B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-7759/2015
S e n t e n z a d e l 12 m a g g i o 2 0 1 6 Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Marianne Ryter, Marie-Chantal May Canellas, cancelliera Sara Friedli.
Parti
A., rappresentata da B., ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP, Passage St-François 12, casella postale 6183, 1002 Lausanne, autorità inferiore.
Oggetto
Previdenza professionale, affiliazione d'ufficio (decisione del 23 novembre 2015).
A-7759/2015 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione 23 novembre 2015, la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito: la Fondazione o l'autorità inferiore) ha affiliato d'ufficio la società A., con sede a X., al proprio istituto collettore, con effetto retroattivo al 1° aprile 2014, addebitandole nel contempo i costi della deci- sione pari a 450 franchi e le tasse per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di 375 franchi (secondo il regolamento costi della Fondazione). B. Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo presidente, B._______ – ha presentato ricorso il 1° dicembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulan- done indirettamente l'annullamento. In sostanza, essa indica soltanto di avere un unico collaboratore – ovvero il suo presidente – avente un conto individuale per i contributi LPP presso l'istituto di previdenza C._______ di Y._______, per il quale vengono versati i contributi ordinari. C. Con scritto 10 febbraio 2016, per poter verificare l'affiliazione della ricor- rente, l'autorità inferiore ha chiesto quale complemento d'informazione una copia del certificato della cassa pensione valevole dal 1° aprile 2014 e una copia del contratto di adesione con le relative disposizioni. D. Con ordinanza 17 febbraio 2016, la ricorrente è stata invitata dallo scrivente Tribunale a inoltrare una copia dei documenti richiesti dall'autorità inferiore, rispettivamente a segnalarne l'inesistenza, entro il 4 marzo 2016. Tale richiesta era accompagnata dalla comminatoria, che in caso di manca- to ossequio del termine, lo scrivente Tribunale avrebbe statuito sulla sola base degli atti in suo possesso. E. Con scritto 11 marzo 2016, la ricorrente ha ribadito quanto già asserito mediante ricorso, senza tuttavia produrre i documenti richiesti dall'autorità inferiore e dallo scrivente Tribunale. F. Con scritto 24 marzo 2016, appurato che la ricorrente (datore di lavoro) è affiliata a un'istituzione di previdenza secondo le modalità del settore professionale al 1° gennaio 2015, l'autorità inferiore ha chiesto che il ricorso venga accolto parzialmente, nel senso che la decisione d'affiliazio- ne del 23 novembre 2015 è giustificata per il periodo dal 1° aprile 2014 al
A-7759/2015 Pagina 3 31 dicembre 2014 – ove difettano le prove attestanti l'affiliazione – e le spese amministrative generate sono poste a carico della ricorrente. G. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in conformità all'art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza. 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inade- guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con- sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spon- taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso
A-7759/2015 Pagina 4 (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con- sid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor- rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, compren- de, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della ca- renza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame della correttezza (o meno) dell'affiliazione d'ufficio della ricorrente all'istituto collettore LPP con effetto retroattivo a far tempo dal 1° aprile 2014 (cfr. consid. 3.2 che segue). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima ricordati i principi applicabili in materia di affiliazione d'ufficio di un datore di lavoro all'istituto collettore LPP (cfr. consid. 3.1 che segue). 3.1 3.1.1 Giusta l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previden- za iscritto nel registro della previdenza professionale. Sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo base fissato dalla legge (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP2, RS 831.441.1]; attualmente, reddito annuo di oltre 21'150 franchi). I lavoratori che soddisfano i predetti criteri sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi di morte ed invalidità dal 1° gen- naio dopo l'anno in cui hanno compiuto il 17 esimo anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l'anno che hanno compiuto il 24 esimo anno di età (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). 3.1.2 In virtù dell'art. 11 cpv. 4 LPP, la Cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza registrato. Secondo l'art. 11 cpv. 5 LPP, essa ingiunge al
A-7759/2015 Pagina 5 datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo di affiliazione ad un istituto di previdenza previsto all'art. 11 cpv. 1 LPP di affiliarsi entro due mesi ad un istituto di previdenza registrato. Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, giusta l'art. 11 cpv. 6 LPP, la Cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore per l'affiliazione con effetto retroattivo. L'art. 11 cpv. 7 LPP dispone poi che l'istituto collettore e la Cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. 3.1.3 Giusta l'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l'istituto collettore è tenuto ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. A tal fine, esso emana una decisione di affiliazione d'ufficio ai sensi dell'art. 60 cpv. 2 bis LPP. 3.1.4 Secondo l'art. 9 cpv. 1 OPP2, è il datore di lavoro che deve poi fornire alla sua Cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione. 3.2 3.2.1 In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che sino al 31 marzo 2014 – data alla quale il contratto di affiliazione è stato rescisso dall'istituto di previ- denza, per mancato pagamento dei relativi contributi (cfr. scritto 3 giugno 2014 dell'istituto di previdenza, doc. A1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. LPP]) – la ricorrente era affiliata all'istituto di previdenza D._______ (cfr. scritti 17 novembre 2014, 20 gennaio 2015, 23 febbraio 2015 e 29 aprile 2015 dell'autorità inferiore, docc. A2 e A3 dell'inc. LPP). È poi incontestato che al momento della rescissione del suddetto contratto di affiliazione, ovvero dal 1° aprile 2014, la ricorrente – in qualità di datore di lavoro – ha continuato ad occupare un salariato soggetto all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPP (cfr. dichiarazione dei salariati per l'anno 2014, doc. A3 dell'inc. LPP). Per la ricorrente sussisteva pertanto l'obbligo di riaffiliarsi ad un nuovo istituto di previdenza, con effetto a far tempo dal 1° aprile 2014. 3.2.2 Orbene, dagli atti dell'incarto si evince che, nonostante i numerosi solleciti dell'autorità inferiore ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPP (cfr. docc. A2 e A3 dell'inc. LPP), la ricorrente non ha mai prodotto alcun documento attestante la sua riaffiliazione ad un istituto di previdenza. In assenza della prova dell'affiliazione, l'autorità inferiore era dunque legittimata a pronun- ciarne l'affiliazione d'ufficio al suo istituto collettore LPP con effetto retroat- tivo al 1° aprile 2014, in applicazione dell'art. 60 cpv. 2 lett. a LPP. 3.2.3 Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva che neppure in sede ricorsuale – malgrado la richiesta di complemento d'informazione formulata
A-7759/2015 Pagina 6 il 10 febbraio 2016 dall'autorità inferiore e l'invito a produrre le attestazioni mancanti comprovanti la sua affiliazione a far tempo dal 1° aprile 2014 (o se del caso ad indicare di non esserne in possesso) formulato con ordinanza 17 febbraio 2016 dallo scrivente Tribunale – la ricorrente ha prodotto le prove attestanti l'affiliazione ad un istituto di previdenza per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014 (cfr. ricorso 1° dicembre 2015 con allegati; scritto 11 marzo 2016 con allegati). La ricorrente ha infatti unicamente prodotto il certificato della cassa pensione dell'istituto di previdenza C., dal quale si evince che il suo unico dipendente – ovvero il signor B. – è stato assicurato solo a far tempo dal 1° gennaio 2015 (cfr. doc. B1 dell'inc. LPP). Per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014 non risulta dunque l'affiliazione della ricorrente ad un istituto di previdenza, sicché si deve ritenere l'affiliazione d'ufficio all'istituto collettore LPP pronunciata dall'autorità inferiore come giustificata per questo periodo. 3.2.4 Visto quanto precede, la decisione impugnata va qui riformata – così come postulato dall'autorità inferiore (cfr. scritto 24 marzo 2016) – nel senso che è riconosciuta la validità dell'affiliazione d'ufficio all'istituto collet- tore LPP limitatamente per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Per il 2015, la ricorrente si è infatti affiliata ad un istituto di previdenza di sua scelta, sicché l'affiliazione all'istituto collettore LPP non appare più giustificata. Il ricorso della ricorrente va dunque parzialmente accolto per quanto concerne il 2015 e respinto per quanto concerne il 2014. 4. Ciò stabilito, occorre poi verificare se è a ragione che l'autorità inferiore ha posto a carico della ricorrente i costi/tasse per la decisione e l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. consid. 4.2 che segue). A tal fine, verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. consid. 4.1 che segue). 4.1 Come già indicato, in virtù dell'art. 11 cpv. 7 LPP l'Istituto collettore e la Cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L'art. 3 cpv. 4 dell'ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell'istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l'istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. L'autorità inferiore – in qualità di istituto collettore – ha in particolare emanato un regolamento dei costi a copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento – nella sua versione valida dal 1° gennaio 2014, annesso alla decisione impu- gnata – prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione dell'affiliazione d'ufficio di 825 franchi.
A-7759/2015 Pagina 7 4.2 In concreto, sulla base del predetto regolamento, l'autorità inferiore ha posto a carico della ricorrente le spese di 450 franchi per la decisione e le tasse di 375 franchi per l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio (cfr. punto II del dispositivo della decisione impugnata). Ora, nella fattispecie in esame tali importi – peraltro non contestati dalla ricorrente – vanno qui confermati. In effetti, l'emanazione della decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore si è resa necessaria, in quanto la ricorrente non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell'avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Le spese per la sua emanazione di 450 franchi sono pertanto giustificate. Per gli stessi motivi, si è poi resa necessaria l'esecuzione dell'affiliazione d'ufficio per detto periodo – qui confermata dallo scrivente Tribunale –, sicché le relative tasse di 375 franchi appaiono anch'esse giustificate (cfr. in proposito, sentenza del TF 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 con- sid. 5; sentenza del TAF C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 9.3.3). 5. Visto quanto precede, il ricorso va qui parzialmente accolto, nel senso che la decisione d'affiliazione del 23 novembre 2015 è giustificata limitata- mente per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Le spese di 450 franchi relative alla decisione d'affiliazione d'ufficio e le tasse di 375 franchi concernenti la sua esecuzione addossate alla ricorrente dall'autorità inferiore vanno poi confermate. 6. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese processuali – ridotte di conseguenza – vanno addossate alla ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono fissate a 600 franchi. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 800 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. Il saldo di 200 franchi verrà poi rimborsato alla ricorrente, previa indicazione da parte sua delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento. Ciò indicato, non si giustifica per contro l'assegnazione di indennità di ripetibili (cfr. art. 7 TS-TAF a contrario). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-7759/2015 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, secondo cui la decisione d'affiliazione del 23 novembre 2015 è giustificata per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Le spese di 450 franchi per la decisione d'affiliazione e le tasse di 375 franchi per l'esecuzione dell'affilia- zione d'ufficio a carico della ricorrente sono confermate. 2. Le spese processuali pari a 600 franchi sono poste a carico della ricor- rente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo spese di 800 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. Il saldo di 200 franchi le verrà rimborsato, previa sua indicazione delle coordinate bancarie o postali sulle quali effettuare il versamento. 3. Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Friedli
A-7759/2015 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: