebbe proceduto. D. Non avendo ossequiato a tale impegno, la CFCG fissò alla ricorrente un ulteriore termine fino al 20 febbraio 2007 per formulare le sue mo- dalità e la tempistica dell'intervento. Pagi na 2
B- 69 37 /2 0 0 7 E. In data 15 febbraio 2007 la ricorrente rispose alla CFCG di non consi- derare di dover adottare dei cambiamenti a seguito della decisione del Tribunale federale. Essa ritenne che la sentenza riguardasse la com- patibilità di una ragione sociale con quanto definito dalla legge sulle case da gioco, la quale sarebbe già data dalla ragione sociale iscritta a registro di commercio. Non riguarderebbe invece il logo ed il marchio usati da una casa da gioco. F. Con decisione del 13 settembre 2007 la Commissione ha fatto divieto alla ricorrente di usare, nel nome commerciale e nell'insegna, la deno- minazione di "grand casinò" concedendo tre mesi di tempo dalla cre- scita in giudicato della decisione per eliminare tale dicitura dal nome commerciale e dall'insegna. La Commissione evidenzia innanzitutto che è suo compito sorvegliare le case da gioco, vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali ed emanare le decisioni necessarie all'esecu- zione della legge in materia. Essa osserva in particolare che la società può prevalersi della designazione generale di "casa da gioco". Se la società è detentrice di una concessione B, essa può usare anche i ter- mini "kursaal" o "casinò" rispettivamente se la società è detentrice di una concessione A, può usare anche il titolo di "grand casinò". La Commissione ritiene quindi che l'uso da parte della ricorrente dell'in- segna e del nome commerciale di "Grand Casinò A. _______" leda le disposizioni in materia di registro di commercio. G. Contro questa decisione la ricorrente è insorta dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (in seguito: TAF) con ricorso del 12 ottobre 2007 fondato sulla violazione del diritto federale e sull'inadeguatezza, volto a ottenere in via principale la constatazione della nullità della decisio- ne ed in via subordinata, concludendo all'annullamento della decisione impugnata, con protesta di tasse, spese e ripetibili. La ricorrente os- serva in particolare che la CFCG avrebbe la competenza di prendere decisioni necessarie esclusivamente per l'esecuzione della legge sulle case da gioco e non di altre leggi. Una decisione di un'autorità incom- petente sarebbe pertanto nulla. A mente della ricorrente la denomina- zione usata non sarebbe nemmeno lesiva della distinzione che si trova nella legge sulle case da gioco tra "grand casinò" e "kursaal". La di- stinzione rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di case da gioco previsti dalla legge e la ricorrente non avrebbe mai na- Pagi na 3
B- 69 37 /2 0 0 7 scosto la sua appartenenza alla categoria dei Kursaal. Oltre a questo, la ricorrente fa altresì rilevare che la legge sulle case da gioco non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di nomi di commercio ed insegne o come le case da gioco devono presentarsi al pubblico. La materia, fa osservare la ricorrente, è invece regolata nel codice delle obbligazioni e nella relativa ordinanza sul registro di commercio, con che l'utilizzo del logo dovrebbe semmai essere valutato alla luce di queste disposizioni e non sulla base della legge sulle case da gioco. La ricorrente ritiene che la trasparenza dei giochi, di cui la CFCG vuo- le essere garante, non sia da intendere alla stessa maniera del con- cetto di veridicità così come inteso in materia di iscrizioni a registro di commercio. Secondo lei, la trasparenza riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare criminalità e rici- claggio di denaro e l'utilizzo di un'insegna o di un nome commerciale non rientra in questa categoria di problematiche. Ma nemmeno nell'ob- bligo d'astensione dal fare pubblicità inopportuna sancito dalla legge sulle case da gioco, secondo la ricorrente, può essere inclusa l'appli- cazione del principio della veridicità di nomi commerciali ed insegne. La ricorrente sostiene in fine di aver ritenuto in buona fede di essere autorizzata ad impiegare l'aggettivo "grand", visti i numerosi scambi di corrispondenza nei quali appariva "Grand Casinò A. _______" e non furono mai state sollevate censure da parte della CFCG. Il breve lasso di tempo concesso dalla CFCG per adattarsi alla sua ri- chiesta sarebbe inoltre, per la ricorrente, lesivo del principio della pro- porzionalità. H. Nella risposta del 14 dicembre 2007, la CFCG specifica che la tolle- ranza dell'uso di "Grand Casinò A. _______" è avvenuta fino al momento in cui ha preso conoscenza della sentenza del Tribunale federale, ribadendo altresì di aver dimostrato sufficiente disponibilità nella concessione alla casa da gioco di un ampio margine di tempo per potersi adattare e avere la possibilità di smaltire il materiale d'ufficio e pubblicitario recante la dicitura "Grand Casinò A. _______". Essa evidenzia in particolare che è intervenuta a partire dal settembre 2006 esponendo i propri argomenti ed invitando la ricorrente a porre rimedio alla situazione nei tempi che le convenivano. Dopo avere dapprima preso atto degli argomenti, la casa da gioco avrebbe in Pagi na 4
B- 69 37 /2 0 0 7 seguito procrastinato una proposta di soluzione finché la Commissione si vide costretta ad emanare una decisione formale. Nella decisione avrebbe avuto ancora tre mesi per apportare le modifiche necessarie, con che, dalla sentenza del Tribunale federale sarebbe passato più di un anno. I. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. La decisione dell'autorità inferiore del 13 settembre 2007 rappresenta una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 litt. a). Il Tribu- nale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen- si dell'articolo 5 PA (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribuna- le amministrativo federale; LTAF, RS 173.32) emanate dalla Commis- sione federale delle case da gioco necessarie all'esecuzione della leg- ge (art. 33 litt. f in relazione con art. 48 cpv. 1 della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco [Legge sulle case da gioco, LCG, RS 935.52 ]). In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impu- gnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA), il rappre- sentante legale della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA) e i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1Con la decisione impugnata la CFCG ha fatto divieto alla ricorren- te di usare la denominazione "grand" nell'insegna del locale dove si svolgono i giochi cosi come nome commerciale. In sostanza, l'uso che Pagi na 5
B- 69 37 /2 0 0 7 la ricorrente fa della denominazione "grand" lede, secondo l'autorità in- feriore, la regola secondo cui le società iscritte a registro di commercio sono obbligate ad usare la loro ragione sociale che deve essere veri- tiera, non deve trarre in inganno e non deve ledere interessi pubblici, ovvero impone alle imprese commerciali di affacciarsi al pubblico in modo onesto e trasparente. 2.2La ricorrente contesta la competenza della CFCG a prendere la decisione impugnata che sancisce detto divieto. Essa ritiene che la Commissione sia esclusivamente competente per prendere decisioni nel quadro dell'esecuzione della LCG e non per prendere decisioni che si fondano su altre leggi. Essa ritiene in particolare che le disposi- zioni invocate dalla CFCG, segnatamente l'art. 8 della LCG, rispettiva- mente l'art. 944 della Legge federale del 30 marzo 1911 di comple- mento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO, RS 220) e l'art. 47 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di com- mercio (ORC, RS 221.411) non gli consentirebbero di pronunciare il divieto di usare la denominazione "grand" nell'insegna e nel nome commerciale della ricorrente in quanto tale misura travalicherebbe le competenze assegnatele dalla legge. L'art. 8 LCG rappresenterebbe unicamente una definizione dei due tipi di casa da gioco previsti e non conterrebbe alcuna regola sull'utilizzo della ragione sociale, di denomi- nazioni o di insegne, come pure sulle modalità con cui le case da gio- co dovrebbero affacciarsi al pubblico. La ricorrente, quale titolare di una concessione di tipo B, rispetterebbe tale norma in quanto offre al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un potenziale di vincita e di perdita. Essa asserisce inol- tre di avere sempre dichiarato in modo pubblico e trasparente la sua offerta di gioco, indicando il numero di apparecchi automatici da gioco e di tipi di gioco da tavolo. In tal modo non avrebbe mai nascosto la sua appartenenza alla categoria B. La trasparenza di cui all'art. 2 LCG riguarda l'integrità degli enti che partecipano alla casa da gioco al fine di evitare problemi quali criminalità e riciclaggio di denaro. L'utilizzo di un logo da parte di una casa da gioco non rientrerebbe evidentemen- te, a suo dire, in questa categoria di problematiche. Ma l'utilizzo del logo da parte della casa da gioco non potrebbe nemmeno essere in- terdetto applicando le norme che impediscono la pubblicità aggressiva (art. 33 LCG). Al di là di questo, la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 si riferirebbe alla ditta e non all'insegna o al nome commerciale. Essa sostiene infine di aver utilizzato la deno- Pagi na 6
B- 69 37 /2 0 0 7 minazione "grand" sin dal momento della modifica della propria ragio- ne sociale nel 2003. 3. 3.1Giusta l'art. 49 PA il ricorrente può far valere la violazione del dirit- to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen- to; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; l'inadeguatezza. La questione della competenza della CFCG va esami- nata d'ufficio (BVGE 2007/6 consid. 1). 3.2La LCG disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in de- naro o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco con lo scopo preci- so di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi; impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse e prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 1 e 2 LCG). La definizione degli scopi è concisa e si concentra sull'es- senziale. Dagli obbiettivi prefissati dalla legge, risulta tutta una serie di conseguenze concrete. L'impedimento della criminalità e del riciclag- gio di denaro sporco nelle case da gioco, nonché la garanzia di una gestione sicura e trasparente dei giochi, presuppongono che l'integrità di tutti gli enti economicamente partecipi nelle case da gioco sia assi- curata. La garanzia di tale integrità è motivo e scopo delle disposizioni sul rilascio delle concessioni e sulla gestione delle case da gioco (Messaggio concernente la legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, FF 1997 III 129 segg., in particolare pag. 154, [in segui- to: Messaggio LCG]). 3.3ll compito di sorvegliare le case da gioco e vigilare sul rispetto del- le prescrizioni legali compete alla CFCG (art. 48 cpv. 1 LCG). Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione della LCG (art. 48 cpv. 1 seconda frase LCG). Il compito principale della Commissione è formu- lato volutamente in maniera molto ampia. La Commissione può e deve intervenire per mantenere una situazione regolare ed a eliminare eventuali disordini nelle case da gioco (Messaggio LCG, pag. 176). Dal tenore della legge e dai materiali legislativi si deduce quindi che l'auto- rità inferiore è competente per sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali ed in caso di violazione di prendere le misure necessarie. 3.4Per l'istituzione della casa da gioco in un determinato luogo occor- re una concessione di sito (art. 10 cpv. 1 LCG) e di gestione (art.10 Pagi na 7
B- 69 37 /2 0 0 7 cpv. 2 LCG). La concessione può essere rilasciata se il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici che dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti, godono di una buona reputazione e offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile (art. 12 cpv. 1 litt. a LCG). Resta inteso, che non soltanto le persone fisiche ma anche la casa da gioco stessa deve rispettare l'esigenza della garanzia di un'at- tività irreprensibile, analogicamente alla legislazione bancaria giusta l'art. 3 cpv. 2 litt. c della Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR, RS 952.0) ed alla prassi in questo settore (cfr. DTF 111 Ib 126; sentenza del Tri- bunale federale 2A.230/1999 del 2 febbraio 2000). La concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta im- parzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri sta- biliti dall'atto di concessione. Essa deve osservare le decisioni, comu- nicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG; gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il neces- sario senso di responsabilità; garantire una gestione dei giochi di qua- lità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica in questo settore e applicandole coerentemente. La concessionaria deve altresì salvaguardare la propria indipendenza e garantire la tra- sparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua gestione degli affari (cfr. per tutto concessione nr. 516-016, punto 1.1) con lo scopo di assicurare la credibilità di cui devono beneficiare le case da gioco ed il buon nome della piazza svizzera. Essa deve assi- curarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tut- to il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr. per tutto gli artt. 13 e 14 LCG). 3.5Come risulta dal punto 1.1 della concessione di sito e di gestione di tipo B n° 516-016 (in seguito: concessione), oltre gli obblighi espres- samente menzionati nella concessione che il concessionario è tenuto a rispettare, è menzionato l'insieme delle disposizioni legali da osser- vare, segnatamente la LCG; l'Ordinanza del 23 febbraio 2000 sul gioco d'azzardo e le case da gioco (OCG; RS 935.521); l'Ordinanza del DFGP del 20 dicembre 2001 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo (OGAz; RS 935.521.21); la Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finan- ziario (LRD; RS 955.0); l'Ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000 Pagi na 8
B- 69 37 /2 0 0 7 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD; RS 955.021). 4. 4.1Dalla ricorrente non viene contestato che essa si fregi della deno- minazione di “Grand Casinò A. _______” nell'insegna e nel nome com- merciale. Essa contesta la competenza della CFCG a vietare l'uso, ri- tenendo che tale misura esuli dal campo di competenza decisionale dell'autorità inferiore. Se fosse ammesso, questo gravame, sarebbe di natura a portare questo Tribunale a constatare la nullità della decisio- ne impugnata. 4.2La LCG distingue due categorie di case da gioco: i Grand casinò (Grand Casinos, grands casinos) che offrono giochi da tavolo e appa- recchi automatici per i giochi d'azzardo e che possono collegare in rete i giochi nella casa da gioco stessa, nonché con altre case da gio- co, in particolare per la costituzione di jackpot (concessione A); ed i Kursaal (Kursäle, casinos), che possono, per quanto adempiano le al- tre condizioni previste dalla presente legge (art. 10 segg. LCG), offrire al massimo tre giochi da tavolo nonché apparecchi automatici per i giochi d'azzardo con un minor potenziale di vincita e di perdita (con- cessione B, art. 8 LCG). Dal testo chiaro della legge risulta che la denominazione “grand casi- nò” usata dalla ricorrente, titolare di una concessione B, viola la legge e la concessione, in quanto tale denominazione può essere usata da case da gioco detentrici di una concessione A. Ciò indipendentemente dalla questione, che in casu può rimanere aperta, se con la designa- zione “grand casinò”, usata in relazione ad una casa da gioco con con- cessione B, vi sia un pericolo d'inganno o che sia lesa la protezione di altri interessi, così come sancito dalle disposizioni sulla formazione delle ditte commerciali e così come ritenuto nella decisione impugnata. 4.3Adottando la denominazione “grand” - sottolinea inoltre l'autorità inferiore nella sua risposta - la ricorrente si scontra con l'esigenza dell'irreprensibilità della sua gestione. Accanto all'espressione “ripristino dello stato legale” (art. 50 cpv. 1 LCG) ci sono le nozioni di “attività irreprensibile” (art. 12 cpv. 1 litt. a Pagi na 9
B- 69 37 /2 0 0 7 LCG) ed di “altre irregolarità” (art. 50 cpv. 1 LCG) che sono cosiddette nozioni giuridiche indeterminate (DTF 131 II 680; DTF 131 II 13; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, Nr. 445 segg.), le quali devono essere interpretate di caso in caso, nel rispetto delle peculiarità delle singole fattispecie. Per costante giurisprudenza, l'interpretazione e l'applicazione di una nozione giuridica indeterminata costituiscono del- le questioni giuridiche che, di principio, sono esaminate con ampio po- tere di esame, salvo che si tratti di valutare particolari circostanze per- sonali, locali o tecniche che le istanze precedenti conoscono e posso- no soppesare meglio dell'autorità chiamata a giudicare. In casu la que- stione dell'irreprensibilità è primariamente una questione giuridica su cui l'autorità di ricorso può esprimersi con pieno potere. Ciò posto, questo Tribunale ritiene, che a ragione, l'autorità inferiore sia partita dal corretto presupposto, quando giustifica il suo intervento con il fatto che l'uso della denominazione “grand” nell'insegna e nell'uso commer- ciale non costituisca un'attività irreprensibile. 4.4In caso di violazioni della LCG o di altre irregolarità, la Commis- sione prende le misure necessarie al ripristino dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità (art. 50 cpv. 1 LCG). In casu il divieto è la misura minima indispensabile per garantire il rispetto delle prescri- zioni legali e sopprimere l'irregolarità. Va sottolineato che anche dalla circostanza che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 citata dall'autorità inferiore gli abbia dato motivo di vietare l'uso della denominazione “grand casinò” nulla toglie al fatto che essa, nel quadro delle competenze conferitegli dalla legge, sia stata legittimata ad intervenire, con la conseguenza che il divieto sotto quest'aspetto, non è criticabile. 5. La ricorrente denuncia la violazione del principio della buona fede in quanto avrebbe sempre utilizzato la dicitura “grand” senza che l'autori- tà avesse mai sollevato delle obiezioni al riguardo, ritenendosi quindi in buona fede autorizzata ad usare la denominazione “grand casinò”. Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicura- Pag ina 10
B- 69 37 /2 0 0 7 zioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DFT 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'ammi- nistrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un am- ministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a con- dizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti del- le sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ri- cevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso di- sposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subi- re un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1, con rinvii). Per non essere mai state sollevate obiezioni da parte della CFCG ri- guardo all'uso fatto dalla ricorrente della denominazione "grand casi- nò", questa ritenne di poter essere in buona fede autorizzata ad utiliz- zare l'aggettivo "grand" e conseguentemente avrebbe anche fatto gli investimenti per acquistare materiale recante la dicitura "Grand Casinò A. _______". Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla qui ricorrente, dal silenzio della CFCG nei confronti della sua corrispondenza non può essere sufficientemente dedotta alcuna rassicurazione o compor- tamento dell'amministrazione suscettibili di fare nascere nell'ammini- strato determinate aspettative (DTF 111 Ib 124, consid. 4). Ciò posto, non è criticabile che la sentenza del Tribunale federale 4A.6/2005 del 29 marzo 2006 abbia costituito motivo d'attivarsi per l'autorità inferiore. La censura della violazione del principio della buona fede è pertanto infondata. 6. La ricorrente solleva infine la violazione del principio della proporzio- nalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è ec- cessiva. La critica è insostenibile. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare, tutelando il più possibile la libertà del singolo, lo scopo d'interesse pubblico ricer- cato e non ecceda quanto è indispensabile per conseguirlo (DTF 125 I 474, consid. 3; DTF 109 Ia 33, consid. 4). La CFCG ha dato alla ricor- Pag ina 11
B- 69 37 /2 0 0 7 rente sin dall'inizio occasione per determinarsi sulle modalità di cam- biamento invitandola nell'ottobre 2006 ad indicare tempi e modi con cui si sarebbe adattata alle disposizioni di legge. La CFCG ha espres- so disponibilità sulla tempistica per l'attuazione del cambiamento in modo da renderlo più razionale possibile dal punto di vista dei costi. La CFCG non ha ecceduto nel proprio potere di apprezzamento ordi- nando alla ricorrente il divieto di usare la denominazione “grand casinò” ritenuto anche il catalogo di possibilità che la legge gli offre in caso di violazione della legge o di altre irregolarità volte a ripristinare lo stato legale. Il divieto pronunciato nella cifra 1 del dispositivo impugnato è quindi la misura atta e necessaria per ripristinare la situazione legale ed essa risulta senz'altro adeguata. 7. Riassumendo, le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rivela- te infondate. Il ricorso deve essere respinto, con conseguente confer- ma del divieto all'uso della denominazione "grand casinò". 8. Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte soccombente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS- TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 3'000.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo di fr. 4'000.- da lei versato il 9 novembre 2007. La differenza di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Pag ina 12
B- 69 37 /2 0 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. Le spese processuali, di fr. 3'000.-, sono poste a carico della ricorren- te. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 4'000.-. La differen- za di fr. 1'000.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudi- cato della presente sentenza. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: -ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamento); -autorità inferiore (n. di rif. G502-0063/Scr; atto giudiziario); -Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario). Il Presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco BrentaniDaniele Cattaneo Pag ina 13
B- 69 37 /2 0 0 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un ter- mine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 1 ottobre 2008 Pag ina 14