DTF 122 II 17, 1A.144/2006, 1A.155/2001, 2F_11/2007, 2F_5/2009, + 3 weitere
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte II B-1463/2011 Sentenza del 19 maggio 2011 Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Marc Steiner, cancelliere Nicola Inglese. Parti X._______, patrocinato dall'Avv. Paola Passucci, Studio legale Ferrari Partner, Via Nassa 36-38, 6900 Lugano, richiedente, contro Commissione Svizzera di Maturità, Hallwylstrasse 4, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di revisione della sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5254/2010 del 3 febbraio 2011.
B-1463/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il richiedente ha sostenuto nelle sessioni di gennaio e giugno 2010 per la seconda volta l'esame svizzero di maturità, che con decisione del 29 giugno 2010 la Commissione Svizzera di Maturità (di seguito autorità inferiore) ha comunicato al richiedente ch'egli aveva ottenuto un totale di 87 punti e ricevuto 4 insufficienze, e concluso ch'egli non soddisfaceva le condizioni previste agli art. 22 e 26 dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità (Ordinanza, RS 413.12) per il superamento dell'esame, che contro questa decisione il richiedente è insorto con ricorso del 19 luglio 2010 presso lo scrivente Tribunale (procedura B-5254/2010), chiedendo, in via principale, il riesame delle note finali in spagnolo da 5 a 6 (da moltiplicare per il coefficiente 3), nelle arti visive da 4,5 a 5 e in matematica da 3 a 4 (da moltiplicare per il coefficiente 2), in modo da raggiungere un totale di 93 punti e un valore relativo allo scarto complessivo dal 4 delle note insufficienti inferiore a 7 (6,5) e quindi poter ottenere la promozione anche senza ulteriore applicazione del punto tecnico e, in via subordinata, l'annullamento della prova di matematica orale e la sua riconvocazione con altri esaminatori, che con sentenza B-5254/2010 del 3 febbraio 2011 lo scrivente Tribunale ha respinto il ricorso del 19 luglio 2010, che con scritto del 4 marzo 2011 il richiedente domanda la revisione della suddetta sentenza, che secondo l'art. 47 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’articolo 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), che il Tribunale amministrativo federale dispone della possibilità, riconosciuta dalla prassi, di nominare lo stesso collegio giudicante del procedimento di ricorso anteriore anche per statuire sulla domanda di revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 4F_7/2010 del 29 giugno 2010, consid. 4 e 1A.155/2001 del 11 settembre 2001, consid. 1 e l'art. 38 LTAF i.r.c art. 34 cpv. 2 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]),
B-1463/2011 Pagina 3 che secondo l'art. 45 LTAF gli articoli 121–128 LTF si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale, che la revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza solo per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF, che, per essere ammissibile, una domanda di revisione deve essere motivata e il richiedente deve spiegare per quale ragione e sulla base di quale disposizione di legge (art. 121 ss. LTF) egli ritiene sussistere un motivo di revisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-7948/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 2), che il richiedente afferma che il Tribunale amministrativo federale non avrebbe giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) e non avrebbe, per svista, tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti (art. 121 lett. d LTF), che il richiedente è toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa, che anche le altre condizioni formali sono adempiute e che quindi occorre entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 1 e art. 52 PA ss. i.r.c art. 67 cpv. 3 PA e art. 125 cpv. 1 lett. d LTF), che, nel caso concreto, nella sua domanda di revisione il richiedente si limita in gran parte a narrare la cronistoria della procedura di ricorso precedente e a menzionare gli scritti da lui presentati, che il richiedente inoltre afferma che la svista dello scrivente Tribunale consisterebbe nell’aver omesso di considerare l’esistenza e di conseguenza l’applicabilità del “punto tecnico”, che, secondo il richiedente, il calcolo per il superamento dell'esame svizzero di maturità effettuato dallo scrivente Tribunale farebbe astrazione di questo "punto tecnico", il quale sarebbe sempre e comunque applicabile a casi analoghi anche in virtù della parità di trattamento, che, a mente del richiedente, il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto applicare mezzo "punto tecnico", ad esempio alla nota insufficiente conseguita nella materia di scienze sperimentali, portandola quindi da 3,5 a 4, così che la somma degli scarti di punto in rapporto a 4
B-1463/2011 Pagina 4 avrebbe raggiunto 6,5 punti negativi (in tedesco 1 contando doppio, in inglese 1,5 contando il triplo) e quindi rimarrebbe inferiore a 7, ciò che sarebbe sufficiente per ritenere superato l’esame svizzero di maturità, considerando, che in tal caso, vi sarebbe la possibilità di applicare ancora mezzo "punto tecnico", che lo scrivente Tribunale di conseguenza avrebbe dovuto esaminare le allegazioni e censure materiali prodotte dal ricorrente, ossia la sottovalutazione delle prestazioni d'esame nelle materie spagnolo, matematica e arti visive, che, a tale riguardo, lo scrivente Tribunale ha fatto notare al richiedente nella sentenza contestata che, in virtù del principio della legalità, il Tribunale amministrativo federale deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali astratte) e il suo potere di controllo e la sua competenza non possono, in concreto, oltrepassare quelli del legislativo, che le norme del superamento dell'esame vengono applicate in modo uguale senza eccezione per tutti i candidati, e che quindi anche la limitazione degli scarti di punto negativi costituisce una condizione alla quale non può essere rinunciato, che, quindi, anche se nelle materie contestate (spagnolo, arti visive, matematica) venisse accordato al richiedente il massimo dei voti, la somma degli scarti di punto in rapporto al 4 raggiungerebbe 8 punti negativi (in tedesco 1 contando il doppio, in inglese 1,5 e in scienze sperimentali 0,5 contando il triplo) e non 6,5 punti, come fatto valere, rimanendo quindi superiore a 7, il che non sarebbe in nessun caso sufficiente per ritenere superato l'esame svizzero di maturità, che il richiedente pretende l'applicazione di un "punto tecnico" alle note insufficienti nelle materie delle quali non censura e non ha censurato la valutazione delle sue prestazioni di esame, che già dalle allegazioni suesposte risulta che l'applicabilità di un "punto tecnico", come chiesto dal richiedente, non ha né una base legale nelle pertinenti prescrizioni, né fa parte della prassi dello scrivente Tribunale nei procedimenti in casi di esami di maturità, che nemmeno il richiedente, patrocinato da un avvocato, invoca una relativa base legale o prassi,
B-1463/2011 Pagina 5 che qualora il ricorrente con "punto tecnico" intenda la correzione del risultato d'esame negativo nell'ambito di un "caso limite" in analogia alle procedure di esami concernenti la formazione professionale – un caso limite era ammesso, se nel quadro della procedura di ricorso gli esperti responsabili avevano apportato correzioni rilevanti suscettibili di condurre ad una rivalutazione della decisione sull'esame e di giustificare un rinvio alla Commissione d'esame (cfr. DTAF 2010/10, consid. 6.2 ss.; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6335/2009 del 19 maggio 2010, consid. 6.2 e 6.3) –, occorre costatare che in casu non sussiste una simile situazione, che dopo che lo scrivente Tribunale nel quadro della precisazione della prassi ha abolito la regolamentazione sussidiaria dei casi limite in materia di esami (cfr. DTAF 2010/10 consid. 6.2.4), nella sentenza B-5254/2010 del 3 febbraio 2011 non ha potuto far altro che presupporre che non rientra nelle sue competenze stabilire dei criteri per definire o trattare dei casi limite e valutare d'ufficio se nel caso concreto sia possibile promuovere un candidato, che il Tribunale amministrativo federale nella controversa sentenza ha spiegato inoltre, rimandando alla prassi del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale, che tutti gli atti di procedura supplementari in merito alla mancanza di un interesse degno di protezione porterebbero ad una procedura "a vuoto" ("formalistischer Leerlauf"), e che dunque di principio sarebbe inopportuno e soprattutto contrario all'economia processuale accogliere le conclusioni procedurali chieste dal ricorrente, anche se quest'ultimo di conseguenza non è in grado di sapere né perché e dove ha sbagliato, né eventualmente di sostanziare o precisare le sue allegazioni, che per lo stesso motivo risulta superfluo svolgere un esame approfondito delle allegazioni e censure materiali già prodotte dal ricorrente, che l'art. 121 lett. c LTF può essere invocato soltanto, se la motivazione di una sentenza non contiene nessuna risposta alle censure di un ricorso, che una risposta può derivare da una sentenza anche in modo implicito (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Marcel Marcel Alexander Niggli/Peter Übersax/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, N 8 ss. ad art. 121 LTF) e che l'espressione "giudicare" dell'art. 121 lett. c LTF non può essere confusa con l'accoglimento delle conclusioni o richieste ricorsuali,
B-1463/2011 Pagina 6 che il concetto di svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata (cfr. HANSJÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Handkommentar, Berna 2007, N 22 ad Art. 121 LTF), e che la valutazione delle prove e l'apprezzamento giuridico dei fatti non fanno parte del concetto di svista e quindi del rimedio giuridico della revisione (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6F_11/2010 del 17 agosto 2010, consid. 4, 2F_5/2009 del 3 luglio 2009, consid. 3, 2F_11/2007 del 22 novembre 2007, consid. 2.1 e 1A.144/2006 del 14 luglio 2006; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, N 5.54), che il richiedente con la domanda di revisione contesta prevalentemente la valutazione giuridica della sentenza del 3 febbraio 2011 nel senso di una critica di carattere meramente appellatorio, che il richiedente misconosce inoltre che, nella suddetta sentenza di cui chiede la revisione, questa Corte non ha mancato, anche se contrariamente al desiderio del richiedente, di giudicare le sue conclusioni, che l'inoltro di una domanda di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza della quale è chiesta la revisione (sentenza 6F_11/2009 del Tribunale federale del 27 ottobre 2009, consid. 2.2), che ulteriori esposizioni in merito, in modo particolare sul diritto di essere sentito, sono inutili e che a questo punto si rimanda alle motivazioni della sentenza contestata, che quindi non è dato nessun motivo di revisione previsto dagli art. 121- 123 LTF e che, alla luce delle considerazioni suesposte, la domanda di revisione è manifestamente infondata e può di conseguenza essere respinta senza scambio di scritti, che visto l'esito della procedura è giustificato addossare al richiedente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 500.−, che verrà computato con l'anticipo di fr. 700.− versato dal richiedente entro il termine fissato con decisione incidentale del 8 marzo 2011, mentre la differenza di fr. 200.− verrà restituita dopo la crescita in giudicato della presente sentenza (art. 37 LTAF i.r.c 63 cpv. 1 e 4 bis PA).
B-1463/2011 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 500.− sono poste a carico del richiedente. Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo di fr. 700.− da egli versato in data 14 marzo 2011. La differenza di fr. 200.− verrà restituita dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Comunicazione a: – richiedente (raccomandata; allegati: documenti di ritorno e formulario per restituzione anticipo); – autorità inferiore (raccomandata). Il presidente del collegio:Il cancelliere: Francesco BrentaniNicola Inglese Data di spedizione: 1 giugno 2011
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