B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-3106/2021
Sentenza del 21 luglio 2023 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Pascal Richard, Kathrin Dietrich, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______, ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, , autorità inferiore,
e
Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino, Sezione dell'agricoltura, prima istanza.
Oggetto
Pagamenti diretti 2017-2018, limitatamente al mancato riconoscimento del contributo per i pascoli, di alpeggio, per l’uscita regolare all’aperto (URA) rispettivamente per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA).
B-3106/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a A seguito di un controllo dell’azienda di X._______ esperito il 10 mag- gio 2016, l’Ufficio del veterinario cantonale del Dipartimento ticinese della sanità e della socialità (di seguito: UVC) ha ordinato, con decisione del 6 giugno 2016, il sequestro entro il 10 giugno 2016 dei bovini con un "body condition score" (BCS) inferiore a 2.0, l'allontanamento entro il 30 giugno 2016 di tutti gli animali restanti e ha disposto il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato una volta scaduto quest'ultimo termine. L'8 giugno 2016 l'UVC ha proceduto al sequestro immediato di tutti i bovini presenti presso l'azienda agricola di X.. Il provvedi- mento è stato formalizzato mediante decisione del giorno successivo. Con decisione del 24 giugno 2016, non impugnata, l'UVC ha pronunciato nei confronti di X. il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, ha ordinato la confisca degli animali precedentemente se- questrati e le ha fissato un termine di 15 giorni per procedere alla loro ven- dita o cessione, dietro preavviso dell'autorità dipartimentale, decidendo che, dopo la scadenza infruttuosa del termine, l’UVC avrebbe provveduto tramite la ditta [...] a [...] alla vendita degli animali confiscati e che il ricavo sarebbe stato versato a tale ditta e restituito a X._______ una volta dedotte le spese relative alle misure ordinate. A.b I gravami inoltrati da X._______ contro le decisioni dell’UVC del 6 ri- spettivamente 9 giugno 2016 sono stati respinti dal Consiglio di Stato me- diante risoluzione del 14 marzo 2017 (n. [...]). L’Esecutivo cantonale ha ritenuto che nella misura in cui era diretto contro il sequestro degli animali, il ricorso era divenuto privo d'oggetto poiché sostituito dalla decisione di confisca del 24 giugno successivo cresciuta in giudicato, mentre ha con- fermato il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato. Detta risoluzione è stata a sua volta confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 14 agosto 2019 (incarto n. [...]), la quale è cresciuta in giudicato al momento in cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro di essa (sentenza del TF 2C_802/2019 del 25 settembre 2019). B. B.a Con scritto del 22 maggio 2017, l’Ufficio dei pagamenti diretti della Se- zione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divi- sione dell’economia, della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: Se- zione dell’agricoltura) ha comunicato a X._______ in particolare che,
B-3106/2021 Pagina 3 sebbene avesse detenuto animali fino al 7 giugno 2016, l’effettivo degli animali per l’anno 2017 corrispondeva a 0 unità di bestiame grosso (UBG) in applicazione dell’art. 37 cpv. 4 dell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, RS 910.13). In virtù della modifica sostanziale dell’effettivo entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, la Sezione dell’agricoltura ha dedotto che i pascoli non avrebbero potuto più essere conteggiati quale superficie agricola utile, non disponendo di animali per sfruttarli o gestirli. B.b Con ulteriore scritto del 22 maggio 2017, indirizzato ai signori Y._______ e in copia a X., la Sezione dell’agricoltura ha comuni- cato come il contributo d’alpeggio 2016 per i bovini di X. non spet- tasse né all’azienda agricola Y., la quale aveva messo a disposi- zione degli animali la stalla per una notte prima del trasferimento all’alpe, né all’azienda di X. non più detentrice di animali, essendo stati questi ultimi trasferiti alla ditta [...] in data 8 giugno 2016, la quale, pur es- sendo ultima detentrice, non aveva però diritto ai contributi. B.c Con notifica del 24 ottobre 2017 la Sezione dell’agricoltura ha intimato a X._______ il conteggio principale dei pagamenti diretti 2017. B.d Mediante reclamo del 10 novembre 2017 presso la Sezione dell’agri- coltura, X._______ ha contestato, in particolare, che i pascoli della sua azienda non fossero stati considerati quale superficie agricola utile (SAU) con diritto ai pagamenti diretti, avanzando che i pascoli dichiarati nella do- manda volta all’ottenimento dei pagamenti diretti 2017 sarebbero stati pa- scolati dagli animali di un membro della famiglia, attivo come manodopera aziendale. Ella ha parimenti censurato il mancato riconoscimento dei con- tributi di alpeggio poiché nel 2016 sul posto si sarebbero trovati bovini di sua proprietà fino al momento della confisca da parte dell’UVC. B.e Con reclamo del 15 dicembre 2017 contro il conteggio finale dei paga- menti diretti e dei contributi per singole colture 2017, X._______ ha tra l’al- tro reiterato le contestazioni formulate nel reclamo del 10 novembre prece- dente, allegando a suffragio delle sue affermazioni le fatture da lei saldate per l’alpeggio in qualità di proprietaria dei bovini. B.f In data 7 dicembre 2018 X._______ ha interposto un reclamo contro il conteggio principale dei pagamenti diretti 2018 notificatole il 30 ottobre pre- cedente. In tale sede, ella ha tra l’altro sollecitato il pagamento dei contri- buti per i pascoli e di alpeggio sia per l’anno 2017 che per l’anno 2018,
B-3106/2021 Pagina 4 sostenendo che il divieto di tenuta di animali non interessa la propria azienda e che i contributi sono versati all’azienda e non alla persona. B.g Il 14 dicembre 2018 la Sezione dell’agricoltura ha trasmesso a X._______ il conteggio finale dei pagamenti diretti e dei contributi per sin- gole colture 2018, contro cui la medesima ha altrettanto interposto reclamo con memoriale del 15 gennaio 2019. In tale occasione, ella ha rivendicato il proprio diritto a percepire i contributi per i pascoli, di alpeggio, nonché dei contributi per l’uscita regolare all’aperto (URA) rispettivamente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) per gli anni 2017 e 2018. X._______ ha esposto che, a suo avviso, le disposizioni di diritto applicabili stabiliscono che i sussidi sono versati all’azienda e non alla persona e che la propria azienda, in quanto tale, non è colpita dal di- vieto di tenuta di animali, aggiungendo che nell’azienda vi lavorano i suoi famigliari che hanno il diritto di detenere animali e che in materia di affitto agricolo l’affittuario può, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a famigliari o impiegati. B.h Con decisione del 9 agosto 2019 la Sezione dell’agricoltura (di seguito: prima istanza) ha respinto i reclami di X._______ e confermato integral- mente i pagamenti diretti per gli anni 2017 e 2018 relativi al mancato rico- noscimento del contributo per i pascoli, di alpeggio, per l’uscita regolare all’aperto (URA) e per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA). In primo luogo, la prima istanza ha attirato l’attenzione sul fatto che X._______ non avrebbe dimostrato che un familiare, facente parte della manodopera aziendale, abbia gestito il suo pascolo e che i bovini fossero detenuti in azienda. In secondo luogo, la prima istanza ha osservato che in ogni caso dalla banca dati sul traffico degli animali (BDTA) non risulta che alcun bovino sia stato detenuto nell’azienda di X._______ per l’anno di contribuzione 2018 (riferito al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017), men- tre per l’anno 2017, in ragione della modifica sostanziale dovuta al seque- stro degli animali avvenuto l’8 giugno 2016, la prima istanza ha ridotto l’ef- fettivo di animali corrispondente all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contribuzione (quindi pure a zero). La prima istanza ha poi ritenuto scor- retta l’interpretazione della ricorrente secondo cui il versamento dei paga- menti diretti vada effettuato nei confronti dell’azienda e non del gestore. In seguito, essa ha rilevato che il riferimento alla legge sull’affitto agricolo sia inappropriato poiché, a suo avviso, gli animali non rientrano nel campo di applicazione della medesima. Richiamandosi inoltre all’art. 37 cpv. 3 OPD, la prima istanza ha concluso che X._______ non possa pretendere che le
B-3106/2021 Pagina 5 superfici annunciate come pascolo siano da considerare come SAU della sua azienda e che alla luce delle informazioni attuali non risulti che un’altra azienda abbia pascolato i pascoli annunciati dalla reclamante. Da ciò la prima istanza ha dedotto il mancato computo dei pascoli come SAU dell’azienda per entrambi gli anni di contribuzione. Infine, a detta della prima istanza, X._______ non avrebbe diritto ai contributi d’alpeggio in quanto gli animali non sarebbero stati traferiti dalla sua azienda in quelle di estivazione, sottolineando che le fatture per l’alpe non avrebbero alcun peso o significato. C. C.a Contro la decisione summenzionata, X._______ è insorta con ricorso dell’11 settembre 2019 dinanzi al Consiglio di Stato (di seguito: autorità inferiore), postulandone l’annullamento e il rinvio della causa alla prima istanza per nuova decisione sui reclami con riconoscimento dei contributi negati. Dal profilo formale, X._______ ha rimproverato alla prima istanza di aver violato il suo diritto di essere sentita per non essersi occupata debitamente dei suoi diversi reclami presentati. Dal profilo materiale, X._______ ha so- stenuto come l’azienda in quanto tale non sia attualmente colpita da alcun divieto di tenuta di animali e che le persone che lavorano nella sua azienda siano autorizzate a detenere animali. Ella ha ribadito che l’UVC avrebbe indebitamente corretto le sue registrazioni e poi bloccato il suo accesso alla BDTA a seguito del sequestro, evidenziando come non la si possa ren- dere responsabile per le informazioni errate inserite dall’UVC, malgrado l’inesistenza di decisioni penali o amministrative cresciute in giudicato. C.b Mediante risposta dell’11 ottobre 2019, la prima istanza ha rinviato in sostanza ai motivi indicati nella propria decisione, opponendosi all’accogli- mento del gravame. Essa ha spiegato in particolare di aver interpellato l’UVC, il quale avrebbe confermato che la BDTA di X._______ sarebbe stata disattivata a seguito del sequestro degli animali dell’azienda, sog- giungendo che il divieto di tenuta di animali sarebbe recentemente cre- sciuto in giudicato a seguito della relativa sentenza del Tribunale federale 2C_802/2019 del 25 settembre 2019. C.c In sede di replica del 6 novembre 2019 X._______ si duole che la prima istanza non le abbia consegnato tutta la corrispondenza intercorsa con l’Ufficio federale dell’agricoltura (di seguito: UFAG), in particolare lo scritto del 26 gennaio 2018 dell’UFAG indirizzato alla prima istanza,
B-3106/2021 Pagina 6 nonché la comunicazione dell’UVC del 10 ottobre 2019, parimenti citata nella risposta. Per il resto, X._______ si è riconfermata nelle sue censure e ha prodotto le fatture da lei saldate per I’alpeggio in qualità di proprietaria dei bovini. A conferma della presenza di bovini per l’anno 2018, X._______ ha chiesto l’audizione del Pretore [...] di quell’epoca. C.d Con duplica del 18 dicembre 2019, la prima istanza si è riconfermata nei contenuti della propria decisione, allegando lo scritto del 26 gennaio 2018 dell’UFAG e precisando che la conferma dell’UVC del 10 ottobre 2019 sarebbe avvenuta telefonicamente. C.e Con risoluzione del 26 maggio 2021 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata. Sotto l’aspetto formale, l’autorità inferiore ha ritenuto che la prima istanza ha ossequiato i requisiti minimi di motivazione e tutelato il diritto di essere sentita della ricorrente. Oltracciò, essa ha negato per mezzo dell’apprez- zamento anticipato delle prove la richiesta di edizione di tutta la corrispon- denza tra la prima istanza e l’UFAG. Dal profilo sostanziale, essa ha con- siderato che la prima istanza si sia fondata sui dati rilevati dalla BDTA in conformità con i disposti di legge rilevanti, negando a giusto titolo i contri- buti URA e SSRA e i contributi per i pascoli e di alpeggio per gli anni 2017 e 2018, non risultando X._______ quale detentrice di animali da reddito nel periodo indicato. Infine, l’autorità inferiore ha rigettato le ulteriori censure sollevate da X., laddove quest’ultima aveva secondo il senso con- cluso all’arbitrarietà del diniego dei contributi stante, a suo dire, l’assenza di un divieto di tenere gli animali o la mancata considerazione della legge federale sull’affitto agricolo. D. Contro la suddetta risoluzione del Consiglio di Stato, X. (di se- guito: ricorrente) è insorta il 3 luglio 2021 dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale, chiedendo, in ordine, la sospensione del prelievo dell’anticipo spese, nonché della procedura di ricorso fino alla resa e alla crescita in giudicato delle decisioni sui ricorsi nei procedimenti (allora) pendenti B-14/2020 e B-5371/2020. Nel merito, ella propone l’accoglimento del ri- corso, l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’in- carto alla prima istanza per nuova decisione sui conteggi per i pagamenti diretti limitatamente ai contributi per i pascoli, di alpeggio, URA e SSRA. A livello formale, la ricorrente qualifica dapprima come arbitrario che l’au- torità inferiore abbia negato la sua domanda di edizione di tutta la
B-3106/2021 Pagina 7 corrispondenza intercorsa tra la prima istanza e l’UFAG, differendo dal di- ritto di procedura amministrativa cantonale che conferisce il diritto di esa- minare gli atti a chi è parte di un procedimento. La ricorrente ritiene grave altresì che l’autorità inferiore trovi corretto che la prima istanza non abbia risposto a 11 reclami riguardanti i contributi 2017 senza considerare una denegata e ritardata giustizia ai sensi della legge di procedura amministra- tiva cantonale. Dal punto di vista materiale, la ricorrente è del parere che non corrisponde al vero che la sua azienda non fosse più detentrice di bovini nel 2017 e nel 2018 e che nella sua azienda non fossero più presenti bovini, figurando la medesima come proprietaria nei contratti allegati con i contadini e nelle fatture pagate per gli alpeggi 2017. A suo dire, l’autorità inferiore avrebbe pure omesso di considerare che i bovini erano caricati su quattro alpi diffe- renti e che la ricorrente ha il diritto di far gestire l’azienda da un terzo. In più, la ricorrente sottolinea come la sua azienda non abbia fatto oggetto di alcuna decisione amministrativa da parte di un ente pubblico, dimodoché i pagamenti diretti devono essere riconosciuti per le bovine caricate sull’alpe per il periodo 2017 e 2018. Ella si duole che l’autorità inferiore, oltre a non essere in grado di distinguere tra l’azienda, il proprietario, il detentore e il gestore, non abbia tenuto conto dei contratti presentati e delle fatture sal- date, né considerato la sua richiesta di audizione di testi per confermare l’effettivo carico degli animali sull’alpe. Allo stesso modo, la medesima au- torità non avrebbe tenuto conto delle informazioni fornite dall’UFAG nella lettera del 26 gennaio 2018, in particolare della sua possibilità di affidare a terzi la detenzione di animali. E. Dopo aver accusato ricezione del ricorso in data 7 luglio 2021, lo scrivente Tribunale ha respinto, con decisione incidentale del 12 luglio 2021, la do- manda di sospendere il prelievo dell’anticipo spese, invitando la ricorrente al versamento di un importo di fr. 1'000.– a questo titolo entro il 13 settem- bre 2021, prospettando il trattamento della domanda di sospensione del presente procedimento ad avvenuto pagamento dell’anticipo. F. Con decisione incidentale del 24 settembre 2021 lo scrivente Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente, inoltrata con scritto del 9 settembre 2021, di poter effettuare il pagamento dell’anticipo spese di fr. 1’000.– in quattro rate mensili (fr. 250.– entro il 25 di ogni mese) fino al versamento totale.
B-3106/2021 Pagina 8 G. Con ulteriore decisione incidentale del 7 gennaio 2022, il Tribunale ha ac- colto la domanda di sospensione della procedura B-3106/2021 e indetto la sospensione di quest’ultima fino all'evasione dei ricorsi inoltrati dalla ricor- rente nei procedimenti B-14/2020 e B-5371/2020 e alla crescita in giudicato delle rispettive sentenze. H. Con le sentenze, entrambe del 22 settembre 2022, nei procedimenti B-14/2020 e B-5371/2020, ambedue spedite il 30 settembre 2022, lo scri- vente Tribunale ha respinto i ricorsi della ricorrente del 14 dicembre 2019, nonché del 28 ottobre 2020, nella misura in cui la medesima ha contestato la restituzione dei contributi SSRA/URA versati negli anni 2013-2015 per il numero di animali eccedente l’effettivo massimo consentito (B-14/2020), rispettivamente il calcolo dei contributi SSRA/URA per i pagamenti diretti 2016 e l’inflizione di una riduzione amministrativa in seguito a constatate violazioni alla legislazione in materia di protezione degli animali (B-5371/2020). Una volta che le sentenze menzionate sono cresciute in giudicato, mediante decisione incidentale del 23 dicembre 2022 il Tribunale ha revocato la sospensione e ripreso il procedimento in oggetto, dando alla ricorrente la possibilità di comunicare il mantenimento del ricorso, rispetti- vamente di dichiararne il ritiro. I. Il 31 gennaio 2023 la ricorrente ha comunicato di mantenere il ricorso, non- ché chiesto la ricusazione dell’UFAG nell’ambito del contributo di quest’ul- timo in qualità di autorità specialistica nel presente procedimento. J. In seguito all’invito del Tribunale nell’ordinanza del 3 febbraio 2023, in data 15 febbraio 2023 l’autorità inferiore e la prima istanza hanno prodotto gli atti preliminari, dichiarando, per il resto, di non aver alcuna osservazione da formulare e di rimettersi al giudizio del Tribunale. K. In data 27 marzo 2023 l’UFAG ha inoltrato al Tribunale, entro il termine prorogato, il proprio parere in qualità di autorità specialistica, concludendo, in sostanza, che la decisione impugnata è a suo avviso corretta e non dà adito a critiche. Quanto alla corrispondenza intercorsa tra la prima istanza e l’UFAG, quest’ultimo indica che nella sua e-mail di risposta del 24 aprile 2017 ha
B-3106/2021 Pagina 9 affermato che la ricorrente non aveva diritto ai contributi d’alpeggio, in quanto, prima dell’estivazione, non poteva più detenere animali per effetto della decisione dell’UVC del 24 giugno 2016. Inoltre, l’UFAG ha esposto di aver informato la prima istanza con scritto del 26 gennaio 2018 che la stalla della ricorrente, finanziata con contributi federali ai sensi dell’allora vigente ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt; RS 913.1), non fosse tenuta a regola d’arte risultando vuota per effetto del di- vieto di detenere animali, sottolineando di aver spiegato che la cessione della stalla in affitto a terzi avrebbe potuto essere un’opzione per evitare di dover restituire i contributi federali erogati sulla base dell’OMSt e che da ciò la ricorrente non poteva desumere un qualsivoglia diritto ad ottenere pagamenti diretti, qualora in questa stalla fossero stati detenuti animali di proprietà di un altro gestore. Quanto ai contributi URA e SSRA, l’UFAG è dell’avviso che dopo l’8 giugno 2016 la ricorrente non aveva più animali sotto la sua responsabilità per effetto del divieto emanato dall’UVC e che non poteva esigere i contributi menzionati per il periodo determinante. Quanto ai contributi di alpeggio, l’UFAG rinvia alle spiegazioni fornite alla prima istanza nell’e-mail del 24 aprile 2017 ed evidenzia che in ragione del relativo divieto la ricorrente non aveva più il diritto di detenere animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, né tantomeno estivarli. In que- sto caso, l’UFAG rimarca che la proprietà degli animali non è determinante e che una detenzione illegale di animali per mancato ossequio del relativo divieto non dovrebbe essere sorretta con pagamenti diretti. Quanto ai contributi per il pascolo, l’UFAG conclude che, in ragione del fatto che la ricorrente a partire dall’8 giugno 2016 non aveva più il diritto di detenere animali e che pertanto non poteva gestire i pascoli in questione per proprio conto e a proprio rischio e pericolo, la prima istanza avrebbe a giusto titolo detratto le relative superfici dalla SAU. Nell’evenienza in cui la ricorrente si fosse assunta il rischio d’impresa, ella avrebbe comunque vio- lato il divieto di detenere gli animali e non avrebbe alcun diritto ai contributi. L. Con scritto del 17 aprile 2023, la prima istanza ritiene esaustivo il parere dell’UFAG, rimettendosi in ordine e nel merito al giudizio dello scrivente Tribunale. L’autorità inferiore non ha fatto uso della facoltà di inoltrare os- servazioni in merito.
B-3106/2021 Pagina 10 M. Con osservazioni del 15 maggio 2023, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell’UFAG del 27 marzo 2023 e i suoi allegati e, nuovamente, di ricusare l’UFAG, avendo quest’ultimo parteci- pato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi giusta l’art. 59 PA (citato per esteso al consid. 3.1.2). Per il resto, ella con- testa le affermazioni dell’UFAG e si riconferma nelle sue conclusioni e ar- gomentazioni. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente ver- tenza.
Diritto: 1. ll Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente le con- dizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giu- dica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giu- sta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro deci- sioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribu- nale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni cantonali concer- nenti i miglioramenti strutturali. Quest’ultima eccezione non è data nel caso di specie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 26 maggio 2021 confi- gura una decisione di un’ultima istanza cantonale secondo l’art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l’art. 80 della Legge sulla procedura amministrativa [LPAmm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può es- sere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale.
B-3106/2021 Pagina 11 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri pre- supposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l’anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). 1.4 In conclusione, il ricorso è ammissibile. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l’inade- guatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.150, 2.172). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della mas- sima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni com- plementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Dal punto di vista formale, la ricorrente chiede in primo luogo la ricusazione dell’UFAG, nonché l’estromissione del parere di quest’ultimo dalla proce- dura in applicazione dell’art. 59 PA (consid. 3.1) e fa valere, in secondo luogo, una violazione della legge cantonale sulla procedura amministrativa in relazione al diritto di esaminare gli atti (consid. 3.2) e ad una presunta denegata e ritardata giustizia (consid. 3.3).
B-3106/2021 Pagina 12 3.1 La ricorrente richiede la ricusazione dell'UFAG, come consulente spe- cialistico interpellato dallo scrivente Tribunale in questo procedimento, poi- ché, a suo dire, parte in causa, trattando il ricorso i pagamenti diretti sia cantonali che federali. Un suo intervento, come consulente, non sarebbe imparziale e non potrebbe garantire la parità di trattamento. Per gli stessi motivi, la ricorrente chiede di escludere il parere dell’UFAG del 27 marzo 2023 dal procedimento di ricorso in virtù dell’art. 59 PA. 3.1.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, in linea di massima, a con- dizione che non sussista una particolare costellazione straordinaria, la ri- cusazione di un’intera autorità non può essere giustificata senza rendere verosimile dei motivi di ricusazione concreti, ossia riferiti ai singoli collabo- ratori interessati di tale autorità (sentenza del TF 1B_139/2014 del 1° luglio 2014 consid. 3). La ricorrente non è in grado di dimostrare dei motivi di ricusazione concreti contro tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell’UFAG. La ricorrente non spiega in modo concreto in che misura tutti i membri dell’autorità in questione adempirebbero un qualsivoglia motivo di ricusazione, né adduce circostanze eccezionali concrete, limitandosi in- vece alla considerazione generica e peraltro non corretta secondo cui l’UFAG sarebbe parte in causa o parte interessata (cfr. consid. 3.1.2). Sif- fatta generica critica non dimostra affatto l'esistenza di motivi giustificanti eccezionalmente una ricusa, poiché tali motivi non sono sostanziati né resi verosimili. Pertanto, la richiesta di ricusazione della ricorrente è inammis- sibile. 3.1.2 Nemmeno il richiamo all’art. 59 PA giova alla ricorrente. Giusta l’art. 59 PA, l’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’art. 47 cpv. 2 fino a 4 PA è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso. L’art. 59 PA riunisce la problematica secondo cui tra l'autorità che esperisce l'istruttoria e quella che emana formalmente il giu- dizio non devono sussistere conflitti d'interesse. Il campo d’applicazione dell’art. 59 PA riguarda l’obbligo di ricusa limitatamente ai procedimenti di ricorso nel quadro di una procedura amministrativa interna (cfr. RETO FEL- LER/PANDORA KUNZ-NOTTER, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltung- sverfahren, Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 4 ad art. 59 PA; STEPHAN BREI- TENMOSER/ROBERT WEYENETH in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskom- mentar VwVG, 3 a ed. 2023, art. 59 n. 3). L’UFAG esercita in particolare l’alta vigilanza sull’esecuzione delle disposi- zioni in materia di pagamenti diretti da parte dei Cantoni e può ridurre o
B-3106/2021 Pagina 13 negare i contributi ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge (cfr. art. 179 LAgr). Per questo, nell’ambito dell’istruttoria e della preparazione di una sentenza in materia di pagamenti diretti il Tribunale adito ritiene op- portuno, per prassi, chiedere un parere dell’UFAG in qualità di autorità spe- cializzata. Un simile modo di procedere appare indicato, tanto più che l’UFAG non riveste né la funzione di autorità di ricorso, né quella di autorità di istruzione nel procedimento anteriore e nemmeno nel presente procedi- mento. Di contro, la resa di una decisione sulla questione incombe in ultima analisi unicamente allo scrivente Tribunale. Pertanto, non essendo ravvi- sabile alcun conflitto di interesse ed essendo stata data alla ricorrente la facoltà di esprimersi, la richiesta della ricorrente di escludere il parere dell’UFAG non può essere accolta (cfr. sentenze del TAF B-14/2020 e B-5371/2020 del 22 settembre 2022 intero consid. 3). 3.2 La ricorrente rimprovera all’autorità inferiore una violazione del suo di- ritto di esaminare gli atti derivante dall’art. 32 cpv. 1 LPamm per non aver accolto la sua richiesta di edizione di tutti gli scambi di corrispondenza tra la prima istanza e l’UFAG. L’autorità inferiore ha negato l’esame degli atti richiesto a seguito di una valutazione anticipata delle prove, ritenendo che una simile edizione non apparisse indispensabile ai fini della vertenza. 3.2.1 La violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso previsto dall’art. 49 PA e di principio non può essere invocata dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Quest’ultimo può eccezionalmente esaminare se l’applicazione del diritto di procedura cantonale abbia condotto ad una vio- lazione del diritto federale, in particolare se detta applicazione risulta arbi- traria o altrimenti contraria al diritto costituzionale, rispettivamente se sus- siste una relazione stretta con il diritto federale o se il diritto procedurale cantonale rende difficile o vanifica l’applicazione del diritto federale (cfr. sentenze del TAF B-3674/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 3.3.1, B-2067/2017 del 25 aprile 2017 consid. 2.1.1, B-649/2016 del 23 agosto 2017 consid. 2.2; DTAF 2016/8 consid. 5.3; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTET- TER in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 a ed. 2023, art. 49 n 11). Il criterio di valutazione rimane il diritto federale (sen- tenza del TAF B-3674/2018 consid. 3.3.1 già citata). 3.2.2 La procedura di ricorso dinanzi all’autorità inferiore è retta dalla LPamm (cfr. supra consid. 1.1). Secondo l’art. 32 cpv. 1 LPamm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di far- sene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l’autorità un aggravio eccessivo. Sulla base di questa norma, la ricorrente ritiene di avere diritto di prendere atto della corrispondenza citata dalla prima istanza che
B-3106/2021 Pagina 14 riguarda l’UFAG. L’esame degli atti di cui all’art. 32 LPamm discende dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e può essere negato eccezio- nalmente a tutela di interessi pubblici o privati preponderanti o di un’istrut- toria in corso (art. 33 LPamm). Gli artt. 32 e 33 LPamm trovano la loro corrispondenza verosimilmente negli artt. 26-28 PA che formano, secondo la prassi menzionata, il criterio di valutazione della censura sollevata dalla ricorrente. 3.2.3 Da un esame degli incarti delle istanze precedenti, emerge che la prima istanza ha allegato nella sua risposta dell’11 ottobre 2019 20 docu- menti, tra cui figura uno scambio di e-mail con l’UFAG del 24 aprile 2017. Nella duplica del 18 dicembre 2019, la prima istanza ha poi inoltrato un’ul- teriore lettera dell’UFAG del 26 gennaio 2018, già menzionata, ma non contenuta nella risposta dell’11 ottobre 2019, in quanto non facente parte del procedimento in materia di pagamenti diretti, bensì di quello concer- nente la restituzione di aiuti finanziari agricoli federali per la costruzione della stalla, rispettivamente per i miglioramenti strutturali. Oltre ai due do- cumenti del 24 aprile 2017 e 26 gennaio 2018, la lista degli allegati stilata nella risposta dell’11 ottobre 2019 ed entrambi i succitati scritti della prima istanza (risposta e duplica) non fanno alcuna esplicita menzione circa un’avvenuta ulteriore corrispondenza tra la prima istanza e l’UFAG nell’am- bito dei pagamenti diretti qui contestati. Anche il parere dell’UFAG fa uni- camente riferimento ai documenti del 24 aprile 2017 e 26 gennaio 2018. Da parte sua, la ricorrente riporta testualmente nel suo gravame passaggi della lettera dell’UFAG del 26 gennaio 2018 alla prima istanza per dedurre un suo diritto ai pagamenti diretti. Da quanto emerge dall’incarto, si può dunque affermare che la ricorrente abbia potuto accedere alla corrispon- denza intervenuta tra l’UFAG e la prima istanza e menzionata da quest’ul- tima nei suoi scritti dinanzi all’autorità inferiore. Gli elementi dell’incarto non permettono di concludere che vi sia stata altra corrispondenza e che l’ac- cesso a quest’ultima sia stato negato. Pertanto non è ravvisabile una vio- lazione dell’esame degli atti da parte dell’autorità inferiore e la relativa cen- sura cade nel vuoto. 3.3 Secondo l’art. 67 LPamm può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda indebitamente l’emanazione di una decisione impu- gnabile. Il testo della norma appena citata coincide prevalentemente a quello dell’art. 46a PA, il quale, in virtù della prassi suesposta, rappresenta il criterio di valutazione della censura avanzata dalla ricorrente. Quest’ul- tima rimprovera all’autorità inferiore di non aver preso in considerazione l’art. 67 LPamm e di aver reputato corretto l’agire della prima istanza che non avrebbe risposto a 11 reclami concernenti i pagamenti diretti 2017. Le
B-3106/2021 Pagina 15 asserzioni della ricorrente, per altro generiche e non circostanziate, non sono suscettibili di giustificare la censura di negata e ritardata giustizia. I reclami relativi ai pagamenti diretti 2017 e 2018 e riferiti al contributo per i pascoli, di alpeggio, URA e SSRA formano l’oggetto della presente ver- tenza, come giustamente stabilito dall’autorità inferiore e dalla prima istanza, le quali hanno indicato come altri punti dei reclami fossero l’oggetto di altre decisioni. A quanto è dato di sapere, i reclami mossi contro i con- teggi dei pagamenti diretti 2017 e 2018, per quanto riferiti ad alcuni fondi in zona di estivazione e una parte di un fondo in zona collinare, fanno l’og- getto di un’altra decisione dell’autorità inferiore, sfociata nel procedimento di ricorso parallelo B-3103/2021. Stando alle spiegazioni della ricorrente nel proprio gravame, sembra che sia ancora pendente un ricorso dinanzi all’autorità inferiore per quanto attiene ai pagamenti diretti 2018 in materia di contributi di alpeggio. Per il resto, la ricorrente non menziona quali re- clami e in quali punti essi non siano stati trattati. Risulta in ogni caso dall’in- carto della prima istanza che con scritto dell’11 luglio 2018 ella ha risposto ai punti dei reclami che non erano ancora stati evasi e che la ricorrente si è espressa in merito in data 19 ottobre 2018. Ne discende che la censura di negata e ritardata giustizia non può trovare tutela. 4. La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) (art. 104 cpv. 3 lett. a Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 1 LAgr, per retribuire le prestazioni d'in- teresse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agri- cole (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. b LAgr). Per essere posti al beneficio dei pagamenti diretti, gli agricoltori, oltre all’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), devono osservare, tra l'altro, le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali (art. 70a cpv. 1 lett. b e c LAgr). I gestori delle aziende agricole, ossia le persone fisiche o giuridiche che gestiscono in proprio un'azienda agricola, hanno diritto ai pagamenti diretti se adempiono le varie condizioni legali definite nell'OPD (art. 3 OPD). I pagamenti diretti comprendono, tra l'altro, i contri- buti per i sistemi di produzione (art. 70 cpv. 2 lett. e nonché art. 75 LAgr), nei quali rientrano i contributi per il benessere degli animali, in particolare la partecipazione ai programmi SSRA e URA e i contributi per il pascolo (art. 65 lett. a cifra 1-3 OPD; cfr. anche artt. 74-75a OPD), come pure i contributi per il paesaggio rurale in cui ricadono i contributi d’alpeggio e di
B-3106/2021 Pagina 16 estivazione (art. 71 cpv. 1 lett. d LAgr in combinato disposto con l’art. 2 lett. a cifra 5 e 6 OPD). I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la LAgr, le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione (art. 170 cpv. 1 LAgr). La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le dispo- sizioni (art. 170 cpv. 2 LAgr). 5. La ricorrente ritiene che l’autorità inferiore e quella di prime cure le abbiano illecitamente negato i pagamenti diretti per gli anni 2017 e 2018 limitata- mente al contributo per l’uscita regolare all’aperto (URA) rispettivamente per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA), al contributo per i pascoli e di alpeggio. In sostanza, ella ribadisce il suo diritto ai contributi in quanto lei sarebbe la proprietaria dei bovini e tenendo conto che nessuna decisione amministrativa sarebbe stata pro- nunciata nei confronti della sua azienda, che i suoi animali sarebbero stati caricati su quattro alpi, che l’UFAG avrebbe indicato la possibilità di far ge- stire l’azienda da terze persone e che ella avrebbe incaricato dietro retri- buzione altri agricoltori per l’alpeggio e la cura dei suoi bovini, come risul- terebbe dai contratti e dalle fatture inoltrate. La questione del diritto ai con- tributi della ricorrente verrà esaminata nei considerandi che seguono. 6. Contributi SSRA/URA 6.1 A titolo preliminare, vale la pena di attirare l’attenzione sul fatto che la restituzione dei contributi SSRA/URA versati per gli anni 2013-2015, non- ché la riduzione degli stessi contributi per l’anno 2016 hanno già fatto l’og- getto di due ricorsi dinanzi allo scrivente Tribunale (B-14/2020 e B-5371/2020). Le rispettive sentenze del 22 settembre 2022, nel frattempo cresciute in giudicato, hanno convalidato la restituzione e la riduzione dei contributi SSRA/URA indette dalla prima istanza e confermate dall’autorità inferiore nelle risoluzioni all’epoca impugnate. In quel caso, come nella pre- sente fattispecie, la prima istanza e l’autorità inferiore hanno poggiato la restituzione, rispettivamente la riduzione dei contributi sulla decisione del veterinario cantonale (UVC) del 6 e 9 giugno 2016 (cresciuta in giudicato con la sentenza del Tribunale federale 2C_802/2019 del 25 settembre 2019), con cui era stato ordinato il sequestro parziale rispettivamente totale dei bovini presenti presso l'azienda agricola della ricorrente a far tempo dall’8 giugno 2016, nonché sulla decisione dell’UVC del 24 giugno 2016, non impugnata e pertanto cresciuta in giudicato, con cui sono stati pronun- ciati nei confronti della ricorrente un divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato, l’ordine di confisca degli animali sequestrati nonché
B-3106/2021 Pagina 17 la fissazione di un termine di 15 giorni per venderli o cederli, dietro preav- viso dell'autorità dipartimentale. Stando alle asserzioni della ricorrente, ella avrebbe inoltrato presso l’UVC in data 2019 e 2020 una domanda per poter ancora detenere gli animali. Ciò è comunque ininfluente nel presente caso, in quanto per i pagamenti diretti per gli anni di contribuzione in questione sono unicamente rilevanti le decisioni dell’UVC summenzionate e cresciute in giudicato. 6.2 II Cantone determina i contributi in base ai dati rilevati (art. 108 cpv. 1 OPD). Per il calcolo dell'effettivo di animali da reddito nelle aziende è de- terminante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 36 cpv. 1 OPD). L'effettivo di animali della specie bovina è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) (art. 36 cpv. 3 OPD). Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bo- vina è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classi- ficazione degli animali in base all’ubicazione (art. 37 cpv. 1 OPD). Se iI gestore modifica in maniera sostanziale l’effettivo entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l’effettivo di cui ai capoversi 1 e 2 in modo che corrisponda all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contribuzione. Vi è una modifica sostanziale se, all’interno di una categoria, l’effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento (art. 37 cpv. 4 OPD). 6.3 Il sequestro degli animali ordinato dall’UVC con effetto dall’8 giugno 2016 e il divieto di tenuta di animali a tempo indeterminato, entrambi defi- nitivi (cfr. supra consid. 6.1), hanno come conseguenza che la ricorrente non poteva più risultare detentrice dei medesimi, ciò che ha reso necessa- rio un aggiornamento della BDTA. Visto che i contributi SSRA e URA sono versati sulla base dell’effettivo dell’anno precedente (art. 36 cpv. 1 e art. 108 cpv. 1 OPD) e che il rilevamento dell’effettivo viene eseguito in base alle informazioni contenute nella banca dati sul traffico di ani- mali (art. 36 cpv. 3 OPD), entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione 2017 si è realizzata una modica sostanziale dell'effettivo di cui all’art. 37 cpv. 4 OPD dovuta al sequestro e al divieto di tenuta di animali, nonché alla conseguente uscita di tutti i bovini dall’azienda della ricorrente. Non può dunque prestare fianco ad alcuna critica che la prima istanza, per l’anno 2017, abbia ridotto l’effettivo, affinché corrispondesse all’effettivo concretamente detenuto nel 2016, a zero UBG o a zero animali e che l’au- torità inferiore abbia confermato il giudizio di prime cure. Anche per l’anno di contribuzione 2018, siccome nel periodo tra il 1° gennaio 2017 e il 31 di- cembre 2017 nella BDTA non risulta alcuna registrazione di bovini (art. 36
B-3106/2021 Pagina 18 cpv. 3 OPD; cfr. doc. 19 alla risposta della prima istanza dell’11 ottobre 2019), è corretto che la prima istanza abbia fissato l’effettivo determinante pari a zero UBG o a zero animali, per cui l’autorità inferiore non ha violato il diritto convalidando la valutazione di prime cure. 7. Contributi di alpeggio 7.1 L'effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l'art. 39 cpv. 2 e 3 per gli animali trasferiti dall'azienda in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera (art. 37 cpv. 5 OPD). Il contributo di alpeggio è versato per carico normale (CN) per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera (art. 46 OPD). Il contributo di alpeggio (art. 46 OPD) è versato per gli animali estivati l’anno precedente. Nel calcolo degli effettivi di animali in base ai dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA) le permanenze in caso d'estivazione sono assegnate all'ultima azienda annuale nella quale era registrata l'ultima permanenza degli animali prima dell'entrata nell'azienda d'estivazione o in quella con pascoli comunitari (Istruzioni e spiegazioni dell’UFAG sull’ordinanza sui pagamenti diretti 2023, pubblicata sul sito internet dell’UFAG). 7.2 In base alla decisione dell’UVC del 24 giugno 2016 (cfr. fatti lett. A.a.), allo scritto della prima istanza ai signori Y._______ del 22 maggio 2017 (cfr. fatti lett. B.b) e allo scambio di e-mail tra la prima istanza e l’UFAG del 24 aprile 2017 (cfr. fatti lett. K), emerge che i bovini della ricorrente sono stati trasferiti in data 8 giugno 2016 alla ditta [...] e che prima dell’entrata all’alpe gli animali hanno passato una notte nella stalla dei signori Y._______. Per- tanto, a seguito del divieto di tenere gli animali a tempo indeterminato e della confisca degli animali sequestrati, risulta che gli animali di proprietà della ricorrente prima dell’8 giugno 2016 non potevano essere estivati dopo una permanenza nella sua azienda, perché alla ricorrente, già prima dell’inizio dell’estivazione, non era consentito tenerli. Non è di alcuna rile- vanza il fatto che i bovini fossero ancora di sua proprietà, che essi siano stati effettivamente caricati sull’alpe e che la ricorrente abbia retribuito degli agricoltori per l’alpeggio e la cura dei suoi bovini, come dimostrerebbero le fatture e i contratti allegati al ricorso, rispettivamente la testimonianza del Pretore [...] dell’epoca. Il ragionamento della ricorrente non regge. L’ero- gazione di pagamenti indiretti senza tener conto del divieto di tenuta e della confisca degli animali significherebbe che le infrazioni (sanzionate) alla le- gislazione in materia di protezione degli animali verrebbero sostenute dai contributi federali. Non può tuttavia rientrare nelle intenzioni
B-3106/2021 Pagina 19 dell’ordinamento giuridico di promuovere un comportamento illecito, quand’anche gli obiettivi meramente fattuali siano raggiunti (cfr. DTF 134 II 287 p. 293 seg. consid. 3.5). Pertanto, la concessione dei contributi di al- peggio alla ricorrente sarebbe in totale contrasto con il senso e lo scopo per beneficiare dei pagamenti diretti. Ne discende che non è eccepibile che la prima istanza e con lei l’autorità inferiore non abbiano riconosciuto i con- tributi di alpeggio per l’anno 2017 e 2018. Alla luce di queste considera- zioni, i mezzi di prova offerti dalla ricorrente (fatture, audizione di un teste per rilevare la presenza di bovini sull’alpe) non sono di alcuna rilevanza e non sono stati giustamente considerati. 8. Contributi di pascolo 8.1 La ricorrente pretende che le superfici annunciate come pascolo per il 2017 e il 2018 le siano riconosciute come superficie agricola utile (SAU) della sua azienda, tanto più che lo stesso UFAG, in uno scritto alla prima istanza datato del 26 gennaio 2018, avrebbe confermato il diritto della ri- corrente di far gestire da un terzo la sua azienda. 8.2 Secondo l’art. 14 cpv. 1 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul ri- conoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm, RS 910.91), per superficie agricola utile (SAU) s’intende la superficie dipendente da un’azienda, utilizzata per la produzione vegetale, esclusa la superficie d’estivazione (art. 24) che è a disposizione del gestore tutto l’anno e che viene gestita soltanto dall’azienda (art. 6). In linea di principio, l’OTerm non pone condizioni alla persona del gestore, ad eccezione del fatto che deve avere l’esercizio dei diritti civili, ossia essere maggiorenne e capace di discernimento (art. 12 segg. CC), e gestire l’azienda per proprio conto e a proprio rischio e peri- colo (cfr. art. 2 cpv. 1 OTerm). Come già indicato, i gestori delle aziende agricole, ossia le persone fisiche o giuridiche che gestiscono in proprio un'azienda agricola, hanno diritto ai pagamenti diretti se adempiono le va- rie condizioni legali definite nell'OPD (art. 3 OPD). 8.3 Anche in quest’evenienza, il sequestro degli animali ordinato dall’UVC con effetto dall’8 giugno 2016, la confisca degli animali sequestrati e il di- vieto di tenuta di animali di durata indeterminata, tutti definitivi (cfr. supra consid. 6.1), comportano che la ricorrente, non potendo più disporre del diritto di detenere animali, non poteva nemmeno gestire i pascoli in que- stione per proprio conto e a proprio rischio e pericolo. A ciò si aggiunge che nella BDTA degli anni in questione non era registrato alcun bovino nell’azienda della ricorrente. Non è d’aiuto alla ricorrente il fatto che ella sia
B-3106/2021 Pagina 20 ancora proprietaria degli animali ed abbia incaricato e remunerato terze persone per la detenzione dei bovini, come a suo avviso dimostrerebbero i contratti e le fatture esibiti in sede di ricorso. Un simile ragionamento fa completa astrazione delle misure pronunciate nei suoi confronti e cresciute in giudicato. Se alla luce di queste risultanze alla ricorrente venissero lo stesso concessi i pagamenti diretti, le norme in materia di protezione degli animali e l’art. 3 OPD verrebbero raggirati e svuotati del loro senso (cfr. DTF 134 II 287 p. 293 seg. consid. 3.5). 8.4 È dunque a ragione che la prima istanza ha sottratto le superfici notifi- cate dalla ricorrente come pascoli dalla SAU e non ha riconosciuto i contri- buti di pascolo. Ne segue che la conferma di questo giudizio da parte dell’autorità inferiore resiste a qualsiasi critica. 9. Ci si deve infine confrontare con le ulteriori censure della ricorrente. 9.1 Anche laddove la ricorrente insiste sul suo diritto ai contributi poiché, a suo dire, il divieto di tenere gli animali sarebbe stato pronunciato nei suoi confronti e non a scapito dell’azienda, a cui sarebbero pagati i contributi, ella misconosce che l’azienda non ha personalità giuridica ed è stretta- mente legata alla sua titolare e che secondo l’art. 109 OPD i contributi sono versati ai gestori e non all’azienda. 9.2 Allo stesso modo, il riferimento alla legge federale sull’affitto agricolo non è pertinente poiché il versamento dei pagamenti diretti è disciplinato dalla LAgr e dall’OPD. 9.3 Infine, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio dallo scritto dell’UFAG del 26 gennaio 2016 alla prima istanza, in quanto esso è stato emanato in un contesto diverso da quello in cui è situata la presente fatti- specie. In effetti, l’UFAG non ha confermato un diritto ai pagamenti diretti, bensì spiegato che la cessione della stalla in affitto a terzi avrebbe potuto essere un’opzione per evitare di dover restituire i contributi federali concer- nenti gli aiuti agli investimenti per la gestione, manutenzione e il ripristino della stalla, rimasta vuota per effetto del divieto di tenuta di animali. 10. Visto quanto precede, la negazione dei pagamenti diretti per gli anni 2017 e 2018 riguardo ai contributi URA e SSRA, nonché i contributi di pascolo e di alpeggio stabilita dalla prima istanza e confermata dall’autorità inferiore non viola il diritto federale, né risulta da un abuso o un eccesso del potere
B-3106/2021 Pagina 21 di apprezzamento. Pertanto, il ricorso, per quanto ammissibile (cfr. consid. 3.1.1) si rivela infondato e va respinto, mentre va invece confermata la de- cisione impugnata. 11. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono fissate a fr. 1'000.–. Tale importo è posto a carico della ricorrente totalmente soc- combente e verrà computato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l’anticipo dello stesso importo già versato. In virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe- riore. 12. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente soccombente e non assistita da un avvocato, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. L'autorità in- feriore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
B-3106/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui ammissibile. 2. Le spese processuali, di fr. 1'000.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà computato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l’anticipo di pari importo già versato dalla medesima. 3. Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all’Ufficio federale dell’agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
B-3106/2021 Pagina 23 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 28 luglio 2023
B-3106/2021 Pagina 24 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario); – autorità inferiore (atto giudiziario); – prima istanza (atto giudiziario); – Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (atto giudiziario); – Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).