B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-5570/2019

S e n t e n z a d e l 2 8 l u g l i o 2 0 2 0 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Francesco Brentani, Pascal Richard, cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

X._______, patrocinata dall'avv. Laura Cansani, Studio legale Delogu, [...], ricorrente,

contro

Commissione delle professioni psicologiche PsiCo, c/o Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento del diploma di specializzazione in psicologia dinamica con titolo di perfezionamento in psicoterapia.

B-5570/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a La signora X._______ (in seguito: la ricorrente), nata il [...] 1964 a Mi- lano (Italia), ha ottenuto presso l’istituto International Foundation Erich Fromm a Firenze (Italia), in data [...] 1991, il "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica"; presso l'European Association for Psychotherapy a Vienna (Austria), in data [...] 2010, un "European Certificate of Psy- chotherapy"; un certificato del Mental Research Institute a Palo Alto (Cali- fornia, USA), emesso in data [...] 1987; nonché vari attestati di partecipa- zione a diverse conferenze. A.b In data 9 agosto 2013, la ricorrente ha inoltrato alla Commissione delle professioni psicologiche PsiCo (in seguito: l'autorità inferiore o PsiCo), una domanda di riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8 della Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi, [RS 935.81]). A.c Tra il 21 agosto 2013 ed il 28 novembre 2018, sono intercorsi tra l'au- torità inferiore e la ricorrente vari contatti scritti e telefonici, vertenti segna- tamente sulla documentazione da inoltrare, al fine di completare il dossier della ricorrente. A.d In data 7 dicembre 2018, l'autorità inferiore ha informato la ricorrente che il suo "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica", nonché gli attestati facenti parte del dossier di cui sopra, non corrispondono agli stan- dard svizzeri e che, pertanto, non avendo inoltrato un formale titolo di per- fezionamento ai sensi della LPPsi, il riconoscimento richiesto dalla mede- sima non poteva essere conferito. In tale occasione, la PsiCo ha inoltre invitato la ricorrente ad inviare una richiesta scritta, qualora desiderasse una decisione impugnabile mediante ricorso. A.e Su richiesta scritta del 17 dicembre 2018 della ricorrente, la medesima ha ricevuto, in data 18 aprile 2019, una bozza di decisione negativa e la possibilità di prendere posizione a riguardo. A.f Con scritto del 12 luglio 2019, la ricorrente ha affermato che la PsiCo avrebbe dovuto segnalare già all'inizio della procedura che il diploma in psicologia doveva essere conseguito prima del perfezionamento in psico- terapia, evitandole così inutili spese per l'autenticazione e la produzione di diversi documenti; che l'insieme della documentazione presentata sarebbe

B-5570/2019 Pagina 3 sufficiente per accertare il raggiungimento degli standard svizzeri e ricono- scere il suo perfezionamento in psicoterapia equivalente ad un titolo sviz- zero, ritenendo altresì che l'assenza di certificazioni riassuntiva non po- trebbe rappresentare un ostacolo al riconoscimento di un perfezionamento concluso, anche se comprovato in modo diverso da come lo sarebbe stato in Svizzera; e che nell'ambito dell'attività lavorativa presso l'ospedale A._______ nel reparto oncologico, oltre ad occuparsi di tematiche legate alla morte, la ricorrente sarebbe stata prima psicologa e si sarebbe occu- pata di malati di aids, il che rappresenterebbe un'attività pionieristica negli ambiti clinici, pertanto, un bagaglio importante nella pratica della mede- sima. In tal senso, la ricorrente ha invitato la PsiCo ad un riesame della domanda, tenendo segnatamente conto delle norme in vigore al momento dello svol- gimento del perfezionamento e dei diplomi conseguiti successivamente, sui quali non si sarebbe espressa, nonché ad indicarle come completare la documentazione già inoltrata, considerando, tuttavia, l'impossibilità di avere una certificazione riassuntiva. B. Con decisione del 23 settembre 2019, la PsiCo ha respinto, senza disporre provvedimenti di compensazione, la domanda della ricorrente di riconosci- mento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8 LPPsi, comunicandole che:

  1. La domanda presentata dalla signora X._______ il 9 agosto 2013 per il riconoscimento dell'equivalenza dell'attestato al "Diploma di specializza- zione in Psicologia dinamica" rilasciato formalmente il [...] 1992 dall'istituto International Foundation Erich Fromm a Firenze (Italia) con un titolo fede- rale di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8 LPPsi è re- spinta.
  2. L'attestato relativo al "Diploma di specializzazione in Psicologia dinamica" della signora A._______, nata il [...] 1964 a Milano (Italia), ottenuto il [...] 1992 dall'istituto International Foundation Erich Fromm, non equivale a un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8 LPPsi.
  3. Non essendo equivalente, il titolo di perfezionamento non abilita la signora A._______ a utilizzare la denominazione professionale protetta di "psico- terapeuta riconosciuto a livello federale" ai sensi dell'articolo 6 OPPsi.
  4. Le spese procedurali ammontano a 1400 franchi e sono state corrisposte anticipatamente dalla signora A._______ mediante il pagamento del 9 set- tembre 2013 (400 franchi) e del 4 febbraio 2019 (1000 franchi).

B-5570/2019 Pagina 4 C. C.a In data 24 ottobre 2019, la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se- guito: il Tribunale o TAF), postulando segnatamente l'accoglimento del ri- corso e, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata. Nel concreto, la ricorrente censura un accertamento errato dei fatti, soste- nendo che l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della prassi negli anni. Tale aspetto non potrebbe essere di pregiudizio alla medesima. La PsiCo avrebbe dovuto segnalare imme- diatamente che il fatto di aver iniziato la specializzazione quando ancora non era stato ottenuto il diploma in psicologia fosse un motivo insormonta- bile di ostacolo al riconoscimento della stessa (ricorso pag. 5). La ricorrente avrebbe svolto solo una parte della specializzazione prima del rilascio della laurea in psicologia. All'epoca, ovvero prima del 1990, non sarebbe stato ancora costituito l'Albo degli psicologi e non vi sarebbe stato l'obbligo di eseguire la specializzazione dopo il conseguimento della lau- rea. Non tener conto di ciò penalizzerebbe coloro che hanno svolto la pro- pria formazione prima del cambio di normativa pertinente. A tal proposito, la ricorrente rileva che la LPPsi è entrata in vigore nel 2011 e non preve- drebbe delle disposizioni transitorie relative al riconoscimento di titoli con- seguiti all'estero. Tuttavia, secondo la ratio delle altre norme transitorie sa- rebbe quella di tutelare la situazione acquisita prima dell'entrata in vigore della legge (ricorso pag. 6). Inoltre, la ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non essersi pronun- ciata circa quanto comunicato alla signora B._______, responsabile della trattazione della pratica, da parte del direttore dell'Istituto International Foundation Erich Fromm, il quale l'avrebbe informata dell'impossibilità di rilasciare un attestato conclusivo, come richiesto, visto il troppo tempo tra- scorso. In tal senso, la documentazione inoltrata attesterebbe in maniera esaustiva la frequentazione dei corsi, nonché le ore svolte dalla ricorrente durante la sua formazione. Anche perché, in assenza delle ore richieste, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il diploma in questione. Per di più, il fatto che la ricorrente abbia ottenuto il certificato europeo di psicoterapia "European Certificate Psychotherapy ECP" ed il "World Certificate of Psy- chotherapy", renderebbero assurdo che solo in Svizzera non le sia possi- bile esercitare l'attività di psicoterapeuta (ricorso pag. 7).

B-5570/2019 Pagina 5 Oltre a ciò, la ricorrente riporta le argomentazioni esposte in precedenza nello scritto del 12 luglio 2019 (cfr. fatti A.f). C.b Con decisione incidentale del 31 ottobre 2019, il Tribunale ha conside- rato da un lato l'assenza di una procura e dall'altro che le conclusioni in via principale del ricorso non risultavano sufficientemente chiare ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 PA. A tal proposito ha concesso alla ricorrente un breve termine, entro l'8 novembre 2019, per regolarizzare il proprio ricorso. C.c Con scritto dell'8 novembre 2019, la ricorrente ha inoltrato una pro- cura, nonché rilevato un errore di battitura nell'ambito delle conclusioni formulate, regolarizzandole come segue: "Per questi motivi, visti la PA, la LPPsi, ritenuta ogni altra norma nella fattispe- cie applicabile, si chiede di giudicare

  1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la decisione 23 settembre 2019 della Commissione delle professioni psicologiche PsiCo è annullata e riformata nel senso che: 1.1. la domanda presentata dalla Signora X._______ il 9 agosto 2013 per il riconoscimento dell'equivalenza dell'attestato relativo al Di- ploma di specializzazione in Psicologia dinamica rilasciato formal- mente il [...] 1992 dall'Istituto International Foundation Erich Fromm con un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia secondo l'art. 8 LPPsi è accolta. 1.2. l'attestato relativo al Diploma di specializzazione in Psicologia dina- mica della signora A., nata il [...] 1964 a Milano, ottenuto il [...] 1992 dall'Istituto International Foundation Erich Fromm, equi- vale a un titolo di perfezionamento in psicoterapia secondo l'articolo 8 LPPsi; 1.3. il titolo di perfezionamento abilita la signora A. a utilizzare la denominazione professionale protetta di psicoterapeuta ricono- sciuta a livello federale ai sensi dell'articolo 6 OPPsi.
  2. Protestate tasse, spese e ripetibili. D. In data 28 gennaio 2020, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto a sua disposizione e preso posizione sul ricorso, confermando la propria deci- sione e chiedendo di respingere il ricorso.

B-5570/2019 Pagina 6 E. Con scritto del 6 marzo 2020, la ricorrente ha rinunciato a presentare una replica, riconfermandosi integralmente negli argomenti ricorsuali. F. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. Nell'eve- nienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta, alla ricevibilità del ricorso.

B-5570/2019 Pagina 7 2. L'oggetto della lite è il riconoscimento del diploma italiano di specializza- zione in psicologia dinamica con titolo di perfezionamento in psicoterapia. La ricorrente censura una violazione del diritto federale secondo l'art. 49 lett. a PA, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della prassi e delle norme vigenti al momento dell'ottenimento del diploma in questione, bensì avrebbe applicato le disposizioni legali in vigore al mo- mento della richiesta di riconoscimento. Sulla base di ciò, la ricorrente af- ferma che la PsiCo avrebbe accertato in maniera inesatta ed incompleta i fatti giuridicamente rilevanti giusta l'art. 49 lett. b PA. Inoltre, all'autorità inferiore viene rimproverato di non aver informato la ri- corrente circa l'impossibilità di riconoscere una specializzazione iniziata prima del termine degli studi in psicologia, inducendola a sostenere spese importanti per l'inoltro di traduzioni ed autenticazioni di vari documenti. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c). 3.1 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo po- tere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 con- sid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novem- bre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2). 3.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac- certamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in ma- niera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli

B-5570/2019 Pagina 8 atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 con- sid. 4.1.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 a ed. 2015, pag. 566). Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura am- ministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determi- nante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effet- tuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi in- vocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudi- zio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). In tal senso, l'art. 12 PA stabilisce che l’autorità di ricorso si serve, se necessario, di mezzi di prova, quali (lett. a) documenti, (lett. b) informazioni delle parti, (lett. c) informazioni o testimo- nianze di terzi, (lett. d) sopralluoghi e/o (lett. e) perizie. Giusta l'art. 13 cpv. 1 PA, le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (lett. a) in un procedimento da esse proposto, (lett. b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti, e (lett. c) in quanto un’altra legge fe- derale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione. In casi in cui una parte presenta una richiesta e rivendica dei diritti in essa contenuti, la cooperazione, di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. a PA, risulta in primo luogo nell'interesse della parte stessa, che altrimenti dovrebbe sostenere le conseguenze della mancanza di prove in base alla regola generale dell'onere della prova (PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMNEGGER/FABIO BA- BEY, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 13 marg. 10 e segg.). 3.3 Per quanto concerne l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), il concetto di adeguatezza, a differenza della legalità, definisce la portata d'azione e del controllo nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione, ovvero lad- dove il controllo da parte delle norme giuridiche risulta debole o completa- mente assente. Poiché diritto e discrezionalità non possono essere sepa- rati in modo categorico, l'inadeguatezza non può essere nettamente sepa- rata dalla legalità. A tal proposito, il concetto di "adeguato" significa che tutti gli interessi rilevanti per la decisione devono essere presi in considerazione e ponderati tra loro (BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer, Müller, Schindler [ed.], Kommentar über das Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2 a ed. 2019, art. 49 PA n. 35-38).

B-5570/2019 Pagina 9 4. 4.1 L’autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2010/11 consid. 4.2, DTAF 2010/10 consid. 4.1 con rinvii, DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con rinvii; sentenza del TAF B-6252/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3 con rinvii). Tuttavia, l'istanza di ricorso può limitare il proprio esame nella misura in cui la natura della controversia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda questioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie co- noscenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, se- condo la dottrina e la giurisprudenza, il Tribunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'interpretazione, nonché dell'applica- zione di termini giuridici indefiniti e concedere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ultima è più vicina alle circostanze lo- cali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 a ed. 2013, marg. 2.155a con rinvii). In tali circostanze le de- cisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della giustizia e dell'amministrazione (cfr. DTF 142 II 451 consid. 4.5.1, 139 II 185 consid. 9.3, 129 II 331 consid. 3.2). 4.2 Nella fattispecie, i rimproveri sollevati dalla ricorrente (cfr. consid. 2, nonché la domanda se la ricorrente adempia o meno le condizioni poste dalla legge per il riconoscimento del suo diploma, rappresentano questioni formali e il Tribunale deve esaminarle con pieno potere d'esame. Invece, le questioni riguardanti il tipo di stage, nonché la richiesta da parte dell'au- torità inferiore di ottenimento di un documento riassuntivo della formazione effettuata dalla ricorrente, rappresentano questioni materiali e il Tribunale deve esaminarle con un certo riserbo. 5. Per quanto concerne il diritto applicabile, è necessario esaminare in base a quali normative legali debba essere valutata la domanda di equipollenza

B-5570/2019 Pagina 10 della ricorrente. Quest'ultima afferma, a torto, che il suo caso avrebbe do- vuto essere trattato secondo le norme in vigore al momento dell'otteni- mento del diploma in questione, ovvero nel 1991. Infatti, per la trattazione della presente procedura di ricorso devono essere prese in considerazione le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento di di- ploma, ovvero quelle della LPPsi, nonché della rispettiva Ordinanza (OP- Psi, [RS 935.811]), ed il sistema di riconoscimento di diplomi esteri basato sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone. 5.1 Il 21 giugno 1999 è stato concluso l'accordo tra la Confederazione Sviz- zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681). All'art. 2 ALC è garantito il principio della non discrimi- nazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in applicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALC (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 con- sid. 3.1; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, pagg. 257 e 260; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discrimina- zioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni dirette), bensì an- che ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attra- verso l'applicazione di altri criteri distintivi, al medesimo risultato (discrimi- nazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; 130 I 26 consid. 3.2.3; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2; BIEBER/MAIANI, Précis de droit européen, 2 a ed., 2011, pag. 179; HANGART- NER, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'U- nione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e auto- nome come pure il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli oltre al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamen- tari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività

B-5570/2019 Pagina 11 dipendenti e autonome come pure dell'esercizio di queste nonché di pre- stazione di servizi (art. 9 ALC; cfr. sentenza del TAF B-1114/2015 del 13 aprile 2017 consid. 2.1.1). Secondo l'allegato I dell'accordo, il principio della non discriminazione è garantito in egual misura anche per i frontalieri (art. 2 in collegamento con art. 7 dell'allegato I dell'accordo). 5.1.1 Giusta l'allegato III dell'accordo le parti contraenti convengono di ap- plicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente la direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in seguito: direttiva 2005/36/CE; GU L 255 del 30 settembre 2005; cfr. anche sentenze del TAF B-5372/2015 del 4 aprile 2017 consid. 5.3, B-3327/2015 del 15 gennaio 2017 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Quest'ultima sostituisce le direttive 89/48/CEE, 92/51/CEE e 1999/42/CE (cfr. EPINEY/MOSTERS/PRO- GIN-THEUERKAUF, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, 2010, pag. 179). La direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche pro- fessionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e che permet- tono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 della direttiva 2005/36/CE; cfr. anche sentenza del TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e rinvii). Ciò permette di accedere alla stessa professione nello Stato membro ospitante e di esercitarla nelle stesse con- dizioni dei cittadini di quest'ultimo (cfr. art. 4 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e sentenze del TAF B-8091/2008 del 13 agosto 2009 con- sid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.1). Invero, essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una pro- fessione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (cfr. art. 2 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, sono subordi- nati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamen- tari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE; sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 4.2.1 e B-3440/2016 del 17 agosto 2017 consid. 3.2).

B-5570/2019 Pagina 12 5.1.2 La nozione di professione regolamentata non deve essere confusa con quella di formazione regolamentata. La nozione di quest'ultima è defi- nita nel diritto europeo come qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale (art. 3 cpv. 1 lett. e della direttiva 2005/36/CE). Pertanto, la nozione di formazione regolamentata è definita essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, re- golamenti o disposizioni amministrative che ne determinano, tra l'altro, il livello, la struttura e la durata. In secondo luogo, è destinata all'esercizio di una professione specifica. Deve quindi essere "professionalizzante" e non consistere, ad esempio, in un ciclo di formazione generale che, anche se regolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, non prepara gli studenti all'esercizio di una professione specifica. L'esempio classico potrebbe essere la maturità che non prepara all'esercizio di una determinata professione (cfr. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'DTF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 pag. 515 e segg., [in se- guito: BERTHOUD, Commentaire]). La regolamentazione della formazione è indipendente dalla regolamentazione dell'esercizio della professione. In- fatti, è perfettamente possibile che l'esercizio di una professione non sia regolamentato, ma che la formazione corrispondente sia, invece, regola- mentata (cfr. sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 con- sid. 4.2.2, B-5572/2013 del 14 luglio 2015 consid. 3.2 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.3; BERTHOUD, Commentaire, pag. 517). 5.1.3 Nella fattispecie, nello Stato membro ospitante, ovvero la Svizzera, la professione di psicoterapeuta è contenuta nell'Elenco delle profes- sioni / attività regolamentate in Svizzera, pubblicato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sul proprio sito web (<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei- diplomi-esteri/professioni-regolamentate.html>, versione Febbraio 2020; consultato il 22 maggio 2020; cfr. anche sentenza del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.2.2 con rinvii). Pertanto, si tratta di una profes- sione regolamentata ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a della direttiva 2005/36/CE. 5.2 La legge sulle professioni psicologiche si prefigge di proteggere la sa- lute e proteggere da inganni e raggiri le persone che ricorrono a prestazioni nel settore della psicologia (cfr. art. 1 cpv. 1 LPPsi). A tal fine la medesima disciplina, in particolare, le condizioni per l’impiego di denominazioni pro-

B-5570/2019 Pagina 13 fessionali protette e titoli, il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfe- zionamento esteri, come pure le esigenze in materia di perfezionamento (cfr. art. 1 cpv. 2 let. b, e e g LPPsi). 5.2.1 La denominazione professionale di psicoterapeuta riconosciuto a li- vello federale può essere utilizzata in Svizzera dai titolari di un corrispon- dente titolo federale di perfezionamento o di un corrispondente titolo estero di perfezionamento riconosciuto (art. 6 cpv. 1 OPPsi). 5.2.2 L'art. 9 LPPsi Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento sta- bilisce che: 1 Un titolo estero di perfezionamento è riconosciuto se la sua equivalenza con un titolo federale di perfezionamento: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento con- cluso con lo Stato interessato o con un’organizzazione sovra- statale; o b. è dimostrata nel singolo caso. 2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto ha in Svizzera i medesimi effetti del corrispondente titolo federale di perfezionamento. 3 Il riconoscimento è di competenza della Commissione federale delle profes- sioni psicologiche. 4 Se non riconosce un titolo estero di perfezionamento, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per l’ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento. 6. 6.1 In relazione all'art. 9 cpv. 1 lett. a LPPsi, il Consiglio federale ha preci- sato nell'art. 3 OPPsi che l'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezio- namento rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS è valutata confor- memente alla direttiva 2005/36/CE. Il riconoscimento è di competenza della Commissione delle professioni psicologiche istituita dal Consiglio fe- derale (cfr. art. 9 cpv. 3, 36 e 37 cpv. 1 let. b LPPsi). Essa si compone da rappresentanti delle cerchie scientifiche, delle scuole universitarie, dei Cantoni e delle cerchie professionali interessate (cfr. art. 36 cpv. 2 LPPsi). 6.2 La direttiva 2005/36/CE stabilisce le condizioni per il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli quando l'esercizio di un'attività nello Stato membro ospitante è regolamentato (art. 2 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE

B-5570/2019 Pagina 14 in combinazione con art. 9 ALC). La libertà di stabilimento del titolo III della direttiva 2005/36/CE prevede tre sistemi di riconoscimento differenziati: il regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione; il riconoscimento dell'esperienza professionale (per le attività enumerate all'allegato IV); il riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di forma- zione (per le attività enumerate all'allegato V). Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutti i diplomi non coperti dai capi II e III (art. 10 della direttiva 2005/36/CE). La professione di psicoterapeuta non è una delle professioni di cui agli art. 16 e segg. e 21 e segg. della direttiva 2005/36/CE, motivo per cui in questo caso si applicano le norme generali di riconoscimento di cui agli art. 10 e segg. della direttiva 2005/36/CE. 6.3 Le condizioni di riconoscimento stabilite dall'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE prevedono che se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al pos- sesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro. 6.3.1 Nella fattispecie, essendo la professione di psicoterapeuta una pro- fessione regolamentata (cfr. consid. 5.1.3), la prima delle due condizioni di cui all'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE, è data. 6.3.2 Tuttavia, per quanto concerne la seconda condizione relativa ai "ri- chiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo terri- torio, da un altro Stato membro", va osservato che agli atti non figura che la ricorrente sia in possesso dell'abilitazione ad esercitare come psicotera- peuta nel paese membro d'origine, ovvero l'Italia. Al contrario, come evi- denziato dall'autorità inferiore, è possibile trovare la ricorrente nel registro ufficiale dell'Ordine degli psicologi della Liguria con la qualifica di Psicologa iscritta all'Albo della Regione Liguria, sezione A, ma senza abilitazione alla psicoterapia (cfr. https://www.ordinepsicologi-liguria.it/[...]/, consultato in data 22 maggio 2020). Se ne evince che la ricorrente non è riconosciuta in Italia come psicoterapeuta e non è dunque autorizzata ad esercitare la pro- fessione a titolo indipendente e ad utilizzare la denominazione professio- nale protetta. Per questo motivo, la medesima non soddisfa la seconda condizione di cui all'art. 13 cpv. 1 della direttiva 2005/36/CE e, pertanto,

B-5570/2019

Pagina 15

non può avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per il rico-

noscimento del suo diploma.

7.

Essendo escluso il riconoscimento secondo l'art. 9 cpv. 1 lett. a LPPsi, re-

sta da analizzare se, giusta la lett. b, l'equivalenza del titolo estero di per-

fezionamento della ricorrente con un titolo federale di perfezionamento è

dimostrata nel singolo caso.

7.1

7.1.1 Rispetto all'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento, la

LPPsi prevede quanto segue:

Art. 5 Obiettivi

1

Il perfezionamento estende e approfondisce le conoscenze, le capacità e la

competenza sociale acquisite durante la formazione dispensata in una scuola

universitaria, affinché i diplomati possano esercitare la loro attività nel corri-

spondente settore specialistico della psicologia sotto la propria responsabilità.

Tiene conto degli aspetti specialistici e professionali e si fonda sulle cono-

scenze scientifiche attuali nel settore.

2

Nell’ambito del settore prescelto, il perfezionamento conferisce alle persone

che l’hanno assolto la capacità di:

  1. impiegare conoscenze, metodi e tecniche scientifiche attuali;
  2. riflettere in maniera sistematica sull’attività professionale e

sulle sue conseguenze, segnatamente in base ad adeguate co-

noscenze delle condizioni specifiche, dei limiti professionali e

delle fonti d’errore metodologiche;

e. collaborare con i colleghi di lavoro in Svizzera e all’estero, non-

ché a comunicare e cooperare in un quadro interdisciplinare;

f. affrontare la propria attività con senso critico nel contesto so-

ciale, giuridico ed etico in cui si iscrive;

g. valutare correttamente i problemi e lo stato psichico dei loro

clienti e pazienti e applicare o raccomandare misure adeguate;

h. coinvolgere le istituzioni sociali e sanitarie nelle attività di con-

sulenza, accompagnamento e trattamento dei loro clienti e pa-

zienti, nonché considerare le condizioni quadro giuridiche e so-

ciali;

i. gestire i mezzi disponibili in maniera economica;

B-5570/2019 Pagina 16 j. agire in modo riflessivo e autonomo anche in situazioni critiche. Art. 6 Durata 1 Il perfezionamento dura da un minimo di due anni a un massimo di sei. [...] Art. 7 Ammissione 1 Sono ammesse ai cicli di perfezionamento accreditati le persone con un di- ploma in psicologia riconosciuto conformemente alla presente legge. 2 Chi vuole seguire un ciclo di perfezionamento accreditato in psicoterapia deve inoltre aver compiuto una formazione di base comprendente una presta- zione di studio sufficiente in psicologia clinica e psicopatologia. [...] Tale subordinazione dell'accesso ai cicli di perfezionamento accreditati al possesso di un diploma in psicologia riconosciuto, mira a garantire che sol- tanto persone adeguatamente qualificate possano fornire prestazioni nel settore (cfr. art. 2-4 e 7 LPPsi e FF 2009 6026 e 6037). 7.1.2 Nel caso in specie, visto quanto precede (cfr. fatti A.a), risulta che la ricorrente ha iniziato il ciclo di perfezionamento in questione prima del ter- mine dei propri studi in psicologia. Tali tempistiche non corrispondono a quanto richiesto dalla LPPsi (art. 7). A nulla serve la protesta della ricor- rente, secondo la quale non potrebbe esserle di pregiudizio il fatto che all'e- poca non era necessario aver terminato i propri studi in psicologia per poter accedere ad un ciclo di perfezionamento, dato che per la trattazione della presente procedura sono pertinenti le normative vigenti al momento della richiesta di riconoscimento di diploma (cfr. consid. 5). 7.1.3 Per quanto concerne la censura della ricorrente circa il fatto che l'au- torità inferiore non l'avrebbe informata all’inizio della procedura che l'inizio del ciclo di perfezionamento doveva necessariamente aver luogo in seguito al termine degli studi in psicologia, essa risulta infondata e deve essere respinta. Infatti, agli atti è possibile constatare che già nel 2012, dunque prima dell'i- noltro della richiesta di riconoscimento (cfr. incarto dell'autorità inferiore all. 1), la ricorrente era a conoscenza delle barriere poste dall'inizio del per- fezionamento. Anche dopo aver presentato la domanda di riconoscimento di un titolo di perfezionamento, la ricorrente è stata informata a più riprese

B-5570/2019 Pagina 17 (cfr. incarto dell'autorità inferiore all. 6, 9, 14 e 37). A tal proposito, la PsiCo ha correttamente rilevato che al punto 7 "Informazioni importanti" del for- mulario di domanda obbligatorio per il riconoscimento di un titolo di perfe- zionamento estero in psicoterapia ("Guida Riconoscimento titolo di perfe- zionamento in psicoterapia"), vi è indicato che "il riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia è possibile soltanto se questo è abbi- nato a un diploma di studi universitario in psicologia riconosciuto. È possi- bile esaminare solo l'equivalenza dei diplomi di studi universitari in psico- logia. I titoli di studio in altre discipline (p. es. sociologia, scienze dell'edu- cazione ecc.) non sono trattati dalla PsiCo" e che "singoli elementi del per- fezionamento secondo le condizioni di riferimento (cfr. punto 8) devono es- sere stati svolti durante il periodo di perfezionamento e devono essere con- fermate dall'istituto di perfezionamento". Inoltre, la mera ignoranza delle norme giuridiche o un errore in merito alla loro portata non può in linea di principio proteggere da esse. Si fa un'ecce- zione se l'errore è stato causato da un'informazione ufficiale o se è stato impossibile per una delle parti ottenere informazioni sulla situazione giuri- dica con le proprie forze o consultare un avvocato o un'altra persona giuri- dicamente qualificata a tale scopo (in tal senso: sentenze del TF 1C_360/2010 del 26 ottobre 2010 consid. 3.2.1 con rinvii e 2C_429/2007 del 4 ottobre 2007 consid. 2.2.2; sentenza del TAF B-3566/2019 del 7 ot- tobre 2019 consid. 3.4). Nella fattispecie, considerato che la ricorrente ha compilato, firmato ed inoltrato all'autorità inferiore tale formulario, va rite- nuto che era compito suo leggere attentamente e prendere conoscenza di quanto indicato. 7.2 7.2.1 Per quanto concerne l'accreditamento di cicli di perfezionamento, la LPPsi stabilisce quanto segue: Art. 11 Scopo dell’accreditamento 1 L'accreditamento si prefigge di verificare se i cicli di perfezionamento permet- tono alle persone che li seguono di raggiungere gli obiettivi della presente legge. 2 Esso comprende la verifica della qualità delle strutture, dei processi e dei risultati.

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Art. 12 Obbligo di accreditamento

I cicli di perfezionamento finalizzati all’ottenimento di un titolo di perfeziona-

mento federale devono essere accreditati conformemente alla presente legge.

Art. 13 Criteri di accreditamento

1

Un ciclo di perfezionamento è accreditato se:

  1. [...]
  2. consente alle persone che lo frequentano di raggiungere gli

obiettivi di perfezionamento di cui all’articolo 5;

c. è impostato sulla formazione in psicologia dispensata da una

scuola universitaria;

d.–g. [...]

2

Sentite le organizzazioni responsabili, il Consiglio federale può emanare di-

sposizioni che concretizzano il criterio di accreditamento di cui al capoverso 1

lettera b.

Per verificare il criterio di accreditamento centrale (art. 13 cpv. 1 lett. b),

volto a raggiungere gli obiettivi del perfezionamento di cui all’art. 5 LPPsi,

l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ha elaborato, in collaborazione

con l’Agenzia di accreditamento e di garanzia AAQ, e formulato degli stan-

dard di qualità. A tal proposito, nell'Allegato 1 dell'Ordinanza del DFI del

25 novembre 2013 sull’entità e l’accreditamento dei cicli di perfeziona-

mento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi, [RS 935.811.1]), sono

definiti, come segue, l'entità del perfezionamento in psicoterapia, ovvero,

quali moduli debbano essere compresi perché tale perfezionamento possa

essere accreditato, nonché i rispettivi standard di qualità:

A. Entità del perfezionamento

Il perfezionamento in psicoterapia deve comprendere i seguenti moduli:

a. conoscenze e capacità:

almeno 500 unità1; formazione pratica:

b. attività psicoterapeutica propria: almeno 500 unità,

  1. almeno 10 casi trattati o in corso di trattamento, documen- tati e supervisionati,

B-5570/2019 Pagina 19 2. supervisione: almeno 150 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali, 3. esperienza terapeutica sulla propria persona: almeno 100 unità, di cui almeno 50 in sedute individuali, 4. unità supplementari di supervisione o esperienza terapeu- tica sulla propria persona: almeno 50 unità supplementari di supervisione o esperienza terapeutica sulla propria per- sona, in funzione dell’orientamento del ciclo di perfeziona- mento, 5. pratica clinica: almeno due anni al 100 per cento in un’isti- tuzione psicosociale, di cui almeno un anno in un’istituzione psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria. 7.2.2 Nella fattispecie, oltre alla sovrapposizione dei due percorsi di studi, agli atti non figura che la ricorrente disponga o, quantomeno, abbia mai inoltrato sufficienti prove dell'adempimento dei moduli necessari all'accre- ditamento del ciclo di perfezionamento da lei seguito (conoscenze e capa- cità, attività psicoterapeutica propria, supervisione, esperienza terapeutica sulla propria persona e pratica clinica). Infatti, fino ad oggi, dunque a circa sette anni dalla richiesta di riconoscimento di un titolo di perfezionamento in psicoterapia (cfr. fatti A.b), la ricorrente si limita ad affermare che "l'in- sieme della documentazione agli atti attesta la frequentazione dei corsi e le ore svolte, che sono anche superiori agli standard richiesti [...]", facendo valere l'accreditamento di ore (cfr. incarto della ricorrente all. "Esempio di curriculum concernente la formazione psicoterapeutica" punto 2.1.a)1), senza tuttavia fornire un documento riassuntivo ufficiale dell'Istituto Inter- national Foundation Erich Fromm, come richiesto dall'autorità inferiore, che attesti quanto affermato e consenta l'esame del contenuto della formazione svolta. La ricorrente stessa, nonostante gli fosse stata chiaramente comu- nicata l'insufficienza di quanto già trasmesso, afferma l'impossibilità di ot- tenere ed inoltrare tale attestato riassuntivo, in quanto, visto il tempo tra- scorso, l'Istituto non sarebbe in grado di produrne uno (cfr. fatti C.a; ricorso pag. 7). Tale mancanza non permette di analizzare la formazione della ri- corrente rispetto ad un possibile accreditamento ai sensi della LPPSi. Inoltre, l'attestato relativo all'attività della ricorrente presso l'Ospedale A._______ (cfr. fatti A.f; incarto dell'autorità inferiore all. 1), non è suffi- ciente ad adempiere gli standard svizzeri circa la pratica clinica, definiti nell’Allegato 1 dell'OEAc-LPPsi di cui sopra, ovvero almeno due anni al 100% in un’istituzione psicosociale, di cui almeno un anno in un’istituzione

B-5570/2019 Pagina 20 psicoterapeutica-psichiatrica, ambulatoriale o stazionaria. Infatti, da tale at- testato si evince che i compiti assegnati alla ricorrente sarebbero statti l'ac- compagnamento dei pazienti in fin di vita, l'elaborazione del lutto dei su- perstiti, nonché l'attività di supervisore per il personal infermieristico. 7.3 Inoltre, è necessario distinguere l'utilizzo della denominazione profes- sionale protetta e l'autorizzazione all'esercizio della professione di psicote- rapeuta. Infatti, giusta l'art. 22 LPPsi, chi intende esercitare la psicoterapia sotto la propria responsabilità professionale deve chiedere l'autorizzazione del Cantone sul cui territorio intende esercitare. Nel Cantone Ticino, se- condo l'art. 11 del Regolamento del 27 marzo 2013 concernente l'esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta ([RS 813.620], in seguito: Regolamento) l'autorizzazione quale psicotera- peuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli art. 22 e seguenti LPPsi (cpv. 1), mentre l'autorizzazione quale psicotera- peuta attivo nel settore pubblico sotto la propria responsabilità e quale psi- coterapeuta dipendente è retta, per analogia e riservato l’art. 13, dagli art. 22 - 26 LPPsi (cpv. 2). La domanda di autorizzazione deve essere cor- redata segnatamente da un titolo federale di perfezionamento oppure titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accredi- tato provvisoriamente oppure titolo estero di perfezionamento in psicotera- pia riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (art. 12 lett. a Regolamento). Nella fattispecie, la ricorrente ha allegato al proprio ricorso una tabella rias- suntiva delle esigenze poste ad una formazione in psicoterapia e per la pratica della psicoterapia, stabilite dalla direttiva emanata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino e sulla base della quale la medesima avrebbe allestito il proprio curriculum vitae. A tal proposito, quanto inoltrato dalla ricorrente si basa sul sopracitato Re- golamento e pertanto sulla LPPsi. Considerato che tali norme prevedono il possesso di una formazione universitaria completa in psicologia per poter accedere alla specializzazione in psicoterapia, tale mezzo di prova inoltrato dalla ricorrente, nulla muta alle precedenti conclusioni, in quanto non è in alcuna maniera atto e rilevante ad attestare l'adempimento degli standard svizzeri, nonché l'equivalenza ad un titolo federale di perfezionamento in psicoterapia.

B-5570/2019 Pagina 21 8. 8.1 Alla luce dei considerandi precedenti (cfr. consid. 3.1, 5, 6.3 e 7), risulta chiaro che per la decisione impugnata l'autorità inferiore ha adottato criteri adeguati, tenuto conto ed effettuato un esame completo delle circostanze pertinenti, utilizzato criteri oggettivi, nonché applicato correttamente le norme pertinenti, alle quali la stessa è vincolata. Pertanto, la medesima non ha violato il diritto federale, né tantomeno abusato o violato in alcun modo il proprio potere di apprezzamento nel considerare insufficiente quanto fornito dalla ricorrente ai fini del riconoscimento di un titolo di per- fezionamento in psicoterapia ai sensi dell'art. 8 LPPsi. 8.2 Dinanzi a codesto Tribunale, oltre alla violazione del diritto federale (art. 49 lett. a PA) e all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b), può essere fatta valere l'inadeguatezza (lett. c). Nella fattispecie, viste le circostanze del caso e in considerazione di quanto precede, nonché del fatto che gli argomenti sollevati dalla ricorrente in suo favore non sono tali da concludere alla sussistenza di eventuali circostanze attenuanti, il Tribunale ritiene che non vi sia alcun elemento che possa por- tare ad un annullamento della decisione impugnata dal punto di vista dell'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA. Pertanto, il rifiuto di riconosci- mento del titolo estero di perfezionamento in psicoterapia della ricorrente si rivela essere altresì adeguato. 8.3 Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha rifiutato alla ricorrente il rico- noscimento del suo titolo estero di perfezionamento in psicoterapia, essa non ha violato il diritto federale, ma ha rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a), ha ac- certato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata del 23 settembre 2019 è confermata. 9. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della

B-5570/2019 Pagina 22 difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 8.3), le spese del pro- cedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'500.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compen- sata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'500.– già versato dalla ricorrente in data 7 novembre 2019. 10. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-5570/2019 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'500.– e poste a carico della ricorrente. Questo importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo spese di fr. 1'500.–, pagato dalla ri- corrente in data 7 novembre 2019. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore ([...]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

B-5570/2019 Pagina 24 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 4 agosto 2020

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28.07.2020
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25.03.2026