B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

A-6956/2023

S e n t e n z a d el 1 7 m a r z o 2 0 2 5 Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Christine Ackermann, cancelliere Demis Mirarchi.

Parti

A._______, Via Rinaldo Simen 12, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Serafe AG, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon SZ, controparte,

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l’Avenir 44, casella postale 256, 2501 Biel/Bienne, autorità inferiore.

Oggetto

Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività; decisione del 21 novembre 2023.

A-6956/2023 Pagina 2 Fatti: A. A.a Con scritto del 25 gennaio 2019, A._______ ha contestato la fattura del 16 aprile 2019 emessa dall’organo di riscossione del canone radiotelevisivo (di seguito: SERAFE), affermando sostanzialmente che la circostanza per cui gli apparecchi consentano la ricezione sarebbe imputabile ai produttori e non ai consumatori. A.b In data 29 novembre 2019 la SERAFE ha emesso un’ulteriore fattura che, con scritto del 3 dicembre 2019, l’interessata a nuovamente contestato rimandando a quanto contenuto nella lettera del 25 gennaio 2019. A.c A causa del mancato pagamento del canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2020, la SERAFE ha avviato, in data 17 aprile 2023, una procedura esecutiva presso l’Ufficio esecuzione di Mendrisio per l’importo di franchi 669.15 più emolumenti per i solleciti e le spese esecutive di franchi 88.30 (tassa di sollecito: franchi 15.--; tassa di elaborazione: franchi 20.--; spese d’esecuzione: franchi 53.30). Il 19 aprile 2023, l’interessata ha interposto opposizione totale. Il 1° giugno 2023, la SERAFE ha eliminato l’opposizione della ricorrente. B. B.a Contro la decisione di eliminazione dell’opposizione, l’interessata ha interposto, in data 27 giugno 2023, ricorso presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (di seguito: UFCOM). B.b Con decisione del 21 novembre 2023, l’UFCOM ha confermato che l’interessata è assoggettata al pagamento del canone radiotelevisivo e contestualmente confermato l’eliminazione dell’opposizione alla procedura esecutiva. C. C.a Il 14 dicembre 2023, A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso contro succitata decisione dell’UFCOM (di seguito: autorità inferiore) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF). Le sue motivazioni sono state formulate, a seguito del sollecito del Tribunale, con lo scritto del 23 dicembre 2023. Ella contesta integralmente la decisione dell’autorità inferiore e domanda l’esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie.

A-6956/2023 Pagina 3 C.b Con decisione incidentale del 17 gennaio 2024, il Tribunale ha, dopo esame delle informazioni trasmesse, esentato la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziarie. C.c Con risposta al ricorso del 31 luglio 2024, l’autorità inferiore si è riconfermata integralmente nelle sue conclusioni. C.d Con scritto del 16 agosto 2024, la controparte (SERAFE) ha rinunciato a prendere posizione sul ricorso. C.e Il 10 settembre 2024, la ricorrente ha comunicato di riconfermarsi anch’ella integralmente nelle sue conclusioni ricorsuali.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Nella presente fattispecie, l’atto impugnato è stato emanato dall’UFCOM e costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (cfr. art. 33 lett. d LTAF). 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avendo essa un interesse a che la stessa venga qui annullata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA).

A-6956/2023 Pagina 4 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l’autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure non sufficientemente sostanziate che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest’ultimo comprende per la parte l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. Il Tribunale deve giudicare se l’autorità inferiore ha, a giusto titolo, deciso di assoggettare la ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo e eliminato l’opposizione nella procedura esecutiva n. (...). Per farlo, si esporrà dapprima il quadro legale (cfr. infra consid. 4) per poi analizzare nel dettaglio le censure della ricorrente (cfr. infra consid. 5). 4. 4.1 In base all’art. 68 cpv. 1 della Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV, RS 784.40), la Confederazione riscuote un canone per finanziare l’adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (cfr. art. 93 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]). La Società svizzera di radiotelevisione (di seguito: SSR) e le emittenti radiotelevisive private locali e regionali (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV) sono titolari del mandato di cui sopra. 4.2 Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa (cfr. art. 68 cpv. 2 LRTV) ed è dovuto indipendentemente dal possesso di un apparecchio, ossia indipendentemente dal fatto che l’economia domestica o l’unità commerciale disponga di un apparecchio radiofonico o televisivo. È stato introdotto perché, a seguito dei cambiamenti tecnologici, è diventato sempre più complesso definire cosa sia un “apparecchio di ricezione”. Con la telefonia mobile, il tablet e il computer, infatti, praticamente ogni economia domestica o unità commerciale possiede un apparecchio di ricezione, capace di trasmettere i programmi dei titolari di cui al considerando precedente (cfr. art. 95

A-6956/2023 Pagina 5 dell’Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione [ORTV, RS 784.401]; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.1 con altri riferimenti; nel dettaglio Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione [FF 2013 4237, 4246 seg.], di seguito: Messaggio LRTV). Non importa se le persone che compongono l’economia domestica seguano o meno le trasmissioni dei titolari di concessioni radio o televisione svizzere (cfr. pure e già sotto il vecchio diritto, sentenza del TAF A-4964/2007 del 26 febbraio 2009 consid. 4, A-2182/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 5.1). 4.3 Giusta l’art. 69a cpv. 1 LRTV, il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato. Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone per le economie domestiche di tipo privato (cfr. art. 68a cpv. 1 LRTV). Con l’espressione “economia domestica” si intendono tutte le persone che vivono nella stessa abitazione (cfr. art. 69a cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l’art. 3 lett. d della Legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone [LArRa, RS 431.02]). L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta (cfr. art. 69 cpv. 1 LRTV). 4.4 L’art. 69b LRTV in combinato disposto con l’art. 61 ORTV regolano l’esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato. Sono esentati su domanda dal pagamento del canone coloro che beneficiano di prestazioni annue ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (cfr. art. 69b lett. a LRTV). Sono altresì esentate per legge determinate categorie di persone, come ad esempio il personale diplomatico (cfr. art. 69b lett. b LRTV e 61 ORTV). 4.5 Fino al 31 dicembre 2023, inoltre, tutti i membri di un’economia domestica privata in cui non era disponibile o non veniva utilizzato un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi potevano essere esentati dalla tassa su richiesta per un periodo (1 anno) di imposta (“opting-out”; cfr. art. 109c cpv. 1 LRTV in combinato disposto con l’art. 86 cpv. 1 ORTV; sentenza del TAF A-1347/2024 del 19 novembre 2024 consid. 4.4). Una domanda di esenzione dal canone poteva essere presentata per scritto all’organo di riscossione in qualsiasi momento dopo il ricevimento della fattura (cfr. art. 94 cpv. 1 ORTV). Giusta l’art. 95 ORTV, gli apparecchi atti alla ricezione di programmi radiofonici o televisivi sono

A-6956/2023 Pagina 6 apparecchi destinati alla ricezione di programmi o contenenti elementi destinati esclusivamente alla ricezione (cfr. lett. a) e apparecchi multifunzionali, se sono equivalenti agli apparecchi di cui alla lett. a per quanto concerne la varietà dei programmi captabili e la qualità di ricezione (cfr. lett. b). 4.6 Per quanto concerne la procedura, l’organo di riscossione può emanare decisioni nei confronti degli assoggettati al canone sull’obbligo di pagare il canone (cfr. art. 69e cpv. 1 lett. a LRTV). Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o amministrativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 della Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF; RS 281.1]). Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 80 cpv. 1 LEF). Sono parificati alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (cfr. art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF). L’istanza inferiore è un’autorità amministrativa ai sensi di questo disposto legale (cfr. sentenza del TAF A-2169/2024 del 5 febbraio 2025 consid. 5.3.2). 5. 5.1 La ricorrente invoca in sede ricorsuale una violazione della legge (cfr. art. 49 lett. a PA). L’autorità non avrebbe infatti nella sua decisione richiamato la legislazione pertinente relativa alla riscossione del canone. La ricorrente non cita però le disposizioni che, a mente sua, avrebbero dovuto essere applicate. 5.2 In concreto, il canone radiotelevisivo è indipendente dal possesso di un apparecchio e deve essere pagato da ogni economia domestica (cfr. supra consid. 4.2). La ricorrente viveva nell’economia domestica n. (...) nel periodo in questione e di conseguenza era in linea di principio assoggettata all’obbligo di pagamento. È vero che le economie domestiche private possono essere esentate dal canone alle condizioni di cui all’art. 69b cpv. 1 LRTV. Tuttavia, queste eccezioni si rivelano nella fattispecie non pertinenti e la ricorrente, a giusto titolo, non le invoca neanche. Oltre all’esenzione dall’obbligo di pagamento ai sensi dell’art. 69b LRTV, la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di un “opting-out” fino al 31 dicembre 2023 (cfr. supra consid. 4.5). Tuttavia, anche questa eccezione non si applica in questo caso. La ricorrente non ha invocato né tantomeno dimostrato di aver fatto uso di questa possibilità entro il termine previsto (cfr. atto n. 5 incarto dell’istanza inferiore).

A-6956/2023 Pagina 7 L’autorità inferiore ha esposto questi argomenti, citando le pertinenti basi legali. L’autorità ha esposto infatti i principi e le eccezioni (cfr. pagg. 3 segg. decisione impugnata), per poi procedere alla sussunzione (cfr. pag. 6 seg.). Nulla può, da questo profilo, essere rimproverato all’autorità di prime cure. 5.3 L’insorgente è altresì dell’avviso che, visto che la tecnologia avrebbe reso possibile l’utilizzo di apparecchi più moderni rispetto a radio e TV (computer personale, tablet, telefono mobile, Internet, ecc.), il monopolio statale e il prelievo di una tassa non sarebbero più giustificati. La ricorrente ha allegato a questo proposito uno scambio con l’autorità inferiore, in cui ella domanda a quest’ultima come mai vi sia ancora l’obbligo di pagare un canone quando vi sono altri mezzi gratuiti che danno accesso al medesimo contenuto, come Zattoo e Wilmaa. La ricorrente si domanda poi come mai l’UFCOM e il Consiglio federale non abbiano mai provveduto a bloccare l’accesso ai programmi radio e TV su esplicita richiesta del consumatore. Ella aggiunge che, per essere esentata dall’obbligo dal pagamento, dovrebbe rinunciare ai suoi apparecchi mobili (possibilità questa che lei esclude) e che ciò sarebbe, da parte del legislatore, un’ingerenza eccessiva nei confronti del cittadino. 5.4 L’autorità inferiore ha risposto a questo rimprovero della ricorrente spiegando che il servizio di “streaming” sul WEB è possibile grazie a dei contratti che sono stati firmati con le emittenti (“Veranstalter”) al fine di consentire che i programmi possano essere disponibili anche su Internet. Ed è precisamente a causa del fatto che ormai possono essere captate le trasmissioni dei titolari del mandato di prestazione (SSR) e dei concessionari al beneficio del canone tramite streaming e/o altri canali via Internet, come lo menziona a giusto titolo la ricorrente, che la legislazione è stata cambiata (cfr. supra consid. 4.2). Quello che è determinante è il fatto di potere ricevere i programmi, da qualsiasi canale. Sapere perché il legislatore non abbia previsto di bloccare l’accesso a queste trasmissioni via Internet è una questione alla quale lo scrivente Tribunale, incaricato di applicare la legge, non deve, oltre ai chiarimenti di cui sopra e sotto, rispondere. In effetti, senza approfondire questo aspetto, il Tribunale si limita a segnalare che la ricorrente mette, con questi argomenti, in discussione la legislazione federale. Il sistema di assoggettamento al canone è ancorato ad una legge in senso formale, emanata dall’Assemblea federale (cfr. art. 164 cpv. 1 Cost.) − quindi frutto di una deliberazione politica − e sottoposta − su richiesta di popolo o Cantoni − al referendum facoltativo

A-6956/2023 Pagina 8 (cfr. art. 141 Cost.). Il regime di assoggettamento al canone è stato poi concretizzato, per mezzo di delegazione legislativa, al Consiglio federale. Nel riformare il canone radiotelevisivo nel corso della revisione del 2014, il legislatore ha deliberatamente introdotto un nuovo canone radiotelevisivo per ogni economia domestica e impresa, indipendentemente dalla presenza di un apparecchio di ricezione, segnatamente poiché un sistema diverso comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato (cfr. Messaggio LRTV, FF 2013 4237, 4247 seg.) e che, ai giorni d’oggi, ogni possessore di un telefono cellulare ha accesso ad Internet e quindi alle trasmissioni (cfr. supra consid. 4.2). Spiegato ciò, l’aspetto decisivo è che le leggi federali sono determinanti per il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 190 Cost.; cfr. in particolare in materia radiotelevisiva la sentenza del TAF A-4520/2020 del 20 settembre 2021 consid. 4.5) e che la ricorrente non ha invocato né dimostrato di potere essere messa al beneficio di una qualsivoglia esenzione. 6. In conclusione, l’autorità inferiore ha a giusto titolo assoggettato la ricorrente al pagamento del canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2023 e ha legittimamente eliminato l’opposizione nella procedura esecutiva n. (...) (cfr. art. 79 in combinato disposto con l’art. 80 cpv. 1 e 2 cifra 2 LEF; supra consid. 4.6). Il ricorso è pertanto respinto. 7. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2024, conformemente alla richiesta del 29 dicembre 2023, la ricorrente è stata dispensata dal pagamento di eventuali spese processuali. Nonostante la sua soccombenza, non viene pertanto prelevata nessuna spesa (cfr. art. 63 e 65 PA). 8. Alla ricorrente non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 e contrario PA). Ciò vale anche per l’autorità inferiore (cfr. art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

A-6956/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla controparte e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi

A-6956/2023 Pagina 10 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

A-6956/2023 Pagina 11 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – controparte (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)

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