B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-397/2023
S e n t e n z a d e l 1 0 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), David Aschmann, Chiara Piras, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Fondazione X. _______, ricorrente,
contro
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Famiglia, generazioni e società, autorità inferiore.
Oggetto
Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
B-397/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con invio del 7 agosto 2020, pervenuto il 10 agosto successivo, la Fondazione X. _______ ha presentato all’Ufficio federale delle assicura- zioni sociali (di seguito: UFAS, autorità inferiore) una richiesta per la con- cessione di aiuti finanziari per la creazione della struttura di custodia col- lettiva diurna “A. _______”, entrata in esercizio il 17 agosto 2020. A.b Con decisione del 21 maggio 2021, l’UFAS ha accolto la richiesta. In sostanza, ha riconosciuto alla Fondazione X. _______ il diritto all’aiuto fi- nanziario per una durata di due anni, a partire dal 17 agosto 2020 (dispo- sitivo, cifra 1), calcolandolo in funzione di venticinque posti (dispositivo, ci- fra 2). Inoltre, la richiedente è stata nel contempo informata che i documenti giustificativi necessari (la chiusura dell’esercizio annuale e le statistiche sui tassi di occupazione) avrebbero dovuto essere presentati, mediante il mo- dulo ufficiale allegato (disponibile anche in forma elettronica sul sito inter- net dell’UFAS), entro tre mesi dalla scadenza dell’anno di erogazione degli aiuti finanziari e che l’inosservanza di questa scadenza avrebbe compor- tato una riduzione degli aiuti finanziari in applicazione dell’art. 15 cpv. 2 e 3 dell’ordinanza del 25 aprile 2018 sugli aiuti finanziari per la custodia di bam- bini complementare alla famiglia (OACust, RS 861.1) (dispositivo, cifra 3). A.c Quanto al primo anno di contribuzione, con invio del 10 novembre 2021, pervenuto il 15 novembre seguente, la Fondazione X. _______ ha inoltrato all’UFAS l’apposito modulo per il conteggio dell’aiuto finanziario concernente la chiusura dell’esercizio annuale e le statistiche sul tasso di occupazione della struttura di custodia collettiva diurna menzionata. A.d Con decisione del 17 dicembre 2021, l’UFAS ha proceduto al conteg- gio degli aiuti finanziari per il primo anno del loro versamento. A.e Con scritto del 17 dicembre 2021, l’UFAS ha prospettato alla Fonda- zione X. _______ il versamento dell’anticipo per il secondo anno di contri- buzione. Nel medesimo scritto, rispettivamente in quello del 30 settembre 2022, l’UFAS ha rammentato alla Fondazione X. _______ che il termine per l’inoltro dei documenti contabili per il calcolo dell’aiuto finanziario rela- tivo alla richiesta per il secondo anno d’esercizio sarebbe giunto a sca- denza il 16 novembre 2022, indicando esplicitamente il testo dell’art. 15 cpv. 2 e 3 OACust e comminando la riduzione dei sussidi in caso di inos- servanza del termine.
B-397/2023 Pagina 3 A.f Il modulo, datato 14 novembre 2022, per il calcolo dell’aiuto finanziario concernente la chiusura dell’esercizio annuale e le statistiche sul tasso d’occupazione della struttura di custodia collettiva diurna interessata è per- venuto all’UFAS, in forma cartacea, in data 12 dicembre 2022. A.g Con decisione del 21 dicembre 2022, l’UFAS ha fissato l’aiuto finan- ziario totale per il secondo anno di contribuzione a fr. 95'152.–, riducendolo del 20% (1/5), ossia di fr. 19'030.40, data l’inosservanza, da parte della richiedente, del termine per presentare i documenti giustificativi, ottenendo così, tenuto conto della deduzione del versamento anticipato di fr. 69'700.– avvenuto in data 17 dicembre 2021, un importo finale di fr. 6'421.60. In sostanza, l’autorità inferiore ha considerato che la Fondazione X. _______ avrebbe dovuto inoltrare i detti documenti al più tardi entro il 16 novembre 2022, dato che la struttura “A. _______” era entrata in fun- zione il 17 agosto 2020, mentre i giustificativi sarebbero pervenuti all’UFAS soltanto il 12 dicembre 2022, ossia con un ritardo di quasi un mese, senza che alla scadenza del termine fosse stata inoltrata alcuna richiesta di pro- roga. L’autorità inferiore ha poi osservato che le condizioni per un’even- tuale restituzione del termine non erano adempiute, non avendo la richie- dente fornito alcuna prova per l’inoltro tempestivo dei documenti. B. Con ricorso del 20 gennaio 2023, la Fondazione X. _______ (di seguito: ricorrente) ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale, domandando l’accoglimento del gravame, l’annulla- mento della deduzione del 20% (1/5), nonché il riconoscimento e il versa- mento del sussidio rimanente pari a fr. 19'030.40 secondo il calcolo effet- tuato. La ricorrente contesta in essenza la legittimità della deduzione operata dall’UFAS. Ella spiega di aver inviato i documenti contabili richiesti per po- sta A in data 14 novembre 2022, vista l’imminente scadenza del termine di inoltro del conteggio del secondo anno di contribuzione, ossia il 16 novem- bre seguente. Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente si sarebbe poi rivolta telefonicamente all’UFAS nella seconda metà del mese di no- vembre 2022 per chiedere ragguagli sulla ricezione dei documenti. Sic- come la persona interpellata sia per iscritto che con e-mail del 5 dicembre 2022 le avrebbe comunicato che la documentazione non era ancora per- venuta, la ricorrente avrebbe inviato, con e-mail dello stesso giorno, una copia dell’incarto, a suo dire, già spedito il 14 novembre precedente. La ricorrente desume dalla cronologia degli eventi e dalla circostanza che i
B-397/2023 Pagina 4 conteggi relativi a due altre sue strutture, entrambi inviati per posta A, sa- rebbero giunti tempestivamente a destinazione, che la posta potrebbe aver consegnato puntualmente, anche in questo caso, la documentazione in questione all’UFAS e che forse sarebbe stata proprio quest’ultima autorità ad aver perso tutto l’incarto. Pertanto, la ricorrente conclude che la lesione del principio dell’affidamento da parte della posta possa giustificare un mo- tivo di restituzione del termine. Invero, ella avrebbe agito correttamente in- viando il conteggio in data 14 novembre 2022 per posta A, tanto più che, per stessa ammissione della posta, questo servizio può essere utilizzato per la spedizione di documenti importanti. C. Con presa di posizione del 31 marzo 2023, trasmessa alla ricorrente con una copia dell’indice degli atti il 5 aprile successivo, l’autorità inferiore chiede di respingere il ricorso. In sintesi, l’UFAS difende la riduzione degli aiuti finanziari del 20%, ritenendo che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova a sostegno dell’invio tempestivo dei documenti o di un’eventuale vio- lazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’autorità e che l’argomenta- zione addotta non sia pertanto sufficiente per giustificare un motivo per la restituzione del termine. D. Entro il termine impartito con ordinanza del 5 aprile 2023, la ricorrente non ha fatto uso della facoltà di inoltrare una replica. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
B-397/2023 Pagina 5 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la rice- vibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Su riserva delle eccezioni – non realizzate nel caso di specie – previste dall’art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe- derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giu- dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ema- nate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall’UFAS nell’ambito delle domande di aiuti finanziari possono essere impugnate dinanzi a questo Tribunale conformemente all’art. 33 lett. d LTAF in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 1 della legge federale del 4 ot- tobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust, RS 861). 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, in qualità di beneficiaria del sussidio e destinataria della decisione impugnata risulta particolarmente toccata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (cfr. art. 48 cpv. 1 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF). Le disposizioni relative al termine per presentare ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso sono ossequiate (art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA), come risultano parimenti adempiuti gli ulteriori presupposti processuali (art. 44 segg. e art. 63 cpv. 4 PA). 1.3 Ne segue che dev’essere riconosciuta l’ammissibilità del ricorso. 2. 2.1 In assenza di disposizioni contrarie nella LACust, la procedura per la concessione degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è regolata dall’art. 35 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1). Con- formemente a detta norma, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Non è prevista alcuna eccezione (cfr. sentenze del TAF B-6685/2018 del 28 luglio 2020 con- sid. 2.1, B-5932/2018 del 18 marzo 2019 consid. 2.1, B-3091/2016 dell’8 febbraio 2018 consid. 2 e B-3819/2017 del 3 maggio 2018 con- sid. 2.1).
B-397/2023 Pagina 6 2.2 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del po- tere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), nonché l'inadegua- tezza (art. 49 lett. c PA). Il Tribunale applica il diritto d’ufficio e non è vinco- lato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). 2.3 In linea di principio, lo scrivente Tribunale dispone di un pieno potere d’esame (cfr. citate sentenze del TAF B-6685/2018 consid. 2.3, B- 5932/2018 consid. 2.3, B-3091/2016 consid. 2, sentenza B-6282/2016 del 26 settembre 2018 consid. 2.1). Per prassi costante, esso si impone tutta- via un certo riserbo nei casi in cui la legge attribuisce al Consiglio federale – in qualità di promulgatore di ordinanze di esecuzione – ed all’UFAS – in qualità di autorità specialistica – un potere d’apprezzamento per decidere nel singolo caso, soprattutto quando, come nella presente fattispecie, si tratta di sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce alcun di- ritto (“nei limiti dei crediti stanziati”, cfr. art. 1 cpv. 2 e art. 4 cpv. 3 LACust) e le autorità hanno in parte il compito di definire i criteri comuni e uniformi per la loro concessione (cfr. citate sentenze del TAF B-6685/2018 con- sid. 2.3, B-5932/2018 consid. 2.3, B-6282/2016 consid. 2.1 seg. e 3.2, con ulteriori riferimenti, nonché B-198/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 2). 2.4 Tuttavia, nella misura in cui siano contestate l’interpretazione e l’appli- cazione delle disposizioni legali o vengano fatti valere vizi procedurali, lo scrivente Tribunale esamina le censure sollevate con piena cognizione (cfr. citate sentenze del TAF B-6685/2018 consid. 2.3, B-5932/2018 consid. 2.3 seg., B-198/2018 consid. 2, con ulteriori riferimenti). 3. Il presente litigio ha per oggetto la riduzione del 20% (un quinto, ossia un valore litigioso di fr. 19'030.40), ordinata in applicazione dell’art. 15 cpv. 3 OACust, dell’aiuto finanziario di fr. 95'152.– che l’autorità inferiore ha con- cesso alla ricorrente, in virtù della LACust, per il suo secondo anno d’atti- vità. La ricorrente contesta questa riduzione e pretende che le venga rico- nosciuto e versato il sussidio rimanente di fr. 19'030.40. 3.1 3.1.1 La Confederazione concede, nei limiti dei crediti stanziati, aiuti finan- ziari per l’istituzione di posti per la custodia di bambini complementare alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio famiglia e lavoro o formazione (cfr. artt. 1, 2 cpv. 1 lett. a LACust e art. 4 cpv. 1 OACust). Gli
B-397/2023 Pagina 7 aiuti finanziari sono destinati prioritariamente alle nuove strutture, ma pos- sono anche essere concessi a quelle esistenti che aumentano la loro of- ferta in maniera significativa (art. 2 cpv. 2 LACust). 3.1.2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle strutture di custodia collettiva diurna che, ai sensi dell’art. 3 LACust, sono gestite da persone fisiche, Cantoni, Comuni o da altre persone giuridiche (lett. a), il cui finan- ziamento a lungo termine sembra garantito per sei anni al minimo (lett. b) e che rispondono a esigenze qualitative cantonali (lett. c). Sono conside- rate strutture di custodia collettiva diurna le istituzioni che custodiscono i bambini in età prescolastica (art. 4 cpv. 1 OACust). Possono ricevere aiuti finanziari le strutture di custodia collettiva diurna che: a. dispongono di al- meno 10 posti; e b. sono aperte almeno 25 ore alla settimana e 45 setti- mane all’anno (art. 4 cpv. 2 OACust). 3.1.3 Giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 LACust, le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le strutture di custodia collettiva diurna e di custodia parascolastica devono presentare la loro domanda prima dell’apertura della struttura o dell’au- mento dell’offerta. 3.1.4 La questione litigiosa non verte propriamente sulla domanda o sul riconoscimento del diritto agli aiuti finanziari, essendo quest’ultimo stato concesso dall’UFAS con decisione del 21 maggio 2021, ma sulle condizioni per il versamento di tali sussidi nel secondo anno di contribuzione, nonché sulle conseguenze del mancato ossequio a dette condizioni. A tale riguardo, l’art. 15 cpv. 3 OACust prevede che i documenti corrispon- denti devono essere presentati all’UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell’anno per il quale sono concessi aiuti finanziari (anno di contribuzione) o dalla conclusione del progetto (art. 15 cpv. 3 primo periodo OACust). Se vi sono motivi sufficienti, prima della sua scadenza il termine può essere prorogato, su domanda scritta, di un mese al massimo (art. 15 cpv. 3 se- condo periodo OACust). Se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo (art. 15 cpv. 3 terzo periodo OACust). L’art. 15 cpv. 3 OACust corrisponde secondo il contenuto quasi totalmente all’art. 13 cpv. 3 della vecchia ordinanza del 9 dicembre 2002 (RU 2003 258, 2011 189, 2015 25). La sola differenza rilevante consiste nel fatto che la disposizione prece- dente prevedeva una riduzione di un quinto “in caso di ritardo di un mese”, mentre la normativa attuale è più precisa, indicando “in caso di ritardo fino
B-397/2023 Pagina 8 ad un mese”. Tale precisazione è riconducibile ad un adattamento del testo in italiano alla versione tedesca e francese della vecchia ordinanza in cui veniva già specificato che in caso di ritardo “bis zu 1 Monat” e “allant ju- squ’à un mois”, ossia fino ad un mese, la riduzione ammonta ad un quinto (cfr. sentenza del TAF B-4744/2015 del 3 luglio 2017 consid. 9.3). 3.2 3.2.1 Come già segnalato, con decisione del 21 maggio 2021 l’UFAS ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all’aiuto finanziario a partire dal 17 ago- sto 2020 per una durata di due anni in favore dell’apertura della struttura di custodia collettiva diurna “A. _______”. La documentazione contabile per poter effettuare il relativo versamento per il secondo anno di contribuzione avrebbe dovuto essere inoltrata al più tardi entro il 16 novembre 2022, ciò che la ricorrente non contesta. Secondo l’incarto, risulta che la documen- tazione necessaria è pervenuta all’UFAS in via elettronica in data 23 no- vembre 2022, 2 e 5 dicembre 2022 e poi il 12 dicembre 2022 in forma cartacea, dopo essere stata spedita il 5 dicembre 2022 secondo la data della lettera d’accompagnamento (cfr. atti preliminari C1, C 5.1, C 5.2, C 6-11). Sempre dall’incarto emerge che, prima della scadenza del termine per l’inoltro della documentazione contabile, la ricorrente non ha inoltrato alcuna domanda di proroga presso l’UFAS, ciò che nemmeno lei contrad- dice. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto se l’au- torità inferiore, alla luce dei fatti indicati, ha ritenuto che il termine di inoltro della documentazione necessaria per il versamento non fosse stato rispet- tato. 3.2.2 La ricorrente ha asserito di aver inviato i documenti per posta A, la prima volta, in data 14 novembre 2022 e una seconda volta il 5 dicembre 2022, in via elettronica e postale, dopo che l’UFAS, dietro sua esplicita ri- chiesta in data 5 dicembre 2022, le aveva comunicato di non aver ricevuto la documentazione presumibilmente inoltrata in data 14 novembre 2022. La ricorrente spiega di aver trasmesso all’UFAS, sempre mediante posta A, la documentazione contabile per altre due strutture da lei gestite e che in questi casi l’invio sarebbe giunto puntualmente a destinazione. Ella non esclude che la posta possa anche aver consegnato la documentazione in questione all’UFAS e che si possa imputare proprio all’autorità inferiore, come pure alla posta, l’eventuale smarrimento dei documenti. 3.2.2.1 Per essere considerati tempestivi, gli atti scritti devono essere con- segnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale sviz- zero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
B-397/2023 Pagina 9 l’ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). L’onere della prova circa la tempestività dell’invio degli scritti indirizzati al Tribunale o ad un’autorità amministrativa e la data in cui esso è avvenuto incombe di massima alla parte ricorrente e al suo patrocinatore; questo vale in particolare per la que- stione di sapere se un invio è stato consegnato tempestivamente alla posta (cfr. art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC, RS 210]; DTF 139 V 176 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_704/2014 del 10 febbraio 2015 consid. 3.4 con rinvii; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 a ed. 2023 [di seguito: Praxiskommentar], n. 14 ad art. 21 PA; URS PETER CAVELTI, in: Auer/Mül- ler/Schindler [ed.], VwVG-Bundesgesetzt über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2 a ed. 2019 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 11 ad art. 21 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.132). L’invio per posta semplice (po- sta A) non costituisce prova della ricezione o della data di ricezione, quand’anche la persona che l’ha effettuato possa attestare di averlo depo- sitato personalmente presso l’ufficio postale (cfr. DTF 142 III 369 con- sid. 4.1; 137 III 208 consid. 3.1.2; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1260 con rinvii). In presenza di un invio per po- sta A, il tracciamento di tale invio risulta in pratica impossibile (cfr. DONZAL- LAZ, op. cit., n. 1260). La sempre presente possibilità di un errore della posta non basta, ma chi ha l’onere della prova deve apportare elementi concreti attestanti un errore (cfr. DTF 142 IV 201 consid. 2.3 con ulteriori rinvii). 3.2.2.2 Viste le considerazioni appena esposte, in presenza di un presunto invio per posta A, il tracciamento di tale invio risulta impossibile, come del resto riconosce la stessa ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale non è in grado di verificare l’attendibilità delle allegazioni della ricorrente. Quest’ul- tima era stata avvertita a più riprese dall’UFAS riguardo ai termini di inoltro della documentazione e alle conseguenze del mancato ossequio dei ter- mini secondo quanto previsto dall’art. 15 cpv. 3 OACust (cfr. fatti A.b, A.e). Perciò ci si poteva aspettare dalla ricorrente che scegliesse la modalità dell’invio raccomandato per poter garantire la prova dell’asserito puntuale invio dei documenti, ciò che ha omesso di fare, oppure che contattasse l’UFAS tempestivamente, cioè prima della scadenza del termine, per chie- dere ragguagli circa un’eventuale proroga del termine, invece di rivolgersi all’autorità dopo che il termine era già scaduto. La sola dichiarazione di un’impiegata della ricorrente (atto C 5.1) non può essere ritenuta idonea per dimostrare l’invio tempestivo dei documenti contabili. Le semplici as- serzioni di un eventuale smarrimento dell’invio da parte della posta o dello stesso UFAS rimangono generiche e mancano della concretezza
B-397/2023 Pagina 10 necessaria per essere considerate idonee a dimostrare la tempestività dell’invio. Nemmeno il fatto che l’invio, mediante posta A, della documen- tazione necessaria in riferimento ad altre due strutture gestite dalla ricor- rente, sia giunto puntualmente a destinazione dell’UFAS, aiuta a compro- vare che i documenti relativi alla struttura qui interessata siano stati effetti- vamente inviati per tempo. Pertanto, non sussiste alcun motivo plausibile per l’inosservanza del termine ordinario e la ricorrente deve sopportare le conseguenze della scelta della modalità d’invio mediante posta A semplice della documentazione contabile, in quanto tale modalità non permette di tracciare detto invio al pari invece di un invio raccomandato o per posta A Plus. 3.3 La ricorrente si duole che l’UFAS abbia stabilito che gli argomenti da lei invocati non costituiscono alcun motivo per ottenere e giustificare una restituzione del termine. 3.3.1 Ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l’atto omesso (sentenza del TF 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009). Secondo la giurisprudenza, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l’impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all’errore scusabile (cfr. sen- tenze del TF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2 e 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Costituisce impedimento senza colpa qualsiasi circostanza che avrebbe impedito ad un richiedente diligente di agire entro il termine e impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (sentenza del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3). Non sono ritenute circostanze d’impedimento l’ignoranza delle norme di diritto, il carico di lavoro, l’as- senza per vacanze oppure una cattiva organizzazione. Per contro, impedi- menti senza colpa sono segnatamente le catastrofi naturali, la prestazione del servizio militare oppure una grave malattia (sentenza del TAF B-4608/2013 del 16 giugno 2015 consid. 5.1). Anche in materia di aiuti fi- nanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, la prassi dello scrivente Tribunale è molto restrittiva nel senso che, nell’interesse della certezza del diritto e dello svolgimento ordinato delle procedure, un motivo di impedimento non va ammesso alla leggera (cfr. sentenze del TAF B-674/2021 del 18 novembre 2021 consid. 5.4 segg., B-5561/2019 del 7 di- cembre 2020 consid. 4.3, B-549/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1, B-4608/2013 del 16 giugno 2015 consid. 5.1 e C-6945/2013 del
B-397/2023 Pagina 11 17 marzo 2014 consid. 2 segg.). La prova che il termine non ha potuto es- sere osservato per un impedimento senza colpa deve essere fornita dalla persona richiedente che deve dimostrare l’avveramento delle circostanze invocate. In tale ambito va osservato che il grado di prova della semplice verosimiglianza non è sufficiente (EGLI, in: Praxiskommentar, op. cit., n. 7 e 11 ad art. 24 PA). 3.3.2 In linea di massima, eventuali errori da parte della posta non devono essere imputati ad un ricorrente, ma questo vale in particolare quando la posta commette errori nel caso di invii all’autorità o di operazioni di paga- mento con quest’ultima e un simile errore comporta l’inosservanza del ter- mine (cfr. sentenza del TAF A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4, B-65/2012 dell’11 aprile 2012 consid. 4.3.2 con rinvii). Tuttavia, in caso di invii non raccomandati, come è avvenuto nel caso di specie, compete al mittente di dimostrare se e quando gli scritti siano stati puntualmente inviati e siano giunti a destinazione. Anche nell’ambito di richieste di restituzione del termine va comunque sottolineato che la semplice possibilità teorica di un errore della posta e dell’autorità, rispettivamente dello smarrimento di un invio da parte di entrambe, senza l’indicazione di indizi concreti suscet- tibili di corroborare con verosimiglianza preponderante che l’errore sia dav- vero avvenuto, non può bastare per ammettere un impedimento senza colpa ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 PA. Pertanto, l’UFAS non è incorso in una violazione del diritto per aver ritenuto che gli argomenti della ricorrente non potessero costituire e giustificare un motivo per la restituzione del termine. 4. La ricorrente richiede l’annullamento della riduzione del 20% (1/5) dell’aiuto finanziario. 4.1 4.1.1 Secondo l’art. 15 cpv. 3 terzo periodo OACust, già citato, se il termine ordinario o prorogato non è rispettato senza un motivo plausibile, gli aiuti finanziari sono ridotti di un quinto in caso di ritardo fino a un mese e di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo. 4.1.2 In concreto, come esposto ai consid. 3.2.1 segg., la ricorrente non ha osservato il termine per inoltrare la documentazione necessaria senza un motivo plausibile, per cui la riduzione dell’aiuto finanziario concesso è, in quanto tale, giustificata. L’inoltro della documentazione contabile necessa- ria sarebbe dovuto avvenire al più tardi entro il 16 novembre 2022, mentre il modulo e i relativi dati sono stati trasmessi in via elettronica il 23
B-397/2023 Pagina 12 novembre 2022, il 2 e il 5 dicembre 2022 e sono pervenuti all’UFAS in forma cartacea in data 12 dicembre 2022. Siccome ad una firma scansio- nata contenuta in un documento inviato tramite e-mail non può essere at- tribuito lo stesso valore legale di una firma elettronica qualificata o di una firma autografa, per il calcolo del ritardo è opportuno basarsi preferibil- mente sulla data di ricezione del modulo firmato in versione cartacea, ossia il 12 dicembre 2022. Il ritardo nella trasmissione dei documenti si lascia così quantificare attorno ai ventisei giorni. In ogni caso, vale a dire anche considerando la data di trasmissione in forma elettronica, si tratta di un ritardo “fino ad un mese”, per cui la riduzione del 20% (1/5) si rivela con- forme all’art. 15 cpv. 3 terzo periodo OACust (cfr. anche le sentenze del TAF B-724/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 9 segg., B-4744/2015 del 3 lu- glio 2017 consid. 9 segg., rese in applicazione dell’art. 13 cpv. 3 della vec- chia ordinanza dal testo prevalentemente simile, cfr. supra consid. 3.1.4 i.f.). 4.2 Pur quanto la riduzione operata dall’UFAS possa essere ritenuta con- siderevole, val la pena di evidenziare che essa va messa in relazione alla natura degli aiuti finanziari nel senso di “vantaggi pecuniari [...] per assicu- rare o promuovere l’adempimento di un compito scelto dal beneficiario” (art. 3 cpv. 1 LSu), i quali possono essere concessi solamente “nei limiti dei crediti stanziati” (art. 1 cpv. 2 LACust), non conferendo la legislazione spe- cifica alcun diritto al loro ottenimento. Questo implica, come risulta dall’ob- bligo che incombe all’assegnatario del sussidio, giusta l’art. 15 cpv. 3 OA- Cust, di presentare i documenti corrispondenti all’UFAS entro tre mesi dalla scadenza dell’anno per il quale sono concessi gli aiuti finanziari (anno di contribuzione), che il beneficiario deve far prova della diligenza necessaria nel cooperare con l’autorità amministrativa per rendere possibile e facilitare l’erogazione dell’aiuto finanziario (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a PA) nonché per poterne usufruire senza temere riduzioni di sorta. A titolo abbondanziale si rammenta che secondo la giurisprudenza nell’ambito delle sovvenzioni, non vi è formalismo eccessivo nel rifiuto di richieste di sussidi se il richie- dente ha iniziato la realizzazione di un progetto senza permesso oppure se ha omesso di inviare la richiesta entro i termini di legge (DTF 130 V 177 consid. 5.4). Vi è un interesse degno di protezione dello stato ad un’attua- zione rigorosa delle disposizioni relative alla concessione di sussidi (idem). Lo stesso deve poter valere anche nell’ambito delle condizioni per il loro versamento. 4.3 Ne discende che le censure mosse dalla ricorrente all’autorità inferiore per avere ridotto del 20% l’aiuto finanziario concessole, si rivelano infon- date.
B-397/2023 Pagina 13 5. In conclusione, riducendo l’aiuto finanziario di fr. 95'152.– nella misura del 20% (fr. 19'030.40), per un importo finale di fr. 6'421.60, tenuto conto della deduzione del versamento anticipato di fr. 69'700.–, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale (art. 49 lett. a PA). Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 6. Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria nonché negli esborsi, sono fissate a fr. 2'000.–, poste a carico della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA), e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da essa già versato. Per quanto concerne le spese ripetibili, alla ricorrente non si assegna al- cuna indennità conformemente al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Quanto all’UFAS, le autorità federali, come autorità di prima istanza, non hanno diritto, per principio, ad indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale fe- derale (art. 83 lett. k della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF]; RS 173.110), ed è quindi definitiva.
B-397/2023 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 2'000.–, sono poste a carico della ricorrente e computate con l’anticipo di pari importo, da lei già versato. 3. Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
Data di spedizione: 18 febbraio 2025
B-397/2023 Pagina 15
Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegati: atti di ritorno); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; raccomandata; allegato: incarto).