B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-5372/2018

S e n t e n z a d e l 16 d i c e m b r e 2 0 1 9 Composizione

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Raphaël Gani, Marianne Ryter, cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______, patrocinata dall’avv. Ivo Wuthier, ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, autorità inferiore.

Oggetto

tassa di bollo d’emissione su obbligazioni di prestiti.

A-5372/2018 Pagina 2 Fatti: A. La società anonima A._______ (di seguito: società contribuente), con sede a X., è iscritta a registro di commercio dal (...). All’epoca della sua costituzione, il suo capitale azionario ammontava a 100'000 franchi. Essa si prefigge quale scopo sociale segnatamente la « (...) ». B. Il 19 novembre 1999, la società contribuente ha aumentato il suo capitale azionario da 100'000 franchi a 4'995'000 franchi, emettendo:  330 azioni di categoria A del valore nominale di 1'500 franchi ciascuna;  300 azioni di categoria B del valore nominale di 15'000 franchi ciascuna. Essa ha altresì creato un capitale di partecipazione di 2'660'000 franchi composto come segue:  inizialmente 140 buoni di partecipazione di categoria 1 da 6'000 franchi ciascuno, poi ridotti a 88 il 3 agosto 2001;  inizialmente 140 buoni di partecipazione di categoria 2 da 13'000 franchi ciascuno, poi aumentati a 164 il 3 agosto 2001. Questa categorizzazione del capitale sociale è stata creata per determina- re il tipo di azionariato: le azioni di categoria A – obbligatoriamente mag- gioritarie – potevano essere acquisite solo da enti pubblici o parapubblici, mentre le azioni di categoria B e i buoni di partecipazione potevano essere acquisite da quei privati che avessero concluso con la società contribuente un contratto di locazione decennale di un posto barca presso il porto regionale di X.. C. Il 1° giugno 2011, l’assemblea generale degli azionisti della società contribuente ha deciso di ridurre il suo capitale azionario da 4'995'000 fran- chi a 945'000 franchi, mediante la riduzione del valore nominale delle azioni di categoria B da 15'000 franchi ciascuna a 1'500 franchi ciascuna. Oltre a ciò, l’assemblea generale ha previsto l’abrogazione dell’intero capitale di partecipazione di 2'660'000 franchi, con soppressione di tutti i 252 buoni di partecipazione. La riduzione del capitale sociale ammontava dunque ad un totale di 6'710'000 franchi (= fr. 4'050'000 [diminuzione valore nominale azioni categoria B] + fr. 2'660'000 [soppressione capitale di partecipazione]). In contropartita, la società ha proceduto ad iscrivere un credito degli azionisti/partecipati nei suoi confronti, corrispondente al preciso importo della diminuzione del capitale proprio.

A-5372/2018 Pagina 3 Detta riduzione di capitale – confermata il 30 novembre 2011 dal consiglio d’amministrazione della società contribuente – è poi stata iscritta a registro di commercio il 2 dicembre 2011 (data del giornale). D. Messa al corrente al riguardo dalla stessa società contribuente con e-mail del 13 novembre 2013 e a seguito di un scambio di corrispondenza, con scritto 10 marzo 2014, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha riscontrato il possibile assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione della conversione del capitale sociale in mutui agli azionisti/partecipati. Con scritto 20 marzo 2014, la società contribuente ha inoltrato all’AFC il formulario 101 (Form. 101) del 20 marzo 2014, con il quale ha dichiarato l’imposta preventiva sull’interesse pagato sul prestito obbligazionario di 6'710'000 franchi. Nel contempo, essa ha altresì inoltrato il modulo 1 (Mod. 1) del 20 marzo 2014 concernente la tassa di bollo sulle obbligazioni di prestiti svizzeri. Sul modulo 1, essa ha dichiarato di aver provveduto il 1° giugno 2011 alla liberazione di prestiti obbligazionari per un importo di 6'710'000 franchi con una durata massima di un anno. Da questi dati risultava una tassa di bollo di 8'052 franchi. E. Con scritto 5 giugno 2014, dopo aver fatto le pertinenti verifiche, l’AFC ha informato la società contribuente di dover tuttavia rettificare quando da lei dichiarato con modulo 1 del 20 marzo 2014, nel senso di aumentare la durata massima delle obbligazioni di prestiti a dieci anni. L’importo dovuto dalla società contribuente è stato così definito dall’AFC: Importo delle obbligazioni di prestiti: (valore nominale) fr. 6'710'000.-- Durata massima del prestito: 10 anni Tassa di bollo d’emissione dovuta: (= 1.2% [fr. 6'710'000.--] x 10 anni) fr. 80'520.--

F. Contestando questa correzione con scritto 26 giugno 2014, la società contribuente ha versato la tassa di bollo d’emissione in due tranche, al fine di fermare il decorso degli interessi di mora: la prima di 8'052 franchi con valuta 24 marzo 2014 e i restanti 72'468 franchi con valuta 30 giugno 2014.

A-5372/2018 Pagina 4 G. Con decisione 18 febbraio 2016, l’AFC ha poi formalmente condannato la società contribuente al pagamento di 80'520 franchi, oltre accessori, a titolo di tassa di bollo d’emissione relativa alla riduzione del capitale azio- nario e all’abrogazione del capitale di partecipazione e la contemporanea conversione del loro valore nominale in prestito degli azionisti/partecipati per un valore totale di 6'710'000 franchi, considerando tale operazione quale emissione di obbligazioni di prestiti. H. Avverso la predetta decisione, la società contribuente – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato reclamo 5 aprile 2016 dinanzi all’AFC, ritenendo in sostanza come non dati i presupposti per l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione della predetta operazione. In via principale, essa ha dunque postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’accertamento del non assoggettamento dell’operazione alla tassa di bollo d’emissione, in via subordinata sempre l’annullamento della decisione impugnata e la riduzione dell’ammontare della tassa di bollo ad al massimo 37'865.36 franchi, in ogni caso la restituzione dell’eccedenza da lei pagata, comprensiva di interessi ed accessori. I. Con decisione su reclamo del 17 agosto 2018, l’AFC ha respinto integral- mente il suddetto reclamo e confermato la decisione 18 febbraio 2016. J. Avverso la predetta decisione su reclamo, la società contribuente (di seguito: ricorrente o società ricorrente) – sempre per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso 19 settembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ribadendo in sostanza il difetto dei presupposti per l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione della predetta opera- zione. In via principale, essa chiede dunque l’annullamento della decisione impugnata, l’accertamento del non assoggettamento dell’operazione alla tassa di bollo d’emissione, la restituzione dell’eccedenza da lei pagata, comprensiva di interessi ed accessori, nonché l’assegnazione di un con- gruo importo per ripetibili. In via subordinata, essa postula l’annullamento della decisione impugnata, la riduzione dell’ammontare della tassa di bollo d’emissione ad al massimo 37'865.36 franchi, la restituzione dell’ecce- denza da lei pagata, comprensiva di interessi ed accessori, nonché l’assegnazione di un congruo importo per ripetibili.

A-5372/2018 Pagina 5 K. Con risposta 12 dicembre 2018, l’AFC (di seguito: autorità inferiore), riconfermandosi nella propria decisione, nonché prendendo puntualmente posizione sul predetto ricorso, ha postulato il suo respingimento integrale e la messa a carico della ricorrente di tasse e spese. L. Con replica 21 dicembre 2018, la società ricorrente ha ulteriormente svilup- pato la propria argomentazione, replicando a quanto indicato dall’autorità inferiore. M. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni emanate dall’AFC su reclamo in materia di riscossione della tassa di bollo d’emissione – come nel caso concreto – sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 39 della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo [LTB, RS 641.10] in combinato disposto con l’art. 32 LTAF). La proce- dura è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Ne discende che lo scrivente Tribunale risulta competente per dirimere la presente vertenza. 1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L’atto impugnato è una decisione su reclamo dell’AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l’art. 5 PA, che condanna la società ricorrente al pagamento della tassa di bollo d’emissione. La ricor- rente ha chiaramente un interesse a che la stessa venga annullata ed è pertanto legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 48 PA. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o

A-5372/2018 Pagina 6 incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 con- sid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a constata- zioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 con- sid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rüge- prinzip ») l’autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l’obbligo di portare le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 con- sid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 Le istruzioni dell’Amministrazione federale (come le Info IVA, le informazioni generali, le direttive, le circolari, i regolamenti doganali, ecc.) non sono vincolanti per le autorità giudiziarie (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, op. cit., n. 2.173 seg.). I Tribunali devono tuttavia tenerne conto nell’ambito dei loro giudizi, allorquando le predette istruzioni consentono l’interpretazione corretta e adeguata delle disposizioni di legge applicabili nel caso specifico (cfr. DTF 141 III 401 consid. 4.2.2; 123 II 16 consid. 7; [tra le tante] sentenze del TAF A-4625/2018 del 25 luglio 2019 consid. 3.2; A-714/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2; A-2675/2016 del 25 ottobre 2016 consid. 1.4; A-5099/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 1.6).

A-5372/2018 Pagina 7 3. Nel caso in disamina, oggetto del litigio è l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione da parte dell’autorità inferiore dell’operazione finanziaria consistente nella riduzione e contemporanea conversione del capitale pro- prio della società ricorrente in prestito correntista del valore complessivo di 6'710'000 franchi, da lei considerata quale emissione di obbligazioni di prestiti intervenuta al più tardi il 2 dicembre 2011, con l’iscrizione a registro di commercio. In tale contesto, per il Tribunale si tratta essenzialmente di verificare se nel caso della ricorrente sono adempiuti tutti i presupposti alla base dell’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione di obbligazioni di prestiti (cfr. considd. 4 e 5 del presente giudizio). A tal fine, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1-3.7 del presente giudizio). 3.1 3.1.1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost.). Questa competenza legislativa e tributaria è stata esercitata attraverso la LTB. 3.1.2 Per quanto attiene al diritto qui applicabile, si impone la seguente precisazione. Di fatto, l’autorità inferiore ha ritenuto il 2 dicembre 2011 quale data d’emissione dei prestiti obbligazionari qui litigiosi e conseguen- temente quale data determinante per l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione. Conseguentemente, l’autorità inferiore ha applicato la LTB nella versione in vigore dal 1° luglio 2010 fino al 29 febbraio 2012 (qui di seguito: vLTB; RU 1974 11 con modifiche successive; versione abrogata il 1° marzo 2012, RU 2012 811; FF 2011 4211), nonché l’ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo (OTB, RS 641.101) nella versione in vigore dal 1° agosto 2010 al 29 febbraio 2012 (qui di seguito: vOTB, RU 1974 33 con modifiche ulteriori; versione abrogata il 1° marzo 2012, RU 2012 811; FF 2011 4211). In tale contesto, la LTB e l’OTB nella versione attuale verranno citate dal Tribunale, soltanto per quanto di mede- simo contenuto rispetto alla versione in vigore fino al 29 febbraio 2012. 3.2 3.2.1 L’oggetto della tassa di bollo d’emissione ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LTB non è il documento (il titolo), bensì il rapporto giuridico materiale ch’esso rappresenta. La tassa di bollo non è infatti un’imposta sui titoli, bensì sulle transazioni giuridiche (« Rechtsverkehrssteuer »), riscossa

A-5372/2018 Pagina 8 senza tenere conto della situazione personale degli interessati (cfr. DTF 105 Ib 175 consid. 2a; sentenza del TF 2C_381/2009 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2; sentenze del TAF A-6828/2017 del 29 ottobre 2018 con- sid. 2.5.3; A-2777/2016 del 4 luglio 2017 consid. 2.3.1; A-4930/2010 del 21 ottobre 2011 consid. 3.3 con rinvii; A-1665/2006 del 13 luglio 2009 con- sid. 2.1.1; A-6020/2007 dell’11 maggio 2009 consid. 3.5 con rinvii; decisio- ne del Consiglio federale del 21 febbraio 1996, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 61.95 consid. 3.1; BAUER-BALMELLI/KÜPFER, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kom- mentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Stempelabgaben [StG], 2 a ed 2019, [qui di seguito: StG-Kommentar], n. 3 ad art. 1 LTB; BEUSCH/RAAS, in: StG-Kommentar, n. 9 ad art. 3 LTB; CONRAD STOCKAR, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Stempel- abgaben [StG], II/3, 2006 [qui di seguito: StG-Kommentar II/3], n. 3 ad art. 1 LTB; cfr. XAVIER OBERSON, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire de la loi fédérale sur les droits de timbre, 2006, [qui di seguito: Commentaire LT], n. 29 ad art. 1 LTB). L’art. 1 cpv. 2 LTB rinforza tale interpretazione, sancendo che gli atti giuridici soggetti alla tassa di bollo d’emissione rimangono imponibili quand’anche non vengano emessi o consegnati titoli. Ora, la tassa di bollo d’emissione è dovuta non appena la transazione giuridica oggetto dell’art. 1 cpv. 1 LTB si realizza. Giusta l’art. 1 cpv. 2 LTB, se non vengono emessi o consegnati titoli per gli atti giuridici di cui all’art. 1 cpv. 1 LTB, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertarli tengono luogo dei titoli. Da quanto precede ne discende segnatamente che, se ha avuto luogo un’operazione assoggettata alla tassa di bollo d’emissione senza che dei titoli siano stati emessi, l’imposizione si fonda su tutti gli altri documenti che possano permettere di ricostruire gli elementi essenziali dell’operazione imponibile (cfr. sentenza del TF 2C_381/2009 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2; sentenza del TAF A-1665/2006 del 13 luglio 2009 consid. 2.1.1; OBERSON, Commentaire LT, n. 30 ad art. 1 LTB). 3.2.2 Stante l’art. 27 LTB, per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o degli atti giuridici; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati (cpv. 1). Se non sia accertabile in modo univoco, la fattispecie determinante per l’obbligo fiscale o per il calcolo della tassa deve essere desunta dall’ap- prezzamento di tutte le circostanze diligentemente constatate (cpv. 2). Conformemente al carattere formale della tassa di bollo d’emissione, determinante è la forma giuridica dell’operazione, non lo scopo economico

A-5372/2018 Pagina 9 ricercato dalle persone interessate. Per l’imposizione, le autorità fiscali non devono pertanto attenersi al ruolo economico di una costruzione giuridica (cfr. DTF 143 II 350 consid. 2.2 con rinvii; sentenza del TF 2C_349/2008 del 14 novembre 2008 consid. 2.4; sentenze del TAF A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 2.2 con rinvii; A-4930/2010 del 21 ottobre 2011 consid.3.2 con rinvii; OBERSON, Commentaire LT, n. 37 ad art. 1 LTB; STÉPHANIE EICHENBERGER, in: Commentaire LT, n. 1 segg. ad art. 27 LTB). Secondo prassi constante, il contribuente deve tollerare il trattamento fiscale risultante dalla scelta della forma giuridica da esso data ai suoi rapporti giuridici. Di riflesso, l’amministrazione deve anch’essa accettarne le conseguenze fiscali e non può, di principio, fondarsi sul solo apprez- zamento economico dei fatti, salvo nei casi in cui è la legge stessa ad utilizzare delle nozioni di contenuto economico, quali le « quote sociali di una società economicamente liquidata » (ovvero, il cosiddetto « mantello giuridico » o « mantello d’azioni »; cfr. art. 5 cpv. 2 lett. b LTB), le « riunioni aventi economicamente carattere di fusione » (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a bis

LTB) o i titoli stranieri « equiparabili nella loro funzione economica » a quelli svizzeri (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LTB; DTF 143 II 350 consid. 2.2 con rinvii; sentenze del TF 2C_349/2008 del 14 novembre 2008 consid. 2.4; 2A.84/2001 del 5 marzo 2002 consid. 2.2; sentenze del TAF A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 2.2 con rinvii; A-4930/2010 del 21 ottobre 2011 consid.3.2 con rinvii; OBERSON, Commentaire LT, n. 38 ad art. 1 LTB; CONRAD STOCKAR, in: StG-Kommentar II/3, n. 37 ad Vorbemerkungen; BAUER-BALMELLI/KÜPFER, in: StG-Kommentar, n. 37 ad Vorbemerkungen). 3.3 3.3.1 Fino al 29 febbraio 2012, giusta l’art. 1 cpv. 1 lett. a cifre 4 e 5 vLTB nonché l’art. 5a cpv. 1 vLTB, era dovuta una tassa di bollo sull’emissione di obbligazioni e titoli del mercato monetario. Dal 1° marzo 2012, la tassa di bollo d’emissione su tali operazioni è stata soppressa senza eccezioni (cfr. art. 1 cpv. 1 LTB; RU 2012 811; Messaggio del 20 aprile 2011 concer- nente la modifica della legge sulle banche [rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail], FF 2011 4211, 4272). 3.3.2 Giusta l’art. 5a cpv. 1 vLTB, la tassa di emissione sulle obbligazioni e i titoli del mercato monetario ha per oggetto (lett. a) l’emissione, da parte di persone domiciliate in Svizzera, di obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4 LTB) e di certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri, nonché (lett. b) l’emissione di titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5 LTB) da parte di persone domiciliate in Svizzera. Giusta l’art. 5a cpv. 2 vLTB, il rinnovo di obbligazioni e di titoli del mercato

A-5372/2018 Pagina 10 monetario è assimilato all’emissione. Si considerano rinnovo l’aumento del valore nominale, la proroga della durata contrattuale e, per i titoli rimborsa- bili unicamente su disdetta, la modifica delle condizioni di interesse. 3.3.3 Stante l’art. 4 cpv. 3 LTB, sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Sono considerate obbligazioni in questo senso segnatamente le obbligazioni di prestiti, compresi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l’art. 875 CC, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito, nonché i crediti iscritti nel libro dei debiti. Secondo l’art. 4 cpv. 4 LTB, sono parimenti considerati obbligazioni: (lett. a) gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e gli altri effetti scontabili emessi in più esemplari destinati ad essere offerti al pubblico; (lett. b) i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui; (lett. c) i crediti contabili emessi in più esemplari per procacciarsi collettivamente capitale. La definizione di obbligazioni ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 LTB corrisponde, in sostanza, a quella prevista per l’imposta preventiva ai sensi dell’art. 15 dell’ordinanza del 19 dicembre 1966 sull’imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211; ANDREAS RISI, in: StG-Kommentar, n. 27 ad art. 4 LTB). L’interes- se maturato sulle obbligazioni è infatti assoggettato all’imposta preventiva (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva [LIP, RS 642.21]). 3.4 Il trattamento fiscale delle obbligazioni ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 4 vLTB e dell’art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB è stato disciplinato in dettaglio dall’AFC nella propria prassi amministrativa, in due appositi promemoria: il primo, promemoria S-02.122.1 dell’aprile 1999 denominato « Promemoria sulle obbligazioni » (qui di seguito: Promemoria 1999); il secondo, prome- moria S-02.128 del gennaio 2000 denominato « Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazio- ni » (pubblicato solo in francese con il titolo « Circulaire Traitement fiscal des prêts consortiaux, reconnaissances de dette, effets de change et sous- participations » e in tedesco con titolo « Merkblatt Steuerliche Behandlung von Konsortialdarlehen, Schuldscheindarlehen, Wechseln und Unterbetei- ligungen »; qui di seguito: Promemoria 2000). Stante il Promemoria 1999, la nozione di obbligazione ai sensi delle disposizioni fiscali in esame è più ampio di quello utilizzato dal CO (art. 965

A-5372/2018 Pagina 11 segg. CO). Secondo i due predetti Promemoria, si è alla presenza di obbli- gazioni di prestiti allorquando le seguenti condizioni cumulative risultano adempiute (cfr. Promemoria 2000, n. 22; Promemoria 1999, n. 1a e 3a; parimenti THOMAS MEISTER, in: Commentaire LT, n. 37 ad art. 4 LTB; MARTIN BUSENHART, in: Commentaire LT, n. 5 ad art. 5a LTB; ANDREAS RISI, in: StG-Kommentar II/3, n. 3 ad art. 5a LTB; RISI, StG-Kommentar, n. 29 ad art. 4 LTB):

  1. un debitore svizzero;
  2. accetta fondi da più di dieci creditori (« criterio della collettività »);
  3. dietro emissione di riconoscimento di debito (« Schuldanerken- nung »);
  4. a condizioni identiche;
  5. se il credito così raccolto ammonta almeno a 500'000 franchi. Detta prassi amministrativa è stata ripresa in maniera analoga dai due pro- memoria attualmente in vigore: il primo del 25 luglio 2019 denominato « Circolare n. 47 Obbligazioni » che ha sostituito il Promemoria 1999 (qui di seguito: Circolare n. 47); il secondo del 24 luglio 2019, denominato « Circolare n. 46 Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni » che ha sostituito il Promemoria 2000 (qui di seguito: Circolare n. 46). 3.4.1 Per quanto riguarda l’esigenza di un debitore svizzero, stante l’art. 4 cpv. 1 LTB si considera svizzero o domiciliato in Svizzera chiunque ha il domicilio in Svizzera, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro svizzero di commercio (cfr. pa- rimenti, Promemoria 1999, n. 2; Circolare n. 47, n. 2; MEISTER, Commen- taire LT, n. 16 segg. ad art. 4 LTB; RISI, StG-Kommentar, n. 8 segg. ad art. 4 LTB). 3.4.2 Il criterio della collettività è invece adempiuto allorquando i creditori sono più di dieci persone. Si può trattare di persone fisiche o giuridiche, ma non di istituti bancari svizzeri o stranieri riconosciuti come tali ai sensi della legislazione bancaria vigente nel Paese ove essi hanno la propria sede (cfr. Promemoria 2000, n. 232; Promemoria 1999, n. 3a; Circolare n. 46, n. 1.2.3.2; MEISTER, Commentaire LT, n. 39 ad art. 4 LTB). Ai fini della classificazione non è importante lo scopo per il quale è stato raccolto il capitale, né il numero delle quote, né il fatto che esse siano quotate in borsa, e nemmeno se i creditori sono terzi indipendenti o persone vicine al

A-5372/2018 Pagina 12 debitore, come i suoi azionisti. Decisivo è l’adempimento del criterio quan- titativo, sicché in presenza di dieci o più creditori, il criterio della collettività risulta adempiuto (cfr. MEISTER, Commentaire LT, n. 39 ad art. 4 LTB). 3.4.3 Vi è un riconoscimento di debito scritto allorquando il debitore – espli- citamente o implicitamente – promette ai creditori il rimborso dell’importo da lui ricevuto. Il riconoscimento di debito deve portare su un importo fisso: dei semplici crediti contabili, che possono essere cambiati in ogni momento con una scrittura contabile, non sono sufficienti. Le singole quote devono inoltre manifestarsi come parti di una sola operazione di raccolta fondi (cfr. MEISTER, Commentaire LT, n. 40 ad art. 4 LTB; BUSENHART, Commentaire LT, n. 8 ad art. 5a LTB). 3.4.4 Il criterio del finanziamento a delle condizioni identiche non esclude che dei titoli (obbligazioni di prestiti) vengano emessi a dei valori nominali differenti. Detto criterio risulta adempiuto quand’anche il prestito venga suddiviso in più quote, purché le altre condizioni alla sua base – interessi, durata, condizioni di rimborso, valore, ecc. – siano identiche, sicché le suddette quote del prestito siano conseguentemente interscambiabili (cfr. MEISTER, Commentaire LT, n. 41 ad art. 4 LTB; BUSENHART, Commen- taire LT, n. 9 ad art. 5a LTB). 3.4.5 Il credito raccolto deve ammontare ad almeno 500'000 franchi. Qua- lora detto ammontare non venga raggiunto, la prassi amministrativa consi- dera che non sussiste alcuna obbligazione di prestito (cfr. MEISTER, Com- mentaire LT, n. 42 ad art. 4 LTB; BUSENHART, Commentaire LT, n. 10 ad art. 5a LTB). 3.5 L’art. 6 cpv. 1 LTB disciplina le eccezioni, prevendo determinati in casi non soggetti alla tassa di bollo d’emissione. La lista è di principio esaustiva (cfr. SIMONEK/NORDIN, in: StG-Kommentar II/3, n. 1 ad art. 6 LTB). Secon- do detta norma, non soggiacciono alla tassa di bollo d’emissione, in particolare (lett. d) i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni; (lett. g) nonché i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l’impiego di un capitale di partecipazione, per quanto la società provi di aver pagato la tassa su tale capitale. Dette due eccezioni mirano ad evitare la doppia imposizione alla tassa di bollo d’emissione (cfr. SIMONEK/NORDIN, StG-Kommentar II/3, n. 1 ad art. 6 LTB; NORDIN/WILD, StG-Kommentar, n. 1 ad art. 6 LTB). Solo i predetti diritti di partecipazione enumerati limitatamente all’art. 6 cpv. 1 LTB non soggiac- ciono alla tassa di bollo d’emissione (cfr. DTF 105 Ib 175 consid. 2a).

A-5372/2018 Pagina 13 3.6 L’art. 7 cpv. 1 LTB disciplina la nascita del credito fiscale, mentre l’art. 11 LTB l’esigibilità del credito fiscale. In generale, il credito fiscale nasce nel momento in cui intervengono gli eventi generatori dell’imposta ai sensi della pertinente legge fiscale (cfr. DTF 122 II 221 consid. 4a; sen- tenze del TF 2C_939/2011 del 7 agosto 2012 consid. 7; 2C_520/2011 dell’8 maggio 2012 consid. 3.2; 5A_54/2011 del 23 maggio 2011 con- sid. 2.3.2; ECKERT/PIGUET, in: Commentaire LT, n. 1 ad art. 7 LTB). Giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. f vLTB, il credito fiscale sorge quanto alle obbligazioni e ai titoli del mercato monetario, all’atto dell’emissione. In tale contesto, determinante è il momento della nascita dei relativi diritti di credito. Nel caso delle obbligazioni di prestiti i diritti di credito garantiti nel titolo (diritto al rimborso della somma del capitale, diritto al pagamento degli interessi, garanzie) nascono già al momento della liberazione. Il contratto d’emissio- ne, mediante il quale le obbligazioni di prestiti vengono messe in circola- zione, ha infatti funzione dichiarativa (cfr. MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, Wertpapierrecht, 3 a ed. 2018, n. 1128). Per la nascita del credito fiscale determinante è dunque la data della liberazione (cfr. parimenti art. 11 lett. c LTB in combinato disposto con l’art. 17b cpv. 2 vOTB, ove viene utilizzata in italiano la nozione di « termine della liberazione » e in francese di « date de la libération »; BEAT KÖNIG, in: StG-Kommentar II/3, n. 49 ad art. 7 LTB). 3.7 Giusta l’art. 9a lett. a vLTB, la tassa sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 3-5 LTB) è calcolata sul valore nominale e ammonta per le obbligazioni di prestiti all’1,2 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima. Secondo l’art. 17a cpv. 1 vOTB, la tassa sulle obbligazioni deve essere pagata all’atto dell’emissione o del rinnovo dei titoli per l’intera durata. Stante l’art. 17a cpv. 3 vOTB, è considerata durata massima ai sensi dell’art. 9a lett. a e b vLTB il periodo che va dal giorno della liberazione a quello, incluso, in cui il debitore deve adempiere al più tardi il suo obbligo nei confronti del creditore. Per i titoli con una durata non fissata contrattualmente, i dieci anni successivi al termine dell’emissione sono considerati durata massima; se il titolo non viene rimborsato durante questo periodo, decorre una nuova durata massima per la quale è nuovamente dovuta la tassa. Ai sensi dell’art. 17b cpv. 2 vOTB, la tassa sulle obbligazioni di prestiti e sui titoli loro equiparati deve essere dichiarata per mezzo di un modulo ufficiale e pagata nei 30 giorni succes- sivi al termine della liberazione. 4. Stabiliti i principi applicabili, il Tribunale deve ora esaminare se nel caso della società ricorrente possa o meno essere ritenuta la sussistenza di obbligazioni di prestiti soggetta alla tassa di bollo ai sensi dell’art. 5a cpv. 1

A-5372/2018 Pagina 14 lett. a vLTB (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio). Per risolvere detto quesito, occorre innanzitutto stabilire il momento esatto in cui ha giuridica- mente avuto luogo l’operazione finanziaria qualificata dall’autorità inferiore di « obbligazioni di prestiti » – ovvero, la riduzione e simultanea conver- sione del capitale proprio della società ricorrente in prestito correntista – le parti non concordando circa la data qui determinante. A prescindere dalla questione a sapere se possa essere ritenuta o meno la sussistenza di obbligazioni di prestiti ex art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB, è infatti fondamentale determinare la nascita del credito fiscale ex art. 7 cpv. 1 lett. f vLTB, in quanto da essa dipende l’assoggettamento stesso dell’operazione finan- ziaria alla tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni, detta tassa essendo stata abrogata a partire dal 1° marzo 2012 (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudizio). 4.1 In tale ottica, visto che è l’insieme dei documenti a dover condurre a ritenere la sussistenza di una transazione giuridica soggetta alla tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni di prestito (cfr. consid. 3.2.1 del pre- sente giudizio), da un esame degli atti dell’incarto, il Tribunale constata preliminarmente quanto segue circa l’operazione finanziaria qui litigiosa (riduzione di capitale sociale con conversione in prestiti correntisti). 4.1.1 Dall’estratto del registro di commercio della ricorrente, il Tribunale rileva come prima della sua riduzione, il capitale sociale della società ricor- rente era inizialmente composto da un capitale azionario di 4'995'000 fran- chi, suddiviso in 330 azioni di categoria A del valore nominale di 1'500 franchi ciascuna e in 300 azioni di categoria B del valore nominale di 15'000 franchi ciascuna, nonché da un capitale di partecipazione di 2'660'000 franchi suddiviso in 88 buoni di partecipazione di categoria 1 da 6'000 franchi ciascuno e in 164 buoni di partecipazione di categoria 2 da 13'000 franchi ciascuno. Come indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata e confermato dalla stessa ricorrente, questa catego- rizzazione del capitale sociale è stata voluta per determinare il tipo di azionariato: le azioni di categoria A – obbligatoriamente maggioritarie – potevano essere acquisite solo da enti pubblici o parapubblici, mentre le azioni di categoria B e i buoni di partecipazione potevano essere acquisite da quei privati che avessero concluso con la ricorrente un contratto di loca- zione decennale di un posto barca presso il porto regionale di X._______ (cfr. decisione impugnata, pag. 2; ricorso 19 settembre 2018, pag. 1 seg.). 4.1.2 Dal verbale delle deliberazioni dell’assemblea generale degli azionisti del 1° giugno 2011 (cfr. citato verbale, nonché rogito n. 554 del 1° giugno 2011 allegati all’atto n. 4 dell’incarto dell’autorità inferiore [qui di seguito:

A-5372/2018 Pagina 15 inc. AFC]), il Tribunale constata che il 1° giugno 2011 l’assemblea generale degli azionisti della società ricorrente ha poi ristrutturato il capitale sociale, procedendo alla sua riduzione e contemporanea conversione in mutui correntisti degli azionisti verso la società, per un importo totale di 6'710'000 franchi, come segue (cfr. citato verbale, trattande 6.1 e 6.2):  riduzione del capitale azionario da 4'995'000 franchi a 945'000 franchi, mediante la diminuzione del taglio delle 300 azioni nominative di categoria B da nominali 15'000 franchi a nominali 1'500 franchi e la conversione a pari in mutuo correntista da parte degli azionisti a favore della società ricorrente dell’importo iniziale di 13'500 franchi per azione ridotta;  abrogazione dell’intero capitale di partecipazione di 2'660'000 franchi, me- diante la soppressione di tutti i 252 buoni di partecipazione (= 88 buoni di par- tecipazione di categoria 1 + 164 buoni di categoria 2) e la conversione a pari in un mutuo correntista da parte degli azionisti a favore della società dell’im- porto iniziale di 6'000 franchi per buono di partecipazione di categoria 1 e di 13'000 franchi per buono di partecipazione di categoria 2. Per entrambi i mutui correntisti, l’assemblea generale ha fissato le seguenti caratteristiche (cfr. citato verbale, trattande 6.1 e 6.2): « [...]  il mutuo è postergato, nel senso che in caso di fallimento o insolvenza della società, il credito relativo al rimborso del capitale del mutuo sarà relegato ad un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società, ritenuto tuttavia che tutti i mutuanti che sono azionisti della società mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuaria per poter beneficiare di un contratto di locazione decennale per un posto d’attracco nel porto regionale di X._______ sono parificati nel grado;  il mutuo è concesso almeno fino a scadenza del contratto di locazione decennale; in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione, la mutuataria può richiedere che il rimborso del capitale del mutuo sia prorogato fino alla scadenza ordinaria del contrato di locazione; in ogni caso, qualora la sua situazione finanziaria lo dovesse imporre, la mutuaria è autorizzata a posticipare il rimborso del capitale del mutuo fino a due anni dopo le scadenze previste; tuttavia la mutuataria può procedere anticipatamente rimborsi parziali e/o totali del mutuo; tali rimborsi straordinari devono rispettare il principio della parità di trat- tamento di tutti i mutuanti che sono azionisti della società mutuataria e che hanno concesso un mutuo alla mutuataria per poter beneficiare di un contratto di locazione decennale per un posto d’attracco nel porto regionale di X._______, nel senso che il rimborso deve avvenire osservando le medesime proporzioni;  il mutuo non può essere ceduto a terzi e non può essere concesso in pegno o in garanzia a terzi se non con il consenso scritto della mutua- taria;  il mutuo è di principio non fruttifero; è dovuto un interesse solo nella misura in cui avviene una distribuzione di dividendi; in tale caso la remunerazione del capitale del mutuo deve essere pari a quella del capitale azionario [...] ».

A-5372/2018 Pagina 16 4.1.3 Dal verbale della riunione del consiglio d’amministrazione del 30 no- vembre 2011 (cfr. citato verbale di cui al rogito n. 575 del 30 novembre 2011 allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC), il Tribunale osserva poi che il consiglio d’amministrazione della ricorrente ha confermato l’adempimento di tutti i requisiti per procedere alla riduzione del capitale sociale, così come deciso il 1° giugno 2011 dall’assemblea generale degli azionisti (cfr. citato verbale, trattanda 2). 4.1.4 Dall’esame del bilancio intermedio della ricorrente del 30 aprile 2011 accluso al verbale dell’assemblea generale degli azionisti del 1° giugno 2011, il Tribunale constata l’iscrizione dei prestiti correntisti postergati di 6'710'000 franchi nei passivi (capitale dei terzi; cfr. succitato bilancio allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Nella relazione finanziaria per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2011, la ricorrente ha indicato quanto segue circa l’iscrizione dei suddetti prestiti correntisti nei passivi (capitale dei terzi) del bilancio al 31 dicembre 2011 (cfr. citata relazione allegata all’atto n. 7 dell’inc. AFC, pag. 10): « [...] 3. Il capitale dei terzi è aumentato di CHF 6'359'201.50. Questo aumento è dovuto principalmente alla riduzione del capitale azionario, trasformato in prestito postergato degli azionisti, di CHF 6'700'000.--. Di riflesso il capitale proprio è diminuito [...] ». Dall’esame dei successivi bilanci al 31 dicembre 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 risulta che il prestito correntista in questione ha continuato ad essere iscritto quale capitale dei terzi, benché nel tempo il suo importo sia di per sé cambiato (cfr. citati bilanci allegati all’atto n. 7 dell’inc. AFC). 4.1.5 La suddetta riduzione del capitale con conversione in prestiti cor- rentisti è stata poi formalmente iscritta a registro di commercio il 2 dicembre 2011 (data del giornale; cfr. relativo estratto del registro di commercio). 4.1.6 Dall’esame dei 161 contratti di mutuo prodotti dalla società ricorrente quale doc. C accluso al reclamo 5 aprile 2016 risulta che gli stessi sono stati sottoscritti per la maggior parte tra maggio e agosto 2013 – un’altra parte tra settembre 2013 e febbraio 2014 – ovvero qualche anno dopo l’av- venuta riduzione del capitale azionario (cfr. scatola contenente il doc. C dell’inc. AFC). Ora, al punto n. 2.3 di detti contratti viene espressamente fatto riferimento alla decisione 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti: « [...] In data 1° giugno 2011 l’assemblea generale degli azionisti della mutuataria ha deliberato la riduzione del taglio delle precedenti azioni di categoria B da CHF 15'000.-- a CHF1'500 .-- e l’annullamento dei buoni di partecipazione di categoria 1 di nom. CHF 6'000.-- e di categoria 2 di nom. CHF 13'000.-- mediante conversione del valore nominale del capitale sociale

A-5372/2018 Pagina 17 oggetto di riduzione di prestito. Il presente prestito deriva dalla conversione dell’azione di categoria B e degli eventuali buoni di partecipazione detenuti dalla mutuante [...] ». Al punto n. 3.2 viene altresì precisato che il trasferimento del mutuo correntista è già intervenuto mediante compensazione: « [...] La somma mutuata è stata trasferita al mutuatario mediante compensazione a pari con le pretese del mutuante specificate sopra al § 2.3 derivanti dalla riduzione del capitale sociale (capitale azionario e capitale di partecipazione) deliberata dall’assemblea degli azionisti della mutuante in data

  1. giugno 2011 [...] ». 4.2 Ciò posto, sulla base degli elementi che precedono, l’autorità inferiore e la società ricorrente hanno ritenuto quanto segue. 4.2.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha qualificato la crea- zione dei mutui correntisti degli azionisti verso la società ricorrente d’emis- sione di obbligazioni imponibili alla tassa di bollo d’emissione ex art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB. Ritenendo che l’oggetto dell’imposta non è il documento in sé, ma il negozio giudico di fondo, essa ha indicato che in virtù dell’art. 1 cpv. 2 vLTB, un’operazione finanziaria può essere soggetta alla tassa di bollo d’emissione quand’anche non venga emesso alcun titolo. Essa ha dunque ritenuto che la titolarizzazione di un negozio giuridico come condi- zione non essenziale ai fini dell’assoggettamento fiscale. In tale contesto, per quanto attiene alla nascita del credito fiscale, essa ha ritenuto che i mutui correntisti – ovvero il negozio giuridico soggetto alla tassa di bollo d’emissione – sarebbero stati costituiti contestualmente alla riduzione del capitale proprio, ovvero molto prima della loro titolarizzazione da parte della società ricorrente nella primavera 2013 con i contratti di mutuo e i contratti di locazione. Essa ha poi sottolineato che per la sua validità la riduzione di capitale dovrebbe essere attestata con atto pubblico e iscritta a registro di commercio ai sensi dell’art. 734 CO. Poiché l’atto pubblico relativo alla riduzione di capitale sarebbe datato 30 novembre 2011 e l’iscrizione a registro di commercio delle modifiche del capitale azionario e di partecipazione sarebbe avvenuta il 2 dicembre 2011, l’autorità inferiore ha pertanto ritenuto come giustificato prendere quale data determinante per la nascita del credito fiscale il 2 dicembre 2011. In tali circostanze, essa ha ritenuto come applicabile alla fattispecie la tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni di prestiti (cfr. decisione impugnata, consid. 4). 4.2.2 Di avviso diametralmente opposto, la ricorrente ha invece indicato per la nascita del credito fiscale in questione – ammesso e concesso che vi siano delle obbligazioni di prestiti, fatto da lei recisamente contestato – sarebbe invero determinante l’atto d’emissione dei titoli ex art. 7 cpv. 1

A-5372/2018 Pagina 18 lett. f vLTB, ovvero il momento della titolarizzazione dei mutui correntisti e non la loro iscrizione a registro di commercio. A suo avviso, la tesi dell’au- torità inferiore secondo cui l’accezione di emissione sarebbe da intendersi in maniera larga non potrebbe essere condivisa. Per i mutui individuali pari- ficati, il momento dell’assoggettamento andrebbe posto con il confeziona- mento del riconoscimento di debito in forma scritta nei confronti del credi- tore, in assenza del quale non vi sarebbe obbligazione ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 vLTB. Nel suo caso, la titolarizzazione dei debiti nei confronti dei suo azionisti sarebbe avvenuta come segue: per l’azionista ponte B._______ il credito di 1'089'000 franchi non sarebbe mai stato titolarizzato, bensì rimborsato nella primavera 2013; per gli azionisti privati al beneficio di un contratto di locazione, il riconoscimento di debito scritto derivante dal mutuo sarebbe stato formalizzato solo dalla tarda primavera 2013. Poiché detta titolarizzazione sarebbe dunque intervenuta al più presto a partire da maggio 2013 e dunque successivamente all’abrogazione della tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni di prestiti, di fatto non sussisterebbe alcun credito fiscale soggetto alla predetta tassa (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punto n. 4; replica 21 dicembre 2018, pag. 2 seg.). 4.3 Fatte le predette dovute premesse, il Tribunale osserva quanto segue circa la data determinante per la nascita del credito fiscale correlata all’ope- razione finanziaria in oggetto. 4.3.1 Come visto, per ammettere la sussistenza di un’operazione finanzia- ria soggetta alla tassa di bollo d’emissione – come nel caso delle obbliga- zioni di prestiti – determinante è il momento della nascita dei diritti di credito connessi alla creazione di un rapporto giuridico. Non va infatti dimenticato che l’oggetto della tassa di bollo d’emissione non è il titolo in sé, bensì il rapporto giuridico ch’esso racchiude o rappresenta. Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, la titolarizzazione delle obbligazioni di prestiti non è dunque una condizione essenziale ai fini dell’assoggettamento fiscale, l’art. 1 cpv. 2 LTB sancendo espressamente che la tassa di bollo d’emissione sussiste quand’anche non venga emesso o consegnato un titolo. In tal caso, è l’insieme degli altri documenti a dover condurre a ritenere la sussistenza di un negozio giuridico imponibile alla tassa di bollo d’emissione (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Ora, nel caso delle obbligazioni di prestiti, giusta l’art. 7 cpv. 1 lett. f vLTB il credito fiscale nasce all’atto d’emissione, non da intendersi quale momento dell’emissio- ne fisica dei titoli, bensì quale momento della loro liberazione (cfr. con- sid. 3.6 del presente giudizio).

A-5372/2018 Pagina 19 4.3.2 In tale contesto, il Tribunale – alla stregua dell’autorità inferiore che lo ha preceduto – non può fare a meno di rilevare come la nascita dei mutui correntisti qui in oggetto sia strettamente correlata alla riduzione del capi- tale sociale deliberata il 1° giugno 2011 dall’assemblea generale degli azio- nisti della società ricorrente. Di fatto, il 1° giugno 2011 gli azionisti hanno infatti deciso di ridurre il capitale sociale – mediante annullamento dei diritti di partecipazione e riduzione del valore nominale delle azioni di categoria B da 15'000 franchi a 1'500 franchi – e di convertire la derivante riduzione in capitale di terzi, ovvero in mutui correntisti degli azionisti verso la società ricorrente (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio). Dette due operazioni finanziarie non possono essere giuridicamente disgiunte, nella misura in cui l’esistenza dei mutui correntisti dipende dalla riduzione stessa del capitale sociale. Ora, come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, per essere considerata valida la riduzione del capitale azionario di una società anonima – come nel caso concreto – necessita il rigido rispetto delle prescrizioni formali degli artt. 732-735 CO: segnatamente, la deliberazione dell’assemblea generale in tal senso con modifica degli statuti (cfr. art. 732 cpv. 1 CO), la diffida ai creditori mediante pubblicazione per tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC, cfr. art. 733 CO), l’uso dell’atto pubblico (cfr. artt. 647 e 734 CO) e la successiva iscrizione nel registro di commercio. Nel caso della ricorrente, dette condizioni risultano tutte adempiute (cfr. estratti del registro di commercio e del FUSC, rogito n. 554 del 1° giugno 2011 allegati all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Ciò posto, dagli atti dell’incarto risulta chiaramente che i mutui correntisti della società ricorrente sono stati registrati a bilancio contestualmente alla suddetta riduzione di capitale sia nel bilancio intermedio del 30 aprile 2011, sia nel bilancio al 31 dicembre 2011 (cfr. consid. 4.1.4 del presente giudi- zio). Giuridicamente parlando, la liberazione dei mutui correntisti è formal- mente avvenuta al più presto con la decisione 1° giugno 2011 dell’assem- blea generale degli azionisti, autentificata con rogito n. 554 del 1° giugno 2011, al più tardi con la sua iscrizione a registro commercio in data 2 dicem- bre 2011 (cfr. consid. 4.1.5 del presente giudizio). A favore di tale tesi, non vi sono solo detta decisione dell’assemblea generale del 1° giugno 2011 e quella del consiglio d’amministrazione del 30 novembre 2011 (cfr. con- sid. 4.1.3 del presente giudizio), ma anche i documenti contabili della società, quali i bilanci degli anni successivi, dai quali risulta che negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 la ricorrente ha avuto a sua disposizione i mutui correntisti in questione, ancor prima di procedere alla loro titolarizzazione intervenuta nella primavera 2013 (cfr. consid. 4.1.4 del presente giudizio).

A-5372/2018 Pagina 20 4.3.3 Aggiungasi a ciò che è la stessa società ricorrente ad avere dichiarato espressamente nel modulo 1 del 20 marzo 2014 quale data di liberazione dei prestiti correntisti per un importo totale di 6'710'000 franchi – comprendente dunque anche il mutuo relativo al creditore B._______ – il 1° giugno 2011, ovvero proprio la data della decisione dell’assemblea generale degli azionisti (cfr. citato modulo 1 allegato all’atto n. 3 dell’inc. AFC). È sempre la stessa ricorrente ad avere indicato al punto n. 3.2 dei 161 contratti di mutuo che la somma mutuata le è già stata trasferita mediante compensazione a pari con le pretese degli azionisti derivanti dalla riduzione del capitale sociale (cfr. consid. 4.1.6 del presente giudizio). Che nell’ambito della presente procedura di ricorso, la società ricorrente sostenga ora che la data determinante sarebbe un’altra, nulla toglie al fatto che il momento della liberazione dei suddetti prestiti non può essere fissato alla primavera 2013, così come da essa auspicato. 4.3.4 Anche ad avere dubbi al riguardo, dall’esame dei 161 contratti di mutuo agli atti – siglati essenzialmente tra settembre 2013 e febbraio 2014 – risulta chiaramente che ai punti n. 2.3 e 3.2 la società ricorrente giustifica i predetti mutui facendo chiaramente riferimento alla decisione 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti (cfr. consid. 4.1.6 del presente giudizio). In tali circostanze, non vi è chi non veda come l’operazione giuridica qui contestata sia nata ben prima di detta titolarizzazione. Qualora si dovesse ritenere che invero i mutui correntisti sono sorti al più presto nella primavera 2013, così come suggerito dalla ricorrente, la loro iscri- zione a registro di commercio e nel bilancio della società intervenute nel 2011 non avrebbero alcun senso, rispettivamente non troverebbe alcuna spiegazione plausibile. Giuridicamente parlando, vi sarebbe un vuoto di ben quasi due anni tra la decisione 1° giugno 2011 di creare il mutuo correntista e la sua titolarizzazione nella primavera 2013. Ora come detto, in questo lasso di tempo la società ricorrente ha tuttavia chiaramente già beneficiato di detti capitali quali mutui correntisti. Quand’anche si prendes- se in considerazione l’ipotesi della ricorrente secondo cui i mutui sono stati invero creati solo nel 2013, essa avrebbe dapprima dovuto ridurre il capitale sociale e rimborsare gli azionisti, costituendo solo successiva- mente i mutui correntisti nel 2013. Sennonché detta operazione di rimborso – salvo per quanto attiene ad un particolare creditore (B._______), fatto comunque qui non rilevante – non risulta però essere intervenuta contestualmente alla riduzione di capitale sociale deliberata il 1° giugno 2011 dalla sua assemblea generale degli azionisti. 4.3.5 Visto tutto quanto suesposto, il Tribunale non può che condividere il punto di vista dell’autorità inferiore e ritenere che sia a giusta ragione che

A-5372/2018 Pagina 21 quest’ultima abbia preso quale data determinante la data relativa all’iscri- zione nel registro di commercio della riduzione del capitale sociale con conversione in mutui correntisti, ovvero il 2 dicembre 2011. In tali circo- stanze, si deve ritenere che al momento della nascita dei mutui correntisti e dei relativi dritti di credito era ancora in vigore la tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni di prestiti, sicché vi è luogo di esaminare se effettiva- mente si è in presenza di una fattispecie coperta dall’art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB. Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto. 5. Stabilita l’applicabilità temporale dell’art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB, il Tribunale deve ora verificare se nel caso della ricorrente sono adempiuti o meno i presupposti cumulativi alla base della sussistenza di obbligazioni di prestiti, e meglio se può essere ritenuto che un debitore svizzero ha ricevuto fondi da più di dieci creditori, dietro emissione di un riconoscimento di debito, a condizioni identiche e se il credito così raccolto ammonta ad almeno 500'000 franchi (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). In proposito, è qui incontestato che la società ricorrente può essere ritenuta quale debitrice svizzera ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LTB (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio) e che l’importo in gioco è ben superiore ai 500'000 fran- chi richiesti (cfr. consid. 3.4.5 del presente giudizio). Litigiose, poiché reci- samente contestate dalla ricorrente, sono dunque le rimanenti condizioni, ovvero la sussistenza di più di dieci creditori (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), di un riconoscimento di debito scritto (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio) e di mutui concessi a condizioni identiche (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio), che il Tribunale esaminerà in dettaglio qui di seguito. 5.1 Per quanto attiene al criterio della collettività, ovvero all’accettazione di fondi da più di dieci creditori, il Tribunale osserva quanto segue. 5.1.1 Nella decisione impugnata, prendendo in considerazione quanto deliberato il 1° giugno 2011 dall’assemblea generale degli azionisti della società ricorrente, l’autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di tre opera- zioni giuridiche ben distinte: (1) la riduzione del valore nominale delle azioni di categoria B, (2) l’abrogazione dell’intero capitale di partecipazione e (3) la creazione di un mutuo correntista. L’autorità inferiore ha ritenuto che con questo nuovo negozio giuridico, la ricorrente non avrebbe fatto un semplice aggiustamento contabile (da capitale proprio a capitale terzi), ma avrebbe dato ai propri azionisti una vera e propria nuova possibilità d’investimento. Sottolineando che giusta l’art. 5a cpv. 2 vLTB per poter essere assoggettati alla tassa di bollo d’emissione non servirebbe che i creditori portino dei

A-5372/2018 Pagina 22 nuovi fondi alla società, la stessa ha ritenuto la nuova creazione di un mutuo quale raccolta di fondi in senso fiscale. Per quanto concerne il criterio della collettività, essa ha indicato che sarebbe il numero minimo di dieci creditori ad essere determinante e che nel caso concreto lo stesso sarebbe adempiuto, dal momento che i creditori supererebbero il centinaio. L’argomento della ricorrente secondo cui la cerchia dei destinatari non sarebbe completamente aperta ma comprenderebbe unicamente gli utenti in possesso di un natante e che vorrebbero ormeggiarlo nel porto di X._______ non sarebbe atta a cambiare la predetta posizione (cfr. decisio- ne impugnata, consid. 2.2.2). Nella sua risposta 12 dicembre 2018, l’auto- rità inferiore ha precisato che nel caso della ricorrente, non si tratterebbe di un semplice aggiustamento contabile. Di fatto si tratterebbe di singoli (nuovi) negozi giuridici. Che contabilmente la ricorrente li abbia registrati tramite compensazione non influirebbe sull’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione. Nel suo caso vi sarebbe stato l’apporto di nuovi fondi. Se l’operazione si fosse limitata all’abrogazione del capitale di parteci- pazione e alla riduzione del valore nominale del capitale azionario, allora la differenza avrebbe dovuto essere restituita agli azionisti, ciò che invece non è avvenuto. Gli azionisti avrebbero infatti trasformato il loro credito in mutuo a favore della società, lasciando a sua disposizione i fondi. A titolo abbondanziale essa cita l’art. 5a cpv. 2 vLTB, sottolineando che anche il fatto di prolungare la messa a disposizione di denaro rappresenterebbe un’operazione imponibile (cfr. citata risposta, pag. 2). 5.1.2 Di avviso contrario, la ricorrente sostiene che invero non vi sarebbe stata alcuna raccolta collettiva di fondi. Innanzitutto, con la conversione a pari di capitale proprio in capitale di terzi nell’ambito della riduzione del suo capitale sociale non sarebbero stati infatti apportati economicamente nuovi fondi alla società. Di fatto, si tratterebbe di un semplice aggiustamento contabile. Per quanto attiene in particolare al credito di 1'089'000 franchi vantato dalla B., essa indica che lo stesso non sarebbe mai stato formalizzato in mutuo, in quanto interamente rimborsato nel maggio 2013 e mai titolarizzato con un riconoscimento di debito. Nel caso della B., società parapubblica, non sussisterebbe alcun contratto di locazione per posti barca. La sua posizione sarebbe pertanto ben diversa da quella degli altri azionisti, loro al beneficio di un tale contratto di locazione. Non sarebbe possibile considerare la sua posizione una raccol- ta di fondi collettiva. Detto ciò, essa sottolinea inoltre che, secondo il Pro- memoria 2000, vi sarebbe approvvigionamento collettivo di capitale quan- do un debitore emette dei riconoscimenti di debito scritti destinati ad essere collocati nel pubblico. Nel suo caso tale condizione non sarebbe però

A-5372/2018 Pagina 23 rispettata. La raccolta di fondi mediante i mutui non sarebbe infatti destina- ta all’intero pubblico. I mutui in questione sarebbero connessi con la pos- sibilità di acquisire un’azione, che può essere destinata solo a detentori di natanti da ormeggiarsi nel porto regionale di X._______ e con la conclu- sione di un contratto di locazione per un posto di attracco. Inoltre, la conclu- sione di un contratto di locazione decennale per detto posto di attracco sarebbe chiaramente individuale e concesso solo a determinate condizioni. Peraltro si tratterebbe di un’operazione episodica, non ripetitiva, poiché la ricorrente non accetterebbe in modo costante fondi da creditori (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punti n. 2a-c; replica 21 dicembre 2018, pag. 2 seg.). 5.1.3 Al riguardo, il Tribunale osserva quanto segue. Per quanto attiene alla sussistenza o meno di nuovi fondi, è qui fondamentale rilevare che di fatto non si è in presenza di una mera operazione contabile, così come invece sostenuto dalla ricorrente. Di fatto, nel 2011 la società ricorrente ha proceduto alla riduzione del capitale sociale mediante l’abrogazione dell’in- tero capitale di partecipazione e la riduzione del valore nominale delle azioni di categoria B da 15'000 franchi a 1'500 franchi l’una e la contempo- ranea conversione del valore risultante da detta riduzione in mutui cor- rentisti degli azionisti (da capitale proprio a capitale dei terzi). Ch’essa dal punto di vista contabile, abbia deciso di procedere ad una compensazione, non è qui rilevante. Sta di fatto, che gli azionisti hanno deciso di concedere un mutuo alla società, anziché richiedere il rimborso di quanto di loro spettanza, in rapporto ai diritti di partecipazione abrogati e alla riduzione del valore nominale delle azioni di categoria B. Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore nella sua risposta 12 dicembre 2018, l’apporto di nuovi fondi consiste proprio nella concessione di mutui correntisti. Se ciò non fosse stato il caso, la società ricorrente avrebbe dovuto procedere al rimborso dei crediti ai propri azionisti e partecipati. 5.1.4 Rispetto al credito della B., il Tribunale non può che rilevare come il suo rimborso sia verosimilmente intervenuto soltanto nella primavera 2013. Detta circostanza non è comunque tale da far ritenere al Tribunale come non adempiuto il criterio della sussistenza di almeno dieci creditori dal momento che lo stesso appare ampiamente rispettato, visto il numero di mutui agli atti (come visto, più di 160 contratti di mutuo; cfr. con- sid. 3.4.2 del presente giudizio). A titolo abbondanziale, il Tribunale sottoli- nea come – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel proprio gravame – invero dal verbale dell’assemblea generale degli azionisti del 1° giugno 2011 non risulti in alcun modo l’intenzione a quel momento di rimborsare la B.. Nel verbale – e meglio nella versione non autentificata mediante rogito n. 554 – viene infatti unicamente indicato

A-5372/2018 Pagina 24 quanto segue (cfr. citato verbale allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC, punto n. 6.3.2, pag. 10): « [...] La B._______ non fungerà più d’azionista ponte [...] ». Di fatto, si tratta dell’unica traccia agli atti ove viene fatto riferimento alla B._______ contestualmente all’operazione finanziaria in oggetto. Ora, pure tale elemento non è comunque qui rilevante, dal momento che decisiva è la decisione del 1° giugno 2011 di riduzione del capitale sociale con conversione in mutuo correntisti, così come iscritta il 2 dicembre 2011 a registro di commercio. Che la società ricorrente abbia poi deciso nel 2013 di procedere al rimborso alla B._______ del suo credito e alla costituzione di mutui negli altri casi, nulla toglie al fatto che giuridicamente che i diritti di credito legati ai mutui correntisti sono sorti al più tardi già il 2 dicembre 2011. Si ricorda che il contribuente non può opporsi alle conseguenze fiscali derivanti dalla scelta della forma giuridica ch’esso decide di dare alle proprie transazioni finanziarie, tanto meno invocando che di fatto in un secondo momento ha deciso invero di procedere economicamente in un altro modo rispetto a quanto deciso inizialmente (cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Determinante per l’imposizione alla tassa di bollo d’emissione è infatti il momento della nascita del credito fiscale, in casu fissata al più tardi al 2 dicembre 2011 (cfr. consid. 4.3.5 del presente giudizio). Quanto intervenuto successivamente è qui pertanto ininfluente. 5.1.5 Circa il carattere aperto o meno al pubblico della raccolta di fondi, il Tribunale osserva come il fatto di fissare determinati criteri di per sé non ne preclude il carattere collettivo. Determinante è il raggiungimento del numero minimo di dieci creditori (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio), in casu adempiuto. Ora, chiunque sia interessato a concludere un contratto di locazione decennale per un posto di barca nel porto regionale di X._______ – sia che si tratti del privato, che della collettività pubblica – deve adempiere agli stessi criteri e concedere alla ricorrente un mutuo di un determinato importo, a seconda del tipo di attracco in questione. Detto elemento a lui solo non permette però di ritenere la sottoscrizione di mutui come chiusa al pubblico. In tale contesto, il Tribunale non vede per quale motivo si dovrebbe ritenere che di fatto il criterio della collettività non è rispettato. Su questo punto il ricorso non può che essere respinto. 5.2 Circa l’esigenza di un riconoscimento di debito scritto, il Tribunale osserva poi quanto segue. 5.2.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che la so- cietà ricorrente non avrebbe solo iscritto un prestito correntista nel proprio

A-5372/2018 Pagina 25 bilancio, ma avrebbe stipulato con gli azionisti un vero e proprio contratto di mutuo alle condizioni definite nel verbale dell’assemblea generale del 1° giugno 2011. Sulla base del verbale, tra l’altro redatto pure nella forma dell’atto pubblico (rogito n. 554), essa ha ritenuto che la ricorrente si sareb- be definitivamente pubblicamente impegnata, nella sua qualità di mutua- taria, a restituire l’importo prestatole dagli azionisti. Poiché determinante non sarebbe il documento, ma il negozio giuridico di fondo, che in concreto sarebbe l’emissione delle obbligazioni di prestiti tramite creazione del mutuo correntista, non sarebbe determinante il momento della titolarizza- zione del mutuo. Non sarebbe neppure necessaria la trasferibilità del credito ai sensi del diritto delle cartevalori per la qualifica di obbligazione ai sensi della tassa di bollo d’emissione. Il criterio del riconoscimento di debito sarebbe dunque adempiuto (cfr. decisione impugnata, consid. 2.2.3). 5.2.2 Di avviso contrario, la società ricorrente contesta la sussistenza di un riconoscimento di debito scritto, rilevando che i mutui individuali senza tito- larizzazione non sarebbero imponibili. Anche in tale contesto, essa sotto- linea l’importanza della titolarizzazione, senza la quale non sussisterebbe alcuna obbligazione di prestiti e alcun riconoscimento di debito scritto. Essa contesta altresì, che il verbale dell’assemblea generale degli azionisti del 1° giugno 2011 possa costituire un valido riconoscimento di debito in tal senso, lo stesso non essendo atto a vincolare la società verso terzi. Il rico- noscimento di debito dovrebbe permettere al creditore di provare inequi- vocabilmente l’esistenza del suo credito ed il suo ammontare, nonché permettere il recupero e la cessione, ciò che non sarebbe il caso del suddetto verbale. Contrariamente ai contratti di mutuo conclusi a partire dal maggio 2013, detto verbale non menzionerebbe poi in modo sufficien- temente determinato il riconoscimento della ricorrente quale debitrice, l’importo dovuto e l’identità del creditore (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punto n. 3; replica 21 dicembre 2018, pag. 2 seg.). 5.2.3 Al riguardo, il Tribunale rileva ancora una volta come di per sé la titolarizzazione non sia una condizione essenziale alla base della sussi- stenza di un’operazione finanziaria soggetta alla tassa di bollo d’emissione. Ora la legge è chiara: giusta l’art. 1 cpv. 2 LTB, in assenza di un titolo, determinanti sono tutti gli altri documenti (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio). Nel caso della ricorrente la decisione 1° giugno 2011 dell’assem- blea generale degli azionisti, vidimata con atto pubblico così come richiesto dalla legge (cfr. rogito n. 554 allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC), contiene lei stessa il riconoscimento di debito scritto ai sensi della LTB. Dalla stessa è chiaramente desumibile che il mutuo correntista degli azionisti e parteci- pati nei confronti della società ammonta ad un totale di 6'710'000 franchi

A-5372/2018 Pagina 26 (= fr. 4'050'000 [riduzione capitale azionario] + fr. 2'660'000 [abrogazione capitale di partecipazione]), nonché le condizioni fondamentali alla sua base. Tale decisione è effettivamente potenzialmente impugnabile dal consiglio d’amministrazione ed ogni azionista ex art. 706 CO. Tuttavia, una volta cresciuta in giudicato e iscritta a registro di commercio, la stessa è vincolante non solo per la società ma anche per gli stessi azionisti. Se ciò non fosse il caso, la ricorrente non avrebbe potuto procedere alla riduzione formale del suo capitale sociale con conversione in mutuo correntista, così come risultante dal suo bilancio al 31 dicembre 2011 (cfr. suddetto bilancio allegato all’atto n. 7 dell’inc. AFC) e dall’iscrizione della suddetta operazio- ne a registro di commercio in data 2 dicembre 2011 (cfr. relativo estratto del registro di commercio). Che poi tali mutui siano stati concretizzati dalla ricorrente mediante dei singoli contratti di mutuo e di locazione solo nella primavera 2013, nulla toglie al fatto che l’atto giuridico comune che ha determinato la loro nascita, rispettivamente quella dei relativi diritti di credito, rimane la decisione 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti, iscritta a registro di commercio il 2 dicembre 2011. Tale atto va assimilato ad un riconoscimento di debito scritto ai sensi della LTB. Anche su questo punto, il ricorso va pertanto respinto. 5.3 Riguardo invece all’esigenza di mutui concessi a delle condizioni identiche, il Tribunale osserva quanto segue. 5.3.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che le quote ammonterebbero a 13'500 franchi, 6'000 franchi o 13'000 franchi, a dipen- denza del tipo di titolo che sarebbe stato ridotto o soppresso. Per il resto, le condizioni sarebbero identiche. Come si evincerebbe dai punti n. 6.1 e 6.2 del verbale del 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti, ad esempio, per tutte le categorie di mutuo, il credito sarebbe postergato, la durata sarebbe almeno quella del contratto decennale di locazione, la remunerazione sarebbe di base esclusa. Essa ha dunque ritenuta come adempiuta l’esigenza di mutui concessi a condizioni identiche (cfr. decisio- ne impugnata, consid. 2.2.4). 5.3.2 Nel suo gravame, la ricorrente indica che contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, in concreto i mutui non sarebbero stati riferiti ad un medesimo rapporto creditorio; ogni mutuo sarebbe indivi- duale, concreto e diverso per ogni mutuante, sia per l’ammontare, sia per la durata e disdetta, sia per le connesse imprescindibili diverse condizioni individuali del relativo contratto di locazione decennale (cfr. ricorso 19 set- tembre 2019, punto n. 2d).

A-5372/2018 Pagina 27 5.3.3 In proposito, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come le condizioni alla base dei mutui in questione siano le stesse, così come fissate nella decisione 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azio- nisti (cfr. citato verbale allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC, punti n. 6.1 e 6.2; consid. 4.1.2 del presente giudizio). Lo stesso risulta altresì dal verbale del consiglio d’amministrazione del 30 novembre 2011 (cfr. citato verbale di cui al rogito n. 575 del 30 novembre 2011 allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Conferma di ciò è peraltro stata data dalla stessa ricorrente, la quale nella sua e-mail di risposta del 12 febbraio 2014 ha precisato quanto segue all’autorità inferiore (cfr. citata e-mail allegata all’atto n. 3 dell’inc. AFC): « [...] le confermo che il contratto di mutuo è standard per ogni azionista mentre il contratto di locazione decennale varia nel prezzo del posto barca (vedi doc 10) (grandezza del natante) [...] ». 5.3.4 Anche prendendo in considerazione i 161 contratti sottoscritti a parti- re dalla primavera 2013, non si può fare a meno di constatare che gli stessi fanno chiaramente riferimento alla decisione 1° giugno 2011 dell’assem- blea generale degli azionisti, con la quale è stata decisa la riduzione del capitale sociale con conversione in mutui correntisti (cfr. punti n. 2.3 e 3.2 dei citati contratti di mutuo; consid. 4.1.6 del presente giudizio). In tale frangente, sostenere che di fatto non si tratterebbe del medesimo rapporto creditorio appare dunque alquanto improbabile. Tutti i 161 contratti di mu- tuo e i relativi contratti di locazione sono stati conclusi per una durata di dieci anni, retroattivamente a far tempo dal 1° gennaio 2013 (ad eccezione di quello della signora C._______, ove la data di inizio è stata fissata retroattivamente al 1° gennaio 2006), alle medesime condizioni di fondo. Il fatto che a seconda del tipo di attracco della barca, il valore del mutuo e del canone di locazione differiscano, nulla tolgono al fatto che le condizioni di fondo alla base del mutuo sono le medesime. Che come risulta dal punto n. 3.2.6 del regolamento d’esercizio, versione 2011 (cfr. citato atto allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC), il valore nominale del mutuo differisca a seconda della categoria di attracco per barca (fr. 13'500, fr. 19'500, fr. 26'500, fr. 32'500) non esclude infatti l’adempimento dell’esigenza di condizioni identiche (cfr. consid. 3.4.4 del presente giudizio). 5.3.5 Non va poi dimenticato, che determinante è in sé il momento in cui è nato il mutuo correntista, ovvero al più presto il 1° giugno 2011, al più tardi il 2 dicembre 2011. In tale occasione, le condizioni per la concessione dei mutui correntisti erano state fissate in maniera uguale per tutti (cfr. con- sid. 4.1.2 del presente giudizio). Che poi la ricorrente abbia deciso di con- cretizzare diversamente i mutui in questione, è una sua scelta economica. In tali circostanze, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto la

A-5372/2018 Pagina 28 sussistenza di condizioni identiche. Anche su questo punto il ricorso della ricorrente non può che essere respinto. 5.4 Visto tutto quanto suesposto, si deve dunque ritenere che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di obbligazioni di prestiti ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB soggette alla tassa di bollo d’emissione. Su questo punto, la decisione impugnata va pertanto qui confermata e il ricorso respinto. 6. Ciò stabilito, occorre ancora verificare se nel caso della ricorrente possa essere ritenuta la sussistenza di una doppia imposizione, rispettivamente se al suo caso possa o meno essere applicato l’art. 6 cpv. 1 lett. d e g vLTB. 6.1 Più nel dettaglio, la ricorrente sostiene che la presente fattispecie rap- presenterebbe una doppia imposizione. I mutui concessi dagli azionisti al beneficio di un contratto di locazione decennale deriverebbero dalla con- versione di capitale azionario e di partecipazione sul quale sarebbe già stata interamente pagata la tassa di bollo sull’emissione di azioni e di buoni di partecipazione e, viste le condizioni di tali mutui concessi dagli azionari al beneficio di un contratto di locazione decennale, tali prestiti rimarrebbero economicamente assimilabili a capitale proprio senza diritto di voto (ossia capitale di partecipazione). A suo avviso, agli stessi andrebbe applicata per analogia la regola prevista dall’art. 6 cpv. 1 lett. d e g vLTB, esentando conseguentemente l’operazione dalla tassa di bollo d’emissione. In tale contesto, essa lamenta un’argomentazione arbitraria e contradditoria dell’autorità inferiore che ha negato una tale analogia. In effetti, l’autorità inferiore avrebbe effettuato un’interpretazione ampia della vLTB per am- mettere l’assoggettamento di obbligazioni anche in assenza dell’emissione di un riconoscimento di debito scritto, mentre un’interpretazione stretta della vLTB per giustificare l’imposizione di una conversione di capitale proprio già tassato in capitale terzi allorquando la vLTB esenterebbe la con- versione da capitale terzi già tassato in capitale proprio. Vista la posterga- zione del mutuo, l’operazione rappresenterebbe in realtà una trasformazio- ne di capitale formalmente proprio in capitale economicamente considerato proprio, anche se formalmente di terzi. A suo avviso vi sarebbe una lacuna nella legge che andrebbe colmata garantendo la parità di trattamento nel divieto di doppia imposizione (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punto n. 5; replica 21 dicembre 2018, pag. 3 seg.). 6.2 Al riguardo, il Tribunale non può fare a meno di rilevare come il criterio « economicamente paragonabile » non sia qui applicabile, dal momento

A-5372/2018 Pagina 29 che non è l’interpretazione economica – salvo se la legge stessa lo prevede espressamente – bensì quella giuridica ad essere determinante (cfr. con- sid. 3.2.2 del presente giudizio). Il carattere formalista della tassa di bollo d’emissione è tale che il Tribunale deve fondarsi sulla forma giuridica dell’operazione finanziaria, senza riguardo alla sua connotazione econo- mica, rispettivamente al suo scopo economico. L’analogia postulata dalla ricorrente non può essere qui seguita, dal momento che l’art. 6 vLTB non prevede alcuna fattispecie assimilabile alla costituzione di mutui correntisti a seguito della riduzione del capitale sociale in oggetto. La presente fattispecie non è assimilabile ai casi dell’art. 6 cpv. 1 lett. d e lett. g vLTB concernenti l’aumento o la costituzione di diritti di partecipazione (cfr. con- sid. 3.5 del presente giudizio). In concreto si tratta semmai dell’annulla- mento di diritti di partecipazione, ma non solo, dal momento che vi è stata altresì la riduzione del valore nominale delle azioni. La particolarità del presente caso sta nel fatto che la riduzione di capitale sociale è stata convertita in mutui correntisti. Ora, la creazione di obbligazioni di prestiti non rientra chiaramente sotto l’applicazione dell’art. 6 LTB, sicché non vi è spazio per alcuna eccezione nel caso della ricorrente. Ciò detto, il Tribu- nale è in ogni caso del parere che, analogamente a quanto sancito dal Tribunale federale nel caso della conversione di diritti di partecipazione in azioni, si deve considerare che la riduzione del capitale sociale e la sua relativa conversione in mutui correntisti ha creato nuovi rapporti di diritto, ciò che consente di prelevare la tassa di bollo d’emissione ex art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB anche laddove la tassa sia già stata corrisposta (cfr. DTF 105 Ib 175 consid. 2a). Quand’anche si tratti di un’operazione finanziaria piutto- sto particolare, si ribadisce che la ricorrente deve tollerare le conseguenze derivanti dalla scelta della forma giuridica da lei data a quest’ultima (cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Anche su questo punto, il ricorso non può pertanto che essere respinto. 7. Da ultimo, il Tribunale deve pronunciarsi circa il calcolo del credito fiscale in oggetto, con particolare riguardo alla valutazione da parte dell’autorità inferiore della durata (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio) e dell’entità dei mutui correntisti in oggetto, rispettivamente delle obbligazioni di prestiti (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio). 7.1 7.1.1 Per quanto attiene alla durata dei mutui correntisti, nella decisione impugnata, l’autorità inferiore spiega che inizialmente la ricorrente aveva indicato nel modulo 1 del 20 marzo 2014 una durata delle obbligazioni di prestiti di un anno. Detta durata è poi stata da lei corretta e fissata a dieci

A-5372/2018 Pagina 30 anni sulla base dei seguenti elementi. Essa ha innanzitutto rilevato che secondo i punti n. 6.1.1 e 6.2.1 del verbale dell’assemblea generale degli azionisti del 1° giugno 2011, il mutuo sarebbe stato iscritto nei libri contabili contestualmente alla riduzione del capitale proprio e concesso almeno fino alla scadenza del contratto di locazione decennale. Essa ha poi indicato che in assenza nel regolamento degli azionisti di norme transitorie circa il destino dei contratti di locazione già in essere, la stessa non poteva che determinare la durata delle obbligazioni di prestiti sulla base degli indizi agli atti. Dal punto n. 6.3.2 del verbale dell’assemblea generale, l’autorità infe- riore ha ad esempio rilevato che D._______ avrebbe indicato ad un azio- nista che sarebbero stati emessi dei nuovi contratti di locazione decennali, tranne esplicita richiesta del conduttore. Che l’intenzione era quella di sti- pulare nuovi contratti decennali emergerebbe altresì dal rapporto di revisio- ne sull’esercizio 2011 della E._______. Nell’ultimo foglio di detto rapporto, intitolato « Modus operandi per l’applicazione della decisione dell’Assem- blea generale degli azionisti del 1.06.2011 » sarebbe infatti menzionato il previsto invio di un nuovo contratto di locazione decennale. Da ultimo, essa ha fatto notare che i 161 nuovi contratti di locazione prodotti dalla ricorrente sarebbero stati firmati per la stragrande maggioranza tra il maggio e l’agosto 2013 (solo cinque tra il settembre 2013 e il febbraio 2014) e, molto verosimilmente, frutto di una spedizione di blocco avvenuta nella prima- vera 2013. Essa precisa altresì che neanche nel 2013 la ricorrente avrebbe in alcun modo tenuto conto della durata residua dei contratti in essere, gli stessi essendo tutti entrati in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2013. L’autorità inferiore ha inoltre fatto alcuni esempi di contratti di locazione che avrebbero dovuto scadere entro breve, ma che sono poi stati rinnovati per dieci anni. In tali circostanze, essa ha ritenuto che si doveva ritenere che dal momento della riduzione del capitale e della creazione del mutuo i contratti in essere sarebbero stati rinnovati automaticamente di dieci anni. Per questi motivi, essa non intravvede per quale motivo dovrebbe tener conto della durata residua dei contratti di locazione già in essere, se la stessa ricorrente non lo ha fatto. Ritenendo che al momento della nascita del credito il 2 dicembre 2011 il prestito sarebbe stato raccolto con l’intenzione di iniziare un nuovo contratto decennale – nel contesto del quale quanto successo negli anni successivi non sarebbe qui rilevante – essa ha dunque ritenuto una durata delle obbligazioni di prestito in oggetto pari a dieci anni (cfr. decisione impugnata, consid. 5.1). 7.1.2 Di parere opposto, nel suo gravame la ricorrente contesta la durata di dieci anni presa in considerazione dall’autorità. A suo avviso, secondo quanto deciso il 1° giugno 2011 dall’assemblea generale degli azionisti, andrebbe invero presa in considerazione la durata residua dei mutui

A-5372/2018 Pagina 31 corrispondente alla durata residua di ogni singolo contratto di locazione al momento dell’iscrizione a registro di commercio, variabile da 0.08 a 9.92 anni. Essa indica infatti che questi sarebbero stati, a quel momento, i termini in cui la società avrebbe dovuto adempiere al più tardi ai suoi ob- blighi nei confronti dei creditori (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punto n. 6). 7.1.3 Al riguardo, il Tribunale osserva come dagli atti dell’incarto non risulti alcun elemento probatorio che lasci pensare che di fatto la società ricor- rente abbia deciso di fissare la durata dei mutui, rispettivamente delle obbligazioni di prestiti, prendendo in considerazione la durata residua dei contratti di locazione di un posto di attracco nel porto regionale di X._______ già in essere con gli azionisti. Invero, dagli atti dell’incarto risulta piuttosto quanto invece ritenuto dall’autorità inferiore, ovvero una durata di dieci anni. In effetti, dai punti n. 6.1.1 e 6.2.1 del verbale del 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti risulta testualmente che: « [...] il mutuo è concesso almeno fino alla scadenza del contratto di locazione decennale [...] ». Tale precisazione figura anche nei punti n. 11 e 12 del verbale della riunio- ne del 30 novembre 2011 del Consiglio d’amministrazione, di cui al rogito n. 575 (cfr. citato atto allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Ora però, né il verbale dell’assemblea generale, né quello del consiglio d’amministrazione menzionano in alcun modo il destino riservato ai contratti di locazione già in essere con gli azionisti, tant’è che non è stata prevista alcuna norma transitoria al riguardo. Di fatto, i contratti già in essere vengono menzionati soltanto al punto n. 6.3.2 della versione del verbale dell’assemblea gene- rale non autentificata, ove è stato indicato quanto segue: « [...] i nuovi contratti di locazione vengono conclusi per 10 anni. Chi lo desidera può però mantenere la medesima scadenza del contratto d’affitto in essere [...] il contratto di mutuo (prestito) verrà sottoscritto tra azionisti e la A._______ [...] ». Il punto n. 6.3.2 non è però stranamente stato ripreso nell’atto pubblico n. 554 del 1° giugno 2011. Ne discende che nulla agli atti permette di rite- nere che di fatto bisogna prendere in considerazione la durata residua dei già esistenti contratti di locazione, anziché la durata decennale a far tempo dalla liberazione delle obbligazioni di prestiti contestualmente alla riduzione del capitale proprio decisa il 1° giugno 2011, al più tardi al 2 dicembre 2011. 7.1.4 Si noti peraltro come neppure il regolamento d’esercizio, edizione 2011, preveda una norma transitoria regolante il destino dei contratti di locazione già in vigenti al momento della sua entrata in vigore (cfr. citato

A-5372/2018 Pagina 32 atto allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Aggiungasi a ciò che, come giusta- mente rilevato dall’autorità inferiore, nel punto « Modus operandi per l’applicazione delle decisioni dell’Assemblea generale degli azionisti del 1.06.2011 », è stato chiaramente indicato che la società ricorrente avrebbe proceduto mediante invio agli azionisti di nuovi contratti di locazione decen- nali (cfr. citato documento allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC, pag. 24). 7.1.5 Se è vero che in tale contesto la titolarizzazione dei predetti mutui non è di per sé un elemento decisivo, non si può comunque negare che i contratti di mutuo e di locazione emessi a far tempo dalla primavera 2013 sono stati emessi per una durata di dieci anni, con effetto retroattivo a far tempo dal 1° gennaio 2013. Ora, vero che determinanti ai fini dell’assog- gettamento alla tassa di bollo sono i documenti relativi alla liberazione delle obbligazioni di prestiti e non gli atti successivi. Ciò non toglie che sulla base del verbale 1° giugno 2011 dell’assemblea generale degli azionisti, del rapporto di revisione e dei dati contabili, la presa in considerazione di una durata di dieci anni appare qui corretta, tenuto altresì conto dell’art. 17a cpv. 3 vOTB (cfr. consid. 3.7 del presente giudizio). 7.2 7.2.1 Per quanto attiene all’entità del credito, nella decisione impugnata l’autorità inferiore ha preso in considerazione l’importo di 6'710'000 franchi corrispondente alla riduzione del capitale proprio della società ricorrente convertito in mutuo correntista di pari valore, così come deliberato il 1° giu- gno 2011 dall’assemblea generale degli azionisti e iscritto a registro di com- mercio il 2 dicembre 2011. Essa ha poi considerato che in detto importo rientrava indubbiamente anche il credito vantato dalla B._______ di 1'089'000 franchi. Al riguardo essa ha ritenuto in particolare che, di fatto, l’assemblea generale degli azionisti non avrebbe deciso nulla di esplicito circa il rimborso immediato del suddetto prestito, tant’è che nel bilancio al 31 dicembre 2012 esso vi figurava ancora. Inoltre, la ricorrente avrebbe persino pagato gli interessi sul prestito garantito dalla B._______ per l’esercizio successivo alla riduzione del capitale, come risultante dalla tabella « Distribuzione dividendi e interessi 2012 ». Per tale motivo essa ha ritenuto che la B._______ andrebbe trattata alla stregua degli altri azionisti e partecipati: anche nel suo caso, la parte ridotta del valore nominale sarebbe stata trasformata in mutuo verso la società. Visto che la titolarizzazione non avrebbe alcun ruolo, l’autorità inferiore ha dunque ritenuto l’importo di 6'710'000 franchi quale valore nominale delle obbliga- zioni di prestiti in oggetto (cfr. decisione impugnata, consid. 5.2).

A-5372/2018 Pagina 33 7.2.2 A tal proposito, nel proprio gravame la ricorrente sottolinea che andrebbe tenuto conto del fatto che il credito di 1'089'000 franchi dell’allora azionista ponte B., che non avrebbe mai beneficiato di un contratto di locazione, lo stesso sarebbe stato rimborsato senza mai convertito in mutuo né titolarizzato. Poiché l’autorità inferiore riconoscereb- be il legame intrinseco del mutuo con i contratti di locazione, detto credito non potrebbe dunque essere assoggettato alla tassa di bollo, sicché l’am- montare ipotetico complessivo dei prestiti assoggettati sarebbe stato sem- mai di al massimo 5'621'000 franchi (cfr. ricorso 19 settembre 2018, punto n. 6, replica 21 dicembre 2018, pag. 4). 7.2.3 Al riguardo, ancora una volta il Tribunale non può che condividere il punto di vista dell’autorità inferiore. Come detto, il momento determinante per l’assoggettamento alla tassa di bollo d’emissione sulle obbligazioni di prestito è il momento della loro liberazione. Nel caso concreto, si tratta del 2 dicembre 2011 (cfr. consid. 4.3.5 del presente giudizio). A quel momento è incontestabile che il mutuo correntista, così come deliberato dall’assem- blea generale degli azionisti il 1° giugno 2011, ammontava a complessivi 6'710'000 franchi, nel quale rientrava anche il credito di 1'089'000 franchi della B.. In tale occasione, l’assemblea generale non ha infatti deciso alcunché circa il rimborso immediato o meno del suddetto credito, tant’è che nel verbale non vi è traccia di una decisione in tal senso (cfr. citato verbale allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). Come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, il credito in questione risulta altresì ancora nel bilancio al 31 dicembre 2012, ciò che dimostra che di fatto lo stesso non è stato rimborsato immediatamente (cfr. citato bilancio allegato all’atto n. 4 dell’inc. AFC). La stessa ricorrente ha indicato che detto credito sareb- be stato rimborsato nella primavera 2013, ovvero nello stesso periodo ove la stessa ha emanato i contratti di mutuo/di locazione. In tale contesto, il Tribunale ribadisce un’ultima volta che il fatto che la ricorrente abbia deciso di concretizzare nel 2013 diversamente la decisione di riduzione di capitale e conversione in mutuo correntista presa nel 2011, non è un elemento qui rilevante, essendo decisiva invece la situazione al momento della libera- zione delle obbligazioni di prestiti. In definitiva, è dunque a giusta ragione che l’autorità inferiore ha preso in considerazione l’ammontare totale del mutuo come da bilancio alla data determinante del 2 dicembre 2011 di 6'710'000 franchi. Anche su questo punto, il ricorso va pertanto respinto. 8. Visto tutto quanto suesposto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha ritenuto la sussistenza di obbliga- zioni di prestiti, della durata di dieci anni, per un importo totale di

A-5372/2018 Pagina 34 6'710'000 franchi, soggette alla tassa di bollo d’emissione ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. a vLTB. La decisione impugnata va pertanto confer- mata e il ricorso 19 settembre 2018 integralmente respinto. 9. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della società ricorrente qui parte integral- mente soccombente (cfr. art. 1 segg. TS-TAF). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 5'000 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione alla società ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispetti- vamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

A-5372/2018 Pagina 35 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali pari a 5'000 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall’anticipo spese di 5'000 franchi da lei versato a suo tempo. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera: Michael Beusch Sara Pifferi

A-5372/2018 Pagina 36 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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