B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte II B-1189/2025

S e n t e n z a d e l 1 2 d i c e m b r e 2 0 2 5 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Eva Schneeberger, Mia Fuchs, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI, autorità inferiore.

Oggetto

Riconoscimento del diploma italiano in musicoterapia.

B-1189/2025 Pagina 2 Fatti: A. Il 13 luglio 2024, A._______ (in seguito: la ricorrente) ha presentato, presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (in seguito: l'autorità inferiore o SEFRI), una domanda di riconoscimento del diploma di musicoterapeuta conseguito il 16 aprile 2023 presso il B._______ di C._______, finalizzata ad esercitare in Svizzera la profes- sione di musicoterapeuta. Nel quadro della procedura di riconoscimento la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

  • Diploma in Musicoterapia del 16 aprile 2023, rilasciato dal B._______;
  • Carta d’identità svizzera;
  • Diploma per l’insegnamento del pianoforte del 14 maggio 2005;
  • Abilitazione all’insegnamento nella scuola media di educazione musicale rilasciato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) il 27 luglio 2011. B. Con decisione del 24 gennaio 2025 l’autorità inferiore ha respinto la do- manda di riconoscimento, avendo constatato che la ricorrente non ha ma- turato un’esperienza professionale di almeno due anni nel campo della mu- sicoterapia. In base alle disposizioni applicabili, l’adempimento di tale re- quisito sarebbe infatti necessario per poter proseguire con l’esame della richiesta di riconoscimento, dal momento che in Italia né la professione, né la formazione sono regolamentate, mentre invece lo sono nel Canton Ti- cino. C. C.a Contro il suddetto provvedimento, il 20 febbraio 2025 la ricorrete è in- sorta dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale, TAF), chiedendone – implicitamente – l’annullamento e il riconoscimento del titolo di studio in suo possesso. A suffragio delle proprie argomentazioni, su cui si tornerà nel dettaglio nei considerandi in diritto, essa ha allegato una serie di nuovi documenti e me- glio:
  • Riassunto delle materie con le rispettive valutazioni e dei tirocini eseguiti nell’ambito della formazione presso il B._______;
  • Piano di studio e contenuti del programma di formazione presso il B._______;

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  • Regole per il tirocinio, estratto dal regolamento del B._______;
  • Dichiarazioni di tirocinio, registri di tutoring e tirocinio e accordo per il tirocinio presso D., E.;
  • Dichiarazioni di tirocinio, registri di tutoring e tirocinio e accordo per il tirocinio presso la F., G.;
  • Dichiarazione di tirocinio presso lo H., I.;
  • Dichiarazione di esperienza di 20 ore di propedeutica musicale presso J., K.. C.b Con risposta del 5 giugno 2025 l'autorità inferiore ha trasmesso l'in- carto completo, ha preso posizione rispetto alle contestazioni della ricor- rente ribadendo le proprie conclusioni ed ha chiesto di respingere il ricorso. C.c Nel termine impartitole per trasmettere il proprio memoriale di replica la ricorrente non ha reagito.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA [RS 172.021]; in combinato disposto con l'art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta gli artt. 31, 32 e 33 LTAF, il Tribunale è competente per giudicare i ricorsi con- tro le decisioni dell'autorità inferiore in materia di riconoscimenti di titoli di studio. Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF. 1.3 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte- resse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 1.4 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

B-1189/2025 Pagina 4 1.5 Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati, giusta l'art. 49 PA in combinato disposto con l'art. 37 LTAF, la viola- zione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di ap- prezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridi- camente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c) (cfr. sentenza del TAF B-721/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, marg. 2.149). 2.2 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo po- tere discrezionale (art. 49 lett. a PA), tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 con- sid. 2.1 in fine e 130 III 176 consid. 1.2 con rinvii; sentenze del TAF B- 721/2021 consid. 2.1, B-4988/2018 del 29 aprile 2020 consid. 2.1, B- 2710/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 2.1 e B-628/2014 del 28 novem- bre 2017 consid. 5.2.1). 2.3 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA), secondo la giurisprudenza, esso risulta incompleto quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac- certamento è invece inesatto, allorquando segnatamente l'autorità ha omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in ma- niera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 con- sid. 4.1.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 566). 2.4 Ai fini del presente giudizio vale la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura novit curia), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determi- nante e di darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti

B-1189/2025 Pagina 5 determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). 2.5 Concernente l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), l'istanza di ricorso può limitare il proprio potere d'esame nella misura in cui la natura della contro- versia non consente un esame completo della decisione impugnata. Ciò può essere ad esempio il caso, se l'applicazione della legge riguarda que- stioni tecniche e l'autorità inferiore risulta, sulla base delle proprie cono- scenze tecniche, più adatta a rispondere e valutare tali domande, oppure se sorgono questioni di interpretazione che l'autorità inferiore, sulla base della sua vicinanza locale, materiale o personale, può giudicare in modo più appropriato (cfr. DTF 139 II 145 consid. 5 e 131 II 680 consid. 2.3.2; DTAF 2008/23 consid. 3.3 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAY- SER, op. cit., marg. 2.154 con rinvii). Pertanto, quando si tratta di questioni tecniche o di interpretazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il Tri- bunale stesso deve esercitare una certa limitazione nell'esame dell'inter- pretazione, nonché dell'applicazione di termini giuridici indefiniti e conce- dere all'autorità inferiore un certo margine di apprezzamento, se quest'ul- tima è più vicina alle circostanze locali, tecniche o personali, nonché se si tratta di valutare questioni tecniche (cfr. sentenza del TAF B-6791/2009 dell'8 novembre 2010 consid. 3.1 con rinvii; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., marg. 2.155a con rinvii). 3. Oggetto del contendere è il riconoscimento del titolo di musicoterapeuta presentato dalla ricorrente al fine di poter esercitare la professione di arte- terapeuta nel Cantone Ticino, dove tale professione è regolamentata. 4. 4.1 Nel caso in esame si tratta di valutare una fattispecie di livello transfron- taliero e di conseguenza occorre riferirsi all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681). All'art. 2 ALCP è garan- tito il principio della non discriminazione, conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea non sono oggetto di al- cuna discriminazione in base alla loro nazionalità. Principio che garantisce ai cittadini svizzeri e degli Stati membri dell'Unione europea il diritto, in ap- plicazione dell'accordo, di non venire sfavoriti rispetto ai cittadini dello stato chiamato ad applicare l'ALCP (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 23

B-1189/2025 Pagina 6 giugno 1999 [FF 1999 5092] pag. 5266; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.1; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nicht- diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkom- men der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in: Pratique juridi- que actuelle [PJA] 2003, pag. 257 e 260; ALVARO BORGHI, La libre circula- tion des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discrimina- zioni dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione che conduca di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al mede- simo risultato (discriminazione indiretta) (cfr. DTF 131 V 209 consid. 6.2; DTF 130 I 26 consid. 3.2.3; sentenza del TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2; BIEBER/MAIANI, Précis de droit européen, 2a ed., 2011, pag. 179; HANGARTNER, op. cit., pag. 263). Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività di- pendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure neces- sarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certi- ficati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di presta- zione di servizi (art. 9 ALCP). Conformemente all'Allegato III dell'ALC, la Svizzera si impegna a riconoscere reciprocamente diplomi, certificati e altri titoli in applicazione degli atti giuridici e delle comunicazioni dell'Unione eu- ropea (UE) ivi menzionati. Uno di questi atti giuridici è la Direttiva 2005/36/CE, la quale è stata dichiarata applicabile mediante la decisione N. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 settembre 2011 (RU 2011 4859; Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; sentenza del TF 2C_472/2017 del 17 dicembre 2017 consid. 2.2.1 seg.; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). 4.2 La Direttiva 2005/36/CE fissa le regole con cui uno Stato membro ospi- tante, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione re- golamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche pro- fessionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione (art. 1 della Direttiva 2005/36/CE). Essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o auto- nomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (art. 2 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE).

B-1189/2025 Pagina 7 4.3 In Svizzera la professione di musicoterapeuta non è regolamentata a livello federale, essendo la competenza in tal senso lasciata ai singoli can- toni. Il Canton Ticino è l’unico cantone che ha deciso di regolamentare la professione di musicoterapeuta, che rientra tra gli indirizzi di arteterapia (cfr. SEFRI - Professioni e attività regolamentate in Svizzera, p. 7, maggio 2025 [https://www.sbfi.admin.ch/dam/it/sd-web/nYCQdqjJPbgI/Li- ste_regl_Berufe_I.pdf]), ragione per cui la qualifica professionale estera necessita di un riconoscimento (https://www.recogni- tion.swiss/it/guide/54308b2d-6cf9-4d17-8a35-f62b83230567/final? coun- try=IT:country&canton=TI:canton). In tal senso l’art. 54 cpv. 1 lett. b della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 801.100) stabilisce che le persone qualificate nella professione di arteterapeuta sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipen- dente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge. Di conseguenza, essendo la professione di musicoterapeuta/arteterapeuta regolamentata in Svizzera e meglio nel Canton Ticino, dove la ricorrente cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, desidera esercitarla prevalen- dosi di un titolo di studio conseguito in Italia, la Direttiva 2005/36/CE è ap- plicabile. 4.4 Per "professione regolamentata" si intendono attività, o l'insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a della Direttiva 2005/36/CE). Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospi- tante (art. 4 cpv. 1 Direttiva 2005/36/CE). Giusta il cpv. 2, la professione che l'interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività coperte sono comparabili. 4.5 Il regime generale di riconoscimento di titoli di formazione si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III (art. 10 della Direttiva 2005/36/CE).

B-1189/2025 Pagina 8 L’autorità competente dello Stato membro ospitante può esaminare, nell’ambito del riconoscimento generale – contrariamente al riconosci- mento automatico, non applicabile alla presente fattispecie in quanto la professione di musicoterapeuta non rientra fra quelle previste dal Capo III della Direttiva 2005/36/CE – le qualifiche del richiedente sia a livello for- male che sostanziale. Detta autorità deve verificare se i contenuti dei cer- tificati e dei documenti presentati dal richiedente possono essere ricono- sciuti equivalenti ai sensi delle proprie esigenze volte all’ottenimento dei certificati nazionali corrispondenti. 5. 5.1 Con la decisione del 24 gennaio 2025, l’autorità inferiore ha respinto la domanda di riconoscimento senza neppure procedere ad un raffronto delle formazioni in musicoterapia dispensate in Svizzera e in Italia, né soffer- marsi sui contenuti della formazione assolta dalla ricorrente presso il B._______ di C._______ da settembre 2016 ad aprile 2023. Essa si è limi- tata a constatare che, non rientrando né la formazione, né la professione fra quelle regolamentate in Italia, il riconoscimento in Svizzera è subordi- nato alla dimostrazione di un periodo di pratica professionale nel settore specifico di almeno due anni, così come disposto dall’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE. 5.2 Nel proprio gravame la ricorrente ha sostenuto che in Italia, contraria- mente a quanto ritenuto dalla SEFRI, la professione di musicoterapia sa- rebbe invece regolamentata, riferendosi in tale senso all’esistenza della L., un ente costituito a M. nel 1994 con l’obbiettivo di con- federare il più ampio numero di associazioni sul territorio nazionale e ope- rante su più fronti per sviluppare dei criteri di base per la formazione in musicoterapia, per definire la figura professionale e per dare alla profes- sione in musicoterapia un codice deontologico. Essa ha sottolineato che le scuole che fanno parte della L._______ – come quella da lei frequentata – devono adottare un protocollo formativo conforme alla “Norma UNI 11592”. La ricorrente ha altresì contestato alla SEFRI di non aver sufficientemente considerato l’esperienza professionale di tre anni da lei maturata nell’am- bito specifico della musicoterapia – presso la F._______ di G._______ (dal 1° ottobre 2018 al 1° febbraio 2020), D._______ di E._______ (dal 1° di- cembre 2018 al 1° maggio 2019) e lo H._______ di I._______ (dal 1° otto- bre 2020 al 1° luglio 2021) – così come la decennale esperienza conse- guita con i ragazzi di scuola media come docente di musica e l’esperienza quale responsabile di un laboratorio in una scuola dell’infanzia.

B-1189/2025 Pagina 9 5.3 Nella risposta di causa l’autorità inferiore si è riconfermata nelle valu- tazioni esposte nella decisione impugnata respingendo le critiche mosse dalla ricorrente. 5.3.1 Essa ha in primo luogo ribadito, sulla base della risposta fornita dal Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ita- liano, che la professione di musicoterapeuta non è regolamentata in Italia. Per tale motivo la fattispecie va esaminata sotto il profilo dell’art. 13 cpv. 2 della Direttiva 2005/36/CE, che specifica che in siffatti casi, lo Stato mem- bro ospitante possa esigere che il richiedente abbia esercitato la profes- sione a tempo pieno per almeno due anni consecutivi, a condizione che tale esercizio effettivo e legittimo sia avvenuto dopo il conseguimento della qualifica professionale. Passando in rassegna l’esperienza lavorativa indi- cata dalla ricorrente nell’ambito della musicoterapia, l’autorità inferiore ha quindi rilevato che si tratta di tirocini, che in quanto parte integrante del percorso formativo presso il B._______ di C._______ non possono essere considerati esperienza effettiva e legittima conseguita dopo l’ottenimento del diploma. 5.3.2 Proseguendo nella disamina, la SEFRI ha quindi rilevato che il B._______ di C., dove la ricorrente ha ottenuto il proprio diploma, non risulta essere né accreditato, né riconosciuto ufficialmente dalla Re- gione Lombardia o dallo Stato italiano quale istituzione di formazione su- periore o ente di formazione professionale pubblica. Non essendo stato rilasciato o formalmente riconosciuto da un’autorità o da un’istituzione uffi- cialmente abilitata dallo Stato italiano, il diploma della ricorrente non po- trebbe quindi essere oggetto di riconoscimento né ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, né secondo il diritto svizzero, in base all’ordinanza sulla for- mazione professionale (OFPr, RS 412.101). 5.3.3 La SEFRI ha infine constatato l’esistenza di una collaborazione fra il B. e la F._______ – dove la ricorrente ha svolto uno dei suoi tiro- cini – che pur essendo un ente privato è strettamente integrato nel sistema sociosanitario ticinese, opera sotto la vigilanza dell’autorità cantonale e be- neficia di sostegno finanziario pubblico. Tale collaborazione, a mente dell’autorità inferiore denota una certa incoerenza da parte del Cantone Ticino, che da un lato esige dai titolari di qualifiche di arteterapia conseguite all’estero un riconoscimento da parte della SEFRI, mentre dall’altro accetta di fatto la collaborazione con un Istituto formativo non riconosciuto in Italia. In tale situazione la SEFRI ritiene che ci si potrebbe attendere dal Cantone Ticino che riconosca i titoli rilasciati dal B._______ come qualifiche suffi- cienti per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione e che

B-1189/2025 Pagina 10 adegui in tal senso la LSan, oppure che si assuma direttamente la respon- sabilità di valutarne l’adeguatezza. Tantopiù che non essendo attivo in Ti- cino alcun istituto di formazione per l’ottenimento del diploma federale in arteterapia e non risultando la professione di arteterapia iscritta nel Regi- stro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG) – ciò che non consente di capire sulla scorta di quale qualifica è concessa l’autorizzazione – è le- gittimo chiedersi se la stessa sia da considerarsi effettivamente regolamen- tata ai sensi della Direttiva 2005/36/CE. 6. 6.1 Sulla base delle informazioni a disposizione di questo Tribunale, è le- gittimo partire dal presupposto – come fatto dalla SEFRI nella decisione impugnata – che la professione di arteterapeuta, nella quale ricade quella di musicoterapeuta, sia effettivamente regolamentata nel Canton Ticino. Oltre ad averne fatta espressa menzione all’art. 54 cpv. 1 lett. b LSan (cfr. consid. 4.3) si tratta dell’unico cantone in Svizzera dove vige l’obbligo di autorizzazione da parte dell’Ufficio della sanità per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità (cfr. https://www4.ti.ch/dss/ dsp/us/sportello/procedure-per-le-autorizzazioni-di-libero-esercizio/auto- rizzazione-di-libero-esercizio). Non è invece il caso in Italia, come effettivamente attestato dalla presa di posizione del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali italiano raccolta dall’autorità inferiore (cfr. doc. 7 allegato al doc. TAF 9). La musicoterapia e le arteterapie in generale rientrano quindi fra le professioni non regolamentate e il cui esercizio non è soggetto ad autorizzazione, né riservato a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 e segg. del Codice civile (Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262; GU n. 79 del 4 aprile 1942 [consultabile all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/ori- ginario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&atto.codiceReda- zionale=042U0262]). Sebbene la Legge del 14 gennaio 2013, n. 4 (legge 4/2013; GU n. 22 del 26 gennaio 2013 [consultabile all’indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg]) valorizzi, riconosca e tuteli le cosiddette professioni non regolamentate, garantendo trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti/utenti e favorendo l’ado- zione di sistemi di autoregolamentazione volontaria, mediante la costitu- zione di associazioni professionali e la creazione di certificati di conformità attestanti la conformità dell’attività a determinati standard qualitativi, essa non mira a disciplinare mediante normative specifiche o raccogliere in or- dini professionali le suddette professioni. In altre parole, la Legge 4/2013

B-1189/2025 Pagina 11 non è una norma finalizzata alla regolamentazione della professione. Lad- dove nel proprio gravame la ricorrente fa riferimento alla L._______ quale ente che raggruppa associazioni e scuole di musicoterapia e alla Norma UNI 11592, essa confonde quindi la nozione di “professione regolamen- tata” con quella di “formazione regolamentata” (art. 3 cpv. 1 lett. a e lett. e della Direttiva 2005/36/CE) su cui ai fini della presente vertenza, non oc- correrà soffermarsi oltre. Ne discende che, di principio, è a giusto titolo che la domanda di riconosci- mento è stata esaminata sotto il profilo della Direttiva 2005/36/CE. 6.2 6.2.1 Ai sensi dell’art. art. 13 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE, se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professio- nali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla profes- sione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di forma- zione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro (cfr. sentenze del TF 2C_472/2017 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2.2 e 2C_668/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 3.1.3; sentenza del TAF B-6082/2020 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 con rinvii). 6.2.2 L’art. 13 cpv. 2 della Direttiva 2005/36/CE stabilisce inoltre che l'ac- cesso alla professione e il suo esercizio, ai sensi del capoverso prece- dente, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione regolamentata per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione. 6.3 6.3.1 Alla luce di quanto precede è pertanto corretto esaminare, come fatto dalla SEFRI, la domanda di riconoscimento della ricorrente sotto il profilo dell’art. 13 cpv. 2 della Direttiva 2005/36/CE. Sebbene la suddetta disposi- zione non specifichi chiaramente, come condizione per il riconoscimento, che i due anni di esperienza professionale siano stati eseguiti dopo il con- seguimento della qualifica professionale, ciò lo si deduce dal tenore dell’art. 13 cpv. 1 della Direttiva 2005/36/CE a cui il cpv. 2 rimanda che si riferisce ai “richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di

B-1189/2025 Pagina 12 formazione prescritto”, nonché dall’art. 3 cpv. 1 lett. f della Direttiva 2005/36/CE che definisce l’esperienza professionale come “l’esercizio ef- fettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro”. Giova infine precisare che la Direttiva 2005/36/CE distingue chiaramente fra l’”esperienza professionale” e il “tirocinio di adattamento” che corri- sponde all’esercizio della professione regolamentata nello Stato ospitante sotto la supervisione di un professionista abilitato e oggetto di valutazione, le cui modalità e il cui statuto sono determinate dallo Stato ospitante (art. 3 cpv. 1 lett. g). 6.3.2 Nell’evenienza concreta, a sostegno dell’esperienza professionale maturata nello specifico campo della musicoterapia la ricorrente ha riferito di aver lavorato nel corso di tre anni presso differenti datori di lavoro. A suffragio di quanto asserito ha prodotto diverse attestazioni dalle quali emergono dei periodi che, pur discostandosi leggermente nelle date di ini- zio e di fine, corrispondono in buona sostanza a quanto indicato nel ricorso. È quindi assodato che la ricorrente ha lavorato presso la F._______ dal 25 ottobre 2018 al 20 febbraio 2020, D._______ dal 15 dicembre 2018 all’11 maggio 2019 e lo H._______ dal 3 ottobre 2020 al 3 luglio 2021. Per tutti e tre i posti di lavoro, si tratta tuttavia di esperienze di tirocinio, parte inte- grante del percorso formativo accanto alle lezioni teoriche nelle varie aree disciplinari ed espressamente previste dal piano di studi del B._______ per l’ottenimento del diploma in musicoterapia. Di conseguenza, al pari della SEFRI, occorre concludere che tali periodi di lavoro non possano conteg- giare quale esperienza professionale ai sensi della Direttiva, in quanto svolti prima del conseguimento del diploma di musicoterapeuta. Allo stesso modo neppure può essere conteggiata la decennale espe- rienza lavorativa presso la scuola media come docente di musica, poiché l’ambito lavorativo, seppur vicino, non è il medesimo di quello per cui la ricorrente chiede il riconoscimento del titolo di studio. 6.3.3 A titolo abbondanziale va comunque rilevato che, quand’anche la ri- corrente avesse iniziato ad esercitare a tempo pieno la professione di mu- sicoterapeuta in Italia il giorno dopo il conseguimento del diploma, il 16 aprile 2023 – circostanza di cui peraltro non si prevale – occorrerebbe co- munque dare ragione all’autorità inferiore, poiché al momento del deposito della domanda di riconoscimento, il 13 luglio 2024, essa non avrebbe an- cora avuto modo di maturare i due anni di esperienza professionale richie- sti dall’art. 13 cpv. 2 della Direttiva 2005/36/CE.

B-1189/2025 Pagina 13 6.3.4 Già solo per queste ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato. 6.4 6.4.1 In aggiunta a quanto appena esposto, occorre tenere a mente che il secondo periodo dell’art. 13 cpv. 2 Direttiva 2005/36/CE permette il ricono- scimento degli attestati di competenza o dei titoli di formazione estera alle seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati da un'autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o ammini- strative di tale Stato; b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all'art. 11; c) attestare la prepara- zione del titolare all’esercizio della professione interessata (art. 13 cpv. 2 lett. a, b e c della Direttiva 2005/36/CE). 6.4.2 Orbene, come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, il B._______ non figura nell’elenco degli enti di formazione accreditati dalla Regione Lombardia (cfr. https://dimensioneorientamento.com/universita/elenco-de- gli-enti-di-formazione-della-lombardia-accreditati-dalla-regione-lombardia- divisi-per-comune/), né fra quello degli istituti di formazione professionale allestito dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (cfr. https://www.inapp.gov.it/accreditamento/dispositivi-di-accreditamento/lom- bardia/), né tantomeno rientra fra le Università, o fra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) riconosciute in Lom- bardia (cfr. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzio- nale/HP/DettaglioRedDettagli/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-uni- versita-e-ricerca/Universita-e-formazione-accademica/universita-afam- mediatori-linguistici/universita-afam-mediatori-linguistici; si cfr. anche: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/gli-istituti/istituti-afam-legal- mente-riconosciuti). Il fatto che il B._______ faccia parte della L., nulla muta a tale constatazione. Tale organismo si limita infatti a promuovere la qualità della formazione, aderendo ai criteri formativi previsti dalla Norma UNI 11592, ma non esercita tuttavia alcuna funzione di accreditamento o di riconosci- mento ufficiale degli istituti che lo stesso raggruppa (cfr. https://www.L..it/centro-studi-musica-e-arte/). 6.4.3 A questo Tribunale non resta pertanto che confermare – per le ragioni esposte dalla SEFRI – che il diploma della ricorrente, non essendo stato

B-1189/2025 Pagina 14 rilasciato da un istituto o da un ente ufficialmente riconosciuto dallo Stato italiano, non può essere oggetto di riconoscimento secondo la Direttiva 2005/36/CE, né tantomeno secondo le disposizioni della OFPr. 7. Così stando le cose, il ricorso va pertanto respinto, in quanto infondato e la decisione della SEFRI del 24 gennaio 2025 va confermata. 8. Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede- sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu- stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso, le spese del procedimento da- vanti al Tribunale vengono fissate a fr. 1'000.– e sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente, in data 31 marzo 2025. 9. La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresen- tanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF). Nella fattispecie, alla ricorrente totalmente soccombente, non viene asse- gnata alcuna indennità. Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali vengono fissate a fr. 1'000.– e poste a carico della ricorrente. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 1'000.– già versato dalla ricorrente in data 31 marzo 2025. 3. Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Luca Rossi

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 17 dicembre 2025

B-1189/2025 Pagina 17 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario) – Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario)

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12.12.2025
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25.03.2026