B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-2961/2019

S e n t e n z a del 15 o t t o b r e 20 1 9

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Daniel Willisegger, Francesco Brentani, cancelliere Corrado Bergomi.

Parti

X._______, ricorrente,

contro

Commissione svizzera di maturità CSM, c/o Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esame svizzero di maturità.

B-2961/2019 Pagina 2 Fatti: A. A.a X._______ (in seguito: il ricorrente) si è iscritto al secondo esame par- ziale dell’esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2019 (primo ten- tativo), dopo aver sostenuto il primo esame parziale nella sessione estiva 2018. Con la domanda di ammissione alla sessione estiva 2019, il ricor- rente ha consegnato, per la materia d’esame “...”, un lavoro di maturità dal titolo “...” in duplice copia, accompagnato da una dichiarazione d’autenti- cità. A.b Con lettera raccomandata del 29 maggio 2019 la Commissione sviz- zera di maturità CSM (in seguito: autorità inferiore) ha informato il ricorrente che, in base ad un controllo approfondito, il suo lavoro di maturità era risul- tato essere un plagio, prevalentemente nella parte dedicata agli allegati. Nel contempo, ha dato facoltà al ricorrente per esprimersi in merito entro il 5 giugno 2019, con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso questo termine, sarebbe stata emessa una decisione d’esclusione dalla sessione. A.c In seguito al mancato ritiro della lettera raccomandata del 29 maggio 2019, ritornata all’autorità inferiore, il contenuto della missiva è stato spie- gato al ricorrente in occasione di un colloquio con il presidente di sessione e la responsabile amministrativa degli esami, in data 11 giugno 2019, ossia il primo giorno degli esami orali (cfr. risposta dell’autorità inferiore, pag. 3, n. 7). Lo stesso giorno, lo scritto raccomandato del 29 maggio 2019, com- presa la documentazione allegata, è poi stato consegnato a mano al ricor- rente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 9 alla risposta). A.d Con decisione dell’11 giugno 2019, notificata il giorno stesso dal pre- sidente di sessione al ricorrente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 8 alla risposta), l’autorità inferiore ha escluso il ricorrente dalla sessione estiva d’esame 2019, disposto il non superamento dell’esame e l’annulla- mento di tutte le note ottenute durante la sessione. Trattandosi del primo tentativo d’esame, l’autorità inferiore ha deciso che il ricorrente ha diritto a ripetere l’esame e che al secondo tentativo egli dovrà sostenere tutte le prove previste dal secondo esame parziale. L’autorità inferiore ha stabilito che il ricorrente ha commesso un plagio e che il suo lavoro di maturità contiene numerosi passaggi ripresi letteralmente da internet, senza che questi siano stati indicati come citazioni o accompagnati da riferimenti bi- bliografici. In altri punti, il lavoro infrangerebbe le regole di citazione in modo tale che i passaggi ripresi non siano più attribuibili alle rispettive fonti.

B-2961/2019 Pagina 3 B. In data 13 giugno 2019, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ri- corso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se- guito: il Tribunale), postulando l’annullamento della stessa e l’accoglimento del ricorso. In via preliminare, il ricorrente ha chiesto di concedere l’effetto sospensivo al ricorso, nel senso di ammetterlo a portare a termine gli esami orali. Dal profilo formale, il ricorrente si duole che l’autorità inferiore, prima di emanare la decisione impugnata, non gli abbia inviato la raccomandata del 29 maggio 2019, da lui non ritirata, anche per posta ordinaria, né abbia informato l’istituto presso cui si è iscritto agli esami dell’accaduto, cosicché l’esclusione gli ha potuto essere comunicata soltanto il primo giorno degli esami orali. Dal profilo materiale, il ricorrente ritiene in sintesi che la deci- sione impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, della parità di trattamento e del divieto di formalismo eccessivo. A suo dire, le modalità di allestimento del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio non sono specificate con sufficiente chiarezza nelle direttive e nel promemoria. C. Con decisione incidentale del 14 giugno 2019, il Tribunale ha ordinato, tra le altre cose, che il ricorso ha effetto sospensivo ai sensi dell’art. 55 PA. D. In data 14 giugno 2019, il ricorrente ha inoltrato per posta elettronica e via fax un’istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari (con allegati) volta ad ammetterlo a portare a termine gli esami a lui mancanti. E. Tramite due e-mail del 21 giugno 2019 il ricorrente ha comunicato al Tribu- nale di aver potuto sostenere integralmente la sessione estiva d’esame 2019 e chiesto nel contempo di venire a conoscenza della valutazione degli esami dopo che la CSM aveva respinto una sua domanda in tal senso. F. Con decisione incidentale del 2 luglio 2019 lo scrivente Tribunale ha re- spinto la richiesta del ricorrente di venire a conoscenza del risultato degli esami sostenuti dopo l’inoltro del ricorso e ritenuto che i risultati rimarranno segreti fino alla decisione definitiva, determinandosi sulla loro sorte in caso di un accoglimento o rigetto del ricorso.

B-2961/2019 Pagina 4 G. Con risposta dell’8 agosto 2019, inoltrata entro il termine fissato con ordi- nanza del 26 giugno 2019 e accompagnata da 15 allegati, l’autorità infe- riore propone la reiezione del gravame, respingendo in sostanza l’insieme delle censure sollevate dal ricorrente. H. Con fax del 14 agosto 2019 il ricorrente ha comunicato, secondo il senso, di rinunciare alla replica. I. Ulteriori precisazioni relative ai fatti e agli argomenti sollevati dalle parti sa- ranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.

Diritto: 1. Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali. 1.2 Le decisioni dell’autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tri- bunale amministrativo federale (art. 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’esame svizzero di maturità [in seguito: ordinanza ESM, RS 413.12]) in combinato disposto con l’art. 37 LTAF e l’art. 44 PA). Nell’evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell’art. 32 LTAF. 1.3 Al ricorrente va senz’altro riconosciuto il diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all’anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.4 Si deve pertanto ammettere la ricevibilità del presente ricorso.

B-2961/2019 Pagina 5 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c). Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza ne- cessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispon- gono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467 consid. 3.1). L’adozione di un certo riserbo si impone dato che l’autorità di ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affi- dabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inol- tre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l’autorità di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della valutazione dell’esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inol- tre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 con- sid. 4c, DTF 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati). Il riserbo nell’esercizio del potere d’esame si applica solo alla valutazione materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l’inter- pretazione e l’applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimprove- rate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ricorso deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2008/14 consid. 3.3 e DTAF 2007/6 consid. 3 con i rispettivi rinvii). Nel caso di specie, l’oggetto del ricorso non è il risultato dell’esame, bensì l’esclusione dal medesimo. Ne consegue che, trattandosi di una questione di diritto, il ricorso dovrà essere esaminato con pieno potere d’esame (cfr. sentenza del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 1, pag. 5). 3. 3.1 L’ordinanza ESM disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita conferisce l’attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 ordinanza ESM). Le disposizioni dell’ordinanza ESM sono completate dalle direttive emanate

B-2961/2019 Pagina 6 dalla Commissione svizzera di maturità, la quale a sua volta è responsabile dello svolgimento dell’esame (art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1 ordinanza ESM). L’esame deve permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8 cpv. 1 ordinanza ESM). La domanda d’iscrizione all’esame svizzero di maturità deve essere indi- rizzata alla SEFRI, corredata segnatamente da un lavoro di maturità (cfr. art. 4 cpv. 1 ordinanza ESM). In base all’art. 15 ordinanza ESM, dedicato al lavoro di maturità, prima di iscriversi all’esame, il candidato redige per- sonalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1 ordinanza ESM). Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame dall’esa- minatore e dall’esperto (art. 15 cpv. 2 ordinanza ESM). Gli obiettivi, i criteri e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive (art. 15 cpv. 3 ordinanza ESM). L’esame non è superato se il candidato si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale (art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM). L’art. 23 ordinanza ESM, intitolato “Sanzioni”, prevede, in caso di plagio del lavoro di maturità, che il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate (art. 23 cpv. 3 or- dinanza ESM in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2). Nei casi partico- larmente gravi di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. c, inclusi i casi di plagio, la CSM può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato (art. 23 cpv. 4 ordinanza ESM). La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione (art. 23 cpv. 5 ordinanza ESM). Le disposizioni relative alle sanzioni sono espressamente comunicate ai candidati prima dell’inizio degli esami (art. 23 cpv. 6 ordinanza ESM). 3.2 3.2.1 Secondo le direttive per l’esame svizzero di maturità valide dal 1° gennaio 2012 (in seguito: le direttive) il lavoro di maturità è una produ- zione personale che lo studente realizza in modo individuale e autonomo (punto 9 delle direttive). I suoi assi principali sono i seguenti. In primo luogo, la delimitazione di una problematica e la formulazione di un interrogativo di ricerca che possono essere elaborate nell’ambito delle presenti direttive. In secondo luogo, la ricerca di informazioni su un determinato tema, la sua analisi critica e la sua valorizzazione e infine l’esercizio della comunica- zione personale attraverso la padronanza e la precisione dell’espressione

B-2961/2019 Pagina 7 scritta e orale (punto 9 delle direttive). I tre assi citati si concretizzano se- gnatamente attraverso un lavoro di maturità che va dall’elaborazione di una problematica alla stesura personale di una relazione scritta (mémoire) su tale problematica (punto 9 delle direttive). 3.2.2 Il lavoro di maturità costituisce un elemento importante per il raggiun- gimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM. In particolare, il candidato deve acquisire e sviluppare particolari capacità e atteggiamenti (punto 9.1 delle direttive). Tra le capacità richieste rientra segnatamente quella di integrare coerentemente, laddove necessario, citazioni pertinenti distinguendole chiaramente dal proprio testo, come quella di avvalersi della tecnica che consente di citare in modo chiaro e scrupoloso ogni passaggio ripreso da terzi; affinché il lavoro di maturità rimanga una produzione per- sonale, le citazioni non possono costituire più di un terzo del testo finale (bibliografia e citazioni devono rispettare le regole contenute nel docu- mento allegato alle direttive). Gli atteggiamenti richiesti comprendono in particolar modo il rispetto dell’onestà intellettuale e il riconoscimento di con- tributi di terzi (punto 9.1 delle direttive). 3.2.3 Le direttive disciplinano inoltre che l’iscrizione all’esame deve essere corredata, tra l’altro, dal modulo con indicato il titolo esatto del lavoro di maturità, la materia sulla quale verte e i motivi della scelta del tema, come pure una dichiarazione di autenticità; poiché la firma apposta dal candidato comporta come qualsiasi altra firma determinati obblighi, è opportuno che quest’ultimo si informi sul significato della dichiarazione che sottoscrive (cfr. punto 9.2.1 delle direttive). Un lavoro di maturità soddisfa le condizioni dell’art. 15 ordinanza ESM in particolare se non contiene elementi di frode nel senso che il candidato che presenta un lavoro di maturità non redatto personalmente o con passaggi ripresi parola per parola o con lievi modifiche da testi di terzi senza segna- larli come citazioni conformemente alle prescrizioni relative alla bibliografia e alle citazioni viene escluso dalla sessione d’esame conformemente all’ar- ticolo 23 capoverso 2 (recte: cpv. 1) dell’ordinanza ESM riguardante il pla- gio (cfr. punto 9.2.4 delle direttive). Un’eventuale frode può essere consta- tata prima, durante o dopo l’esame. In tal caso, l’intera sessione è consi- derata non superata e tutte le note ottenute in tale sessione sono annullate (cfr. punto 9.2.4 delle direttive). 3.3 L’autorità inferiore ha poi anche emanato, in data 28 ottobre 2009, un promemoria “Etica/Plagio - Indicazioni complementari in merito al lavoro di maturità” (in seguito: promemoria), pubblicato sul sito internet della SEFRI.

B-2961/2019 Pagina 8 Secondo il promemoria, il lavoro di maturità deve essere redatto in modo da garantire un trattamento eticamente corretto delle fonti d’informazione. Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. Ciò significa, in concreto, che ogni informazione di terzi (idea, concetto, fatto ecc.), ripresa alla lettera o nella sostanza, deve essere chiaramente riportata come una citazione e recare l’indicazione del punto in cui la si è reperita. Ogni cita- zione deve essere chiaramente rimandabile a una fonte ed essere verifica- bile. Il principio vale per qualsiasi informazione, indipendentemente dal tipo di fonte (libro, rivista, sito internet, film, documento sonoro, opera d’arte figurativa ecc.). Nel promemoria, i candidati sono pregati di osservare a questo proposito le “Prescrizioni per la bibliografia e le citazioni” riportate in allegato alle di- rettive sull’esame di maturità pubblicate sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (http://www.sbfi.ad- min.ch). Citando correttamente le fonti, i candidati eviteranno di commet- tere o di incorrere involontariamente in un plagio (cfr. promemoria). Secondo il promemoria, si tratta di plagio quando, in un lavoro, concetti o formulazioni altrui non sono riportati a titolo di citazione, ma sono presentati come propri. Non è rilevante che il plagio sia commesso intenzionalmente (inganno volontario) o non intenzionalmente (dimenticanza nell’indicare le fonti). Il promemoria elenca a titolo esemplificativo diverse fattispecie che sono ricollegate alla nozione di plagio (promemoria e le referenze citate alla sua nota a piè di pagina 2). Tra di esse si evidenziano il riprendere passi di un’opera altrui senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, il che include anche scaricare e usare parti di testo riprese da internet senza indicarne la fonte, oppure il riprendere passi tratti da una o più opere altrui apportando lievi modifiche o cambiamenti al testo senza renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, oppure infine il ri- prendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte contestualmente alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro. Conformemente al promemoria, tutti i lavori di maturità presentati ai fini dell’esame svizzero di maturità sono passati in rassegna con l’ausilio di un software appositamente sviluppato allo scopo di individuare possibili plagi e in seguito archiviati per otto anni in una banca dati protetta, in cui sono conservati anche i lavori di maturità già controllati di numerosi licei pubblici. Il software confronta i lavori con i documenti disponibili su internet e con quelli conservati nella banca dati. I lavori sono inoltre attentamente riletti dagli esaminatori, i quali procedono a ricerche più approfondite in caso di sospetto plagio (cfr. promemoria). Infine, il promemoria indica ancora le

B-2961/2019 Pagina 9 conseguenze in caso di plagio, riferendosi all’art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza ESM e che l’esclusione dall’esame può avvenire prima, durante o dopo la sessione d’esame in questione. 4. A livello formale, il ricorrente si duole che la comunicazione della decisione sia avvenuta esclusivamente tramite una raccomandata, da lui non ritirata a causa di una da parte sua non meglio precisata “successione di eventi a lui sfavorevoli, innanzitutto causati dalla sua assenza dal domicilio”. A suo dire, per permettergli di prendere conoscenza del contenuto della racco- mandata, nonché di giustificare e chiarire l’accaduto con il presidente della sessione d’esami federali, l’autorità inferiore avrebbe dovuto non solo re- capitargli, in un secondo tempo, l’invio per posta ordinaria, ma anche infor- mare l’istituto presso il quale si era iscritto agli esami. Detta omissione e il mancato coinvolgimento dell’istituto avrebbero fatto sì che il ricorrente sia stato informato sulla propria esclusione soltanto l’11 giugno 2019, poco prima dell’inizio del primo esame orale. 4.1 Per il buon ordine vale la pena di puntualizzare che lo scritto dell’auto- rità inferiore del 29 maggio 2019 (cfr. supra fatti, lettera A.b), trasmesso per invio raccomandato al ricorrente e ritornato al mittente dalla Posta svizzera l’8 giugno 2019 con la menzione “non ritirato” (cfr. il tracciamento dell’invio all’allegato 6 della risposta), non configura una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, ma soltanto un’informazione al ricorrente con la possibilità di espri- mersi sul plagio constatato dall’autorità inferiore e sulle conseguenze che ne derivano. 4.2 Nella misura in cui il ricorrente pare sostenere che l’autorità inferiore avrebbe dovuto dargli in ogni caso la possibilità di esprimersi prima di ema- nare la decisione impugnata, lasciando sottintendere che con una simile omissione sia stato violato il suo diritto di essere sentito preliminarmente, egli non può trarre nulla a suo beneficio. 4.2.1 A titolo generale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le garanzie minime del diritto di essere sentito non impongono che un candi- dato d’esame abbia la possibilità di esprimersi prima che sia adottata una decisione negativa sull’esito dell’esame. L’Alta Corte riconosce che il diritto di essere sentito di un candidato d’esame è ossequiato dal momento in cui, iscrivendosi e sostenendo le prove d’esame, lui stesso fornisce l’insieme dei documenti che portano alla decisione d’esame (DTF 113 Ia 286 con-

B-2961/2019 Pagina 10 sid. 2c; WALDMANN/BICKEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge- setz, 2 a ed. 2016, n. 42 ad art. 29 PA; DTF 121 I 225 consid. 2b; sentenza del TAF B-229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.2). 4.2.2 In secondo luogo, un’audizione preliminare non si rivela neppure ne- cessaria poiché il ricorrente è stato informato tramite le direttive e il pro- memoria precedentemente menzionati (cfr. supra consid. 3.2.1 segg. e 3.3), del resto allegati al ricorso, non solo sull’importanza di contrassegnare nel testo le citazioni delle fonti come tali, ma anche sulla definizione di pla- gio e sulle conseguenze per l’esame in caso di consegna di un lavoro di maturità affetto da plagio. 4.2.3 Benché il ricorrente abbia compilato e sottoscritto il formulario relativo alla domanda di ammissione all’esame, indicando l’ultima scuola di prepa- razione ed espresso con un sì il proprio consenso a che “la scuola di pre- parazione può essere informata dei risultati da me conseguiti”, né dall’or- dinanza ESM e neppure dalle direttive e dal promemoria risulta alcun ob- bligo per l’autorità inferiore di informare l’ultima scuola di preparazione dei candidati d’esame. L’autorità inferiore non era quindi tenuta ad informare l’ultima scuola di preparazione del ricorrente in relazione al contenuto dell’invio raccomandato del 29 maggio 2019. 4.3 Per quanto il ricorrente possa lasciare intendere che la decisione im- pugnata sia stata resa tardivamente in quanto notificata soltanto il primo giorno degli esami orali occorre sottolineare che secondo l’art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM, in combinato disposto con il suo cpv. 1, il candidato che commette un plagio è immediatamente escluso dalla sessione non appena è constatata la frode. L’esclusione immediata può essere comunicata prima, durante o dopo la sessione d’esame, come precisato nelle rispettive direttive e nel promemoria (cfr. supra consid. 3.2.3 segg. e 3.3). 4.4 Visto quanto precede, non avendo previsto di inviare al ricorrente lo scritto raccomandato del 29 maggio 2019 anche per posta ordinaria, né di informare l’ultima scuola di preparazione dell’accaduto e avendo fatto no- tificare la decisione d’esclusione dalla sessione il primo giorno degli esami orali, l’autorità inferiore non è incorsa in un’eventuale violazione del diritto di essere sentito del ricorrente oppure delle disposizioni dell’ordinanza ESM, delle rispettive direttive e del promemoria “Etica/Plagio”.

B-2961/2019 Pagina 11 5. Il ricorrente sostiene che l’esclusione immediata dalla sessione d’esami non sia una sanzione proporzionale all’errore da lui commesso e che l’au- torità inferiore, con l’emissione della relativa decisione, sia incorsa in un formalismo eccessivo e in una violazione del principio della parità di tratta- mento. Il ricorrente precisa che i passaggi presunti di plagio si trovano uni- camente in note e allegati, ad eccezione di uno solo contenuto nel testo principale. Secondo lui, i parametri definiti nelle direttive e nel promemoria, non specificherebbero a sufficienza e in maniera esplicita le modalità del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio, in particolare non statui- rebbero l’obbligo e la necessità di inserire le fonti anche all’interno di note e allegati e non solo nel testo principale del lavoro. Si tratterebbe di un vizio di forma che non può essere imputato al candidato d’esame. Del resto, continua il ricorrente, egli avrebbe in ogni caso citato le fonti mancanti nella sitografia conclusiva a fine lavoro. A suo dire, l’esclusione dalla sessione d’esame non sarebbe equa nei confronti di quei candidati che hanno re- datto il lavoro di maturità con le stesse modalità da lui adottate. Infine, il ricorrente spiega che con l’aver raggiunto l’ampia sufficienza in tutte le ma- terie nella prima sessione d’esami svoltasi nel giugno 2018 egli non avrebbe avuto alcun scopo di commettere un’irregolarità nel proprio lavoro di maturità. 5.1 Dagli atti dell’incarto risulta che l’autorità inferiore ha eseguito un con- trollo del lavoro di maturità del ricorrente servendosi di un apposito pro- gramma informatico e facendo successivamente effettuare delle verifiche da un collaboratore scientifico. In concreto, sono emerse le risultanze se- guenti: – Come evidenziato dall’autorità inferiore agli allegati 2 e 3 della risposta, le note a piè di pagina (...) (indicate a mano con i numeri 1-8), nonché un passaggio al punto (...) (pag. [...] del lavoro di maturità, indicato a mano con il numero 9) e diversi o addirittura interi passaggi ai punti (...) della parte (...) “Allegati” del lavoro di maturità (indicati a mano con i numeri 10-16) sono stati ripresi letteralmente da testi pubblicati in inter- net senza che sia indicata la fonte da cui sono stati reperiti; – Per quanto attiene all’intero punto (...) della parte (...) “Allegati” (cfr. punto 14 dell’allegato 2 alla risposta), il testo corrisponde in tutto e per tutto, dalla frase iniziale all’ultimo paragrafo, ad un articolo tratto da in- ternet (cfr. punto 14 dell’allegato 3 alla risposta) e non dalla fonte citata a piè di pagina;

B-2961/2019 Pagina 12 – Al punto (...) della parte (...) “Allegati”, il paragrafo messo in evidenza e indicato a mano con il numero 11 riprende alla lettera interi passaggi di un articolo apparso su internet (cfr. punto 11 dell’allegato 3 alla rispo- sta) senza che venga menzionata la fonte in una nota a piè di pagina; – Sempre al punto (...) della parte (...) “Allegati”, il paragrafo con la mar- catura e indicato a mano con il numero 12 riprende letteralmente interi passaggi di un articolo reperibile su internet (cfr. punto 12 dell’allegato 3 alla risposta) senza che vi sia un’esplicita segnalazione relativa alla fonte. Per di più la fonte citata alla nota a piè di pagina (...) è stata inserita in modo errato e si riferisce invece al paragrafo indicato a mano con il numero 11. 5.2 In sintesi, dal lavoro di maturità (allegato 2 alla risposta) e dai testi rac- colti in internet dai quali sono stati estratti i passaggi in questione (allegato 3 alla risposta) emerge che il lavoro di maturità in esame contiene 16 punti ripresi letteralmente da testi pubblicati richiamabili in internet senza ren- derne riconoscibile la fonte mediante l’apposita citazione. Nella maggior parte dei punti, le fonti non sono state menzionate nemmeno nella biblio- grafia finale, mentre in altri punti sono violate le regole di citazione in modo tale che i passaggi ripresi non sono più attribuibili alle rispettive fonti. Alla luce di queste circostanze, il Tribunale adito giunge alla conclusione che non vi è motivo di scostarsi dall’apprezzamento dell’autorità inferiore se- condo cui nel caso del lavoro di maturità del ricorrente si tratta di un plagio (cfr. le sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 5.1, B- 229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 6.2, C-7732/2006 del 7 settembre 2007 consid. 5; sentenza del Consiglio federale del 10 dicembre 2004, edita par- zialmente in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede- razione [GAAC] 69.35 consid. 4.3 seg.). 5.3 Come verrà esposto nei considerandi seguenti, le censure sollevate dal ricorrente vanno disattese. 5.3.1 Innanzitutto occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si può attendere ragionevolmente che conosca le direttive relative agli esami (cfr. sentenza del Consiglio dei politecnici federali del 16 settembre 1998 pubblicata in GAAC 63.48 consid. 4b). Il ricorrente stesso ha allegato al proprio ricorso la parte dedicata al lavoro di maturità contenuta nelle direttive per l’esame svizzero di maturità, non- ché il promemoria “Etica /Plagio” (cfr. allegati al ricorso 5 e 6; vedi anche supra consid. 3.2 segg. e 3.3). Con la consegna del lavoro di maturità, egli

B-2961/2019 Pagina 13 ha inoltre sottoscritto la dichiarazione di autenticità per mezzo della quale conferma tra l’altro che ha elaborato e redatto il lavoro personalmente, che non si tratta di un plagio e che ha preso atto delle modalità di citazione e di elencazione dei riferimenti bibliografici stabilite nelle direttive d’esame e di averle rispettate (allegato 1 alla risposta). Oltracciò, come illustra l’autorità inferiore e non contestato dal ricorrente, i candidati all’esame della ses- sione estiva 2019 hanno ricevuto con le indicazioni generali anche un estratto dell’ordinanza ESM, in particolare la disposizione relativa alle san- zioni di cui all’art. 23 ordinanza ESM (cfr. allegato 14 alla risposta). Per tutti questi motivi si può chiaramente partire dal presupposto che il ri- corrente fosse debitamente informato e sensibilizzato sulla rilevanza dell’indicazione e della citazione corretta delle fonti, sulla nozione di plagio e sulle conseguenze ad esso connesse. Egli non poteva quindi ignorare che il fatto di “riprendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte con- testualmente alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro” (cfr. promemoria “Etica/Plagio” lett. e) costituisce un plagio, né tantomeno non sapere che le regole di citazione e d’indicazione delle fonti si applicano a tutto il lavoro di maturità, note ed allegati compresi (cfr. promemoria “Etica/Plagio”: “Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. [...] ogni informazione di terzi [...] deve essere riportata come una citazione e recare l’indicazione del punto in cui si è reperita”). A tale riguardo, come sottolinea a giusto titolo l’autorità inferiore, il ricorrente si contraddice, nella misura in cui, ad esempio nella parte (...) e nelle note a piè di pagina (...), ha invece provveduto ad indicare le fonti. Inoltre, contrariamente a quanto da lui sostenuto, non tutte le fonti omesse sono state indicate nella biblio- grafia a fine lavoro. Ne discende che la censura del ricorrente, secondo cui i parametri definiti nelle direttive e nel promemoria non specificherebbero a sufficienza e in maniera esplicita le modalità del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio, non è fondata. Laddove egli tende a sminuire la rilevanza delle irre- golarità da lui commesse (“trattasi dunque di un vizio di forma”), i suoi ar- gomenti denotano pure una mancanza di consapevolezza e non sono me- ritevoli di tutela (cfr. anche consid. 5.4.4.2). 5.3.2 Considerato che tutti i lavori di maturità presentati sono sottoposti ad un controllo antiplagio con l’ausilio di un apposito software, va da sé che il rilevamento di un plagio deve comportare per ogni candidato le conse- guenze di cui all’art. 23 ordinanza ESM. Insinuando che altri candidati all’esame di questa sessione o di sessioni precedenti che, come lui, non hanno indicato e inserito le fonti all’interno di note e allegati non siano stati

B-2961/2019 Pagina 14 esclusi dagli esami, il ricorrente sembra voler censurare un’errata applica- zione del principio della parità di trattamento nell’illegalità. Il diritto all’ugua- glianza di trattamento nell’illegalità può essere ammesso in via eccezionale soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì se- condo una prassi costante, un’autorità deroga alla legge e dà a vedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (DTF 132 II 485 consid. 8.6 pag. 510; sul principio di uguaglianza vedi DTF 142 I 195 con- sid. 6.1 pag. 213). Nel caso di specie, non solo le allegazioni del ricorrente sono prive di elementi sostanziali, ma appare già dubbio che sia esistita una costante prassi contraria all’ordinanza ESM, né tantomeno risultano indizi suscettibili di indurre a credere che l’autorità inferiore intenda adot- tarne una simile in futuro. Infine, il solo fatto che non si possa escludere che il software antiplagio in singoli casi non sia in grado di identificare un plagio non può essere assimilato a questo genere di indizi o imputato alla responsabilità dell’autorità inferiore. Non sono pertanto date le condizioni per riconoscere un diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illegalità. 5.3.3 L’asserzione secondo cui, avendo raggiunto l’ampia sufficienza in tutte le materie nella prima sessione di esami svolta nel giugno 2018, egli non avrebbe avuto alcuno scopo di commettere un’irregolarità all’interno del suo lavoro di maturità non aiuta il ricorrente, dato che per rientrare nella definizione di plagio l’intenzione dell’autore non è di alcuna rilevanza (cfr. promemoria). 5.4 5.4.1 Per prassi costante il principio della proporzionalità esige che la mi- sura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d’interesse pub- blico ricercato (regola dell’idoneità) e che quest’ultimo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità). Inoltre esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto, che necessita di una ponderazione degli interessi; cfr. DTF 141 I 20 con- sid. 6.2.1 pag. 32 e riferimenti). 5.4.2 Le misure disciplinari sono sanzioni pronunciate nei confronti di per- sone che si trovano in un rapporto giuridico speciale (p.es. funzionari sta- tali, studenti, detenuti) o sotto una speciale sorveglianza dell’amministra- zione (p.es. avvocati, persone che esercitano una professione nell’ambito medico-sanitario; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 7 a ed. 2016, n. a margine 1506). Nella dottrina sono chiamate

B-2961/2019 Pagina 15 sanzioni repressive (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. a margine 1444, 1450) oppure misure coercitive (“Zwangsmassnahmen”; cfr. TSCHAN- NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 a ed. 2014, §32 n. a margine 46), rispettivamente sanzioni amministrative penali (“pönale Verwaltungssanktionen”; cfr. TOBIAS JAAG, Verwaltungsrechtliche Sanktio- nen, in: Fachbuch Verwaltungsrecht, 2015, p. 933 segg., n. a margine 23.9). Malgrado nella dottrina sia in parte utilizzata una terminologia diffe- rente, si è concordi sul fatto che dette misure disciplinari servono solo in modo indiretto all’imposizione di obblighi di diritto amministrativo (cfr. sen- tenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori rinvii). La comminatoria (preventiva) di sanzioni dovrebbe incitare l’assog- gettato a far fronte ai propri doveri. In concreto, le misure disciplinari ser- vono all’imposizione degli obblighi di servizio o del regolamento dell’istitu- zione e con ciò ad assicurare la corretta esecuzione dei compiti, al mante- nimento dell’ordine e alla tutela dell’immagine e della credibilità delle auto- rità amministrative; nel contempo esse dovrebbero contribuire ad evitare la violazione degli obblighi di servizio (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori rinvii). 5.4.3 Giusta l’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2 e con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM, in caso di plagio del lavoro di maturità, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame, l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la ses- sione sono annullate. Da un lato, i disposti menzionati perseguono l’obiet- tivo di dissuadere il candidato dall’imbrogliare nell’ambito dell’esame di ma- turità. Dall’altro, prevedono una punizione del candidato in caso di contrav- venzione alle regole d’esame. Inoltre, contribuiscono alla tutela dell’affida- mento dell’interesse pubblico nel senso che garantiscono un corretto svol- gimento dell’esame di maturità e assicurano la tutela dell’immagine e della credibilità dell’autorità inferiore, nonché della reputazione dell’esame fede- rale di maturità. L’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2 e con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM poggia quindi su motivi validi e oggettivi e non si può in alcun modo ritenere che siffatta disposizione sia priva di un senso o di uno scopo (cfr. sentenza del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 6.2). 5.4.4 5.4.4.1 Secondo la prassi costante in riferimento all’art. 23 cpv. 1 ordinanza ESM nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr. sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 6.1, B-229/2010 del 29 lu- glio 2010 consid. 6.3, C-7732/2006 del 7 settembre 2007 consid. 7;

B-2961/2019 Pagina 16 GAAC 69.35 consid. 6) e in virtù dell’art. 23 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM il plagio fa parte dei casi in cui il candidato “si è comportato in altro modo sleale” e rappresenta un altro tipo di frode (cfr. la rispettiva versione francese e tedesca dell’art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM dove si parla di “autre fraude” oppure di “andere Un- redlichkeiten”). 5.4.4.2 È certo che l’esclusione dalla sessione d’esame e la contestuale dichiarazione del mancato superamento dell’esame in riferimento alla me- desima sessione costituiscono una sanzione disciplinare grave. D’altra parte, la consegna di un plagio in occasione dell’esame svizzero di maturità configura un’infrazione seria e rilevante, non una semplice bagatella, in quanto è la dimostrazione dell’assenza totale di probità e onestà intellet- tuale. Come si ha già avuto modo di vedere (cfr. supra consid. 3.1) lo scopo dell’esame di maturità consiste nel permettere di accertare se il candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8 cpv. 1 ordi- nanza ESM), il che presuppone segnatamente apertura intellettuale, una capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica (art. 8 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM). Secondo le direttive (cfr. supra con- sid. 3.2), il lavoro di maturità configura un elemento importante per il rag- giungimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM e deve permet- tere al candidato di acquisire e sviluppare particolari attitudini e atteggia- menti, in particolare facendo fronte all’obbligo di integrare citazioni perti- nenti distinguendole dal proprio testo, di avvalersi della tecnica di citazione di ogni passaggio ripreso da terzi, di rispettare l’onestà intellettuale e rico- noscere i contributi di terzi. È fuor di dubbio che la consegna di un lavoro di maturità affetto da plagio non risponde in alcun caso agli obiettivi fissati dall’ordinanza ESM e dalle rispettive direttive. Per questo la sanzione adot- tata è idonea e necessaria al fine di ottenere lo scopo prefissato. Come del resto si è visto, gli argomenti del ricorrente non sono atti a giustificare cir- costanze particolari suscettibili di attenuare la sanzione pronunciata. 5.4.4.3 Occorre poi rilevare che l’art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM in combina- zione con i suoi cpv. 1 e 2 sono formulati in modo rigido nella misura in cui, nel caso di una contravvenzione all’ordinanza, il candidato è immediata- mente escluso dalla sessione d’esame e l’esame è considerato non supe- rato. L’ordinanza non prevede alcun’altra sanzione o una gradazione della sanzione, come potrebbe esserlo ad esempio un semplice avvertimento, né conferisce all’autorità inferiore alcun margine di manovra per punire in altro modo un comportamento sleale (cfr. sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012, consid. 6.1, B-229/2010 del 29 luglio 2010, consid.

B-2961/2019 Pagina 17 6.3). Mediante le disposizioni dell’ordinanza il legislatore ha operato in an- ticipo una ponderazione degli interessi generale astratta e deciso che la garanzia di un corretto svolgimento dell’esame di maturità, della tutela dell’immagine e della credibilità dell’autorità inferiore, come pure la garan- zia della reputazione degli esami di maturità rispondono ad un interesse pubblico preponderante (cfr. la sentenza della corte di diritto amministrativo della Corte d’appello del Canton Uri del 19 maggio 2017, OG V 17 7 pub- blicata in “Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege des Kantons Uri in den Jahren 2016 und 2017” n. 42, consid. 5e con ulteriori riferimenti, in particolare alla DTF 139 II 28, consid. 2.7.1 pag. 33 seg.). Questo apprez- zamento deve essere ossequiato dimodoché la ponderazione degli inte- ressi propende già in partenza a favore dell’interesse pubblico (idem). Mal- grado la sanzione pronunciata impedisca al ricorrente di conseguire l’atte- stato liceale di maturità e ostacoli il suo percorso formativo, occorre tuttavia tener conto del fatto che egli non è escluso definitivamente, ma che può ripresentarsi un’altra volta agli esami e dovrà unicamente ripetere gli esami previsti per il secondo esame parziale. Alla luce di queste circostanze e in virtù della ponderazione degli interessi operata in anticipo dal legislatore, la sanzione disciplinare pronunciata può essere ritenuta adeguata ed ac- cettabile per il raggiungimento dello scopo e dell’interesse pubblico. 5.4.5 Visto quanto precede, risulta che la doppia sanzione prevista dall’or- dinanza ESM è conforme al principio della proporzionalità. 5.5 Riassumendo, si può concludere che le censure mosse dal ricorrente dal profilo materiale sono infondate. 6. In sunto è stabilito che il ricorrente contestualmente alla domanda d’am- missione alla sessione estiva d’esame di maturità 2019 (secondo esame parziale) ha inoltrato un lavoro di maturità affetto da plagio e commesso un comportamento sleale. È quindi a giusta ragione che l’autorità inferiore ha escluso il ricorrente dalla sessione estiva d’esame 2019, disposto il non superamento dell’esame e l’annullamento di tutte le note ottenute durante la sessione. Con la decisione impugnata l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento, né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Ne discende che il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.

B-2961/2019 Pagina 18 7. Visto l’esito del ricorso, l’autorità inferiore è chiamata a distruggere i risultati degli esami sostenuti dal ricorrente nella sessione estiva 2019, conforme- mente a quanto disposto mediante la decisione incidentale del 2 luglio 2019. 8. 8.1 Visto l’esito della procedura, il ricorrente deve sopportare le spese pro- cessuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF com- prendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle disposizioni menzionate, considerata la soccombenza del ricorrente, si giu- stifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 800.–. Le spese processuali sono computate, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, con l’anticipo di pari importo già versato. In virtù dell’art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell’au- torità inferiore. 8.2 Quanto alle spese ripetibili, al ricorrente non si assegna alcuna inden- nità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a con- trario). 9. In base all’art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede- rale [LTF, RS 173.110], la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è data contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell’esercizio della professione (DTF 136 II 61 consid. 1.1.1 pag. 63; sen- tenza 2C_120/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 137 I 69). Nella concreta controversia, nella misura in cui la causa per il mancato superamento dell’esame non è riconducibile all’esito dell’esame in quanto tale, né alle mancate capacità intellettuali del ricorrente, ma è la conseguenza diretta della sanzione emanata a causa del comportamento sleale del ricorrente, si può partire dal presupposto che la vertenza non ricade sotto l’art. 83 lett. t LTF e la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è aperta (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016 consid. 1 con ulteriori rinvii).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e com- putate con l’anticipo di pari importo, da lui già versato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario) – all’autorità inferiore (atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi

B-2961/2019 Pagina 20 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappre- sentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 17 ottobre 2019

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