B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte II B-2120/2021
S e n t e n z a d e l 2 9 m a r z o 2 0 2 2 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Francesco Brentani, Mia Fuchs, cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
X._______, [...], patrocinata dall'avv. Adriano Alari, Organizzazione Cristiano Sociale, [...], ricorrente,
contro
Croce Rossa Svizzera, Riconoscimento dei titoli professionali, [...], autorità inferiore.
Oggetto
Riconoscimento di un diploma estero - dietista.
B-2120/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a Il 24 settembre 2020, X._______ (in seguito: la ricorrente) ha presen- tato, presso la Croce Rossa Svizzera (in seguito: l'autorità inferiore o CRS), una domanda di riconoscimento del diploma di Laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana, rilasciato il 21 dicembre 2016 dall'Università degli studi di Milano, finalizzata ad esercitare la professione di dietista in Svizzera. A tale richiesta, la ricorrente ha allegato anche l'attestato del Ministero della Salute italiano, concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ottenuta presso l'Università degli studi di Pavia, nella prima ses- sione 2017. A.b Mediante decisione del 24 marzo 2021, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di riconoscimento del suddetto diploma. A tal proposito la CRS afferma che l'esercizio della professione di dietista (livello scuola universi- taria professionale) sarebbe regolamentata sia in Italia che in Svizzera. In Italia sarebbe richiesto un diploma universitario di dietista, di cui la ricor- rente non dispone. Con la sua laurea in biologia, la ricorrente non sarebbe dunque abilitata ad esercitare la professione di dietista in Italia. Non risul- terebbe soddisfatta, pertanto, la condizione di cui all'art. 4 cpv. 2 della Di- rettiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settem- bre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30 settembre 2005, pag. 22; in seguito: Direttiva 2005/36/CE), se- condo cui la professione che l'interessato intende esercitare può essere quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili. In un secondo momento, l'autorità inferiore ha analizzato se sia possibile riconoscere il diploma della ricorrente con l'applicazione sussidiaria del di- ritto svizzero. A tal proposito, la CRS ha ritenuto di non poter entrare nel merito della richiesta della ricorrente, in quanto la condizione di cui all'art. 5 lett. d dell’Ordinanza del 13 dicembre 2019 sul riconoscimento delle pro- fessioni sanitarie (ORPSan, RS 811.214), non sarebbe soddisfatta. Infine, la CRS afferma che in Svizzera vi è il libero accesso all'esercizio della professione di nutrizionista nel campo puramente preventivo e con limitate possibilità di fatturazione con le assicurazioni sanitarie. B. In data 6 maggio 2021, la ricorrente ha interposto ricorso contro la suddetta
B-2120/2021 Pagina 3 decisione presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale o TAF), postulando: "IN VIA PRINCIPALE:
B-2120/2021 Pagina 4 possiederebbe una formazione di cinque anni e potrebbe lavorare in ma- niera autonoma. Egli potrebbe elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia (in questo caso, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche da parte del medico chirurgo) nonché sviluppare autonomamente profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un migliora- mento del proprio "benessere", quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito, potrebbe suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche la mo- dalità di assunzione e tale professione si qualificherebbe come professione sanitaria. Dall'altro lato, il "dietista" sarebbe un professionista dell'area tec- nico sanitaria in possesso di laurea triennale, il quale svolgerebbe la sua attività in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica. A tal proposito, la ricorrente censura una violazione del principio della buona fede, nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe potuto ricono- scere un diploma di "dietista", qualora essa ne fosse stata in possesso, mentre non accetterebbe il titolo, a sua detta, più completo, di "biologo nu- trizionista". Così facendo, l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto della differente durata delle due formazioni, segnatamente più lunga per l’eser- cizio della professione di biologo. La ricorrente sarebbe attiva quale libera professionista nell'ambito della nu- trizione clinica/ambulatoriale da oltre tre anni. Ciò le avrebbe permesso di maturare un'importante esperienza sul campo, che le consentirebbe di la- vorare in Svizzera senza alcun problema. La CRS partirebbe dall'assunto per cui unicamente la figura di "dietista" italiana sia equiparabile alla "dietista" svizzera. Tuttavia, come dimostrato tramite la dichiarazione integrativa del Ministero della Salute italiano, la qualifica di "biologo nutrizionista" permetterebbe al professionista di essere attivo nello stesso ambito, con addirittura più indipendenza, tanto da poter prescrivere diete in totale autonomia, senza la supervisione di un medico, come invece succederebbe nel caso del "dietista" italiano. Non solo i campi di attività del "biologo nutrizionista", del "dietista" italiano e del "dietista" svizzero sarebbero simili, bensì anche il percorso di studi (cfr. programma di studi FFHS Fachhochschule Schweiz per la formazione "Ernährung und Diätetik"). Dunque, nella fattispecie, la Direttiva 2005/36/CE sarebbe applicabile e la CRS avrebbe, a torto, deciso di non entrare nel merito, in quanto essa si
B-2120/2021 Pagina 5 baserebbe esclusivamente sulla denominazione delle professioni e non sul suo contenuto. C. Con presa di posizione del 27 agosto 2021, comprensiva dell'incarto com- pleto e di venti allegati, la CRS riconferma quanto affermato nella decisione impugnata, sottolineando che le persone in possesso di un diploma italiano di dietista possono ottenere un riconoscimento di dietista livello SUP (scuola universitaria professionale) in Svizzera, ma che la ricorrente non sarebbe abilitata a esercitare la professione di dietista in ltalia e, pertanto, non potrebbe fare richiesta di un tale riconoscimento in Svizzera. L’autorità inferiore riporta, inoltre, la descrizione dell'attività di dietista in Svizzera (SUP), contenuta nella Banca dati per le professioni regolamentate della Commissione europea (European Commission/lnternal Market/Free move- ment of professionals/Regulated professions database, [in seguito: Banca dati europea]), nonché delle attività di dietista e di biologo in Italia, al fine di dimostrare sulla base di quali elementi essa ha basato la propria analisi della fattispecie. Per di più, l'autorità inferiore informa di aver chiesto, al fine di accertare la correttezza delle definizioni contenute nella Banca dati europea e della loro interpretazione del diritto italiano vigente al momento della stesura della decisione impugnata, delle spiegazioni al Ministero della Salute italiano e alla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia me- dica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della pre- venzione ([in seguito: Federazione nazionale degli Ordini TSRM PSTRP], cfr. allegati 3 e 4 dell'incarto dell'autorità inferiore). Le risposte di tali enti (cfr. allegati 1 e 2 dell'incarto dell'autorità inferiore) confermerebbero le conclusioni della CRS, ossia che in ltalia tra le professioni e le attività, non- ché tra le formazioni di dietista e nutrizionista sussisterebbero differenze sostanziali e che le due professioni non sarebbero comparabili. Allo stesso modo, le attività che la ricorrente sarebbe autorizzata a svolgere non corri- sponderebbero a quelle che i dietisti SUP hanno la facoltà di esercitare in Svizzera. D. Con ordinanza del 3 settembre 2021, il Tribunale ha trasmesso un esem- plare della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 27 agosto 2021 (incl. elenco degli atti) alla ricorrente.
B-2120/2021 Pagina 6 E. In data 4 ottobre 2021, la ricorrente ha inoltrato delle osservazioni, riba- dendo sostanzialmente quanto affermato nel ricorso, chiedendo a codesto Tribunale di non tener conto delle nuove motivazioni apportate dalla CRS nella sua risposta, nonché delle risposte del Ministero della Saluta italiano e della Federazione nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, di cui, per di più, non avrebbe potuto prendere visione e dunque esprimersi al riguardo. La ricorrente insiste che, qualora non fosse possibile accettare il riconosci- mento richiesto, le vengano indicate delle misure di compensazione. F. Con scritto del 29 ottobre 2021, la CRS ha rinunciato ad inoltrare un'ulte- riore presa di posizione, riconfermando quanto asserito nella decisione im- pugnata e nella risposta al ricorso. G. Con ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha trasmesso alla ricor- rente l'incarto completo dell'autorità inferiore, inoltrato dall'autorità inferiore con la risposta al ricorso del 27 agosto 2021, impartendole un termine fino al 3 marzo 2022 per presentare eventuali osservazioni. Possibilità che la ricorrente ha utilizzato, inoltrando in data 3 marzo 2022 delle considera- zioni a riguardo. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente vertenza.
B-2120/2021 Pagina 7 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 con- sid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tri- bunale è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni dell’autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate. 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. 2. In primo luogo, con il riferimento alla brevità della motivazione addotta dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la ricorrente, rappresen- tata da un avvocato, appare censurare in maniera generica una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente del suo diritto ad una decisione sufficientemente motivata. 2.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere for- male (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La sua violazione comporta l'annullamento della decisione impu- gnata, indipendentemente dalle probabilità di successo nelle questioni di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1 con rinvii).
B-2120/2021 Pagina 8 Tale diritto, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 29 PA comporta se- gnatamente l'obbligo per l'autorità decisionale di motivare sufficientemente la propria decisione (DTF 143 III 65 consid. 5.2 e 142 II 154 consid. 4.2, rispettivamente con rinvii). Tale obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e, se necessario, di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'au- torità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata gui- data e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2 e 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto di essere sentito, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata, se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità di ricorso che esamina con pieno po- tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi dinanzi all'auto- rità inferiore, se quest'ultima avesse sentito regolarmente il ricorrente (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii). 2.2 Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. consid. A.b), segnatamente i rinvii alle norme pertinenti della Direttiva 2005/36/CE e del diritto svizzero (Legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie [LPSan, RS 811.21], in vigore dal 1° febbraio 2020, e ORPSan), nonché la loro applicabilità nella fattispecie, consentono alla ricorrente di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'au- torità superiore, ovvero il Tribunale, e illustrano sufficientemente su quali elementi essa ha basato la propria decisione, come, del resto, la ricorrente ha effettuato in maniera esaustiva. 2.3 Sempre nell'ambito del diritto di essere sentita, la ricorrente fa valere nella replica che l'autorità inferiore avrebbe approfondito il tema ulterior- mente, ovvero nell'ambito della risposta, contattando la Federazione na- zionale degli Ordini TSRM PSTRP e il Ministero della Salute italiano, e non fornendo la documentazione alla ricorrente. A tale proposito, il Tribunale rileva che è perfettamente legittimo da parte dell'autorità inferiore di com- pletare le proprie argomentazioni nell'ambito della risposta al ricorso. Alla ricorrente è stata inoltre fornita, in data 3 settembre 2021, da parte del Tri- bunale, la risposta della CRS con allegato l'elenco degli atti, come da prassi. In seguito alla replica, il Tribunale ha fatto pervenire alla ricorrente,
B-2120/2021 Pagina 9 in data 10 febbraio 2022, tutti gli atti allegati alla risposta dell'autorità infe- riore, impartendole un termine per esprimersi (cfr. consid. 3), garantendole così "parità delle armi". 2.4 Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile e mo- tivata, tenuto altresì conto della risposta, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 3. In secondo luogo, la ricorrente, menzionando in maniera generica il princi- pio della buona fede, rimprovera all'autorità inferiore un accertamento er- roneo o incompleto dei fatti, nella misura in cui quest'ultima riconoscerebbe il diploma di dietista in generale, ma, nella fattispecie, non accetterebbe il titolo di biologo nutrizionista. Di fatto, l'oggetto del presente ricorso è la questione dell'equipollenza del diploma della ricorrente che verrà appro- fondita nei considerandi di merito seguenti. Si tratta quindi di verificare se la CRS ha rispettato l'art. 49 PA come, del resto, richiesto dalla ricorrente, piuttosto che una questione di buona fede in generale. 4. Sul piano materiale, nel caso in esame si tratta di valutare una fattispecie di livello transfrontaliero. 4.1 Di conseguenza, è doveroso osservare l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). Conformemente all’Al- legato III dell’ALC, la Svizzera si impegna a riconoscere reciprocamente diplomi, certificati e altri titoli in applicazione degli atti giuridici e delle co- municazioni dell’Unione europea (UE) ivi menzionati. Uno di questi atti giu- ridici è la Direttiva 2005/36/CE, la quale è stata dichiarata applicabile me- diante la decisione N. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 set- tembre 2011 (RU 2011 4859; Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; sentenza del TF 2C_472/2017 del 17 dicembre 2017 consid. 2.2.1 seg.; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). La Direttiva 2005/36/CE fissa le regole per il riconoscimento di diplomi, cer- tificati e altri titoli per quanto l’esercizio della professione sia regolamentato nello Stato membro ospitante (artt. 1 e 2 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE). Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III (art. 10 della Direttiva
B-2120/2021 Pagina 10 2005/36/CE). Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una profes- sione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di de- terminate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato mem- bro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse con- dizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di compe- tenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa profes- sione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro (art. 13 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE; cfr. sentenze del TF 2C_472/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2.2, 2C_668/2012 del 1° febbraio 2013 con- sid. 3.1.3; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). Gli attestati di competenza o i titoli di formazione devono: a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’art. 11 (art. 13 cpv. 1 lett. a e b della Direttiva 2005/36/CE). Per "professione regolamentata" si intendono attività, o l’insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determi- nate qualifiche professionali (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE). 4.2 Nella fattispecie, la ricorrente vorrebbe esercitare la professione di die- tista in Svizzera. 4.3 In virtù di quanto precede, è decisiva la domanda se la professione di dietista sia regolamentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla Diret- tiva 2005/36/CE oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio sul terri- torio elvetico, senza alcun riconoscimento di diploma. 4.3.1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / atti- vità regolamentate in Svizzera (<https://www.sbfi.ad- min.ch/sbfi/it/home/formazione/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/procedu ra-di-riconoscimento-in-caso-di-stabilimento/professioni-regolamentate. html>, versione gennaio 2022; consultato l'11 febbraio 2022).
B-2120/2021 Pagina 11 4.3.2 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di dietista è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione regolamentata in Svizzera a livello federale, per la quale sono necessari una formazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui esercizio in Svizzera non è libero. È dunque da analizzare se la Direttiva 2005/36/CE sia applicabile nella fattispecie. 5. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarle alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospi- tante (art. 4 cpv. 1 Direttiva 2005/36/CE). Giusta il cpv. 2, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili. 5.1 In Italia, per l'esercizio della professione di dietista, è necessaria un'ap- posita formazione, nonché un diploma universitario abilitante (cfr. Banca dati europea, <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/in- dex.cfm?action=regprof&id_regprof=1201>, consultato il 15 febbraio 2022). Si tratta, pertanto, di una professione regolamentata anche nello Stato membro d'origine. Rilevante è il Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista (cfr. Ministero della Sanità, De- creto del 14 settembre 1994, n. 744 [G.U. 09.01.1995, n.6], <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=6618&arti- colo=1>, consultato il 15 febbraio 2022). Secondo l'art. 3 di tale regola- mento, il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione. Sul sito della Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, è possi- bile trovare il documento "Competenze professionali del Dietista – Docu- mento di posizionamento" nel quale è definito che "Il titolo di Dietista si ottiene attraverso il corso di laurea triennale in Dietistica classe L/SNT3 istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia: il piano formativo pre- vede 3000 ore di teoria e 1500 ore di tirocinio pratico in tutti gli ambiti del profilo. L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione." (pag. 7) e "Per poter esercitare la professione, una volta conseguita la laurea triennale in Dietistica (classe L/SNT3), è obbligatorio
B-2120/2021 Pagina 12 iscriversi all’albo professionale istituito all’interno dell’Ordine dei Tecnici sa- nitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabi- litazione e della prevenzione (legge 3/2018)." (pag. 8). 5.2 Nel caso in specie, la ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana, rilasciato il 21 dicembre 2016 dall'Uni- versità degli studi di Milano, nonché possiede l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo in Italia, ottenuta presso l'Università degli studi di Pavia nella prima sessione 2017. Tuttavia, la medesima non dispone dell'abilitazione, né tantomeno della rispettiva formazione, per l'esercizio della professione di dietista in Italia. Nelle sue osservazioni del 4 ottobre 2021 (cfr. fatti E), la ricorrente dichiara "Che il diploma in possesso della ricorrente non sia quello di Dietista non è stato contestato." (cfr. osserva- zioni pag. 3 marg. g). 5.3 Pertanto, sulla base dell'art. 4 cpv. 2 Direttiva 2005/36/CE, la CRS ha a giusto titolo concluso l'inapplicabilità della Direttiva 2005/36/CE e prose- guito all'esame se il riconoscimento fosse possibile con l'applicazione sus- sidiaria del diritto svizzero. 6. 6.1 La LPSan disciplina i cicli di studio delle scuole universitarie per i pro- fessionisti sanitari negli ambiti delle cure infermieristiche, della fisioterapia, dell’ergoterapia, dell’ostetricia, dell’alimentazione e della dietetica, dell’op- tometria e dell’osteopatia (cfr. Messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie del 18 novembre 2015, di seguito: Messaggio LPSan, FF 2015 7125 segg. 7133). Il disegno di legge della LPSan uni- forma le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio della professione a li- vello federale, definendo obblighi professionali e misure disciplinari unitari, disciplinati in modo esauriente (Messaggio LPSan, FF 2015 7125, 7135). 6.2 L’esercizio della professione di dietista è regolato dalla LPSan e dall’ORPSan, nonché dall’Ordinanza sulle competenze professionali spe- cifiche delle professioni sanitarie secondo la LPSan (OCPSan, RS 811.212). 6.2.1 La professione di dietista è considerata una professione sanitaria ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. e LPSan. Per i cicli di studi elencati all’art. 2 cpv. 2 LPSan, tra i quali è compreso il bachelor in alimentazione e dietetica (art. 2 cpv. 2 lett. a cifra 5 LPSan), gli artt. 3 segg. LPSan prevedono delle
B-2120/2021 Pagina 13 competenze generiche (art. 3 LPSan), sociali e personali (art. 4 LPSan), nonché professionali specifiche (art. 5 LPSan). Giusta l'art. 5 ORPSan, la CRS entra nel merito di una domanda secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPSan se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a. la domanda richiede l’equivalenza con uno dei titoli di studio svizzeri riportati nell’articolo 12 capoverso 2 LPSan; b. il titolo di studio estero si basa su disposizioni legislative o amministra- tive statali ed è stato rilasciato dall’autorità o dall’istituzione estera com- petente; c. il detentore del titolo di studio estero dimostra di possedere le cono- scenze linguistiche necessarie in una lingua ufficiale della Confedera- zione per assolvere eventuali provvedimenti di compensazione; d. il diploma abilita il detentore del titolo di studio estero a esercitare la relativa professione nello Stato in cui ha conseguito il titolo. 6.2.2 Nella fattispecie, come già stabilito in precedenza (cfr. consid. 5.2), la ricorrente non dispone di un diploma che l'abiliti ad esercitare la profes- sione di dietista in Italia. Pertanto, la condizione di cui all'art. 5 lett. d ORPSan non è soddisfatta. Ne consegue, che non tutte le condizioni per entrare nel merito della domanda di riconoscimento della ricorrente sono soddisfatte. 6.3 L'autorità inferiore ha, dunque, a giusto titolo concluso alla non entrata in materia sulla base del diritto svizzero. Ne consegue che l'autorità infe- riore non doveva pronunciarsi su eventuali misure di compensazione. In tal senso, non soccorrono la ricorrente i mezzi di prova allegati al ricorso (cfr. fatti B), di cui il Tribunale ha preso completa visione. 7. Alla luce di quanto precede, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha respinto la richiesta della ri- corrente di riconoscimento del suo diploma italiano, al fine di poter eserci- tare la professione di dietista in Svizzera, motivando tale rigetto con il fatto che la medesima non è abilitata ad esercitare in qualità di dietista in Italia, la CRS non ha violato il diritto federale, ma ha rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento e del principio della proporzionalità (art. 49 lett. a),
B-2120/2021 Pagina 14 ha accertato in maniera esatta e completa i fatti qui rilevanti (art. 49 lett. b) ed ha rispettato il principio dell'adeguatezza (art. 49 lett. c). Pertanto, il ri- corso è respinto e la decisione impugnata del 24 marzo 2021 è confermata. 8. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi sono posti, di regola, a carico della parte soccombente; se quest'ultima soc- combe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si- tuazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4 bis PA e art. 2 cpv. 1 TS-TAF). 8.1 Nella fattispecie, visto l'esito del ricorso e dell’onere di lavoro per trat- tare la procedura di merito, le spese processuali sono fissate a fr. 1'000.–. Tale importo è posto a carico della ricorrente totalmente soccombente e verrà compensato, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 20 maggio 2021. 8.2 Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 9. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). 9.1 Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente soccombente, non ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. 9.2 L'autorità inferiore non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
B-2120/2021 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.– e poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 20 maggio 2021. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell'interno DFI.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
B-2120/2021 Pagina 16 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 5 aprile 2022
B-2120/2021 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell'interno DFI (atto giudiziario)