B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-4675/2023

S e n t e n z a d e l 2 6 a g o s t o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Mia Fuchs, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X. _______, ricorrente,

contro

Commissione delle professioni mediche MEBEKO, autorità inferiore.

Oggetto

Iscrizione di un diploma estero nel registro delle professioni mediche (MedReg).

B-4675/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a X. _______ (di seguito: richiedente, ricorrente), cittadina [...] domici- liata nel Canton Ticino, è titolare di un diploma di medico dentista rilasciato il 2 giugno 2008 dall’Università [...(in)] Brasile. Tra il 2009 e il 2022, ella ha frequentato, sempre in Brasile, dei corsi di perfezionamento in implantolo- gia, medicina dentaria estetica, chirurgia orale minore, implantologia avan- zata e armonizzazione facciale, e ha seguito inoltre un corso di master in odontoiatria estetica in Italia (cfr. CV nell’incarto MEBEKO pag. 4 seg.). A.b In data 10 gennaio 2023, la richiedente ha trasmesso alla Commis- sione delle professioni mediche (MEBEKO) una domanda di iscrizione del diploma di medico dentista, rilasciato in Brasile, nel registro delle profes- sioni mediche universitarie (MedReg). A.c Con decisione del 2 agosto 2023 la MEBEKO (di seguito: autorità in- feriore) ha respinto la domanda di registrazione del diploma estero non ri- conoscibile nel registro delle professioni mediche e messo i costi di proce- dura a carico della richiedente. In essenza, l’autorità inferiore ha stabilito che il diploma estero conseguito si fondava su una formazione che non adempiva le esigenze minime dell'art. 11d lett. b dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la forma- zione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (OPMed; RS 811.112.0) e che, nell’ambito delle ri- chieste di registrazione di diplomi non riconoscibili delle professioni medi- che universitarie, le attività cliniche svolte all’estero non potevano essere prese in considerazione o utilizzate per compensare il mancato soddisfaci- mento dei requisiti minimi della formazione universitaria. B. Il 29 agosto 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione summenzionata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo, secondo il senso, l’annullamento della stessa. In sostanza, ella lamenta che l’autorità inferiore non avrebbe tenuto ade- guatamente conto del suo periodo di formazione complessivo di sei anni e di oltre 6'000 ore, composto dal percorso di studi ordinario in odontoiatria di 8 semestri per un totale di 4'515 ore, dall’attività supplementare svolta durante il corso di studi ordinario (più di 500 ore dal 2005 al 2007) e dal percorso di specializzazione di implantologia (4 semestri per un monte ore

B-4675/2023 Pagina 3 di 1'167). Di conseguenza, la ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di non aver considerato opportunamente non solo la parte relativa all’inse- gnamento pratico, contrariamente all’esplicita menzione nella legge fede- rale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed, RS 811.11), ma anche le sue referenze lavo- rative successive al conseguimento del titolo di studio e della specializza- zione. Inoltre, la ricorrente si duole di una violazione del principio della pro- porzionalità, poiché l’autorità inferiore avrebbe rigettato la sua domanda sulla base di un’interpretazione rigida della normativa applicata, non avrebbe riconosciuto, nonostante l’assenza di grandi differenze e la parità di livelli, il suo diploma estero con un diploma federale, né avrebbe indicato alcuna misura di compensazione per ottenere l’equipollenza del suo di- ploma estero e l’iscrizione dello stesso nel relativo registro delle professioni mediche. Infine, la ricorrente fa valere secondo il senso una violazione della libertà economica, avendole la decisione impugnata precluso la pos- sibilità di iniziare la propria attività in uno studio associato di dentisti. C. Con presa di posizione del 30 novembre 2023, inoltrata entro il termine prorogato, l’autorità inferiore difende il rigetto della domanda di iscrizione del diploma estero della ricorrente nel registro delle professioni mediche universitarie (MedReg) a causa del mancato adempimento delle esigenze minime della formazione. A titolo completivo, ella osserva che alla ricor- rente rimarrebbe ancora la possibilità di presentare alla MEBEKO una do- manda di ottenimento del diploma federale in odontoiatria e contesta infine la violazione della libertà economica. D. Entro il termine impartito con ordinanza del 7 dicembre 2023, la ricorrente non ha inoltrato alcun atto di replica. E. In data 17 gennaio 2024, l’autorità inferiore ha trasmesso l’incarto al Tribu- nale. F. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver- tenza.

B-4675/2023 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per giudicare il pre- sente ricorso (artt. 31, 32, 33 lett. f e 37 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; artt. 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 22a cpv. 1 lett. b PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.4 Nella fattispecie, l’oggetto del litigio verte sull’iscrizione del diploma estero della ricorrente nel registro delle professioni mediche universitarie (MedReg). Dall’incarto emerge che la ricorrente ha presentato dinanzi all’autorità inferiore il modulo di domanda per la registrazione di un diploma estero non riconoscibile per la professione medica di odontoiatra, mentre nello scritto accompagnatorio del 10 gennaio 2023 ella ha comunicato il suo “interesse a registrare i suoi diplomi”. Nella misura in cui la ricorrente, secondo il senso, sembri inoltre postulare il riconoscimento dell’equiva- lenza del suo diploma estero con un diploma federale, la questione esula dall’oggetto del litigio e su questo punto non si può entrare nel merito del ricorso (cfr. relativamente alle modalità dei procedimenti di registrazione i consid. 4 segg.). 1.5 Ne segue che è data l’ammissibilità del ricorso nei limiti indicati. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c).

B-4675/2023 Pagina 5 3. L’oggetto della controversia è circoscritto alla questione di sapere se la do- manda di iscrizione del diploma estero della ricorrente nel registro delle professioni mediche è stata respinta a ragione o meno dall'autorità infe- riore. 3.1 L'autorità inferiore ha stabilito che il diploma estero della ricorrente non è riconoscibile in Svizzera e che esso non consente l'iscrizione nel registro delle professioni mediche. La MEBEKO ha basato la sua decisione sull'art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed in combinato disposto con l’art. 11d lett. b OPMed, rilevando che la domanda di registrazione non poteva essere ac- colta in quanto il diploma in questione si fondava su una formazione che non adempiva le esigenze minime ai sensi delle norme menzionate. 3.2 La ricorrente contesta il rigetto della sua domanda, reputandolo in so- stanza sproporzionato per diversi motivi. Secondo lei, l’autorità inferiore avrebbe omesso non solo di riconoscere il suo diploma estero a dispetto della parità di livello dei due percorsi formativi e dell’assenza di grandi dif- ferenze, ma anche di considerare adeguatamente i perfezionamenti da lei seguiti dopo la formazione e l’attività di dentista svolta in Brasile, nonché di indicare una qualsivoglia misura di compensazione ai fini del riconosci- mento e della registrazione. Infine, ella invoca, secondo il senso, una vio- lazione della libertà economica. 4. Quanto alla suddivisione delle competenze nel settore della sanità pub- blica, occorre rilevare che in tale ambito non sussiste una competenza completa a livello federale, ma si tratta piuttosto di una materia che rientra nel dominio tradizionale dei Cantoni, mentre la Confederazione dispone di competenze legislative puntuali. La LPMed (citata per esteso nei fatti, lett. B) poggia oltre che sull’art. 117a cpv. 2 Cost. anche sull’art. 95 cpv. 1 Cost., il quale conferisce alla Confederazione un’ampia competenza legi- slativa con effetto derogativo a posteriori in relazione all’esercizio di un’at- tività economica privata. Questo significa che i Cantoni rimangono compe- tenti a legiferare fintanto che la Confederazione non ha fatto uso della pro- pria competenza (cfr. sentenza del TF 2C_236/2020 del 28 agosto 2020 consid. 3.3.2 con rinvii). 4.1 Le basi legali del registro delle professioni mediche (MedReg) sono esposte di seguito.

B-4675/2023 Pagina 6 4.1.1 Giusta l’art. 51 cpv. 1 LPMed, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria. Sono considerate professioni mediche universitarie le professioni di medico, medico-dentista, chiropratico, farmacista e veterinario (art. 2 cpv. 1 LPMed). Questo elenco è esaustivo (cfr. DTF 143 I 352 consid. 3.1; sentenza del TF 2C_316/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 5.1; cfr. anche BORIS ETTER, Handkommentar zum Medizinalberufegesetz MedBG, 2006, n. 1 ad art. 2 LPMed). Per ogni professione medica universitaria è rilasciato un diploma federale (art. 5 cpv. 1 LPMed). 4.1.2 Il Consiglio federale può definire altre professioni del settore sanitario quali professioni mediche universitarie e sottoporle alla presente legge, qualora: a. tali professioni richiedano una formazione scientifica e una com- petenza professionale analoghe a quelle richieste per le professioni medi- che universitarie di cui al capoverso 1; e b. sia necessario per garantire la qualità dell’assistenza medica (art. 2 cpv. 2 LPMed). I Cantoni hanno inoltre la possibilità di definire ulteriori professioni mediche cantonali. Queste ul- time non si trovano tuttavia sullo stesso piano di una professione medica universitaria federale rientrante nella LPMed (sentenze del TF 2C_119/2021 del 1° giugno 2021 consid. 4.2.1, 2C_1011/2014 del 18 giu- gno 2015 consid. 2.2). 4.1.3 Il registro delle professioni mediche ha lo scopo d’informare e tutelare i pazienti, di garantire la qualità, di fornire dati statistici, di allestire la demo- grafia medica e d’informare i servizi esteri. È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all’esistenza di misure disciplinari (art. 51 cpv. 2 LPmed). 4.1.4 La gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche) sono disciplinate nell’ordinanza del 5 aprile 2017 sul registro delle professioni mediche uni- versitarie (ordinanza sul registro LPMed, RS 811.117.3; cfr. art. 1 cpv. 1). Segnatamente l’art. 1 cpv. 2 dell’ordinanza sul registro LPMed prevede che il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone ap- partenenti alle professioni mediche universitarie elencate all’art. 2 cpv. 1 LPMed. 4.1.5 Chi esercita una professione medica universitaria deve essere iscritto nel registro di cui all’articolo 51 LPMed (art. 33a cpv. 1 lett. a LPMed) e disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della pro- fessione (art. 33a cpv. 1 lett. b LPMed). Chi desidera esercitare una

B-4675/2023 Pagina 7 professione medica universitaria sotto vigilanza professionale e non è tito- lare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve essere titolare di un diploma che lo autorizza a eser- citare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge (art. 33a cvp. 2 lett. a LPMed) e richiedere alla Commissione delle profes- sioni mediche l’iscrizione nel registro (art. 33a cpv. 2 lett. b LPMed). 4.1.6 L'art. 33a cpv. 4 LPMed consente al Consiglio federale, in particolare, di prevedere che la registrazione può avere luogo soltanto se il diploma di cui all'art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite. L'art. 11d lett. b OPMed, (citata per esteso nei fatti, lett. A.c) concretizza queste esi- genze, precisando che, per i medici-dentisti, il diploma è iscritto nel registro delle professioni mediche solo se si fonda su una formazione della durata di almeno cinque anni o 5’000 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto (sentenza del TF 2C_482/2020 del 28 settembre 2021 consid. 6.3). 4.1.7 Dai disposti di legge rilevanti suesposti, emerge che sono iscritte nel registro delle professioni mediche le seguenti categorie di persone: le per- sone che dispongono di un diploma federale in una delle professioni medi- che elencate all’art. 2 cpv. 1 LPmed (cfr. anche l’art. 3 cpv. 1 lett. g dell’or- dinanza sul registro LPMed), le persone titolari di un diploma estero rico- nosciuto equivalente con un diploma federale sulla base dell’art. 15 cpv. 1 LPMed (ossia sulla base di un accordo sul riconoscimento reciproco con- cluso con gli Stati interessati; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. h dell’ordinanza sul regi- stro LPMed), nonché persone che hanno ottenuto un’iscrizione nel registro sulla base dell’art. 33a cpv. 2 LPMed (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. k dell’ordinanza sul registro LPmed; cfr. sentenza del TF 2C_119/2021 del 1° giugno 2021 consid. 4.3). L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i Suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC, RS 0.142.112.681), compresa la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al rico- noscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE), corri- sponde ad un accordo ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LPMed (cfr. sentenza del TF 2C_531/2021 del 28 aprile 2022, consid. 5.1.3; sentenza del TAF B-5900/2023 del 16 luglio 2024 consid. 3.3). La direttiva 2005/36/CE mette in atto principalmente un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi. In un tale sistema, legato ad un’armonizzazione delle formazioni tra gli Stati parti alla convenzione sul riconoscimento reciproco dei diplomi, lo Stato

B-4675/2023 Pagina 8 adito da una richiesta di riconoscimento si limita ad un esame formale volto ad assicurare che il titolo presentato figura sulla lista dei diplomi che sono riconosciuti secondo l’allegato V della direttiva 2005/36/CE (cfr. sentenze del TF 2C_590/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5 e 2C_622/2012 del 17 giugno 2013 consid. 3.2.2). 4.1.8 Se manca uno dei requisiti menzionati (un diploma federale, un di- ploma estero riconosciuto o un diploma equivalente) l’esercizio di un’atti- vità medica sotto la propria responsabilità professionale non è possibile in forza del diritto federale e rimane solo la possibilità di esercitare l’attività medica sotto vigilanza professionale (sentenza del TF 2C_100/2024 del 21 novembre 2024 consid. 5.3). Le condizioni relative al diploma, all’iscrizione e alle conoscenze linguistiche sono disciplinate nell’art. 33a LPmed (cfr. supra consid. 4.1.5 seg.), mentre i Cantoni, in virtù della loro competenza legislativa, possono prevedere ulteriori requisiti per l’ottenimento di un’au- torizzazione di esercizio della professione (sentenze del TF 2C_100/2024 del 21 novembre 2024 consid. 5.3, 2C_838/2021 del 9 marzo 2023 con- sid. 4.4 seg., 2C_531/2021 del 28 aprile 2022 consid. 5.1.2 con rinvii). 5. 5.1 Innanzitutto occorre rilevare che un riconoscimento del diploma estero di medico dentista della ricorrente sulla base dell’art. 15 cpv. 1 LPMed non può entrare in linea di conto. In effetti, il diploma in questione è stato rila- sciato in Brasile. Siccome la Svizzera, con questo paese, non ha concluso alcun accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle qualifiche pro- fessionali, il diploma brasiliano della ricorrente non può essere riconosciuto in Svizzera in applicazione dell’ALC e della direttiva 2005/36/CE. In parti- colare, i diplomi riconosciuti secondo l’allegato V della direttiva 2005/36/CE concernono solo i diplomi rilasciati negli Stati membri che hanno aderito all’ALC e i diplomi emessi in Brasile non rientrano in questa categoria. Inol- tre, nell’incarto non risultano elementi suscettibili di affermare, né viene del resto asserito che il diploma della ricorrente sia stato riconosciuto in un altro Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo e adempia le con- dizioni per un riconoscimento indiretto (cfr. sul tema la sentenza del TAF, al momento non ancora cresciuta in giudicato, B-466/2023 del 14 giugno 2024 consid. 4.4.3, 4.5 segg. con ulteriori riferimenti e la sentenza del TAF B-5900/2023 del 16 luglio 2024 consid. 3.6). La procedura di domanda, inoltrata dalla ricorrente, non poteva pertanto corrispondere ad una do- manda di riconoscimento di un diploma secondo l’art. 15 cpv. 1 LPMed, bensì, come giustamente è avvenuto, ad un procedimento di registrazione di un diploma estero non riconoscibile nel MedReg.

B-4675/2023 Pagina 9 5.2 5.2.1 Nel caso di specie, vista anche l’esperienza professionale come den- tista al suo paese d’origine dopo il conseguimento del diploma ordinario di medico dentista, si può partire dal presupposto che il diploma ottenuto in Brasile autorizza la ricorrente a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professio- nale. 5.2.2 Come già accennato, l’art. 33a cpv. 4 LPMed attribuisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire le esigenze minime riguardanti la formazione finalizzata all’ottenimento del diploma di cui all’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed. L’articolo 11d OPMed fissa le esigenze minime che devono soddisfare le formazioni affinché il diploma possa essere iscritto nel registro. Per quanto riguarda i medici-dentisti che svolgono i loro studi all’interno dell’UE, la for- mazione è stata portata a almeno 5’000 ore dalla direttiva 2005/36/CE, mo- dificata dalla direttiva 2013/55/UE. Questa durata è stata recepita nel men- zionato articolo dell’ordinanza quale esigenza minima ai sensi dell’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed al fine di adeguare il livello di esigenze a quello richie- sto nei Paesi dell’UE. La formazione deve prevedere un insegnamento sia teorico che pratico. La formazione pratica, che viene spesso assolta in una struttura sanitaria non universitaria, dev’essere dispensata sotto la sorve- glianza di un’università o di una scuola universitaria di un livello ricono- sciuto equivalente (cfr. Rapporto esplicativo del marzo 2016 concernente la revisione parziale dell’OPMed, pag. 6; scaricabile dal sito web dell’UFSP, https://www.bag.admin.ch/it/revisione-della-legge-sulle-professioni-medi- che-lpmed). Secondo l’art. 11d lett. b OPMed le esigenze minime sono for- mulate alternativamente. Per i medici-dentisti deve essere dimostrata o una durata della formazione di un minimo di cinque anni oppure di almeno 5’000 ore di insegnamento teorico e pratico. 5.2.3 Secondo l’incarto, la formazione che ha condotto al rilascio del di- ploma brasiliano di medico-dentista è iniziata l’8 luglio 2003 e si è conclusa il 25 agosto 2007. Pertanto, non è adempiuto il requisito minimo della du- rata di formazione di almeno 5 anni. Inoltre, nel periodo di studio indicato, sono state svolte 4'350 ore nel ramo dell’odontoiatria e 165 ore nell’ambito di cosiddette discipline elettive, per un totale di 4'515 ore (cfr. registro ac- cademico a pag. 10 dell’incarto), ciò che riconosce anche l’autorità inferiore in sede di risposta, mentre nella decisione impugnata aveva ritenuto per buone solo le 4'350 ore. Di conseguenza, anche il requisito alternativo dello svolgimento di un minimo di 5'000 ore non può essere considerato adem- piuto.

B-4675/2023 Pagina 10 5.2.4 A torto la ricorrente rimprovera all’autorità inferiore di non aver consi- derato né le più di 500 ore espletate dal 2005 al 2007 a titolo di attività supplementare elettiva, né il monte ore di 1'167 esibito durante il percorso di specializzazione di implantologia successivo alla laurea e concluso il 2 ottobre 2012 e nemmeno le ore di lavoro prestate in Brasile. Un simile modo di vedere non si lascia in alcun modo conciliare con l’ordi- namento giuridico illustrato sopra. L'art. 33a cpv. 4 LPMed consente al Consiglio federale, in particolare, di prevedere che la registrazione può avere luogo soltanto se il diploma di cui all'art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed è stato ottenuto dopo una formazione che soddisfa determinate esigenze mi- nime da esso stabilite. L'art. 11d OPMed, fondato sull’art. 33a cpv. 4 LPMed, porta l’inequivocabile titolo marginale “Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed” e concretizza siffatte esigenze relativa- mente a cinque professioni mediche, tra cui i medici-dentisti (art. 11d lett. b OPMed, cfr. supra consid. 4.1.6, 5.2.2). In ragione del testo chiaro delle due disposizioni in questione, il Tribunale ritiene che l’iscrizione nel registro delle professioni mediche è condizionata dall’adempimento di determinate esigenze minime di formazione che si riferiscono unicamente al diploma universitario di base conseguito (cfr. art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed) e non includono i successivi titoli di perfezionamento professionale o di aggiorna- mento permanente (cfr. art. 3 LPMed), né l’esperienza professionale. Per questo motivo, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto nel fatto che l’autorità inferiore, nell’esame dello svolgimento di almeno 5’000 ore di insegnamento teorico e pratico richieste dall’art. 11d lett. b OPMed, ha te- nuto conto soltanto delle ore di studio pratiche e teoriche realizzate durante i quattro anni di formazione, mentre non ha considerato i contenuti del per- fezionamento in implantologia e le ore di lavoro prestate in Brasile. Lo svol- gimento delle ore svolte dopo l’ottenimento del diploma universitario ordi- nario non può compensare le lacune riscontrate nell’esame delle esigenze minime della formazione. A titolo abbondanziale, quanto alle ore di attività supplementare elettiva svolta durante gli studi che oltrepassano quelle riconosciute dall’autorità inferiore, le informazioni riportate nell’atto di ricorso e nell’allegato III del medesimo non sono tratte dal registro accademico ufficiale, come nel caso delle 4'515 ore in totale. Esse sembrano piuttosto essere state raccolte in via informale, senza contare che nell’allegato III non viene peraltro nem- meno fatta alcuna menzione dell’effettivo numero di ore supplementari svolte, né del loro contenuto.

B-4675/2023 Pagina 11 5.2.5 Riassumendo, il rigetto della domanda di registrazione di un diploma non riconoscibile di medico-dentista conseguito in Brasile, come nel caso della ricorrente, a causa del mancato adempimento delle esigenze minime di formazione secondo l’art. 11d OPMed, è conforme al diritto e resiste alle critiche. 5.3 La ricorrente invoca secondo il senso una violazione della libertà eco- nomica (art. 27 Cost.), rimproverando all’autorità inferiore una violazione del principio della proporzionalità per non aver verificato le competenze della ricorrente e la possibilità di adottare eventuali misure di compensa- zione. 5.3.1 La libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. assicura ad ogni per- sona il diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 143 II 598 con- sid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3). Anche le restrizioni della libertà economica devono rispettare l'art. 36 Cost. ed essere quindi fondate su una base le- gale sufficiente, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere pro- porzionate allo scopo perseguito (criteri dell'idoneità, della necessità e della proporzionalità in senso stretto; DTF 143 I 403 consid. 5.6 e 142 I 99 consid. 2.4.1; sentenza 2C_705/2019 del 12 febbraio 2021 consid. 5.1 con ulteriori rinvii). La garanzia della libertà economica, alla quale possono ap- pellarsi anche gli operatori sanitari, in particolare i medici (DTF 141 V 557 consid. 7.1 pag. 568 e rinvio), non impedisce tuttavia di principio all'autorità di esigere un'autorizzazione o l'adempimento di determinati presupposti per l'esercizio di una professione medica (DTF 131 III 542 consid. 2.3.1; 125 I 267 consid. 2c; sentenza 2C_49/2019 del 16 maggio 2019 consid. 8) o per l’iscrizione di un diploma nel registro delle professioni mediche. 5.3.2 La fissazione di determinate esigenze minime relative alla forma- zione finalizzata all’ottenimento di un diploma secondo l’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed, in combinato disposto con l’art. 33a cpv. 4 LPMed e l’art. 11d OPMed, per poter ottenere un’iscrizione di un diploma estero non ricono- scibile nel registro delle professioni mediche, può rappresentare un’inge- renza nella garanzia della libertà economica. Tuttavia, le condizioni per una restrizione di un tale diritto fondamentale possono essere ritenute adem- piute. L’art. 33a (cpv. 2 e cpv. 4) LPMed configura una base legale suffi- ciente che subordina l’iscrizione nel registro delle professioni mediche alla titolarità di un diploma ottenuto dopo una formazione che soddisfa deter- minate esigenze minime. Il legislatore ha così già sancito quali sono le con- dizioni necessarie per poter beneficiare della registrazione nel MedReg e non ha previsto alcuna possibilità di derogare a tali condizioni o di adottare

B-4675/2023 Pagina 12 misure di compensazione per colmare eventuali carenze nell’adempimento delle esigenze minime di formazione. In particolare, il legislatore ha inteso fissare esigenze minime soltanto in riferimento alla formazione che ha con- dotto all’ottenimento di un diploma secondo l’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed e non anche relativamente ai titoli di formazione continua e all’esperienza professionale. Come si è visto, la ricorrente non adempie il criterio delle esigenze minime di formazione. La decisione querelata persegue un inte- resse pubblico preponderante, la protezione della sanità pubblica e dei pa- zienti (cfr. sentenze del TF 2C_422/2022 del 16 gennaio 2024 consid. 8.2; 2C_910/2022 dell’8 gennaio 2024 consid. 7.3; 2C_236/2020 del 28 agosto 2020 consid. 6.3), nonché la fiducia riposta nel medico dall’opinione pub- blica e dalle autorità sanitarie (sentenze del TF 2C_1011/2014 del 18 giu- gno 2015 consid. 5.2, 2C_504/2014 del 13 gennaio 2015 consid. 3.5 e 2C_879/2013 del 17 giugno 2014 consid. 4.5). Siffatto interesse pubblico consente di assicurare che la registrazione nel MedReg sia riservata a quei professionisti che si trovano al beneficio di una formazione di base che soddisfa le relative esigenze minime. Nessun’altra misura meno incisiva del rifiuto della registrazione nel MedReg sembra essere in grado di poter raggiungere lo scopo dell’interesse pubblico in questione. Dal canto suo, la ricorrente non potrebbe affermare che il suo interesse personale privato prevarrebbe sull’interesse pubblico alla protezione della sanità pubblica da professionisti insufficientemente qualificati. 5.3.3 Infine, la decisione impugnata è conforme al principio della propor- zionalità. 6. Solo in sede di presa di posizione, in seguito al rifiuto della domanda di iscrizione del diploma estero non riconoscibile nel registro delle professioni mediche, l’autorità inferiore ha ventilato alla ricorrente, a titolo addizionale, la facoltà di inoltrare una domanda volta all’ottenimento di un diploma fe- derale in odontoiatria sulla base dell’art. 15 cpv. 4 LPMed e indicato som- mariamente l’attuale prassi della MEBEKO circa le due possibilità di otte- nimento del diploma federale. 6.1 Nel caso che ci riguarda, la MEBEKO ha ritenuto che il diploma estero non riconoscibile della ricorrente non consentiva l’iscrizione dello stesso nel registro delle professioni mediche per il fatto che esso si fondava su una formazione che non adempiva le esigenze minime dell’art. 33a cpv. 2 e 4 LPMed e art. 11d lett. b OPmed. Il presente procedimento è unicamente riferito ad una procedura di domanda di iscrizione di un diploma estero nel registro delle professioni mediche e non ad una procedura di richiesta di

B-4675/2023 Pagina 13 ottenimento del diploma federale di odontoiatra in seguito al mancato rico- noscimento del diploma estero. Cionondimeno, a titolo abbondanziale, il Tribunale ritiene opportuno esprimere le seguenti osservazioni. 6.2 Il titolare di un diploma estero che desidera esercitare in Svizzera deve farlo riconoscere. Questo è possibile quando l’equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati (art. 15 cpv. 1 LPMed). Se il diploma non è ricono- sciuto, la persona deve chiedere un attestato di equivalenza del suo di- ploma (relativamente alla differenza tra una procedura di riconoscimento e un attestato di equivalenza cfr. sentenza del TF 2C_622/2012 del 17 giu- gno 2013 consid. 3.2 citata nelle sentenze del TF 2C_838/2021 del 9 marzo 2023 e 2C_531/2021 del 28 aprile 2022 consid. 5.1.3). Il riconosci- mento compete alla MEBEKO (cfr. art. 15 cpv. 3 LPMed). Qualora non ri- conosca il diploma estero, la MEBEKO stabilisce le condizioni per l’otteni- mento del diploma federale (cfr. Art. 15 cpv. 4 LPMed). Queste condizioni, tra cui rientrano segnatamente il recupero degli anni di studio, l’ampiezza dell’esame e presumibilmente la possibilità di accreditamento di presta- zioni di studio già compiute, sono determinate individualmente per ogni persona (cfr. sentenza del TF 2C_531/2021 del 28 aprile 2022 con- sid. 5.1.3; cfr. anche YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, Volume II, n. 2805, p. 1430). Nella sentenza 2C_839/2015 del 26 maggio 2016, il Tri- bunale federale ha stabilito espressamente che la MEBEKO, malgrado il potere di apprezzamento che le viene riconosciuto nell’ambito dell’applica- zione dell’art. 15 LPMed, non è autorizzata ad incorrere in schematismi e ad ignorare le circostanze particolari riferite alla persona (sentenza del TF già menzionata, consid. 3.4.3). Pertanto, nel caso di una futura domanda della ricorrente volta all’ottenimento del diploma federale, la MEBEKO fa- rebbe bene ad attenersi alla prassi appena esposta e esaminare attenta- mente la situazione effettiva della ricorrente. Vi è ragione di credere che le generiche asserzioni riportate nella presa di posizione non siano suscetti- bili di adempiere le menzionate esigenze giurisprudenziali. 7. Viste le considerazioni suesposte, lo scrivente Tribunale ritiene che la de- cisione querelata di rifiuto dell’iscrizione del diploma estero della ricorrente nel MedReg non viola il diritto federale, ma rientra nei limiti del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore, rispetta il principio della proporziona- lità, si basa su un accertamento dei fatti completo e corretto e risulta ade- guata. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confer- mata, nella misura in cui ammissibile.

B-4675/2023 Pagina 14 8. 8.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente che soccombe integral- mente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 2’000.– e verranno computate con l'anticipo spese di pari importo, già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 8.2 Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). Lo stesso vale per l’autorità inferiore (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-4675/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui ammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.– sono poste a carico della ricorrente e computate con l’anticipo spese di pari importo già versato dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'interno DFI.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-4675/2023 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 29 agosto 2025

B-4675/2023 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, B-4675/2023
Entscheidungsdatum
26.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026