A-6241/2015 Pagina 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-6241/2015
S e n t e n z a d e l 1 5 f e b b r a i o 2 0 1 7 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del collegio), Jürg Steiger, Jérôme Candrian, cancelliere Manuel Borla
Parti
A._______, rappresentato ..., patrocinato dall'avv. ..., ricorrente,
contro
Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura - Progetti Regione Sud, Sud, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona, patrocinate dall'avv. ..., controparte,
Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna, autorità inferiore
Oggetto
Decisione di approvazione dei piani (procedura a posteriori).
A-6241/2015 Pagina 2 Fatti: A. Con decisione del 19 settembre 2008 l'Ufficio federale dei trasporti (in se- guito: UFT) ha approvato il progetto delle Ferrovie federali svizzere (in se- guito: FFS o controparte) concernente la realizzazione della nuova linea ferroviaria ... – Varese (FMV). In particolare, l’autorità federale, costatata la presenza di condutture elettriche (elettrodotti) di proprietà delle B._______ (B.), dell’C. (C.), e delle D. (D.), che sarebbero entrate in conflitto con il nuovo tracciato ferro- viario, ha disposto a carico delle FFS l’onere di elaborare un progetto di dettaglio in merito ai necessari adattamenti. B. a. In ossequio a quanto richiesto, le FFS hanno presentato il progetto de- nominato "Nuova linea Ferroviaria FFS ... – ... – Confine (FMV) Adatta- menti condutture elettriche B./C./D." (in seguito: Progetto Adattamento condutture elettriche) del 14 gennaio 2009. In buona sostanza esso contemplava lo spostamento del tracciato dell’elettrodotto delle B._______ (B.), delle C. (C.) e delle D. (D.). b. Tale progetto è stato sottoposto all’UFT il 20 gennaio 2009, il quale, op- tando per la procedura ordinaria di approvazione, ha disposto la pubblica- zione dello stesso nei Comuni interessati e invitato le autorità cantonali e federali pertinenti (segnatamente Servizi generali del Dipartimento del ter- ritorio del Canton Ticino, Ufficio federale dell’ambiente [UFAM], Ufficio fe- derale delle strade [USTRA], Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [ESTI]) a partecipare alla procedura di consultazione. Conseguente- mente alle osservazioni e alle prese di posizioni sorte come pure alle 4 opposizioni inoltrate ed in seguito ritirate – eccezion fatta per una – le FFS hanno modificato il progetto inziale, con variante del 5 agosto 2009. Il Pro- getto in oggetto è quindi stato approvato dall’UFT con decisione dell’11 set- tembre 2009 (cfr. doc. 3 Decisione di approvazione dei piani dell’11 settem- bre 2009). c. In buona sostanza il progetto contemplava lo spostamento delle linee elettriche/elettrodotti B. (50 kV e 11 kV), D._______ (11 kV) e C._______ (16 kV) “incrociate dalla nuova ferrovia”, il cui principio “era già stato ancorato nella decisione di approvazione del progetto FMV del 19 settembre 2008”. In altre parole le linee aeree e gli elettrodotti interrati esi- stenti venivano adattati o sostituiti con un “nuovo tracciato cavi”, intera- mente interrato.
A-6241/2015 Pagina 3 d. Nello specifico, l’UFT ha posto diversi oneri a carico delle FFS segnata- mente per quanto riguarda la tecnica di costruzione e meglio in materia di conflitto con impianti terzi, di verifica statica per gli attraversamenti e paral- lelismi sotterranei di condotte, di verifica statica per i pali terminali e di im- pianti elettrici. Con riferimento a questi ultimi, l’ESTI ha dato il proprio ac- cordo al Progetto segnalando alcune condizioni, le quali sono state ricono- sciute dall’UFT “parte integrante dell’approvazione sotto forma di oneri per le FFS” (cfr. decisione di approvazione piani dell’11 settembre 2009, pag. 8). C. Con scritto del 6 maggio 2013 lo Studio d’ingegneria e consulenze F., consulente per la parte elettrica delle FFS, costatata la realiz- zazione dell’elettrodotto in cavo da 50 e 380 kV in violazione delle distanze minime dai binari secondo la norma SN 671 260, ha chiesto all’ESTI una presa di posizione in merito. In particolare il consulente FFS ha chiesto se esistevano o dovevano “essere considerate altre normative o direttive oltre alla SN 671 260” rispettivamente se potevano “sussistere delle deroghe al non rispetto” di quest’ultima (cfr. doc. 5). D. In sede esecutiva, “a causa di alcune infrastrutture di terzi in loco, non sem- pre corrispondenti ai piani esecutivi ricevuti”, è stato necessario apportare modifiche planimetriche e altimetriche al tracciato del bauletto cavi. Con- seguentemente il 20 marzo 2015, le FFS hanno sottoposto all’UFT – in procedura semplificata e a posteriori - un nuovo progetto denominato “Adattamenti conduttore elettriche D./C./B., Co- muni di ... e ...”. Esso - approvato con decisione del 27 agosto 2015 – contempla in particolare un adeguamento della geometria del bauletto e meglio uno scostamento planimetrico massimo di 1.30 m lungo la tratta di elettrodotto tra il km 2.300 e il km 2.400 (cfr. doc. 1 Decisione di approva- zione dei piani del 27 agosto 2015 e relazione tecnica del 5 novembre 2014). E. Contro tale decisione, notificatagli il 3 settembre 2015, il A._______, in data 2 ottobre 2015, ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando l'annullamento della stessa, protestate tasse, spese e ripetibili. A fondamento del proprio atto ricorsuale l'Esecutivo comunale ha censu- rato la violazione delle norme procedurali in materia di competenza dell'au- torità di approvazione, la violazione del diritto di essere sentito prima
A-6241/2015 Pagina 4 dell'adozione del provvedimento impugnato, come pure nel corollario del diritto ad una decisione adeguatamente motivata e la violazione dei dispo- sti legali in materia di procedura semplificata. F. Con osservazioni del 2 novembre 2015 le FFS (in seguito: anche contro- parte) hanno chiesto a questo Tribunale di respingere integralmente il ri- corso, protestate tasse spese e ripetibili. Esse hanno contestato le censure formali di parte ricorrente ritenendo corretta la competenza decisionale dell’UFT, giustificata l’adozione della procedura semplificata, e privo di fon- damento l’asserita violazione del diritto di essere sentito ritenendo peraltro che nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta tale violazione, essa avrebbe potuto essere sanata in sede ricorsuale. Nel merito controparte sostiene il rispetto di tutte le normative applicabili, in particolare dell’Ordi- nanza sulle linee elettriche anche in base alla perizia prodotta dalla E., Studio mandatario dell’allestimento dei piani concernenti l’in- terramento delle linee elettriche. G. Con osservazioni del 9 novembre 2015 l'autorità inferiore ha confermato il buon fondamento della decisione impugnata, sottolineando che i gravami dell'insorgente non sono fondati. L'UFT ha evidenziato in particolare che la modifica di progetto è conforme ai disposti legali applicabili. Essa inoltre, essendo di ordine tecnico, è di sua competenza esclusiva. Per quanto con- cerne la consultazione del Comune e del Cantone l'autorità federale ha ricordato come essa "non era necessaria", tuttavia continua l'UFT alla luce del ricorso "la questione può rimanere aperta". H. Con scritto del 7 gennaio 2016, il A. ha presentato le proprie os- servazioni finali, riconfermandosi nelle proprie richieste e allegazioni, che per quanto più di interesse verranno riprese nel prosieguo.
A-6241/2015 Pagina 5 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce- dura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministra- tivo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). 1.2 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emessa dall'UFT, che è un ufficio federale subordinato al Dipartimento fe- derale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DA- TEC) ai sensi dell'art. 33 lett. d LTAF, avente per oggetto una materia di- versa da quelle indicate all’art. 32 LTAF. Ne discende dunque la compe- tenza del presente Tribunale a statuire sul ricorso. 1.3 Il ricorso, considerata la notifica per posta semplice avvenuta il 3 set- tembre 2015, è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg. e art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Esso è dunque ricevibile in ordine. 1.4 Conformemente all'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha parte- cipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impu- gnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). In concreto, il A._______ è proprietario dell’elettrodotto oggetto di modifica di tracciato secondo il progetto approvato. Esso approvvigiona in partico- lare le utenze industriali e private del Comune. Sebbene il A._______ non abbia sollevato alcuna opposizione, in merito si ritornerà più avanti (consid. 5), esso adempie i requisiti posti dall’art. 48 cpv. 1 PA, e risulta quindi legit- timato a ricorrere. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tutta- via che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità can-
A-6241/2015 Pagina 6 tonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA; cfr. MOSER/BEU- SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezza- mento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto ri- guarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie cono- scenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; tra le tante sentenza del TAF A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; BENJAMIN SCHINDLER in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49 PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza neces- sità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. tra le tante sentenza del TAF A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4). Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'appro- vazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando – come in casu – si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. tra le tante sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 con- sid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono vera- mente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenza del TAF A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). 2.3 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62 PA, lo scri- vente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit cu- ria. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gra- vami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il TAF a proce- dere in questo senso (DTF 122 V 15 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; tra le tante sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; MOOR/POLTIER, Droit admi- nistratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pag. 300 e segg.).
A-6241/2015 Pagina 7 3. A fondamento del proprio atto ricorsuale l’insorgente ha inoltrato censure di ordine formale e materiale, segnatamente la violazione delle norme pro- cedurali in materia di competenza dell'UFT (consid. 4) e la violazione del diritto di essere sentito nel corollario del diritto di esprimersi prima dell'ado- zione di un provvedimento che lo riguarda come pure nel corollario del di- ritto ad ottenere una decisione motivata (consid. 5). 4. 4.1 In primo luogo il ricorrente ha posto l'eccezione di incompetenza dell'UFT, rilevando che esso non sarebbe “l'autorità competente ad appro- vare gli adattamenti alle condutture elettriche (D./C./B.)", poiché l’elettrodotto “non è destinato né esclusivamente né prevalentemente alla costruzione o all’esercizio della nuova ferrovia FMV”, in particolare esso appartiene al A. e le FFS non sono allacciate a tale opera. Le FFS hanno invece riferito che la decisone di approvazione piani impugnata è la semplice conseguenza della necessità di modificare “le planimetrie e le altimetrie riferite al trac- ciato del bauletto cavi per rapporto alla precedente pubblicazione, e meglio quella avvenuta il 15.01.2009”, a causa della diversa edificazione del bau- letto rispetto ai piani esecutivi presentati. In altre parole, continua la con- troparte, ammessa la competenza nel quadro della decisione di approva- zione piani dell’11 settembre 2009, non si giustifica la presunta attuale in- competenza delle medesime autorità. L’UFT ha a sua volta ribadito quanto già indicato da controparte rilevando che la necessità di apportare una mo- difica con il relativo adattamento ai piani approvati è da ricercare nel posi- zionamento del bauletto diverso da quanto indicato dai piani a suo tempo presentati. 4.2 4.2.1 Nel valutare il diritto qui applicabile, vale il principio secondo cui sono determinanti le norme giuridiche valide al momento della realizzazione della fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2 a ed. 2013, n. 169). Secondo la giurisprudenza dell'Alta corte, la legalità di un atto am- ministrativo dev'essere giudicata, di regola, in base al diritto vigente al mo- mento dell'emanazione dello stesso (cfr. DTF 130 V 329 consid. 2.3; 125 II 591 consid. 5e/aa). Questo principio si basa principalmente sul concetto secondo il quale l'istituto del ricorso di diritto amministrativo tende in primo luogo al controllo della legalità della decisione querelata, motivo per cui
A-6241/2015 Pagina 8 eventuali modifiche delle disposizioni pertinenti intervenute durante la pro- cedura di ricorso sono da considerarsi irrilevanti (cfr. MARCO BORGHI, Il di- ritto amministrativo intertemporale, in: Revue de droit suisse [RDS] / Zei- tschrift für schweizerisches Recht [ZSR] 1983, II, pag. 487). 4.2.2 Ne discende dunque che siccome il 1° gennaio 2016 - con la modifica della legge federale sul trasporto dei viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV; RS 745.1) – alcuni articoli della Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) sono stati modificati, tra cui l’art. 18 cpv. 2 LFerr, e ci si trova confrontati ad una decisione resa il 27 agosto 2015 dall’UFT – si applica il vecchio diritto. 4.2.3 Le costruzioni o le modificazioni di edifici e impianti destinati esclusi- vamente o prevalentemente alla costruzione o all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità competente che di regola è l’UFT (art. 18 cpv. 1 e 2 LFerr). La questione di sapere se una costruzione serva esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario deve es- sere esaminata in ogni singolo caso sulla base della situazione concreta (cfr. sentenza del TF 1C_463/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 2.2; DTF 122 II 265 consid. 3; 116 Ib 400 consid. 5a). Tale condizione è in genere realizzata quando la costruzione presenta, dal profilo oggettivo e dello spa- zio, una connessione stretta e necessaria con l'esercizio della ferrovia (cfr. DTF 127 II 227 consid. 4). L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono invece sottoposte al diritto cantonale (art. 18m cpv. 1 Lferr). Nel caso di cosiddetti impianti misti, vale a dire che presen- tano delle parti destinate all'esercizio ferroviario e delle parti ad esso estra- nee, occorre esaminare se prevalgono le finalità dell'esercizio ferroviario oppure altri scopi. Qualora l'opera costituisca un'unità sotto il profilo co- struttivo e funzionale e sia prevalentemente destinata all'esercizio della fer- rovia, essa è assoggettata alla procedura federale di approvazione dei piani (DTF 127 II 227 consid. 4a-c). 4.3 4.3.1 Con la decisione di approvazione dei piani dell’11 settembre 2009, l’UFT ha previsto lo spostamento degli elettrodotti B., D. e C._______ che scorrono in parallelo al tracciato della linea ferroviaria. Il nuovo tracciato dell’elettrodotto, in sostituzione dell’esistente, si snoda su di una lunghezza di 3.947 km e tocca i Comuni (ed ex Comuni) di ..., ..., ..., ... e ..., dove nel tratto terminale di ..., vi sono alcune ramificazioni che collegano il nuovo elettrodotto alle linee esistenti. Dall’istruttoria è emerso
A-6241/2015 Pagina 9 che la presenza di strutture esistenti “non sempre corrispondenti ai piani esecutivi” hanno imposto lievi modifiche planimetriche del tracciato dei bauletti cavi, da qui l’approvazione dei piani a posteriori. A dire dell’insor- gente l’UFT non sarebbe competente a statuire in merito all’approvazione dei piani qui impugnata poiché l’elettrodotto è di proprietà del A._______ e serve ad approvvigionare di energia elettrica tutte le utenze industriali e residenziali del Comune. Inoltre lo stesso non sarebbe destinato “né esclu- sivamente né prevalentemente” alla costruzione o all’esercizio della nuova ferrovia FMV e le FFS non sono allacciate. 4.3.2 A torto. Infatti, come manifestamente emerge dagli atti istruttori, il ma- nufatto litigioso è stato oggetto di una precedente approvazione piani l’11 settembre 2016. La decisione impugnata, in questo senso, si limita a po- steriori ad approvare una modifica planimetrica del bauletto, conseguente- mente alla necessità di adattare il progetto alla reale situazione fattuale, nella misura in cui i piani esecutivi sottoposti differivano da quest’ultima. In questo contesto mal si comprende la censura del ricorrente, il quale ha beneficiato dei diritti conferitigli dalla legge nel contesto dell’approvazione piani dell’11 settembre 2009 in procedura ordinaria. Pretendere ora di limi- tarsi ad un’analisi del solo manufatto – consci che lo stesso rientra in un contesto più ampio – è pretestuoso. Affermare quindi il contrario e generi- camente rilevare un errore già commesso in occasione dell’approvazione piani 2009, non merita ora alcuna tutela. 4.4 Posto quanto sopra, la censura di incompetenza dell’UFT nell’adozione della decisione impugnata è infondata. 5. 5.1 Il ricorrente ha lamentato altresì la violazione del diritto di essere sen- tito, poiché pronunciando la decisione qui impugnata senza previa notifica, sarebbe venuto meno il proprio diritto di esprimersi sull’oggetto litigioso. In particolare, il A._______ ha condannato l’impossibilità “di prendere posi- zione sui piani, sulla relazione tecnica e sulla perizia allestita dalla G._______ [...] e eventualmente chiedere degli approfondimenti o richie- dere determinate garanzie”. Inoltre, l’insorgente ha rilevato che la deci- sione impugnata non “si china minimamente” sul mancato rispetto della norma SN 671 269, conseguentemente alla modifica di tracciato del bau- letto e al non rispetto delle distanze minime previste, evidenziata del resto dalla relazione tecnica della società F._______ SA, consulente esterno per la parte elettrica delle FFS. Controparte ha invece evidenziato che l’asse- rita violazione non trova fondamento, considerata la corretta applicazione
A-6241/2015 Pagina 10 della procedura semplificata adottata dall’autorità federale e per di più l’as- senza di critiche “in occasione della prima pubblicazione e meglio quella del 2009”. Sennonché, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la censura formale proposta, essa non si oppone ad un’eventuale sanatoria del principio costituzionale in sede ricorsuale. L’autorità di prima istanza, confermando la correttezza della procedura semplificata, ha sottolineato che la consultazione del Cantone e del A._______ non era necessaria, la- sciando in proposito a questo Tribunale “decidere se il presente ricorso può riparare un eventuale violazione del diritto di essere sentito del Comune”. 5.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola- zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale do- glianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ri- corso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1). Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., è concretizzato in procedura amministrativa federale dagli artt. 18, 26 – 33 e 35 cpv. 1 PA. Lo stesso garantisce all'in- teressato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavore- vole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell'incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla de- cisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010 consid. 6; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.3; tra le tante sentenza del TAF A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii). In base a quanto precede, il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato rispettato (cfr. pure consid. 5.3 e segg. qui di seguito). 5.3 5.3.1 Giusta l’art. 18i cpv. 1 let. b Lferr la procedura semplificata si applica agli impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente. Tale procedura si applica pure ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato. (cfr. art. 18i cpv. 2 Lferr). Nel quadro della procedura semplificata l'autorità com- petente per l'approvazione dei piani ha la facoltà di ordinare il picchetta- mento, mentre ha l’obbligo di sottoporre il progetto agli interessati, sempre- ché essi non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto;
A-6241/2015 Pagina 11 questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Inoltre l'autorità compe- tente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Co- muni, impartendo un termine adeguato a tal fine. Infine la domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente (art. 18i cpv.3 Lferr). Per il ri- manente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria (art. 18 cpv. 4 Lferr). 5.3.2 Nella fattispecie, in data 11 settembre 2009 l’UFT ha approvato i Piani relativi alla “Nuova linea Ferroviaria FFS ... – ... – Confine (FMV) Adatta- menti condutture elettriche B./C./D.”, i quali, in sede esecutiva, “a causa di alcune infrastrutture di terzi in loco non sempre corrispondenti ai piani esecutivi ricevuti”, hanno dovuto subire modifiche planimetriche e altimetriche al tracciato del bauletto cavi. Conseguente- mente il 20 marzo 2015, le FFS hanno sottoposto all’UFT un nuovo pro- getto denominato “Adattamenti conduttore elettriche D./C./B., Comuni di ... e ...”, che – seguendo la procedura semplificata – è stato approvato con decisione del 27 agosto 2015. Orbene, se la scelta di tale procedura è stata corretta, dalle emer- genze istruttorie risulta che l’UFT è venuto meno agli obblighi prescritti dai disposti di legge che definiscono tale procedura. Infatti, l’autorità inferiore aveva l’obbligo di sottoporre il progetto di approvazione piani del 20 marzo 2015, da una parte al A., in quanto proprietario dell’elettrodotto oggetto di modifica di tracciato, e dell’altra all’Ispettorato federale degli im- pianti a corrente forte (ESTI), quale autorità di vigilanza in materia di im- pianti elettrici, già coinvolta in sede di approvazione piani dell’11 settembre 2009. In questo contesto è a torto che l’UFT richiama l’applicazione dell’art. 18i cpv. 3 Lferr che permette all’autorità competente di “chiedere un parere a Cantoni e Comuni”. Conseguentemente il A. non ha potuto be- neficiare, come prescritto dalla legge, del diritto ad inoltrare regolare oppo- sizione al progetto. 5.3.3 Ciò detto, il Tribunale non può condividere le allegazioni dell’autorità inferiore secondo cui il ricorso risulti essere infondato, segnatamente poi- ché un’eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata in sede ricorsuale, a motivo che la modifica del progetto risulti essere “lieve e di importanza minore”. Infatti, come indicato, l’UFT non ha violato unica- mente il citato principio, bensì pure i disposti legali relativi alla procedura semplificata contemplati dalla Lferr, che imponevano all’autorità inferiore di procedere con una notifica del progetto al A.. Dall’istruttoria è emerso infine che alcuni importanti allegati al progetto, segnatamente la relazione tecnica e la perizia allestita dalla G. relative all’analisi del rischio (Risikoanalyse) (in seguito Perizia) per il mancato rispetto delle
A-6241/2015 Pagina 12 distanze prescritte dalla Norma SN 671 260, siano stati notificate all’insor- gente solamente in sede ricorsuale. In proposito il A._______ ha segnata- mente contestato i valori posti a fondamento della Perizia e ha evidenziato la necessità di procedere con alcuni approfondimenti (cfr. scritto del 4 luglio 2016). Orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che tali approfondimenti e con- testazioni non possono avvenire in questa sede, tenuto conto della speci- ficità della materia e delle valutazioni tecniche di dettaglio che deve com- piere l’autorità inferiore, esaminando pure, se del caso, l’eventualità di una consultazione dell’autorità specializzata per queste problematiche. 5.4 A fronte di quanto sopra l’UFT, con la decisione di approvazioni piani del 27 agosto 2015, ha violato i disposti di legge della Lferr che regolamen- tano la procedura semplificata di approvazione piani, e meglio l’art. 18i Lferr, come pure ha violato il principio costituzionale del diritto di essere sentito dell’insorgente. 6. Alla luce di quanto sopra esposto, il presente gravame deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere annullata con contestuale rinvio dell’incarto all’autorità inferiore, affinché proceda con un’informativa all’in- sorgente secondo i termini di legge e proceda laddove necessario ai perti- nenti e proporzionati approfondimenti invocati dallo stesso. 7. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico delle FFS qui controparte soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 1'000 franchi (cfr. art. 3 TS-TAF). Inoltre il ricorrente, rappresentato nel presente procedimento da un patro- cinatore, ha diritto alla rifusione di 1'500 franchi, Iva e disborsi compresi, a carico della controparte a titolo di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
A-6241/2015 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 27 agosto 2015 dell’Ufficio federale dei trasporti è annullata e l’incarto rinviato allo stesso, affinché si pronunci ai sensi dei considerandi. 2. Le spese processuali pari a 1'000 franchi sono poste a carico delle FFS, quale controparte soccombente. Esse devono essere versate alla crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Alla crescita in giudicato del presente giudizio le FFS corrisponderanno al ricorrente l’importo di 1'500 franchi a titolo di ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario); – controparte (atto giudiziario); – autorità inferiore (n. di rif. 2007/0270-07; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: