B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-2594/2022
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 2 4 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christoph Errass, Kathrin Dietrich, cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X. _______, ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, autorità inferiore,
e
Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino, Sezione dell'agricoltura,
prima istanza.
Oggetto
Pagamenti diretti per l'anno 2019.
B-2594/2022 Pagina 2 Fatti: A. A.a X. _______ gestisce l’azienda agricola N. [...] nel Comune di [...]. A.b A.b.a Con lettera del 10 gennaio 2019, il Servizio cantonale di ispezione e controllo (SCIC) della Sezione del Dipartimento delle finanze e dell’econo- mia, Divisione dell’economia, della Repubblica e Cantone Ticino (di se- guito: Sezione dell’agricoltura) ha informato X. _______ sullo svolgimento di un controllo PER (controllo per la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) presso la sua azienda nel corso dell’anno, prospettando un coor- dinamento con altri controlli e richiamando in particolare un elenco della documentazione da esibire durante il controllo e le relative modalità di ac- cesso alla medesima. A.b.b In data 15 marzo 2019, X. _______ ha inoltrato alla Sezione dell’agri- coltura la domanda per l’ottenimento dei pagamenti diretti per l’anno 2019 e in data 7 giugno 2019 le è stato versato un acconto di fr. 5'872.10. A.b.c A fine luglio 2019, il SCIC ha inviato a X. _______ la lettera di con- vocazione al controllo aziendale negli ambiti relativi alla PER, alla prote- zione delle acque e alla produzione primaria vegetale, previsto per l’8 ago- sto 2019 presso la sua azienda. In risposta a tale convocazione, con invio del 3 agosto 2019, X. _______ ha chiesto di annullare la data di ispezione a causa della sua assenza per i mesi di agosto e settembre 2019 per lavoro e per ferie, sottolineando, quanto al controllo sulla protezione delle acque e della produzione prima- ria, la necessità di evadere dapprima la domanda di licenza di costruzione e altri ricorsi e reclami pendenti presso le competenti autorità riguardo ai contribuiti per gli anni precedenti. A.b.d In data 8 agosto 2019 il SCIC ha informato X. _______ sull’obbligo di svolgere il controllo aziendale, con la comminatoria che, in caso contra- rio, i pagamenti diretti 2019 sarebbero stati ridotti o negati in applicazione dell’art. 105 e dell’allegato 8 n. 2.1.4 a e b dell’ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui paga- menti diretti, OPD, RS 910.13).
B-2594/2022 Pagina 3 A.b.e In data 4 settembre 2019 il SCIC ha inviato a X. _______ una nuova lettera di convocazione al controllo aziendale per il 18 settembre succes- sivo relativamente ai settori PER, protezione delle acque e produzione pri- maria vegetale. A.b.f Con scritto del 13 settembre 2019 X. _______ ha richiesto l’annulla- mento della data di ispezione sulla base dei motivi invocati nel suo prece- dente scritto del 3 agosto 2019, reiterando di non essere disponibile “fin dopo il 15 ottobre [scilicet: 2019]”. A.b.g In data 17 settembre 2019 il SCIC ha inviato una nuova ed ultima convocazione al controllo aziendale per il 23 ottobre 2019, avvertendo X. _______ delle possibili conseguenze ad un rifiuto di sottoporsi ad un con- trollo in applicazione dell’art. 105 e dell’allegato 8 n. 2.1.4 b OPD e segna- lando che i reclami e i ricorsi pendenti riferiti ai pagamenti diretti per gli anni precedenti non erano correlati con il controllo annuale PER. A.b.h Con scritto del 19 ottobre 2019 X. _______ ha trasmesso alla Se- zione dell’agricoltura la documentazione richiesta per il controllo PER. A suo dire, siccome nel caso di tale controllo si tratterebbe solo di un controllo di documentazione, il sopralluogo in presenza del gestore sarebbe inutile. X. _______ ha puntualizzato inoltre di non autorizzare l’accesso alla stalla fintanto che non le sarebbero stati corrisposti tutti gli arretrati dei pagamenti diretti dovuti ed oggetto di diversi reclami e/o ricorsi. Ella ha altresì richia- mato l’art. 108 cpv. 3 OPD, osservando che in applicazione di tale norma una riduzione dei pagamenti diretti 2019 non sarebbe stata corretta, es- sendo il controllo della documentazione PER riferito all’anno successivo. Infine, ella ha chiesto alla Sezione dell’agricoltura di rispettare il periodo di frequenza dei controlli secondo l’ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; cfr. consid. 4.3.3) invece di sottoporla, siste- maticamente e al limite del persecutorio, a verifiche annuali. A.b.i Con e-mail del 22 ottobre 2019 la Sezione dell’agricoltura ha confer- mato a X. _______ la ricevuta dello scritto del 19 ottobre 2019, nonché il mantenimento della data del controllo aziendale del 23 ottobre successivo nonostante le obiezioni precedenti. A.b.j Con rapporto di ispezione del 23/25 ottobre 2019 la Sezione dell’agri- coltura ha osservato che nonostante il responsabile SCIC abbia atteso da- vanti al cancello della stalla sino alle ore 09:15 nessuno si era presentato all’appuntamento previsto alle ore 09:00.
B-2594/2022 Pagina 4 A.b.k Il 5 e 6 novembre 2019 è avvenuto uno scambio di e-mail tra la Se- zione dell’agricoltura e l’UFAG sull’applicazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD. A.b.l Con scritto del 17 novembre 2019 X. _______ si è espressa sul rap- porto di ispezione, ribadendo di aver trasmesso tutta la documentazione necessaria per il controllo PER, ragion per cui la constatazione di una la- cuna non sarebbe corretta, tant’è che l’ispezione annunciata non avrebbe nemmeno indicato i motivi del controllo né a quali contributi esso fosse ri- ferito. Inoltre, ella ha contestato l’operato e la parzialità dell’autorità, avendo appreso tramite l’ausilio di telecamere di videosorveglianza che il giorno del controllo erano presenti anche dei funzionari dell’Ufficio dei pa- gamenti diretti. Infine, ella ha nuovamente insistito sul fatto che a norma di legge, i fatti riscontrati in un controllo esperito dopo il 31 agosto 2019 non riguardano l’anno in corso, ma semmai quello successivo. A.b.m Con decisione n. [...] del 29 novembre 2019 la Sezione dell’agricol- tura (di seguito: prima istanza) ha ridotto i pagamenti diretti 2019 dell’azienda di X. _______ del 100% e richiesto la restituzione dell’acconto di fr. 5'872.10 già versato. A motivo della misura presa, la prima istanza ha addotto in sostanza come X. _______ avesse mancato di presenziare, in data 23 ottobre 2019 alle ore 09:00 presso la sua stalla, al controllo PER, negando quindi al SCIC la possibilità di esperirlo. Per il resto, la medesima ha respinto gli argomenti sollevati da X. _______ nelle comparse precedenti. A.c In data 1° e 2 gennaio 2020 X. _______ ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, contestando l’agire della prima istanza, special- mente riguardo all’asserito mancato invio della lettera dell’8 agosto 2019, alla presunta mancata presa in considerazione del suo scritto del 3/6 ago- sto 2019, all’incompatibilità dell’e-mail della prima istanza – inviata il giorno prima del controllo – con i disposti sulla notificazione di decisioni, alla non avvenuta trasmissione della corrispondenza con l’UFAG, alla mancata ri- sposta alle sue lettere, nonché all’applicazione presumibilmente scorretta dell’art. 108 cpv. 3 OPD. A.d Con decisione n. [...] del 27 gennaio 2020, la prima istanza ha respinto il reclamo, confermando la riduzione del 100% dei pagamenti diretti 2019 e la restituzione dell’acconto di fr. 5'872.10. In sostanza, X. _______ avrebbe intralciato i controlli con i ripetuti rifiuti alle convocazioni e mancato di presenziare al controllo fissato in data 23 ottobre 2019, negando così facendo la possibilità di effettuare il controllo annunciato.
B-2594/2022 Pagina 5 B. Contro la decisione della prima istanza del 27 gennaio 2020 X. _______ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato (di seguito: autorità inferiore) con ri- corso del 4 febbraio 2020 (recte: marzo), postulando l’annullamento della stessa e il riconoscimento dei contributi negati per l’anno 2019. In sintesi, X. _______ ha contestato di essersi opposta ai controlli, rile- vando di aver prodotto tutta la documentazione necessaria per il controllo PER, nonché rinviando allo svolgimento già avvenuto in data 28 ottobre 2019 dei controlli riferiti alla protezione delle acque e alla produzione pri- maria animale in presenza dell’Ufficio del veterinario cantonale UVC. In sostanza, ella ha rimproverato alla prima istanza un accertamento dei fatti non corretto, una violazione delle norme di procedura amministrativa can- tonale relative alla notificazione degli atti e un’applicazione erronea delle norme sulla frequenza dei controlli e dell’art. 108 cpv. 3 OPD. C. Dopo un doppio scambio di scritti, in data 4 maggio 2022 l’autorità inferiore ha respinto il ricorso e confermato integralmente la decisione impugnata. In essenza, ella ha ritenuto giustificate la riduzione del 100% dei pagamenti diretti 2019 e la richiesta di restituzione dell’acconto versato nel medesimo anno di contribuzione, aderendo così all’interpretazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD da parte della prima istanza. L’autorità inferiore rileva principalmente che X. _______ si è sottratta, scientemente e senza valido motivo, “al controllo PER e ai controlli coordi- nati in materia di protezione delle acque e di produzione primaria animale (recte: vegetale)”. Per il resto, l’autorità inferiore non ha constatato alcun indizio a favore di un operato della prima istanza contrario alla legge e per- secutorio nei confronti di X. _______. In primo luogo, i controlli annunciati sarebbero previsti e conformi alla legge. In secondo luogo, il controllo del veterinario cantonale del 28 ottobre 2019 non avrebbe nulla a che vedere con i controlli nell’ambito della protezione delle acque e della produzione primaria, in quanto non di sua competenza. E in terzo luogo, il messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2019 in merito alla conferma del controllo previsto per il giorno successivo sarebbe una semplice comunicazione non soggetta a particolari formalità ai sensi dei relativi disposti della legge can- tonale di procedura amministrativa sulla notifica degli atti. Infine, l’autorità inferiore non ha riscontrato alcuna violazione dell’effetto sospensivo, non avendo la prima istanza ancora richiesto la restituzione dell’anticipo.
B-2594/2022 Pagina 6 D. Contro la predetta decisione, X. _______ (di seguito: ricorrente) è insorta con ricorso del 12 giugno 2022 al Tribunale amministrativo federale, postu- lando l’accoglimento dello stesso, l’annullamento della decisione impu- gnata e la retrocessione dell’incarto alla prima istanza per nuova decisione sul versamento integrale dei pagamenti diretti 2019 e sull’annullamento della richiesta di restituzione dell’acconto. La ricorrente ritiene in pratica che la riduzione dei pagamenti diretti per l’anno 2019 e la richiesta di restituzione del relativo acconto non siano giu- stificate. Dapprima, rimprovera all’autorità inferiore di aver basato il proprio giudizio su un accertamento inesatto dei fatti. Non corrisponderebbe al vero che l’ispezione in esame fosse comprensiva del controllo sulla prote- zione degli animali e della produzione primaria animale. La ricorrente pre- cisa di occuparsi solo di foraggicoltura e non di animali (...), per cui il con- trollo sulla produzione primaria di animali e il controllo sulla protezione delle acque non sarebbero fondati, non essendovi presenza di animali, letame o liquame in azienda e non percependo lei alcun contributo al riguardo. La ricorrente contesta altresì l’interpretazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD e ribadisce che la riduzione dei pagamenti diretti per fatti riscontrati dopo il 31 agosto 2019 avrebbe dovuto essere applicata all’anno di contribuzione seguente. Infine, la ricorrente reitera la mancanza di necessità di esperire un controllo PER in presenza del gestore in seguito alla trasmissione di tutta la docu- mentazione necessaria e non condivide le motivazioni dell’autorità inferiore a sostegno dell’ineccepibilità dell’operato della prima istanza e della man- cata violazione delle norme di procedura amministrativa cantonale quanto alla notifica di atti amministrativi. E. Con decisione incidentale del 5 agosto 2022 lo scrivente Tribunale ha ac- colto la domanda della ricorrente, inoltrata con scritto del 2 agosto prece- dente, di poter effettuare il pagamento dell’anticipo spese di fr. 1’200.– in quattro rate mensili. F. In data 11 gennaio 2023 l’autorità inferiore, oltre a produrre l’incarto, di- chiara di non aver alcuna osservazione da formulare e di rimettersi al giu- dizio del Tribunale.
B-2594/2022 Pagina 7 G. Con risposta del 30 gennaio 2023 la prima istanza inoltra i propri allegati e puntualizza che la formulazione “controllo di produzione primaria animale” al posto di “controllo di produzione primaria vegetale” nella decisione im- pugnata sarebbe da ricondurre ad una svista, ininfluente ai fini della pre- sente vertenza. Per il resto, ella si rimette in ordine e nel merito al giudizio del Tribunale. H. Con parere del 23 febbraio 2023 l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), in qualità di autorità specialistica, difende la necessità di uno svolgimento dei controlli PER in azienda alla presenza del gestore, nonché l’interpreta- zione dell’art. 108 cpv. 3 OPD da parte delle istanze precedenti e la con- formità della riduzione integrale dei pagamenti diretti alla luce del diniego del controllo PER, concludendo alla correttezza della decisione impugnata. I. Con rispettivi scritti del 7 e 15 marzo 2023 la prima istanza e l’autorità in- feriore dichiarano di non aver alcuna osservazione da formulare riguardo al parere dell’UFAG. J. Con osservazioni del 29 marzo 2023, la ricorrente chiede di escludere dalla procedura di ricorso il parere dell’UFAG del 23 febbraio 2023 e i suoi alle- gati e, nuovamente, di ricusare l’UFAG, avendo quest’ultimo partecipato alla decisione impugnata ed essendo quindi obbligato ad astenersi giusta l’art. 59 PA (citato per esteso al consid. 3.1.2). Per il resto, ella contesta le affermazioni dell’UFAG riguardo alle tematiche trattate e si riconferma nelle sue conclusioni e argomentazioni. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente ver- tenza.
Diritto: 1. ll Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente le con- dizioni di ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1).
B-2594/2022 Pagina 8 1.1 In conformità con l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo fe- derale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32 LTAF. In particolare, giusta l'art. 33 lett. i LTAF un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale. In base all'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le deci- sioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione, eccetto che per le decisioni can- tonali concernenti i miglioramenti strutturali. Quest’ultima eccezione non è data nel caso di specie. La risoluzione del Consiglio di Stato del 4 maggio 2022 rappresenta una decisione di un’ultima istanza cantonale secondo l’art. 166 cpv. 2 LAgr (cfr. anche l’art. 80 della Legge sulla procedura am- ministrativa [LPAmm] del 24 settembre 2013, RL/TI 165.100) e in quanto tale può essere impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale. 1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3 Gli ulteriori requisiti quanto alla tempestività (art. 50 PA), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e gli altri pre- supposti processuali sono parimenti adempiuti, in particolare l’anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). 1.4 In definitiva, il ricorso è ammissibile. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del po- tere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). Tuttavia, nel caso di specie l’inade- guatezza non può essere richiamata, in quanto la decisione impugnata è stata emanata da un’autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr.
B-2594/2022 Pagina 9 art. 49 lett. c PA; sentenze del TAF B-2516/2022 del 24 aprile 2024 con- sid. 2.1, B-4043/2021 del 30 gennaio 2024 consid. 3.1). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 150 II 346 consid. 1.5; DTAF 2007/41 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’appli- cazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente pro- cede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Dal profilo formale, la ricorrente chiede la ricusazione dell’UFAG, nonché l’estromissione del parere di quest’ultimo dalla procedura in applicazione dell’art. 59 PA. 3.1 La ricorrente richiede la ricusazione dell'UFAG, come consulente spe- cialistico interpellato dallo scrivente Tribunale in questo procedimento, poi- ché, a suo dire, parte in causa, dal momento che in base allo scambio di e-mail con la prima istanza sull’interpretazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD si potrebbe desumere ch’egli abbia partecipato alla decisione del 27 gennaio 2020. Per gli stessi motivi, la ricorrente chiede di escludere il parere dell’UFAG del 23 febbraio 2023 dal procedimento di ricorso in virtù dell’art. 59 PA. 3.1.1 Secondo la prassi del Tribunale federale, in linea di massima, a con- dizione che non sussista una particolare costellazione straordinaria, la ri- cusazione di un’intera autorità non può essere giustificata senza rendere verosimile dei motivi di ricusazione concreti, ossia riferiti ai singoli collabo- ratori interessati di tale autorità (sentenza del TF 1B_139/2014 del 1° luglio 2014 consid. 3). La ricorrente non è in grado di dimostrare dei motivi di ricusazione concreti contro tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici dell’UFAG, né di spiegare in che misura tutti i membri dell’autorità in que- stione adempirebbero un qualsivoglia motivo di ricusazione. Ella non ad- duce nemmeno circostanze eccezionali concrete, limitandosi invece alla considerazione generica e peraltro non corretta secondo cui l’UFAG sa- rebbe parte in causa o parte interessata avendo partecipato alla decisione della prima istanza (cfr. consid. 3.1.2). Così facendo, l'esistenza di motivi giustificanti eccezionalmente una ricusa non può essere dimostrata, poiché tali motivi non sono sostanziati né resi verosimili. Pertanto, la richiesta di ricusazione della ricorrente è inammissibile.
B-2594/2022 Pagina 10 3.1.2 Il richiamo all’art. 59 PA non giova alla ricorrente e non si rivela perti- nente. Giusta l’art. 59 PA, l’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore né ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’art. 47 cpv. 2 fino a 4 PA è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istru- zioni dell’autorità di ricorso. L’art. 59 PA riunisce la problematica secondo cui tra l'autorità che esperisce l'istruttoria e quella che emana formalmente il giudizio non devono sussistere conflitti d'interesse. Il campo d’applica- zione dell’art. 59 PA riguarda l’obbligo di ricusa limitatamente ai procedi- menti di ricorso nel quadro di una procedura amministrativa interna (cfr. FELLER/KUNZ-NOTTER, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren, Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 4 ad art. 59 PA; BREITENMOSER/WEYE- NETH in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3 a ed. 2023, n. 3 ad art. 59 PA). L’art. 59 PA non contempla i procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale che in materia di ricusazione sono retti dagli artt. 34-38 LTF in virtù del rinvio nell’art. 38 LTAF (idem). L’UFAG esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione delle disposizioni in mate- ria di pagamenti diretti da parte dei Cantoni e può ridurre o negare i contri- buti ai Cantoni che eseguono manchevolmente la legge (cfr. art. 179 LAgr). Per questo, nell’ambito dell’istruttoria e della preparazione di una sentenza in materia di pagamenti diretti il Tribunale adito ritiene opportuno, per prassi, chiedere un parere dell’UFAG in qualità di autorità specializzata che rientra nella categoria degli “altri interessati” ai sensi dell’art. 57 cpv. 1 PA. Un simile modo di procedere appare indicato, tanto più che l’UFAG non riveste né la funzione di autorità di ricorso, né quella di autorità di istruzione o decidente nei procedimenti anteriori e nemmeno nel presente procedi- mento. Di contro, la resa di una decisione sulla questione incombe in ultima analisi unicamente allo scrivente Tribunale. Pertanto, non essendo ravvi- sabile alcun conflitto di interesse ed essendo stata data alla ricorrente la facoltà di esprimersi, la richiesta della ricorrente di escludere il parere dell’UFAG non può essere accolta (sentenze del TAF B-3106/2021 del 21 luglio 2023 3.1.2, B-14/2020 e B-5371/2020 del 22 settembre 2022 con- sid. 3). 4. La questione qui litigiosa riguarda la riduzione integrale dei pagamenti di- retti per l’anno 2019 e la richiesta di restituzione dell’acconto versato alla ricorrente nel giugno 2019 per fr. 5'872.– disposte dalla prima istanza nella decisione su reclamo del 27 gennaio 2020 e confermate dall’autorità infe- riore nella decisione impugnata del 4 maggio 2022.
B-2594/2022 Pagina 11 4.1 La fattispecie rilevante si è avverata nel 2019. Nella misura in cui il legislatore non ha ordinato disposizioni transitorie divergenti, vale il princi- pio generale del diritto secondo cui sono determinanti le norme giuridiche vigenti al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rile- vante (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; sentenza del TF 2C_833/2014 del 29 maggio 2015 consid. 2.1, con rinvio alla DTF 126 II 522 consid. 3b/aa; sentenze del TAF B-2516/2022 del 24 aprile 2024 consid. 2.2, B-4043/2021 del 30 gennaio 2024 consid. 3.4). 4.2 Nel caso in esame, il diritto ai pagamenti diretti riguarda il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019. Pertanto sono applicabili le norme della LAgr e dell’Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13) secondo lo stato al 1° gennaio 2019. Quanto all’Ordi- nanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole occorre ba- sarsi sulla versione del 23 ottobre 2013, valevole dal 1° gennaio 2014 fino al 1° gennaio 2020 (RU 2013 3867). Nella misura in cui le modifiche entrate in vigore dal gennaio 2020 non abbiano comportato dei cambiamenti so- stanziali delle norme antecedenti rilevanti, si possono citare, onde sempli- ficare la lettura, le disposizioni nelle versioni odierne vigenti (cfr. sentenza del TAF B-2197/2021 del 25 aprile 2022 consid. 3, confermata nella sen- tenza del TF 2C_446/2022 del 20 marzo 2024 consid. 5.1). In caso contra- rio, si richiamerà quelle disposizioni nella versione in vigore all’epoca dei fatti. 4.3 4.3.1 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Tra le sue competenze e i compiti vi è quello di completare il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) (art. 104 cpv. 3 lett. a Cost.). Secondo l'art. 70 cpv. 1 LAgr, per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole (cfr. anche art. 2 cpv. 1 lett. b LAgr). Per essere posti al beneficio dei pagamenti diretti, gli agricoltori, oltre all’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), devono osser- vare, tra l'altro, le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli ani- mali (art. 70a cpv. 1 lett. b e c LAgr). I gestori delle aziende agricole, ossia le persone fisiche o giuridiche che gestiscono in proprio un'azienda agri- cola, hanno diritto ai pagamenti diretti se adempiono le varie condizioni
B-2594/2022 Pagina 12 legali definite nell'OPD (art. 3 OPD). L’art. 11 OPD sancisce che i contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologi- che sono rispettate (PER) di cui agli artt. 12-25 sono adempiute in tutta l’azienda (cfr. anche l’art. 101 OPD). 4.3.2 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse (art. 181 cpv. 1 LAgr). Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’atti- vità di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scam- bio d’informazioni tra gli organi di controllo competenti (art. 181 cpv. 1 bis LAgr). Il Cantone, o per esso l’organo di controllo accreditato, deve verifi- care, anche tramite ispezioni, la correttezza dei dati forniti dal gestore nell’ambito della presentazione della domanda, come pure l’osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi (art. 104 OPD). I controlli, come pure gli organi di controllo, per quanto non contemplato nell’OPD, sono disciplinati nell’Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC; cfr. consid. 4.3.3) e i controlli sulla prote- zione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposi- zioni della legislazione sulla protezione degli animali (art. 102 cpv. 1 e 2 OPD). 4.3.3 L’OCoC disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l’art. 3 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 con- cernente la produzione primaria (OPPrim, RS 916.020; art. 1 cpv. 1 OCoC). Essa si applica ai controlli previsti dall’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, dall’OPD, dall’ordinanza del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture e dall’ordinanza del 31 ottobre 2012 sull’alle- vamento di animali (art. 1 cpv. 2 lett. a-d OCoC nella versione in vigore nel 2019; RU 2013 3867). I controlli base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all’art. 1 cpv. 2 sono rispettati in tutta l’azienda (art. 2 cpv. 1 OCoC nella versione in vigore nel 2019). Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione esten- siva e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell’allegato 2 alla OCoC (art. 2 cpv. 2 OCoC nella versione in vigore nel 2019). L’art. 3 cpv. 1 OCoC nella versione in vigore nel 2019 dispone che per ogni settore l’intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all’allegato 1, tenuto conto che per fine del periodo si intende la fine dell’anno civile corrispondente. Secondo l’allegato 1 OCoC i controlli PER (senza la protezione degli animali) si svolgono di
B-2594/2022 Pagina 13 regola ogni 4 anni. I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un’azienda sia controllata non più di una volta per l’anno civile (art. 3 cpv. 2 OCoC nella versione in vigore all’epoca dei fatti; cfr. le possibili eccezioni giusta le lett. a e b del menzionato disposto). Oltre ai controlli di base di cui all’art. 3 OCoC sono svolti controlli in fun- zione dei rischi delle singole aziende (art. 4 cpv. 1 OCoC in vigore nel 2019). I rischi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti cri- teri: a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali in un’azienda; d. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell’ambito del rispettivo controllo di base (art. 4 cpv. 2 OCoC in vigore nel 2019). Secondo l’art. 7 cpv. 2 OCoC in vigore nel 2019, il Cantone o l’or- gano di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell’inizio di un periodo di controllo: a. quali settori presso quali aziende deve controllare; b. se deve svolgere i controlli con o senza preav- viso e c. quando deve svolgere i controlli. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’adempimento delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate (art. 6 cpv. 1 OCoC, in vigore nel 2019). Giusta l’art. 103 cpv. 1 OPD la persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati nell’atto di controllo. L’autorità cantonale preposta all’esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di con- trollo (art. 103 cpv. 5 OPD). 4.3.4 In caso di inosservanza della LAgr e delle relative disposizioni di ese- cuzione possono essere adottate delle misure amministrative (art. 169 LAgr) oppure i contributi possono essere ridotti o addirittura negati (art. 170 LAgr). Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti (art. 170 cpv. 3 LAgr). In tale contesto, l’art. 105 cpv. 1 OPD autorizza i Cantoni a ridurre o negare i con- tributi conformemente all’allegato 8 OPD. Alla cifra 1.1 dell’allegato 8 OPD è stabilito che se sono constatate lacune, i contributi di un anno di contribuzione vengono ridotti mediante la detra- zione di importi forfettari, importi per unità, una percentuale del contributo in questione o una percentuale di tutti i pagamenti diretti. Inoltre, sempre secondo la menzionata cifra 1.1, la riduzione di un contributo può essere superiore al diritto ai contributi, in tal caso viene applicata ad altri contributi, tuttavia può venir ridotto al massimo il totale di tutti i pagamenti diretti di un anno di contribuzione.
B-2594/2022 Pagina 14 Nell’ambito dei pagamenti diretti ad aziende gestite tutto l’anno, la cifra 2.1 dell’allegato 8 OPD prevede le riduzioni per le lacune alle condizioni gene- rali per la concessione di contributi e dati strutturali. In particolare, la cifra 2.1.4 lett. b dell’allegato 8 OPD dispone che il diniego del controllo nel set- tore PER o per protezione degli animali comporta la riduzione del 100% di tutti i pagamenti diretti, mentre un diniego del controllo in altri settori com- porta una riduzione del 120% dei contributi interessati. Inoltre, la cifra 2.1.4 lett. a dell’allegato 8 OPD stabilisce che l’intralcio ai controlli nel settore PER o protezioni animali a causa di una collaborazione insufficiente o mi- nacce comporta una riduzione del 10% di tutti i pagamenti diretti (min. 2’000 fr., max. 10'000 fr.), mentre in altri settori è prevista una riduzione del 10% dei contributi interessati (min. 200 fr., max. 2'000 fr.). 4.4 Per quanto attiene alla fattispecie rilevante fino all’emanazione del rap- porto di controllo, si rinvia nel dettaglio all’esposizione dei fatti in ingresso (cfr. supra A.b.a – A.b.j). In sostanza risulta dall’incarto che nel gennaio 2019 la ricorrente era stata informata in merito all’imminente svolgimento (entro ottobre dello stesso anno) di un controllo per il programma PER presso la sua azienda e alla possibilità di un coordinamento dello stesso con altri controlli (fatti A.b.a). Parimenti assodato è che la ricorrente è stata convocata dalla prima istanza a tre riprese ad un controllo, la prima volta con la lettera di fine luglio 2019 (fatti A.b.c), la seconda volta con lo scritto del 4 settembre 2019 (fatti A.b.e) e la terza volta mediante lo scritto del 17 settembre 2019 (fatti A.b.g). In tali occasioni alla ricorrente sono state proposte tre date (8 ago- sto 2019, 18 settembre 2019 e 23 ottobre 2019) a cui ella si è sempre opposta. Malgrado la prima istanza non disponga della copia della lettera di fine luglio 2019 con la convocazione del controllo dell’8 agosto 2019, ma solo della conferma dell’invio, lo scritto della ricorrente del 5 agosto 2019 ne comprova la ricezione e lascia intuire che nell’ambito della convoca- zione erano stati anche indicati i programmi contemplati dal controllo. Al più tardi con la lettera di convocazione del 4 settembre 2019 era chiaro che il controllo comprendeva i settori della PER, della protezione delle acque e della produzione primaria vegetale. Inoltre, nelle lettere della prima istanza dell’8 agosto 2019 e del 17 settembre 2019, entrambe agli atti dei procedi- menti anteriori, la ricorrente è stata esplicitamente avvertita delle conse- guenze derivanti da un eventuale rifiuto al controllo. Sebbene possa corri- spondere al vero che la ricorrente non abbia ricevuto la lettera dell’8 agosto 2019, come lei stessa asserisce, può senz’altro bastare l’avvertenza con- tenuta nello scritto del 17 settembre 2019, la cui ricezione viene confermata dalla stessa ricorrente nello scritto del 19 ottobre 2019. Come infine risulta
B-2594/2022 Pagina 15 dal rapporto di ispezione del 23/25 ottobre 2019, la ricorrente non si è pre- sentata al controllo anche dopo 15 minuti dall’orario prefissato. 4.5 Dalla sintesi dei fatti esposta sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che l’autorità inferiore non ha violato il diritto ritenendo come non vi fosse dubbio che la ricorrente si fosse sottratta al controllo aziendale nei tre pro- grammi relativi alla PER, alla protezione delle acque e alla produzione pri- maria vegetale. Laddove l’autorità inferiore indica ogni volta il settore della produzione primaria animale anziché vegetale, come invece risulta dai re- lativi atti, non si tratta di un errore di valutazione, ma evidentemente di una svista. Pertanto, gli argomenti sollevati dalla ricorrente a tale proposito non possono che cadere nel vuoto. 4.6 Le censure della ricorrente non sono in grado di stravolgere il giudizio globale dell’autorità inferiore. 4.6.1 4.6.1.1 Giusta l’art. 104 cpv. 1 e 2 OPD il Cantone sul cui territorio è domi- ciliato il gestore o ha sede la persona giuridica verifica la correttezza dei dati contenuti nella domanda (cfr. art. 98 cpv. 3-5 OPD), nonché disciplina i dettagli in merito ai controlli ed è responsabile della pianificazione, esecu- zione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù dell’OPD. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, lo svolgimento dei controlli e le relative modalità sono decise dal Cantone e non dai ge- stori. 4.6.1.2 Nella misura in cui la ricorrente insiste sul fatto che il controllo PER consiste in un mero controllo di documentazione, il suo ragionamento non può essere seguito. L’ispezione dell’azienda agricola in presenza del ge- store appare particolarmente indicata proprio per permettere all’autorità cantonale responsabile di verificare in modo completo ed efficace l’atten- dibilità dei dati inseriti nella domanda di pagamenti diretti e nell’apposita documentazione e di confrontarli con i rilevamenti riscontrati direttamente sul posto. La sola messa a disposizione dei documenti configura quindi solo una parte del controllo che deve aggiungersi agli ulteriori aspetti da verificare in loco in presenza del gestore. In tale contesto va rilevato che la lista dei documenti necessari, inviata dalla prima istanza alla ricorrente già con scritto del 10 gennaio 2019, era stata espressamente comunicata e concepita come una checklist di preparazione al controllo e nulla lasciava intendere che la sola produzione della documentazione potesse esentare il gestore dal controllo dell’azienda in loco e in sua presenza.
B-2594/2022 Pagina 16 4.6.1.3 La questione della necessità del coordinamento del controllo PER con altri controlli, nel caso di specie il controllo per la protezione delle ac- que e quello per la produzione primaria vegetale, come pure la questione di sapere se il controllo eseguito dall’Ufficio del veterinario cantonale (UVC) in data 28 ottobre 2019 comprendesse i controlli nell’ambito della prote- zione delle acque e della produzione primaria, possono in principio restare indecise, dal momento che una riduzione integrale entra già in linea di conto per l’accertato diniego del solo controllo PER (numero 2.1.4 b dell’al- legato 8 all’OPD). Ne segue che si può prescindere dal trattare le censure mosse dalla ricorrente a tale riguardo. Quand’anche ci si dovesse eccezionalmente chinare sulle critiche ricor- suali menzionate, giova precisare per abbondanza che esse sarebbero co- munque volte all’insuccesso. Da un lato, come giustamente sottolinea l’UFAG nel suo parere, anche in aziende che si occupano di foraggicoltura come quella della ricorrente è necessario procedere al controllo delle modalità di stoccaggio non solo delle balle di insilato per verificare che non vi siano perdite di percolato con conseguente deflusso nelle acque di scarico, ma anche dei prodotti fitosa- nitari. La ricorrente ribadisce che la sua azienda non ha mai avuto nulla a che fare né con balle di insilato, né con lo stoccaggio di prodotti fitosanitari. Così facendo misconosce tuttavia che questi aspetti avrebbero proprio do- vuto essere verificati in occasione del controllo a cui lei non si è presentata. D’altro lato, dagli atti emerge che il controllo esperito in data 28 ottobre 2019 dall’Ufficio del veterinario cantonale non era chiaramente riferito alla protezione delle acque e della produzione primaria vegetale, bensì, in con- formità ai settori di competenza dell’UVC, alla protezione degli animali e alle epizoozie. 4.6.2 Nelle osservazioni al parere dell’UFAG, la ricorrente si richiama erro- neamente all’art. 3 cpv. 1 OCoC nella versione attualmente in vigore, il quale stabilisce una frequenza minima dei controlli pari a 8 anni, mentre lo stesso disposto in combinazione all’allegato 1 OCoC nella versione vigente all’epoca dei fatti prevede una frequenza minima di 4 anni per il controllo PER (senza il settore della protezione animali). In ogni caso, il requisito di una frequenza minima per l’attività ispettiva vincola l’autorità addetta ai controlli di svolgere le ispezioni entro il periodo indicato, ma non le impedi- sce di scendere sotto la frequenza minima. L’importante è che l’autorità si attenga, di regola, a controllare un’azienda non più di una volta per l’anno civile (art. 3 cpv. 2 OCoC nella versione in vigore all’epoca dei fatti).
B-2594/2022 Pagina 17 Pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di diritto se l’autorità inferiore ha riconosciuto che i controlli annunciati sono conformi alla legge. 4.6.3 La ricorrente contesta l’interpretazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD da parte delle autorità precedenti e dell’UFAG, sostenendo che la riduzione dei pagamenti diretti per fatti riscontrati oltre il 31 agosto 2019 avrebbe dovuto essere ordinata per l’anno di contribuzione 2020 anziché 2019. 4.6.3.1 Giusta l’art. 108 cpv. 3 OPD nella versione in vigore nel 2019 (RU 2013 4145, 4185), per le riduzioni secondo l’art. 105 OPD il Cantone aveva da considerare i fatti riscontrati fino al 31 agosto. Per le aziende di estiva- zione e con pascoli comunitari, il Cantone poteva posticipare tale sca- denza. Le riduzioni per fatti riscontrati dopo tale scadenza andavano appli- cate nell’anno seguente. A titolo comparativo, la versione attuale dell’art. 108 cpv. 3 OPD invita il Cantone a considerare tutte le lacune ri- scontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre, consentendogli di applicare le ri- duzioni nell’anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscon- trate dopo il 1° settembre. 4.6.3.2 L’interpretazione dell’art. 108 cpv. 3 OPD nella versione in vigore all’epoca dei fatti ha già fatto oggetto della sentenza dello scrivente Tribu- nale B-3746/2016 del 29 giugno 2017. In tale occasione, la Corte adita ha stabilito che il disposto menzionato ha una portata puramente amministra- tiva, nel senso che le riduzioni dei contributi per fatti accertati fino alla data di riferimento devono essere ordinate ancora nella decisione dell’anno di contribuzione corrente. L’art. 108 cpv. 3 OPD nella versione qui applicabile consente a che le riduzioni dei pagamenti diretti vengano conteggiate sem- pre e solo in quell’anno di contribuzione a cui si riferiscono i fatti che hanno occasionato la riduzione. Se i fatti sono riscontrati solo dopo il 31 agosto, motivi di tempo e di natura puramente amministrativa per poter effettuare il versamento dei pagamenti diretti implicano che la relativa riduzione venga applicata nell’anno di contribuzione seguente, ma ciò non cambia nulla al fatto che la riduzione deve imperativamente riferirsi ai contributi dell’anno in cui si sono avverati i fatti riscontrati (sentenza del TAF B-3746/2016 già menzionata, consid. 4.1.1). 4.6.3.3 Secondo l’art. 108 cpv. 3 OPD allora vigente, niente impediva alle autorità cantonali di applicare le riduzioni per le lacune riscontrate dopo il 1° settembre 2019 nel medesimo anno di contribuzione. Non può ritenersi conforme al senso della norma esigere che le autorità cantonali, in seguito a mancanze debitamente accertate seppure posteriormente al 1° settem- bre 2019, effettuino il versamento integrale dei pagamenti diretti, in realtà
B-2594/2022 Pagina 18 ingiustificati, nell’anno di contribuzione corrente per poi applicare la ridu- zione nell’anno successivo. 4.6.3.4 Visto quanto precede, l’interpretazione letterale dell’allora vigente art. 108 cpv. 3 OPD da parte della ricorrente non è compatibile con l’inter- pretazione teleologica a cui va data la priorità in quanto riflette al meglio il vero senso e scopo della norma in conformità alla giurisprudenza menzio- nata. In questo punto la decisione impugnata si rivela giuridicamente cor- retta e il ricorso infondato. 4.6.4 La ricorrente fa valere una violazione della legge cantonale sulla pro- cedura amministrativa per quanto riguarda le norme relative alla notifica di atti amministrativi. 4.6.4.1 La ricorrente lamenta che l’autorità inferiore non abbia riconosciuto che la prima istanza ha violato le norme di procedura amministrativa can- tonale riguardo alla notifica degli atti amministrativi. Secondo lei, la trasmis- sione della conferma della data del controllo solo in via elettronica anziché per iscritto sarebbe problematica da diversi punti di vista. Da un lato, a quell’epoca, la possibilità di notifica per via elettronica non sarebbe stata ancora introdotta nella LPAmm. Dall’altro, quand’anche la disposizione cor- rispondente fosse stata in vigore, la conferma dell’appuntamento sarebbe stata sprovvista di un elemento essenziale, ossia di una firma elettronica riconosciuta. La decisione impugnata dovrebbe essere già annullata poi- ché fondata su una decisione che non sarebbe stata preceduta da un atto amministrativo validamente notificato. 4.6.4.2 La violazione del diritto cantonale non è un motivo di ricorso previ- sto dall’art. 49 PA e di principio non può essere invocata dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale. Quest’ultimo può eccezionalmente esami- nare se l’applicazione del diritto di procedura cantonale abbia condotto ad una violazione del diritto federale, in particolare se detta applicazione ri- sulta arbitraria o altrimenti contraria al diritto costituzionale, rispettivamente se sussiste una relazione stretta con il diritto federale o se il diritto proce- durale cantonale rende difficile o vanifica l’applicazione del diritto federale (cfr. sentenze del TAF B-342/2021 del 25 aprile 2024 consid. 3.1, B-3674/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 3.3.1, B-2067/2017 del 25 aprile 2017 consid. 2.1.1, B-649/2016 del 23 agosto 2017 consid. 2.2; DTAF 2016/8 consid. 5.3; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 a ed. 2023, n. 11 ad art. 49 PA). Il criterio di valutazione rimane il diritto federale (sentenza del TAF B-3674/2018 consid. 3.3.1 già citata).
B-2594/2022 Pagina 19 4.6.4.3 La procedura di ricorso dinanzi all’autorità inferiore è retta dalla LPAmm (cfr. supra consid. 1.1). I disposti di cui agli artt. 17-19 LPAmm regolano la forma delle notificazioni di atti amministrativi e decisioni e tro- vano verosimilmente la loro corrispondenza agli artt. 35 segg. PA, che for- mano, secondo la prassi menzionata, il criterio di valutazione della censura sollevata dalla ricorrente. L’art. 17 LPAmm tratta le modalità per la notifica- zione di atti per iscritto, l’art. 18 LPAmm quelle per via elettronica e l’art. 19 LPAmm quelle per via editale. Controversa nel caso in esame è una e-mail della prima istanza del 22 ottobre 2019 avente per oggetto la conferma del controllo fissato il giorno successivo e inviata in risposta allo scritto della ricorrente del 19 ottobre 2019 in cui la medesima ha allegato tutta la docu- mentazione a suo avviso richiesta, nonché ritenuto come un controllo in presenza del gestore fosse inutile, trattandosi, secondo lei, unicamente di un controllo di documentazione. Nel contesto concreto, l’e-mail in parola, con cui viene confermata la data del controllo, non può configurare una decisione, rispettivamente un atto amministrativo, in quanto essa non re- gola in modo vincolante un determinato rapporto giuridico, ma forma solo una tappa successiva alla risposta della ricorrente alla convocazione al controllo prima dell’emanazione di una decisione sui pagamenti diretti. Per- tanto, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto se l’autorità inferiore ha qualificato l’e-mail del 22 ottobre 2019 come una semplice comunica- zione che poteva essere esentata dai requisiti di forma previsti nei relativi disposti per la notifica di atti amministrativi. 5. 5.1 Per prassi costante, l’art. 170 cpv. 3 LAgr secondo cui il Consiglio fe- derale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in ma- teria di pagamenti diretti e di produzione vegetale accorda al Consiglio fe- derale un ampio margine di apprezzamento riguardo al quesito di sapere se e quali riduzioni applicare nel caso di contravvenzioni ai disposti sui pa- gamenti diretti. In tale contesto, l’art. 105 cpv. 1 OPD e l’allegato 8 OPD rientrano chiaramente nei limiti della delega legislativa in favore del Consi- glio federale, sono idonei a raggiungere lo scopo prefisso dalla LAgr e con- formi alla Costituzione (sentenze del TAF B-2516/2022 del 24 aprile 2024 consid. 6.1, B-2197/2021 del 25 aprile 2022 consid. 4.2 e B-4863/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 5.1 segg.). L’allegato 8 OPD fissa i confini del potere di apprezzamento delle autorità cantonali di esecuzione quanto alla possibilità o alla libertà di scelta della conseguenza giuridica. Solo in que- sto ambito le autorità cantonali possono esercitare il loro potere di apprez- zamento in riferimento alla conseguenza giuridica e applicare il principio
B-2594/2022 Pagina 20 della proporzionalità (citate sentenze del TAF B-2516/2022 consid. 6.2.2 e B-4863/2020 consid. 5.1 e consid. 5.2.2.3). Il diniego di un controllo negli ambiti della PER o della protezione delle acque costituisce una mancanza che implica la riduzione del 100% di tutti i pagamenti diretti. Per questo tipo di contravvenzione, nella cifra 2.1.4 b dell’allegato 8 OPD il Consiglio federale non lascia alcun margine discre- zionale alle autorità cantonali di esecuzione. 5.2 Nella prossima tappa va esaminato se la riduzione del 100% di tutti i pagamenti diretti per l’anno di contribuzione 2019 giusta la cifra 2.1.4 b dell’allegato 8 OPD è conforme al principio della proporzionalità, tra l’altro anche in considerazione delle circostanze rivendicate dalla ricorrente e del disposto minimo di cui all’art. 170 cpv. 2 LAgr ai sensi di un’anticipazione dell’esame della proporzionalità da parte del legislatore (art. 190 Cost.; sentenze del TAF B-2516/2022 consid. 6.3, B-2197/2021 del 25 aprile 2022 consid. 6.2). 5.2.1 Il principio di proporzionalità, ancorato all’art. 5 cpv. 2 Cost., è com- posto da elementi distinti che devono essere realizzati cumulativamente. È necessario che la misura attuata dall’autorità sia idonea a raggiungere lo scopo d’interesse pubblico ricercato (regola dell’idoneità) e che quest’ul- timo non possa essere raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (re- gola della necessità). Inoltre il principio di proporzionalità vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed esige un rapporto ragione- vole tra detto interesse e gli interessi pubblici o privati compromessi (prin- cipio della proporzionalità in senso stretto; cfr. DTF 142 I 49 consid. 9.1, 141 I 20 consid. 6.2.1, sentenza del TAF B-2197/2021 consid. 6.2, confer- mata dalla sentenza del TF 2C_446/2022 del 20 marzo 2024 consid. 8.2). 5.2.2 L’OPD stabilisce per le autorità amministrative le norme vincolanti in materia di riduzione dei pagamenti diretti allo scopo di garantire la parità di trattamento dei gestori (Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola [Politica agricola 2011] del 17 maggio 2006 punto 2.8.1, FF 2006 5815 segg., 5929 cifra 2.8.1). Considerato l’ampio margine di apprezza- mento conferito al Consiglio federale in base all’art. 170 cpv. 3 LAgr quanto alla questione di sapere se e quali riduzioni sono da applicare alle violazioni contro le disposizioni in materia di pagamenti diretti, l’OPD configura un ordinamento giuridico completo e differenziato per determinare le riduzioni dei pagamenti diretti (sentenze già citate del TAF B-2516/2022 consid. 6.4 e B-2197/2021 consid. 6.3).
B-2594/2022 Pagina 21 5.2.3 I controlli PER servono a verificare sul posto la fondatezza delle re- gistrazioni effettuate dai gestori in relazione alle rispettive aziende e sono necessari per accertare che i gestori ottemperino ai loro compiti legali. La dimostrazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche in tutta l’azienda è una condizione di base per poter beneficiare del versamento dei pagamenti diretti (artt. 11 e 104 cpv. 1 OPD). Una gestione rispettosa dell'ambiente diventa così, per tutti i beneficiari di contributi, il requisito fon- damentale per ottenere i pagamenti diretti generali (Messaggio concer- nente la riforma della politica agricola: Seconda tappa [Politica agricola 2002] FF 1996 IV 1 segg., pag. 162). Lo svolgimento del controllo PER assume dunque una notevole portata. Il diniego di un tale controllo implica per le autorità competenti l’impossibilità di verificare in modo completo la dimostrazione della prova del rispetto delle esigenze ecologiche da parte del gestore e non può che rappresentare una grave mancanza. 5.2.4 Considerato il ruolo centrale della prova del rispetto delle esigenze ecologiche, la riduzione completa dei pagamenti diretti si lascia senz’altro conciliare con il principio della proporzionalità. Essa è idonea e necessaria a raggiungere lo scopo perseguito, ossia una gestione rispettosa dell’am- biente e della superficie agricola utile per tutti i potenziali beneficiari di pa- gamenti diretti. Come si è visto, dall’incarto e dall’esposizione dei fatti emerge che la prima istanza ha cercato più volte di trovare una data per il controllo dell’azienda agricola della ricorrente. Quest’ultima era già stata informata nel gennaio 2019 del futuro svolgimento di un controllo PER. Dopo ogni convocazione la ricorrente non si è dimostrata affatto collaborativa, non proponendo al- cuna data alternativa, bensì chiedendo l’annullamento del controllo a causa della sua assenza dall’agosto alla metà di ottobre 2019 oppure insi- stendo sull’inutilità del controllo PER in conformità, secondo lei, con la na- tura del medesimo quale mero controllo di documentazione. Con la fissa- zione del 23 ottobre 2019 quale termine ultimo di convocazione al controllo, la prima istanza ha tenuto adeguatamente conto dell’assenza annunciata dalla ricorrente per il periodo compreso dall’agosto 2019 a metà ottobre 2019. Inoltre, la ricorrente era stata avvertita in diverse occasioni delle con- seguenze che un diniego del controllo avrebbe comportato. Pertanto, accertato correttamente il diniego del controllo nell’ambito della PER da parte della ricorrente, la prima istanza ha proceduto legittimamente alla riduzione totale dei pagamenti diretti per l’anno di contribuzione 2019. La conferma della regolarità dell’operato della prima istanza nella deci- sione impugnata non presta dunque alcun fianco a critiche.
B-2594/2022 Pagina 22 5.2.5 Infine, né la LAgr né l’OPD prevedono una deroga che contempli una riduzione meno incisiva di quella completa in caso di diniego di un controllo PER. 6. Riassumendo, la condizione che le esigenze ecologiche sono rispettate non ha potuto essere esaminata avendo la ricorrente negato, con il suo comportamento, il relativo controllo. La riduzione totale dei pagamenti di- retti per l’anno di contribuzione 2019 e la restituzione dell’anticipo, ordinate dalla prima istanza e confermate dall’autorità inferiore, non violano il diritto federale, né risultano da un abuso o un eccesso del potere di apprezza- mento. Pertanto, il ricorso si rivela infondato e va respinto nella misura in cui ammissibile (cfr. consid. 3.1.1), mentre va invece confermata la deci- sione impugnata. 7. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono fissate a fr. 1'500.–. Tale importo è posto a carico della ricorrente totalmente soc- combente e verrà computato con l’anticipo spese di fr. 1'200.– già versato. Il saldo rimanente di fr. 300.– dovrà essere versato dalla ricorrente entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. Visto l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità infe- riore. 8. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente soccombente e non assistita da un avvocato, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. L'autorità in- feriore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
B-2594/2022 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui ammissibile. 2. Le spese processuali, di fr. 1'500.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale importo è computato con l’anticipo di fr. 1'200.–. Il saldo rimanente di fr. 300.– dovrà essere versato dalla ricorrente alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Non si assegnano indennità a titolo di ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore, alla prima istanza, all’Ufficio federale dell’agricoltura, nonché al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
B-2594/2022 Pagina 24 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 10 dicembre 2024
B-2594/2022 Pagina 25 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario); – autorità inferiore (atto giudiziario); – prima istanza (atto giudiziario); – Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (atto giudiziario); – Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario).