B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 14.05.2021 (2C_374/2021)

Corte I A-944/2020

S e n t e n z a d e l 22 m a r z o 2 0 2 1 Composizione

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio), Marianne Ryter, Annie Rochat Pauchard, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______, rappresentata dalla MDR Advisory Group SA, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

domanda di condono della tassa di bollo d’emissione.

A-944/2020 Pagina 2 Fatti: A. La società A._______ è una società anonima, avente la sua sede a X._______ ed iscritta a Registro di commercio dal (...). Essa ha quale scopo statutario: « [...] ». La casa madre è denominata C._______ ed è ubicata negli Stati Uniti (di seguito: casa madre). B. B.a Il 24 gennaio 2013, la casa madre ha effettuato un versamento suppletivo di 5'500'000 franchi a favore della A., che quest’ultima ha contabilizzato quale « Income from restructuring » nei suoi bilanci. B.b Il 22 febbraio 2013, la A. (di seguito: la società contribuente) – per il tramite della sua rappresentante – ha trasmesso all’Amministrazio- ne federale delle contribuzioni (AFC) il modulo 4 concernente il versamento suppletivo di 5'500'000 franchi. Con lettera accompagnatoria, la società ha indicato di aver dedotto dal versamento suppletivo di 5'500'000 franchi la parte coperta dalla franchigia esente di 1'920'000 franchi, chiedendo la concessione del condono della tassa di bollo di emissione per la parte restante di 3'580'000 franchi. In detto scritto, essa ha precisato quanto segue: « [...] Il versamento di fr. 5'500'550 si è reso necessario in seguito alle risultanze provvisorie del Swiss Solvency Test (SST) che non è altro che uno strumento per verificare la solvibilità delle imprese di assicurazione sottoposte alla vigilanza FINMA. Più precisamente, si tratta di uno strumento basato su principi e su rischio che si fonda sul bilancio totale di un’impresa e su valutazioni coerenti col mercato [...] ». B.c Nell’ambito di vari scambi di corrispondenza, l’AFC ha comunicato oralmente alla società contribuente che poiché essa non deteneva un capi- tale azionario adeguato in funzione degli investimenti, come invece richie- sto dalla Circolare n. 6 dell’AFC del 6 giugno 1997 dell’imposta federale diretta « Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD) » [di seguito: Circolare n. 6 dell’AFC], ciò costituiva un motivo per respingere la sua domanda di condono. Quanto a lei, la società contribuente ha indicato di sottostare alla vigilanza in materia assicurativa dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), secondo cui essa sarebbe correttamente capitalizzata.

A-944/2020 Pagina 3 B.d Con messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2013, l’AFC ha quindi chiesto alla società contribuente di presentare un’attestazione della FINMA secondo cui i suoi fondi propri sarebbero sufficienti. B.e In data 8 marzo 2013, la società contribuente ha versato la tassa di bollo di emissione. B.f Con messaggio di posta elettronica dell’8 aprile 2013, la società contribuente ha comunicato all’AFC che la FINMA le aveva risposto di non poterle rilasciare una dichiarazione di corretta capitalizzazione, vista l’inapplicabilità dell’ordinanza pertinente. B.g Con scritto 16 dicembre 2013, l’AFC ha indicato alla società contribuente che in relazione al versamento suppletivo di 5'500'000 franchi effettuato nel corso dell’esercizio 2013 quale operazione di risanamento nei suoi conti e da lei dichiarato con modulo 4 del 22 febbraio 2013, valeva quanto segue. Da un lato, solo per la parte di versamento suppletivo di 1'920'000 franchi la società può beneficiare della franchigia esente dalla tassa di bollo di emissione, in quanto quest’ultima ha così raggiunto il limite di 10 milioni di franchi computabile quale franchigia a sua disposizione. D’altro lato, per la restante parte del versamento suppletivo di 3'580'000 franchi (= fr. 5'500’000 – fr. 1'920'000 [franchigia]), non potrebbe esserle concesso il condono della tassa di bollo di emissione poiché la società contribuente sarebbe sottocapitalizzata. Questo poiché, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 6 dell’AFC, il suo capitale proprio al momento del risanamento avrebbe dovuto essere di circa 32'000'000 fran- chi, mentre sarebbe ammontato a soli 15'000'000 franchi, risultando dun- que insufficiente. Per tale motivo, ha assoggettato la società al pagamento di una tassa di bollo di emissione pari a 35'800 franchi. B.h Con scritto 24 dicembre 2013, la società contribuente – per il tramite della sua rappresentante – ha postulato l’emanazione da parte dell’AFC di una decisione formale. C. C.a Con decisione 8 giugno 2016, l’AFC ha dunque respinto formalmente la richiesta di condono della tassa di bollo di emissione avanzata dalla so- cietà contribuente sulla parte di versamento suppletivo di 3'580'000 franchi non coperta da franchigia, per gli stessi motivi sanciti con scritto 16 dicembre 2013. C.b Avverso la predetta decisione, la società contribuente ha interposto reclamo 8 luglio 2016, a motivo che a suo avviso vi sarebbero i presupposti

A-944/2020 Pagina 4 per la concessione del condono. Essa ha indicato di trovarsi in uno stato di « run off », assimilabile ad una procedura di liquidazione, sicché il paga- mento della tassa di bollo d’emissione di 35'800 franchi avrebbe effetti estremamente gravosi sulla liquidità societaria. Essa ha poi sollevato la disparità di trattamento rispetto al condono della tassa di bollo di emissione concessole in passato a seguito dei versamenti effettuati in suo favore per complessivi 41 milioni di franchi, dal 1998 al 2003. Essa ha altresì conte- stato l’applicazione rigida e aritmetica della Circolare n. 6 dell’AFC, sottoli- neando che se si computassero le riserve tecniche sugli attivi aziendali, la sua capitalizzazione sarebbe sufficiente. Infine, essa ha indicato che l’Ufficio di tassazione del Cantone Ticino non avrebbe mai attestato la presenza di un capitale occulto. D. D.a Con decisione su reclamo del 17 gennaio 2020, l’AFC ha respinto il suddetto reclamo, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dalla società contribuente. D.b Avverso la predetta decisione su reclamo, la società contribuente (di seguito: società ricorrente o ricorrente) – per il tramite della sua rappresen- tante – ha interposto ricorso 18 febbraio 2020 dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale. Postulando l’annullamento della decisione impugnata, essa chiede che le venga concesso integralmente il condono della tassa di bollo di emissione con conseguente rimborso dell’importo da essa già versato a tale titolo, nonché che le spese vengano integralmente poste a carico dell’AFC. In sostanza, essa solleva le medesime censure avanzate dinanzi all’AFC mediante reclamo, precisandole ulteriormente. D.c Con risposta 8 aprile 2020, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del predetto ricorso, prendendo posizione sulle censure della ricorrente e riconfermandosi nella propria decisione su reclamo. D.d Con osservazioni 29 maggio 2020, la società ricorrente – per il tramite della sua rappresentante – si è riconfermata nel suo ricorso, prendendo posizione sulla predetta risposta dell’autorità inferiore. E. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

A-944/2020 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico- lare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione delle tasse di bollo – come nel caso concreto – sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 39 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo [LTB, RS 641.10], in combinato dispo- sto con l’art. 32 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio

A-944/2020 Pagina 6 inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con- sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le informazioni gene- rali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell’ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l’interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 III 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-5372/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 2.3 con rinvii; A-4625/2018 del 25 luglio 2019 consid. 3.2; A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4). 3. Nel caso in disamina, si pone la questione a sapere se è a giusta ragione che l’autorità inferiore non ha riconosciuto alla società ricorrente il condono della tassa di bollo di emissione ai sensi dell’art. 12 LTB per un versamento suppletivo di 5'500'000 franchi effettuato dalla casa madre a suo favore il 24 gennaio 2013 (cfr. consid. 4 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.5 del presente giudizio). 3.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost. e art. 1 cpv. 1 LTB). Stante l’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB soggiacciono alla tassa di bollo d’emissione – poiché equiparati alla costituzione di diritti di partecipazione giusta l’art. 5 cpv. 1 LTB – i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispon- dente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell’ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa (cfr. sentenza del TF 2C_621/2018 del 10 agosto 2018

A-944/2020 Pagina 7 consid. 2.1; sentenze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.1; A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.1). La tassa d’emissione è dell’1% e va calcolata, quanto ai versamenti suppletivi, sul loro ammontare (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LTB). Il credito fiscale in rapporto a dei versamenti suppletivi nasce all’atto del versamento (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. e LTB) ed è esigibile 30 giorni dopo ch’esso è sorto (cfr. art. 11 lett. c LTB). 3.2 Tutti i versamenti suppletivi soggiacciono alla tassa d’emissione, fatti salvi i versamenti suppletivi effettuati nel quadro della liquidazione formale (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio) e della franchigia in virtù dell’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Un eventuale condono della tassa d’emissione resta possibile alle condizioni dell’art. 12 LTB (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). 3.3 Se i soci effettuano dei versamenti suppletivi (ad es. rinunce di credito, apporti di capitale) nel quadro della liquidazione formale della società di capitali o di una società cooperativa beneficiaria, l’AFC rinuncia al prelievo della tassa d’emissione (cfr. sentenze del TAF A-1449/2015 del 2 novem- bre 2015 consid. 4.2.1; A-4188/2019 del 1° settembre 2011 consid. 3.3; Circolare n. 32 dell’AFC del 23 dicembre 2010 denominata «Risanamento di società di capitali e di società cooperative», punto n. 3.3.4 [di seguito: Circolare n. 32 dell’AFC]). 3.4 Giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB (in vigore dal 1° gennaio 2009), i paga- menti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito sono esenti dalla tassa d’emissione, allorquando (a) le perdite esistenti sono eliminate e (b) le prestazioni dei soci non superano complessivamente 10 milioni di franchi (cfr. sentenza del TF 2C_621/2018 del 10 agosto 2018 consid. 2.2; senten- ze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.2; A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.2.2; A-577/2013 del 20 novembre 2013 con- sid. 2.3; A-4188/20109 del 1° settembre 2011 consid. 3.4). 3.5 3.5.1 Giusta l’art. 12 LTB, la riscossione della tassa di bollo d’emissione deve essere prorogata o la tassa deve essere condonata se, in occasione del risanamento aperto o tacito di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, la riscossione della tassa d’emissione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose (cfr. sentenze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2013 consid. 2.3.2; A-577/2013 del 20 novembre 2013 con- sid. 2.4; A-4188/2019 del 1° settembre 2011 consid. 3.5). Tale norma

A-944/2020 Pagina 8 enumera esaustivamente a quali condizioni la riscossione può essere prorogata o la tassa condonata (cfr. sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.2.3; Messaggio del 25 ottobre 1972 concer- nente una nuova legge federale sulle tasse di bollo, FF 1972 II 1068, 1087 seg. [di seguito: Messaggio LTB]; Messaggio del 22 giugno 2005 concer- nente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali, [Legge sulla riforma II dell’impo- sizione delle imprese] FF 2005 4241, 4345 [di seguito: Messaggio riforma II]; Ivo P. BAUMGARTNER, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Stempelabgaben [StG], 2 a ed. 2016 [di seguito: Kommentar StG], n. 15 e 31 ad art. 12 LTB). 3.5.2 Vi è risanamento ai sensi dell’art. 12 LTB, allorquando le perdite accumulate ed iscritte nel bilancio di una società o di una cooperativa sono totalmente o parzialmente eliminate, grazie alle misure ordinate. In altri termini, il risanamento deve permettere di garantire l’esistenza di una società in difficoltà e, di conseguenza, il mantenimento della propria attività tramite l’adozione di misure atte ad eliminare le perdite riportate (cfr. sen- tenze TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.4.1.1 con rinvii; A- 577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.1 con rinvii; STOCKAR/FAGET- TI/FONTANA, Le tasse di bollo e l’imposta preventiva, 2 a ed. 1995, n. 3.19; MAURUS WINZAP, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 9 e 22 ad art. 12 LTB; BEUSCH, Der Untergang der Steuerfor- derung, 2012, pag. 225 seg.). Per tale motivo, l’art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB, RS 641.101) sancisce che nella richiesta di condono si devono indicare le cause delle perdite e i provvedimenti presi e previsti per porvi rimedio, alla quale vanno allegati i documenti relativi al risanamento, come le circolari, i rapporti di gestione, i processi verbali dell’assemblea generale, nonché le relazioni sulla gestione o i conti annuali degli ultimi anni e una distinta delle registrazioni contabili concernenti il risanamento. Tale norma precisa altresì che le perdite subite dagli azionisti o dai soci, nonché i loro crediti convertiti in diritti di partecipazione sono da dichiarare per mezzo di un modulo ufficiale speciale (cfr. WINZAP, op. cit., n. 9 ad art. 12 LTB). In definitiva, il condono è accordato soltanto se la società soggetta alla tassa ne risulta effettivamente risanata (cfr. sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.2.3.1; Messaggio riforma II, FF 2005 4241, 4345). Ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 OTB, l’AFC può peraltro esigere dal richiedente le informazioni e i giustificativi necessari concernenti tutti i fatti che possono essere importanti ai fini della dilazione o del condono; se il richiedente non adempie a questo obbligo, la richiesta è respinta.

A-944/2020 Pagina 9 3.5.3 Si parla di risanamento aperto quando il capitale azionario o il capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa viene ridotto e successivamente (di regola simultaneamente) riaumentato (oppu- re quando viene aumentato con simultanea riduzione) fino a concorrenza del capitale iniziale (cfr. sentenze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.4.1.3; A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.2 con rinvii; Circolare n. 32 dell’AFC, punto n. 3.3.2 lett. a; STOCKAR/FAGETTI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; BAUMGARTNER, Kommentar StG, n. 32 ad art. 12 LTB). Si considera invece che vi è risanamento tacito, quando i soci effettuano dei versamenti suppletivi al fine di colmare delle perdite delle società, per esempio sotto forma di una rinuncia a crediti vantati nei confronti della società, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB (cfr. sentenza del TAF A- 1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.2.3.2; STOCKAR/FAGETTI/FON- TANA, op. cit., n. 3.19; WINZAP, op. cit., n. 16 ad art. 12 LTB; BAUMGARTNER, Kommentar StG, n. 33 ad art. 12 LTB). 3.5.4 Secondo la prassi costante dell’AFC, del Dipartimento federale delle finanze e del Consiglio federale, non vi è risanamento allorquando nono- stante le misure prese per risanare la società la stessa rimane sovra inde- bitata. Se dopo gli sforzi intrapresi per risanare la società, il saldo restante dei debiti supera ancora il suo capitale sociale, la richiesta di condono della tassa d’emissione viene integralmente respinta. Per riconoscere un risana- mento, non è invece richiesta l’eliminazione totale delle perdite figuranti nel bilancio. È sufficiente che le perdite reali vengano eliminate (cfr. sentenza del TAF A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.2.3.3; WINZAP, op. cit., n. 19 ad art. 12 LTB con rinvii). 3.5.5 La Circolare n. 32 dell’AFC al punto n. 3.3.3 precisa quanto segue in merito alle condizioni d’applicazione dell’art. 12 LTB: « [...] Secondo la giurisprudenza attuale e la prassi dell’AFC, i presupposti per il condono sono soddisfatti quanto:  in occasione del risanamento sono eliminate delle perdite (un normale aumento di capitale non costituisce una misura di risanamento ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB; è fatta salva una restante franchigia secondo l’art. 6 cpv. 1 lett. h LTB);  si tratta di un risanamento durevole, ossia la perdita residua non può più superare il capitale azionario o sociale;  non vi sono più riserve (palesi o occulte);  la società disponeva di sufficiente capitale proprio prima del risanamento. Di regola il capitale minimo necessario deve essere calcolato in base alle aliquote (differenza tra il 100% e la quota massima ammessa per i fondi di terzi) indicate nella circolare dell’AFC n. 6 del 6 giungo 1997 dell’imposta federale diretta “Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD)”. Normalmente servono da base i rendiconti degli ultimi tre esercizi prima del risanamento. La media risultante va messa in linea di principio in relazione al capitale proprio

A-944/2020 Pagina 10 soggetto alla tassa di bollo di emissione (pagata o condonata in seguito a ristrutturazione) per il periodo in questione. La prova spetta alla società di capitali o alla società cooperativa assoggettata alla tassa di bollo;  la società non procede a un risanamento eccessivo (creazione di riserve palesi e/o occulte che non superano la perdita riportata contabilizzata);  le perdite contabilizzate, vale a dire il bisogno di risanamento, non sono riconducibili ad una distribuzione dissimulata di utili;  al momento del risanamento la società era attiva, vale a dire che non era economicamente liquidata;  la società prosegue la sua attività dopo il risanamento;  la società non si trova in liquidazione concordataria o in fallimento [...] ». 3.5.6 Quando è soddisfatta la condizione del risanamento – e ciò pre- suppone fra l’altro che la società non disponga di riserve che le permettano di colmare le perdite da sola (cfr. per i dettagli, sentenza del TAF A- 3735/2017 del 12 giugno 2018 considd. 2.4.1.2 e 4.3.2 con rinvii [riserve palesi e occulte]) – il condono viene di regola concesso. In tal caso, l’esistenza di conseguenze gravose è infatti presunta (cfr. WINZAP, op. cit., n. 27 ad art. 12 LTB con rinvii). Ciò indicato, l’esistenza di conseguenze particolarmente gravose non viene tuttavia accettata quando le perdite, che hanno reso necessario il risanamento, sono il risultato di una distribu- zione dissimulata di utili o quando la necessità del risanamento è da ricondurre all’insufficienza di fondi propri (in caso di sottocapitalizzazione; cfr. in particolare, sentenze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 con- sid. 2.4.2 con rinvii; A-1449/2015 del 2 novembre 2015 consid. 4.2.3.4; A- 577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.3 con rinvii; STOCKAR/FAGET- TI/FONTANA, op. cit., n. 3.19; WINZAP, op. cit., n. 27 segg. ad art. 12 LTB con rinvii; BAUMGARTNER, Kommentar StG, n. 46 segg. ad art. 12 LTB; BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, op. cit., pag. 217). L’esigen- za del capitale proprio sufficiente prima del risanamento mira ad evitare che il condono della tassa di emissione di bollo permetta alle società sottocapitalizzate la costituzione di capitale, aggirando la predetta tassa (cfr. sentenze del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.4.2 con rinvii; A-577/2013 del 20 novembre 2013 consid. 2.4.3; decisione del Consiglio federale del 17 novembre 2004, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 69.36 consid. 5.2). 3.5.7 Per la valutazione del capitale proprio necessario prima del risana- mento, si impone un’analisi schematica. A tal fine, la Circolare n. 32 dell’AFC precisa che di regola il capitale minimo necessario deve essere calcolato secondo le aliquote indicate nella Circolare n. 6 dell’AFC che fissa dei valori empirici riconosciuti per la capitalizzazione necessaria al proseguo dell’attività (prassi confermata dal Consiglio federale con decisio- ne del 17 novembre 2004, in: GAAC 69.36 considd. 4.2 e 5.2; cfr. parimenti

A-944/2020 Pagina 11 sentenza del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid 2.4.2; WINZAP, op. cit., n. 29 ad art. 12 LTB). Al punto n. 2.1, la Circolare n. 6 dell’AFC con- tiene infatti una tabella che prevede le percentuali, da applicare al valore venale dei differenti attivi della società, che servono a stabilire il capitale di terzi massimo che essa può ottenere con i propri mezzi. Il capitale proprio minimo necessario corrisponde dunque alla differenza tra il 100% e la quota massima ammessa per i fondi di terzi (cfr. per analogia, sentenza 2C_419/2015 del 3 giugno 2016 consid. 4.2.2 non pubblicato nella DTF 142 II 355 ma in: RDAF 2016 II 449 [imposte dirette federali]; sentenza del TAF A-3735/2017 del 12 giugno 2018 consid. 2.4.2 con rinvii; BAUM- GARTNER, Kommentar StG, n. 48 ad art. 12 LTB). Essa indica tuttavia che rimane riservata la prova che nel caso concreto il rapporto d’indebitamento è conforme alle condizioni di mercato. Tale prova rimane riservata pure nell’ambito della tassa di bollo d’emissione (cfr. WINZAP, op. cit., n. 30 ad art. 12 LTB; BAUMGARTNER, Kommentar StG, n. 46 ad art. 12 LTB). In ogni caso, è determinante il momento della nascita del credito fiscale, motivo per cui le circostanze posteriori al risanamento non devono essere prese in considerazione quando si esamina una richiesta di condono (cfr. WINZAP, op. cit., n. 32 ad art. 12 LTB; BAUMGARTNER, Kommentar StG, n. 16 e 42 e ad art. 12 LTB). 4. 4.1 Stabiliti i principi applicabili, il Tribunale rileva preliminarmente come sia qui incontestato che il versamento di 5'500'000 franchi effettuato il 24 gennaio 2013 dalla casa madre alla società ricorrente configuri un versamento suppletivo nell’ambito del risanamento di quest’ultima ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). Parimenti è altresì incontestato che una parte di detto versamento suppletivo pari a 1'920'000 franchi sia coperta dalla franchigia annua esente dalla tassa di bollo di emissione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), ancora a disposizione della società ricorrente (ovvero, la parte restante dei 10 milioni di franchigia già utilizzati da quest’ultima). Di fatto, risulta qui litigioso unicamente l’assoggettamento della parte restante del versamento suppletivo di 3'580'000 franchi (= fr. 5'500'000 – fr. 1'920'000) non coperto dalla franchigia, nella misura in cui l’autorità inferiore non ha concesso alla ricorrente il condono della tassa di bollo di emissione, considerando come non adempiute le condizioni dell’art. 12 LTB (cfr. decisione impugnata, considd. 3.3 e 4.8). In tale contesto, per il Tribunale si tratta pertanto essenzialmente di verificare se nel caso della società ricorrente vi sono o meno i presupposti per il condono della tassa di bollo di emissione ai sensi dell’art. 12 LTB per la parte del versamento suppletivo di 3'580'000 franchi.

A-944/2020 Pagina 12 4.2 In tale ottica, è qui doveroso innanzitutto esaminare quanto ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata. 4.2.1 Da un esame della decisione impugnata risulta che l’autorità inferiore ha respinto la domanda di condono della tassa di bollo di emissione della ricorrente, non essendo date le condizioni per il condono ex art. 12 LTB. Più precisamente, l’autorità inferiore ha essenzialmente ritenuto che prima del suo risanamento la società ricorrente sarebbe stata sottocapitalizzata, la stessa non disponendo del capitale proprio sufficiente al momento dell’operazione di risanamento. Di fatto, fondandosi sul punto n. 3.3.3 della Circolare n. 32 dell’AFC nonché sulla tabella di cui al punto n. 2.1 della Circolare n. 6 dell’AFC, l’autorità inferiore ha infatti calcolato che la società ricorrente avrebbe dovuto disporre di un capitale proprio pari a 32'000'000 franchi, mentre in realtà esso sarebbe stato di soli 15'000'000 franchi. L’autorità inferiore ha poi ritenuto che la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare che la sua capitalizzazione prima del risana- mento fosse conforme alle condizioni di mercato. Peraltro, prima del suo risanamento, essa avrebbe disposto anche di riserve non utilizzate (cfr. de- cisione impugnata, consid. 4.6; parimenti risposta 8 aprile 2020, pag. 2). 4.2.2 Al riguardo, il Tribunale rileva come l’analisi dell’autorità inferiore risulti qui corretta. La prassi amministrativa, confermata dalla giurispruden- za, prevede infatti che in linea di principio non viene concesso il condono della tassa di bollo di emissione ai sensi dell’art. 12 LTB a quelle società che risultano sottocapitalizzate prima del risanamento (cfr. consid. 3.5.6 del presente giudizio). Detto in altri termini, prima del risanamento la socie- tà deve disporre di un capitale proprio sufficiente che viene calcolato in maniera schematica secondo le percentuali indicate nella tabella contenuta al punto n. 2.1 nella Circolare n. 6 dell’AFC, così come prescritto al punto n. 3.3.3 della Circolare n. 32 dell’AFC (cfr. considd. 3.5.5 e 3.5.7 del pre- sente giudizio). Come indicato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 2), nel calcolo del capitale proprio minimo necessario vengono presi in considerazione unicamente gli attivi indicati in detta tabella. Ciò premesso, da un esame degli atti dell’incarto e dei calcoli effettuati dall’autorità inferiore (cfr. atto n. 9 dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]) risulta che, prima del risanamento intervenuto in data 24 gennaio 2013 con il versamento suppletivo della casa madre di 5'500'000 franchi, la società ricorrente avrebbe dovuto disporre di un capitale proprio minimo di 32'000'000 franchi, così come richiesto secondo la tabella di cui al punto n. 2.1 della Circolare n. 6 dell’AFC (cfr. atto n. 10 dell’inc. AFC). Ora però essa, prima del predetto risanamento, disponeva solo di un capitale proprio pari a 15'000'000 franchi (cfr. bilanci 2012-2013

A-944/2020 Pagina 13 della ricorrente di cui all’allegato n. 9 all’atto n. 3 dell’inc. AFC; atto n. 9 dell’inc. AFC), con un deficit dunque di 17'000'000 franchi rispetto a quanto richiesto secondo la Circolare n. 6 dell’AFC. Di fatto, al momento del suo risanamento la società ricorrente risultava dunque sottocapitalizzata. In tali circostanze, si deve ritenere che in linea di principio essa non poteva beneficiare del condono della tassa di bollo di emissione ex art. 12 LTB. 4.3 Ciò sancito, occorre ora esaminare le varie censure sollevate dalla società ricorrente nel suo ricorso, stabilendo in particolare se quest’ultima è nondimeno riuscita a dimostrare in altro modo di essere comunque correttamente capitalizzata al momento del risanamento in questione, rispettivamente che il suo indebitamento era conforme alle condizioni di mercato (cfr. consid. 3.5.7 del presente giudizio). 4.3.1 4.3.1.1 Nel suo ricorso, la società ricorrente descrive innanzitutto la sua situazione, sottolineando di essere stata attiva sul mercato assicurativo (ramo vita) fino al 2002 e di aver in seguito deciso di interrompere le vendite. Da allora essa si troverebbe in uno stato di « run off » e si sarebbe limitata a gestire le polizze assicurative in essere, senza più vendere nuovi prodotti ad eccezione di contratti assicurativi nell’ambito delle carte di credito, coprendo la parte rischio-morte. Questa attività si sarebbe conclu- sa il 31 dicembre 2018. Essa avrebbe riconsegnato il 31 luglio 2019 le proprie licenze per le attività assicurative alla FINMA, presentandole altresì il suo piano di liquidazione ai sensi dell’art. 60 della legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA, RS 961.01; cfr. ricorso 18 febbraio 2020, pagg. 1 segg. e punti n. 1.2-1.11). In tale contesto, la società ricorrente sottolinea di essere costretta a subire le condizioni del mercato, così come le direttive della FINMA che impon- gono alle imprese d’assicurazione di diversificare i propri investimenti per diminuire il rischio e per proteggere e tutelare maggiormente gli assicurati. Vista la sua attività limitata e l’assenza di attività di sostanza, essa sottoli- nea che il costo del pacchetto di polizze in essere, stipulate in passato allorquando i tassi remunerativi erano ben più altri di quelli correnti, non risulta più coperto dalla resa dei capitali odierna. Per tale motivo la FINMA le avrebbe imposto una ricapitalizzazione, ragione per cui la casa madre avrebbe dunque provveduto ad effettuare a suo favore un versamento suppletivo di 5'500'000 franchi in data 24 gennaio 2013 al fine di riallineare l’ammontare della copertura del suo capitale a rischio (cfr. ricorso 18 feb- braio 2020, punti n. 1.12-1.15). La ricorrente sottolinea poi che il dover pagare la tassa di bollo di emissione in oggetto risulterebbe per lei partico- larmente gravoso. Tale tassa graverebbe infatti direttamente sulla liquidità

A-944/2020 Pagina 14 che alla società serve per pagare le spese correnti nonché per rimborsare i beneficiari delle polizze (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punto n. 1.24). 4.3.1.2 A tal proposito, il Tribunale non può che prendere atto di quanto precisato dalla società ricorrente. Quanto da lei indicato non ha tuttavia alcuna influenza sul presente giudizio, dal momento che il motivo per cui la società ricorrente ha dovuto ricorrere ad un versamento suppletivo della casa madre – e meglio se ciò sia stato o meno ordinato dalla FINMA – non è qui decisivo. Detta spiegazione non permette infatti di ritenere che la stessa era correttamente capitalizzata al momento del risanamento, diver- samente da quanto constatato dall’autorità inferiore. Pur comprendendo che il pagamento della tassa di bollo di emissione possa risultare per lei soggettivamente gravoso, un condono non viene tuttavia automaticamente concesso, lo stesso sottostando alle rigide condizioni legali dell’art. 12 LTB (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio). Secondo la giurisprudenza, il carat- tere gravoso non viene di fatto riconosciuto, se il risanamento della società è riconducibile all’insufficienza di capitale proprio, ciò a prescindere dal mo- tivo per cui essa si trovi in una situazione di sottocapitalizzazione (cfr. con- sid. 3.5.6 del presente giudizio). Come visto (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio), nel caso della ricorrente un’insufficienza di capitale proprio è sta- ta rilevata, sicché il carattere gravoso non può essere qui ritenuto. Peraltro, la ricorrente ha già effettuato il versamento della tassa di bollo di emissione. 4.3.2 4.3.2.1 Nel suo ricorso, la società ricorrente contesta poi recisamente l’applicazione rigida dei disposti della Circolare n. 32 dell’AFC e della Circolare n. 6 dell’AFC da parte dell’autorità inferiore alla sua situazione particolare, e meglio, l’esigenza di capitale proprio sufficiente prima del risanamento. Essa è infatti dell’opinione che in campo assicurativo il modello indicato dalla Circolare n. 32 dell’AFC non potrebbe essere appli- cato. Le compagnie assicurative dovrebbero (in quanto obbligate) contabi- lizzare fra i loro passivi le riserve cosiddette tecniche che sono in relazione con il pacchetto di polizze stipulato. L’autorità inferiore, applicando in modo aritmetico, esteso ed indiscriminato, quindi a tutte le società attive in Sviz- zera, i disposti relativi la quota massima di debiti indicata nella Circolare n. 6 dell’AFC, incorrerebbe in valutazioni e risultati arbitrari. Essa indica che casi simili sarebbero molto rari. A suo parere, nella determinazione del capitale minimo, gli attivi investiti con i criteri delineati dalla FINMA andreb- bero « compensati » con le riserve tecniche per le quali una compagnia assicurativa non può decidere come « indebitarsi ». Così facendo la capitalizzazione della società ricorrente ritornerebbe ad essere consona in quanto rientrerebbe nei disposti della Circolare n. 6 dell’AFC. Computando le riserve tecniche sugli attivi aziendali, come da lei indicato nel calcolo

A-944/2020 Pagina 15 esemplificativo, la sua capitalizzazione risulterebbe essere più che allinea- ta con i disposti normativi (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punti n. 2.4 e 2.12). 4.3.2.2 Sennonché quanto indicato dalla ricorrente non può essere qui seguito dallo scrivente Tribunale. Come visto (cfr. consid. 3.5.7 del pre- sente giudizio), il calcolo del capitale proprio minimo necessario prima del risanamento viene effettuato per ogni società – indipendentemente dal tipo di attività ch’essa svolge – sulla base della tabella di cui al punto n. 2.1 della Circolare n. 6 AFC, così come prescritto al punto n. 3.3.3 della Circo- lare n. 32 dell’AFC. Più precisamente, come ancora precisato in questa sede dall’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 2), il calcolo del capitale proprio minimo necessario viene effettuato prendendo in conto unicamente gli attivi e non le riserve, tra cui le riserve tecniche a cui fa riferimento la ricorrente (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio). Come giustamente indicato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 3), quand’anche le riserve tecniche vengano richieste dalla FINMA, queste fanno comunque parte del bilancio della società ricorrente e non vi è dunque alcuna ragione per cui l’AFC debba nettare gli attivi della società. Così, il fatto che una grande riserva tecnica debba essere iscritta al passivo del bilancio non influenza direttamente la determinazione del capitale proprio « necessario » per non essere considerati sottocapitalizzati. Una compensazione con le riserve tecniche – così come auspicata dalla ricorrente – non entra dunque qui in linea di conto. Determinante è il capitale proprio e non il capitale occulto. Ciò precisato, pur comprendendo la posizione della società ricorrente, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per fare un’eccezione nel caso delle società attive in ambito assicurativo e trattarle diversamente dalle altre società, rispettivamente per mettere in discussione e/o discostarsi dalla prassi amministrativa dell’AFC in merito al calcolo del capitale proprio minimo necessario ai fini del con- dono della tassa di bollo di emissione ex art. 12 LTB. Inoltre, nel suo calcolo dettagliato (cfr. allegato xxvi al suo ricorso), la società ricorrente rielabora il suo bilancio eliminando non solo le riserve tecniche, ma anche (per mantenere un bilancio equilibrato) le obbligazioni estere in moneta estera e una parte delle liquidità. Così facendo, essa riduce artificialmente il suo bilancio di 195'668’814 franchi, sostenendo di dimostrare in tal modo di aver bisogno solo di 598'294.25 franchi di capitale proprio per non essere sottocapitalizzata. Tuttavia, non è possibile proce- dere in questo modo. Il metodo previsto dalla Circolare n. 6 dell’AFC (e convalidato dal Tribunale federale nella citata DTF 142 II 355) consiste nel determinare, sulla base degli attivi, quali possibilità di finanziamento sod- disfano il criterio di mercato (arm’s lenght). Riducendo il suo calcolo di circa l’88% dei suoi attivi senza toccare il capitale sociale, la ricorrente distorce

A-944/2020 Pagina 16 il metodo e non può dunque arrivare a un calcolo valido. Se il calcolo della ricorrente fosse seguito fino in fondo, anche il capitale sociale dovrebbe essere ridotto dell’88%, sicché il bilancio rimarrebbe conseguentemente sottocapitalizzato (capitale netto secondo il bilancio fr. 16'695'336 ridotto dell’88% a fr. 200'344, ciò che è inferiore al capitale minimo di fr. 598'294.25 calcolato dalla ricorrente). Appare così in tutte le ipotesi che la ricorrente aveva un bilancio significativamente sottocapitalizzato che non soddisfaceva quindi la condizione topica per richiedere il condono della tassa di bollo di emissione. Peraltro, così come rettamente indicato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 3), qualora si tenesse conto di dette riserve tecniche, bisognerebbe considerare che – di fatto e a prescindere che queste siano state imposte dalla FINMA – la società ricorrente disponeva di riserve palesi inutilizzate prima del risanamento, facendo venire meno un’altra condizione alla base del condono della tassa di bollo di emissione, così come precisato ai punti n. 3.3.3 e 4.3 della Circolare n. 32 dell’AFC (cfr. considd. 3.5.6 e 3.5.7 del presente giudizio), sicché tale considerazio- ne andrebbe a suo svantaggio. Per tale motivo, su questo punto il suo ricorso va respinto. 4.3.3 4.3.3.1 Nel suo ricorso, la ricorrente fa poi valere che la tassa di bollo di emissione sui risanamenti effettuati in precedenza in circostanze simili, sarebbe stata regolarmente condonata dall’autorità inferiore (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punto n. 1.23). Essa fa altresì valere che, secondo la notifica di tassazione per l’anno fiscale 2013 dell’Ufficio di Tassazione Persone Giuridiche di Bellinzona, nel suo caso non sarebbe stata invero constatata una situazione di sottocapitalizzazione (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punti n. 1.19-1.20 e n. 2.10-2.11). 4.3.3.2 Sennonché anche tali censure non le sono di alcun soccorso. Che in passato le sia già stato riconosciuto il condono della tassa di bollo di emissione per altri versamenti suppletivi, non implica infatti il condono auto- matico delle tasse di bollo di emissione successive. Determinante ai fini del presente giudizio è la situazione specifica del versamento suppletivo di 5'500'000 franchi effettuato dalla casa madre alla società ricorrente in data 24 gennaio 2013, qui oggetto della ripresa fiscale. Come indicato dall’auto- rità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 4.7.2; risposta 8 aprile 2020, pag. 3), quest’ultima non è peraltro legata alle sue precedenti deci- sioni e può pertanto decidere di caso in caso se le condizioni alla base del condono siano adempiute o meno. Nemmeno il fatto che un’altra autorità

A-944/2020 Pagina 17 abbia o meno constatato una situazione di sottocapitalizzazione, costitui- sce una circostanza vincolante per l’autorità inferiore e lo scrivente Tribu- nale, quest’ultimi non essendo legati alle decisioni di altre autorità. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto. 4.3.4 4.3.4.1 Nel suo ricorso, la ricorrente sostiene poi di essere attualmente debitamente capitalizzata. Lo SST 2019 mostrerebbe un grado di copertura del capitale proprio del 175.3%. Lo SST 2012 presentava un grado di co- pertura del 46.8%. Essa indica che gran parte della differenza sarebbe dovuta (i) ai risanamenti effettuati negli anni 2013, 2014 e 2015, (ii) a situazioni contingenti ma, soprattutto, (iii) a modifiche del modello di calcolo. Essa sottolineato infatti che nel corso del tempo, la FINMA avrebbe modificato alcuni parametri sulla base dei quali è costruito lo SST. Queste modifiche, da lei sopportate passivamente, avrebbero generato un miglio- ramento sostanziale della sua capitalizzazione. Questo significherebbe ch’essa non avrebbe potuto « gestire » la situazione, ma l’avrebbe solo subita (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punti n. 1.21 e 1.22). 4.3.4.2 In questo contesto, il Tribunale non può che rammentare come il momento determinante per il calcolo del capitale proprio minimo neces- sario sia quello antecedente al risanamento (cfr. consid. 3.5.7 del presente giudizio). Nel caso della società ricorrente si tratta dunque della situazione antecedente al versamento suppletivo di 5'500'000 franchi effettuato in suo favore dalla casa madre in data 24 gennaio 2013. Che la società ricorrente risulti attualmente adeguatamente capitalizzata o meno, secondo i nuovi parametri della FINMA o per altri motivi, non ha pertanto alcuna influenza sul caso concreto. Ora, da un esame degli atti prodotti dalla ricorrente, risulta che quest’ultima avrebbe raggiunto l’obiettivo dato dalla FINMA del grado di copertura del 100% soltanto nel gennaio 2016 (cfr. allegato n. 8 della ricorrente; parimenti risposta 8 aprile 2020, pag. 3). In tali circostanze, rimane dunque il fatto che la ricorrente non è stata in grado di provare che al momento di detto versamento suppletivo essa era sufficientemente capitalizzata, sicché nel suo caso difetta un presupposto fondamentale per la concessione del condono della tassa di bollo in oggetto. Anche tale censura va dunque respinta. 4.3.5 4.3.5.1 Nel suo ricorso, la ricorrente fa infine valere di trovarsi in liquida- zione formale. Essa sottolinea che il periodo di « run off » sarebbe da considerare a tutti gli effetti un sostanziale percorso di liquidazione della società. Se i soci (in questo caso la casa madre) effettuano dei versamenti suppletivi nel quadro di una liquidazione formale di una società, l’autorità

A-944/2020 Pagina 18 inferiore rinuncia al prelievo della tassa di bollo di emissione. A suo avviso, il concetto « formale » andrebbe interpretato con un’accezione ampia del termine. Nel suo caso la procedura di liquidazione dovrebbe seguire dettami ordinati dalla FINMA. Il concetto « Substance over Form » sarebbe stato più volte confermato anche dallo scrivente Tribunale e dal Tribunale federale (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punto n. 1.25). 4.3.5.2 A tal proposito, alla stregua dell’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 4), lo scrivente Tribunale non può fare a meno di rile- vare come con detta censura la società ricorrente risulti però contraddirsi. In effetti, da un lato essa sostiene di non essere mai entrata in liquidazione e di non trovarsi in liquidazione concordataria o in fallimento (cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punto n. 2.9), rispettivamente che le condizioni di una liquidazione di fatto non sono date (« [...] le condizioni per le quali si giudica una società economicamente liquidata non sono date [...] », cfr. ricorso 18 febbraio 2020, punto n. 2.7), d’altro lato essa tenta ora di fare valere di trovarsi in una liquidazione formale. Ora, se la ricorrente ritiene come non date le condizioni della liquidazione di fatto come non realizzate, la stessa non può di riflesso sostenere che le condizioni di una liquidazione formale siano adempiute. Già per tale motivo, quanto indicato dalla ricorrente risul- ta poco attendibile. Sia come sia, rimane comunque il fatto che non vi è prova alcuna che al momento del versamento suppletivo di 5'500'000 fran- chi effettuato dalla casa madre in data 24 gennaio 2013 la società ricorren- te fosse in fase di liquidazione formale (cfr. consid. 3.3 del presente giudi- zio). In effetti, come indicato dalla stessa ricorrente (cfr. consid. 4.3.1.1 del presente giudizio), lo stato di « run off » non era annotato a Registro di commercio e la ricorrente ha comunque continuato a gestire le polizze assi- curative in essere (ramo vita) e a vendere contratti assicurativi nell’ambito della carte di credito (rischio-morte). Essa ha poi sempre avuto una cifra d’affari e dei dipendenti, sicché – come giustamente indicato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 8 aprile 2020, pag. 4) – non si può quindi considerare che il versamento suppletivo in oggetto è stato effettuato durante il periodo di liquidazione della società. Peraltro, la società ricorrente indica di avere restituito alla FINMA le proprie licenze per le attività assicurative al più presto il 31 luglio 2019, ovvero anni dopo l’avvenuto versamento suppletivo qui in esame (cfr. consid. 4.3.1.1 del presente giudizio). In definitiva, ch’es- sa sia o meno attualmente in liquidazione formale è una questione che può in ogni caso rimanere qui aperta, non essendo influente sul presente giudizio. Lo si ripete ancora (cfr. consid. 3.5.7 del presente giudizio), determinante è infatti la situazione al momento del risanamento. In tali circostanze, il Tribunale non ha alcun motivo di prendere in considerazione tale elemento. Pure detta censura va pertanto qui respinta.

A-944/2020 Pagina 19 4.4 In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha considerato la società ricorrente come sottocapitalizzata al momento del versamento suppletivo di 5'500'000 franchi effettuato dalla casa madre in data 24 gennaio 2013 nell’ambito del suo risanamento, ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 lett. a LTB. Di fatto, la società ricorrente non è riuscita a dimostrare in altro modo di essere invero sufficientemente capitalizzata, sicché si deve ritenere che nel suo caso non sono dati i presupposti per il condono della tassa di bollo di emissione in oggetto ex art. 12 LTB, dell’importo di 35'800 franchi, corrispondente alla tassa dell’1% (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) calcolata sull’importo di 3'580'000 franchi (= fr. 5'500'000 – fr. 1'920'000 [parte coperta dalla franchigia dell’art. 6 cpv. 1 lett. k LTB]). Di conseguenza la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso 13 febbraio 2020 integralmente respinto. 5. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della società ricorrente qui soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 3'000 fran- chi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 3'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)

A-944/2020 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall’anticipo spese di 3'000 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera: Raphaël Gani Sara Pifferi

A-944/2020 Pagina 21 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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