B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-642/2011
S e n t e n z a d e l 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christoph Bandli e Kathrin Dietrich, cancelliere Federico Pestoni.
Parti
A., patrocinata da B., ricorrente,
contro
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Centro danni, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Responsabilità dello Stato.
A-642/2011 Pagina 2 Fatti: A. In data 25 aprile 2001 la signora A._______ fu coinvolta in un incidente causato da un veicolo militare. In quella circostanza, ella subì un trauma alla testa (parte sinistra), al braccio sinistro, alla gamba sinistra e, in particolare, la rottura di un ponte fisso all'arcata inferiore sinistra. La responsabilità del sinistro venne interamente addebitata al conducente del veicolo militare e la Confederazione risarcì alla signora A._______ sia i danni materiali sia le cure mediche. B. Con lettera del 31 marzo 2009, l'assicurazione di protezione giuridica B._______ (di seguito: B.), che rappresenta la signora A., ha notificato alla Confederazione il peggioramento delle condizioni di salute della sua cliente. Quest'ultima infatti avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico all'arcata inferiore ed uno all'arcata superiore. La A._______ ha inoltrato alla Confederazione il preventivo dei citati interventi, (13'094,75 franchi il primo, 30'851.-- franchi il secondo) elaborato dal Dott. med. dent. C., pretendendone il totale rimborso in quanto dovuti all'aggravamento delle condizioni di salute della signora A. a seguito dell'incidente suesposto. C. In data 23 aprile 2009, il Centro danni del DDPS (CEDA DDPS) ha commissionato una perizia all'assicurazione militare al fine di stabilire l'eventuale nesso tra le cure preventivate dal Dott. C._______ e il sinistro avvenuto nel 2001. D. L'assicurazione militare ha istruito la questione medica facendo capo, tra l'altro, al proprio medico fiduciario, il Dott. med. dent. D.. Quest'ultimo ha raccomandato di respingere la richiesta di rimborso per la terapia prevista all'arcata superiore sinistra per inesistenza del nesso causale tra danno e incidente, ma di accogliere – seppur con riserva – la richiesta di rimborso relativa all'arcata inferiore sinistra. Con scritto del 17 agosto 2009, ha trasmesso l'intera documentazione al CEDA DDPS. E. Con scritto del 12 novembre 2009, il CEDA DDPS ha comunicato alla B. che avrebbe preso a carico soltanto parte delle spese preventivate dal Dott. C., e meglio unicamente quelle concernenti la terapia all'arcata inferiore sinistra della signora A..
A-642/2011 Pagina 3 F. In data 19 gennaio 2010, il CEDA DDPS ha richiesto al Dott. C._______ un rapporto dettagliato delle cure necessarie al fine di determinare quali concernevano l'arcata inferiore sinistra e quali l'arcata superiore sinistra. Tale documentazione è stata in seguito sottoposta nuovamente al Dott. D.. G. Dopo aver ricevuto il parere del proprio dentista fiduciario, il CEDA DDPS ha accettato di rimborsare direttamente alla signora A. la fattura del 16 aprile 2009 (n.*** 1 ) pari a 424,65 franchi, ma non quella del 15 aprile 2009 (n.*** 2 ) di 4'426,30 franchi in quanto relativa ad un intervento all'arcata superiore sinistra. Infine, ha pagato direttamente al Dott. C._______ la fattura del 6 maggio 2010 (n.*** 3 ) dell'importo di 3'546,80 franchi. H. In data 28 ottobre 2010, il Dott. C._______ ha inviato un'ulteriore fattura (finale) di 9'271,30 franchi concernente il trattamento all'arcata inferiore sinistra. Il CEDA DDPS ha accettato e pagato la stessa. I. Con decisione formale del 6 dicembre 2010, il CEDA DDPS ha accolto parzialmente la richiesta di risarcimento del 31 marzo 2009 della signora A., accettando di rimborsare a quest'ultima unicamente le spese per cure dentarie all'arcata inferiore, ma non quelle relative all'arcata superiore. J. Con atto del 21 gennaio 2011, la signora A. (di seguito: la ricorrente), rappresentata dalla B._______, ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione del CEDA DDPS, chiedendo, in via principale, il totale accoglimento della propria richiesta di risarcimento del 31 marzo 2009 per l'importo complessivo di 30'851.-- franchi. In via subordinata, ella ha chiesto la sospensione della causa fino all'ottenimento di un referto peritale giudiziario atto a determinare l'eventuale presa a carico dei costi di terapia dell'arcata superiore. K. Con scritto dell'8 aprile 2011, l'autorità inferiore, chiamata ad esprimersi sul ricorso, ha integralmente confermato la propria decisione del
A-642/2011 Pagina 4 6 dicembre 2010 aggiungendo, in particolare, che la pretesa della ricorrente sarebbe prescritta. L. La ricorrente non ha presentato osservazioni finali, lasciando trascorrere infruttuoso il termine, scadente il 15 ottobre 2012, impartitole dallo scri- vente Tribunale. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 142 cpv. 3 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e l'amministrazione militare (LM, RS 510.10), il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. Il Segretariato generale del DDPS (centro danni) è competente per giudicare in prima istanza le domande di risarcimento di terzi giusta gli articoli 134 a 136 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio (cfr. art. 168 cpv. 1 lett. a cifra 1 dell'ordinanza sull'am- ministrazione dell'esercito del 29 novembre 1995 [OAE, RS 510.301]; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7385/2006 del 6 luglio 2007 consid. 1.1). Secondo l'art. 142 cpv. 4 LM, il TAF è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni – ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) – del Segretariato generale del DDPS. La decisione del CEDA DDPS del 6 dicembre 2010 – che accoglie soltanto parzialmente la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente per le spese dentarie sopportate a seguito dell'incidente della circolazione avvenuto il 25 aprile 2001 tra quest'ultima e un veicolo dell'esercito – soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 PA. Inoltre, essa non rientra nell'eccezioni previste dall'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
A-642/2011 Pagina 5 (LTAF, RS 173.32). Lo scrivente Tribunale è pertanto competente per giudicare il presente litigio. Depositato in tempo utile (art. 50 PA) da una persona avente il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso in oggetto adempie alle esigenze di forma e contenuto previste dall'art. 52 PA. Il ricorso è ricevibile e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 a ed., Berna 2011, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1; DTF 121 V 204, consid. 6c; sentenze del Tribunale amministrativo federale del 29 settembre 2009 nella causa A-5881/2007, consid. 1.2 e del 19 luglio 2010 nella causa A-344/2009, consid. 2.2 e riferimenti citati). 2.2 Ai sensi dell'art. 52 PA, il ricorso deve essere motivato. Detta motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e come la decisione impugnata viola la legge e più precisamente se la decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto che abbiano portato l'autorità ad adottare una decisione contraria alla legge (DTF 131 II 470, consid. 1.3). Se le esigenze non sono equiparabili a quelle dell'art. 42 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), disposto che esige che il ricorrente citi le disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori invocati e della consecutiva violazione della legge, il ricorrente deve comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto impugnato, e più precisamente al dispositivo della decisione impugnata. In questo contesto, il rinvio agli atti inoltrati davanti all'autorità inferiore è lecito, a patto però che la motivazione del ricorso metta in risalto i motivi dell'impugnazione (DTF 130 I 312, consid. 1.3.1). Inoltre, affermazioni perentorie, che non contengano per giunta nessuno sviluppo particolare
A-642/2011 Pagina 6 ed oppongono semplicemente un'opinione a quella dell'autorità di prima istanza non bastano alle esigenze di motivazione (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione, GAAC [2003] 67.128, consid. 2b). La motivazione deve ancora rispondere alle considerazioni sviluppate dall'autorità inferiore ed in questo senso, la semplice ripetizione dei motivi sviluppati proprio dinanzi a quest'ultima non adempie alle esigenze dell'art. 52 PA (sentenza del Tribunale federale 1A.292/1997, del 20 gennaio 1998, consid. 6, dove l'Alta Corte ha inoltre considerato che tali ripetizioni denotano disprezzo per le istituzioni giudiziarie). Nella misura in cui la ricorrente è rappresentata in questa sede da un avvocato, ancorché collaboratore di un'assicurazione di protezione giuridica, dette esigenze vanno interpretate con una certa severità. 3. Il presente litigio concerne un'azione in responsabilità introdotta dalla ricorrente contro la Confederazione. Ella rimprovera all'autorità inferiore di avere respinto parzialmente la sua richiesta di risarcimento. In seguito ad un incidente della circolazione avvenuto in data 25 aprile 2001 tra un veicolo militare ed il veicolo condotto dalla ricorrente, quest'ultima ha riportato una serie di piccoli traumi tra i quali la rottura di un ponte fisso all'arcata inferiore sinistra. La Confederazione si è assunta tutte le spese relative alle cure mediche della ricorrente. In un secondo momento, e meglio in data 31 marzo 2009, la ricorrente ha notificato alla Confederazione un peggioramento della sua salute mettendolo in relazione con il sinistro testé citato. In tale circostanza la ricorrente ha chiesto il rimborso di un importante intervento chirurgico – quantificato in 44'755,75 franchi (13'904,75 + 30'851.--) – all'arcata inferiore sinistra rispettivamente a quella superiore sinistra al quale doveva sottoporsi. L'autorità di prima istanza, su preavviso del proprio medico dentista fiduciario, ha deciso di ammettere la richiesta unicamente per quanto riguarda la terapia all'arcata inferiore sinistra, respingendo le pretese relative all'arcata superiore, non ritenendole in alcun modo connesse all'incidente avvenuto 8 anni prima. 4. Nella propria risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha sollevato la prescri- zione dell'azione di risarcimento della ricorrente. Pertanto, anzitutto, occorre stabilire se la ricorrente ha avanzato la propria richiesta in tempo utile.
A-642/2011 Pagina 7 4.1 La responsabilità dello Stato è disciplinata, fatti salvi i testi speciali, in diritto federale dalla legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp, RS 170.32). Secondo l'art. 1 cpv. 2 LResp, le persone che appartengono all'esercito, per quanto concerne il loro statuto militare e i loro doveri di servizio, sono escluse dal campo d'applicazione di questa legge. Nel caso in rassegna, la ricorrente è stata coinvolta in un incidente della circolazione occasionato da un veicolo militare. La LResp non si applica dunque alla presente vertenza (cfr. a questo proposito ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 807). L'art. 135 cpv. 1 LM prevede che, la Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa (lett. a) o nell'esercizio di un'altra attività di servizio (lett. b). Tuttavia il cpv. 3 del medesimo disposto prevede che quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. In questo caso, posto che si tratta di un incidente della circolazione stradale occorre applicare le disposizioni sulla responsabilità del detentore del veicolo contenute nella legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01). Tale conclusione è pure confermata dall'art. 73 cpv. 1 LCStr secondo cui la Confederazione e i Cantoni, quali detentori di veicoli a motore, sono assoggettati alle disposizioni di detta legge concernenti la responsabilità civile, ma non a quelle sull'obbligo dell'assicurazione. Occorre dunque valutare se l'azione di risarcimento, introdotta dalla ricorrente a seguito dell'asserito peggioramento delle sue condizioni di salute, è prescritta o meno secondo le disposizioni in materia di responsabilità civile della LCStr. 4.2 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LCStr l’azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'infortunio. Se l'azione deriva da un reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa è applicabile anche all'azione civile. 4.2.1 Nella fattispecie l'incidente che ha visto coinvolta la ricorrente è avvenuto in data 25 aprile 2001. Come detto la Confederazione si è assunta tutte le spese mediche della ricorrente, rimborsandole gli
A-642/2011 Pagina 8 interventi di medicina dentaria relativi all'arcata inferiore sinistra. In seguito, e meglio con scritto del 31 marzo 2009, la ricorrente ha notificato alla Confederazione il peggioramento delle proprie condizioni di salute. Ella infatti avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico all'arcata inferiore sinistra ed uno all'arcata superiore sinistra ed ha inoltrato alla Confederazione il preventivo – elaborato dal Dott. C._______ – dei citati interventi (13'094.75 franchi il primo, 30'851.-- franchi il secondo) pretendendone il totale rimborso in quanto ritenuti una diretta conseguenza dell'incidente sopraccitato. 4.2.2 Il danno che fa valere la ricorrente nella circostanza si distingue da quello occorsole immediatamente dopo l'incidente del 2001 e interamente rimborsatole, a suo tempo, dalla Confederazione. Esso sarebbe dovuto, a suo dire, ad un aggravamento delle sue condizioni di salute sempre in correlazione al sinistro citato. Dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente ha potuto quantificare il presunto danno con il preventivo, datato 2 settembre 2008, del Dott. C._______ (cfr. doc. 36.6 e 36.7), e che in ogni caso ella ha avuto la prima consultazione in data 12 giugno 2008 (cfr. doc. 36.3d). 4.2.3 L'autorità inferiore, nella sua risposta, ritiene che, in virtù dell'art. 83 cpv. 1 in fine LCStr, alla fattispecie si debba applicare la prescrizione penale di 7 anni prevista per il reato di lesioni colpose (art. 124 cpv. 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [CPM, RS 321.0]) in base al quale la Giustizia militare ha condannato il milite responsabile dell'incidente. Tale ragionamento dev'essere tuttavia censurato dallo scrivente Tribunale posto che, secondo l'art. 83 cpv. 1 in fine LCStr la prescrizione prevista per il reato penale si applica alla responsabilità civile soltanto nel caso in cui dovesse essere più lunga, ciò che non è il caso nella fattispecie (cfr. prec. consid. 4.2). 4.3 Stante quanto suesposto, né la prescrizione relativa di due anni dalla conoscenza del danno né tantomeno quella assoluta di dieci anni dall'incidente sono realizzate nel caso in rassegna. Pertanto, la censura della prescrizione sollevata nella risposta dall'autorità inferiore non può, in quanto infondata, essere qui ritenuta. 5. Nel caso in rassegna, posto che la Confederazione ha già assunto tutta la responsabilità dell'incidente nonché tutte le spese per le cure mediche della ricorrente immediatamente successive a tale episodio, occorre concentrarsi sulla questione dell'ulteriore risarcimento che quest'ultima
A-642/2011 Pagina 9 pretende ritenendo i successivi interventi come una diretta conseguenza del sinistro citato. L'autorità inferiore, con la propria decisione qui contestata ha accolto la pretesa di risarcimento (13'904,75 franchi) relativa all'intervento all'arcata inferiore sinistra mentre ha respinto la parte riferita all'arcata superiore sinistra (30'851.-- franchi). È dunque litigioso il risarcimento preteso dalla ricorrente per gli interventi all'arcata superiore sinistra. Nella fattispecie, la ricorrente invoca essenzialmente i preventivi degli interventi prescritti dal Dott. C., preventivi accompagnati da una lettera dove viene menzionato che, dall'anamnesi, i problemi dentari sono riconducibili all'incidente del 2001. 5.1 L'autorità inferiore ha motivato la propria decisione ritenendo in buona sostanza che l'arcata superiore sinistra, diversamente da quella inferiore, non è stata lesionata in occasione dell'incidente all'origine del presente litigio. Essa ritiene pertanto che non vi sarebbe nessun nesso causale tra il sinistro e l'asserito danno all'arcata superiore sinistra. L'autorità inferiore giunge a tale conclusione posto che quando la ricorrente si è sottoposta ai controlli immediatamente dopo l'incidente non fu riscontrata alcuna lesione all'arcata superiore e, più in generale, fatti salvi i danni immediatamente diagnosticati e già risarciti alla ricorrente relativi all'arcata inferiore, il resto della dentatura non presentava problematiche di alcun genere. L'autorità inferiore ha dunque recisamente contestato l'esistenza di un qualsivoglia nesso di causalità tra l'incidente del 25 aprile 2001 e il danno all'arcata superiore destra della ricorrente; questo rifiuto poggia sul parere del medico di fiducia del CEDA DDPS, il Dott. D.. 5.2 La causalità naturale tra due eventi, o rapporto di causa – effetto, è un nesso tale che senza il primo evento il secondo non può prodursi (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.125/2003 consid. 2.2, 4C.77/2001, 4C.413/1999; DTF 132 III 715 consid. 2.2; DTF 123 III 110; DTF 116 II 305). Una causa naturale all'origine di un pregiudizio non è operante in diritto a meno che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, essa è idonea a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione. Tale causalità è allora qualificata come adeguata (cfr. DTF 123 III 100 consid. 3a; DTF 119 Ib 334; sentenza del Tribunale federale 4C.79/2001 del 21 giugno 2001 consid. 3a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6242/2007 del 16 gennaio 2009 consid. 3.1; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 54 n. marg. 213 seg.; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, n. 121 ad art. 41
A-642/2011 Pagina 10 CO; HEINZ REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Zurigo/Basilea/Gine- vra 2008, pag. 124 n. 525). Come visto in precedenza (cfr. consid. 4.1), alla fattispecie tornano applicabili le disposizioni sulla responsabilità civile della LCStr. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LCStr il modo e la misura del risarcimento e l'attribuzione di una riparazione sono determinati secondo i principi della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni, CO, RS 220) concernenti gli atti illeciti. 5.3 Nella presente fattispecie, è pacifico che la ricorrente ha subito delle lesioni ai denti dell'arcata inferiore sinistra in seguito ad un incidente stradale avvenuto con un veicolo militare nel 2001; pure pacifica è la circostanza che all'epoca, l'assicurazione militare ha pagato tutte le cure allora riconducibili all'incidente. Nella presente fattispecie, quindi, la contestazione verte sulla questione a sapere se il nesso causale adeguato tra gli attuali problemi all'arcata superiore sinistra e l'incidente del 2001 poteva essere negato dall'autorità di prima istanza. Lo scrivente Tribunale esaminerà quindi se il CEDA DDPS ha in un qualsiasi modo violato le regole in materia di massima d'ufficio (art. 12 PA) (cfr. consid. 5.3.1. e segg.) e poi abusato del suo potere d'apprezzamento (cfr. consid. 5.4). Verrà poi esaminato se il presente ricorso comporta elementi suscettibili d'indurre lo scrivente Tribunale a valutare la situazione di fatto diversamente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore (cfr. consid. 6 segg ). 5.3.1 La procedura amministrativa è dominata dal principio inquisitorio, il quale si oppone al principio dispositivo. Ciò significa che l'autorità amministrativa deve stabilire i fatti d'ufficio. L'autorità constata i fatti pertinenti e procede d'ufficio, se del caso, all'amministrazione delle prove (art. 12 PA). Essa deve applicarsi per stabilire i fatti in maniera corretta, completa e oggettiva, allo scopo di scoprire la realtà materiale (cfr. CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs- verfahren, 2008, Zurigo/San Gallo, ad art. 12 PA; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. marg. 140). I fatti da stabilire, in ogni caso, sono limitati a quelli pertinenti (cfr. CHRISTOPH AUER, Kommentar VwVG, ad art. 12 PA). Dal punto di vista procedurale, sia dinanzi allo scrivente Tribunale, sia dinanzi all'autorità inferiore, il corollario della massima d'ufficio, ossia il diritto di fare assumere delle prove, è ancorato
A-642/2011 Pagina 11 all'articolo 33 PA; l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), conferisce lo stesso diritto alle parti (sentenza del Tribunale federale 1C_95/2007, consid. 6.1, del 23 luglio 2007). 5.3.2 La forza e le esigenze del principio inquisitorio sono temperate da diversi elementi e altri principi. Il principio inquisitorio è completato (cfr. Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 II 584 consid. 2.3), rispettivamente corretto (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 142 e segg.; CHRISTOPH AUER, Kommentar VwVG, ad. art. 13 PA, n. marg. 13 e 17 e segg.) dall'obbligo per le parti di collaborare (art. 13 PA). La massima inquisitoria non di- spensa pertanto le parti da una collaborazione attiva alla procedura e dal sostenere le proprie tesi. Esse sono tenute ad informare l'autorità sui fatti della causa e ad indicargli i mezzi di prova disponibili (cfr. DTF 128 III 411; DTF 107 II 233). L'amministrato non deve poggiarsi sull'autorità e rimettersi ai diversi mezzi di cui essa dispone per stabilire i fatti in modo da schivare il suo dovere di collaborazione (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 157). Se l'amministrato vi contravviene, non potrà in principio prevalersi di una constatazione inesatta dei fatti pertinenti (cfr. RDAF 2003 II 584 consid. 2.3) né tantomeno approfittare delle regole sull'onere della prova, che subentrano dopo la fase di constatazione dei fatti. Quando l'amministrato è l'unico a conoscere certi fatti determinanti per l'esito della vertenza e trasgredisce il proprio obbligo di rivelare tali fatti, l'autorità si trova in un vicolo cieco. Le risulta infatti impossibile stabilire i fatti in modo esaustivo. In questa ipotesi, l'autorità non ha altra scelta che decidere in base al dossier di cui dispone (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 793). Nella presente fattispecie, si deve inoltre tener conto delle regole sull'onere della prova. Esse sono determinate dal diritto materiale. In assenza di disposizioni specifiche, occorre fare riferimento alle regole generali. In virtù dell'art. 8 CC, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Questa disposizione si applica per analogia al diritto amministrativo (cfr. DTF 122 III 219 consid. 3c; DTF 92 I 253; CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 171 e segg.). Spetta quindi alla persona lesa stabilire l'esistenza delle condizioni che determinano la responsabilità civile, e meglio l'atto illecito, il danno e un nesso di causalità tra questi due elementi (cfr. DTF 132 II 305 consid. 4.1; DTF 106 Ib 357 consid. 2b,
A-642/2011 Pagina 12 sentenza del Tribunale amministrativo federale A-845/2007 del 17 febbraio 2010 consid. 7.2). 5.3.3 Risulta dall'incarto di prima istanza che la ricorrente ha formulato la propria – alquanto breve e neanche cifrata – richiesta del 31 marzo 2009 in base a due preventivi del Prof. C., l'uno riferito ad interventi all'arcata inferiore sinistra (13'094,75 franchi) ed il secondo ad interventi all'arcata superiore sinistra (30'851.-- franchi) (cfr. consid. di fatto B, G e H). Detta richiesta menziona che lo stato di salute della ricorrente sarebbe peggiorato a seguito dell'incidente. I due preventivi succitati erano accompagnati da una lettera del Prof. C. – specializzato nelle cure dentari di pazienti che presentano tumori – il quale accerta che l'anamnesi della paziente mette in evidenza che i problemi dentari della paziente sono da ricondurre all'incidente del 2001 (cfr. doc. 36.2 dell'incarto di prima istanza). Allegata era pure la copia del formulario di richiesta di rimborso presso l'assicurazione militare (la SUVA), datata 8 ottobre 2008 e 24 marzo 2009. Detto documento, firmato dal Prof. C., comporta delle proposte di trattamento, sia all'arcata superiore che all'arcata inferiore. In data 23 aprile 2009, l'autorità inferiore, ha chiesto alla SUVA X. di procedere a chiarimenti circa l'appropriatezza delle cure menzionate nella richiesta di risarcimento (cfr. doc. 3.2 incarto di prima istanza). La SUVA ha quindi riunito vari documenti, tra l'altro l'incarto del Servizio Y._______ delle prestazioni complementari AVS/AI/IPG di X.; detto servizio aveva rifiutato una precedente richiesta di partecipazione al costo delle cure (cfr. doc. 3.15 incarto di prima istanza). La ricorrente è inoltre stata sentita di persona – assistita dal suo attuale patrocinatore – in data 8 maggio 2009 (cfr. doc. 3.3 incarto di prima istanza). Di seguito, la SUVA ha commissionato il medico dentista D. al fine di ottenere una valutazione del caso. Il referto datato 11 agosto 2009 conclude come segue: "la terapia prevista all'arcata superiore va a carico della paziente in quanto non sussiste un nesso causale evidente tra i danni attuali alla dentatura e l'incidente subito 8 anni fa". Il referto conclude per altro anche con riserve al pagamento delle terapie all'arcata inferiore (cfr. doc. 14a dell'incarto di prima istanza). Questo parere menziona inoltre tutti gli elementi presi in considerazione dal Dott. D._______, ossia l'audizione summenzionata della ricorrente e si basa sul confronto dei referti medici che si sono susseguiti nel tempo. Il referto stabilisce che dopo l'incidente, la ricorrente è stata in cura dalla
A-642/2011 Pagina 13 Dott.ssa E._______ che ha valutato ed eseguito gli interventi necessari a seguito dei traumi subiti. All'epoca sono stati riscontrati problemi soltanto all'arcata inferiore sinistra, mentre il resto della dentatura è stato giudicato in buone condizioni e, in ogni caso, non aveva subito conseguenze nell'incidente. A ciò aggiungasi che, stando al referto del Dott. D., nel frattempo la ricorrente ha subito dei trattamenti all'arcata superiore sinistra e meglio le sarebbe stata confezionata una protesi parzialmente amovibile dal Dott. F.. Inoltre dal referto del Dott. D._______ – ma anche dalle dichiarazioni della ricorrente – emerge che il Dott. G._______ le ha proposto un trapianto di osso prelevato dall'anca, verosimilmente per poter inserire degli impianti nella zona superiore laterale destra e sinistra (cfr. doc. 14a dell'incarto di prima istanza, referto Dott. D., pag. 2). In data 12 novembre 2009, l'autorità inferiore ha informato la ricorrente – tramite il suo patrocinatore – che la Confederazione era in linea di massima disposta a prendere a carico la terapia all'arcata inferiore sinistra fino ad un ammontare massimo di 13'904,75 franchi (cfr. doc. 32a dell'incarto di prima istanza). Posteriormente, l'autorità inferiore ha chiesto al Dott. C. di fornire agli atti dei preventivi più precisi e/o fatture. Finalmente, il CEDA DDPS ha pagato tutte le fatture riferite agli interventi all'arcata inferiore sinistra per una somma totale di 13'904,75 franchi ed emanato la querelata decisione circa la richiesta – implicita – di pagamento di 30'851.-- franchi per delle cure all'arcata superiore sinistra. 5.3.4 Visto quanto considerato qui sopra (consid. 5.3.1 e 5.3.2) lo scrivente Tribunale sulla scorta dell'esame dell'incarto (e non in base ai gravami peraltro neanche formulati cfr. prec. consid. 2.2 e consid. 6.1 qui di seguito) non intravede in ché l'autorità di prima istanza avrebbe violato l'art. 12 PA. In effetti, ricevuta la richiesta, essa ha chiarito i fatti, facendo capo ad un parere del medico di fiducia della SUVA, assicuratore per danni fisici cagionati a terzi dai militari. Quest'ultima, per altro, ha sentito la ricorrente in presenza del patrocinatore e ha richiesto ogni documentazione reperibile circa i trattamenti e lo stato di salute della ricorrente. Per quanto attiene invece all'atteggiamento della ricorrente, lo scrivente Tribunale deve constatare che quest'ultima ha fornito pochissime informazioni, per altro anche contraddittorie, omettendo addirittura di cifrare la pretesa di risarcimento e di precisare tra altro che trattamenti,
A-642/2011 Pagina 14 almeno secondo lei, erano da ricondurre all'incidente del 2001. Tale atteggiamento, specialmente quando una parte è patrocinata da un'assicurazione di protezione giuridica, contravviene gravemente all'art. 13 PA nonché alle regole in materia di fardello della prova applicabili nell'ambito della responsabilità civile dello Stato (cfr. prec. consid. 5.3.2). 5.4 Resta da esaminare, come considerato qui sopra, se il CEDA DDPS ha abusato del suo potere d'apprezzamento. 5.4.1 Come già considerato, mentre l'autorità inferiore ha indagato sulla causa possibile dei problemi attuali di salute della ricorrente, quest'ultima si è limitata a fornire due preventivi ed una copia della formula destinata all'assicurazione militare compilata dal Dott. C.. Come peraltro dimostra anche l'incarto di prima istanza, la ricorrente non ha neanche mai formulato ulteriori richieste di prove. 5.4.2 Lo scrivente Tribunale constata in primo luogo che il medico curante, in questa formula destinata alla SUVA, fa riferimento all'assicurazione militare soltanto in relazione agli interventi all'arcata inferiore e non a quelli all'arcata superiore; in altre parole, il medico curante non ha, almeno in questa prima versione della richiesta, espresso il parere che il trattamento all'arcata superiore sinistra sia da risarcire dall'assicurazione militare (cfr. doc. 36.3b dell'incarto di prima istanza, cifra 7). Risulta poi dalla breve lettera di questo medico che la pretesa – non viene neanche specificata quale (trattamenti per l'arcata inferiore, superiore o ambedue) – poggia sull'anamnesi della ricorrente che ha dichiarato avere avuto un incidente stradale : "anamnestisch sind die dentalen Probleme auf einen Unfall mit einem Militärfahrzeug zurückzuführen" (doc. 36.2 dell'incarto di prima istanza). L'anamnesi del problema in medicina, non è nient'altro che la raccolta delle notizie riguardanti i precedenti fisiologici e patologici personali ed ereditari del paziente, compiuta a scopo diagnostico mediante l'interrogatorio del paziente stesso. Pertanto l'affermazione in questione deve essere ritenuta soltanto come una semplice affermazione di parte con il potere probatorio che ne discende. Il Dott. C., per altro, non ha mai fornito alcuna spiegazione a sostegno della citata dichiarazione fondata sulla semplice anamnesi del problema. Di conseguenza egli non ha neanche mai espresso la sua
A-642/2011 Pagina 15 opinione di specialista a sostegno del preteso nesso di causalità. Anzi, il modo in cui sono stati compilati la lettera succitata ed il modulo destinato all'assicurazione, anche se fuorviante, tende a dimostrare che il medico curante riteneva possibile il nesso causale con i problemi all'arcata inferiore, ma non di certo con quelli all'arcata superiore. Infine, risulta dalle dichiarazioni della ricorrente stessa che, lo si ricorda, era accompagnata dal proprio patrocinatore, che i problemi attuali sarebbero dovuti al fatto che le cure del 2001 non sarebbero state eseguite correttamente; quest'argomentazione di cui non s'intravede neanche minimamente la pertinenza – trattandosi di cercare a fondare una responsabilità dello Stato e non semmai del dentista che avrebbe eseguito male gli interventi – viene inoltre invocata anche allo stadio del presente ricorso; a parte quanto precede, non verrà più presa in considerazione. Già a questo stadio, si deve ritenere che la ricorrente non ha fornito elementi convincenti a sostegno della tesi dell'esistenza di un nesso causale adeguato. 5.5 Nonostante quanto precede, l'autorità inferiore, ossequiando così ai suoi doveri derivanti dall'art. 12 PA, ha fatto allestire un referto dal medico di fiducia. Questo referto esamina in base alla documentazione a disposizione, le costatazioni eseguite dopo l'incidente (solo il ponte dentale all'arcata inferiore sinistra era stato lesionato dall'incidente) nonché i vari e numerosi trattamenti per problemi dentari subiti dalla ricorrente dal 2001. Detto referto spiega in modo chiaro ed anche convincente perché si deve ritenere che i trattamenti proposti dal Dott. C._______ all'arcata superiore sinistra non sono da ricondurre all'incidente. 5.6 Un referto come quello eseguito dal Dott. D., è stato allestito da quest'ultimo nelle sue vesti di medico di fiducia della SUVA. Secondo constante giurisprudenza, simili referti hanno sempre valore probatorio superiore a qualsiasi rapporto del medico curante. In effetti, l'Alta Corte ha più volte ribadito che una perizia di parte non ha lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o da un assicuratore contro gli infortuni conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a, DTF 122 V 160 consid. 1c). Oltre al fatto che, come considerato qui sopra, le dichiarazioni del Dott. C. non comprovano niente, l'autorità inferiore, seguendo il parere del medico di
A-642/2011 Pagina 16 fiducia commissionato appositamente per valutare il nesso causale, non ha quindi abusato del suo potere d'apprezzamento. Di conseguenza, già per questi motivi, il ricorso deve essere respinto. 6. Dopo avere ricevuto la qui querelata decisione, la ricorrente ha richiesto ed ottenuto l'incarto completo della causa, formulando quindi il presente ricorso. In questo documento, viene affermato – in relazione alla documentazione emanata dal Dott. C., tra altro già prodotta nel corso della procedura di prima istanza – che i problemi della ricorrente alla mascella superiore sinistra sono da ricondurre all'incidente del 2001 e che mal si capisce la decisione impugnata. La ricorrente chiede che venga allestita una perizia per stabilire il nesso causale tra le cure consigliate dal Dott. C. e menziona soltanto che non s'intravedono i motivi per i quali l'autorità di prima istanza ha seguito il referto del Dott. D._______, visto che quest'ultimo non ha visitato la ricorrente. 6.1 La presente causa è una causa di ricorso e si tratta quindi di ritenere che lo scrivente Tribunale, come autorità giudiziaria di controllo, non ha per compito di stabilire i fatti ab ovo, bensì occorre tenere conto della fattispecie già stabilita dall'autorità inferiore. Di conseguenza, a questo stadio della procedura, risulta razionale domandare alle parti di motivare i loro ricorsi (art. 52 PA; cfr. prec. consid. 2.2) ed aspettarsi che indichino all'autorità di seconda istanza gli elementi di fatto che sembrano loro essenziali, piuttosto che chiedere all'autorità stessa di procedere a nuove e complete investigazioni. Le parti non possono dunque accontentarsi semplicemente di lasciare al giudice l'incombenza di supplire alle loro mancanze (cfr. CLÉMENCE GRISEL, op. cit., n. marg. 152, 158 e 165). In questo senso, il principio inquisitorio consiste nell'obbligazione di rivedere l'accertamento dei fatti piuttosto che stabilirli nuovamente (cfr. CHRISTOPH AUER, Komnmentar VwVG, ad art. 12 PA, n. marg. 9 segg; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 676). Lo scrivente Tribunale si è espresso su questo nei precedenti considerandi. Peraltro, la motivazione adotta non soddisfa ai requisiti dell'art. 52 PA (cfr. prec. consid. 2.2). Il ricorso, anche se redatto nella presente vertenza da un giurista, neanche si confronta alla decisione impugnata, né tantomeno tenta di spiegare in ché la legge sarebbe stata violata. Esso comporta in sé l'unica affermazione dell'esistenza del nesso causale, per
A-642/2011 Pagina 17 altro basandosi sempre sullo stesso documento di quello menzionato in prima istanza. L'unico argomento nuovo, nella fattispecie, è la richiesta di perizia allo scrivente Tribunale, al fine di stabilire il nesso causale e valutare se le terapie proposte dal Dott. C._______ sono adeguate. A leggere il ricorso, il motivo di tale richiesta si basa unicamente sul fatto che il Dott. D._______ non ha visitato la ricorrente. Ad ogni modo, detta richiesta neanche cita – almeno sommariamente – per quali altri eventuali motivi il referto del Dott. D._______ non sarebbe attendibile o in che misura si baserebbe su elementi errati; questo modo di procedere non adempie ai doveri di parte (DTF 131 II 200, consid. 3.3). Visto quanto precede, la necessità di fare allestire una perizia allo stadio della procedura di ricorso verrà esaminata brevemente qui di seguito. 6.2 La richiesta in oggetto è una richiesta di prova ai sensi dell'art. 33 PA, disposto applicabile anche dinanzi allo scrivente Tribunale. Conformemente a questo disposto, "l'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiono idonee a chiarire i fatti". Da quanto precede, si evince che l'autorità gode di un ampio potere d'apprezzamento nel decidere se assumere o meno una prova. Sulla base della dottrina e di una giurisprudenza costante, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di una prova, e decidere di non assumerla, se ritiene, in modo non arbitrario, che tale prova non è atta a fondare, modificare o influenzare la decisione da prendere, nel senso che le prove già assunte gli hanno permesso di formarsi la sua intima convinzione (DTF 130 II 425, consid. 2.1; DTAF B-2213/2006; PATRICK SUTTER, in: Kommentar VwVG, ad art. 33 PA; cfr. pure prec. consid. 5.3.1 e rif. citati). 6.3 Nella presente fattispecie, non s'intravedono motivi di ordinare una perizia. Oltre al peso – assai importante – che si deve comunque conferire a dei referti allestiti da medici di fiducia di assicurazioni sociali (cfr. prec. consid. 5.6), lo scrivente Tribunale constata che il Dott. D._______ ha avuto a disposizione dati sui vari trattamenti subiti dalla ricorrente (tra l'altro le dichiarazioni della ricorrente stessa, ma anche l'incarto dell'ufficio delle prestazioni complementari del Canton Y., come radiografie consecutive all'incidente, posteriori (del 2008) ed anche recenti tra l'altro fornite dal medico curante [cfr. incarto di prima istanza e pure referto Dott. D., doc. 14 a]). Il rappresentante della ricorrente – lo si ricorda – ha avuto l'incarto di prima istanza prima d'inoltrare il presente ricorso.
A-642/2011 Pagina 18 Gli elementi considerati nel referto sono proprio quelli che servirebbero per l'allestimento di una perizia e sono molto più precisi di un esame sulla persona della ricorrente stessa in quanto stabiliscono dei fatti – ad esempio che l'arcata superiore sinistra non era stata lesionata dall'incidente – che una visita al giorno d'oggi non permetterebbe neanche di stabilire. I dati sui successivi trattamenti subiti, trattamenti con i quali sono state pure smontate protesi precedentemente installate da un altro medico curante, consentono pure di capire che cosa sia successo durante gli ultimi anni e quindi al specialista di farsi un'idea dell'evoluzione dello stato delle mascelle della ricorrente. In questo senso, l'argomentazione della ricorrente secondo cui il Dott. D._______ non l'ha visitata ha come unico scopo il tentativo di fare allestire una perizia nella speranza che il perito si esprima in un altro senso sull'esistenza del nesso causale. Tale speranza non basta a fondare validamente una richiesta di prova ai sensi dell'art. 33 PA, specialmente quando – come nella fattispecie – il ricorso adempie appena ai requisiti in materia di motivazione e non spiega – anche sommariamente – in ché le prove addotte dall'autorità inferiore non erano sufficienti o pertinenti, o in ché detta autorità avrebbe commesso errori nell'apprezzamento dei fatti. Di conseguenza, la richiesta di perizia è respinta. In conclusione, ritenuto che la ricorrente non ha minimamente dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso ed i pregiudizi asseriti nonché considerato inoltre il fatto che l'autorità di prima istanza non ha violato in alcun modo le regole in materia d'assunzione delle prove, né abusato del suo potere d'apprezzamento giudicando – appunto – che il nesso causale adeguato non era stabilito, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza, il preteso risarcimento volto alla copertura degli interventi all'arcata superiore sinistra pari a 30'851.-- franchi non può essere concesso alla ricorrente. 7. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite a 1'500.-- franchi, importo che viene interamente compensato con l'anticipo spese versato dalla ricorrente.
A-642/2011 Pagina 19 Visto l'esito del ricorso e con riferimento all'art. 64 cpv. 1 PA e 7 cpv. 1 TS- TAF, alla ricorrente non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile. 2. Le spese di procedura, di 1'500.-- franchi, sono poste a carico della ricorrente, e vengono compensate con l'anticipo già versato dalla stessa. 3. Non vengono assegnate indennità per ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; Atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni
L'indicazione dei rimedi giuridici si trova a pagina seguente
A-642/2011 Pagina 20 Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale in ambito di responsa- bilità dello Stato possono essere impugnate davanti al Tribunale federale a condizione che concernano controversie di carattere patrimoniale il cui valore litigioso sia pari almeno a fr. 30'000.– o nelle quali si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Se il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibi- le, esso deve essere interposto, nel termine di 30 giorni dalla notifica- zione della decisione contestata, presso il Tribunale federale, 1000 Lo- sanna 14 (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: