B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione confermata dal TF con sentenza del 04.04.2023 (4A_321/2021)

Corte II B-3170/2020, B-3251/2020

S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 2 1 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Kayser, Maria Amgwerd, cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

  1. X._______, [...], patrocinata dagli avv. Dr. Filippo Gianoni e Gabriele Gilardi, [...],
  2. Y._______, patrocinato dagli avv. Dr. Filippo Gianoni e Gabriele Gilardi, [...], ricorrenti,

contro

Ufficio federale di giustizia UFG, Ufficio federale del registro di commercio UFRC, [...], autorità inferiore.

Oggetto

Accertamento dell'illiceità e cancellazione di due files on line del FUSC.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 2 Fatti: A. A.a Su richiesta della creditrice X._______ (CHE-[...]; [in seguito: la ricor- rente 1]), la Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord ha dichiarato, con de- creto del 31 gennaio 2019, il fallimento della debitrice A._______ (CHE-[...]). A.b In seguito a ciò, l'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino (in seguito: URC del Cantone Ticino) ha erroneamente iscritto nel registro giornaliero, in data 1° febbraio 2019, il fallimento della ricorrente 1 invece che della A._______ (iscrizione n° B.). A.c L'Ufficio federale del registro di commercio UFRC (in seguito: UFRC o autorità inferiore), non essendo a conoscenza dell'errore commesso dall'URC del Cantone Ticino, ha approvato, in data 4 febbraio 2019, l'iscri- zione del fallimento della ricorrente 1 di cui sopra. Tale iscrizione è poi stata pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC n° 25 del 6 feb- braio 2019. A.d Resosi conto dell'errore, l'URC del Cantone Ticino ha proceduto a ret- tificare l'iscrizione del 1° febbraio 2019, aggiungendo nel registro giorna- liero del 6 febbraio 2019 (iscrizione n° C.) quanto segue: "Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 1'676 del 01.02.2019, pub- blicata nel FUSC no. 25 del 06.02.2019. X._______ in liquidazione, in Mendri- sio, CHE-[...], società anonima (Nr. FUSC 25 del 06.02.2019, Pubbl. [...]). Nuova ragione sociale: X.. [La seguente iscrizione è stata iscritta er- roneamente: La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con de- creto della Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord del 31.01.2019 a far tempo dal 31.01.2019 alle ore 10:00.]". A.e Il giorno seguente, l'UFRC ha approvato l'iscrizione giornaliera n° C., pubblicata successivamente nel FUSC n° 28 dell'11 feb- braio 2019. A.f In data 15 febbraio 2019, la ricorrente 1 ha informato l'autorità inferiore della situazione, sottolineando l'impossibilità dell'URC del Cantone Ticino di cancellare dal registro cantonale i rinvii o i link internet ai files contenenti le citate pubblicazioni del FUSC n° 25 e 28, chiedendone dunque la can- cellazione definitiva.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 3 A.g Durante uno scambio di e-mail intercorso dal 18 al 27 febbraio 2019 tra l'UFRC e la ricorrente 1, se da un lato quest'ultima ha richiesto la can- cellazione dei files nel FUSC per compensare la discrepanza tra quest'ul- timo e il registro di commercio del Cantone Ticino, dal quale sono stati eli- minati i files, dall'altro lato, l'autorità inferiore ha respinto tale richiesta, rin- viando alla Comunicazione UFRC 1/12 del 5 marzo 2012 (in seguito: Co- municazione UFRC 1/12), secondo la quale le iscrizioni nel registro princi- pale non possono più essere modificate a posteriori e ritenendo inammis- sibili le cancellazioni già effettuate nel registro di commercio del Cantone Ticino. Piuttosto, per eliminare la discrepanza tra i due registri, l'URC del Cantone Ticino avrebbe dovuto procedere a ripristinare la situazione pre- cedente. A.h Con scritto del 14 febbraio 2020, la ricorrente 1 e Y._______ (in se- guito: il ricorrente 2), in qualità di fondatore, azionista e presidente del con- siglio di amministrazione di tale società, hanno fatto richiesta al Diparti- mento federale di giustizia e polizia (DFGP) e all'Ufficio federale di giustizia (UFG) di accertare mediante una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 25a PA I'illiceità dei due rinvii alle pubblicazioni on line deI FUSC n° 25 deI 6 febbraio 2019 e n° 28 dell'11 febbraio 2019 e di eliminarli definitivamente. B. Con decisione del 20 maggio 2020, l'UFRC ha respinto l'istanza di accer- tamento dell'illiceità e di cancellazione dei due files on line deI FUSC n° 25 deI 6 febbraio 2019 e deI FUSC n° 28 dell'11 febbraio 2019. A spiegazione di tale rifiuto, l'autorità inferiore afferma che l'annullamento puro e semplice dell'iscrizione errata e della sua rettifica priverebbe i terzi – che magari hanno adottato delle disposizioni sulla base di questa infor- mazione – della possibilità di prendere conoscenza dei fatti modificati e creerebbe discrepanze tra il registro principale, la pubblicazione neI FUSC e iI registro centrale (Zefix). Per di più, non vi sarebbe né una disposizione legale che obblighi, né una che consenta all’UFRC (o iI registro di commer- cio cantonale) di cancellare definitivamente iscrizioni già effettuate daI re- gistro di commercio o di eliminare dall'estratto le corrispondenti pubblica- zioni del FUSC effettuate dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO (in seguito: SECO), se lo ritenesse opportuno. Contrariamente a quanto pre- teso dai ricorrenti, la legge non lascia alle autorità nessun margine di ap- prezzamento a questo riguardo. La cancellazione definitiva daI registro di commercio sarebbe dunque illecita.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 4 C. In data 17 giugno 2020, i ricorrenti hanno interposto ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale o TAF), chieden- done l’accoglimento, l'annullamento della decisione impugnata, nonché l'accertamento dell'illiceità e l'eliminazione dei files on line del FUSC di cui sopra. Inoltre sono protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili. A tal proposito viene fatto valere che l'errata pubblicazione avrebbe provo- cato ai ricorrenti ingenti danni materiali, di reputazione e di immagine, quali il blocco dei conti correnti bancari e postali, la reazione di fornitori e clienti, l'invio da parte dei concorrenti della falsa informazione ecc. Per di più, an- cora oggi i ricorrenti si troverebbero costretti ad intervenire presso clienti, fornitori, banche, assicurazioni per spiegare che iI fallimento non è mai stato pronunciato. Fanno valere altresì la violazione dei principi della libertà personale ed economica, del principio della proporzionalità, nonché del di- ritto alla tutela della reputazione ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Oltre ad essersi mobilitati per limitare gli effetti dell'errata pubblicazione, sarebbero state avviate due procedure civili contro la Repubblica e Can- tone del Ticino e contro la SECO. D. Nella sua risposta del 7 settembre 2020, l'UFRC rinvia integralmente a quanto esposto nella decisione impugnata, prendendo ulteriormente posi- zione su alcuni argomenti sollevati dai ricorrenti. In tal senso, ritiene di non aver violato alcun obbligo nel notificare a quest'ultimi una decisione ammi- nistrativa ai sensi dell'art. 5 PA, piuttosto che una decisione ai sensi dell'art. 25a PA, in quanto per quest'ultima sarebbe necessario che vi sia un obbligo per l'autorità di agire, condizione non data nella presente fatti- specie. Neanche il presente Tribunale sarebbe competente per emanare una decisione ai sensi dell'art. 25a PA, bensì potrebbe esclusivamente re- spingere il ricorso o annullare la decisione impugnata. Rispetto alla cancel- lazione definitiva delle iscrizioni, l'UFRC afferma che, così facendo, viole- rebbe quanto stabilito all'art. 9 cpv. 4 dell'Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC, RS 221.411). E. Con replica del 18 settembre 2020, i ricorrenti hanno presentato delle ulte- riori osservazioni, segnatamente il fatto che l'autorità inferiore avrebbe emanato una decisione ai sensi dell'art. 25a PA per atti materiali. Il rifiuto

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 5 di eliminare le iscrizioni erronee, rappresenterebbe "una grave, implacabile e inaccettabile persecuzione che obbliga la X._______ e iI fondatore Y._______ a controllare continuamente le informazioni presenti suI Web e presentare domande cautelari per ottenere il depennamento della falsa no- tizia". Inoltre, i ricorrenti affermano che il comportamento dell'autorità infe- riore si baserebbe esclusivamente sulle disposizioni di un'ordinanza per giustificare la "legalità nell'illegalità" (replica punto 4.3 pag. 5). Il principio della legalità avrebbe dei limiti e uno di questi sarebbe la prevedibilità, ov- vero il fatto che possono presentarsi situazioni individuali alle quali iI legi- slatore non ha pensato e nelle quali la soluzione indicata dalla norma ap- pare manifestamente insoddisfacente, ingiusta, priva di senso e contraria allo scopo medesimo della norma. In questi casi, ove sussiste conflitto fra due principi fondamentali, l’amministrazione potrebbe e dovrebbe derogare alla norma per rientrare nella legalità, iI che farebbe apparire ridicola l’af- fermazione dell'autorità inferiore, secondo la quale essa non avrebbe mar- gine di manovra. F. Con scritto dell'8 ottobre 2020, l'UFRC rinuncia ad inoltrare una duplica, limitandosi al rinvio alle proprie opinioni precedenti e alla citazione di una decisione giudiziaria del Cantone di Ginevra (DAS/14/2020), nella quale è stata trattata una fattispecie simile alla presente. G. In data 11 gennaio 2021, i ricorrenti hanno fatto pervenire a codesto Tribu- nale lo scambio di corrispondenza avvenuto tra i medesimi e Moneyhouse AG in seguito alla comparsa dell'indicazione "X._______ in liquidazione". H. In data 5 febbraio 2021, i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore scambio di corrispondenza avvenuto tra i medesimi e "northdata.de.", dopo che que- st'ultima ha ripreso l'indicazione "X._______ in liquidazione" nelle sue pub- blicazioni. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, [RS 172.021]; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammi- nistrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. d LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni dell'autorità inferiore, in quanto servizio dell'amministrazione federale subordinato all’Ufficio federale di giustizia (art. 5 ORC). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 Oggetto dei presenti ricorsi è la decisione ai sensi dell'art. 5 PA del 20 maggio 2020. Le procedure civili contro le autorità cantonali ticinesi o la SECO, menzionate dai ricorrenti, non sono oggetto dei presenti ricorsi. Da quest'ultimi, esulano altresì eventuali contenziosi dei ricorrenti con motori di ricerca (segnatamente Google, Yahoo e MSN) oppure altre società pri- vate che riprendono dati del FUSC e li pubblicano su internet, come "mo- neyhouse.ch" o "northdata.de". 2. Il Tribunale rileva a titolo preliminare come, giusta l'art. 24 della Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4 PA, sia possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che concernono fatti di uguale o simile natura e pon- gano le stesse o simili questioni giuridiche. In virtù del principio dell'econo- mia processuale può, dunque, essere giustificata la congiunzione di più cause a qualsiasi stadio della procedura e la pronuncia di una sola sen- tenza (cfr. sentenza del TAF B-1927/2014 del 16 luglio 2014 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.). 2.1 Nel caso in specie le due procedure di ricorso B-3170/2020 e B-3251/2020 sono indirizzate contro la medesima decisione dell'UFRC, vertono sullo stesso scritto di ricorso, nonché si servono delle medesime argomentazioni negli scritti successivi. I fatti rilevanti alla base delle due procedure, nonché le questioni giuridiche sollevate sono le medesime.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 7 2.2 Pertanto, si giustifica, per motivi di economia processuale, dirimere le due cause B-3170/2020 e B-3251/2020 con un’unica sentenza. 3. 3.1 La ricorrente 1 ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Inoltre, le disposizioni relative alla rappresen- tanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso della ricorrente 1. 3.2 In considerazione della ricevibilità del ricorso inoltrato dalla ricor- rente 1, nonché dell'esito del ricorso (cfr. consid. 7) e della congiunzione delle due cause (cfr. consid. 2.2), la questione della legittimazione a ricor- rere del ricorrente 2 può essere lasciata aperta. 4. In primo luogo, i ricorrenti censurano un'insufficiente motivazione nella de- cisione impugnata ed un diniego formale di giustizia, nella misura in cui l'autorità inferiore non si sarebbe pronunciata circa il rimprovero mossole dai ricorrenti, di averne violato alcuni diritti fondamentali (cfr. consid. 5). 4.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere for- male (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La sua violazione comporta l'annullamento della decisione impu- gnata, indipendentemente dalle probabilità di successo nelle questioni di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 con rinvii). Tale diritto, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta se- gnatamente l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Tale obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e, se necessario, di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'au- torità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata gui- data e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 8 decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2 e 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto di essere sentito, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata, se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità di ricorso che esamina con pieno po- tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi dinanzi all'auto- rità inferiore, se quest'ultima avesse sentito regolarmente il ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii). 4.2 Nella presente controversia, il Tribunale osserva che le motivazioni ap- portate dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e negli scambi di scritti che l'hanno preceduta, illustrano in maniera esaustiva su quali ele- menti essa ha basato la propria decisione. Le argomentazioni risultano mettere i ricorrenti nella posizione di poter valutare la portata della deci- sione e di deferirla all'autorità superiore, ovvero il Tribunale, ciò che tra l'altro hanno fatto. 4.3 Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 29 PA. Ad ogni modo, un'eventuale lacuna in tale senso sarebbe ampiamente sanata in fase di ricorso. 5. In secondo luogo, i ricorrenti censurano una violazione del diritto federale, nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe applicato in maniera sbagliata l'art. 9 cpv. 4 ORC. 5.1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato, che ha lo scopo segnatamente di registrare e di pubblicare i fatti giuridica- mente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi (art. 927 cpv. 1 della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero [CO, RS 220]). Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno, né da ledere alcun interesse pub- blico (art. 929 cpv. 1 CO). Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel FUSC ed hanno effetto all’atto della pubblicazione, secondo l’art. 936a cpv. 1 CO.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 9 Giusta l'art. 933 cpv. 1 CO, ogni modifica dei fatti annotati nel registro di commercio deve esservi iscritta. Queste modifiche devono essere ricostrui- bili in ordine cronologico (art. 936 cpv. 4 CO). Tale tracciabilità cronologica delle modifiche ha come scopo di evitare che gli utenti trovino esclusiva- mente l’iscrizione consolidata di un ente giuridico nel registro di commercio, cosa che li costringerebbe a ricostruire autonomamente le modifiche ap- portate. Essi devono poter stabilire cosa sia cambiato in un determinato giorno rispetto al giorno precedente (cfr. Messaggio concernente la modi- fica del Codice delle obbligazioni [Diritto del registro di commercio] del 15 aprile 2015, FF 2015 2849, 2876). Per questo motivo, iI diritto del registro di commercio e la pratica prevedono la procedura formale di rettifica (art. 933 CO in collegamento con gli artt. 9 cpv. 4 e 27 ORC). Giusta l'art. 9 cpv. 4 ORC, le iscrizioni nel registro prin- cipale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sus- sistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura pu- ramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. La rettificazione prescritta all'art. 27 ORC pre- vede che l’ufficio del registro di commercio rettifichi, su domanda o d’ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero. Sono di natura puramente tipografica segnatamente gli errori di ortografia o di battitura nel testo oppure gli errori in occasione dell’iscrizione dell’im- porto del capitale o del valore nominale delle azioni (cfr. Modifica dell’Ordi- nanza sul registro di commercio e dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, rapporto esplicativo deI 20 febbraio 2019 per l’avvio della procedura di consultazione, pag. 7). Sono dunque concesse corre- zioni ad esempio nella formulazione dello scopo dove “actività” è corretto in “attività”, nelle funzioni dove “dirttore” è sostituto da “direttore”, nei poteri di rappresentanza dove “frima collettiva” è corretto con “firma collettiva” (cfr. Comunicazione UFRC 1/12 punto 5; GWELESSIANI MICHAEL, SCHINDLER NIELS, in: Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2 a ed., 2017 Basilea, marg. 37 e segg.; RINO SIFFERT, in: Rino Siffert/Nicho- las Turin [ed], Stämpflis Handkommentar Handelsregisterverordnung (HRegV), art. 9, marg. 7, Berna 2013). Altre correzioni nel registro principale non sono permesse, segnatamente riguardo alle indicazioni concernenti l’identificazione di un ente giuridico. Per garantire la sicurezza del diritto e la protezione dei terzi, le correzioni relative in particolare alla ditta, alla sede, al domicilio e all’IDI sono sotto- poste necessariamente a una rettifica formale e pubblicate nel FUSC. In

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 10 questo modo, è possibile garantire l’aggiornamento dell'interconnessione - RC. La mancata osservanza di questa procedura priva i terzi della possibi- lità di essere consapevoli dei fatti modificati e crea differenze tra il registro principale, la pubblicazione nel FUSC e il registro centrale, compresi Zefix e i registri dell’Ufficio federale di statistica (UST) (cfr. Comunicazione UFRC 1/12 punto 5). Dunque, tale procedura permette di rettificare iscrizioni erronee o lacunose e contemporaneamente di garantire che le informazioni della rete del regi- stro di commercio siano costantemente disponibili e tracciabili. 5.2 Nella fattispecie, con l'iscrizione del fallimento della ricorrente 1 neI re- gistro di commercio il 4 febbraio 2019 e la pubblicazione neI FUSC il 6 feb- braio 2019 (cfr. fatti A.c), l'informazione dell’apertura del fallimento ha ac- quisito efficacia giuridica nei confronti dei terzi fino alla pubblicazione della rettifica formale avvenuta l'11 febbraio 2019 (cfr. fatti A.e). Come sopra menzionato, vi è un forte interesse pubblico alla certezza del diritto e alla protezione dei terzi, segnatamente alla protezione della loro buona fede secondo l’art. 936b CO, il quale stabilisce che chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere protetto, se non vi si oppongono interessi preponderanti. Un mero annullamento dell’iscrizione erronea e della sua rettifica priverebbe i terzi – che sulla base di tali informazioni possono aver preso provvedimenti – di possibili infor- mazioni sulle modifiche di tali fatti. Ne risulterebbe una discrepanza tra il registro principale o la pubblicazione neI FUSC e iI registro centrale (Zefix) che deve essere esclusa (cfr. consid. 5.1). I ricorrenti contrappongono a tale interesse pubblico la loro situazione indi- viduale, da valutare sulla base delle singole circostanze. Affermano che il collegamento con un fallimento, mai avvenuto, abbia degli effetti negativi sulla loro reputazione e la messa in discussione della loro solidità, segna- tamente in relazione ad eventuali/potenziali clienti che verificherebbero on line la situazione, prima di acquistare licenze ed abbonamenti periodici. Tale argomentazione non può essere condivisa. Infatti, l'UFRC ha rettifi- cato l'iscrizione. Pertanto, chiunque consulti attualmente il sito del Registro di commercio, trova come prima informazione, l'indicazione corrispondente alla situazione attuale, ovvero che la società è tuttora attiva (cfr. https://www.zefix.ch/[...], consultato in data 1° aprile 2021). Di con- seguenza, una semplice consultazione superficiale da parte di potenziali clienti non arreca alcun danno ai ricorrenti. Se invece un potenziale cliente effettuasse una ricerca più approfondita, cliccando sui link, di cui i ricorrenti

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 11 chiedono la cancellazione, troverebbe sia l'informazione errata che l'indi- cazione della rettifica dell'errore. Dunque, nemmeno di fronte ad un poten- ziale cliente serio che effettua delle ricerche più approfondite, i ricorrenti ne risulterebbero danneggiati. Per quanto concerne le informazioni riportate da motori di ricerca o da piat- taforme di informazione on line come "moneyhouse.ch" (cfr. fatti G), va sot- tolineato che quest'ultime hanno diffuso sia l’erronea iscrizione del falli- mento sia la sua rettifica (cfr. ad esempio <https://www.mo- neyhouse.ch/[...]>, consultato in data 1° aprile 2021). Dunque, la rettifica è stata diffusa allo stesso modo dell’erronea iscrizione. Del resto, l'UFRC non è responsabile di come e con che accuratezza le piattaforme on line private riprendano le informazioni dei registri pubblici. Un eventuale danno dovuto ad una diffusione inesatta da parte di queste piattaforme non è imputabile all'UFRC. 5.3 Pertanto, la non cancellazione dei link in questione non arreca un danno alla reputazione o alla valutazione della ricorrente 1 da parte di po- tenziali clienti. Per di più, se le piattaforme on line, riprendendo in toto o solo parzialmente le informazioni fornite dall'UFRC, rischiando di diffon- dere delle informazioni incorrette, per increscioso che sia, ciò non può met- tere in discussione l'interesse pubblico di cui sopra. 6. 6.1 I ricorrenti sono dell'avviso che la decisione impugnata leda la loro li- bertà personale (art. 10 Cost., art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) ed eco- nomica (art. 27 Cost.), nonché sia contraria al principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e art. 36 cpv. 3 Cost.). 6.2 Di avviso contrario è l'autorità inferiore, la quale afferma che dalla pro- cedura legale regolata dal diritto del registro di commercio non potrebbe risultare alcuna violazione della libertà personale, della libertà economica e del principio della proporzionalità. Altrettanto varrebbe anche per la cen- sura della violazione del diritto alla vita privata e alla buona reputazione ai sensi dell’art. 8 CEDU. 6.3 6.3.1 Il diritto fondamentale della "libertà personale" garantisce una prote- zione della personalità. Un aspetto di questo è il diritto all'autodetermina-

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 12 zione individuale. Con ciò, la Costituzione non ha sancito un diritto gene- rale e completo all'autodeterminazione di tutti gli aspetti della vita indivi- duale, ma ha coperto solo quelli che sono di elementare importanza per lo sviluppo della personalità dell'interessato. Oltre al diritto alla protezione dell'incolumità fisica e mentale, al diritto alla vita e alla libertà di movimento, l'art. 10 cpv. 2 Cost. protegge tutte le libertà che rappresentano gli aspetti elementari dello sviluppo personale. Anche l'art. 13 cpv. 1 Cost. protegge lo sviluppo autodeterminato della personalità, ma in un ambito notevol- mente più ristretto rispetto all'art. 10 cpv. 2 Cost. Infatti, il diritto alla vita privata garantisce - nel senso di un "diritto alla privacy" – un'area per lo sviluppo individuale della personalità, protetto da interferenze esterne. Giu- sta l'art. 8 cpv. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza, rappre- sentando così un aspetto della "libertà personale" (cfr. DTF 144 I 126 con- sid. 4.1 e 138 I 256 consid. 4; MÜLLER JÖRG PAUL/SCHEFER MARKUS, in: Grundrechte in der Schweiz, 4 a ed., 2008, pag. 139). 6.3.2 Nel caso in specie, non vi sono elementi per concludere che un aspetto di elementare importanza per lo sviluppo della personalità dei ri- correnti sia stato violato o limitato. Tema della disputa nella fattispecie è la correttezza delle informazioni iscritte, ovvero la loro corrispondenza alla realtà dei fatti, ma non se la tipologia di informazioni iscritte nel registro di commercio sia conforme o meno alla finalità prevista dalla legge. Inoltre, vista la motivazione sommaria fornita su questo punto dai ricorrenti in fase di ricorso, codesto Tribunale fatica a intravedere in che misura la libertà personale sarebbe stata violata. 6.4 6.4.1 La libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. include in particolare la scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo esercizio (cfr. sentenza del TF 2C_720/2014 del 12 maggio 2015 consid. 3). 6.4.2 Nella fattispecie, il rifiuto dell'eliminazione definitiva dell'iscrizione er- ronea, benché esso potrebbe avere degli effetti per i ricorrenti, non tocca il campo di protezione della libertà economica, in quanto non sfiora né la scelta, né l'accesso ad una professione e non arreca alcun danno ai ricor- renti (cfr. consid. 5.3).

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 13 6.5 Ritenuto che le libertà di cui sopra non sono state né violate, né ri- strette, non v'è ragione di analizzare l'applicazione del principio della pro- porzionalità. 7. In virtù di quanto precede, risulta chiaro che le iscrizioni nel registro di com- mercio pubblicate nel FUSC non possono essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Pertanto, lo scrivente Tri- bunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha respinto la richiesta dei ricorrenti di cancellare definitivamente le due iscrizioni erronee dal registro di commercio, la medesima non ha violato il diritto federale (art. 49 PA). Per questo motivo, i ricorsi sono respinti e la decisione dell'UFRC del 20 maggio 2020 è confermata. 8. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). 8.1 Nella fattispecie, visto l'esito dei ricorsi e considerata la congiunzione delle cause, le spese processuali sono fissate a fr. 3'000.–. Tale importo è posto a carico dei ricorrenti totalmente soccombenti e verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dagli anticipi di ri- spettivamente fr. 2'000.– già versati dai ricorrenti in data 3 luglio 2020. Ai ricorrenti verrà quindi restituito l'importo di fr. 500.– ciascuno. 8.2 Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 9. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). 9.1 Nella fattispecie, i ricorrenti, totalmente soccombenti, non hanno diritto alla rifusione delle spese ripetibili.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 14 9.2 L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. I ricorsi B-3170/2020 e B-3251/2020 sono congiunti. 2. Il ricorso della ricorrente 1 è respinto. 3. Il ricorso del ricorrente 2 è respinto, nella misura in cui sia ammissibile. 4. La decisione dell'UFRC del 20 maggio 2020 è confermata. 5. Le spese processuali di fr. 3'000.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sen- tenza, dagli anticipi di rispettivamente fr. 2'000.– già versati dai medesimi in data 3 luglio 2020. Ai ricorrenti verrà quindi restituito l'importo di fr. 500.– ciascuno. 6. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

B-3170/2020, B-3251/2020 Pagina 16 7. Comunicazione a: – ricorrente 1 (atto giudiziario; allegato: modulo "Indirizzo per il pagamento"); – ricorrente 2 (atto giudiziario; allegato: modulo "Indirizzo per il pagamento"); – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario); – Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP (atto giudiziario).

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 6 maggio 2021

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23.04.2021
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25.03.2026