B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-6476/2017
S e n t e n z a d e l l ’ 1 1 a p r i l e 2 0 1 8 Composizione
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio), Michael Beusch, Annie Rochat Pauchard, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, Stazione FFS, Viale Stazione 36, casella postale, 6501 Bellinzona, autorità inferiore.
Oggetto
LPP, affiliazione d’ufficio.
A-6476/2017 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione 13 ottobre 2017, la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito: la Fondazione o l’autorità inferiore) ha constatato l’affiliazione d’ufficio del datore di lavoro, il signor A._______ – titolare dell’allora ditta individuale « B._______ », con sede a X._______ (cfr. relativo estratto del Registro di commercio) – al proprio istituto collettore, dal 1° giugno 2016, addebitandogli nel contempo i costi della decisione pari a 450 franchi e le tasse per l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio di 375 franchi (secondo il regolamento costi della Fondazione). In sunto, essa ha ritenuto che dalla notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di previdenza precedente « C._______ » (in tedesco « D._______ ») risulterebbe che al momento della risoluzione del precedente contratto d’affiliazione, il signor A._______ impiegava ancora dei salariati assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria. Nella misura in cui egli non avrebbe fornito entro i termini stabiliti alcuna prova giustificante la mancata affiliazione alla Fondazione istituto collettore LPP, l’autorità inferiore avrebbe dunque provveduto all’affiliazione d’ufficio. B. Avverso la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso il 16 novembre 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l’annullamento. In sostanza, il ricorrente indica che a seguito della costituzione in data 8 luglio 2015 della ditta individuale « B._______ », iscritta a registro di commercio, egli avrebbe contattato l’assicuratore C._______ per una proposta di previdenza professionale. Nella misura in cui nessun suo dipendente avrebbe percepito un salario lordo superiore a 21'150 franchi annui, egli non si sarebbe tuttavia poi affiliato ad alcuna assicurazione di previdenza professionale. In data 18 aprile 2016, egli avrebbe in seguito chiuso la propria attività e chiesto la radiazione della ditta individuale e continuato fino al 31 dicembre 2016 come ditta semplice con dei lavoratori occasionali non sottoposti alla previdenza professionale. In data 1° gennaio 2017, egli avrebbe per finire nuovamente iniziato l’attività con la ditta semplice sotto la denominazione « E._______ ». Da detta data egli si sarebbe affiliato all’istituto di previdenza « F._______ », in quanto diversi dei suoi dipendenti percepirebbero un salario annuo lordo superiore a 21'150 franchi, così come dimostrerebbe il doc. 3.
A-6476/2017 Pagina 3 C. Con scritto 18 dicembre 2017, l’autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso. In sunto, essa ha ribadito che a seguito dello scioglimento dell’affi- liazione da parte dell’istituto di previdenza precedente « C._______ » per il 31 maggio 2016, il ricorrente non si sarebbe mai riaffilato ad un altro ente previdenziale, benché dal 1° giugno 2016 continuasse ad occupare salariati soggetti alla previdenza professionale obbligatoria. A suo avviso, le affermazioni del ricorrente non collimerebbero dunque con quanto da essa constatato. In ogni caso, essa ritiene che gli atti di cui al doc. 3 prodotto dal ricorrente non sarebbero idonei a provare che i suoi dipendenti sarebbero stati riaffilati all’istituto di previdenza « F._______ » a partire dal 1° gennaio 2017, in quanto si tratterebbe di « una proposta » non sottoscritta dall’istituto di previdenza. D. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico- lare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in conformità all’art. 33 lett. h LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza. 1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o
A-6476/2017 Pagina 4 incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l’inade- guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con- sid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricor- rente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, compren- de, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della ca- renza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3. In concreto, l’oggetto del litigio è circoscritto all’esame della correttezza (o meno) della constatazione dell’affiliazione d’ufficio del ricorrente all’istituto collettore LPP a far tempo dal 1° giugno 2016 (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima ricordati i principi applicabili in materia di affiliazione d’ufficio di un datore di lavoro all’istituto collettore LPP (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio). 3.1 3.1.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40) il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
A-6476/2017 Pagina 5 obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale. Sono sottoposti all’assicurazione obbligatoria i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo base fissato dalla legge (cfr. art. 2 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 5 dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP2, RS 831.441.1]; attualmente, reddito annuo di oltre 21'150 franchi). I lavoratori che soddisfano i predetti criteri sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi di morte ed invalidità dal 1° gen- naio dopo l’anno in cui hanno compiuto il 17 esimo anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l’anno che hanno compiuto il 24 esimo anno di età (cfr. art. 7 cpv. 1 LPP). 3.1.2 In virtù dell’art. 11 cpv. 4 LPP, la Cassa di compensazione dell’AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza registrato. Secondo l’art. 11 cpv. 5 LPP, essa ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all’obbligo di affiliazione ad un istituto di previdenza previsto all’art. 11 cpv. 1 LPP di affiliarsi entro due mesi ad un istituto di previdenza registrato. Se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione entro il termine impartito, giusta l’art. 11 cpv. 6 LPP, la Cassa di compensazione dell’AVS lo annuncia all’istituto collettore per l’affiliazione con effetto retroattivo. L’art. 11 cpv. 7 LPP dispone poi che l’istituto collettore e la Cassa di compensazione dell’AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. 3.1.3 Giusta l’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP, l’istituto collettore è tenuto ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. A tal fine, esso emana una decisione di affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 bis LPP. L’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prevede invece un caso particolare: giusta l’art. 12 cpv. 1 LPP, i salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni, così come sancito dall’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP, devono essere effettuate dall’istituto collettore. Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato « per legge all’istituto collettore per l’insieme dei salariati sottostanti al regime obbligatorio » (cfr. art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434; di seguito:
A-6476/2017 Pagina 6 ordinanza LPP]; DTF 129 V 237 consid. 5.1, sentenza del TAF C- 2225/2012 del 19 novembre 2013 consid. 3.2.2; inoltre sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.4). Di fatto, la mora del datore di lavoro nell’affiliarsi ad un istituto di previdenza conduce ad un’affiliazione d’ufficio ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP. Nel caso particolare in cui un diritto alle prestazioni legali sorga prima dell’affiliazione del datore di lavoro ad un istituto di previdenza, l’affiliazione è invece regolata dall’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP. Il Tribunale federale delle assicurazioni nella propria DTF 130 V 526 consid. 4.3 ha sancito che nel caso di una decisione ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP si tratta di una decisione formatrice, mediante la quale vengono creati nuovo obblighi a carico del datore di lavoro. L’affiliazione ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP risulta invece dalla legge stessa e una decisione dell’autorità inferiore su questo punto può avere soltanto carattere di accertamento (cfr. senten- ze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A-1232/2017 del 31 gennaio 2018 consid. 4.5 con rinvii). Come l’affiliazione d’ufficio secondo l’art. 60 cpv. 2 lett. a LPP e l’affilia- zione volontaria secondo l’art. 60 cpv. 2 lett. b LPP, l’affiliazione secondo l’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP prende effetto a decorrere dal momento in cui il personale assicurato inizia a lavorare (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza LPP; sentenze del TAF A-5063/2017 del 21 marzo 2018 consid. 2.3.2; A- 4204/2016 dell’8 marzo 2017 consid. 2.2.3). Se il datore di lavoro prova che – a seguito di un’affiliazione fondata sull’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP – un altro istituto di previdenza debba riprendere anche gli obblighi fino a quel momento assunti dall’istituto collettore, l’affiliazione del datore di lavoro all’istituto collettore sarà annullata a partire dal momento in cui detti obblighi verranno ripresi dall’altro istituto di previdenza (cfr. art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza LPP). 3.1.4 Secondo l’art. 9 cpv. 1 OPP2, è il datore di lavoro che deve poi fornire alla sua Cassa di compensazione dell’AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione. 3.2 3.2.1 In concreto, dagli atti dell’incarto risulta che dal 1° luglio 2015 fino al 31 maggio 2016 – data alla quale il contratto di affiliazione è stato rescisso dall’istituto di previdenza (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di previdenza C._______, doc. 1 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di
A-6476/2017 Pagina 7 seguito: inc. LPP]; messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2017 della signora G., C., doc. 9 dell’inc. LPP) – il ricorrente era affiliato all’istituto di previdenza « C._______ ». Al momento della rescissione del contratto di affiliazione, ovvero dal 1° giugno 2016, il ricorrente – in qualità di datore di lavoro – ha continuato ad occupare almeno un salariato soggetto all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP (cfr. notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di previdenza C., doc. 1 dell’inc. LPP; dichiarazione dei salariati per l’anno 2016, doc. 11 dell’inc. LPP). Dalla documentazione agli atti si può altresì evincere che dal 1° giugno 2016 sono stati verosimilmente sciolti uno o più rapporti di lavoro che potrebbero dare diritto a prestazioni di libero passaggio della previdenza professionale (cfr. doc. 11 dell’inc. LPP). Per il ricorrente sussisteva pertanto l’obbligo di riaffiliarsi ad un nuovo istituto di previdenza, con effetto a far tempo dal 1° giugno 2016. 3.2.2 Orbene, dagli atti dell’incarto si evince che, nonostante il sollecito dell’autorità inferiore del 29 luglio 2016 ai sensi dell’art. 11 cpv. 5 LPP (cfr. doc. 2 dell’inc. LPP) e di quello del 18 luglio 2016 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, della Repubblica e Cantone Ticino (cfr. atto allegato al doc. 8 dell’inc. LPP), il ricorrente non ha mai prodotto alcun documento attestante la sua riaffilia- zione ad un istituto di previdenza dinanzi all’autorità inferiore. In assenza della prova dell’affiliazione, l’autorità inferiore era dunque legittimata a constatare l’affiliazione d’ufficio al suo istituto collettore LPP dal 1° giugno 2016, in applicazione dell’art. 60 cpv. 2 lett. d LPP. 3.2.3 Ciò premesso, lo scrivente Tribunale rileva che in sede ricorsuale il ricorrente ha dichiarato di aver contattato un assicuratore dell’istituto di previdenza « C. » per una proposta, ma di non essersi per finire affiliato ad un istituto di previdenza professionale, in quanto fino al 31 dicembre 2016 non avrebbe impiegato alcun dipendente soggetto all’obbligo di affiliazione alla previdenza professionale (cfr. ricorso 16 novembre 2017, punti 1 e 2). Ora, tali dichiarazioni non collimano tuttavia con quanto chiaramente risultante sia dalla notifica del 16 giugno 2016 dell’istituto di previdenza « C._______ » (cfr. atto 1 dell’inc. LPP) che dalla dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per i datori di lavoro per l’anno 2016 (cfr. atto 11 dell’inc. LPP). Come visto poc’anzi (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), da detti documenti risulta infatti (a) che il ricorrente fino al 31 maggio 2016 era affiliato a detto istituto di previdenza e (b) che a partire dal 1° giugno 2016 ha continuato ad avere dei dipendenti, di cui almeno un salariato soggetto all’obbligo di affiliamento ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 LPP.
A-6476/2017 Pagina 8 3.2.4 Nel proprio gravame, il ricorrente ha altresì dichiarato di essersi riaffiliato all’istituto di previdenza « F._______ » a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. ricorso 16 novembre 2017, punto 3), così come dimostrerebbero gli atti di cui al doc. 3 da lui prodotto. Sennonché, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. scritto 18 dicembre 2017), dall’esame degli atti di cui al doc. 3 risulta che di fatto si tratta di una mera proposta assicurativa dell’istituto di previdenza « F._______ », tant’è che sulla prima pagina è denominata quale « Proposta per H._______ ». A detta proposta assicurativa è altresì accluso il contratto di adesione all’assicurazione LPP. Sennonché i due predetti atti risultano essere stati sottoscritti dal ricorrente e dal rappresentante dei lavoratori, ma non ancora dall’istituto di previdenza « F._______ » (cfr. doc. 3). Perché l’affiliazione sia valida, occorre infatti l’accordo scritto di entrambe le parti, mediante l’apposizione della loro firma. Non essendo tuttavia qui il caso, non è possibile ritenere che a partire dal 1° gennaio 2017 il ricorrente si sia effettivamente validamente riaffiliato ad un istituto di previdenza. 3.2.5 Visto tutto quanto suesposto, su questo punto il ricorso deve essere qui respinto e la decisione impugnata confermata, nel senso che è ricono- sciuta la validità della constatazione dell’affiliazione d’ufficio del ricorrente all’istituto collettore LPP dal 1° giugno 2016. Spetterà semmai al ricorrente, qualora dovesse in futuro validamente affiliarsi ad istituto di previdenza di sua scelta, trasmettere all’autorità inferiore i documenti attestanti in manie- ra chiara e precisa la predetta affiliazione e permettenti dunque di porre fine all’affiliazione d’ufficio all’istituto collettore LPP. Sino ad allora, a far tempo dal 1° giugno 2016, egli rimarrà tuttavia affiliato all’istituto collettore LPP. 4. Ciò stabilito, occorre poi verificare se è a ragione che l’autorità inferiore ha posto a carico del ricorrente i costi/tasse per la decisione e l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). A tal fine, verranno dapprima richiamati i principi applicabili (cfr. consid. 4.1 del presente giudizio). 4.1 Come già indicato, in virtù dell’art. 11 cpv. 7 LPP l’Istituto collettore e la Cassa di compensazione AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. L’art. 3 cpv. 4 dell’ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti dell’istituto collettore (RS 831.434) prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve risarcire l’istituto collettore di tutte le spese inerenti alla sua affiliazione. L’autorità inferiore – in qualità di istituto collettore – ha in particolare emanato un regolamento dei costi a
A-6476/2017 Pagina 9 copertura degli oneri amministrativi straordinari. Detto regolamento – nella sua versione valida dal 1° gennaio 2017, annesso alla decisione impu- gnata – prevede, fra le altre, una tassa di decisione ed esecuzione dell’affiliazione d’ufficio di 825 franchi. 4.2 In concreto, sulla base del predetto regolamento, l’autorità inferiore ha posto a carico del ricorrente le spese di 450 franchi per la decisione e le tasse di 375 franchi per l’esecuzione dell’affiliazione d’ufficio (cfr. punto 5 della decisione impugnata, ripreso genericamente al punto II del relativo dispositivo). Ora, nella fattispecie in esame tali importi vanno qui conferma- ti. In effetti, l’emanazione della decisione impugnata da parte dell’autorità inferiore si è resa necessaria, in quanto il ricorrente non ha apportato la prova, entro il termine impartito, dell’avvenuta affiliazione a un istituto di previdenza registrato a partire dal 1° giugno 2016. Le spese per la sua emanazione di 450 franchi sono pertanto giustificate. Per gli stessi motivi, si è poi resa necessaria la constatazione dell’affiliazione d’ufficio dal 1° giugno 2016 – qui confermata dallo scrivente Tribunale –, sicché le relative tasse di 375 franchi appaiono anch’esse giustificate (cfr. in propo- sito, sentenza del TF 9C_924/2009 del 31 maggio 2010 consid. 5; senten- ze del TAF A-7759/2015 del 12 maggio 2016 consid. 4.2; C-4096/2010 del 6 gennaio 2012 consid. 9.3.3). 5. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 800 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 800 franchi da lui versato a suo tempo. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-6476/2017 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a 800 franchi sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà intera- mente dedotto dall’anticipo spese di 800 franchi da lui versato a suo tempo. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.***; atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera: Salome Zimmermann Sara Pifferi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: