B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-5058/2023
S e n t e n z a d e l 2 1 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, presidente del collegio, Maurizio Greppi, Stephan Metzger, cancelliere Demis Mirarchi.
Parti
A._______, (...), patrocinato dall’avv. Giovanni Molo, COLLEGAL Studio legale e notarile, Via G.B. Pioda 5, casella postale 1215, 6901 Lugano, ricorrente,
contro
Comando Istruzione (Cdo Istr), Personale dell’esercito, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, autorità inferiore.
Oggetto
Decisione di non reclutamento.
A-5058/2023 Pagina 2 Fatti: A. L’11 gennaio 2023, l’Untergruppe Personelles der Armee ha consultato il casellario giudiziale di A., nato il (...), in vista del suo prossimo reclutamento. L’estratto summenzionato segnala la condanna del prenominato, il 21 novembre 2022, a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere con sospensione condizionale dell’esecuzione per due anni. L’Untergruppe Personelles der Armee si è fatto trasmettere dal Ministero pubblico del Canton Ticino il relativo decreto di accusa del 21 novembre 2022. B. B.a Con lettera del 17 febbraio 2023, il Comando Istruzione – personale dell’esercito (qui di seguito Cdo Istr) ha informato A. che non aveva intenzione di reclutarlo, concedendogli il diritto di essere sentito. B.b A._______ ha preso posizione con lettera del 20 marzo 2023, chiedendo di potere essere reclutato. B.c Il 16 agosto 2023 il Cdo Istr ha pronunciato il non reclutamento di A._______ a causa della sua condanna del 21 novembre 2022 per crimine o delitto. C. Il 18 settembre 2023, A._______ (di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro succitata decisione del Cdo Istr (di seguito: autorità inferiore). Lamentando violazioni del diritto di essere sentito nonché la sproporzionalità dell’atto impugnato, conclude all’accoglimento del ricorso e all’annullamento della decisione impugnata. Il tutto con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Con osservazioni del 7 novembre 2023, l’autorità inferiore si è riconfermata nella sua decisione, concludendo al respingimento del ricorso. E. Con osservazioni finali del 15 gennaio 2024, il ricorrente si è, anch’egli, riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.
A-5058/2023 Pagina 3 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Il Cdo Istr è un’unità dell’Amministrazione federale ai sensi dell’art. 33 lett. d LTAF (applicabile in riferimento all’art. 130 cpv. 1 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e l’amministrazione militare [LM; RS 510.10]), subordinata al Gruppo Difesa, che è un’unità del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS; cfr. allegato 1/B/IV cap. 1.4.5 dell’Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA, RS 172.010.1]). Le decisioni non pecuniarie del Cdo Istr, in particolare quelle relative al non reclutamento a causa di una condanna penale (cfr. art. 21 LM), sono soggette a ricorso dinanzi al TAF (cfr. art. 40 cpv. 1 LM). Questo è il caso della decisione contestata, che soddisfa anche le condizioni dell’art. 5 cpv. 1 PA e non rientra nell’ambito di esclusione dell’art. 32 LTAF. 1.3 Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente, essendo lo stesso destinatario della decisione impugnata e avendo egli un interesse a che la stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso verrà quindi esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA), nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA). 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014,
A-5058/2023 Pagina 4 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure (Rügeprinzip) l’autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure non sufficientemente sostanziate che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2). Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest’ultimo comprende per la parte l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Il Tribunale esercita il suo potere di apprezzamento con maggiore prudenza quando l’autorità inferiore, a sua volta, gode di un ampio potere di apprezzamento. Questo dipende dalla natura della fattispecie, segnatamente quando l’applicazione della legge riguarda problemi per cui sono richieste competenze specialistiche di cui l’autorità dispone. Il Cdo Istr rientra in questa categoria (cfr. sentenza del TAF A-962/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 4.3.1 con ulteriori riferimenti). 3. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito in quanto l’autorità inferiore non ha dato seguito alla sua richiesta di procedere ad un’audizione per comprendere meglio la situazione concreta e il suo forte interesse per l’attività dell’esercito. La decisione difetterebbe inoltre di una motivazione sufficiente, nella misura in cui essa non fornirebbe alcuna spiegazione pertinente sui motivi per i quali il provvedimento potrebbe tutelare lo stesso ricorrente, adducendo unicamente che il ricorrente “potrebbe non essere al riparo dalle ostilità dei camerati poco comprensivi”. La motivazione sarebbe inoltre superflua, poiché l’autorità di prime cure non avrebbe giustificato a sufficienza i motivi per i quali un eventuale differimento non andrebbe preso in considerazione, limitandosi ad affermare che non vi sarebbe una base legale per tale azione e che sarebbe “riprovevole” privilegiare il ricorrente “rispetto ad altri militari che presentano circostanze personali particolari”.
3.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) – concretizzato dalla PA nelle cause di diritto pubblico federale – , garantisce all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione nei suoi confronti (cfr. art. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell’incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul
A-5058/2023 Pagina 5 giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 140 I 99 consid. 3.4).
I gravami di natura formale come la violazione del diritto di essere sentito vanno esaminati prima di ogni censura materiale dato che una loro ammissione porterebbe ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 143 IV 380 consid. 1.4.1; tra le tante la sentenza del TAF A-3899/2022 del 31 agosto 2023 consid. 3).
3.2 L’obbligo di motivazione (art. 35 PA) è un corollario del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere alla persona interessata di comprendere una decisione ed eventualmente di impugnarla. Per adempiere a queste esigenze occorre che l’autorità inferiore menzioni almeno i motivi essenziali sui quali ha fondato la sua decisione (cfr. DTF 146 II 335 consid. 5.1).
3.2.1 L’atto impugnato espone su sette pagine le basi legali, la prassi dell’autorità di prima istanza rispetto a predette basi legali, l’interesse pubblico da tutelare ed esamina anche la proporzionalità del provvedimento adottato. In questo contesto, l’autorità ha menzionato vari criteri che vengono presi in considerazione, quali la possibile messa in pericolo di altri militari, la liceità della comunità imposta per gli altri militari, l’immagine dell’esercito e la protezione dell’interessato stesso. Su questo punto, la decisione impugnata menziona in effetti che durante il servizio il ricorrente potrebbe “non essere al riparo dalle ostilità di camerati poco comprensivi” (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Se è vero che la questione della protezione dell’interessato stesso non viene motivata ma soltanto menzionata, è perché l’autorità di prima istanza non ha per niente fondato la decisione su questo criterio, che risulta essere uno fra in tanti presi in considerazione dall’autorità (cfr. pag. 7 dell’atto impugnato, in cui vengono menzionati – sicuramente per volontà di esaustività – i criteri presi in considerazione in casi come quello del ricorrente).
Dato che la decisione non poggia per niente su predetto criterio (cfr. infra consid. 5.1.2 segg.), non era necessario motivare questo punto in particolare.
Lo scrivente Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito in riferimento a quanto precede.
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3.2.2 Il ricorrente ravvisa pure una motivazione “superflua” nel fatto che l’autorità di prima istanza ha indicato – a proposito della richiesta di differimento del ricorrente – che non vi sarebbe base legale che lo consenta e che un differimento cagionerebbe un trattamento differenziato del ricorrente rispetto ad altri che presentano circostanze personali particolari. Lo scrivente Tribunale non ravvisa il motivo per cui predetta motivazione sarebbe “superflua” né tantomeno che l’autorità non abbia risposto a questa sua richiesta. Sapere se predetta risposta sia conforme alla legge è una questione di merito che verrà esaminata qui di seguito.
3.2.3 Per quanto riguarda la motivazione della decisione nella sua integralità, visto quanto precede sul contenuto della decisione impugnata (cfr. supra consid. 3.2.1), si constata che i motivi sono esposti a sufficienza, l’argomentazione è comprensibile ed il ricorrente ha potuto impugnarla con piena cognizione di causa.
3.3 Il ricorrente ravvisa anche una violazione del suo diritto di essere sentito in quanto l’autorità non ha dato seguito alla sua domanda di poter essere sentito nel contesto di un colloquio individuale prima dell’emanazione della decisione.
3.3.1 Di giurisprudenza constante, il diritto di essere sentito prima che venga emanata una decisione ai sensi dell’art. 30 PA non comporta un diritto di essere sentito oralmente (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del TAF A-4979/2022 del 12 luglio 2023 consid. 4.2.2 con ulteriori riferimenti). Di conseguenza è adempiuto a questo dovere quando la parte ha avuto occasione di esprimersi per iscritto come nella presente fattispecie dove l’autorità ha anche concesso una proroga del termine al ricorrente per prendere posizione sulla lettera del 17 febbraio 2023.
3.3.2 Per quanto attiene all’audizione come mezzo di prova (e per quanto predetta audizione sia stata addirittura esigibile, il ricorrente essendo una parte e non un testimone, cfr. art. 14 PA), quando l’autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano consentito di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, l’autorità può porre un termine all’istruzione (cfr. DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-4700/2020 del 28 febbraio 2023 consid. 4.2.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem
A-5058/2023 Pagina 7 Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 3.144, pag. 241). Tale modo di procedere non è contrario al diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e alle norme di procedura previste dalla PA (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-834/2023 del 21 giugno 2023 consid. 3.3.1 con rinvii).
Su questo punto occorre considerare che, dall’incarto, si evince che il ricorrente ha avuto possibilità di esprimersi prima dell’emanazione della decisione querelata, proporre mezzi di prova e contestare i fatti invocati o apportare ogni elemento che lui giudicava opportuno, tanto più se si considera che la lettera del 17 febbraio 2023 menzionava già allora i motivi essenziali per i quali l’autorità di prima istanza metteva in questione il reclutamento del ricorrente. L’autorità ha in effetti considerato la condanna del ricorrente, la presa di posizione del ricorrente e giudicato di avere abbastanza elementi a disposizione. Di conseguenza, non si può certamente considerare che l’autorità di prime cure abbia violato il diritto di essere sentito del ricorrente scartando mezzi di prova.
3.4 In sunto, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del diritto di essere sentito. Il provvedimento emanato dall’autorità inferiore va dunque, dal profilo formale, tutelato.
Occorre ora esaminare le censure materiali sollevate. In questo ambito, il Tribunale inizierà con la descrizione del quadro legale e giurisprudenziale.
4.1 Ogni cittadino Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare (cfr. art. 59 cpv. 1 Cost.; art. 2 cpv. 1 LM). Si tratta di un obbligo e non di un diritto del cittadino (cfr. sentenza del TAF A-536/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.1 e riferimenti citati). 4.2 Ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. a LM le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l’esercito perché sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto (cifra 1). Giusta l’art. 32 cpv. 2 dell’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21), che concretizza la sopracitata disposizione, nella sua valutazione il Cdo Istr considera il reato e la reputazione della persona interessata (lett. a), i diritti di terzi (lett. b), la
A-5058/2023 Pagina 8 liceità di imporre ad altri militari di prestare servizio con la persona interessata (lett. c) e l’immagine dell’esercito nell’opinione pubblica (lett. d). Questi criteri non devono essere soddisfatti in maniera cumulativa, ma sono piuttosto degli indicatori, il cui peso può variare in funzione della situazione concreta (cfr. sentenza del TAF A-7245/2018 del 13 settembre 2019 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti). Le persone di cui alla lett. a dell’art. 21 cpv. 1 LM possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l’esercito e se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a LM). Questa condizione deve essere, evidentemente, soddisfatta al momento della decisione sul reclutamento. Inoltre e di transenna, il legislatore ha anche previsto che una persona che commette un delitto o un crimine dopo essere stata reclutata incorre in un’esclusione dall’esercito (cfr. art. 22 LM) o in un degradamento (cfr. art. 22a LM). Si evince da quanto precede che il legislatore non vuole, in linea di massima, che persone che hanno commesso un delitto o un crimine facciano ancora parte dell’esercito. 4.3 La nozione di intollerabilità è indeterminata e soggetta pertanto a interpretazione. L’autorità inferiore gode in questo di un ampio margine di apprezzamento (cfr. supra consid. 2.3, nonché BENJAMIN SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2019, art. 49 n. marg. 9 segg.). In base alla sua prassi, in presenza di persone che hanno commesso un delitto o un crimine, confermata in numerose occasioni dalla giurisprudenza, l’autorità inferiore considera che in caso di pene detentive superiori o uguali a 6 mesi o di pene pecuniarie superiori o uguali a 180 aliquote giornaliere (con la condizionale, con la condizionale parziale e senza la condizionale), la persona assoggettata non viene di principio reclutata (cfr. sentenza del TAF A-5738/2022 del 10 novembre 2023 consid. 4.3.2, A-1104/2013 dell’8 luglio 2013, entrambe con ulteriori riferimenti). Per delle eccezioni a predetto principio e affinché la presenza di un coscritto non sia considerata intollerabile per l’esercito, nonostante la condanna a una pena elevata, devono sussistere circostanze particolari. In generale, la persona sarà considerata incompatibile a causa della gravità del reato; di conseguenza, la classificazione come incompatibile non dipende in modo decisivo dalla reputazione militare o professionale della persona (cfr. sentenza del TAF A-3202/2023 del 5 agosto 2024 consid. 3.3.2 con rinvii).
A-5058/2023 Pagina 9 5. Dal profilo materiale, il ricorrente è innanzitutto dell’avviso che l’autorità di prime cure non avrebbe considerato che la pena è stata sospesa condizionalmente, elemento questo sancito dall’autorità penale e che andrebbe a sostegno della convinzione secondo la quale non vi sarebbero stati sufficienti timori che il qui ricorrente avrebbe commesso ulteriori atti punibili. In senso lato, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente mette in avanti il suo sentimento di pentimento e le sue qualità, tra cui, a titolo esemplificativo, gli elogi ricevuti da compagni e organizzatori dei corsi presso lo stand di tiro da lui frequentato. Praticando il tiro sportivo ormai da diversi anni, l’insorgente possiederebbe le qualità, come l’affidabilità e la coscienziosità, ricercate nei membri che compongono l’esercito. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità, nella misura in cui la decisione dell’autorità di prime cure influenzerebbe il suo futuro professionale, visto che egli non escluderebbe di intraprendere una carriera nei ranghi delle forze armate svizzere. Non vi sarebbe inoltre motivo di considerare che la condanna del ricorrente possa intaccare l’immagine e la reputazione dell’esercito, visto che la misura è stata sospesa condizionalmente, non essendo egli stato giudicato incline a commettere ulteriori atti punibili. Andrebbe ancora osservato che l’effettivo inizio del servizio militare sarebbe in concomitanza con la fine del periodo di sospensione della condanna e che, quest’ultima, non sarebbe più visibile nell’estratto del casellario giudiziale. Infine, l’autorità avrebbe anche potuto posticipare il reclutamento, visto che il periodo di sospensione della pena sarebbe scaduto al momento della decisione. 5.1 Per quanto attiene ai gravami relativi alla circostanza per cui la pena è stata sospesa condizionalmente, alla buona reputazione e al pentimento del ricorrente per gli atti commessi, egli invoca una violazione della legge nonché un apprezzamento incompleto dei fatti. In altri termini, la condizione dell’intollerabilità non sarebbe adempiuta visto che le autorità penali gli hanno comunque concesso la fiducia che non avrebbe più commesso reati, accordandogli la sospensione della pena. Questi elementi sarebbero inoltre rafforzati dalla sua buona reputazione e dal suo pentimento per gli atti commessi.
5.1.1 Innanzitutto, occorre ribadire che, in linea di massima, le autorità amministrative non sono legate dall’apprezzamento delle autorità penali (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1). Più precisamente, l’autorità amministrativa non è vincolata dalla valutazione dell’autorità penale per quanto riguarda l’apprezzamento dei fatti, a meno che la qualificazione giuridica non dipenda fortemente da un apprezzamento più affine al tribunale penale, ad
A-5058/2023 Pagina 10 esempio perché l’imputato è stato interrogato personalmente. Tuttavia, l’autorità amministrativa deve anche osservare l’uniformità del diritto nella sua valutazione giuridica ed evitare, per quanto possibile, giudizi contraddittori (cfr. sentenza del TF 1C_536/2022 del 25 luglio 2023 consid. 3.2 con rinvii). Nella presente fattispecie, inoltre, lo scopo della legislazione penale non è lo stesso di quello dell’art. 21 LM: se da un lato la sospensione dell’esecuzione della pena è volta a prevenire ogni recidiva e a consentire alle autorità di applicare la legislazione penale in modo proporzionato, infliggendo con la condizionale – e per quanto i presupposti siano adempiuti – un ammonimento al condannato per la prima volta (prevenzione speciale, cfr. ad esempio sentenza del TF 6B_1175/2021 del 23 maggio 2022 consid. 1.1), il non reclutamento poggia sull’interesse pubblico dell’esercito a proteggere la buona realizzazione dei compiti a lui attribuiti, a tutelare gli altri soldati e l’immagine dell’esercito (cfr. supra consid. 4.2). La valutazione di questi punti poggia sulle informazioni a disposizione – al momento del reclutamento – sulla persona da reclutare in maniera da poter fare una prognosi. Il legislatore stesso ha statuito che in presenza di condanna per un delitto o un crimine, una persona non è più tollerabile per l’esercito. 5.1.2 L’autorità ha fatto uso del suo margine d’apprezzamento, fissando un limite di pena oltre al quale una persona non sarà reclutata; questo limite è di 6 mesi di detenzione o 180 aliquote di pena pecuniaria, con o senza sospensione della pena (cfr. supra consid. 4.3). Questa prassi – già confermata tante volte dallo scrivente Tribunale (cfr. supra consid. 4.3 e riferimenti citati) – consente all’autorità di evitare di dovere considerare in dettaglio l’infrazione commessa e la reputazione quale criterio definito all’art. 32 cpv. 2 let. a OOPSM. Predetto modo di procedere garantisce un approccio egualitario. In altri termini, una pena superiore a sei mesi di detenzione o 180 aliquote di pena pecuniaria implica che il reato è considerato grave e la reputazione della persona già intaccata. 5.1.3 La circostanza per cui non è stata presa in considerazione la sospensione della pena di cui sopra è dovuta all’indipendenza nell’apprezzamento dei fatti dalle varie autorità ma anche agli scopi divergenti del diritto penale e del diritto militare. L’elemento della sospensione condizionale della pena è stato previsto dal legislatore come aspetto che può condurre all’ammissibilità del reclutamento, per quanto, però, le altre condizioni siano adempiute (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. a LM; cfr. supra consid. 4.2). Nel caso di specie, tuttavia, la decisione è stata
A-5058/2023 Pagina 11 emessa quando il periodo di prova non era ancora scaduto (cfr. infra consid. 5.1.4), motivo questo che rende inapplicabile questa disposizione al caso in esame. Inoltre, nei fatti, è comunque molto raro che una persona in età di essere reclutata sia già stata condannata a delle pene senza condizionale. 5.1.4 Il 21 novembre 2022, il Procuratore pubblico del Canton Ticino ha emanato nei confronti del ricorrente und decreto di accusa, ritenendolo colpevole, tra il 14 dicembre 2021 ed il 28 aprile 2022, di tentato favoreggiamento (art. 305 CPS), ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale (cfr. art. 90 cpv. 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01]), stato difettoso dei veicoli e guida senza autorizzazione. Egli ha altresì proposto una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere con sospensione condizionale dell’esecuzione per due anni. Non essendo stata interposta opposizione, il decreto di accusa è divenuto sentenza passata in giudicato in data 21 novembre 2022 come attestato dall’estratto del casellario giudiziale. Il periodo di prova scadeva quindi nel novembre del 2024 ossia più di un anno dopo rispetto alla decisione impugnata. Lo scrivente Tribunale non è legato dalle considerazioni e dall’apprezzamento dei fatti espressi dall’autorità di condanna penale (cfr. supra consid. 5.1.1 e riferimenti citati). Non si tratta in questa sede di riesaminare le circostanze delle infrazioni commesse né la pena alla quale è stato condannato il ricorrente. Si può comunque, dai fatti considerati e non contestati dal ricorrente, considerare che egli ha commesso, in un lasso di tempo assai corto (4 mesi da dicembre 2021 ad aprile 2022), 4 superamenti importanti (45, 45, 46 e 39 km/h) della velocità massima di 50 km/h. Per giunta, in aprile 2022, ha tentato di convincere una sua conoscente di dichiarare alla polizia che ella avrebbe preso senza autorizzazione la motocicletta – priva della licenza di circolazione – di un terzo a modo che quest’ultimo (che guidava predetta motocicletta) non avrebbe avuto problemi con le autorità. È un dato di fatto che, con l’introduzione di “Via sicura” (cfr. Messaggio del 14 dicembre 2010 concernente Via sicura, programma d’intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale [FF 2010 7455]), ossia la serie di modifiche legislative che hanno indurito in maniera importante le pene per infrazioni alla LCStr, le conseguenze per gli eccessi di velocità, vista la commutazione in delitti, sono più gravi e si ripercuotono anche in altri aspetti al di fuori di quello puramente legato al diritto penale ed alla circolazione stradale. Cionondimeno, il ricorrente ha commesso i
A-5058/2023 Pagina 12 suoi eccessi in località, luoghi dove il rischio d’incidente è più elevato. Con questo comportamento il ricorrente ha dimostrato poco riguardo per la sicurezza altrui e per la sua stessa integrità. Siffatto spericolato comportamento è incompatibile con i compiti e la vita militare. Inoltre, il tentato favoreggiamento (anche se il tentativo era volto a preservare un suo amico) dimostra un tratto di carattere poco responsabile ed affidabile. Ora, per qualcuno che vorrebbe intraprendere una carriera militare come lo pretende il ricorrente – ed anche considerando la sua giovane età –, uno scarso senso delle responsabilità ed una mancanza di affidabilità non sono per niente compatibili con la posizione di chi vorrebbe fare una carriera nell’esercito. Di conseguenza, anche se il ricorrente afferma di essersi pentito, sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’art. 32 cpv. 2 OOPSM (cfr. supra consid. 4.2), il Tribunale constata che, dagli atti commessi dal ricorrente non emerge un’immagine di particolare affidabilità e coscienziosità, come egli vuole trasmettere con memoriale ricorsuale. Quand’anche più schematizzato, l’apprezzamento dei fatti eseguito dall’autorità di prima istanza non è, nella presente fattispecie, errato. Di conseguenza, il ricorso, su questo punto, va respinto. 5.2 Il ricorrente, nel suo gravame e nelle osservazioni finali, ventila, in relazione al diritto di essere sentito, l’alternativa di un differimento che l’autorità non avrebbe preso in considerazione. Sapere se l’autorità non ha fatto uso di una possibilità che la legge le conferiva è innanzitutto, nella presente fattispecie, legata all’applicazione della legge. Nel suo memoriale, il ricorrente fa valere che, ad ogni modo, un differimento dell’entrata in servizio avrebbe per effetto che, entro quel momento, il ricorrente avrebbe superato con successo il periodo di sospensione dell’esecuzione della pena e che, quindi, la condanna non sarebbe più presente nel casellario giudiziale, andando così a confermare che egli non costituirebbe un pericolo per la reputazione e la credibilità dell’esercito. Occorre sottolineare che la decisione querelata ha per oggetto il reclutamento al senso dell’art. 21 LM e non l’entrata in servizio. Di conseguenza la questione dell’entrata in servizio (regolata dagli art. 144 segg. LM e 83 segg. OOPSM e non dai disposti che regolano il
A-5058/2023 Pagina 13 reclutamento) non è pertinente. Ad ogni modo, il ricorrente non ne ha mai fatto richiesta ai sensi della legge. 6. 6.1 Il ricorrente sostiene infine che il provvedimento sia incompatibile con il principio di proporzionalità. Ricordando che il reclutamento non è un diritto (cfr. supra consid. 4.1), occorre considerare quanto segue. Secondo predetto principio − sancito dall’art. 5 cpv. 2 Cost. − è suddiviso in tre gradini di analisi. Innanzitutto una misura deve essere idonea a realizzare l’interesse pubblico perseguito. Un provvedimento deve in secondo luogo essere necessario. Deve, in altri termini, sempre prevalere l’alternativa più mite che persegue però con la stessa efficacia il medesimo scopo. Occorre infine verificare che la misura sia proporzionata rispetto allo scopo o, in altre parole, che essa sia ragionevolmente esigibile (cfr. tra le altre DTF 140 II 194 consid. 5.8.2; sentenza del TAF A-5126/2021 del 27 aprile 2023 consid. 6.2). Queste condizioni devono essere soddisfatte in maniera cumulativa. 6.2 Il ricorrente sostiene che nella misura in cui la pena è stata sospesa, un suo reclutamento non metterebbe in pericolo l’interesse pubblico legato ai compiti ed all’immagine nonché la credibilità dell’esercito. Su questo punto, lo scrivente Tribunale si è già pronunciato e si rimanda ai consid. 5.1.1 segg. di cui sopra; in sunto, nella fattispecie, il tipo d’infrazioni commesse nonché i tratti di personalità che esse lasciano trasparire non sono compatibili con predetti compiti e relativamente a questo punto, la buona reputazione del ricorrente nell’ambito della società di tiro nella quale esercita, non è sufficiente a considerare che il comportamento spericolato e irresponsabile dimostrato verrebbe in una certa maniera cancellato. La buona condotta di una persona nell’ambito di un’attività che le piace non basta ad adempiere ai tratti di carattere necessari per affrontare la realtà della vita in servizio, visto che non tutti compiti destano lo stesso entusiasmo. È dunque pacifico che il provvedimento dell’autorità inferiore, ovvero il non reclutamento, è idoneo a tutelare gli interessi pubblici elencati all’art. 32 cpv. 2 OOPSM, ivi incluso quello relativo alla reputazione dell’esercito. 6.3 In merito alla seconda condizione, quella della necessità, il ricorrente fa valere che sarebbe stato possibile differire il reclutamento o che, in ogni caso, il periodo di sospensione della pena sarebbe già scaduto al momento della sua entrata effettiva in servizio. Con predetti disposti legali, il legislatore non ha soltanto voluto che le persone che hanno commesso
A-5058/2023 Pagina 14 delitti o crimini non entrino in servizio, ma ha anche voluto che non vengano reclutate o, per quanto i reati vengano commessi dopo il reclutamento, escluse dall’esercito (cfr. supra consid. 4.2). Per quanto concerne il differimento del reclutamento, il Tribunale ha già considerato questo argomento dal punto di vista dei presupposti necessari all’applicazione della legge. Non s’intravede come l’autorità di prima istanza dovrebbe applicare una disposizione legale quando il ricorrente non ha depositato una richiesta corrispondente ai sensi della legge (cfr. supra consid. 5.2). Inoltre, quand’anche il tempo sia ormai trascorso tenendo anche conto della presente procedura di ricorso, lo scrivente Tribunale giudica della conformità alla legge degli atti impugnati in base ai fatti ed al diritto applicabile al momento di predetto atto (cfr. DTF 140 V 136 consid. 4.2.1 con riferimenti citati). Di conseguenza, il non reclutamento del ricorrente è l’unica misura atta a preservare gli interessi pubblici di cui sopra. 6.4 In merito al bilanciamento degli interessi, il ricorrente sostiene che il non reclutamento influenzerebbe il suo futuro professionale, visto che egli non escluderebbe di intraprendere una carriera nei ranghi delle forze armate svizzere. Se predetto desiderio è encomiabile, il ricorrente non invoca neanche di volere diventare militare professionale. Peraltro, non dimostra ancora in che misura una sua carriera professionale – nella vita civile – verrebbe pregiudicata dalla presente decisione. Inoltre, anche se ovviamente, il tiro al bersaglio è una passione per il ricorrente, come già espresso, la vita nell’esercito comprende tanti altri aspetti e tanti doveri per l’adempimento dei quali la passione per il tiro non è sufficiente. Anche se non viene sollevato nel ricorso, il ricorrente, a causa del non reclutamento, rischia di essere assoggettato al pagamento della tassa militare per 11 anni (cfr. art. 3 della Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare [LTEO, RS 661]), corrispondente al 3% di reddito netto complessivo o almeno a 400 franchi (cfr. art. 13 LTEO). Bilanciando quanto appena esposto, il Tribunale ritiene che gli interessi privati del ricorrente, ivi compresi quelli di natura economica, sono di minore importanza rispetto agli interessi pubblici di cui sopra. Il provvedimento impugnato risulta dunque ragionevolmente esigibile, motivo per il quale il provvedimento è compatibile con il principio di proporzionalità.
A-5058/2023 Pagina 15 7. In conclusione, l’autorità inferiore non è incorsa né in una violazione della legge né in un apprezzamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti. Il provvedimento impugnato è anche conforme al principio di proporzionalità. La decisione impugnata è confermata e il ricorso è respinto. 8. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in franchi 1’000 (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l’anticipo versato. Con riferimento all’art. 7 TS-TAF non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. 9. Questa sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. i della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Cresce quindi in giudicato con la notifica.
A-5058/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di franchi 1’000, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l’anticipo spese già versato. 3. Non viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all’autorità inferiore.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi
A-5058/2023 Pagina 17 Data di spedizione:
A-5058/2023 Pagina 18 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. [...]; atto giudiziario)