B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-4637/2012

S e n t e n z a d e l 10 g i u g n o 2 0 1 4 Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Pietro Angeli-Busi, David Aschmann, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X._______ AG, patrocinata dagli avvocati Dr. iur. Adriano Viganò e/o lic. iur. Daniela Grahovac, ricorrente,

contro

Y._______ S.p.A., patrocinata dall'avv. Stefano Codoni, controparte,

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Procedura di opposizione n° 12168 – registrazione internazionale n° 542 604 "ARCTIC (fig.)" / marchio svizzero n° 621 437 "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL".

B-4637/2012 Pagina 2 Fatti: A. X._______ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 621 437 "AR- CTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", pubblicato la prima volta sulla banca dati dei titoli di protezione swissreg il 13 ottobre 2011. Esso è stato registrato, tra l'altro, per i seguenti beni e servizi: Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Si- rupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Classe 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

B. Contro la registrazione di suddetto marchio, Y._______ S.p.A. ha inoltrato in data 9 gennaio 2012 un'opposizione vertente sui prodotti menzionati della classe 32 e 33. L'opposizione poggia sul seguente marchio (figurati- vo) internazionale n. 542'604 di cui la ricorrente è titolare:

e che è stato iscritto in data 6 ottobre 1989 nel registro internazionale, tra l'altro, per i seguenti prodotti: Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo- liques, sirops et autres préparations pour faire des boissons; Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques. L'opponente ha sottolineato, a titolo preventivo, che il marchio su cui è fondata l'opposizione è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, Svizzera compresa, depositando a tale riguardo copia di alcune fatture di vendita emesse dalla Y._______ Holding S.p.A., consociata della Y._______ S.p.A., alla Y._______ SA dal 2007 al 2011, nonché fatture di vendita dalla Y._______ SA a clienti svizzeri.

B-4637/2012 Pagina 3 C. La X._______ AG ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine per inoltrare la risposta all'opposizione. D. Con decisione del 18 luglio 2012 l'autorità inferiore ha accolto l'opposizio- ne no. 12168 e revocato il marchio svizzero no. 621 437 "Arctic Velvet Nothing Cocktail" per i prodotti rivendicati: Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Si- rupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Classe 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere). Nel contempo X._______ AG è stata condannata a pagare ad Y._______ S.p.A. un'indennità di fr. 1'800.- (compresa la tassa di opposizione di fr. 800.-). L'autorità inferiore ha dapprima accertato che i prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 32 e 33 sono identici a quelli rivendicati dal marchio opponente nelle medesime classi. In riferimento al marchio opponenente "ARTIC", ella ha riconosciuto che la rappresentazione stiliz- zata dell'orso e il termine scritto a lettere maiuscole "ARTIC" sono en- trambi elementi determinanti dalla forza distintiva. Inoltre, ella ha ritenuto che il marchio verbale impugnato "Arctic Velvet Nothing Cocktail" abbia ripreso l'elemento determinante "ARTIC" del marchio opponente aggiun- gendovi la lettera "c" nel mezzo del termine "AR-c-TIC". A livello fonetico e visivo, conclude l'autorità inferiore, gli elementi verbali "ARTIC" e "Ar- ctic" sarebbero quasi identici. Sotto l'aspetto semantico, ella rileva che l'e- lemento determinante "ARTIC" del marchio opponente corrisponde all'aggettivo "artico/a" mutilato della lettera finale, mentre il primo elemen- to verbale "Arctic" del marchio impugnato rappresenta la traduzione in in- glese dell'aggettivo "artico/a". Considerato che il termine "Velvet" significa in italiano "vellutato, di velluto", il termine "Nothing" è tradotto con "niente" e il sostantivo "Cocktail" ha lo stesso significato in tutte le lingue naziona- li, l'autorità inferiore conclude che il pubblico svizzero comprende la com- binazione verbale del marchio impugnato ai sensi di "cocktail artico vellu- tato niente", per cui anche a livello semantico i marchi in questione sa- rebbero simili. L'autorità inferiore aggiudica al marchio opponente un campo di protezione medio, in quanto esso, in combinazione con i prodot- ti rivendicati nelle classi 32 e 33, non ha carattere descrittivo ma tutt'al più allusivo come ad esempio per prodotti alcolici quali la vodka di cui simbo- leggia la temperatura polare. A dire dell'autorità inferiore, gli elementi

B-4637/2012 Pagina 4 supplementari contenuti nel marchio opposto "Velvet" e "Cocktail" hanno una forza distintiva debole, costituendo delle indicazioni di qualità con- cernenti i prodotti dal gusto o sapore di consistenza vellutati rispettiva- mente una denominazione generica concernente la preparazione dei prodotti ottenuta tramite una miscela proporzionata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici ed aromi. Il secondo termine supplementare "Nothing" si perderebbe nel mezzo di una serie di termini, introdotti e dominati dall'elemento "Arctic", mentre l'elemento "Arctic" non si confonde con i tre termini supplementari ma è percepito come una parte indipendente del marchio impugnato. In considerazione delle similitudini uditive, visive e semantiche tra l'elemento determinante del marchio opponente "ARTIC" e l'elemento preponderante del marchio impugnato "Arctic" la differenza consistente nella lettera "c" del marchio impugnato non è atta a conferire al marchio impugnato un'individualità propria che distolga l'attenzione da- gli elementi coincidenti. La differenza presente nel mezzo della parola e gli elementi supplementari del marchio impugnato non cambiano l'im- pressione d'insieme del marchio impugnato a sufficienza da poter elimi- nare il rischio di confusione dovuto alle coincidenze sul piano auditivo, vi- sivo e semantico. Considerato che nell'ambito delle bibite alcoliche non si presuppone un grado di attenzione maggiore da parte del pubblico inte- ressato, quand'anche il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, esso suppone associazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse dalla stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio di con- fusione indiretto). E. Contro la decisione summenzionata X._______ AG (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso in lingua tede- sca del 6 settembre 2012, postulando l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento integrale della decisione impugnata, protestate tasse e ripetibili. La ricorrente fa innanzitutto osservare che nell'ambito della procedura di opposizione non era ancora patrocinata da un avvocato e quindi non è stata in grado di prendere posizione in maniera adeguata sull'opposizio- ne, segnatamente omettendo di sollevare l'eccezione del mancato uso che avrebbe condotto al rigetto dell'opposizione come del resto successo in riferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC (fig.)" e "ARCTIC VELVET".

B-4637/2012 Pagina 5 La ricorrente invoca una violazione del diritto federale, nella misura in cui l'autorità inferiore ha applicato ed interpretato l'art. 3 cpv. 2 lett. c LPM in maniera scorretta. A suo avviso va negata una similitudine tra i segni a li- vello auditivo, visivo e semantico. Ella sostiene che nel marchio impugna- to manchi il segno distintivo figurativo dell'orso contenuto nel marchio op- ponente e che il marchio impugnato abbia una scrittura completamente diversa, a livello visivo e fonetico, dal marchio impugnato. Questi aspetti, soggiunge la ricorrente, trasmettono un'impressione d'insieme completa- mente diversa dal marchio "ARTIC". La pronuncia della parola "CO- CKTAIL" è in correlazione con la pronuncia del termine "ARCTIC", com- prendendo in entrambe le parole la pronuncia della lettera "k" e della combinazione "kt". Il marchio impugnato sarebbe caratterizzato dalla combinazione delle quattro parole "ARCTIC", "VELVET", "NOTHING" e "COCKTAIL" che gli conferirebbe un forte carattere distintivo, mentre "ARTIC" rappresenterebbe una combinazione fondamentalmente diversa di un marchio verbale debole con un marchio figurativo. La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM, in quanto, secondo lei, l'autorità inferiore avrebbe a torto ammesso il ri- schio di confusione tra i segni contrapposti, in particolare basandosi sol- tanto sui termini "ARTIC" e "ARCTIC" senza esaminare i marchi nel loro complesso, ad esempio tralasciando completamente di considerare l'ele- mento figurativo del marchio opponente e di conseguenza cadendo in contraddizione con le allegazioni contenute nella decisione dell'8 maggio 2012 nella procedura di opposizione nr. 11380. Inoltre, a detta della ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo inesatto ed incompleto, nella misura in cui, sulla base di un e- stratto del registro dei marchi internazionale e di una ricerca sul sito web "google" in relazione al termine "artic", la medesima avrebbe senz'altro potuto constatare che "Artic" è un termine comunemente utilizzato e rap- presenta un indizio per il debole carattere distintivo del marchio della con- troparte. Omettendo queste ricerche l'autorità inferiore non avrebbe chia- rito in maniera sufficiente le circostanze giuridicamente rilevanti e nem- meno assunto le prove secondo l'ordine. In particolare ella avrebbe potu- to constatare sul sito web della ricorrente che i prodotti di quest'ultima so- no fabbricati con acqua proveniente dalla Groenlandia. Anche nel trascu- rare questo aspetto l'autorità inferiore avrebbe, a detta della ricorrente, violato la massima inquisitoria. F. Con scritto del 23 ottobre 2012 l'autorità inferiore ha prodotto gli atti pre-

B-4637/2012 Pagina 6 liminari e comunicato di rinunciare a prendere posizione sul ricorso, ri- mandando in sostanza alla decisione impugnata. G. Con risposta dell'8 novembre 2012, inoltrata entro il termine prorogato con ordinanza del 17 ottobre 2012, Y._______ S.p.A. (di seguito: contro- parte) conclude alla reiezione integrale del gravame ed alla conferma del- la decisione impugnata. Contestualmente alla risposta è stata prodotta la nota d'onorario. In primo luogo la controparte ritiene irrilevante la circostanza che la ricor- rente, non essendo patrocinata da un legale, non sia stata in grado di sol- levare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione. In se- guito, la controparte reputa che la questione a sapere se i marchi e i pro- dotti in questione siano simili ed esista un rischio di confusione debba es- sere decisa esclusivamente sulla base delle registrazioni dei due marchi, mentre sarebbe invece irrilevante l'uso concreto che le parti fanno o in- tendono fare. La controparte contesta a tale riguardo le allegazioni della ricorrente circa l'utilizzo dell'acqua di sorgente della Groenlandia e se- condo cui i prodotti della controparte, oltre ad essere ingannevoli perché non avrebbero origine nell'artico, sarebbero destinati ad un pubblico gio- vane e di tendenza. In considerazione del fatto che i prodotti rivendicati dai marchi in questione sono identici, la controparte è dell'avviso che si dovrà esigere una differenziazione ancora più marcata tra i marchi alfine di evitare un rischio di confusione. Ella parte inoltre dal presupposto che il marchio opponente abbia un ambito protettivo almeno medio. I risultati della ricerca di marchi internazionali e della ricerca su google riportati dal- la ricorrente non dimostrerebbero la debolezza del marchio opponente. A mente della controparte, i prodotti in questione sono rivolti ad un pubblico di consumatori non specialistici, trattandosi di beni alimentari di largo consumo (alcolici), per cui si dovrebbe concludere che i consumatori non prestino particolare attenzione nell'acquistare detti prodotti. La controparte conclude che i marchi in questione siano da ritenere simili secondo l'aspetto grafico e fonetico. Sotto l'aspetto del significato, l'ag- giunta di termini descrittivi come "VELVET NOTHING COCKTAIL" non cambierebbero nulla al significato del termine dominante del marchio del- la ricorrente. Sarebbe quindi dato il rischio di confusione. H. Con ordinanza del 2 novembre 2012 le prese di posizione dell'autorità in- feriore e della controparte sono state trasmesse alla ricorrente e nel con-

B-4637/2012 Pagina 7 tempo si è concluso lo scambio di scritti su riserva di ulteriori provvedi- menti istruttori o allegazioni delle parti. Nel contempo lo scrivente Tribu- nale ha comunicato alle parti di riservarsi la facoltà di esaminare la con- giunzione dei procedimenti B-3056/2012, B-42972012 e B-4637/2012. Con scritto del 26 ottobre 2012 rispettivamente 15 novembre 2012 la con- troparte ha dichiarato di non opporsi ad un'eventuale congiunzione delle procedure, mentre la ricorrente ha manifestato il proprio disaccordo. I. Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibat- timento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). J. Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della controparte ha comunicato di essere entrato a fare parte dal 1° ottobre 2013 dello studio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente ver- tenza.

Diritto: 1. Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è am- messo il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. e della legge del 17 giugno 2005 LTAF. La decisione impugnata è stata resa in data 18 luglio 2012. Il ricorso, inoltrato il 6 settembre 2012, è tempesti- vo, ritenuto che il termine per presentarlo é rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1 lett. b e art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine im- partito e il rappresentante legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA). Non facendo fronte all'invito dell'autorità inferiore di presentare una rispo- sta all'opposizione e lasciando trascorrere infruttuoso il relativo termine, la

B-4637/2012 Pagina 8 ricorrente ha sì commesso un'inosservanza e in questo modo limitato i propri diritti di collaborazione e di difesa nella procedura di opposizione. Tuttavia, ella è rimasta parte del procedimento in prima istanza, parteci- pandovi seppur in modo tacito. Inoltre, ella è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modifica- zione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile. 2. L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in i- taliano, mentre l'atto di ricorso è stato redatto in lingua tedesca. La ricor- rente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in lingua tedesca cosicché quest'ultima, di principio, deve es- sere proseguita in italiano, facendo stato la lingua della decisione impu- gnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, sentenza del Tribunale amministrativo fede- rale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2 "Orthofix (fig.)/Orthofit [fig.]"). 3. Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 di- cembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4 PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presen- tano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (ANDRÉ MO- SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Basilea 2013, N. 3.17; cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a). Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente pro- cedura di ricorso, anche il procedimento B-4297/2012, concernente l'op- posizione formulata dalla controparte ed accolta dall'autorità inferiore sul- la base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio della ricor- rente "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", nonché il procedimento B-3056/2012, concernente l'opposizione della controparte rigettata dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio verbale della ricorrente "ARCTIC VELVET", in quanto la controparte non avrebbe reso verosimile l'uso del marchio opponente in modo da perpetuarne la tutela. Considerato che il procedimento B-3056/2012 verte unicamente sulla questione del mancato utilizzo del marchio opponente e che il presente come pure il procedimento B-4297/2012 hanno per oggetto il rischio di

B-4637/2012 Pagina 9 confusione tra il marchio internazionale opponente e due differenti marchi impugnati svizzeri, si può prescindere dal congiungere le tre procedure cosicché esse sono trattate separatamente. 4. Nel suo memoriale la ricorrente tiene presente che, non essendo ancora patrocinata da un avvocato nell'ambito della procedura di opposizione, non è stata in grado di prendere posizione adeguatamente sull'opposizio- ne, omettendo tra l'altro di sollevare l'eccezione del mancato uso che a- vrebbe condotto al rigetto dell'opposizione, come del resto successo in ri- ferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC (fig.)" e "ARCTIC VELVET". Poiché la procedura di opposizione è dominata dal principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime") non è compito dell'autorità inferiore di esamina- re se il marchio antecedente sia stato utilizzato in modo valido, ma in- combe invece alla parte resistente di sollevare l'eccezione del mancato uso se lo ritiene opportuno (MICHEL MÜHLSTEIN in: de Werra/Guilléron (ed.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, Basilea 2013, n. 3 ad art. 32 LPM; CHRISTOPH GASSER, Stämpflis Handkommentar Marken- schutzgesetz, Berna 2009, n. 7 ad art. 32 LPM). In caso di opposizione, il resistente che vuole invocare il mancato uso del marchio conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPM deve farlo esplicitamente nella sua prima risposta all'opposizione (art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Di conseguenza, egli agisce tardivamente se si prevale dell'eccezione del mancato uso per la prima volta nella procedura di ricorso (GASSER, op. cit., n. 11 ad art. 3 LPM con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale). Dall'estratto del registro dei marchi del 12 ottobre 2012 (allegato 2 alla ri- sposta dell'autorità inferiore) risulta che la ricorrente è detentrice del mar- chio impugnato, ma non è indicato chi sia il suo patrocinatore, come inve- ce è avvenuto nell'estratto del registro dei marchi del 20 luglio 2012 in ri- ferimento al marchio "ARCTIC VELVET" (allegato 2 alla risposta dell'auto- rità inferiore nel procedimento B-3056/2012). Non dà quindi adito a criti- che che l'autorità inferiore, nell'ambito della procedura di opposizione, abbia intrattenuto la corrispondenza direttamente con la ricorrente. Il mancato patrocinio nella procedura di opposizione non avrebbe comun- que impedito alla ricorrente di avvalersi personalmente dell'eccezione del mancato uso nella prima risposta all'opposizione o di agire di conseguen- za per il tramite del proprio patrocinatore. Come si è visto, sulla base del- la dottrina e prassi citate, non è più ammissibile invocare tale eccezione

B-4637/2012 Pagina 10 nella procedura di ricorso. Di ciò sembra pure rendersi conto il patrocina- tore della ricorrente quando dichiara che quest'ultima ha omesso di solle- vare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione, trala- sciando comunque di far valere che la dimenticanza avvenuta in prima i- stanza possa essere riparata nella procedura su ricorso. Non si rivela dunque più necessario chinarsi ulteriormente sulla questione dell'uso del marchio opponente. 5. Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]). L'opposizione deve essere motivata e inviata per i- scritto all'autorità inferiore entro tre mesi dalla pubblicazione della regi- strazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il marchio opponente è stato registrato nel registro internazionale il 6 ottobre 1989, mentre il marchio impugnato è stato depositato il 21 luglio 2011. Ne risulta che il marchio opponente è più vecchio di quello impugnato. Atteso che l'opposizione è stata presen- tata entro il termine legale e la tassa di opposizione era stata pagata en- tro i termini utili, l'autorità inferiore è a giusto titolo entrata nel merito dell'opposizione. 6. 6.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un ri- schio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. c. LPM). Il rischio di confusione si giudica secondo la similitudine dei segni nel ricordo visivo degli ultimi de- stinatari (DTF 121 III 278 consid. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 con- sid. 2d Radion/Radiomat; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 5.1 FUCIDIN/Fusiderm, B-7934/2007 del 26 agosto 2009 consid. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2 Focus/Pure Focus) e secondo il grado di similarità tra i prodotti e i servizi rivendicati. Tra questi due ele- menti sussiste un'interazione: più i prodotti e i servizi per i cui i marchi so- no stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore alfine di escludere tale rischio. 6.2 Per valutare il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM è deter- minante conoscere se a causa della similitudine tra i segni vi siano da temere attribuzioni scorrette della provenienza atte a compromettere la funzione di individualizzazione del marchio prioritario (DTF 127 III 166

B-4637/2012 Pagina 11 consid. 2a Securitas). Un rischio di confusione è ammesso se uno dei segni contrapposti è scambiato per l'altro ("rischio di confusione diretto"), ma anche se le cerchie commerciali interessate possono ritenere, in pre- senza di marchi simili, che essi provengano dalla stessa azienda oppure supporre che sussista un qualsivoglia nesso economico tra le aziende ("rischio di confusione indiretto"; cfr. DTF 128 III 97 seg. consid. 2a Orfi- na/Orfina, DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas, sentenza del Tribunale federale 4C.171/2001 del 5 ottobre 2001 consid. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002 p. 99, DTF 122 III 382 segg. Kamillosan). 6.3 Nell'esaminare il rischio di confusione dev'essere inoltre tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione con cui i destinatari richiedono determinati prodotti e i servizi, nonché della forza distintiva dei segni, poi- ché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, [MSchG], Berna 2009, n. 45 ad art. 3 LPM). Per marchi più deboli l'ambito di similitudine protetto è minore rispetto ai mar- chi forti. Per i marchi deboli bastano già differenze più esigue per creare una distinzione sufficiente (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sen- tenze del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 del 1° dicembre 2008 consid. 3.3 monari/ANNA MO- LINARI). Sono considerati deboli in particolare quei segni le cui compo- nenti essenziali si attengono strettamente a termini specifici dell'uso lin- guistico comune (DTAF 2010/32 consid. 7.3 Peranton/Pernadol, sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5390/2009 del 17 agosto 2010 consid. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). D'al- tra parte sono segni forti quelli che si evidenziano per il contenuto fanta- sioso oppure che si sono imposti nel commercio (DTF 122 III 382 con- sid. 2a Kamillosan; sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ot- tobre 2004 consid. 2.2 Yello; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü- ren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe- werbsrecht, vol.III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 979). Il rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze nel singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]). 7. Sulla base dei prodotti e servizi rivendicati dai due segni in questione si devono preliminarmente determinare i destinatari interessati (EUGEN

B-4637/2012 Pagina 12 MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Di regola si presuppongono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ri- dotto se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti (sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.3 Yel- lo/Yellow Access AG; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.4 Etavis/Estavis 1993) op- pure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7 segg. IKB/ICB, ICB [fig.]), mentre per gli articoli di massa del fabbisogno quotidiano si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione al momento della scelta dei prodotti (DTF 133 III 347 consid. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; JOLLER, op. cit., n. 52 ad art. 3 LPM). La definizione delle cerchie commerciali interessate verte su una questione di diritto (DTF 133 III 347 consid. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D], DTF 126 III 317 consid. 4b Apiella). 7.1 Le bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e mi- nori di 16 anni (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr, RS 817.02]). Di conseguen- za, nella misura in cui ci si trovi nell'ambito di bevande alcooliche della classe 33, le cerchie commerciali interessate consistono nel presente ca- so nei consumatori di bevande alcoliche maggiori di 16 anni, nonché in quelle persone che acquistano tali articoli per terzi per ragioni private o professionali (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 3.2 Gallo/Gallay [fig.]). In riferimento alle be- vande a base di frutta o succhi di frutta della classe 32, si può partire dal presupposto che tali prodotti interessino allo stesso modo un pubblico generico anche di età inferiore a 16 anni, trattandosi di beni d'uso quoti- diano. 7.2 Benché sia concepibile che una piccola parte di intenditori possa pre- stare un'attenzione particolare nell'acquistare bevande alcoliche, nonché bevande a base di frutta o succhi di frutta, per questo tipo di prodotti del fabbisogno quotidiano ci si basa di regola su un'ampia cerchia di destina- tari interessati con un grado di attenzione normale (sentenze del Tribuna- le amministrativo federale B-5120/2011 del 17 agosto 2012 consid. 5.2 Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.], B-7352/ 2008 del 17 giugno 2009 con- sid. 6.2 Torres/Torres Saracena). Ciò vale anche per il caso che ci riguar- da. Del resto la ricorrente non comprova con alcun giustificativo l'allega- zione secondo cui i prodotti rivendicati dal proprio marchio sarebbero de- stinati ad un pubblico esclusivo e disponibili solo in punti di vendita sele-

B-4637/2012 Pagina 13 zionati, mentre i prodotti del marchio opponente sarebbero invece rivolti ad un pubblico di tendenza giovane e femminile. 8. Di seguito va esaminato se i prodotti e i servizi dei marchi contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate definite al consid. 7. 8.1 Una similarità tra prodotti e servizi è ammessa se i destinatari interes- sati possono ritenere che i prodotti e i servizi utilizzati da marchi identici o simili provengano dalla stessa azienda o perlomeno se si tratta di prodotti di aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010 del 21 luglio 2011 consid. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 3.1 EFE [fig.]/EVE). Indicatori per una so- miglianza tra i prodotti e servizi possono essere tra l'altro i medesimi luo- ghi di produzione, lo stesso know-how specifico per la fabbricazione, ca- nali di distribuzione simili oppure la presenza di uno scopo di impiego si- mile (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.]). 8.2 I prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 32 "Alkohol- freie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Prä- parate für die Zubereitung von Getränken" sono identici ai prodotti "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et au- tres préparations pour faire des boissons" rivendicati dal marchio oppo- nente. Anche per i prodotti della classe 33 "Alkoholische Getränke (ausgenom- men Biere)" rivendicati dal marchio impugnato sussiste un'identità di pro- dotti in relazione a quelli rivendicati dal marchio opposto nella medesima classe, vale a dire "Boissons alcooliques". Nel confrontare i segni occorre perciò adottare criteri particolarmente se- veri. 9. Vista l'identità, rispettivamente l'alto grado di similarità tra i prodotti riven- dicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una similitudine tra i due.

B-4637/2012 Pagina 14 9.1 La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali interessate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 121 III 377 con- sid. 2a Boss/Boks; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4471/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 2.3 con riferimenti alla dottrina rilevante ALAÏA/LALLA ALIA [fig.]) Nel raffrontare i segni ci si basa sulle rispettive iscrizioni nel registro dei marchi. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fon- dare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 con- sid. 7.1 FUCIDIN/Fusiderm). 9.2 Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro singole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza distintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marca- to, mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'in- sieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verba- li sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare allo stesso modo l'impressione d'insieme (sentenze del Tribunale ammi- nistrativo federale B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 EFE [fig.]/EVE, B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 Diva Cravatte [fig.] / DD Divo Diva [fig.]). Per prassi l'impressione d'insieme può spesso essere condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le compo- nenti grafiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono atte a restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 Emo- tion/e motion [fig.] consid. 6.3). 9.3 Nei marchi puramente verbali sono determinanti l'aspetto fonetico, vi- sivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 121 III 377 consid. 2b Boss / Boks). Una similitudine dei segni in uno di questi criteri è sufficiente per ammettere il rischio di confusione per i marchi ver- bali (MARBACH, op. cit., n. 875; sentenza della commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 p. 761 consid. 4 McDonald's / McLake). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sil- labe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si lascia contraddistinguere dalla lunghezza delle parole e dall'effetto ottico delle lettere utilizzate; infine va tenuto conto della circostanza che l'inizio di una parola rispettivamente la radice di quest'ultima, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore che le let- tere o le sillabe atone collocate tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc

B-4637/2012 Pagina 15 Securitas; DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 473 consid. 2 c Radion). 9.4 Di seguito si procede ad un confronto tra i due marchi sotto l'aspetto grafico, fonetico e semantico sulla base dei loro elementi determinanti. 9.4.1 In una prima fase è esaminata la questione di sapere quali sono gli elementi determinanti dei marchi contrapposti, sussistendo opinioni di- vergenti delle parti in questo punto. Il marchio opponente è il risultato di una combinazione tra un elemento verbale, il termine "ARTIC", e una componente figurativa, la scrittura del termine "ARTIC" a caratteri maiuscoli diritti dal contorno nero e dall'inter- no bianco con la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno della lettera iniziale "A". Nel procedimento parallelo B-3056/2012 concer- nente la questione dell'uso idoneo dello stesso marchio ad assicurarne la protezione, lo scrivente Tribunale ha concluso che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo dell'orso polare formano, complessivamente, gli ele- menti determinanti del marchio opponente, possedendo, nella loro som- ma, un carattere distintivo proprio e conferendo al marchio la propria i- dentità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 giugno 2014 consid. 7.4.2). Tuttavia, in un procedimento concernente l'esame della similitudine e del rischio di confusione tra due segni occorre tener conto della circostanza che nel traffico commerciale il pubblico interessato suole orientarsi princi- palmente all'elemento verbale anche quando si tratta di marchi combinati (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 otto- bre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.]). Non dà perciò adito a critiche che l'autorità inferiore, pur avendo a giusta ragione ritenuto sia il termine "ARTIC" scritto in maiuscolo a lettere bianche dal contorno nero, sia la fi- gura stilizzata dell'orso polare a pari modo gli elementi determinanti del marchio opponente, abbia eseguito il raffronto dei marchi in questione basandosi prevalentemente sugli elementi predominanti "ARTIC" e "Ar- ctic" (cfr. consid. 9.4.2 segg.). Contrariamente a quello che vorrebbe far credere la ricorrente, l'autorità inferiore non si è scostata diametralmente dalle considerazioni nella pro- cedura di opposizione n. 11380 che fa l'oggetto del procedimento B-3056/2012. Invero, anche in quell'evenienza detta autorità ha attribuito l'appartenenza sia della componente figurativa dell'orso polare sia dell'e- lemento verbale al nucleo del marchio dal carattere distintivo. Per il resto,

B-4637/2012 Pagina 16 il riferimento della ricorrente alla procedura di opposizione non appare pertinente, nella misura in cui nel caso che ci riguarda non si tratta di ap- prezzare l'uso del marchio in maniera da perpetuarne la tutela ai sensi dell'art. 11 LPM, bensì dell'esame della similitudine e del rischio di confu- sione tra due segni giusta l'art. 3 LPM. Le due norme succitate perseguo- no quindi scopi diversi (cfr. MEIER, Commentaire romand, n. 34 ad art. 11 LPM). Il marchio impugnato "Arctic Velvet Nothing Cocktail" è composto da quat- tro parole. Secondo un principio generale, il consumatore suole prestare un'attenzione particolare all'inizio di un marchio nel senso della parte ca- ratteristica del medesimo (DTF 122 III 382 p. 389 Kamillosan/Kamillan, cfr. consid. 9.3 i.f.). Sulla scorta di tale principio e ritenuto, come sottoli- nea a ragione la controparte, che la ricorrente è detentrice dei marchi svizzeri "Arctic Velvet" (no. 602722), "Arctic Velvet Nothing Cocktail" (no. 621437), "Arctic Velvet Premium" (no. 631215) e di "Arctic Velvet Tröpfli" (no. 617749), i quali iniziano tutti con il termine "Arctic", agli ele- menti supplementari del marchio impugnato "Velvet", "Nothing" e "Co- cktail" non può essere attribuito un forte carattere distintivo proprio. Come fa giustamente notare l'autorità inferiore, tutti e tre i termini sono di natura descrittiva, costituendo indicazioni di qualità in relazioni ai prodotti della classe 32 e 33. Le espressioni in inglese "velvet taste" oppure "velvet te- xture" si riferiscono ad un gusto, un sapore o una consistenza vellutati, mentre il termine inglese "Nothing" è tradotto in italiano in "niente" e il termine "Cocktail" è un termine corrente in ogni lingua nazionale. Per questi motivi, si può ragionevolmente concludere che il termine "Arctic" rappresenta l'elemento preponderante dal carattere distintivo del marchio impugnato. In questo senso può resistere a critiche la circostanza che l'autorità inferiore abbia esaminato la similitudine dei segni concentrando- si per la maggiore su un raffronto degli elementi verbali determinanti "AR- TIC" e "Arctic" (cfr. per quanto riguarda la figura stilizzata dell'orso pre- sente nel marchio opponente consid. 9.4.3). 9.4.2 Da un confronto fra gli elementi principali dei segni contrapposti sal- ta all'occhio come l'elemento predominante del marchio opposto "ARTIC" sia stato totalmente ripreso dalla prima parola del marchio impugnato, seppure con l'aggiunta della lettera "c" tra le consonanti "r" e "t". Per prassi costante del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale, la ripre- sa della parte caratteristica principale di un marchio anteriore in un mar- chio più recente porta, di principio, a riconoscere una similitudine tra i se- gni, in quanto vi è il rischio che i destinatari siano indotti a credere, sulla scorta dell'elemento identico o simile, che si tratti di un marchio della

B-4637/2012 Pagina 17 stessa ditta, di serie o perlomeno di marchi provenienti da imprese con- nesse tra loro; a titolo eccezionale la ripresa della componente determi- nante del marchio anteriore in un marchio posteriore è ammessa se la parte ripresa si fonde con gli elementi del marchio più recente al punto ta- le da perdere la propria individualità e da apparire come una componente secondaria del nuovo marchio (cfr. la casuistica in JOLLER, op. cit., n. 127 segg. ad art. 3 LPM). 9.4.3 Sotto l'aspetto grafico, la parola prevalente del marchio impugnato "Arctic" presenta un'affinità notevole con l'unico elemento verbale del marchio opponente "ARTIC". La sola differenza tra i due elementi consi- ste nell'inserimento della lettera "c" tra le lettere "r" e "t", ovvero nel mez- zo del termine "artic" e non può essere reputata decisiva per sconvolgere radicalmente l'impressione d'insieme o per privare il termine "ARTIC" del- la propria identità (cfr. DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan/Kamillan), tanto più che la lettera "c" rischia di confondersi tra la "r" e la "t" e di pas- sare inosservata. Lo stesso va detto per gli ulteriori elementi verbali "Vel- vet", "Nothing" e "Cocktail", i quali, come si è avuto modo di vedere, ca- dono in secondo piano rispetto all'elemento dominante e distintivo "Arctic" in virtù del loro carattere descrittivo in relazione ai prodotti rivendicati. Tuttavia, sempre per quanto riguarda il livello grafico, i marchi in questio- ne differiscono nella misura in cui nel marchio impugnato manca la rap- presentazione dell'orso polare stilizzato, come osserva la ricorrente. Gio- va tuttavia ricordare che nel traffico commerciale il pubblico interessato si attiene di solito all'elemento verbale, anche nel caso di marchi combinati, in quanto l'elemento grafico è messo da parte negli scambi commerciali orali e viene spesso dimenticato nella comunicazione scritta (cfr. senten- ze del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.], B-1398/2011 del 25 settembre 2012 con- sid. 5.3. Etavis/Estavis 1993; v. anche RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARA- DAN, in: de Werra/Gilléron (ed.), Propriété intellectuelle, Commentaire Romand, n. 104-106 ad. art. 3 LPM; JOLLER, op. cit., n. 196 segg.). Con- siderato infine che all'aspetto grafico viene attribuita un'importanza di mi- nor entità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 6.2.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]), occorre di seguito chi- narsi sull'aspetto fonetico e semantico. 9.4.4 I termini "ARTIC" e "Arctic" presentano una similitudine dal punto di vista fonetico. Ritenuto che secondo prassi costante il pubblico suole pre- stare più attenzione all'inizio e alla fine delle parole, appare verosimile

B-4637/2012 Pagina 18 che la lettera "c" collocata nella parte centrale del termine "Arctic" rischi di non essere letta e pronunciata. Proprio perché la componente verbale "Arctic" risulta essere la parte dominante del marchio impugnato sulla ba- se della giurisprudenza menzionata, è concepibile che il consumatore con ogni probabilità pronunci il termine più distintivo, tralasciando invece di farlo per le parole restanti "Velvet" e "Tröpfli" (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8006/2010 del 12 marzo 2012 viva! [fig.]/viva fitness studio für frauen [fig.] consid. 3.2). 9.4.5 Dal punto di vista del significato o semantico l'elemento "ARTIC" del marchio opponente richiama l'aggettivo in lingua italiana "artico/a" privato della lettera finale, mentre la componente "Arctic" del marchio impugnato corrisponde alla traduzione inglese del termine italiano "artico". In combi- nazione con gli ulteriori elementi del marchio impugnato "Velvet", che in italiano significa "vellutato, di velluto", "Nothing" che tradotto in italiano vuol dire "Niente" e il termine ricorrente in tutte le lingue nazionale "Co- cktail", è senz'altro ipotizzabile che il marchio impugnato venga inteso dai consumatori nel senso letterale di "cocktail artico vellutato niente". Ciò non toglie che con o senza le ulteriori componenti verbali "Velvet", "No- thing" e "Cocktail" il termine "Arctic" abbia lo stesso significato di "ARTIC". Irrilevanti sono le ulteriori allegazioni della ricorrente quando dirige la sua attenzione sullo slogan "made with 2000 year old Greenland Springwater" utilizzato per il marchio impugnato secondo l'estratto del proprio sito internet, deducendo dalla presunta indicazione d'origine un senso com- pletamente diverso del segno opponente al quale, a suo dire, verrebbe a mancare un riferimento diretto con l'Artide e concludendo che l'elemento "ARTIC" potrebbe addirittura risultare ingannevole. A tale riguardo va rile- vato che nella procedura di opposizione il confronto tra due marchi è ef- fettuato sulla base della loro iscrizione nell'apposito registro e che non possono essere presi in considerazione elementi aggiuntivi estranei che appaiono sul prodotto o sull'imballaggio come disclaimer, slogan o altre diciture (cfr. SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 28 ad art. 3 LPM; JOLLER, op. cit., n. 118 seg. ad art. 3 LPM). 9.4.6 In sunto è accertato che l'autorità inferiore non ha violato il diritto fe- derale analizzando la similitudine fra il marchio impugnato più recente ed il marchio opposto anteriore sulla base dei rispettivi elementi verbali de- terminanti "ARTIC" e "Arctic" e concludendo, in considerazione di tale raf- fronto, alla similitudine dei segni a livello grafico, fonetico e semantico.

B-4637/2012 Pagina 19 10. Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso dev'essere esaminato se sussiste un rischio di confusione tra i due segni (art. 3 cpv. 1 lett. c LPM). 10.1 In primo luogo occorre rilevare che i segni contrapposti sono rivendi- cati per prodotti praticamente identici o altamente simili della classe 32 e 33 (consid. 8.2), precisamente bevande alcoliche e analcoliche, le quali sono indirizzate, in qualità di prodotti del fabbisogno quotidiano, ad un pubblico generico e non specialistico (consid. 7.2). 10.2 In relazione ai prodotti rivendicati della classe 32 e 33 il marchio op- ponente "ARTIC (fig.)" non riveste un carattere descrittivo, ma al massimo allusivo, in quanto potrebbe richiamare l'abitudine di consumare un certo tipo di bevande alcoliche, ad esempio la vodka, con tanto ghiaccio e con ciò simboleggiare la temperatura polare. Al marchio opponente può dun- que essere attribuito un ambito protettivo medio, come giustamente rite- nuto dall'autorità inferiore. Le censure della ricorrente volte ad accentuare l'appartenenza del termi- ne "ARTIC" al dominio pubblico in virtù del carattere descrittivo e quindi a dimostrare una presumibile debolezza e un effetto di diluizione del mar- chio opponente sono destinate a cadere nel vuoto. A tale riguardo la ricor- rente dimentica che l'apprezzamento dell'ambito protettivo del marchio va sempre effettuato in combinazione con i prodotti o servizi da esso rivendi- cati e non in maniera astratta (sentenza del Tribunale amministrativo fe- derale B-8028/2010 del 2 maggio 2012 consid. 7.1.1 seg. View/Swissview [fig.]). Pertanto i risultati della ricerca del termine "ARTIC" eseguita dalla ricorrente nel registro internazionale dei marchi e nel motore di ricerca "Google" si rivelano ininfluenti in quanto non sono messi in relazione con- creta con i prodotti della classe 32 e 33. 10.3 Come si è avuto modo di vedere, l'elemento determinante del mar- chio opponente "ARTIC" e quello del marchio impugnato "Arctic" presen- tano similitudini a livello grafico, fonetico e semantico, divergendo unica- mente nella consonante "c" posta nel mezzo del termine "Arctic". Consi- derato che le componenti predominanti dei due segni iniziano ("AR") e terminano ("TIC") in maniera assolutamente identica, il rischio che i desti- natari interessati non pronuncino o leggano la lettera "c" appare inevitabi- le. A ciò si aggiunge che gli elementi supplementari del marchio impugna- to "Velvet", e "Cocktail" hanno una debole forza distintiva poiché rappre- sentano indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 32 e 33,

B-4637/2012 Pagina 20 richiamando un gusto, sapore o consistenza vellutati secondo il modo di dire in inglese "velvet taste", "velvet teixture" e nel contempo una deno- minazione generica concernente la preparazione di prodotti ottenuta tra- mite una miscela proporzionata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici e ed aromi (cfr. la definizione del termine "Cocktail" su http://it.wikipedia.org/wiki/Cocktail). Il termine "Nothing" non ha carattere distintivo o allusivo in relazione ai prodotti della classe 32 e 33, cionondi- meno cade in secondo piano e si perde nel mezzo di una serie di altri termini, dominati dall'elemento "Arctic". Tenuto conto dell'identità dei prodotti rivendicati, della vasta cerchia di in- teressati a cui tali prodotti sono rivolti e della sfera protettiva media del marchio opponente, si giustifica in casu l'adozione di criteri particolarmen- te severi nel quadro dell'esame del rischio di confusione. Viste le circo- stanze del singolo caso nel loro complesso, non dà adito a critiche che l'autorità inferiore sia giunta alla conclusione che la differenza consistente nella lettera "c" e i tre ulteriori elementi verbali addizionali "velvet", "no- thing" e "cocktail" non sono idonei a sconvolgere l'impressione di insieme del marchio impugnato in modo tale da sventare il rischio di confusione causato dalle similitudini sotto l'aspetto uditivo, visivo e semantico tra i termini "ARTIC" e "Arctic". In tali frangenti è concepibile che il pubblico possa essere indotto a credere che vi sia una relazione tra il titolare del marchio opponente e quello del marchio impugnato. Ne consegue che nel caso di specie sussiste il rischio che il pubblico faccia associazioni sba- gliate e quindi un rischio di confusione almeno indiretto. 11. Dai considerandi suesposti emerge che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, applicando ed interpretando correttamente l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM, né accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Pertanto il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va riconfermata invece la decisione impugnata. 12. 12.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccom- benza (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63

B-4637/2012 Pagina 21 cpv. 4bis PA, art. 2 TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tas- sa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Se- condo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore liti- gioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 2'000.-, in considerazione delle affinità argomentative con il procedimento B-4297/2012. Esse sono computate con l'anticipo, già versato, di fr. 3'500.-. La differenza di fr. 1'500.- è restituita alla ricorrente. 12.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'inden- nità per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS- TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato una nota d'onorario dettagliata, fatturando un importo di fr. 2'008.50 sulla base di un dispendio di 9 ore per la redazione della ri- sposta. Nel presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scritti. Il contributo del patrocinatore della controparte si è ef- fettivamente limitato nella stesura della risposta al ricorso, per un totale di 12 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della circostanza che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento non appare maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione e che le al- legazioni della risposta sono pressoché identiche a quelle della risposta nel procedimento B-4297/2012, appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 1'500.-. 13. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribuna- le federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

B-4637/2012 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico della ricorrente e computate con l'anticipo versato di fr. 3'500.-. La differenza di fr. 1'500.- è restituita alla ricorrente dalla cassa del tribunale. 3. Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 1'200.- (IVA compresa) a carico della ricorrente. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento"; atti di ritorno in allegato); – controparte (raccomandata); – autorità inferiore (n. di rif. 542604; raccomandata: atti di ritorno in allegato).

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Data di spedizione: 11 giugno 2014

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
10.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026