B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-728/2019

S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 2 0 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Steiger, Jérôme Candrian, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A.______, ..., patrocinato dall'avv. ..., ..., ricorrente,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, casella postale 256, 2501 Biel/Bienne, autorità inferiore.

Oggetto

Canone di ricezione radiotelevisivo.

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Visto e considerato: che, con scritto del 16 febbraio 2012, l’Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi (di seguito: prima istanza o Billag) ha comunicato a A.______, presso la sua abitazione di ... Berna, città dove soggiornava per ragioni di studio, che i canoni per la ricezione privata di programmi radio- fonici sarebbero stati fatturati dal 1° marzo 2012, che il 1° marzo 2012 la Billag ha trasmesso all’interessato la fattura relativa ai canoni di ricezione per programmi radiofonici per fr. 155.05, che, con scritto del 12 marzo 2012, la Billag ha comunicato all’interessato che i canoni per la ricezione privata di programmi televisivi sarebbero stati fatturati dal 1° aprile 2012, che il 13 marzo 2012 la Billag ha trasmesso all’interessato la fattura relativa ai canoni di ricezione per programmi televisivi per fr. 244.35, che il 27 marzo 2012 il padre dell’interessato ha contestato le due fatture ricevute e indicato che quest’ultimo viveva in comunione domestica con i genitori in via al ... Pregassona, comunicando che a Berna risiedeva uni- camente per ragioni di studio, che tuttavia, in data 2 agosto 2012, l’interessato ha pagato le due fatture sopra citate, le quali a tergo presentavano la scritta: “Cessazione d’eserci- zio: Nel caso venga cessato l’esercizio di tutti gli apparecchi atti alla rice- zione o sciolta l’economia domestica, l’obbligo di pagare canoni decade solo dopo che queste variazioni vengono comunicate per iscritto a Billag. I canoni non saranno più dovuti a partire dal mese successivo a tale comu- nicazione scritta. La disdetta non può avere carattere retroattivo”, che, con scritto del 23 febbraio 2018, la prima istanza ha comunicato al ricorrente, presso l’indirizzo ... Pregassona, di aver ricevuto il suo nuovo recapito e di avere costatato una registrazione precedente quale cliente fatturando i canoni rimasti scoperti, che, con scritto raccomandato dell’11 marzo 2018, l’interessato ha comu- nicato a Billag di non aver comunicato alcun cambiamento di indirizzo da Berna a Pregassona, nel febbraio 2018, richiedendone una copia, e comu- nicando al contempo di essere rientrato al domicilio in “... Pregassona” il

A-728/2019 Pagina 3 31 luglio 2013 come pure di essersi trasferito in “... Pregassona” dal 1° gennaio 2018, che, con decisione del 27 marzo 2018, la prima istanza ha ritenuto che l’interessato era soggetto al pagamento dei canoni radiotelefonici a titolo privato a partire dal 1° marzo 2012 e dei canoni televisivi a titolo privato a far tempo dal 1° aprile 2012, stabilendo al contempo che lo stesso fosse tenuto al pagamento della fattura del 23 febbraio 2018 relativa al periodo 1° febbraio 2014-28 febbraio 2018, per l’importo complessivo di fr. 1'855.05 CHF, che, il 23 aprile 2018, A.______ ha contestato la menzionata decisione pre- sentando un ricorso all’Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM), che, con decisione del 9 gennaio 2019, l’UFCOM ha respinto il citato ri- corso per ragioni che, nella misura in cui siano di interesse per la causa verranno riprese in appresso, che, con ricorso dell’11 febbraio 2019, A.______ (di seguito: ricorrente o insorgente) ha chiesto di annullare la decisione del 27 marzo 2018 della Billag, protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza, censurando un accertamento manifestamente errato dei fatti e la violazione del princi- pio del divieto di arbitrio, che, con presa di posizione del 25 marzo 2019, l’UFCOM ha chiesto di respingere il ricorso per ragioni che, se di interesse per la causa, verranno riprese in appresso, che riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della Legge federale del 17 giu- gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), non adempiute nel caso in esame, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; cfr. art. 31 LTAF), emanate dall’UFCOM (cfr. art. 33 lett. d LTAF), che è pacifica è la legittimazione ricorsuale dell’insorgente, essendo lo stesso destinatario della decisione appellata e avendo un interesse a che la stessa venga qui annullata; il ricorso, essendo stato interposto tempesti- vamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito,

A-728/2019 Pagina 4 che, con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere in- vocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in- completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inade- guatezza (art. 49 lett. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2° ed. 2013, pag. 88 n. 2.149 segg.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 a ed. 2016, pag. 247 n. 1146 segg.), che l’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar- gomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2 [pag. 529 e seg.]; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, pag. 300 n. 2.2.6.5), che i principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del di- ritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontanea- mente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure invocate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 135 I 190 consid. 2.1; DTAF 2014/24 consid. 2.2 [pag. 348 e seg]; KÖLZ/HÄNER/BERT- SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 a

ed. 2013, cifra 1135), che la documentazione agli atti è sufficientemente determinata senza ne- cessità di alcuna misura istruttoria supplementare, che la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40) e l’ordi- nanza sulla radiotelevisione (ORTV, RS 784.401) sono state recentemente e parzialmente modificate a far tempo dal 1° luglio 2016, che tuttavia in base agli artt. 109b cpv. 2 LRTV e 86 cpv. 1 e 2 ORTV gli articoli riguardanti il canone per la ricezione dei programmi radiotelevisivi sono applicabili solo dal 1° gennaio 2019, così che sono applicabili, fino a tale data, le norme riguardanti i canoni vincolati al possesso di un apparec- chio di ricezione in base all’art. 68 vLRTV, che, tale disposto legale è quindi applicabile al caso di specie nella misura in cui, sono litigiosi la decisione di assoggettamento ininterrotto del ricor- rente per il pagamento dei canoni radiotelefonici a titolo privato a partire dal 1° marzo 2012 e dei canoni televisivi a titolo privato a far tempo dal 1° aprile 2012, come pure il credito fatto valere con fatturazione del 23 feb- braio 2018 relativa al periodo 1° febbraio 2014-28 febbraio 2018, per l’im- porto complessivo di fr. 1'855.05,

A-728/2019 Pagina 5 che chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio atto a rice- vere programmi radiofonici o televisivi (apparecchio di ricezione) deve pa- gare un canone (art. 68 cpv. 1 vLRTV), che chi tiene pronto all’uso o mette in funzione un apparecchio di ricezione deve preventivamente annunciarlo all’organo di riscossione del canone, che tutte le modifiche della fattispecie devono parimenti essere annunciate (art. 68 cpv. 2 vLRTV), che l’obbligo di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la data in cui per la prima volta l’apparecchio di ricezione è stato tenuto pronto all’uso o è stato messo in funzione (art. 68 cpv. 3 vLRTV); esso termina allo scadere del mese in cui gli apparecchi di ricezione non sono più in funzione o tenuti pronti all’uso, tuttavia non prima dello scadere del mese in cui ciò è stato annunciato all’organo di riscossione del canone (art. 68 cpv. 4 aLRTV), che in base a questo sistema, l'obbligo di annunciare la detenzione, la messa in funzione, la cessazione dell'uso come pure ogni altro avveni- mento che possa giustificare la fine dell'assoggettamento spetta al singolo amministrato (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale federale 2A.83/2005 del 16 febbraio 2005 consid. 2.4), che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, dal momento che la riscossione del canone radiotelevisivo rientra nell'amministrazione di massa, il principio della collaborazione sancito dalla legge dev'essere applicato in modo rigoroso, che su queste basi, l'amministrazione può pretendere dal singolo contri- buente delle comunicazioni chiare e precise, che non lascino adito a dubbi riguardo ai suoi obblighi di pagamento o alla cessazione degli stessi (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale federale 2C_629/2007 del 13 marzo 2008 consid. 2.1 e 2A.621/2004 del 3 novembre 2004 consid. 2.1; sen- tenze del Tribunale amministrativo federale A-6479/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 3.2, A-6080/2011 del 28 gennaio 2013 consid. 5.1.1.3, A- 4774/2011 del 25 gennaio 2012 consid. 3.3) che nel caso in esame è lo stesso ricorrente a riferire di avere attivato, tramite Swisscom un abbonamento TV basic con effetto al 17 gennaio 2012 e di avere disdetto tale abbonamento con effetto al 29 novembre 2013,

A-728/2019 Pagina 6 che in questo contesto l’insorgente evidenzia di non aver instaurato “nes- sun contatto diretto con Billag”, nella misura in cui le “comunicazioni sono state gestite secondo usanze, da Swisscom Center di Berna”, che inoltre egli ha ammesso di avere pagato due fatture ricevute dalla Bil- lag datate 1° marzo 2012 e 13 marzo 2012 e pagate il 2 agosto 2012, di- mostrando e confermando il proprio assoggettamento, che esse recavano a tergo la scritta: “Cessazione d’esercizio: Nel caso venga cessato l’esercizio di tutti gli apparecchi atti alla ricezione o sciolta l’economia domestica, l’obbligo di pagare canoni decade solo dopo che queste variazioni vengono comunicate per iscritto a Billag. I canoni non saranno più dovuti a partire dal mese successivo a tale comunicazione scritta. La disdetta non può avere carattere retroattivo.”, che detta comunicazione diretta a Billag non venne mai eseguita, che inoltre stante il principio di collaborazione sopra descritto, in particolare in punto alla comunicazione della cessazione dell’obbligo di pagamento, non giova al ricorrente pretendere il richiamo da Swisscom “dell’intero in- carto che riguarda il ricorrente”, pretendendo indirettamente di porre in capo a quest’ultima la responsabilità di ogni comunicazione a Billag circa l’utilizzo o la cessazione di apparecchi soggetti a canone, che ne discende pertanto che il ricorrente non è stato in grado di produrre prova della comunicazione di cessazione dell’uso dei suoi apparecchi presso il domicilio secondario a Berna, se non l’11 marzo 2018, che in questo contesto non giova al ricorrente rilevare che nessuna altra fattura gli sia giunta, né al suo indirizzo di Berna né presso la sua abita- zione a Pregassona, che pertanto la censura circa l’accertamento inesatto dei fatti deve essere respinta, che inoltre il ricorrente ha censurato la violazione del principio del divieto dell’arbitrio, indicando che il canone imponibile sia da quantificarsi unica- mente sulla base del periodo di effettivo funzionamento degli apparecchi di ricezione, ciò che nel caso concreto sarebbe da far risalire fino al 29 no- vembre 2013 giorno della cessazione del contratto di abbonamento con Swisscom,

A-728/2019 Pagina 7 che per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sen- timento di giustizia e di equità, che la decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione, che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (tra le tante DTF 141 III 564 consid. 4.1 con rinvio), che in concreto la decisione impugnata trova fondamento nei disposti legali chiari e non interpretabili, nonché nell’abbondante giurisprudenza pre- gressa, secondo cui il contribuente ha l’obbligo di comunicare in modo chiaro e preciso, la cessazione del suo obbligo di pagamento del canone, in base al principio di collaborazione (cfr. supra), che non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto di arbitrio, che in base a quanto precede, in difetto di un valido annuncio a norma dell'art. 68 cpv. 5 LRTV - sull'importanza del quale gli utenti vengono per altro resi espressamente attenti anche nelle singole fatture (cfr. fatture di cui sopra del 1° e 13 marzo 2012 e pagate dal ricorrente il 2 agosto 2012, in cui è menzionata in grassetto la frase "Cessazione dell'esercizio") - il ricorso dev'essere integralmente respinto, che pertanto le spese processuali restano a carico del ricorrente e com- pensate con l’anticipo da egli versato, che in ragione dell’esito della lite non vengono assegnate ripetibili al ricor- rente, (il dispositivo è sulla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 800, sono poste a carico del ricorrente, e compensate con l'anticipo versato dallo stesso il 15 febbraio 2019. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

(i rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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