B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-5371/2020

S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 2 2 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Mia Fuchs, Christoph Errass, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. _______, ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, autorità inferiore,

e

Dipartimento delle finanze e dell’economia della Repubblica e Cantone Ticino, Sezione dell’agricoltura, prima istanza.

Oggetto

Pagamenti diretti per l'anno 2016 (riduzione).

B-5371/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con decisione del 5 marzo 2010, in base al rapporto di ispezione del 4 marzo precedente, l’Ufficio del veterinario cantonale (in seguito: UVC) ha ordinato a X. _______, gestrice di un’azienda agricola nel Comune di (...) (az. n. ___), diverse misure di adeguamento nella gestione e cura degli animali, al fine di ripristinare una situazione di conformità della stalla in cui essi si trovano. Tale ordine è stato impartito con la comminatoria che, qua- lora le misure ordinate non fossero state messe in atto immediatamente, l’UVC avrebbe sequestrato tutto il bestiame presente in azienda e disposto un divieto di tenuta di animali. A.b Con giudizio del 15 settembre 2010 (ris. n. ___) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso presentato da X. _______ contro la predetta determinazione. A.c Il 6 dicembre 2010, richiamata la precitata risoluzione del 5 marzo 2010, l’UVC ha pronunciato nei confronti di X. _______ il sequestro degli animali presenti in azienda, nonché un divieto di tenuta di animali da red- dito a tempo indeterminato. Nel contempo, esso ha precisato che il divieto di tenuta di animali avrebbe potuto essere revocato a determinate condi- zioni che non occorre qui rammentare, specificando che “in ogni caso il numero di animali tenuto non potrà superare quello originariamente previ- sto per l’approvazione della stalla”. Allo stesso modo, l’UVC ha disposto la cessione, entro il 13 dicembre 2010, dell’intero effettivo ad un nuovo de- tentore presso un’altra azienda riconosciuta in grado di assicurarne una corretta custodia. A.d Con decisione del 23 novembre 2011 (ris. n. ____) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di X. _______ contro l’avversata risolu- zione dell’UVC, annullando e riformando quest’ultima nel senso che ha fatto ordine a X. _______ “di ridurre il numero di animali presenti in azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni”. In sunto, esso ha accertato che, pur non ricorrendo più gli estremi per vietare all’in- sorgente la detenzione di animali, permaneva comunque un contrasto con i dettami dell’OPAn (citata per esteso al consid. 4.3) dovuto alla sottocapa- cità della stalla. Il Consiglio di Stato ha quindi tutelato la risoluzione litigiosa laddove disponeva che il numero di animali tenuto non poteva superare quello originariamente previsto con l’approvazione del progetto della stalla, così come risultante dalla relazione tecnica del 17 aprile 2001 e dal rap- porto di collaudo dell’8 ottobre 2002. Esso ha da ultimo specificato che

B-5371/2020 Pagina 3 detta misura era confermativa di quella già ordinata con decisione del 5 marzo 2010, cresciuta in giudicato e non più discutibile. A.e Con decisione del 6 maggio 2013 (STA 52.2011.586), il Tribunale can- tonale amministrativo ha confermato la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato e respinto il relativo ricorso di X. _______. A.f A seguito di un controllo esperito il 10 maggio 2016 dall’UVC, unita- mente alla Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'e- conomia del Cantone Ticino e alla Sezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, l’UVC ha ordinato, con decisione del 6 giugno 2016, quale misura urgente a tutela del benessere del bestiame, il sequestro entro il 10 giugno 2016 dei bovini con un "body condition score" (BCS) inferiore a 2.0, l'allontanamento entro il 30 giugno 2016 di tutti gli animali restanti e ha disposto il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato una volta scaduto quest'ultimo termine. L'8 giugno 2016 l'UVC ha proceduto al sequestro immediato di tutti i bovini presenti presso l'azienda agricola di X. _______. Il provvedimento è stato formalizzato mediante decisione del giorno successivo. Con decisione del 24 giugno 2016 l'UVC ha pronunciato nei confronti di X. _______ il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali sequestrati e le ha fis- sato un termine di 15 giorni per procedere alla loro vendita o cessione, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale. Tale decisione è rimasta incon- testata. A.g Con giudizio del 14 marzo 2017 (ris. n. ____) il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di X. _______ avverso le summenzionate decisioni del 6 e del 9 giugno 2016 dell'UVC. L'Esecutivo cantonale ha anzitutto rilevato che il sequestro di tutti gli animali presenti in azienda, stabilito con deci- sione del 9 giugno 2016 che aveva sostituito il sequestro parziale del 6 giugno 2016, era stato a sua volta superato dalla misura di confisca adot- tata con risoluzione del 24 giugno 2016. Essendo quest'ultima risoluzione cresciuta in giudicato, il Governo ha ritenuto che nella misura in cui il ricorso era diretto contro il sequestro degli animali, il ricorso era divenuto privo d'oggetto. Esso ha invece confermato il divieto di tenuta di animali da red- dito a tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, ritenendone date le con- dizioni previste dalla legge. Mediante decisione del 14 agosto 2019 (STA 52.2017.252), cresciuta in giudicato, il Tribunale cantonale ammini- strativo ha respinto il ricorso di X. _______ avverso la risoluzione del Con- siglio di Stato del 14 marzo 2017.

B-5371/2020 Pagina 4 B. B.a A seguito dell’alta vigilanza, svoltasi il 27 e 28 luglio 2016, sull’esecuzione dell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha ordinato alla Sezione dell’agricoltura, di chiarire se dal 2013 erano stati versati all’azienda di X. _______ dei contributi per il benessere degli animali SSRA (contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali) / URA (contributi per l’uscita rego- lare all’aperto) per un effettivo superiore a quello disposto dal Tribunale cantonale amministrativo nella sua sentenza del 6 maggio 2013, nel qual caso avrebbe dovuto essere imposta la restituzione di tali contributi versati per il numero di capi oltre l’effettivo massimo. Oltracciò, per le lacune rela- tive alla protezione degli animali l’UFAG ha indetto di esaminare l’applica- zione di riduzioni dei pagamenti diretti relativi al 2016 secondo il numero 2.3 dell’allegato 8 OPD. Avendo ritenuto le infrazioni molto gravi, esso ha pure raccomandato al Cantone Ticino di annullare il punteggio massimo di 50 per la prima infrazione. B.b Con notifiche del 17 ottobre e 29 novembre 2016 la Sezione dell’agri- coltura (in seguito: prima istanza) ha intimato a X. _______ il conteggio principale, rispettivamente, finale dei pagamenti diretti per l’anno 2016, ri- ducendo i contributi URA e SSRA per il 2016 per un importo complessivo di fr. 5'178.35 (fr. 3'482.95 URA e fr. 1'695.40 SSRA) e imponendo una “riduzione amministrativa” di fr. 5'626.– per le infrazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali. B.c Avverso le succitate notifiche dei pagamenti diretti per l’anno 2016 X. _______ è insorta con reclamo del 26 ottobre 2016 (dettagliato il 28 no- vembre, 14/15 dicembre e 30 dicembre 2016) presso la prima istanza. B.d Con decisione del 15 marzo 2017 la prima istanza ha in sostanza con- fermato il conteggio per i pagamenti diretti dell’anno 2016, respinto il suc- citato reclamo di X. _______ e aumentato di fr. 35.70 la riduzione per il contributo URA, dovuto ad una svista nel calcolo dell’aliquota per gli ani- mali con meno di 160 giorni d’età, e di fr. 100.– la riduzione amministrativa, in questo caso aggiungendo le unità di bestiame grosso (UBG) per i caprini e gli ovini non considerate dall’UFAG.

B-5371/2020 Pagina 5 B.e Con ricorso del 12 aprile 2017, X. _______, assistita dal proprio legale, è insorta davanti al Consiglio di Stato (in seguito: autorità inferiore) chie- dendo l’accoglimento del gravame e di conseguenza l’annullamento della decisione su reclamo del 15 marzo 2017, nonché la retrocessione dell’in- carto alla prima istanza per nuova decisione sul conteggio dei pagamenti diretti per l’anno 2016. Quanto alla riduzione dei contributi SSRA e URA, X. _______ ha precisato che la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 6 maggio 2013 aveva disposto che il numero dei capi doveva essere adeguato alle capa- cità strutturali della stalla, senza tuttavia tenere conto della tettoia edificata sul sedime per la quale era stata ottenuta una licenza di costruzione a po- steriori. L’insorgente si è ritenuta autorizzata a detenere nell’azienda tutti gli animali senza vedersi ridurre i contributi menzionati per il limite di capa- cità della sola stalla. Quanto alla riduzione amministrativa dei pagamenti diretti 2016 per un im- porto di fr. 5'726.–, l’insorgente l’ha definita intempestiva, essendo il proce- dimento in materia di contestazioni delle constatazioni dell’UVC ancora in corso. A suo dire, i caprini e gli ovini presenti in azienda non avrebbero dovuto essere considerati per la riduzione, in quanto soltanto i bovini sa- rebbero rilevanti. L’insorgente contesta inoltre l’esclusione, operata a torto dalla prima istanza, delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) dalla superficie agricola utile (SAU). Questi fondi sarebbero stati inseriti per errore nella zona d’esti- vazione e la prima istanza avrebbe dovuto basarsi sull’utilizzazione effet- tiva di queste superfici in applicazione dell’art. 31 dell’Ordinanza sulla ter- minologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicem- bre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91). Infine, l’insorgente non concorda con le misurazioni delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) effettuate dalla prima istanza, avendo quest’ultima ri- portato sulla cartina quanto “visto in loco” senza invece eseguire la misu- razione effettiva sul luogo. B.f Con risposta del 12 maggio 2017, la prima istanza ha mantenuto la motivazione della decisione su reclamo. B.g Dopo un ulteriore scambio di scritti, con decisione del 23 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione impugnata nella mi- sura in cui stabilisce i pagamenti diretti per il 2016, annullandola invece

B-5371/2020 Pagina 6 limitatamente alla riduzione (scilicet: amministrativa) dei contributi per l’anno 2016 e rinviando, in questo punto, gli atti alla prima istanza “affinché stabilisca, mediante una nuova decisione impugnabile, l’importo della ridu- zione dei contributi per l’anno 2016 in base all’art. 105 OPD e all’Allegato 8 conformemente a quanto stabilito al consid. 4.3”. B.g.a L’autorità inferiore ha accertato dapprima la sussistenza dei presup- posti per la riduzione dei contributi SSRA/URA, sottolineando che mediante decisione del 14 agosto 2019 il Tribunale cantonale amministrativo aveva confermato che il bestiame detenuto era ancora in netto sovrannumero ri- spetto a quanto confermato nella decisione del Tribunale cantonale ammi- nistrativo del 6 maggio 2013 e che i posti erano, pur tenendo conto del riparo della tettoia, manifestamente insufficienti rispetto al numero di bovini. Inoltre, l’autorità inferiore ha aggiunto che il Tribunale cantonale ammini- strativo nella stessa sentenza aveva stabilito che i rapporti dell'A._______ SA dal 2011 al 2013 non erano in grado di confutare quanto accertato e documentato dall’autorità di prime cure. L’autorità inferiore ha inoltre rin- viato alla propria risoluzione del 14 marzo 2017 secondo cui il fatto di aver tenuto il bestiame in sovrannumero rispetto alla capacità della stalla nono- stante le decisioni emanate dalle autorità, dimostrerebbe la mancanza di volontà dell’insorgente di tenere i propri animali conformemente alla legge in materia di protezione di animali. B.g.b Quanto alla riduzione amministrativa, l’autorità inferiore ha determi- nato che, al momento del rilascio della decisione impugnata della prima istanza, le contravvenzioni alla legge sulla protezione degli animali accer- tate dall’UVC non erano ancora state definite mediante decisioni cresciute in giudicato. A mente dell’autorità inferiore, la prima istanza non era a co- noscenza di quanto confermato dal Tribunale cantonale amministrativo, nella decisione del 14 agosto 2019, riguardo al trattamento degli animali da parte dell’insorgente. Per questo motivo, l’autorità inferiore ha ritenuto giustificato di rinviare gli atti alla prima istanza affinché quest’ultima dispo- nesse gli accertamenti relativi alle infrazioni alla legislazione sulla prote- zione degli animali di cui non disponeva al momento del giudizio ed ema- nasse una nuova decisione in merito alla riduzione amministrativa. B.g.c Per il resto, l’autorità inferiore ha confermato che i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) sono stati a giusta ragione inseriti in zona d’estivazione dalla prima istanza e che non vi erano motivi sufficienti e giustificati per distanziarsi dagli accertamenti relativi alle misurazioni della superficie ge- stita riguardo alle particelle n. ____ e ____ RFD di (...).

B-5371/2020 Pagina 7 C. Con ricorso del 28 ottobre 2020, pervenuto al Tribunale amministrativo fe- derale il 2 novembre 2020, X. _______ (di seguito: la ricorrente) chiede l’annullamento della decisione del Consiglio di Stato del 23 settembre 2020 e il rinvio dell’incarto alla prima istanza per nuova decisione sul conteggio 2016 in relazione alla riduzione dei contributi URA e SSRA, alla riduzione amministrativa, nonché ai contributi per le particelle n. ____ e ____ nonché n. ____ e RFD di (...). C.a Per quanto attiene alla riduzione dei contributi URA di fr. 3'518.65 e dei contributi SSRA di fr. 1'645.40, la ricorrente critica che la prima istanza e l’autorità inferiore abbiano calcolato le deduzioni in base agli animali pre- senti in azienda nel 2016 anziché nel 2015, applicando erroneamente l’art. 36 OPD secondo cui per il calcolo effettivo degli animali da reddito è determinante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno prece- dente. La ricorrente è del parere che se fossero stati assunti quale base di calcolo gli effettivi degli animali in azienda per l’anno 2015, ella sarebbe legittimata a beneficiare dei contributi SSRA e URA integralmente, come dimostrerebbero i vari rapporti di ispezione da parte dell’A.___ SA (or- ganismo di ispezione privato certificato) eseguiti tra il 2011 e il 2015 da cui non sarebbe emersa alcuna lacuna. C.b Quanto alla riduzione amministrativa di fr. 5'626.– (recte fr. 5'726.–), la ricorrente condivide da un lato il ragionamento dell’autorità inferiore, nella misura in cui la prima istanza avrebbe dovuto attendere fino alla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019 avente per oggetto le violazioni della legge sulla protezione degli animali prima di emanare la propria decisione. D’altro lato, la ricor- rente è dell’opinione che la riduzione amministrativa avrebbe dovuto es- sere presa in considerazione nell’anno di contribuzione 2019, ossia al mo- mento del passaggio in giudicato della succitata sentenza, invece di essere calcolata nel 2019 e ordinata per i contributi del 2016. C.c La ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di aver confermato la po- sizione della prima istanza riguardo all’esclusione dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) dalla superficie agricola utile e all’inserimento degli stessi in zona di estivazione, nonché in relazione alle misurazioni dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...), avvalendosi delle tesi peraltro già proposte nelle pre- cedenti sedi.

B-5371/2020 Pagina 8 D. Con scritto del 13 gennaio 2021, l’autorità inferiore ha prodotto l’incarto completo, dichiarato di non aver alcuna osservazione da formulare e di ri- mettersi al giudizio del Tribunale. E. Con risposta del 15 gennaio 2021, la prima istanza si rimette in ordine e nel merito al giudizio dello scrivente Tribunale. Per il resto, la prima istanza puntualizza che il calcolo delle riduzioni dei contributi URA e SSRA per il 2016 corrisponde all’effettivo dei bovini dete- nuto dall’azienda della ricorrente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e registrato nella banca dati sul traffico degli animali (BDTA; n. ). A dimostrazione di ciò, essa allega il foglio aziendale 2016 e il relativo estratto della BDTA dell’anno 2015. Inoltre, la prima istanza fa notare una leggera differenza di 0.0282 UBG tra i dati presenti nella BDTA per il 2015 e quelli del medesimo periodo importati dalla BDTA ad inizio 2016 e riportati sul foglio aziendale, ragion per cui la riduzione del contri- buto URA aumenterebbe di fr. 10.45. La prima istanza ribadisce altresì di aver comunicato alla ricorrente che le riduzioni disposte scaturivano dall’in- frazione alla legge sulla protezione degli animali, sottolineando poi che il rapporto dell'A. SA del 13 dicembre 2011, citato dalla ricorrente, riguarderebbe le esigenze specifiche dei programmi URA/SSRA e il nu- mero di animali presenti al momento del controllo, senza tuttavia conside- rare l’infrazione sulla protezione degli animali. Infine, la prima istanza attira l’attenzione sul fatto che nel 2016, a seguito dell’abrogazione dell’art. 34 cpv. 2 del Regolamento dell’agricoltura con effetto dal 4 dicembre 2015, in caso di contestazioni non era più necessario eseguire in loco le misura- zioni. F. In data 18 marzo 2021, entro il termine prorogato con l’ordinanza del 18 febbraio 2021, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha dato seguito alla richiesta formulata nell’ordinanza del 21 gennaio 2021 ed inoltrato il proprio parere di autorità specializzata in merito alla causa in oggetto. Riguardo ai contributi URA e SSRA, l’UFAG rinvia in parte al parere stilato nella causa parallela B-14/2020 e approva la riduzione di detti pagamenti diretti nella misura in cui la ricorrente, detenendo un numero di animali su- periore a quello autorizzato, non avrebbe rispettato i requisiti per venire al beneficio di detti contributi. L’UFAG constata che la riduzione dei contributi SSRA dovrebbe ammontare a fr. 3'710.30. Infine, esso conferma che la

B-5371/2020 Pagina 9 prima istanza ha fondato il calcolo dei contributi URA e SSRA riferendosi ai dati del 2015. Quanto alla riduzione dei pagamenti diretti a causa della violazione della legislazione in materia di protezione degli animali, l’UFAG reputa corretta l’argomentazione della prima istanza, censurando invece quella dell’auto- rità inferiore. A detta dell’UFAG, la prima istanza non avrebbe dovuto aspet- tare una decisione cresciuta in giudicato per l’accertamento delle violazioni della legislazione in materia di protezione degli animali, bensì avrebbe di- sposto di elementi sufficienti per ordinare la riduzione amministrativa. Per il resto, l’UFAG condivide pienamente gli accertamenti delle istanze precedenti per quanto attiene alla classificazione delle particelle n. ____ e ____ RFD di (...) nella zona di estivazione ed alla conseguente negazione del diritto ai pagamenti diretti, nonché riguardo alle misurazioni delle parti- celle n. ____ e ____ RFD di (...). G. Con scritto del 23 aprile 2021, la prima istanza ritiene esaustivo il parere dell’UFAG, rimettendosi in ordine e nel merito al giudizio dello scrivente Tribunale. L’autorità inferiore non ha fatto uso della facoltà di inoltrare os- servazioni in merito. H. Con osservazioni dell’8 maggio 2021, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell’UFAG del 18 marzo 2021 e i suoi allegati, avendo quest’ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi giusta l’art. 59 PA (citato per esteso al consid. 3.1). Per il resto, ella si riconferma nelle sue conclusioni e argomentazioni. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente ver- tenza.

Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente le con- dizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).

B-5371/2020 Pagina 10 1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giu- dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giu- sta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro deci- sioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribu- nale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni cantonali concer- nenti i miglioramenti strutturali. Quest’ultima eccezione non è data nel caso di specie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 23 settembre 2020 con- figura una decisione di un’ultima istanza cantonale secondo l’art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l’art. 80 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può es- sere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale. 1.2 1.2.1 Mediante l’atto impugnato l’autorità inferiore ha confermato la deci- sione della prima istanza del 12 aprile 2017 nella misura in cui quest’ultima ha stabilito i pagamenti diretti per il 2016 circa la riduzione dei contributi SSRA/URA, l’inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona di estivazione e la misurazione della superficie gestita per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...). Limitatamente alla riduzione amministrativa dei contri- buti 2016 a causa di violazioni alle disposizioni sulla protezione degli ani- mali, l’autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza, rin- viando gli atti a quest’ultima per stabilire mediante una nuova decisione impugnabile l’importo della riduzione per i pagamenti diretti 2016 ai sensi del consid. 4.3. In altre parole, la decisione impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale si esprime in modo definitivo – in relazione al pe- riodo di contribuzione 2016 per i pagamenti diretti – soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per un altro aspetto pronuncia un rinvio. Per prassi, una simile decisione ha di principio un carattere incidentale (DTF 142 II 20 consid. 1.2, 134 II 124 consid. 1.3, 133 V 477 consid. 4.2 e 4.3, 132 III 785 consid. 3.2).

B-5371/2020 Pagina 11 1.2.2 Secondo la prassi del Tribunale federale in applicazione della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), al- trettanto determinante per la distinzione tra decisioni parziali, finali ed inci- dentali conformemente agli artt. 44 segg. PA, le decisioni di rinvio rientrano nella categoria delle decisioni incidentali, unicamente impugnabili alle con- dizioni dell’art. 93 LTF (rispettivamente art. 46 PA) anche se risolvono aspetti materiali parziali dell'oggetto litigioso (cfr. DTF 134 II 137 con- sid. 1.3.2, 134 II 124 consid. 1.3, 133 V 477 consid. 4.1.3 seg.). Soltanto se all’autorità di prima istanza a cui la causa è rinviata non rimane nessuna latitudine di apprezzamento e di giudizio e se il rinvio serve esclusivamente all’attuazione di un ordine specifico, l’Alta Corte conclude alla sussistenza di una decisione finale impugnabile illimitatamente (cfr. DTF 138 I 143 con- sid. 1.2; sentenza del TAF B-2528/2015 del 29 marzo 2017 consid. 1.1 con ulteriori riferimenti). 1.2.3 Nel caso di specie, l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più alcun spazio di manovra, in quanto il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un nuovo calcolo della riduzione amministrativa sulla base della decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso, la quale non mette in discussione il principio della riduzione dei pagamenti diretti 2016 a causa delle violazioni alla legge sulla protezione degli animali. In questo caso, la decisione di rinvio va apparentata a una decisione finale (cfr. DTF 142 II 20 consid. 1.2, 140 V 321 consid. 3.2, 134 II 124 consid. 1.3; sen- tenza del TF 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1). 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.4 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri pre- supposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l’anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). 1.5 In conclusione, il ricorso è ammissibile.

B-5371/2020 Pagina 12 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l’inade- guatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5, 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della mas- sima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni com- plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Dal punto di vista formale, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell’UFAG del 18 marzo 2021 e anche quello del 12 mag- gio 2020 relativo al procedimento parallelo B-14/2020, avendo quest’ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad aste- nersi in virtù dell’art. 59 PA. 3.1 Giusta l’art. 59 PA, l’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 PA è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso. Nella norma poc’anzi enunciata è rac- colta la problematica secondo cui tra l'autorità che esperisce l'istruttoria e quella che emana formalmente il giudizio non devono sussistere conflitti d'interesse. Il campo d’applicazione dell’art. 59 PA riguarda l’obbligo di ri- cusa limitatamente ai procedimenti di ricorso nel quadro di una procedura amministrativa interna (cfr. RETO FELLER/PANDORA KUNZ-NOTTER, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2 a ed., 2019,

B-5371/2020 Pagina 13 n. 4 ad art. 59 PA; STEPHAN BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL in Praxis- kommentar VwVG, 2 a ed. 2016, art. 59 n. 3). 3.2 La ricorrente erra quando ritiene che l’UFAG nel proprio parere sia an- dato oltre la sola consultazione e abbia emesso una decisione sul caso suscettibile di influenzare e determinare l’esito dell’intera causa. L’UFAG si è espresso solo sui punti della decisione impugnata criticati dalla ricorrente. Invece, la resa di una decisione su tali questioni incombe in ultima analisi unicamente allo scrivente Tribunale. Nell’ambito dell’istruttoria e della pre- parazione di una sentenza in materia di pagamenti diretti è opportuno chie- dere un parere dell’UFAG in qualità di autorità specializzata a cui spetta l’alta sorveglianza sull’esecuzione dei relativi disposti. Un simile modo di procedere non può essere ostacolato dall’art. 59 PA (RETO FELLER/PAN- DORA KUNZ-NOTTER, op. cit., n . 3 ad art. 59 PA), ma appare invece indicato, tanto più che l’UFAG non è né l’autorità di ricorso, né l’autorità di istruzione nel procedimento anteriore e nemmeno nel presente procedimento. Per- tanto, non essendo ravvisabile alcun conflitto di interesse ed essendo stata data alla ricorrente la facoltà di esprimersi su detto parere, la richiesta della ricorrente di escludere la consultazione dell’UFAG del 18 marzo 2021 e i suoi allegati sulla base dell’art. 59 PA, non può essere accolta (cfr. sen- tenza del 22 settembre 2022 nel procedimento parallelo B-14/2020 con- sid. 3.2). 4. 4.1 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 104 cpv. 3 Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 1 LAgr, per retribuire le prestazioni d'in- teresse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agri- cole. I pagamenti diretti comprendono tra l'altro i contributi per i sistemi di produzione (art. 70 cpv. 2 lett. e LAgr), nei quali rientrano i contributi per il benessere degli animali, in particolare la partecipazione ai programmi SSRA e URA (art. 72 cpv. 1 lett. a e b OPD; cfr. anche artt. 73-75 OPD). Mediante i programmi d'incentivi facoltativi "Sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali" (SSRA) e "Uscita regolare all'aperto" (URA), il benessere degli animali viene promosso al di là degli standard minimi legali. Il maggior dispendio correlato alla partecipazione a tali pro- grammi viene compensato dai pagamenti diretti versati annualmente (Mes- saggio concernente l'evoluzione della politica agricola negli anni 2014-

B-5371/2020 Pagina 14 2017 [Politica agricola 2014-2017] del 1° febbraio 2012, FF 2012 1757 segg., 1787 seg.). 4.2 Per essere posti al beneficio dei pagamenti diretti, gli agricoltori devono fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e osser- vare, tra l'altro, le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli ani- mali (art. 70a cpv. 1 lett. b e c LAgr). La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) implica, tra le altre cose, una detenzione degli ani- mali da reddito rispettosa delle esigenze della specie (art. 70a cpv. 2 lett. a LAgr; art. 12 OPD). I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda (art. 101 OPD). I controlli sulla protezione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla prote- zione degli animali (art. 102 cpv. 2 OPD). Per il calcolo dell’effettivo di ani- mali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 36 cpv. 1 OPD). 4.3 La legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn, RS 455) e le relative disposizioni d'esecuzione stabiliscono esigenze mi- nime in materia di detenzione degli animali vincolanti per tutti i detentori. Giusta l'art. 4 LPAn chi si occupa di animali deve tener conto adeguata- mente dei loro bisogni e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (cpv. 1). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2). Chi detiene un ani- male o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'at- tività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn). Secondo l'art. 3 dell'or- dinanza sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008 (OPAn, RS 455.1), gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo (cpv. 1). I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali pos- sano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati (cpv. 2). L'alimentazione e la cura sono

B-5371/2020 Pagina 15 adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisio- logiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3). Secondo l'art. 23 cpv. 1 LPAn, l'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l'allevamento, la commercia- lizzazione o l'impiego a titolo professionale di animali a chi: (a.) è stato pu- nito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell'autorità; (b.) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. 4.4 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la legge sull’agricoltura, le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione (art. 170 cpv. 1 LAgr). La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni (art. 170 cpv. 2 LAgr). In caso di inosservanza delle disposizioni determi- nanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti (art. 170 cpv. 2 bis LAgr). Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in ma- teria di pagamenti diretti e di produzione vegetale (art. 170 cpv. 3 LAgr). I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato 8 OPD (art. 105 OPD). La violazione delle esigenze SSRA e URA e delle disposi- zioni in materia di protezione degli animali da parte di un gestore agricolo è sanzionata con la riduzione o il diniego dei pagamenti diretti (n. 2.9 Alle- gato 8 OPD, n. 2.3 Allegato 8 OPD). 5. La decisione della prima istanza del 15 marzo 2017 è stata sostituita, per effetto devolutivo del ricorso del 12 aprile 2017, dalla decisione dell’autorità inferiore del 23 settembre 2020. L’autorità inferiore ha in sostanza confer- mato la riduzione dei contributi SSRA/URA, nonché il mancato diritto ai contributi per le particelle n. ____ e ____ RFD di (...), come pure n. ____ e ____ RFD di (...). Di contro, per quanto attiene alla riduzione amministra- tiva, l’autorità inferiore ha annullato la decisione della prima istanza e rin- viato gli atti a quest’ultima per nuova decisione, al fine di stabilire l’importo di detta riduzione sulla base della decisione, cresciuta in giudicato, del Tri- bunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019, mediante la quale venivano confermate le violazioni della legislazione sulla protezione degli animali accertate dall’Ufficio del veterinario cantonale. La ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto

B-5371/2020 Pagina 16 alla prima istanza per nuova decisione sui pagamenti diretti 2016. In es- senza, la ricorrente contesta la legittimità delle riduzioni ordinate, nonché del mancato riconoscimento dei contributi per i fondi summenzionati. L’oggetto della controversia verte dunque sulla risposta ai quesiti se la ri- duzione dei contributi SSRA/URA, nonché la riduzione amministrativa siano conformi alla legge (cfr. infra consid. 6 e 7), se in caso di violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali è necessaria una decisione cresciuta in giudicato per consentire alla prima istanza di ordi- nare una riduzione amministrativa (cfr. infra consid. 7), se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati a torto inseriti in zona d’estivazione (cfr. infra consid. 8), e infine se i fondi n. ____ e ____ RFD di (...) siano stati misurati con modalità errate (cfr. consid. 9). 6. 6.1 Nel caso di specie, con decisione del 6 maggio 2013 il Tribunale can- tonale amministrativo (STA 52.2011.586) ha respinto il ricorso della ricor- rente contro la risoluzione del 23 novembre 2011 del Consiglio di Stato e confermato quest’ultima nella misura in cui veniva fatto ordine alla ricor- rente di ridurre il numero di animali presenti nella sua azienda a 20 mucche, 5 manze, 5 manzette, 1 toro, 8 vitelli e 5 vitelloni. La menzionata decisione del 6 maggio 2013 non è stata contestata ed è cresciuta in giudicato. Come si evince poi dalla decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019 (STA 52.2017.252) cresciuta in giudicato, la situazione non sembra essere migliorata negli anni successivi. Invero, detta Corte ha con- fermato un ulteriore divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato in quanto, da un controllo dell’UVC del 10 maggio 2016, era risultato che il bestiame era ancora in netto sovrannumero rispetto a quanto confermato nella decisione del 6 maggio 2013 e i posti erano manifestamente insuffi- cienti rispetto al numero di bovini, pur tenendo conto del riparo esterno (tettoia), presente dal 2011. Pertanto, nella misura in cui l’effettivo bovino annunciato dalla ricorrente per le categorie di bovini che danno diritto ai contributi SSRA/URA nell’anno 2016 è superiore a quello imposto nella de- cisione in parola, risulta che le condizioni per il versamento dei contributi SSRA/URA in riferimento al numero dei capi che superano l’effettivo mas- simo ordinato non erano adempiute in violazione delle disposizioni in ma- teria di protezione degli animali. Pertanto, la prima istanza era autorizzata ad adattare i contributi URA e SSRA all’effettivo massimo consentito e a ordinare la riduzione dei pagamenti diretti.

B-5371/2020 Pagina 17 6.2 Le censure della ricorrente non sono atte a sovvertire le conclusioni dell’autorità inferiore e della prima istanza. Prima di tutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la prima istanza ha basato il suo calcolo sui dati del 2015 secondo l’estratto dell’effettivo dei bovini presente nella BDTA dello stesso anno, dunque in tutta conformità con l’art. 36 OPD (cfr. allegati 1 e 2 alla risposta della prima istanza). Neanche i rapporti della A._______ SA (all’epoca l’organismo di controllo privato certificato), in par- ticolare quello del 13 dicembre 2011 allegato al ricorso, sono in grado di mutare favorevolmente la situazione della ricorrente. Già per quanto ri- guarda le date in cui tali rapporti sono stati stilati, dal 13 dicembre 2011 al 30 settembre 2013 (cfr. anche gli ulteriori rapporti inoltrati nel procedimento parallelo B-14/2020, consid. 6.3.2), sorge il dubbio che l’ente di controllo potesse essere a conoscenza della limitazione dell’effettivo di animali con- fermata dal Tribunale cantonale amministrativo nella decisione del 6 mag- gio 2013. Oltracciò, i rapporti menzionati non vanno considerati in modo isolato, bensì nel contesto complessivo secondo cui è assodata una tenuta problematica di animali secondo le decisioni dell’Ufficio del veterinario can- tonale, confermate almeno parzialmente dalle istanze di ricorso succes- sive. La rilevanza che la ricorrente attribuisce ai rapporti dell'A._______ SA va perciò relativizzata. 6.3 La prima istanza ha calcolato la riduzione dei contributi SSRA e URA in applicazione dell’Allegato 7 OPD (cfr. decisione del 15 marzo 2017 pag. 1, pag. 2-4 ad 1a), fondandosi sui dati dell’anno 2015 e determinando le UBG in considerazione della limitazione alla capienza della stalla. 6.3.1 Giusta l’Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD per UBG e anno i contri- buti per SSRA ammontano a fr. 90.– per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni. Secondo l’Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a rispettivamente lett. b OPD, per UBG e anno i contributi per URA ammontano a fr. 190.– per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni rispettivamente a fr. 370.– per detti animali di età inferiore a 160 giorni. 6.3.2 La prima istanza ha disposto che la restituzione del contributo URA ammonta a fr. 3'518.65 e quella del contributo SSRA a fr. 1'695.40, per una somma totale di fr. 5'214.05. In sede di ricorso, essa fa notare che a causa di una leggera differenza di 0.0282 UBG tra i dati presenti nella BDTA per il 2015 e quelli del medesimo periodo importati dalla BDTA ad inizio 2016 e riportati sul foglio aziendale, la riduzione del contributo URA aumente- rebbe di fr. 10.45. Nel proprio parere, l’UFAG ha verificato gli importi per i contributi URA e SSRA e constatato, per quanto attiene al calcolo della

B-5371/2020 Pagina 18 riduzione dei contributi SSRA (recte URA) che la detrazione ammonta a fr. 3’710.30. L’importo per il contributo SSRA non è stato criticato. Secondo le modalità di calcolo esposte dall’UFAG, la differenza di calcolo per il con- tributo URA è riconducibile al fatto che la prima istanza, probabilmente per una svista, ha moltiplicato il numero di UBG per gli animali della specie bovina e bufali di età superiore a 160 giorni con fr. 180.– anziché fr. 190.– come invece previsto dall’Allegato 7 numero 5.4.1 lett. a OPD. 6.3.3 Nell’evenienza in cui le considerazioni dell’UFAG sul calcolo della ri- duzione dei contributi SSRA (recte URA), rispettivamente della prima istanza sul calcolo dei contributi URA siano da interpretare ai sensi di una domanda di reformatio in peius, quest’ultima non potrebbe essere accolta. 6.3.3.1 Giusta l’art. 62 cpv. 2 PA l’autorità di ricorso può modificare a pre- giudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pre- giudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pre- giudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possi- bilità di esprimersi (art. 62 cpv. 3 PA). Allo stesso tempo la parte minacciata dal peggioramento della situazione giuridica va espressamente resa at- tenta della possibilità di ritirare il ricorso fino all’emissione della decisione finale e con ciò della conseguenza che la decisione impugnata acquisi- rebbe cosa di forza giudicata (DTF 122 V 166 E. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 a ed., 2013, n. 3.201). 6.3.3.2 La formulazione in termini potestativi ("Kann-Formulierung") dell’art. 62 cpv. 2 PA mette in evidenza che non vi è il bisogno di procedere automaticamente ad una reformatio in peius ogni qual volta si presenta una violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Una reformatio in peius è certo di principio ammissibile. Tuttavia, la questione di sapere se essa vada effettivamente operata nel caso concreto deve es- sere giudicata dall’autorità di ricorso sulla base di un esame approfondito di tutti gli aspetti giuridicamente rilevanti. Se la modifica di una decisione a scapito della parte ricorrente non si rivela essere di particolare portata, si può tralasciare di procedere ad una reformatio in peius già per questo mo- tivo (sentenze del TAF A-477/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 1.8, A-4492/2017 del 28 giugno 2018 consid. 12.1, A-3143/2010 del 10 novem- bre 2010 consid. 15.3).

B-5371/2020 Pagina 19 6.3.3.3 Come si è visto, nel presente caso è accertato che la prima istanza era autorizzata a correggere e ridurre i contributi URA e SSRA all’effettivo massimo consentito. Su questo principio non vi è dunque più nulla da ec- cepire. La correzione dell’importo relativo al contributo URA seguendo le modalità di calcolo dell’UFAG e della prima istanza comporta una modifica della decisione impugnata a pregiudizio della ricorrente, determinando così una reformatio in peius. Tuttavia, la rettifica del calcolo del contributo URA ai sensi dell’UFAG rispettivamente della prima istanza mostra una diffe- renza di fr. 191.65 rispettivamente fr. 10.45 in confronto al risultato origi- nale. Ne discende che la modifica del contributo URA, tenuto conto dell’im- porto di lieve entità da aggiungere alla riduzione, non può essere conside- rato di particolare rilevanza e che già per questa ragione si giustifica di rinunciare ad una reformatio in peius. In conclusione, in questo punto la decisione impugnata va confermata. 7. Quanto alla riduzione amministrativa di fr. 5'726.– ordinata a causa delle infrazioni alle norme per la protezione degli animali, la ricorrente condivide, da un lato, il giudizio dell’autorità inferiore di rinviare gli atti alla prima istanza al fine di ricalcolare il relativo importo ed emanare una nuova deci- sione, poiché, al momento dell’emanazione della decisione dell’autorità di prime cure, le violazioni alla legislazione in materia di protezione degli ani- mali lamentate dall’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) non erano an- cora state stabilite mediante una decisione cresciuta in giudicato, segnata- mente la decisione del Tribunale cantonale amministrativo del 14 agosto 2019. D’altro lato, la ricorrente censura la decisione dell’autorità inferiore nella misura in cui quest’ultima ha previsto che la riduzione amministrativa dopo il ricalcolo venga dedotta dai contributi per l’anno 2016. A suo avviso, una riduzione di pagamenti diretti fondata su una decisione cresciuta in giudicato deve essere presa in considerazione nell’anno di contribuzione che coincide con il momento del passaggio in giudicato della decisione, quindi in concreto nel 2019. Per questo motivo, l’autorità inferiore avrebbe dovuto annullare la riduzione amministrativa per l’anno 2016. Le censure della ricorrente vengono qui di seguito esaminate e valutate partitamente. 7.1 7.1.1 La prima istanza ha indetto una riduzione amministrativa dei paga- menti diretti a seguito delle violazioni delle norme in materia di protezione degli animali constatate nel sopralluogo dell’UVC del 10 maggio 2016, le

B-5371/2020 Pagina 20 cui risultanze sono sfociate nella decisione del 6 e poi in quella del 9 giugno 2016 dell’UVC (cfr. anche i fatti lett. A.f). Nella decisione amministrativa del 9 giugno 2016 l’UVC ha sottolineato di aver rilevato un quadro aggravato rispetto a quello scaturito dall’ispezione del 10 maggio 2016, precisamente in merito alla presenza di animali in stato di denutrizione e di soggetti con evidenti segni di zoppia e deambulazione difficoltosa. Nel rapporto di alta vigilanza del 15 novembre 2016, indicato nella deci- sione della prima istanza del 15 marzo 2017 (ad 2, pag. 4), l’UFAG ha spe- cificato a tale proposito che “Alcuni giorni prima i media avevano parlato dello stato di grave incuria in cui si trovavano gli animali di questa azienda, adducendo come prova le osservazioni e le foto di collaboratori della Pro- tezione animali svizzera. In occasione del controllo del 10 maggio 2016, secondo il rapporto prodottoci, 75 bovini sono stati giudicati malnutriti. I controllori hanno costatato altre lacune dal profilo qualitativo ed edile. I ri- sultati del controllo sono stati indicati nella decisione amministrativa del 6 giugno 2016 in cui sono stati disposti anche la confisca del bestiame e un divieto di detenzione di animali. Il procedimento è in corso”. I gravami inoltrati dalla ricorrente contro le decisioni dell’UVC del 6 rispet- tivamente 9 giugno 2016 sono stati respinti dall’autorità inferiore mediante risoluzione del 14 marzo 2017 (n. ____). Quest’ultima è poi stata confer- mata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 14 agosto 2019 (incarto n. 52.2017.252), la quale è cresciuta in giudicato al momento in cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro di essa (sentenza del TF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019). A ciò va aggiunto che per la lesione delle disposizioni della legge federale sulla protezione degli animali sulla base degli accertamenti dell’UVC giusta le decisioni summenzionate, la ricorrente è stata condannata con sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. ___________) del 1° giugno 2018, confermata dal giudizio del Tribunale federale 6B_728/2018 del 22 ottobre 2018. 7.1.2 Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali deter- minanti per la produzione agricola devono essere rispettate (art. 12 OPD; cfr. supra consid. 4.2 segg.). Contrariamente a quanto è disciplinato per la riduzione dei contributi in caso di infrazione delle prescrizioni della legisla- zione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio, le contravvenzioni alla legisla- zione in materia di protezione degli animali non devono essere stabilite mediante una decisione definitiva (cfr. Allegato 8 n. 2.11.1 OPD a contra- rio). Ne era già il caso sotto l’egida del diritto anteriore, ossia secondo

B-5371/2020 Pagina 21 l’OPD nella versione valevole fino 31 dicembre 2013 (RU 1999 229, in par- ticolare 250; artt. 5 e 70 cpv. 1 lett. d vOPD, art. 70 cpv. 2 vOPD; sentenze del TAF B-2261/2014 del 24 luglio 2015 consid. 7.2.1, B-3350/2009 del 14 maggio 2010 consid. 5). 7.1.3 Alla luce della situazione fattuale e giuridica poc’anzi esposta, la prima istanza non era tenuta ad attendere la crescita in giudicato della de- cisione dell’UVC prima di procedere al calcolo della riduzione amministra- tiva. Nella misura in cui l’autorità inferiore, in questo punto, ha rinviato l’in- carto alla prima istanza per emanare una nuova decisione in base agli ac- certamenti da desumere dalla sentenza del Tribunale cantonale ammini- strativo del 14 agosto 2019, la decisione impugnata non può essere con- fermata, né può essere seguito l’analogo ragionamento della ricorrente. L’ordine di rinvio secondo le istruzioni impartite si rivela inconferente dal momento che l’autorità inferiore al consid. 4.2 della decisione impugnata ripropone ampiamente e testualmente i passaggi della sentenza del 14 agosto 2019 in cui sono evocate le risultanze riscontrate dall’UVC in occasione dei controlli del 10 maggio 2016 e 8 giugno 2016. Non sono perciò ravvisabili quali ulteriori accertamenti la prima istanza avrebbe do- vuto ancora eseguire, anzi si può affermare che la prima istanza disponeva di elementi sufficienti per operare una riduzione dei pagamenti diretti. 7.2 Le lacune riscontrate dall’UVC nel controllo del 10 maggio 2016 e nelle decisioni del 6 e 9 giugno 2016 hanno per oggetto infrazioni alla legge sulla protezione degli animali accertate nell’anno 2016. Pertanto è legittimo che esse, essendo riferite al 2016, vengano considerate nel conteggio dei pa- gamenti diretti relativo al medesimo anno di contribuzione. Del resto, anche nell’evenienza che le violazioni in parola debbano essere stabilite in una decisione cresciuta in giudicato, ciò non significherebbe che esse debbano essere considerate soltanto per i pagamenti diretti dell’anno di contribu- zione equivalente all’anno del passaggio in giudicato di detta decisione. Al contrario, sarebbe sufficiente che nella decisione definitiva venga fatto un riferimento esplicito ad un determinato anno di contribuzione (cfr. la prassi nell’ambito delle infrazioni alla legge sulla protezione delle acque riassunta nella sentenza del TAF B-2261/2014 già citata consid. 6.1 con ulteriori rin- vii). In entrambi i casi, la censura della ricorrente non merita tutela. 7.3 Considerate le infrazioni alla legge sulla protezione degli animali con- statate dall’UVC in occasione del controllo del 10 maggio 2016, la prima istanza era di principio autorizzata a ridurre i pagamenti diretti. Per quanto attiene alle modalità di calcolo, la prima istanza ha operato la riduzione dei

B-5371/2020 Pagina 22 pagamenti diretti per l’anno 2016 in applicazione dell’Allegato 8 numero 2.3.1 lett. b (recte: a) OPD. 7.3.1 I disposti di cui all'art. 170 cpv. 1 e cpv. 2 bis LAgr sono chiaramente formulati come disposizioni potestative, non imperative. In questo modo, alle autorità cantonali è conferita una certa libertà di apprezzamento. Que- sto vale in modo analogo anche per le disposizioni che regolano la ridu- zione dei contributi a causa di violazioni delle norme in materia di prote- zione degli animali giusta l’Allegato 8 n. 2.3.1 OPD. Siccome è possibile scegliere tra una lieve riduzione e un diniego completo dei pagamenti di- retti, si tratta di un apprezzamento che riguarda la decisione sulla conse- guenza giuridica (cfr. ANDREAS WASSERFALLEN, in: Stämpflis Handkom- mentar, Landwirtschaftsgesetz (LwG), 2019, n. 11 ad art. 170 LAgr). In tale contesto, il principio della proporzionalità acquisisce un’importanza note- vole. Perciò, in base alla libertà di apprezzamento di cui dispongono, ri- spettivamente al principio della proporzionalità, le autorità di esecuzione cantonali, nel singolo caso, possono scostarsi in favore della parte interes- sata dalle disposizioni dettagliate circa la riduzione dei contributi contenute nell’Allegato 8 OPD (idem; n. 12 e 13 ad art. 170 LAgr; cfr. anche la sen- tenza del TAF B-7795/2016 del 16 ottobre 2018, consid. 9.5). La riduzione o addirittura il diniego di tutti i pagamenti diretti a causa dell’inosservanza delle norme in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli ani- mali nell’ambito della produzione agricola dovrebbe tuttavia essere adot- tata soltanto in casi straordinari (idem; n. 14 ad art. 170 LAgr). L’Allegato 8 numero 2.3.1 OPD prescrive: Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’asse- gnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribu- zione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in ma- niera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo. Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

B-5371/2020 Pagina 23 L’Allegato 8 numero 2.3.1 lett. a OPD prevede:

7.3.2 Come suggerito dall’UFAG nel suo rapporto di alta vigilanza (cfr. con- sid. 7.1.1), la prima istanza, in considerazione della gravità delle infrazioni, ha fatto uso della sua facoltà di aumentare il punteggio massimo di 50 punti di riduzione nel primo caso di infrazione. Sempre su raccomandazione dell’UFAG, la prima istanza si è basata sugli effettivi di tutti gli animali cen- siti dall’azienda il 10 maggio 2016 (45 vacche, 5 manze, 3 tori, 7 manzette, 10 vitelloni e 5 vitelli) per il conteggio delle UBG interessate, giungendo, nella sua decisione del 15 marzo 2017, ad un totale di 55.95 UBG (cfr. decisione menzionata, pag. 4 ad 2). Questo risultato non dà adito a critiche. Come si può dedurre dalla decisione poc’anzi menzionata, la somma delle UBG rilevanti è stata ottenuta in applicazione dell’Allegato dell’Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91; cfr. decisione del 15 marzo 2017, pag. 2) in cui sono indicati i ri- spettivi coefficienti UBG da applicare per ogni categoria di animali. Di con- tro, per lo scrivente Tribunale non è chiaro come mai la prima istanza abbia riportato nel conteggio dei pagamenti l’importo di fr. 5'626.–, tenendo conto che seguendo la regola di fr. 100.– per ogni punto di UBG interessata giu- sta l’Allegato 8 n. 2.3.1, si dovrebbe ottenere un importo di fr. 5'595.–. Inol- tre, non è nemmeno comprensibile per quale motivo siano state aggiunte alle 55.95 UBG per i bovini le 1.31 UBG relative ai caprini e ovini, dal mo- mento che le violazioni in materia di protezione degli animali sono state accertate unicamente in riferimento alle UBG dei bovini presenti nell’azienda il 10 maggio 2016 e non anche per le UBG dei caprini e degli ovini. Questo modo di procedere non può essere ritenuto corretto. Di con- seguenza, i punti di deduzione dovrebbero ammontare a 55.95 UBG con- formemente al calcolo delle UBG dei bovini censiti nell’azienda durante il controllo del 10 maggio 2016, il che corrisponde ad un importo di fr. 5’595.– in luogo dei fr. 5'626.– rispettivamente fr. 5'726.– originariamente calcolati dalla prima istanza. Se infine si considera che la prima istanza ha sorpas- sato solo di poco il limite massimo di 50 punti (55.95 corretti erroneamente a 57.26 secondo la decisione del 15 marzo 2017), manifestando la volontà di aumentare il punteggio massimo in modo lieve, l’importo di fr. 5'626.– Lacuna per punto di controllo Recidiva a. Infrazioni alla protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qua- lità, ad eccezione dell’uscita degli animali delle specie bovina e caprina in stabula- zione fissa. In caso di più lacune per ani- male indipendenti l’una dall’altra i punti vengono sommati Almeno 1 punto per UBG interessata. Per cate- gorie di animali senza coefficiente UBG il Can- tone stabilisce i punti per animale, tuttavia max. 1 punto per animale. Per le forme di detenzione di animali con diversi cicli per anno, le UBG interessate vanno ponde- rate sulla base dei cicli secondo l’OTerm.

B-5371/2020 Pagina 24 (recte fr. 5'595.–) a titolo di riduzione per la prima infrazione appare giusti- ficato e conforme al principio della proporzionalità. Alla prima istanza dovrà essere ordinato di adattare l’importo della riduzione nel relativo foglio di conteggio per i pagamenti diretti 2016. 8. L’autorità inferiore ha confermato l’inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...), da parte della prima istanza, in zona di estivazione, anziché nella superficie agricola utile (SAU). La ricorrente contesta siffatto giudizio, in quanto la prima istanza le avrebbe sempre versato i contributi per la SAU fino al conteggio sui contributi per l’anno 2014. A suo dire, la prima istanza avrebbe commesso un errore di classificazione e tralasciato, a torto, di eseguire una verifica sull’utilizzazione effettiva dei mappali come prescritto dall’art. 31 cpv. 2 OTerm. 8.1 8.1.1 Secondo l’art. 14 cpv. 1 OTerm, per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produ- zione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a dispo- sizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). La superficie agricola utile comprende: (a.) la superficie coltiva; (b.) la superficie permanentemente inerbita; (c.) i terreni da strame; (d.) la su- perficie con colture perenni; (e.) la superficie coltivata tutto l’anno al coperto (serre, tunnel, letti di forzatura); (f.) la superficie con siepi e boschetti rivie- raschi e campestri che non fa parte della foresta conformemente alla legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0). Non rientrano nella SAU: (a.) i terreni da strame che si trovano nella regione d’estivazione o che fanno parte di aziende d’estivazione o di aziende con pascoli comunitari; (b.) le superfici permanentemente inerbite (art. 19) che sono gestite da aziende d’estivazione o da aziende con pascoli comunitari (art. 14 cpv. 2 OTerm). Per superficie d’estivazione si intendono: (a.) i pascoli comunitari; (b.) i pa- scoli d’estivazione; (c.) i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggia- mento degli animali durante l’estivazione (art. 24 cpv. 1 OTerm). Le super- fici nella regione d’estivazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agri- cola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1) sono considerate superfici d’estivazione anche se vengono sfruttate per altri scopi (art. 24 cpv. 2 OTerm).

B-5371/2020 Pagina 25 8.1.2 Conformemente all’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza sulle zone agricole, l’UFAG è l’autorità competente per la delimitazione delle zone, in partico- lare per delimitare la regione d’estivazione dopo aver consultato il Cantone interessato. L’UFAG traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l’applicazione della legislazione (art. 4 cpv. 2 ordinanza sulle zone agri- cole). Per la delimitazione della regione d’estivazione in base all’articolo 3, l’Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni (art. 4 cpv. 3 ordinanza sulle zone agricole). Per il Canton Ti- cino la decisione concernente la delimitazione delle zone è stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 27 marzo 2001 (cfr. allegato 1 al parere dell’UFAG). L’UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Con- federazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della pro- duzione agricola (art. 5 cpv. 1 ordinanza sulle zone agricole). La modifica dei limiti delle zone della regione di montagna e di quella di pianura, nonché della regione d’estivazione compete all’UFAG, sia autonomamente che su domanda del gestore (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 ordinanza sulle zone agricole). 8.2 8.2.1 Secondo la delimitazione delle zone, entrata in vigore a far tempo dal 2001 e nel frattempo cresciuta in giudicato, nonché in conformità con la carta delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione (consultabile all’indirizzo web https://s.geo.admin.ch/6ee4f48361), le parti- celle n. ____e ____ RFD di (...), sono state inserite nella regione d’estiva- zione, per cui dette superfici sono state a giusto titolo tolte dalla SAU. Per- tanto, il giudizio dell’autorità inferiore non presta alcun fianco a critiche. Il richiamo della ricorrente all’art. 31 cpv. 1 e 2 OTerm è inconferente, in quanto tale disposto si riferisce alla tematica della misurazione ufficiale e non alla delimitazione delle zone di competenza dell’UFAG (cfr. per la pro- cedura di definizione del catalogo degli oggetti nell’ambito della misura- zione ufficiale anche la sentenza del TAF B-1737/2010 dell’11 gennaio 2011 consid. 3, 4.1.2). Pertanto, non è ravvisabile una violazione di tale disposto, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente. 8.2.2 Per abbondanza val la pena attirare l’attenzione sul fatto che dall’in- carto non emergono motivi per cui la ricorrente in precedenza avrebbe per- cepito contributi SAU per le particelle in questione. Come sottolinea l’UFAG nel suo parere, in passato alcuni Cantoni hanno effettivamente versato, a torto, contributi SAU per le particelle situate nella regione di estivazione in

B-5371/2020 Pagina 26 base alle autodichiarazioni dei gestori e non è escluso che ciò sia avvenuto anche nel caso della ricorrente. Questo perché prima dell’instaurazione di un sistema informatico di geodati, i Cantoni non erano in grado controllare la veridicità delle informazioni fornite dai gestori. 9. La ricorrente si aggrava infine contro le modalità per il calcolo della super- ficie agricola gestita per i contributi di declività così come operato dalla prima istanza e confermato dall’autorità inferiore in relazione alle particelle n. ____ e ____ RFD di (...). In particolare, ella critica che l’autorità inferiore abbia ritenuto sufficiente che la superficie gestita per i fondi in questione sia stata calcolata secondo quanto visto in loco e riportato sulla cartina durante il sopralluogo del 23 giugno 2016. A suo avviso, un tale metodo è superficiale, soggetto ad errore e non tiene in considerazione che al fine di ottenere dati precisi, in caso di contestazione la misurazione deve essere eseguita in loco come rilevato dall’art. 34 cpv. 2 del Regolamento sull’agri- coltura (RAgr) del 23 dicembre 2003 (raccolta delle leggi del Canton Ticino n. 910.110). 9.1 I contributi di declività vengono versati soltanto se la superficie in zone declive misura almeno 50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara (art. 43 cpv. 3 OPD). I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati (art. 43 cpv. 4 primo periodo OPD). Quale base per la determinazione delle superfici che danno diritto ai contributi di declività fanno stato i dati rilevati nell’ambito della conces- sione dei contributi di declività federali (art. 34 cpv. 1 RAgr). 9.2 Nella risposta al ricorso dinanzi all’autorità inferiore la prima istanza ha spiegato che il rilevamento in loco del 23 giugno 2016 ha permesso di di- segnare con maggior precisione le parti di superficie gestita al fine di non basarsi solamente su un piano delle particelle abbinato ad un’ortofoto. I disegni sarebbero stati di seguito riportati nel sistema d’informazione geo- grafica al fine di calcolare la superficie con buona precisione in considera- zione dei nuovi mezzi informatici a disposizione. Le delucidazioni della prima istanza sono suscettibili di giustificare in maniera plausibile la meto- dica adottata per la misurazione delle particelle. Non sono ravvisabili indizi che la maniera di procedere della prima istanza non sia conforme alle di- sposizioni succitate. Del resto, la ricorrente non riesce a mettere in dubbio in maniera circostanziata le posizioni adottate dalla prima istanza e confer- mate dall’autorità inferiore e nemmeno a dimostrare una gestione ade- guata delle superfici. In particolare vale la pena evidenziare che l’art. 34

B-5371/2020 Pagina 27 cpv. 2 del Regolamento sull’agricoltura, invocato dalla ricorrente, è stato abrogato il 2 dicembre 2015 con effetto dal 4 dicembre 2015. Questo signi- fica che in caso di contestazione non bisognava più eseguire in loco le misurazioni. 10. In sunto, nella misura in cui l’autorità inferiore ha confermato la decisione su reclamo della prima istanza per quanto attiene alla riduzione dei contri- buti SSRA/URA (cfr. supra consid. 6), all’inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona d’estivazione (cfr. supra consid. 8), nonché alle misurazioni della superficie agricola gestita per i fondi n. ____ e ____RFD di (...) (cfr. supra consid. 9), non le si può rimproverare di aver violato il diritto federale, né di aver abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio po- tere di apprezzamento. In questa misura, il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va invece confermata la decisione impugnata. Di contro, l’autorità inferiore è venuta meno ai relativi disposti e alla prassi, laddove ha annullato la decisione della prima istanza limitatamente alla riduzione amministrativa e rinviato la causa alla prima istanza per nuova decisione sul calcolo dell’importo di riduzione. Poiché in caso di violazioni alla legi- slazione in materia di protezione degli animali non è necessaria una deci- sione cresciuta in giudicato per ordinare una riduzione amministrativa, la prima istanza era autorizzata a procedere ad una simile riduzione sulla base dell’effettivo degli animali censiti il 10 maggio 2016 (cfr. supra con- sid. 7 seg.). L’importo della riduzione, originariamente fissato a fr. 5'726.–, va tuttavia corretto a fr. 5'595.– ai sensi dei considerandi (cfr. supra con- sid. 7.3.2). Ne segue che in considerazione dell’importo minore da resti- tuire a titolo di riduzione amministrativa per le violazioni alle disposizioni in materia di protezione degli animali, il ricorso si rivela in questo punto fon- dato e va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, mentre va annul- lata la decisione impugnata limitatamente alla pronuncia dell’annullamento della decisione della prima istanza ed al giudizio di rinvio della causa a quest’ultima per nuova decisione sul calcolo dell’importo della riduzione amministrativa. 11. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza

B-5371/2020 Pagina 28 e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). 11.1 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono fissate a fr. 800.–. Tale importo è posto a carico della ricorrente che è risul- tata ampiamente soccombente e verrà computato, dopo la crescita in giu- dicato della presente sentenza, con l’anticipo dello stesso importo già ver- sato. 11.2 In virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 12. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). 12.1 Nella fattispecie, la ricorrente, ampiamente soccombente e non assi- stita da un avvocato, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. 12.2 L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

B-5371/2020 Pagina 29 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. 1.1 Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui gli atti sono rinviati alla prima istanza affinché stabilisca, mediante una nuova decisione impu- gnabile, l’importo della riduzione amministrativa dei contributi per l’anno 2016 a causa della violazione delle norme sulla protezione degli animali. La prima istanza è tenuta a correggere l’importo a titolo di riduzione ammi- nistrativa dei pagamenti diretti 2016 ai sensi dei considerandi. 1.2 Per il resto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata nella misura in cui riconferma i pagamenti diretti per il 2016 quanto alla riduzione dei contributi SSRA/URA, all'inserimento dei fondi n. ____ e ____ RFD di (...) in zona d'estivazione, nonché alle misurazioni della superficie agricola gestita per i fondi n. ____ e ____ RFD di (...). 2. Le spese processuali, di fr. 800.–, sono poste a carico della ricorrente e vengono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l’anticipo dello stesso importo da lei a suo tempo versato. 3. Non si assegna alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.

B-5371/2020 Pagina 30 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all’Ufficio federale dell’agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 30 settembre 2022

B-5371/2020 Pagina 31 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. ___; atto giudiziario); – prima istanza (atto giudiziario); – Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (atto giudiziario); – Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).

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