B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-/

Sentenza del 13 giugno 2017 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Hans Urech, David Aschmann; cancelliere Manuel Borla.

Parti

C._______, ... ricorrente,

contro

Commissione di ricerca (FNS), Università della Svizzera italiana, Via Lambertenghi 10A, 6904 Lugano 4 Molino Nuovo, c/o Fondo Nazionale Svizzero (FNS), Wildhainweg 3, casella postale 8232, 3001 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Sostegno alla ricerca: borsa di mobilità per ricercatori esordienti.

B-4243/2015 Pagina 2

Fatti: A. Il 13 gennaio 2015 C., di nazionalità ..., classe ..., ha ottenuto un dottorato presso l’Università della Svizzera italiana (in seguito USI) con la tesi “...”. Il 2 marzo 2015 l’interessata ha presentato al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (in seguito FNS) la richiesta di una borsa di mobilità “Early Postdoc.Mobility” (in seguito borsa di mobilità) per ricer- catori esordienti tendente a coprire le spese del soggiorno (18 mesi), presso l’Università di Princeton nel New Jersey (USA) (in seguito anche istituto ospitante), in relazione al progetto di ricerca “...”, valutate in 88'650 CHF. B. Con scritto del 3 giugno 2015 il Prof. A., membro della Commis- sione della ricerca dell’USI (in seguito Commissione USI) responsabile per il progetto nonché referente (cfr. docc. 5, 6, 7 e 11) – sebbene non esperto in materia (“I m not an expert in the area”) – lo ha classificato “in relation to other comparable applications” con la valutazione “Good/BC”. Il referente, basandosi su 3 perizie esterne da parte di esperti riconosciuti (“I am mostly relying on the opinion of the external reviewers”), è giunto a tale giudizio dopo una valutazione complessiva e comprensiva del profilo della richie- dente, del progetto proposto e dell’istituto ospitante. C. Con decisione del 5 giugno 2015 la Commissione USI ha respinto la do- manda della richiedente, rilevando in particolare che “i revisori avanzano delle critiche per quanto riguarda la corrispondenza fra il suo profilo attuale e gli obbiettivi del progetto, il disegno del progetto e la sua fattibilità”. Nello specifico la Commissione USI ha evidenziato che “[i]n una valutazione comparativa rispetto ad altre proposte queste manchevolezze non ne per- mettono purtroppo l’approvazione” (cfr. doc. 3). D. Contro predetta decisione C._______ è insorta davanti al Tribunale ammi- nistrativo federale (in seguito anche TAF o il Tribunale), chiedendo che venga annullata. In questa sede l’insorgente si duole dell’abuso nel potere di apprezzamento e di un accertamento inesatto dei fatti, poiché contraria- mente a quanto ritenuto dalla Commissione USI, le motivazioni della Peri- zia presentata dal revisore 1 (in seguito Perizia 1) risulta essere carente dal profilo della motivazione, mentre allo stesso tempo, le altre due perizie

B-4243/2015 Pagina 3 (in seguito Perizia 2 e Perizia 3) hanno espresso una valutazione positiva al progetto. Conseguentemente a suo dire è auspicabile una verifica dell’opinione della Perizia 1. E. All'accoglimento del gravame si è opposto il FNS, il quale, con risposta del 2 ottobre 2015, ha chiesto di respingere il ricorso inoltrato, protestate spese e ripetibili, poiché la decisione impugnata sarebbe esente da critiche. In- fatti, a suo dire, la domanda presentata dalla ricorrente sarebbe stata giu- dicata e valutata correttamente a livello procedurale. Inoltre, poiché la Pe- rizia 1 non si sarebbe dimostrata sufficientemente motivata, la decisione di rifiuto si fonderebbe sostanzialmente sulle perizie 2 e 3, le quali, a diffe- renza di quanto preteso dall’insorgente, conterebbero alcune critiche al progetto. Infine, il FNS ha ricordato che, siccome l’assegnazione dei mezzi di sostegno a disposizione è altamente competitiva, sono state respinte persino domande che hanno ottenuto una valutazione migliore di quella dell’insorgente. Ulteriori allegazioni, saranno, per quanto necessario, di- scusse in appresso. F. Con replica del 2 ottobre 2015 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni di causa, evidenziando che la decisione impugnata sia “pale- semente contraria agli atti e al diritto, e costituisce travalicamento ed abuso del potere decisionale”. In buona sostanza l’insorgente lamenta che il membro della Commissione USI responsabile del progetto nonché refe- rente dello stesso, Prof. A., si sia basato sulla Perizia 1, la quale era lacu- nosa sotto diversi punti di vista, come pure abbia sottovalutato le perizie 2 e 3, talvolta decontestualizzando le osservazioni in esse contenute ed interpretandone estratti in maniera arbitraria. Inoltre, essa propone “un’analisi matematicamente oggettiva del processo decisionale documen- tato nella proposta del referente”, tesa a dimostrare come non corrisponda al vero che la Perizia 1 sia stata “a malapena presa in considerazione”. G. Con duplica dell’8 febbraio 2016 il FNS si è riconfermato anch’esso nelle proprie conclusioni di causa illustrando che le perizie “sono oggetto di una doppia valutazione, [...] da parte del referente e co-referente e di una valu- tazione globale da parte della Commissione di ricerca”. In particolare, ha precisato il FNS, il referente avrebbe “tenuto soprattutto conto delle perizie n° 2 e 3”; inoltre, benché il verbale della seduta menzioni tutte e tre le pe- rizie, senza specifica alcuna circa “il peso e il valore accordato” alle stesse,

B-4243/2015 Pagina 4 ciò non significa che “alle tre perizie sia stata accordata la medesima im- portanza”. Peraltro, pure le perizie numero 2 e 3 benché riportino una va- lutazione abbastanza positiva presentano elementi meno convincenti. In- fine a dire dell’autorità inferiore il compito della Commissione USI è pure quello di “valutare una perizia al di là del carattere strettamente letterale del testo dell’esperto”. H. Con risposta alla duplica, l’insorgente si è riconfermata nelle proprie alle- gazioni di fatto e di diritto, che per quanto di interesse verranno riprese in appresso.

Diritto: 1. 1.1 Contro le decisioni del FNS è ammesso il ricorso al Tribunale ammini- strativo federale (art. 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 31 e 33 lett. h della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione appellata ed avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale (violazione art. 22 let. e regolamento comune), compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica- mente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2. ed., Basilea 2013, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1758 segg). Tuttavia, in materia di concessioni di sussidi

B-4243/2015 Pagina 5 conformemente all’art. 13 della legge federale sulla promozione della ri- cerca e dell’innovazione (LPRI, RS 420.1), la cui procedura deve essere conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26–38 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) (cpv. 1), la legge prescrive che il richiedente può far valere mediante ricorso: la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezza- mento, come pure l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica- mente rilevanti (cpv. 3). Ne discende quindi, come già rilevato dalla giuri- sprudenza, che in questo ambito il postulante non può far valere in una procedura ricorsuale l'inadeguatezza (inopportunità) della decisione impu- gnata (DTAF 2014/2 consid. 3). 2.2 Con riferimento al potere d’apprezzamento, il Tribunale federale consi- dera che in ambiti richiedenti conoscenze tecniche elevate, l'autorità di ri- corso deve far prova di riserbo e confidare nell'apprezzamento delle auto- rità specializzate competenti (sentenza del Tribunale federale 1A.244/2003 del 31 marzo 2004 consid. 2); in questi campi le decisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della giustizia e dell'amministra- zione (DTF 129 II 331 consid. 3.2). Conformemente a questa prassi giuri- sprudenziale, il Tribunale amministrativo federale limita il proprio esame in materia di sussidi per la ricerca, se la loro concessione dipende dall'ap- prezzamento dell'autorità, alla questione dell'eccesso o dell'abuso del- l'esercizio di tale potere. A questo proposito bisogna considerare che il Tri- bunale amministrativo federale, in quanto autorità giudiziaria, non è un'au- torità superiore preposta alla promozione della ricerca scientifica, né un'au- torità di vigilanza in questo campo. Oltre a ciò, le decisioni relative a richie- ste di sussidi non si prestano bene ad un controllo giudiziario per il fatto che l'autorità di ricorso non conosce tutti i criteri di valutazione dei progetti e non è, generalmente, capace di apprezzare le qualità del progetto del ricorrente, in particolare rispetto a quelli dei suoi concorrenti (cfr. DTAF 2014/2 consid. 3, DTAF 2007/37 consid. 2.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 pagg. 47 segg). Va altresì rilevato, che occorre considerare l’esperienza e le co- noscenze specifiche degli organi membri del FNS, quali le Commissioni di ricerca e gli esperti invitati, come pure rispettare l’autonomia della politica di ricerca del FNS (sentenze del TAF B-2013/2011 del 2 febbraio 2012; B-4676/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; B-5333/2009 del 10 no- vembre 2010 consid. 3.2; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Com- mission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).

B-4243/2015 Pagina 6 Di conseguenza, a meno che non sussistano dubbi sull’imparzialità dei membri del gremio chiamato a statuire sulle domande di sussidi, né viola- zione di diritti d’una parte nella procedura seguita, e che la valutazione ef- fettuata appaia corretta e appropriata, il Tribunale amministrativo federale rispetta l’apprezzamento operato dall’autorità inferiore. Questa analisi limi- tata si riferisce tuttavia unicamente alla valutazione del progetto in quanto tale. Nella misura in cui il ricorrente censuri l’interpretazione e l’applica- zione di una normativa o contesti vizi procedurali, l'autorità di ricorso esa- mina le censure con pieno potere di cognizione (sentenze del TAF B-2139/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4 e B-6801/2007 del 2 luglio 2008 consid. 4.1 e riferimenti citati, DTAF 2007/37 consid. 2.2). 3. Requisiti procedurali 3.1 Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone al giudice di applicare il diritto che considera de- terminante senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti, né dal- l'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, nonché dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accer- tare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (tra le tante DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica- zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Ferme queste premesse e a prescindere dalle censure solle- vate dal ricorrente nel gravame, occorre considerare quanto segue. 3.2 Il FNS, fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), è l’organo della Confederazione inca- ricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari (art. 10 cpv. 1 LRPI). Il FNS impiega i sussidi accordatigli dalla Confederazione segnatamente per la promozione della ricerca nell’ambito degli strumenti di promozione da esso definiti e la par- tecipazione a programmi di promozione e a progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale (art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPRI). In par- ticolare, il FNS concede sussidi per promuovere la carriera degli scienziati, finanziando il salario o contribuendo al sostentamento del costo della vita (art. 4 cpv. 1 e 2 Regolamento del fondo nazionale svizzero sulla conces- sione di sussidi: in seguito Regolamento sui sussidi). Tra gli strumenti a

B-4243/2015 Pagina 7 disposizione del FNS si annovera pure la borsa di mobilità per post dotto- ranti denominata “Early Postdoc.Mobility”. In concreto tale strumento, è disciplinato da tre diversi regolamenti e meglio dal Regolamento comune delle Commissioni di ricerca del Fondo nazio- nale svizzero (in seguito Regolamento comune, disponibile unicamente in versione tedesca e francese), dal Regolamento relativo alla borsa “Early Postdoc.Mobility” (in seguito Regolamento borsa di mobilità, disponibile unicamente in versione tedesca e francese), come pure dal Regolamento Commissione USI che fissano determinate condizioni. In particolare per l’inoltro della candidatura, il candidato deve adempiere le “conditions personnelles” segnatamente aver ottenuto un dottorato almeno due anni prima della richiesta di borsa ed essere di nazionalità svizzera, oppure in caso di nazionalità estera, godere di un permesso di residenza o di soggiorno, o essere sposato/a con un/una cittadino svizzero/a (art. 5 lett. a, b e d del Regolamento borsa di mobilità). In seguito, ogni richiesta che soddisfi le condizioni sopra elencate deve essere valutata nel merito se- guendo una precisa procedura. Nello specifico, un membro della Commis- sione di ricerca FNS o un esperto indipendente ha l’obbligo di presentare una breve valutazione scritta (cfr. art. 22 cpv. 3 lett. c Regolamento comune e art. 6 cpv. 2 Regolamento Commissione USI). Inoltre, un referente come pure un co-referente, scelti all’interno della Commissione di ricerca, hanno l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta in seno alla seduta di valutazione (art. 22 cpv. 3 lett. d Regolamento comune). Di regola, la Commissione di ricerca richiede una o più valutazioni delle domande di borse da parte di ricercatori competenti nel settore specifico (“perizie”); i nomi degli esperti sono indicati dal membro della commissione competente per la materia d’accordo con il presidente. I candidati possono allegare alla domanda una lista di potenziali esperti (art. 6 Regolamento Commissione USI cpv. 4). Nel caso in cui dall’esame del dossier, in particolare dalle valutazioni dei Periti, dovessero emergere elementi da chiarire, la Commissione di ricerca ha la possibilità di convocare il candidato in occasione della seduta plenaria, of- frendogli facoltà di esprimersi in particolare su detti elementi (art. 6 cpv. 5 Regolamento Commissione USI). Infine, la candidatura è discussa in seno alla Commissione di ricerca e valutata procedendo con una comparazione tra le differenti candidature pervenute (art. 22 cpv. 3 lett. e Regolamento comune); le ragioni principali della concessione o del rifiuto sono oggetto di un verbale scritto (art. 22 cpv. 3 lett. e Regolamento comune). 3.3 Come emerge dal rapporto scritto del 3 giugno 2015 e dal verbale della commissione del 5 giugno 2015, relatore/referente (“referee”) della do- manda sottoposta alla Commissione USI era il Prof. A., mentre co- relatore/co-referente era il Prof. B.. Come esposto in narrativa,

B-4243/2015 Pagina 8 essi hanno valutato il progetto sulla base di tre perizie esperite da altrettanti esperti esterni. Sennonché in qualità di referente e co-referente, il Prof. A._______ e il Prof. B._______ erano tenuti, come sopra esposto, ad informare oralmente (cfr. “se prononce[nt]”: art. 22 cpv. 3 lett. d Regolamento comune) la Com- missione USI, riunita in sede di valutazione della domanda. Ora dal verbale della seduta della Commissione USI del 5 giugno 2015 non emerge con chiarezza se essi si siano espressi sulla candidatura: infatti risulta verba- lizzata unicamente una formulazione del tutto generica ed impersonale che recita “[s]i tratta di un progetto rivisto che è stato valutato in modo discor- dante dai reviewer” (cfr. verbale del 5 giugno 2015). Oltre a ciò il verbale stesso è carente dal profilo probatorio: esso, oltre che essere estrema- mente ridotto dal profilo contenutistico, è privo di ogni indicazione relativa all’approvazione dei presenti e al contempo non reca nemmeno una firma manoscritta, né del Presidente della Commissione USI, né del relatore/re- ferente e/o del co-relatore/co-referente e nemmeno del segretario verba- lizzante. 3.4 Ciò detto, ci si potrebbe chiedere se i requisiti posti a fondamento della procedura adottata siano stati adempiuti, sennonché alla luce del conside- rando seguente la domanda può restare inevasa. 4. Accertamento inesatto dei fatti e divieto di arbitrio 4.1 4.1.1 Secondo la giurisprudenza l'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac- certamento è invece inesatto allorquando segnatamente l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in ma- niera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566; Olivier Zibung/Elias Hofstetter in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA). 4.1.2 Giusta i combinati disposti artt. 9 Regolamento Borsa di mobilità e 6 cpv. 4 Regolamento Commissione USI, le perizie esterne raccolte devono fornire alla Commissione di ricerca USI gli strumenti per una valutazione dei progetti, fondandosi su 5 criteri di valutazione (traduzione libera dalla versione francese 20 marzo 2012):

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  • qualità, originalità e attualità del progetto di ricerca la cui realizzazione è prevista durante il periodo di soggiorno per ricerca;
  • contributi scientifici del postulante al momento dell’inoltro della candida- tura;
  • prospettive di raggiungimento dell’obbiettivo di formazione previsto;
  • attitudine personale del postulante a intraprendere una carriera scienti- fica;
  • qualità del luogo previsto per il soggiorno scientifico, segnatamente le condizioni locali di lavoro come pure le possibilità di coaching e di forma- zione professionale, e il beneficio positivo in termini di mobilità. 4.1.3 Come esposto in narrativa, l’insorgente ha censurato che il giudizio impugnato sia il frutto di un accertamento inesatto dei fatti, poiché il mem- bro esperto della Commissione di ricerca nonché referente, rispettiva- mente la Commissione di ricerca USI avrebbero fondato le proprie valuta- zioni e la propria decisione, oltre che sulle perizie 2 e 3, pure sulla Perizia 1, la quale sarebbe stata priva di una sufficiente motivazione. A ragione. Dagli atti di causa emerge infatti che la Perizia 1 altro non è che un formu- lario, o poco più, completato dall’esperto con l’apposizione di 6 “crocette” corrispondenti ad altrettanti punti in valutazione. Senza entrare nel merito di una definizione di criteri minimi che una Perizia di un esperto del settore specifico ex art. 6 cpv. 3 Regolamento USI debba adempiere, va tuttavia evidenziato che in casu i commenti e le motivazioni a complemento della valutazione, operata attraverso l’apposizione di “crocette”, siano netta- mente insufficienti: nello specifico l’esperto 1, esprimendosi sulla qualità del progetto si è limitato ad osservare che “[t]he proposed project is not a good fit for the host lab” (cfr. quesito 1: Scientific quality of the project); allo stesso modo esprimendosi sul curriculum scientifico della postulante egli ha affermato “the type of publications, the general area and the venues are not a good fit for the host lab” (cfr. quesito 2: “Scientific curriculum of the applicant”). Chiamato di poi a esprimere un parere su una carriera futura della postulante l’esperto ha evidenziato che: “[e]specially in EE. Not in statistics or machine learning. At least at the moment there is no indication of publication or reaserch interests in statistica machine learning” (cfr. quesito 4, “Prospects of the applicant for a future scientific career”). Seb- bene non sia qui la sede per approfondire e valutare nel merito le indica- zioni ed osservazioni contenute nella Perizia 1, occorre però rilevare che un diligente operato della Commissione di ricerca dell’USI, e ancor prima del membro esperto nonché referente, avrebbe concluso per l’estromis- sione della Perizia 1 dalla valutazione complessiva della domanda.

B-4243/2015 Pagina 10 Del resto dubbi sul peso da conferire alla Perizia 1 sono emersi pure in capo al servizio giuridico del FNS. Infatti con email del 20 agosto 2015 esso sottoponeva alcuni quesiti alla Commissione di ricerca USI, in particolare interrogava sulle critiche degli esperti. In questo contesto non soccorre nella tesi difensiva del FNS, l’email del 31 agosto 2015, con cui il segretario della Commissione USI, ha riconosciuto la carente motivazione della Peri- zia 1 (“expresses strong opinions which are not motivated”), rilevando al contempo che la stessa non sia stata eliminata dal processo di valutazione ma abbia semplicemente ottenuto un minor valore, in ragione segnata- mente della buona reputazione del perito e di una non totale discordanza con della Perizia 3 (“it is not totally inconsistent with review 3”). Al contrario di quanto preteso posteriormente, emerge in modo evidente dalla decisione impugnata che la Perizia 1 sia stata fondamentale per le conclusioni a cui è giunta la Commissione USI. Infatti, dal testo della deci- sione impugnata si legge “i revisori avanzano critiche”; ora, considerato che la Perizia 2 ha valutato in ogni punto il progetto quale “excellent” e che la Perizia 3 sui 6 punti in valutazione ne consideri 4 “good” e 2 “excellent” non v’è chi non veda come le critiche di cui fa menzione la Commissione USI sono da fare ricondurre in capo alla Perizia 1. 4.2 Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, il divieto d'arbitrio re- golato all'art. 9 Cost. (Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101) non risulta dal solo fatto che potrebbe entrare in linea di conto o essere preferita un'altra soluzione di quella ritenuta dall'autorità; l'Alta Corte si scosta dalla decisione impugnata solamente se la stessa è manifestamente insostenibile, si trova in chiara contraddizione con la situazione di fatto, viola gravemente una norma o un principio giuri- dico incontestato e inoltre urta in modo scioccante il sentimento di giustizia ed equità (DTF ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la scelta della Commissione USI di considerare la Perizia 1, sebbene priva di motivazione, per valutare la domanda dell’insorgente sia insostenibile. Ma non solo; pure l’esito a cui è giunta l’autorità inferiore è arbitrario: infatti, sulla scorta delle uniche due perizie motivate che esprimevano pareri e giudizi estremamente positivi sul progetto (cfr. Perizia nr. 2: tutti i 6 criteri di valutazione hanno ottenuto la valutazione “excellent”; Perizia nr. 3: su 6 criteri di valutazione 4 hanno ottenuto la valutazione “good” e 2 la valutazione “excellent”), il progetto della ricorrente avrebbe dovuto ottenere una valutazione sensibilmente mi- gliore. Ne discende quindi che i presupposti per l’annullamento della deci- sione impugnata conseguentemente alla violazione del divieto di arbitrio sono adempiuti (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 e la giuri- sprudenza citata).

B-4243/2015 Pagina 11 4.3 A fronte delle considerazioni sopra espresse, la Perizia 1, negativa e praticamente priva di motivazioni, doveva essere estromessa dalla valuta- zione globale del referente/relatore Prof. A._______ rispettivamente da quella della Commissione USI. Al contrario, avendo fondato la propria de- cisione qui impugnata pure sulla Perizia 1, l’autorità decidente ha apprez- zato in maniera erronea e arbitraria la richiesta della ricorrente e ha accer- tato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non mette conto di esa- minare le censure sollevate dall’insorgente in merito alle interpretazioni er- rate date alle perizie 2 e 3. 6. Il ricorso va dunque accolto nella misura in cui è ricevibile, annullando la decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla Commissione USI affinché dopo avere raccolto una nuova Perizia e esperito una valutazione globale della domanda, comparandola con le nuove richieste per una borsa di mo- bilità sopraggiunte per l’anno di riferimento, si esprima sulla domanda dell’insorgente. 7.

7.1 Nessuna spessa processuale è messa a carico di un’autorità federale, rispettivamente di un suo organo (art. 63 cpv. 1 PA). 7.2 Il ricorrente, che ha agito nel presente procedimento senza un patroci- natore e non ha sopportato altre spese o disborsi significativi, non ha diritto alla rifusione di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 cpv. 1 e 8 TS-TAF). 8. La presente sentenza è definitiva (art. 83 let. k LTF).

(il dispositivo è sulla pagina seguente)

B-4243/2015 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 5 giugno 2015 della Commissione di ricerca dell’Università della Svizzera italiana è annullata e l’incarto è rinviato alla stessa, affinché si pronunci ai sensi dei considerandi. 2. Non vengono percepite spese processuali, né attribuite ripetibili. 3. L’anticipo spese di 1'000 franchi svizzeri versato dalla ricorrente le verrà restituito dal presente Tribunale. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”) – autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata; allegato: come da cifra 1)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Manuel Borla

Data di spedizione: 21 giugno 2017

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13.06.2017
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25.03.2026