B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Decisione annullata dal TF con sentenza del 07.05.2025 (9C_30/2025)

Corte I A-556/2024

S e n t e n z a d e l 26 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Iris Widmer, Pierre-Emmanuel Ruedin, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______, patrocinata dall’avv. Stefano Scheller, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Imposta sul valore aggiunto (1° trimestre 2014 - 4° trimestre 2018; intermediazione finanziaria, deduzione dell’imposta precedente).

A-556/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a La A., con sede a X., è una società anonima iscritta nel registro di commercio dal 15 settembre 2004. Essa ha per scopo statutario, segnatamente « [...] ». Detta società (di seguito: società contribuente o contribuente) è iscritta in qualità di contribuente assog- gettata all’imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) presso l’Ammini- strazione federale delle contribuzioni (AFC) dal 1° ottobre 2004. A.b Con avviso di tassazione (di seguito: AT) n. (...) del 7 gennaio 2020, l’AFC – a seguito dei controlli esperiti nei mesi di ottobre e dicembre 2019 – ha effettuato nei confronti della società contribuente un recupero d’IVA di 209'359 franchi, oltre accessori, per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, in correlazione alla rettifica del recupero dell’imposta precedente in parte riferita all’imposta sull’acquisto. In estrema sintesi, sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute dalla società contribuente, l’AFC ha ritenuto l’attività da lei svolta come rientrante nella categoria delle prestazioni di mediazione finanziaria (o intermediazione finanziaria) nel settore del mercato monetario e dei capitali escluse dall’IVA, senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente, e tutti i costi da lei sopportati come in diretta relazione con tale attività. Per tale motivo, l’AFC le ha negato il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, che avrebbe esercitato a torto, procedendo al suo recupero. A.c Con scritto 26 febbraio 2020, la società contribuente – per il tramite dei suoi patrocinatori – ha contestato il succitato AT del 7 gennaio 2020, addu- cendo in particolare che le operazioni da lei eseguite, per cui avrebbe esercitato il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, non potrebbero essere qualificate di attività di mediazione finanziaria esclusa dall’IVA, poiché essa eserciterebbe in modo preponderante un’attività di consulenza finanziaria. Di fatto, potrebbe essere qualificata di mediazione unicamente l’attività svolta in chiusura di tutta la sua attività, ovvero quando metterebbe in contatto due parti affinché concludano l’operazione. Gli elementi su cui si fonderebbe l’AFC – e di cui ne contesta la valutazione – non permette- rebbero di ritenere un’attività di mediazione. A.d Con decisione 20 dicembre 2021, l’AFC ha confermato integralmente il recupero d’imposta di cui al predetto AT del 7 gennaio 2020, per gli stessi motivi già ivi indicati, prendendo posizione sulle censure della contribuente. A.e Avverso la predetta decisione, la società contribuente – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato reclamo 1° febbraio 2022 dinanzi

A-556/2024 Pagina 3 all’AFC, postulandone l’annullamento, in sostanza per i motivi già evocati in precedenza. Essa ha infatti fatto valere che la sua attività sarebbe la consulenza finanziaria e non la mediazione finanziaria esclusa dall’IVA. In caso di reiezione del reclamo, essa ha chiesto di essere sentita dall’AFC. A.f Con decisione su reclamo dell’11 dicembre 2023, l’AFC ha respinto detto reclamo, riconfermandosi nella sua precedente decisione, prendendo posizione sulle censure della contribuente. B. B.a Avverso la predetta decisione su reclamo, la società contribuente (di seguito: ricorrente o società ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso 25 gennaio 2024 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula l’acco- glimento del suo ricorso e il conseguente annullamento della decisione impugnata. In sostanza, la società ricorrente, per gli stessi motivi evocati in precedenza, fa valere che la sua attività sarebbe la consulenza finan- ziaria e non la mediazione finanziaria esclusa dall’IVA. B.b Con risposta 26 marzo 2024, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) si è riconfermata nella propria decisione, postulando la reiezione del ricorso. C. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini- strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In particolare, le decisioni pronunciate su reclamo dall’AFC in materia IVA possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 83 cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’impo- sta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Il Tribunale è pertanto compe- tente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto pre- scritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2

A-556/2024 Pagina 4 cpv. 4 PA). Nell’ambito delle procedure in materia IVA, non si applica l’art. 2 cpv. 1 PA (cfr. art. 81 cpv. 1 LIVA). 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione dell’AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che impone la società ricorrente al pagamento dell’IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente, quest’ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di colla- borazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di moti- vare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di

A-556/2024 Pagina 5 dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 2.3.1 Allorquando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è con- vinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 5.8 con rinvii; MOSER et al., op. cit., n. 3.144). Tale modo di procedere non è contrario al diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101; cfr. DTF 144 II 427 con- sid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3 con rinvii). Se al contrario, l’autorità di ricorso rimane nell’incertezza dopo aver prov- veduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le re- gole sulla ripartizione dell’onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s’ispirerà all’art. 8 del Codice civi- le svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all’amministrato il compito di stabili- re i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all’amministrazione di dimostrare l’esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L’assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 5.9 con rinvii; A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell’onere probatorio, poiché interviene ad uno stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sen- tenze del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 5.9 con rinvii; A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3). 2.3.2 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l’ammini- strazione fiscale sopporti l’onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l’imposizione o l’importo dell’imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l’imposizione, mentre l’assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l’imposizione, ovvero i fatti che l’esonerano o

A-556/2024 Pagina 6 riducono l’importo d’imposta dovuto (cfr. DTF 146 II 6 consid. 4.2 con rinvii; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 5.10 con rinvii). Se le prove raccolte dall’autorità forniscono sufficienti indizi dell’esi- stenza di elementi imponibili, spetta poi di nuovo al contribuente stabilire l’esattezza delle sue affermazioni e sostenere l’onere della prova del fatto che giustifica la sua esenzione (cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii). Tuttavia, ciò si applica solo se risulta impossibile, nell’ambito della massima inquisitoria e in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 81 cpv. 3 LIVA), stabilire i fatti corrispondenti con un grado di verosimiglianza sufficiente alla realtà (cfr. DTF 139 V 176 consid. 5.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-6526/2020 del 5 luglio 2022 consid. 2.3; A-5842/2020 del 31 marzo 2021 consid. 2.3 con rinvii). In particolare, in ambito IVA, se le condizioni per una correzione della deduzione dell’imposta precedente da parte dell’AFC sono soddisfatte, in- combe quindi al contribuente il compito di fornire la prova che il metodo di correzione applicato dall’AFC ha portato a un risultato scorretto rispetti- vamente che quest’ultima ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Se il contribuente intende far valere una correzione dell’imposta preceden- te diversa da quella dell’AFC, ritenendo di aver diritto a una deduzione dell’imposta precedente diversa rispetto a quella stabilita dall’AFC, spetta quindi a quest’ultimo sopportare l’onere della prova (cfr. sentenze del TAF A-620/2023 del 22 luglio 2024 consid. 5.10; A-2740/2018 del 15 aprile 2019 consid. 4.1; A-3292/2015 dell’8 gennaio 2016 consid. 4.2). 2.4 La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Nel corso degli anni la LIVA ha subito numerose revisioni parziali. Per quanto qui di rilievo, si segnala che la LIVA ha subito una revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (RU 2017 3575, 3590). Pure l’ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA, RS 641.201) è stata oggetto di revisione segnatamente a causa delle modifiche apparse nella LIVA. La revisione parziale dell’OIVA è anch’essa entrata in vigore il 1° gen- naio 2018 (RU 2017 6307, 6324). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, occorre precisare quanto segue. Ai periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, risultano applicabili materialmente la LIVA e l’OIVA nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicem- bre 2017 (di seguito: LIVA e OIVA), mentre ai periodi fiscali dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 la LIVA e l’OIVA nelle loro versioni in vigore dal

A-556/2024 Pagina 7 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (di seguito: nLIVA e nOIVA). Nel pro- seguo del giudizio, per maggiore chiarezza, di principio verrà fatto riferi- mento unicamente alla LIVA e l’OIVA. Eventuali divergenze con le versioni in vigore dal 1° gennaio 2018, verranno segnalate dal Tribunale con l’indi- cazione nLIVA o nOIVA. 2.5 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le Info IVA, le Info IVA concernenti i settori, le Info IVA concernenti la prassi, le informazioni generali, le linee direttive, le circolari, ecc.) non sono vincolanti per le auto- rità giudiziarie (cfr. MOSER et al., op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell’ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l’interpretazione corretta e adeguata delle disposizio- ni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 II 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-3761/2021 del 15 otto- bre 2024 consid. 2.3.2; A-5793/2022 del 18 giugno 2024 considd. 2.4.1 e 2.4.2; A-3061/2018 del 4 giugno 2019 consid 2.3.2). 3. In concreto, oggetto del presente litigio è essenzialmente la questione a sapere se dal profilo dell’IVA le prestazioni fornite dalla società ricorrente ai propri clienti durante i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trimestre 2014 – 4° trimestre 2018), vadano qualificate di presta- zioni escluse dall’IVA in qualità di operazioni di mediazione finanziaria nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA come ritenuto dall’autorità inferiore oppure di mere prestazioni di con- sulenza finanziaria soggette all’IVA come invece sostenuto dalla società ricorrente, rispettivamente come delle prestazioni di altra natura. A tal fine, prima di entrare nel merito della predetta questione (cfr. con- sidd. 4-5 del presente giudizio), di seguito il Tribunale esporrà i principi qui applicabili (cfr. considd. 3.1-3.4 del presente giudizio). 3.1 Giusta l’art. 1 cpv. 2 LIVA, la Confederazione riscuote a titolo d’IVA un’imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguito sul territorio sviz- zero), un’imposta sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’ac- quisto) e un’imposta sull’importazione di beni (imposta sull’importazione). Una prestazione è imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata da un contribuente dietro controprestazione (cfr. art. 18 cpv. 1 LIVA), ciò che presuppone la sussistenza di uno scambio di prestazioni –

A-556/2024 Pagina 8 ovvero, una prestazione e una controprestazione aventi un legame econo- mico diretto – tra un fornitore (o prestatore) e un acquirente (o destinatario; cfr. DTF 138 II 239 consid. 3.2; DTAF 2019 III/1 consid. 3.1 con rinvii). 3.2 Per costante giurisprudenza, nell’esame di una potenziale operazione IVA ai sensi dell’art. 1 LIVA, la sussistenza di un rapporto contrattuale costituisce solo un indizio della sua esistenza, nella misura in cui non sono determinanti i criteri derivanti dal diritto civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a; DTAF 2019 III/1 consid. 3.2 con rinvii; 2007/23 consid. 2.3.2 con rinvii; sentenze del TAF A-3646/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.3; A-5117/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.3). In tale esame, anche la registrazione contabile di una prestazione può essere un indizio per una qualificazione ai sensi dell’IVA, ma non è tuttavia in grado di cambiare la realtà economica dei fatti. Decisivo non è il punto di vista contabile, bensì quello economico (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 3.5 con rinvii, confermata dal TF con sentenza 2C_896/2013 del 17 marzo 2014). Di fatto, è una lettura complessiva delle prove (dati contabili e altri documenti) a dover portare, dal punto di vista economico, all’ammissione di uno scambio di prestazioni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1 LIVA (cfr. citata sentenza del TF 2C_896/2013 consid. 5.3.3). In fine, lo scambio di prestazioni deve essere esaminato dal punto di vista del destinatario della prestazione o della pluralità di prestazioni. In tale fran- gente, deciso è l’uso commerciale generale che ne viene fatto da un deter- minato gruppo di consumatori. La volontà soggettiva delle parti è invece secondaria (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.2 con rinvii; [tra le tante] senten- za del TAF A-5793/2022 del 18 giugno 2024 consid. 2.3.4). 3.3 Benché rispondano alle condizioni dell’art. 1 cpv. 2 LIVA, le prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali di cui all’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA sono escluse dall’imposizione all’IVA (esenzioni in senso improprio; cfr. sentenza del TF 9C_459/2023 del 31 luglio 2024 consid. 2.2; DTAF 2019 III/1 consid. 3.5; sentenza del TAF A-5793/2022 del 18 giugno 2024 consid. 2.2.1). Per tali prestazioni, l’opzione per l’imposizione all’IVA è esclusa (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA) e non sussiste alcun diritto alla de- duzione dell’imposta precedente (cfr. art. 29 cpv. 1 LIVA). Fatto salvo l’art. 21 cpv. 4 LIVA, l’esclusione dall’imposta di una prestazione menzio- nata all’art. 21 cpv. 2 LIVA si determina esclusivamente in funzione del con- tenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve (cfr. art. 21 cpv. 3 LIVA).

A-556/2024 Pagina 9 3.3.1 Giusta l’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA (nella versione qui applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2019), sono escluse dall’IVA le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: − la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi (lett. a); − la mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garan- zie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi (lett. b); − le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso; lett. c); − le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento (lett. d); − le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari (lett. e). − la distribuzione di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol, RS 951.31), le attività di cui all’art. 3 cpv. 2 LICol e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’art. 110 LICol sono disciplinate dalla lett. e. 3.3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mediazione relativa ad operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA può intervenire nell’ambito di una rappresentanza diretta o indiretta. Per determinare se sussista una mediazione esclusa dall’imposta ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA, decisivo è che una persona influisca in modo causale sulla conclu- sione di un contratto tra due parti nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere lei stessa parte del contratto oggetto della mediazio- ne e senza avere interessi propri al suo contenuto (cfr. DTF 145 II 270 con- sid. 4.5.4; sentenze del TF 2C_562/2020 del 21 maggio 2021 con- sid. 10.3.2; 2C_996/2019 del 30 giugno 2020 consid. 5.2; 2C_1096/2018 del 19 settembre 2019 consid. 5.3; sentenze del TAF A-3646/2023 del

A-556/2024 Pagina 10 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.2; A-5117/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.2; A-5793/2022 del 18 giugno 2024 consid. 2.2.2; A-2585/2022 del 29 giugno 2023 consid. 2.3.2; A-2242/2018 del 24 ottobre 2019 consid. 4.2). 3.3.3 Nell’ambito della sua interpretazione della nozione di « mediazione » (« Vermittlung »; « négociation ») ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA, il Tribunale federale si è orientato fortemente sulle normative e sulla giurisprudenza degli Stati membri dell’Unione europea (cfr. DTF 145 II 270 consid. 4.5.3). Secondo le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) citate dal Tribunale federale, il termine di mediazione (« negoziazione », nel diritto europeo) contempla un’attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrat- tuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l’attività di mediazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest’ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l’altro, nell’indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell’en- trare in contatto con l’altra parte e nel negoziare in nome e per contro del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che l’intermediario (« il negoziatore » , nel diritto europeo) abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto (cfr. sentenze della CGCE del 13 dicembre 2001 C-235/00 CSC Financial Services, Racc. 2001 J-10237 punto 39, rispettivamente del 5 luglio 2012 C-259/11 DTZ Zadelhoff vof, Racc. 2012 I-00000 punto 27; sentenze del TAF A-3646/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.2; A-5117/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.2). 3.3.4 La prassi dell’AFC (cfr. AFC, Info IVA 14 concernente il settore Finan- za, pubblicata il 25 febbraio 2015 [di seguito: IIS 14], cifra 5.10.1 segg.) definisce la mediazione ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA allo stesso modo della giurisprudenza del Tribunale federale e della CGCE, sicché non vi è motivo di discostarsene. Più nel dettaglio, secondo la prassi dell’AFC, per « mediazione » ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA, s’intende l’attività di un intermediario operante in tale funzione, consistente nell’agire in maniera finalizzata alla stipulazione tra due controparti di un contratto nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere egli stesso parte contraente del contratto oggetto della mediazione e senza avere un interesse al contenuto del contratto. La mediazione dev’essere svolta come attività d’intermediazione autonoma. Deve distinguersi dalle prestazioni contrattuali tipiche delle parti contraenti del contratto oggetto

A-556/2024 Pagina 11 della mediazione e riferirsi a singole operazioni. A livello di contenuto, la mediazione può consistere fra l’altro nel segnalare a un contraente la pos- sibilità di stipulare un contratto, nel prendere contatto con l’altra parte op- pure nel negoziare i dettagli delle reciproche prestazioni in nome e per con- to del cliente. Non è richiesta la stipulazione effettiva del contratto. Il me- diatore mette in contatto due parti e interviene con la dovuta adeguatezza sulle medesime affinché stipulino un contratto (cfr. IIS 14, cifra 5.10.1; cfr. sentenze del TAF A-3646/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.1; A-5117/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.1; A-2242/2018 del 24 ottobre 2019 consid. 4.2). 3.3.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mediazione che non si riferisce a una singola operazione rispettivamente non è in relazione con le operazioni effettuate successivamente con il cliente non è conside- rata una mediazione ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA. Una simile attività finalizzata ad acquisire o procurare clienti rappresenta piutto- sto una prestazione di servizi nel settore della pubblicità o della messa a disposizione di informazioni. Le relative indennità – note anche con il termine inglese di « finder’s fee » e pagate in contropartita di questa attività di ricerca generale e indeterminata di clienti – sono imponibili in funzione del genere della rispettiva prestazione, indipendentemente dalla modalità con cui sono fissate (cfr. DTF 145 II 270 consid. 4.5.4 con rinvii; sentenze del TF 2C_996/2019 del 30 giugno 2020 consid. 5.2; 2C_1096/2018 del 19 settembre 2019 considd. 5.2 e 5.3; 2C_979/2011 del 12 giugno 2012 consid. 4; parimenti IIS 14, cifra 5.10.2 lett. c). Secondo la prassi dell’AFC, sono considerate « finder’s fee » per esempio le indennità versate per la messa a disposizione di informazioni rispettivamente dati raccolti sui clienti (p. es. indirizzario), la vendita di goodwill e la partecipazione ad eventi con i clienti (cfr. IIS 14, cifra 5.10.2 lett. c). Secondo la giurisprudenza del Tri- bunale federale, un’attività che non si limita all’apporto di nuovi clienti, ma che prevede anche di seguire i clienti in maniera individuale e specializzata fino alla conclusione del contratto, eseguendo ad esempio prestazioni di consulenza e di verifica dei dati, rappresenta invece un’attività di mediazio- ne esclusa dall’imposta in virtù dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA (cfr. sentenza del TF 2C_996/2019 del 30 giugno 2020 consid. 5.5). 3.3.6 Secondo la prassi dell’AFC, un’attività può comprendere nel contem- po sia una prestazione di mediazione esclusa dall’imposta sia prestazioni imponibili, per esempio nel settore della consulenza. Se la prestazione imponibile è di secondaria importanza rispetto alla mediazione, il carattere di un’attività di mediazione esclusa dall’imposta non cambia. In caso con-

A-556/2024 Pagina 12 trario occorre verificare se si è in presenza di un’attività d’intermediazione autonoma (cfr. IIS 14, cifra 5.10.2 lett. d). 3.3.7 Sempre secondo la prassi dell’AFC, se vi è un’attività di mediazione nel senso summenzionato, ai fini del suo trattamento fiscale secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA non è determinante il modo in cui la con- troprestazione – spesso denominata retrocessione o kick back – è fissata (p. es. importo fisso per ogni contratto stipulato o percentuale sul valore del contratto stipulato oppure trasferimento delle commissioni o degli interessi derivanti dalla stipulazione del contratto), bensì il fatto che l’operazione di base oggetto della mediazione sia attribuibile alla parte imponibile o a quella esclusa dall’imposta (cfr. IIS 14, cifra 5.10.3, vedi anche cifra 6.1.6; sentenze del TAF A-3646/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.1; A- 5117/2023 del 1° novembre 2024 consid. 2.2.2.1; A-5793/2022 del 18 giu- gno 2024 consid. 2.2.3). A tal proposito, il Tribunale federale ha però recen- temente precisato che può anche sussistere una mediazione finanziaria esclusa dall’IVA ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA, quando il capi- tale azionario « intermediato » è una non-operazione (« Nicht-Entgelte »), come nel caso dell’emissione di azioni (cfr. sentenza del TF 9C_459/2023 del 31 luglio 2024 [pubblicazione DTF prevista] consid. 4 segg.). 3.4 Allorquando lo stesso fornitore fornisce una pluralità di prestazioni ad un medesimo destinatario ai sensi dell’art. 19 LIVA, occorre determinare dal profilo IVA se si impone lo stesso trattamento fiscale all’insieme delle prestazioni oppure se per ogni singola prestazione vada applicato un diverso trattamento fiscale. Nella definizione della situazione pertinente sono determinanti i criteri già esposti in precedenza dal Tribunale (cfr. con- sid. 3.2 del presente giudizio; DTAF 2019 III/1 consid. 3.4 con rinvii). 3.4.1 Di principio, giusta l’art. 19 cpv. 1 LIVA, le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente. In tal caso, ogni singola presta- zione costituisce un oggetto d’imposta ben distinto, ovvero un’unità di prestazione alla quale va applicato il suo specifico trattamento fiscale (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.1 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-5793/2022 del 18 giugno 2024 consid. 2.3.1; ALEXANDRA PILLONEL, in: MARTIN ZWEIFEL et al. [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer/Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, 1 a ed. 2015 [di seguito: MWSTG-Kommentar], n. 10 ad art. 19 LIVA). Ciò posto, alcuni insiemi di prestazioni di per sé indipendenti dal profilo del diritto civile, possono invece – a determinate condizioni – essere conside-

A-556/2024 Pagina 13 rati come un’unità di prestazioni dal profilo fiscale IVA. In tal caso, verrà allora applicato il medesimo trattamento fiscale all’insieme delle presta- zioni. Più nel dettaglio, si tratta delle cosiddette « operazioni complesse » ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 e 4 LIVA, oppure delle cosiddette « combinazioni di prestazioni » ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LIVA (cfr. DTAF 2019 III/1 con- sid. 3.4.1 con rinvii). Per quanto concerne le operazioni complesse, nella loro valutazione non va tenuto conto né del loro trattamento dal profilo del diritto civile, né del rapporto di valore tra i vari elementi (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.1 con rinvii; PILLONEL, MWSTG-Kommentar, n. 6 ad art. 19 LIVA). L’analisi per determinare se una pluralità di prestazioni deve essere trattata dal profilo IVA come un’unità di prestazioni segue il seguente ragionamento a cascata. 3.4.2 Innanzitutto, è opportuno determinare se le prestazioni costituiscono un tutto economico, ovvero se le prestazioni sono strettamente correlate sotto il profilo economico e si intrecciano l’una con l’altra al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile, di modo che una prestazione non potrebbe essere immaginata senza le altre. In tal caso, trova applica- zione il principio dell’unità della prestazione, secondo cui la pluralità di pre- stazioni costituisce un’operazione economica unica. Lo stesso trattamento fiscale è allora applicabile all’insieme delle prestazioni (cfr. art. 19 cpv. 3 LIVA). In tale frangente, si può parlare di « operazioni economiche omoge- nee ». Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, è necessario che i vari elementi della prestazione globale siano legati su un piano oggettivo, temporale ed economico in modo da formare delle componenti indissocia- bili di un’unica operazione (cfr. sentenze del TF 2C_969/2015 del 24 mag- gio 2016 consid. 2.3.3; 2A.756/2006 del 22 ottobre 2007 consid. 2.4; DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.2 con rinvii). Se il principio dell’unità della prestazione trova applicazione, il trattamento fiscale dell’elemento essenziale, cioè della componente che appare, dal punto di vista economico, in primo piano è determinante per l’insieme della prestazione, senza limitazione alcuna (cfr. sentenze del TF 2C_628/2013 del 27 novembre 2013 consid. 2.6.1; 2A.40/2007 del 14 novembre 2007 consid. 2.2; DTAF 2019 III/1 con- sid. 3.4.2 con rinvii; PILLONEL, MWSTG-Kommentar, n. 34 ad art. 19 LIVA; ANNE TISSOT BENEDETTO, MWSTG-Kommentar, n. 18 ad art. 21 LIVA). 3.4.3 In un secondo momento, le operazioni complesse possono altresì essere fiscalmente trattate in maniera uguale, se tra di loro vi è un cosid- detto « rapporto di prestazione principale e accessoria » (cfr. art. 19 cpv. 4 LIVA). Nel caso delle prestazioni accessorie si tratta di prestazioni parziali strettamente correlate alla prestazione principale. La prestazione princi- pale rappresenta in questo senso il vero e proprio nocciolo ed è in primo

A-556/2024 Pagina 14 piano, mentre la prestazione accessoria è solo di secondaria importanza (cfr. AFC, Info IVA 04, Oggetto dell’imposta, pubblicata il 24 agosto 2015 [di seguito: II 04, cifra 4.2.3). A tal fine, da un lato è necessario che la pre- stazione accessoria sia subordinata alla prestazione principale e che nel contempo essa sia strettamente correlata a quest’ultima. D’altro canto, dal punto di vista economico, essa deve migliorare, completare o integrare la prestazione principale ed essere abitualmente abbinata a quest’ultima (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.3 con rinvii; PILLONEL, MWSTG-Kommen- tar, n. 40 ad art. 19 LIVA). Non è tuttavia determinante il rapporto di valore tra le prestazioni, anche se la prestazione accessoria presenta general- mente, vero, un valore inferiore rispetto a quella principale. Il trattamento fiscale della prestazione principale è allora parimenti applicabile alle prestazioni accessorie (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.3 con rinvii). 3.4.4 In fine, una pluralità di prestazioni indipendenti le une dalle altre – che non costituiscono un’operazione economica omogenea o non rien- trano in un rapporto di prestazione principale e accessoria – riunite in un insieme (combinazione di diversi beni) o offerte quale combinazione di prestazioni (« pacchetti di prestazioni »; combinazione di beni e prestazioni di servizi oppure combinazione di diverse prestazioni di servizi), ai fini dell’IVA possono parimenti essere trattate in modo unitario, se il valore della prestazione preponderante corrisponde ad almeno il 70% della controprestazione complessiva (« regola del 70/30 % »; cfr. art. 19 cpv. 2 LIVA). In tal caso, si parla di « combinazione di prestazioni ». Secondo la prassi dell’AFC, l’insieme o la combinazione di prestazioni devono inoltre essere effettuati in cambio di una controprestazione complessiva (prezzo forfetario o prezzo totale; cfr. II 04, cifra 4.2.1). Se le controprestazioni di ogni singola prestazione sono rese note al destinatario, allora l’art. 19 cpv. 2 LIVA non è applicabile. Peraltro, l’art. 32 OIVA dispone che per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero si applica per analogia l’art. 19 cpv. 2 LIVA (cfr. DTAF 2019 III/1 consid. 3.4.4 con rinvii; PILLONEL, MWSTG-Kommentar, n. 16 segg. ad art. 19 LIVA). 4. Stabiliti i principi qui applicabili, il Tribunale osserva innanzitutto quanto ritenuto dall’autorità inferiore e contestato dalla società ricorrente circa la natura delle prestazioni fornite dalla società ricorrente ai propri clienti du- rante i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trimestre 2014 – 4° trimestre 2018).

A-556/2024 Pagina 15 4.1 4.1.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che, dal pro- filo dell’IVA, le prestazioni fornite dalla società ricorrente ai propri clienti durante i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trime- stre 2014 – 4° trimestre 2018), andrebbero qualificate di prestazioni esclu- se dall’IVA in qualità di operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA. In effetti, essa ha ritenuto l’attività svolta dalla società ricorrente come qualificabile di mediazione finanziaria e non di mera consulenza finanziaria, sulla base di quanto risul- tante in particolare da uno scambio di posta elettronica intercorso con la ricorrente e dalla documentazione trasmessa da quest’ultima, prima dell’esecuzione del controllo (cfr. decisione impugnata, punti n. 2.1-2.3). 4.1.2 Più nel dettaglio, dalla descrizione fornita dal signor B._______ nella sua e-mail del 16 settembre 2019 trasmessa all’autorità inferiore, con copia al signor C., risulterebbe che la società ricorrente sarebbe una società di brokeraggio puro, il cui ruolo sarebbe quello di facilitare opera- zioni finanziarie tra istituti bancari per cui la sua attività consisterebbe nel trovare alla banca richiedente una controparte interessata e a mettere in contatto le due istituzioni finanziaria per dopo fatturarle sulla base di un preaccordo contratto le proprie commissioni. La sua attività sarebbe quindi diretta alla conclusione di contratti concreti e andrebbe ovviamente oltre la semplice divulgazione dei nomi dei clienti. Con la sua attività fornirebbe un contributo alla conclusione di contratti tra i suoi partner e gli investitori per cui non avrebbe alcun interesse personale nel contenuto di questi contratti. Essa sarebbe il contatto della banca richiedente e l’accompagnerebbe fino alla conclusione dell’operazione finale. Così facendo, la ricorrente fornireb- be dunque delle prestazioni di mediazione finanziaria e non di semplice consulenza finanziaria. Circa l’attendibilità, l’autorità inferiore ha precisato che in questa e-mail – così come nelle altre – figurerebbe sempre in copia come destinatario il signor C., direttore della società ricorrente da maggio 2006 ad agosto 2023, che non avrebbe mai contestato né corretto le informazioni rilasciate dal signor B., ragione per cui l’AFC non avrebbe motivi per dubitare o considerare non corrette tali informazioni (cfr. decisione impugnata, punto n. 2.1). 4.1.3 Quanto risultante dalla predetta e-mail, si evincerebbe altresì in parti- colare da un contratto di commissioni concluso dalla ricorrente con D. dell’11 settembre 2018 denominato « Exchange-Traded- Derivative (XTD) & Over-the-Counter Derivatives (OTC) Execution Rates » e da un contratto denominato « European Equity Derivatives Voice Broke- rage Fees Schedule Agreement » del 18 settembre 2018, concluso dalla

A-556/2024 Pagina 16 ricorrente con E.. Il primo contratto concernerebbe i tassi da applicare alle negoziazioni effettuate a derivati negoziati in borsa (XTD) e derivati over-the-counter (OTC). Nel secondo contratto, la ricorrente figu- rerebbe quale « Broker » e verrebbe specificato che le tariffe si applicano a tutti i soggetti del Broker che forniscono servizi di intermediazione per i tipi di transazione indicati nella tabella per conto del cliente E. e che tale contratto di intermediazione si applicherebbe a tutte le sue entità e affiliate. Per entrambi i contratti, si tratterebbe di operazioni nell’ambito del mercato monetario (cfr. decisione impugnata, punto n. 2.1; parimenti risposta del 26 marzo 2024, pag. 2). Lo stesso si evincerebbe dallo scritto 18 febbraio 2016 indirizzato all’istituto bancario F., nonché dai due scritti datati marzo 2019 indirizzati agli istituti bancari G. e H._______ (cfr. risposta del 26 marzo 2024, pag. 2). 4.1.4 L’autorità inferiore ha poi considerato che la società ricorrente ver- rebbe remunerata – come da lei stessa indicato – alla conclusione dell’o- perazione (ovvero alla conclusione del contratto). Di fatto, essa verrebbe dunque remunerata per la sua attività di mediazione (la sua cifra d’affari scaturirebbe da tale attività) e non per la sua attività di consulenza (cfr. de- cisione impugnata, punto n. 2.1). L’affermazione secondo cui la sua attività sarebbe composta da quattro fasi, non permetterebbe poi di ritenere l’eser- cizio preponderante di un’attività di consulenza imponibile, con diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Come già rilevato, la sua attività non si limiterebbe infatti all’apporto di nuovi clienti, ma prevederebbe anche di seguire i clienti in maniera individuale e specializzata fino alla conclusione del contratto, eseguendo ad esempio prestazioni di consulenza e/o di verifi- ca dei dati, ciò che rappresenterebbe un’attività di mediazione finanziaria (cfr. decisione impugnata, punto n. 2.1). Il fatto che i documenti non specifi- cherebbero in alcun modo la natura dei servizi prestati, ma ne quantifi- cherebbero unicamente la remunerazione, nulla muterebbe alla natura del servizio prestato dalla ricorrente (cfr. decisione impugnata, punto n. 2.2). 4.2 4.2.1 La società ricorrente contesta la qualificazione della sua attività di mediazione finanziaria operata dall’autorità inferiore, in quanto la sua attività consisterebbe invero nella consulenza finanziaria. Più nel dettaglio, la sua attività sarebbe composta da quattro fasi, dove: la prima fase consi- sterebbe in una consulenza generica da lei prestata ai trader, mediante chat dedicate o in via telefonica; la seconda fase consisterebbe nello studio della concreta soluzione ottimale per il trader e avrebbe luogo unicamente nel caso in cui il trader manifesti interesse per una determinata operazione da lei suggerita, oppure manifesti a quest’ultima una propria volontà opera-

A-556/2024 Pagina 17 tiva; la terza fase consisterebbe nella ricerca sul mercato dello strumento finanziario che rappresenterebbe la concreta soluzione ottimale per il tra- der; la quarta fase, ed ultima, consisterebbe – una volta trovata la coinci- denza tra la richiesta (sollecitata) del trader con l’offerta (sollecitata) di un altro operatore bancario – nella conclusione da parte delle parti dell’opera- zione, con conseguente remunerazione della società ricorrente (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, pagg. 3-6). 4.2.2 Di fatto, essa non agirebbe dunque in maniera finalizzata alla stipula- zione tra due determinate controparti di un contratto nel settore del mercato monetario e dei capitali. Essa fornirebbe infatti su base giornaliera e conti- nuativa consulenza ai propri clienti/trader in materia finanziaria. Unicamen- te ove riscontrerebbe interesse ad un determinato investimento si attive- rebbe per studiare e/o ricercare lo strumento finanziario più adatto alle esi- genze del proprio cliente; essa neanche opererebbe tra due parti determi- nate, in quanto solo in seguito alla consulenza prestata, ove vi sia interes- se, essa comincerebbe la ricerca di una controparte che possa offrire quan- to necessario al proprio cliente. Ove tale ricerca abbia successo, l’opera- zione sarebbe poi conclusa. Non si tratterebbe pertanto di un’attività di mediazione tra due precise controparti in relazione ad un determinato contratto. La sua attività non sarebbe finalizzata alla conclusione di un singolo, concreto, contratto. Come dimostrato, l’attività consisterebbe in una consulenza specifica in favore del cliente, finalizzata ad una pluralità di potenziali ed astratti futuri contratti con indeterminate controparti. In sé, la sua attività potrebbe anche non riscuotere alcun interesse e non portare ad alcuna operazione, così come portare il cliente ad interessarsi a svariati strumenti finanziari che la ricorrente potrebbe consigliare, per altro anche non meglio identificati ma da studiare e ricercare sul mercato. Di fatto, la conclusione dell’operazione non essendo altro che la finalizzazione della prestazione consulenziale da lei prestata, sarebbe meramente accessoria a quest’ultima. La sua attività sarebbe prevalentemente un’attività di con- sulenza (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, punti n. 2.1-2.3, 5.2-5.4 e 6.2). Il fatto ch’essa venga remunerata unicamente alla conclusione dell’operazione non comporterebbe poi automaticamente la qualificazione dell’attività di mediazione. Si tratterebbe infatti di una « success fee » che i clienti le rico- noscerebbero per tutta l’attività prestata/il supporto complessivo dato loro (e non solo la stipulazione). Senza l’attività consulenziale, essa non avreb- be attività di sorta, neanche stipulazione e clienti (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, punto n. 6.2). 4.2.3 Con riguardo alla consulenza in via telefonica, la società ricorrente si avvallerebbe dei servizi di I._______, una società telefonica che le

A-556/2024 Pagina 18 fornirebbe linee telefoniche in gergo denominate « dirette » o « punto punto ». Questa tipologia di circuito le consentirebbe di entrare presso la struttura del cliente istituto bancario, e di arrivare quindi, tramite l’accesso consentito dai sistemi di sicurezza informatica interna, direttamente alla postazione del trader con cui i suoi consulenti interagirebbero, di norma durante tutto l’arco della giornata. Avere l’accesso presso il cliente con questo sistema significherebbe avere raggiunto la sua fiducia, e che quest’ultimo considererebbe utile la consulenza costante e continua pre- stata dalla società ricorrente durante tutta la giornata di lavoro. Di più, tale servizio di costante consulenza sarebbe di importanza tale per il cliente che questi a tal fine accetta l’accesso della ricorrente nel proprio sistema informatico interno (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, fatti sub. lett. C). 4.2.4 A suo avviso, i documenti da lei prodotti e citati dall’autorità inferiore dimostrerebbero chiaramente l’attività consulenziale svolta. Essa non vede invece come le mere affermazioni per e-mail del signor B._______ – suo dipendente non qualificato in materia (semplice impiegato della contabilità) e senza il diritto di rappresentarla – secondo cui essa « è una società di brokeraggio puro » potrebbero prevalere su quanto da lei specificato (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, punti n. 7.2-7.3). Il fatto che tale e-mail sia stata mandata in copia al signor C._______ non sarebbe determinante, trattandosi di una persona con mansioni meramente contabili e ammini- strative, non abilitato a rappresentarla da solo, disponendo unicamente di una firma collettiva a due. Peraltro, con tale affermazione, si sarebbe inteso che la ricorrente, al contrario di altri attori del settore, non deterrebbe alcu- na massa in gestione, né eseguirebbe ordini di acquisto e di vendita, bensì consiglierebbe e assisterebbe il cliente per il raggiungimento del suo obiet- tivo di mercato, alla stregua di un consulente patrimoniale. Determinante per la qualificazione dell’attività da lei svolta non sarebbe ad ogni modo la denominazione data da un suo dipendente, bensì la natura effettiva dei servizi da lei prestati (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, punti n. 3.1-3.4 e 7.3). 5. In tale contesto, il Tribunale osserva quanto segue. Al fine di stabilire la natura delle prestazioni erogate dalla società ricorrente durante i periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trimestre 2014 – 4° tri- mestre 2018) – ovvero, se si sia in presenza di prestazioni di mediazione finanziaria ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA o di prestazioni di consu- lenza finanziaria o, eventualmente, di un altro tipo di prestazione – occorre tenere conto dell’insieme degli elementi risultanti dall’incarto. Di fatto, è una lettura complessiva delle prove (dati contabili e altri documenti) a dover portare, dal punto di vista economico, all’ammissione di uno scambio di

A-556/2024 Pagina 19 prestazioni a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1 LIVA (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), rispettivamente all’ammissione invece di prestazioni di mediazione finanziaria escluse dall’IVA ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio). Come visto (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio), la mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA presuppone la sussistenza di una persona influente in modo causale sulla conclusione di un contratto tra due parti nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere lei stessa parte del contratto oggetto della mediazione e senza avere interessi propri al suo contenuto. Al riguardo, preliminarmente il Tribunale constata che, nello specifico, da un esame degli elementi agli atti risulta che nel caso della società ricorrente si è in presenza di una pluralità di prestazioni ai sensi dell’art. 19 LIVA. Dalla descrizione fornita dalla ricorrente appare infatti che la sua attività è suddivisa in quattro fasi (consulenza, studio, ricerca e messa in contatto) legate l’una all’altra, di modo che una fase della sua attività non potrebbe essere immaginata senza le altre tre restanti. È la stessa ricorrente a se- gnalare tale evenienza (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Nel suo caso, si deve pertanto ritenere che vi è unità di prestazione e quindi un’ope- razione economica unica ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LIVA (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). A contrario, il Tribunale non intravvede elementi per ritenere la sussistenza di un rapporto di prestazione principale e accessoria ex art. 19 cpv. 4 LIVA (cfr. consid. 3.4.3 del presente giudizio) o di una com- binazione di prestazioni ex art. 19 cpv. 2 LIVA (cfr. consid. 3.4.4 del presen- te giudizio). Ne discende che, per definire il trattamento fiscale delle pre- stazioni IVA fornite dalla società ricorrente nei periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trimestre 2014 – 4° trimestre 2018), occorre stabilire l’elemento essenziale, ovvero la componente che appare, dal pun- to di vista economico, in primo piano (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudi- zio). Ora, la sua attività presenta in apparenza sia degli elementi della con- sulenza che della mediazione finanziaria, sicché occorre stabilire quale dei due appare preponderante (cfr. consid. 3.3.6 del presente giudizio). In tale ottica, qui di seguito, il Tribunale esaminerà in dettaglio tutti gli ele- menti agli atti, tenuto conto delle censure sollevate dalla società ricorrente. 5.1 Innanzitutto, da un esame dell’estratto del registro di commercio della società ricorrente, risulta che il suo scopo sociale è il seguente: « [...] » (cfr. citato estratto di cui all’atto n. 1 dell’inc. AFC). Tale primo elemento non è qui contestato. Esso fa propendere per la mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA.

A-556/2024 Pagina 20 5.2 In seguito, dallo scambio di posta elettronica intercorso tra la società ricorrente e l’autorità inferiore agli atti (cfr. allegato 1 al modulo 11, di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC), emerge oggettivamente quanto segue. 5.2.1 Con e-mail 27 agosto 2019, indirizzata al signor C., l’autorità inferiore ha chiesto quanto segue: « [...] Egregio Signor C., come d’accordo telefonico odierno, le confermo che dal 29 al 31 ottobre 2019, procederemo ad una verifica IVA della vostra società, inerente il periodo 2014- 2018. A tale riguardo nel corso dei prossimi giorni riceverete, per posta, una comunicazione scritta. Al fine di chiarire, prima dell’inizio del controllo, il genere di attività da voi svolta, con la presente, le chiedo di volermi far pervenire per email, degli esempi di "contratti" (proposte) che i vostri clienti, vi sottopongono, in relazione alle com- missioni a voi riconosciute per il genere di operazioni da voi intermediate [...] ». A tale richiesta d’informazioni e di documentazione, con e-mail 4 settembre 2019, ha dato seguito il signor B., con copia al signor C., indicando quanto segue: « [...] come da Vostra richiesta al nostro Sig. C., inviamo in allegato esempi di condizioni tariffarie che generalmente la nostra clientela ci propone [...] ». Con e-mail 9 settembre 2019, l’autorità inferiore si è poi rivolta al signor B., con copia al signor C., chiedendo quanto segue: « [...] Egregio Signor B., alfine di poter chiarire il trattamento IVA da applicare sulle commissioni da voi percepite, necessitiamo di poter capire il genere di attività da voi effettivamente svolta, rispettivamente il ruolo che voi coprite in qualità di intermediario. A tale riguardo vi invitiamo pertanto a volerci inviare una descrizione completa della vostra attività, completando la stessa con 3 o 4 esempi di operazioni da voi intermediate o introdotte. Se di base, con i clienti, oltre agli esempi di condizioni tariffarle che ci ha già inviato, stipulate anche altri contratti, lei chiediamo di volerci far pervenire una copia degli stessi [...] ». Alla predetta richiesta, con e-mail 16 settembre 2019, ha risposto il signor B., sempre con copia al signor C., quanto segue: « [...] A._______ è una società di brokeraggio puro, vale a dire che è una facilitatrice di operazioni finanziarie tra istituti bancari, infatti non è mai controparte diretta di alcuna delle operazioni che riesce a brokerare. A._______ si limita a trovare alla banca richiedente una controparte interessata e mettere in contatto le 2 istituzioni finanziarie per dopo fatturarle sulla base di un preaccordato contratto di commissioni. Il seguente esempio è esemplificativo per tutte le tipologie di prodotti che la nostra società tratta: un istituto bancario (ad esempio, D.) chiede ad A. di comprare o vendere una quantità di denaro (operazioni ad

A-556/2024 Pagina 21 esempio di "deposito", "Fx/Forward") o un titolo obbligazionario (BOT, CCT, CTZ, operazioni di Equity) ad un determinato prezzo e tasso di interesse. Il compito di A._______ è trovare la controparte che soddisfi tale richiesta. Se è raggiunta la soddisfazione dell’ordine, le due controparti riconoscono ad A._______ una commissione di brokeraggio pre-concordata. Questo tipo di attività di brokeraggio non è mai stata soggetta ad Iva in quanto non lo sono le operazioni interbancarie oggetto dell’attività [...] ». 5.2.2 Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio), il contenuto di quest’ultima e-mail 16 settembre 2019 lascia pensare che la società ricorrente sia una società di brokeraggio puro, il cui ruolo consiste nel facilitare operazioni finanziarie tra istituti ban- cari. La sua attività sembra essere diretta alla conclusione di contratti con- creti. Di fatto essa accompagna e consiglia i propri clienti (istituti bancari) fino alla conclusione dell’operazione finale. Essa riceve una commissione di brokeraggio pre-concordata dalle controparti, se viene conclusa l’opera- zione. Detta attività va oltre la semplice consulenza finanziaria, poiché la società ricorrente mette in contatto più parti nell’ottica ch’essi concludano un contratto. Detta descrizione fa propendere per l’attività di mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA. 5.2.3 L’attendibilità di questa e-mail nonché di quelle precedenti è però contestata dalla società ricorrente, nella misura in cui tali dichiarazioni sarebbero state rilasciate da persone non autorizzate a rappresentarla legalmente, rispettivamente da persone non competenti (perché semplici contabili e/o amministratori). A comprova di ciò, essa ha prodotto una copia del curriculum vitae e del contratto di lavoro dei signori B._______ e C._______ (cfr. docc. M, N, O e P; consid. 4.2.4 del presente giudizio). Su questo punto, si impongono pertanto le seguenti precisazioni. 5.2.3.1 Da un esame degli atti dell’incarto, il Tribunale constata innanzitutto che prima del controllo, l’autorità inferiore si è inizialmente rivolta al signor C., all’epoca direttore della società ricorrente, con firma collettiva a due, da maggio 2006 ad agosto 2023 (cfr. estratto del registro di com- mercio della società ricorrente, di cui all’atto n. 1 dell’inc. AFC). Dai punti n. 2.2.3-2.2.8 del rapporto di revisione del 6 dicembre 2019 dell’autorità inferiore, risulta che al momento del controllo IVA il signor C. era il direttore amministrativo e responsabile della contabilità nonché del rendiconto IVA (cfr. citato documento di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC). Ciò risulta altresì dal modulo 11 ivi allegato (cfr. citato documento di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC), ove il signor C._______, sotto la voce « RR 2.2 Responsabilità », viene indicato come il responsabile del bilancio e della dichiarazione IVA:

A-556/2024 Pagina 22 Bilancio e dichiarazione IVA C.. Le chiusure contabili sono state effettuate in collaborazione con la L. di Y._______

Tale responsabilità non viene né menzionata né contestata dalla società ricorrente in alcun momento della presente procedura. In tale contesto, il Tribunale non ha alcun motivo di dubitare dell’esattezza di tali informazioni. Ciò rilevato, come risulta dallo scambio di posta elettronica citato poc’anzi (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio), è solo a seguito dei primi contatti tra l’AFC e il signor C., che il signor B. ha poi risposto per e-mail alle richieste dell’autorità inferiore, sempre con copia al signor C.. 5.2.3.2 Ora, se è vero che il signor B. non è abilitato a rappresen- tare la società ricorrente e dal suo curriculum risulta essere un semplice contabile, vero è che lo stesso non ha mai indicato né di non poter rispon- dere (o di non essere in grado di farlo), né rilasciato dichiarazioni secondo cui quanto da lui indicato non corrisponderebbe al vero. Come visto, il signor B._______ ha poi sempre risposto, inviando una copia al signor C._______ – ovvero, la persona con cui l’autorità inferiore non solo ha avuto uno scambio di posta elettronica, ma anche uno scambio telefonico. Se è vero che il signor C._______ non è abilitato a rappresentare da solo la società ricorrente, lo stesso disponendo di una firma collettiva a due, vero è anche ch’esso all’interno della società ricorrente risulta essere il re- sponsabile della dichiarazione IVA (cfr. consid. 5.2.3.1 del presente giudi- zio). In tale contesto, ritenere che il signor C._______ non disponga delle necessarie conoscenze per fornire spiegazioni circa l’attività svolta dalla ricorrente, allorquando è lo stesso ad occuparsi della dichiarazione IVA, non appare qui credibile. Peraltro, è solo in questa sede che la società ricorrente ha contestato la competenza del signor C., per il solo motivo che lo stesso non sarebbe formalmente abilitato a rappresentarla da solo. A ciò si aggiunge il fatto che, in occasione del controllo esperito dall’autorità inferiore in data 29 ottobre 2019 e 6 dicembre 2019, erano presenti i signori M., C._______ e N._______ della L._______ di Y._______ (cfr. rapporto di revisione di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC, punti n. 1.14 e 1.15). Nessuno dei presenti ha contestato la validità delle dichiarazioni del signor B._______. In tale contesto, lo scrivente Tribunale non ha motivo di ritenere le dichiarazioni contenute nell’e-mail 16 settembre 2019 come non veritiere. Vero è che tale elemento, da solo non è sufficiente per qualificare

A-556/2024 Pagina 23 un’operazione IVA. Ragion per cui vanno esaminati anche gli altri elementi agli atti. 5.3 Dai documenti prodotti dalla società ricorrente dinanzi all’autorità inferiore e di fronte al Tribunale, risulta quanto segue. 5.3.1 Dal contratto di commissioni concluso dalla società ricorrente con D._______ dell’11 settembre 2018 denominato « Exchange-Traded- Derivative (XTD) & Over-the-Counter Derivatives (OTC) Execution Rates » (cfr. allegato 3 al modulo 11, di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC) e dal contratto denominato « European Equity Derivatives Voice Brokerage Fees Sche- dule Agreement » del 18 settembre 2018, concluso dalla ricorrente con E._______ (cfr. allegato 4 al modulo 11, di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC), di fatto, non sono ricavabili molte informazioni circa l’attività della ricorrente, poiché gli stessi riguardano invero le commissioni/tariffe applicate alla clientela (istituti bancari). In tali documenti manca una descrizione detta- gliata dell’attività e delle prestazioni fornite dalla ricorrente. Nondimeno, quanto rilevato dall’autorità inferiore appare corretto (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio, per i dettagli). Vero infatti è che il primo contratto concerne i tassi da applicare alle negoziazioni effettuate in relazione a derivati negoziati in borsa (« exchange traded derivatives [XTD] ») e derivati negoziati fuori borsa (« over the counter derivatives [OTC] »). Nel secondo contratto si parla invece chiaramente di brokeraggio (« broke- rage »), tant’è che la società ricorrente figura quale « Broker » e viene specificato che le tariffe si applicano a tutti i soggetti del « Broker » che forniscono servizi di intermediazione per i tipi di transazione indicati nella tabella per conto del cliente e che tale contratto di intermediazione si applica a tutte le sue entità e affiliate (« Rates applicable to all entities of the Broker providing brokerage services for transaction types in the table above on behalf of the Client »; « This brokerage agreement applies to all E._______ entities and affiliates »). Tali due documenti lasciano propendere per un’attività di mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA piuttosto che per una mera attività di consulenza finanziaria. 5.3.2 Dalla lettera 18 febbraio 2016 della società ricorrente all’istituto bancario F._______ viene fatto riferimento alle commissioni da lei applicate nell’ambito della sua attività di intermediazione di prodotti nel mercato finanziario (« IRS, FRA and OIS, FORWARD, DEPOSITO, REPO, BONDS, BOND OPTIONS, EQUITY »; cfr. allegato 2 al modulo 11, di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC). Anche questo scritto lascia propendere per la mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA.

A-556/2024 Pagina 24 5.3.3 Gli altri due scritti datati marzo 2019 indirizzati agli istituti bancari G._______ e H._______ (cfr. allegato 2 al modulo 11, di cui all’atto n. 2 dell’inc. AFC) – a cui fa riferimento l’autorità inferiore – non sono effettivamente contemporanei ai periodi fiscali 2014-2018 qui in oggetto. Gli stessi concernono però le commissioni applicate dalla società ricorrente nell’ambito della sua attività di intermediazione di prodotti nel mercato finanziario (European Equity Single Stock Options, European Equity Index Products nel primo scritto; EPOSITO, compravendita di Titoli di Stato, REPO, nel secondo scritto) e sono solo indicativi della natura dell’attività da lei svolta. Nello scritto indirizzato alla G., la società ricorrente parla di « brokerage schedule ». 5.3.4 A comprova della sua attività di consulenza finanziaria e del fatto ch’essa si avvarrebbe della chat O. a tale scopo, la società ricor- rente ha prodotto tre esempi di consulenza prestata mediante chat O._______ (cfr. doc. E), le schede contabili relative alla contabilizzazione delle prestazioni (telefonia linee dirette) della I._______ per gli anni 2014- 2018 (cfr. doc. F) e degli esempi di fatture della I._______ con il dettaglio delle chiamate effettuate (I._______ Circuit Detail; cfr. doc. G). Se questi documenti dimostrano effettivamente le modalità con cui la ricorrente comunica con la clientela (mediante chat e/o per telefono) e la tipologia della clientela (istituti bancari, secondo il dettaglio delle chiamate di cui al doc. G), tali documenti non dimostrano tuttavia ancora che la sua attività è in prevalenza un’attività di consulenza finanziaria e non un’attività di me- diazione finanziaria. In particolare, i tre estratti della chat O._______ risalgono al 2022 e non sono pertanto riferiti agli anni del controllo fiscale qui in oggetto. Gli stessi non possono essere quindi considerati come rap- presentativi dell’attività della ricorrente per i periodi fiscali 2014-2018. Tali estratti mostrano in ogni caso piuttosto che la ricorrente non si limita alla consulenza finanziaria, ma segue costantemente la propria clientela, pro- ponendogli e ricercando gli strumenti finanziari più idonei alle sue esigen- ze, occupandosi le stessa dell’acquisto/vendita del prodotto finanziario in questione: « [...] dopo i forti movimenti dei mercati finanziari in questa settimana, consi- glio oggi di provare a scambiare questa opzione [...] mi facci sapere se può interessare che nel caso procediamo a farla quotare ad un marker maker e, successivamente, trovare dei venditori di questa struttura. Nel caso invece non interessasse, me lo faccia sapere che proveremo a trovare qualcosa differente per poter venire incontro alle sue esigenze [...] »; « [...] si consiglia di avere nel portafoglio una presenza cospicua di opzioni CALL e altri strumenti finanziari che permettano di rimanere lunghi Vega e Gamma. Noi siamo pronti a cercare STRADDLE o STRANGLE sul medio/lun-

A-556/2024 Pagina 25 go periodo o qualunque opzione vorrete controllare e, nel caso, compra- re/vendere [...] »; « [...] le ricordo che settimana scorsa abbiamo scambiato il [...]. Questa settimana le consiglio di vendere invece un’opzione outright su [...] perché il gamma e il vega, se i mercati finanziari saranno meno turbolenti, sicuramente scenderanno entrambi. Quindi se vuole, potrei mostrarle un mercato iniziale su [...]. Mi faccia sapere se può essere interessata o se vuole che le suggerisca altro [...] ». Contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, detti estratti – se presi in considerazione – lasciano dunque propendere per la mediazione finanziaria ex art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA. 5.4 A ciò si aggiunge il fatto che, per sua stessa ammissione, la società ricorrente viene remunerata unicamente alla conclusione dell’operazione: « [...] Ove sia data, l’operazione viene conclusa tra le parti, e A._______ è remunerata [...] » e « [...] che la ricorrente sia remunerata unicamente alla conclusione dell’operazione è pacifico [...] » (cfr. ricorso 25 gennaio 2024, fatti sub lett. F e punto n. 6.2). Come giustamente ritenuto dall’autorità inferiore (cfr. consid. 4.1.4 del presente giudizio), sembrerebbe dunque che la società ricorrente non venga invece remunerata per la sua con- sulenza finanziaria. A tal proposito, la società ricorrente sostiene che invero si tratterebbe di una « success fee » per tutto il servizio fornito ai suo clienti e non soltanto per la conclusione del contratto, che sarebbe imponibile all’IVA (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio). Sennonché la « success fee » citata dalla ricorrente rappresenta soltanto una modalità di remune- razione che, in quanto tale, non fornisce alcuna indicazione circa la natura della prestazione fornita. In particolare, detta modalità di remunerazione non permette ancora di ritenere una prestazione preponderante di consu- lenza finanziaria rispetto ad una prestazione di mediazione finanziaria. Ora, quand’anche si volesse interpretare la « success fee » come derivan- te da una prestazione imponibile di « finder’s fee », non vi sarebbero poi elementi per ritenere la sussistenza di un’indennità nella forma di una « finder’s fee » in senso proprio, nella misura in cui l’attività della ricorrente non si limita alla messa a disposizione di informazioni e all’apporto di nuovi clienti. Agli atti vi sono infatti indizi che lasciano pensare che l’attività della società ricorrente va ben oltre l’apporto di nuovi clienti, prevedendo anche di seguire i clienti in maniera individuale e specializzata fino alla conclusio- ne del contratto, eseguendo ad esempio prestazioni di consulenza e di ve- rifica dei dati. Come visto (cfr. consid. 5.3.4 del presente giudizio), dagli estratti della chat prodotti dalla società ricorrente, emergono indizi che van- no in questa direzione. Tale modo di procedere rappresenta invece un’atti-

A-556/2024 Pagina 26 vità di mediazione esclusa dall’imposta in virtù dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA (cfr. consid. 3.3.5 del presente giudizio). 5.5 D’altro canto, agli atti non risulta alcun documento a comprova che la consulenza finanziaria sarebbe l’attività preponderante della società ricor- rente, così come invece sostenuto da quest’ultima. Ora, come si evince dallo scambio di posta elettronica (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio), l’autorità inferiore ha richiesto più volte – e meglio, in data 27 agosto 2018 e in data 9 settembre 2018 – alla società ricorrente di comprovare il tipo di attività da essa svolta, descrivendo e producendo i documenti probatori prima dell’avvio del controllo fiscale, quali degli esempi di contratto, rispetti- vamente degli esempi di operazioni intermediati dalla ricorrente. Sennon- ché, la società ricorrente non ha mai prodotto un documento attestante in maniera inconfutabile l’asserita attività di consulenza finanziaria. La descri- zione e gli esempi forniti con e-mail 16 ottobre 2019 fanno propendere per un’attività di mediazione finanziaria ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA. In tale contesto, la ricorrente non avendo ottemperato pienamente al suo dovere di collaborare, non si può peraltro rimproverare all’autorità inferiore di non aver istruito sufficientemente tale punto. Peraltro, la stessa società ricorrente non ha mai indicato di non essere in grado di produrre tali documenti probatori, rispettivamente di non esserne in possesso. Come visto, gli atti prodotti dalla ricorrente in questa sede non permettono in ogni caso di ritenere la sussistenza di una mera consulenza finanziaria. Ora, nella misura in cui l’autorità inferiore ha proceduto ad una rettifica della deduzione dell’imposta precedente e che quest’ultima è contestata dalla società ricorrente, spettava a quest’ultima provare il suo diritto alla dedu- zione dell’imposta precedente (cfr. consid. 2.3.2 del presente giudizio). 5.6 In conclusione, alla luce di quanto precede, si deve ritenere che è a giusta ragione che, sulla base delle informazioni ricevute e della documen- tazione presentata dalla società ricorrente, l’autorità inferiore ha qualificato la sua attività – rispettivamente le prestazioni da lei erogate nei periodi fiscali dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (1° trimestre 2014 – 4° tri- mestre 2018) – di mediazione nel settore del mercato monetario e dei capi- tali escluse dall’IVA ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 19 LIVA. È altresì corretto che, in presenza di tale attività di mediazione, l’autorità inferiore ha negato alla ricorrente il diritto alla deduzione dell’imposta precedente – diritto pre- cluso secondo l’art. 29 cpv. 1 LIVA (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio) e dunque esercitato a torto – procedendo alla sua rettifica. Ciò constatato, nella misura in cui il calcolo della ripresa IVA non è qui contestato e non vi sono errori manifesti, il Tribunale non intravvede motivi per approfondire

A-556/2024 Pagina 27 tale aspetto. In tale frangente, la decisione impugnata va dunque confer- mata e il ricorso della ricorrente integralmente respinto. 6. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della parte ricorrente qui integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 8'500 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 8'500 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-556/2024 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 8'500 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall’anticipo spese di 8'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi

A-556/2024 Pagina 29 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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