B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-4418/2024
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Vera Marantelli, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X. _______, patrocinata dall'avv. Fabrizio Colucci, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato dell'economia SECO, autorità inferiore,
e
Y. _______ AG, patrocinata dagli avv.ti Michele Micheli e Raffaele De Vecchi, controparte.
Oggetto
Ricorso contro l'email della SECO del 27 gennaio 2023.
B-4418/2024 Pagina 2 Fatti: A. La A. _______ è una società il cui pacchetto azionario è controllato dalla (società) B. _______, la quale risulta diretta destinataria delle sanzioni se- condo l’Allegato 8 dell’Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedi- menti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72; di seguito Ordinanza-Ucraina). B. In data [...], la A. _______, per il tramite dei suoi patrocinatori della Y. _______ AG, ha promosso presso la Pretura di [...] un’istanza super- cautelare di blocco del registro fondiario di un fondo di proprietà di X. _______, la quale avrebbe ricevuto l’immobile in donazione dal figlio, contro cui la A. _______, secondo quanto da lei asserito, vanta un credito sulla base di due sentenze cresciute in giudicato emanate in Russia. Nella richiesta menzionata, gli scriventi legali hanno fondato la loro autorizza- zione a procedere in nome e per conto di A. _______ su una non meglio precisata “decisione del 27 gennaio 2023 della SECO di non assoggetta- mento alle sanzioni” (allegato 11 all’atto di istanza supercautelare). In con- formità all’allegato citato, si tratta più precisamente di una comunicazione e-mail della SECO in risposta ad una domanda “di accertamento e con- ferma” dei legali di A. _______ inoltrata il 23 gennaio 2023 riguardo alle tematiche “servizi di assistenza o supporto giuridico”, “pagamento delle parcelle degli avvocati” e “patrimonio immobiliare ticinese interessato dalla Vostra attività e dai Vostri servizi legali” (cfr. consid. 1.1.1). C. Contro la menzionata comunicazione della Segreteria di Stato dell’econo- mia (di seguito: SECO, autorità inferiore), X. _______ (in seguito: ricor- rente) è insorta con ricorso del 3 luglio 2024 dinanzi al Consiglio Federale, chiedendo, in via provvisionale, la concessione dell’effetto sospensivo, l’ac- cesso illimitato agli atti e la conseguente possibilità di completare i motivi del ricorso e, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, in entrambi i casi con protesta di tasse, spese e ripetibili. In sostanza, la ri- corrente fa valere una violazione delle disposizioni dell’Ordinanza-Ucraina. Ella ritiene che A. _______ e i suoi patrocinatori non possano agire in Sviz- zera (né per proprio conto la prima, né per conto della medesima i secondi) in forza del divieto di transazioni con imprese statali e in virtù dell’inammis- sibilità dell’assistenza giuridica per l’ottenimento di un exequatur di una sentenza russa e per l’incasso di un credito derivante da un fallimento in Russia. In qualità di rifugiato ai sensi della convenzione ONU, fuggita dalla
B-4418/2024 Pagina 3 Russia proprio a seguito della nota persecuzione portata avanti tramite lo strumento della A. _______, la ricorrente reputa di essere degna di una particolare tutela. D. In data 11 luglio 2024, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia ha trasmesso la causa, per competenza, allo scri- vente Tribunale. E. Con presa di posizione del 3 settembre 2024, inoltrata entro il termine pro- rogato, l’autorità inferiore chiede l’acquisizione degli atti dei procedimenti della Pretura di [...], nonché di non entrare nel merito del ricorso, eventual- mente di revocare l’effetto sospensivo al medesimo e di garantire il diritto di essere sentito alla Y. _______ AG e alla A. _______. In sintesi, la SECO conclude all’inammissibilità del ricorso per tre motivi: l’inosservanza del ter- mine di ricorso, la mancanza della legittimazione a ricorrere della ricorrente e la mancanza di un valido oggetto di contestazione. F. Con replica del 10 ottobre 2024, la ricorrente mantiene le proprie conclu- sioni in via incidentale e principale. In sintesi, ella contesta prevalente- mente i tre motivi invocati dalla SECO per giustificare un’eventuale inam- missibilità del ricorso. In particolare, la ricorrente è dell’avviso di avere titolo di parte, in quanto direttamente toccata da una decisione che legittime- rebbe A. _______ ad agire in giustizia contro la ricorrente presso le autorità civili svizzere. G. Dopo aver appreso nel corso del procedimento civile dell’esistenza della presente causa, con rispettive richieste del 17 settembre 2024 la Y. _______ AG e la A. _______ hanno chiesto al Tribunale il riconosci- mento della qualità di parte e la concessione del diritto di essere sentito al fine di poter esprimersi sul ricorso. H. Con scritto del 18 ottobre 2024, la ricorrente acconsente a concedere a Y. _______ AG l’esercizio del diritto di essere sentito, chiedendo la messa a carico delle spese alla medesima in caso di mancata sussistenza di una decisione.
B-4418/2024 Pagina 4 I. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2025, è stata riconosciuta la qua- lità di controparte dello studio legale Y. _______ AG nella presente proce- dura. J. Il 27 gennaio 2025 la SECO ha prodotto l’incarto, in particolare “la do- manda di accertamento e conferma del 23 gennaio 2023” menzionata nell’e-mail della SECO del 27 gennaio 2023, contro cui è stato interposto il ricorso. K. Con presa di posizione del 18 marzo 2025, inoltrata entro il termine proro- gato, la controparte chiede di dichiarare il ricorso irricevibile, in via subor- dinata di respingerlo integralmente. In via procedurale, ella richiede il rico- noscimento di A. _______ quale parte nel presente procedimento. Con scritto separato dello stesso giorno, la controparte produce l’incarto in suo possesso e postula di non trasmettere quest’ultimo alla ricorrente per gli stessi motivi rivendicati per dimostrare l’inammissibilità del ricorso. A suo dire, il ricorso sarebbe stato depositato intempestivamente, la ricorrente non avrebbe il diritto di ricorrere e nemmeno la qualità di parte nella proce- dura relativa alla “decisione della SECO” oggetto del ricorso. Con ordi- nanza del 26 marzo 2025, i menzionati scritti della controparte, per il mo- mento senza gli allegati, sono stati inviati per conoscenza ai rimanenti par- tecipanti al procedimento. A seguito di ciò, la ricorrente ha inoltrato lo scritto spontaneo del 4 aprile 2025 su cui la controparte si è espressa nella presa di posizione spontanea del 5 maggio 2025, successivamente trasmessa alla ricorrente. In data 23 maggio 2025, la ricorrente chiede in sostanza l’esame degli atti inoltrati dalla controparte con la presa di posizione e l’as- segnazione di un termine per replicare. L. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
B-4418/2024 Pagina 5 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la rice- vibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/16 consid. 1). 1.1 1.1.1 Il presente ricorso è diretto contro l’e-mail della SECO del 27 gennaio 2023 allo studio legale Y. _______ AG in risposta ad una richiesta di infor- mazioni del medesimo inoltrata il 23 gennaio 2023, intitolata “domanda di accertamento e conferma”. Le indicazioni fornite dalla SECO riguardano i tre seguenti punti: (1) la conferma circa l’ammissibilità del servizio di con- sulenza legale per A. _______ in conformità con l’Ordinanza-Ucraina, visto che “l’art. 28 (recte: art. 28e) [scilicet: dell’Ordinanza-Ucraina] non è inte- ressato”; le modalità da seguire nell’ambito (2) del pagamento delle par- celle degli avvocati e (3) del patrimonio immobiliare ticinese interessato dall’attività e dai servizi legali richiesti. Quanto al punto (2), in considera- zione del fatto che i pagamenti ricevuti dall’estero saranno congelati dalla banca svizzera una volta pervenuti, la SECO ha spiegato di poter consen- tire solo a posteriori e su richiesta degli avvocati al pagamento dei servizi prestati. Quanto al punto (3), la SECO, ritenuto il congelamento degli asset di A. _______ in Svizzera, ha concluso che un eventuale effettivo passag- gio di proprietà del patrimonio immobiliare sito nel Canton Ticino a A. _______ comporterebbe il congelamento tempestivo dei fondi interes- sati e la conseguente impossibilità di darli in affitto, rivenderli o fornirli in garanzia. 1.1.2 La ricorrente ha impugnato l’e-mail della SECO poc’anzi esposta ed insorge principalmente contro l’ammissibilità, rispettivamente “l’autorizza- zione”, impartita dalla SECO, circa la rappresentanza legale di A. _______ da parte della controparte. La ricorrente sostiene che A. _______ non possa agire in giudizio in Svizzera, né farsi rappresentare. In particolare, A. _______ non potrebbe agire in Svizzera come rappresentante di un fal- limento russo e per fare eseguire delle sentenze dello Stato Russo senza incappare in una violazione delle norme dell’Ordinanza-Ucraina. La ricor- rente sottolinea che il blocco, ottenuto da A. _______ in via supercautelare, di un bene immobile a lei intestato le avrebbe cagionato grossi danni e che per questo avrebbe dovuto essere coinvolta nella procedura dinanzi alla SECO. 1.2 In principio, il Tribunale amministrativo federale è competente per giu- dicare i ricorsi contro le decisioni della SECO (art. 31 della legge federale
B-4418/2024 Pagina 6 del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32] in combinato disposto con l’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021] e l’art. 33 lett. d LTAF, nonché l’art. 31 cpv. 1 dell’Ordinanza-Ucraina in combinazione con l’art. 8 della legge del 22 marzo 2002 in applicazione di sanzioni internazionali [legge sugli embarghi, LEmb, RS 946.231] e l’art. 44 PA). Non sono ravvi- sabili motivi per la sussistenza di un caso d’esclusione ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LTAF (cfr. sentenza del TAF B-547/2023 del 7 novembre 2023 consid. 1.1). 1.3 La SECO e la controparte sono dell’avviso che il ricorso sia inammissi- bile principalmente in quanto intempestivo e in via eventuale per difetto della necessaria legittimazione a ricorrere della qui insorgente. Entrambe hanno invece pareri discordanti relativamente alla qualità di decisione dell’e-mail qui impugnata. Secondo la SECO, si tratterebbe di una semplice informazione che non soddisfa i requisiti per essere qualificata come deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA. Di contro, la controparte sostiene che la SECO le avrebbe concesso il diritto di fornire consulenza legale a A. _______ in conformità con l’art. 28 Ordinanza-Ucraina (recte: art. 28e), accertando l’esistenza di un diritto, rispettivamente l’inesistenza di un divieto, il che esplicherebbe uno specifico effetto giuridico, vincolante ed esecutivo. 1.4 Nel presente procedimento non occorre chinarsi più da vicino sul ca- rattere di decisione della comunicazione di posta elettronica impugnata e nemmeno su una presunta intempestività del gravame. In effetti, il ricorso in parola verte piuttosto prevalentemente sulla questione di sapere se l’e- mail impugnata avrebbe dovuto essere notificata alla ricorrente e quindi se a quest’ultima avrebbe dovuto essere attribuita un’eventuale qualità di parte. Pertanto, di seguito si passerà ad esaminare se ciò fa al caso e se alla ricorrente può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere. 1.5 1.5.1 Chi può rivendicare la qualità di parte ai sensi degli artt. 6 e 48 PA, può postulare l’emanazione di una decisione da parte dell’autorità compe- tente. L’autorità adita deve in tal caso esaminare d’ufficio se per il richie- dente sussiste un interesse degno di protezione a che venga emanata una siffatta decisione. In difetto di un tale interesse e conseguentemente della qualità di parte, detta autorità non deve entrare nel merito della richiesta (DTF 130 II 521 consid. 2.5; sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.1; VERA MARANTELLI/SAID HUBER, in:
B-4418/2024 Pagina 7 Waldmann/Krauskopf [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Verwaltung- sverfahrensgesetz [di seguito: Praxiskommentar], 2023, n. 16 ad art. 6 PA). 1.5.2 Giusta l’art. 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potreb- bero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. In altre parole possono essere parti solo coloro che sono materialmente destinatari della decisione – ovvero coloro che hanno un interesse degno di protezione a che un dato rapporto giuridico venga disciplinato nella stessa – come pure coloro che sulla base dell’art. 48 PA risultano poi legittimati a ricorrere con- tro la medesima (cfr. MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar, op. cit., n. 3, 7, 13 e 16 ad art. 6 PA). Di fatto, la qualità di parte di cui all’art. 6 PA è definita in funzione della qualità per ricorrere di cui all’art. 48 PA (cfr. sen- tenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.2). 1.5.3 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a PA; aspetto formale della legit- timazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48 lett. b-c PA; aspetti materiali della legittimazione). Questi presup- posti devono essere adempiuti cumulativamente (MARANTELLI/HUBER, Pra- xiskommentar, op. cit., n. 8 ad art. 48 PA). 1.5.4 Sebbene la legittimazione a ricorrere è un requisito da esaminare d’ufficio, la parte ricorrente è nondimeno tenuta a dimostrarla, in mancanza di che il ricorso va dichiarato inammissibile (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii; sentenza del TF 2C_328/2018 dell'11 ottobre 2018 consid. 1.1; sentenza del TAF A-3535/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4 con ulteriori riferimenti). 1.5.5 Sono legittimati a presentare ricorso anche coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore. Può trattarsi di casi in cui al ricorrente avrebbe dovuto, in realtà, es- sere attribuita la qualità di parte, ma gli è stata negata la partecipazione per motivi a lui non imputabili. Può però anche darsi che la partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore non fosse possibile perché in tale procedimento la persona interessata non aveva un interesse degno di protezione. È parimenti possibile che una persona sia colpita solo dalla decisione impugnata (ISABELLE HÄNER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, n. 8 ad art. 48 PA). Ad ogni modo la privazione della possibilità di partecipare al procedimento di cui all’art. 48 cpv. 1 lett. a PA non va intesa nel senso che chiunque non abbia ottenuto
B-4418/2024 Pagina 8 la possibilità di partecipare possa già adempiere ad una tale condizione, bensì solo una persona che sia stata autorizzata a farlo (MARAN- TELLI/HUBER, Praxiskommentar, op. cit., n. 22 s. ad art. 48 PA). 1.5.6 L'esistenza di un interesse degno di protezione di un terzo che non è destinatario della decisione impugnata è ammessa solo in modo restrittivo. I terzi non sono infatti interessati da una decisione nella stessa maniera del suo destinatario, nella misura in cui essa non conferisce loro direttamente diritti o impone loro obblighi. (sentenza del TF 2C_76/2022 del 10 giugno 2022 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). Per ammettere la legittimazione a ri- correre, il terzo deve essere colpito direttamente e in modo più grave ri- spetto a qualsiasi altro terzo e trovarsi in un rapporto particolare, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia, (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2; 137 III 67 con- sid. 3.5). Non è sufficiente che sia colpito in maniera indiretta o secondaria (DTF 138 V 292 consid. 4; 130 V 514 consid. 3.1). Un semplice interesse di fatto non consente, in particolare, di fondare un rapporto sufficiente- mente stretto con l'oggetto della controversia (cfr. DTF 138 V 161 con- sid. 2.5.2 et 2.7; 138 V 292 consid. 4; 137 III 67 consid. 3.5; sentenza del TF 2C_76/2022 del 10 giugno 2022 consid. 4.2). Il terzo deve inoltre avere un interesse pratico all'annullamento o alla modifica della decisione impu- gnata, nel senso che l'esito del procedimento deve influire in modo signifi- cativo sulla sua situazione (cfr. DTF 146 I 172 consid. 7.1.2; 139 II 279 consid. 2.2). Una persona non ha legittimazione ad agire se fa valere non un interesse proprio, ma quello di terzi (DTF 147 II 116 consid. 6.2 non pubblicato; 135 II 145 consid. 6.2). 1.6 1.6.1 Le informazioni fornite dalla SECO nella comunicazione e-mail impu- gnata si collocano nel contesto dei provvedimenti ordinati dal Consiglio fe- derale in relazione alla situazione in Ucraina secondo la relativa Ordinanza, per la precisione nell’ambito della fornitura di servizi di consulenza giuri- dica. Tali informazioni sono state date allo scopo di chiarire se i servizi di rappresentazione forniti dallo studio legale formato dalla controparte siano soggetti al divieto di fornire servizi di consulenza giuridica o ne siano esen- tati. In tale ambito, è in effetti la SECO a cui compete la sorveglianza sull’osservanza di tale divieto sulla base dell’art. 31 cpv. 1 dell’Ordinanza- Ucraina. 1.6.2 Secondo l’art. 28e cpv. 1 bis dell’Ordinanza-Ucraina è in particolare vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di consulenza giuridica
B-4418/2024 Pagina 9 al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Il divieto di consulenza giuridica è soggetto tuttavia a talune eccezioni. Esso non si applica ai ser- vizi destinati all’uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o or- ganizzazioni stabilite nella Federazione Russa di proprietà o sotto il con- trollo, esclusivo o congiunto, di persone giuridiche, imprese od organizza- zioni costituite o registrate secondo il diritto svizzero, il diritto di uno Stato membro dello SEE o il diritto di un partner (art. 28e cpv. 2 lett. a Ordinanza- Ucraina). Siffatto divieto non si applica nemmeno: a. ai servizi necessari per avvalersi del diritto alla difesa nei procedimenti giudiziari e del diritto a un ricorso effettivo; b. ai servizi necessari per garantire l’accesso a proce- dimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in Svizzera, in uno Stato mem- bro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l’esecu- zione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito (art. 28e cpv. 2 bis Ordinanza- Ucraina). 1.6.3 I destinatari del divieto di fornire servizi di consulenza giuridica e delle deroghe a tale divieto, entrambi ancorati nell’Ordinanza-Ucraina, sono, da un lato, il governo della Federazione Russa oppure le persone giuridiche, imprese o organizzazioni con sede nella Federazione Russa, in qualità di richiedenti di servizi, ciò a prescindere da che figurino nella lista delle san- zioni, e, d’altro lato, i rispettivi fornitori di servizi di consulenza giuridica (cfr. PETER BURCKHARDT/NINA LUMENGO PAKA, Die Russland-Sanktionen der Schweiz, in: Recht der Internationalen Wirtschaft RIW 2022 pag. 266 segg., in particolare pag. 267 seg.; ANDREA MARCO STEINGRUBER, Interna- tionale Sanktionen und der anerkennungsrechtliche materielle Ordre pu- blic, in: Aktuelle Juristische Praxis AJP 2024 pag. 425 segg., in particolare pag. 437 seg.). In concreto, la A. _______, persona giuridica con sede in Russia controllata da un ente sanzionato dall’Ordinanza-Ucraina, e lo stu- dio legale della controparte sono direttamente interessati da questi dispo- sti. Di contro, la ricorrente, persona fisica, nonché cittadina russa residente a [...] non rientra direttamente nel campo di applicazione personale delle norme menzionate e non manifesta già a priori una vicinanza specifica e speciale alla materia e alla situazione in questione. 1.6.4 In sostanza, secondo l’e-mail in oggetto e le asserzioni nelle relative comparse, la controparte ha chiesto l’intervento della SECO, a cui incombe la sorveglianza per l’esecuzione dell’Ordinanza-Ucraina, in particolare an- che dell’art. 28e, per accertarsi sulla facoltà di fornire un servizio di rappre- sentanza a A. _______, nonché sulle conseguenze in riguardo alla remu- nerazione per tale prestazione e in riguardo ad un eventuale passaggio di
B-4418/2024 Pagina 10 proprietà di fondi siti nel Canton Ticino a A. _______. La risposta della SECO tange unicamente e direttamente la posizione della controparte in qualità di fornitore di servizi di consulenza giuridica e, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, del resto non destinataria della risposta, non verte sulla capacità di A. _______ di agire in giudizio in Svizzera. Mal si vede dunque per quale motivo la ricorrente avrebbe dovuto essere coin- volta nell’ambito dello scambio di corrispondenza tra la SECO e la contro- parte. 1.6.5 La ricorrente sembra rivendicare un legame di vicinanza diretto e de- gno di tutela con l’oggetto della contestazione, fondandosi in pratica solo sul fatto che il giudice civile che ha emanato in via supercautelare il blocco del registro fondiario del fondo a lei intestato si sarebbe fidato della rappre- sentazione fornita da A. _______ e che questa misura le avrebbe cagionato grossi danni, confrontandola ancora una volta alla persecuzione del regime russo. A torto. Come emerge dagli atti, al momento è pendente dinanzi al giudice civile una procedura cautelare di blocco del registro fondiario nei confronti di un immobile di proprietà della ricorrente. Secondo la prassi del Tribunale federale, la decisione sulla questione della facoltà di rappresen- tanza dell'avvocato in un procedimento civile pendente incombe al tribu- nale civile competente nel merito della causa (DTF 147 III 351 consid. 6). Si può pertanto partire dal presupposto che il giudice civile si occuperà di verificare la facoltà di rappresentanza della controparte nell’ambito dell’esame delle condizioni di ricevibilità dell’istanza di blocco di registro fondiario. A prescindere dal fatto che il mandato di rappresentanza venga riconosciuto ammissibile o meno, non può essere accettato che la ricor- rente si serva di un ricorso di diritto amministrativo per ottenere quello che non potrebbe raggiungere nel quadro di una procedura civile. Per quanto poi la ricorrente con il proprio gravame tenda prevalentemente ad opporsi all'esecuzione della decisione estera con cui è stata motivata l’istanza di blocco di registro fondiario, occorre rilevare che la decisione in materia compete al giudice civile, il quale, in tale contesto, dovrebbe essere tenuto a verificare l’osservanza delle disposizioni di diritto federale, segnatamente anche di quelle in materia di sanzioni. 1.6.6 Alla luce delle considerazioni suesposte, discende che la ricorrente non risulta essere colpita direttamente e non riesce a dimostrare di avere una relazione sufficientemente particolare, stretta e degna di protezione con l’oggetto di contestazione. Di conseguenza, le condizioni per ricono- scere la legittimazione ricorsuale di terzi secondo la giurisprudenza non sono adempiute e il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
B-4418/2024 Pagina 11 2. La ricorrente chiede di aver completo accesso agli atti e l’assegnazione di un termine per replicare alla presa di posizione della controparte in ordine e nel merito del ricorso. Ella chiede, in particolare, di esaminare la do- manda di accertamento e conferma del 23 gennaio 2023, inoltrata dalla controparte alla SECO, l’elenco degli allegati e gli allegati della stessa, non- ché gli allegati da 1 a 9 alla presa di posizione della controparte del 18 marzo 2025. A titolo introduttivo giova ricordare che gli allegati da 1 a 7 della presa di posizione del 18 marzo 2025 corrispondono agli allegati da 2 a 8 della ri- chiesta di concessione del diritto di essere sentito della controparte del 17 settembre 2024 e si riferiscono in sostanza all’e-mail qui impugnata, nonché a documenti comunicati alla controparte nell’ambito della proce- dura di blocco del registro fondiario e infine ad un’ordinanza dello scrivente Tribunale nel presente procedimento, per cui si può ragionevolmente de- sumere che si trovino già in possesso della ricorrente. Lo stesso vale per la richiesta di concessione del diritto di essere sentito del 17 settembre 2024 (allegato 8 alla presa di posizione del 18 marzo 2025), inviata alla ricorrente con ordinanza del 19 settembre 2024 e per l'allegato 9 alla presa di posizione menzionata. Per quanto attiene alla richiesta di esame della domanda della controparte alla SECO del 23 gennaio 2023 e dei suoi allegati (allegati 10-12 allo scritto della controparte del 18 marzo 2025), va dapprima ritenuto che la presente sentenza è incentrata soltanto sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, per la precisione sulla legittimazione a ricorrere della ricorrente, per cui il diritto di esame degli atti sarebbe da limitare alla questione della ricevibilità del ricorso. Sia rilevato inoltre che mediante le informazioni contenute nell’e-mail impugnata, nelle comparse della SECO e della controparte (nel presente procedimento e in quello dinanzi al giudice civile) la ricorrente è venuta a conoscenza che la controparte ha fondato la sua autorizzazione a rappresentare A. _______ nel procedimento civile su un’informazione della SECO, dimodoché si potrebbe discutere sulla necessità di concedere l’accesso agli atti nella misura richiesta e soprattutto sulla rilevanza dei me- desimi per statuire sulla questione della legittimazione a ricorrere. In effetti, giova ricordare che la concessione del diritto di esaminare gli atti sgorgante dall’art. 26 PA è condizionata dalla sussistenza della qualità di parte e del diritto a ricorrere del richiedente (cfr. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OE- SCHGER, Praxiskommentar, op. cit., n. 47 seg. ad art. 26 PA con ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Come già accertato, nel caso in esame alla ricorrente non può essere riconosciuto un interesse degno di protezione ad
B-4418/2024 Pagina 12 impugnare l’e-mail in oggetto poiché non sono adempiute le condizioni della legittimazione a ricorrere di terzi non destinatari diretti di un provvedi- mento (cfr. consid. 1.5 segg.). Di riflesso, la ricorrente non ha diritto di esa- minare i documenti indicati e la sua richiesta di accedervi, fondata perlopiù sugli stessi motivi per ammettere il diritto di ricorso e la qualità di parte, va dunque respinta. Di conseguenza e anche tenuto conto che la ricorrente ha già potuto ampiamente esprimersi sulle condizioni di ammissibilità del ricorso nel suo gravame, nonché mediante lo scritto del 10 ottobre 2024, anche la domanda di assegnazione di un termine per replicare va respinta. 3. In riassunto, per difetto della legittimazione a ricorrere della ricorrente il presente gravame va dichiarato inammissibile. Visto l’esito del gravame non è più necessario chinarsi sulle censure di merito e nemmeno sulle do- mande procedurali dell’autorità inferiore e della controparte. L’emanazione del presente giudizio rende superfluo il disbrigo della domanda volta al con- ferimento dell’effetto sospensivo, divenuta priva d’oggetto. 4. 4.1 Una decisione di inammissibilità nei confronti della parte ricorrente equivale ad una soccombenza e un eventuale minor dispendio proces- suale deve in principio essere considerato nella ripartizione delle spese (WIEDERKEHR RENÉ/MEYER CHRISTIAN/BÖHME ANNA, VwVG Kommentar, OFK, 2022, n. 12 ad art. 63 PA con ulteriori rinvii). Ne segue che la ricor- rente deve sopportare le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS- TAF). Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di giustizia varia: (a.) tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; (b.) tra 200 e 5000 franchi negli altri casi (art. 3 TS-TAF). Viste le disposizioni men- zionate, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo comples- sivo di fr. 2’500.–. Le spese processuali sono computate con l'anticipo di fr. 5'000.– già versato. L’importo eccedente di fr. 2'500.– sarà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
B-4418/2024 Pagina 13 4.2 Quanto alle spese ripetibili, alla ricorrente non si assegnano indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). L'autorità inferiore non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). La controparte si rivela parte vincente. Essendo patroci- nata da un avvocato, ella ha diritto alla rifusione di un’indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 TS-TAF e gli artt. 8-10 TS-TAF). Nella misura in cui al Tribunale non è pervenuta alcuna nota d'onorario, in considerazione del contributo quantificabile in quattro scritti e della questione litigiosa vertente sulle condizioni di ammis- sibilità del ricorso, si giustifica di fissare l’indennità, in funzione delle parti- colarità della procedura, a fr. 2'500.– e metterla a carico della ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le rispettive istanze di accesso agli atti e di assegnazione di un termine per replicare alla presa di posizione della controparte, interposte dalla ri- corrente, sono respinte. 3. Le spese processuali, di fr. 2’500.–, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l’anticipo già versato pari a fr. 5'000.–. La differenza di fr. 2'500.– è restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Alla controparte è assegnata un’indennità per spese ripetibili di fr. 2'500.– a carico della ricorrente. 5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore ed alla controparte.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
B-4418/2024 Pagina 15 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 5 giugno 2025
B-4418/2024 Pagina 16 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per il rimborso); – autorità inferiore (atto giudiziario; allegato: un esemplare dello scritto della ricorrente del 23 maggio 2025); – controparte (atto giudiziario; allegato: un esemplare dello scritto della ricorrente del 23 maggio 2025).