B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Corte I A-4425/2013

S e n t e n z a d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 4 Composizione

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Markus Metz, Salome Zimmermann, cancelliera Sara Friedli.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

riscossione posticipata.

A-4425/2013 Pagina 2 Fatti: A. Il 23 novembre 2011 il signor A., alla guida del veicolo X. munito di targhe italiane e di sua proprietà, è stato controllato presso il valico di Y._______ dalle guardie di confine. In tale occasione, l'ufficio doganale (di seguito: UD), constatando che il veicolo in questione, utilizzato dal signor A._______ – cittadino italiano domiciliato in Svizzera dal 19 giugno 1981 e titolare di un permesso di soggiorno C – in territorio svizzero dal 30 ottobre 2003, non è mai stato sdoganato, ha allestito un certificato d'annotazione n. (...) valido fino al 28 novembre 2011, invitan- dolo a presentare il veicolo presso un UD al fine di immetterlo in libera pratica (imposizione doganale). Nel contempo, il signor A._______ ha riempito il formulario denominato « Questionario per l'imposizione di un mezzo di trasporto privato; la determinazione del luogo di domicilio » (Form. 15.20). B. Il termine di validità del predetto certificato d'annotazione è poi stato prorogato fino al 20 dicembre 2011 mediante allestimento di un secondo certificato d'annotazione n. (...). C. Con scritto 16 febbraio 2012, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: D IV) rilevando un'infrazione alla legislazione dogana- le applicabile sulla scorta di quanto emerso durante il controllo doganale, ha comunicato al signor A._______ l'intenzione di imporre a posteriori il predetto veicolo ai tributi d'entrata, concedendogli il diritto di essere sen- tito prima di esigere il pagamento di un importo totale di 2'347.15 franchi (= fr. 1'135.25 di IVA + fr. 568.40 d'imposta sugli autoveicoli + fr. 168.70 di dazio, fr. 454.80 di interessi di mora + fr. 20.00 di altre tasse). D. Con scritto 24 febbraio 2012, il signor A._______ indica di aver sempre agito conformemente alle normative svizzere e italiane, di non aver mai violato alcuna norma e di aver regolarmente dichiarato l'autovettura in questione sia al fisco che durante i diversi controlli. Egli censura il comportamento adottato dal personale doganale che gli avrebbe dato l'impressione di considerarlo « un evasore », allorquando egli non sarebbe stato affatto cosciente di aver commesso un'infrazione. L'UD gli avrebbe poi fatto capire che l'importo sarebbe stato di un centinaio di franchi (e non di fr. 2'347.15). Egli ritiene di aver già regolarmente pagato

A-4425/2013 Pagina 3 sia l'IVA che l'imposta di circolazione per il veicolo utilizzato cinque giorni su sette in Italia. E. Con decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012, la D IV ha imposto il signor A._______ al pagamento posticipato dei tributi d'entrata dell'importo totale di 2'375.45 franchi (= fr. 1'136.05 di IVA + fr. 569.80 d'imposta sugli autoveicoli + fr. 168.70 di dazio, fr. 481.40 di interessi di mora + fr. 20.00 di altre tasse). In sunto, la D IV ha ritenuto che, poiché il signor A._______ risulterebbe domiciliato in Svizzera (permesso C), dove soggiorna dal 1981, il veicolo immatricolato in Italia da lui acquistato e utilizzato sul territorio svizzero dal 2003 non sarebbe mai stato – a torto – imposto nel regime di immissione in libera pratica. Tale veicolo andrebbe dunque imposto a posteriori ai relativi tributi d'entrata. F. Con scritto 7 luglio 2012, il signor A._______ ha presentato ricorso alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) contro la predetta decisione, affermando in sunto di disporre di una dimora abituale in Italia, indispensabile per poter conservare il suo posto di lavoro, e che anche tale luogo rappresenterebbe per lui un centro d'interesse economico e delle sue relazioni. Per questo motivo egli ha chiesto di poter beneficiare di un'autorizzazione che gli permetta di soggiornare in Svizzera, quando non lavora, con il veicolo immatricolato in Italia. Durante la settimana egli lavora e soggiorna in Italia. G. Con scritto 15 settembre 2012, il signor A._______ ha precisato che il veicolo in questione sarebbe un veicolo d'esposizione, il cui valore am- monterebbe a 8'000 franchi secondo quando indicato nella dichiarazione dei redditi del 2007 e a 7'000 franchi secondo l'assicurazione furto e incendio. Egli ha inoltre indicato ch'egli risiederebbe in Italia almeno 183 giorni all'anno ai sensi dell'art. 43 comma 2 del codice civile italiano. H. Con decisione su ricorso del 8 luglio 2013, la DGD ha respinto il predetto ricorso, confermando la decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV. I. Contro la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso 5 agosto 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo

A-4425/2013 Pagina 4 federale. Per gli stessi analoghi motivi addotti in precedenza, egli postula la modifica e/o l'annullamento della decisione impugnata, nonché che gli venga concessa l'autorizzazione a disfarsi e/o rottamare l'auto in questio- ne. In particolare, il ricorrente segnala di essere in pensione dal 1° dicem- bre 2012 e di aver lasciato definitivamente la sua dimora in Italia, cessando ogni rapporto con il predetto paese (relazioni personali, asso- ciazioni, enti, ecc.). J. Con scritto 24 agosto 2013, il ricorrente ha indicato che il suo veicolo, a seguito di una panne stradale, non essendo conveniente ripararlo, sareb- be stato radiato il 13 agosto 2013 dal pubblico registro italiano (PRA). K. Con risposta 17 settembre 2013, la DGD, confermandosi nella propria decisione e prendendo puntualmente posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente, ha postulato il rigetto del ricorso. L. Con scritti 9 ottobre 2013 e 17 dicembre 2013, il ricorrente ha preso posi- zione sulle predette osservazioni, ribadendo in sunto quanto da lui già al- legato in precedenza e producendo documenti a sostegno della sua tesi. M. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.

A-4425/2013 Pagina 5 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pub- blico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna il ricorrente al pagamento posticipato di tributi doganali, dell'IVA e dell'imposta sugli autoveicoli. Poi- ché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per il ricorren- te, quest'ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. 1.4 Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadegua- tezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149; ULRICH HÄFELIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 a ed. 2010, n. 1758 segg.). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica- zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER ET AL., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria

A-4425/2013 Pagina 6 richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 2.3 Nel caso in disamina, la fattispecie è chiara e gli atti dell'incarto sono sufficienti perché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito del ricorso con piena cognizione. In tali circostanze, degli ulteriori accerta- menti presso il ricorrente – che ha già avuto modo di esprimersi a più riprese in sede ricorsuale – non appaiono qui necessari. 3. Per quanto attiene al diritto applicabile alla presente fattispecie, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. 3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, le procedure d’impo- sizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso. Nella misura in cui nel caso concreto l'autorità inferiore rimprovera al ricorrente di aver varcato molte volte il confine con il suo veicolo senza dichiararlo per il trattamento dogane tra il 2003 e il 2011, allo stesso risultano applicabili sia la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 409 con modifiche ulteriori e CS 6 475) e l'ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD, RU 42 461 con modifiche ulteriori e CS 6 523), che la LD e l'OD. Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale la fattispecie rimane sotto- posta alla vLD (cfr. art. 132 LD; [tra le tante] sentenza del TAF A- 7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 1.2.1 con rinvii). 3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro pre- scrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame, come visto poc'anzi (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) concerne il periodo tra il 2003 e il 2011, alla stessa risulta applicabile materialmente sia la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300

A-4425/2013 Pagina 7 con modifiche ulteriori), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344), che la LIVA. 3.3 Alla presente fattispecie va altresì applicata la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut, RS 641.51) in vigore dal 1° gennaio 1997. 4. Ciò appurato, va accertato il domicilio del ricorrente all'epoca dell'utilizzo tra il 2003 e il 2011 del veicolo con targhe italiane in oggetto, sia in territorio svizzero che italiano, in quanto da esso ne dipende l'imposizione ai tributi (cfr. consid. 4.2 che segue). A tali fine, ritenuto anche come il domicilio e la sua determinazione siano contestati dal ricorrente, verranno dapprima stabiliti i principi qui applicabili per la sua localizzazione (cfr. consid. 4.1 che segue). 4.1 4.1.1 In caso di contestazione, il domicilio civile di un cittadino italiano avente dei legami sia con la Svizzera che con l'Italia – vista la sussisten- za di elementi extranazionali – va di principio determinato sulla scorta l'art. 20 cpv. 1 lett. a della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), secondo cui la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevol- mente. Sennonché sotto il vecchio regime della vLD – applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) – l'art. 9 cpv. 3 vOLD e l'art. 9 dell'ordinanza del 19 luglio 1960 concernente lo sdogana- mento intermedio di veicoli stradali (RU 1960 953 con modifiche ulteriori, in vigore fino al 1° maggio 2007; di seguito: ordinanza 1960) prevedevano espressamente che il domicilio andava stabilito secondo gli artt. 23 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 201). Tale esigenza non ripresa espressamente dall'attuale legislazione doganale, permane tuttavia conformemente alla volontà del legislatore (cfr. Messag- gio del Consiglio federale del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane [FF 2004 485, pag. 565]. Peraltro, le stesse istruzioni elaborate dall'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) concernenti l'immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati (imposizione e tassazione), Form. 15.50/ed. 2013 (in: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04392/04393/04394/index.html?la ng=it, punti 4.1 e 4.2, ultima consultazione 03.09.2014) si riferiscono agli artt. 23 segg. CC per la determinazione del domicilio.

A-4425/2013 Pagina 8 4.1.2 Orbene, la nozione di domicilio dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP corrisponde a quella dell'art. 23 cpv. 1 CC, secondo cui il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi dure- volmente. Ne discende che, a prescindere dalla norma applicabile, la no- zione di domicilio può pertanto essere definita sulla scorta della giurispru- denza relativa all'art. 23 cpv. 1 CC (cfr. DTF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2; 119 II 64 consid. 2b/aa; 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.2; ANDREAS BUCHER, in: Commentaire romand, Loi sur le droit International privé, Convention de Lugano, 2011, n. 19 ad art. 20 LDIP; CATHERINE WESTEN- BERG, in: Honsell/Vogt/Schnyder/V. Berti [éd.], Basler Kommentar, Inter- nationales Privatrecht, 3 a ed. 2013, n. 8 seg. ad art. 20 LDIP) 4.1.3 Una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirvisi, ciò che presuppone ch'essa abbia in quel luogo il centro degli interessi vitali, ovvero dei propri interessi personali e professionali (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; DTF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b; cfr. BUCHER, op. cit., n. 21 ad art. 20 LDIP; ANTOINE EIGENMANN, in: Pichonnaz/Foëx [ed.], Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 23 CC). Detta definizione comporta due elementi: (1) oggettivamente la presenza fisica in un determinato luogo, ovvero la dimora, e (2) soggettivamente la volontà di rimanere durevolmente in quel luogo. L'intenzione di una persona di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo – ovverosia, di creare o conservare in quel posto il centro dei propri interessi vitali – non deve essere tuttavia esaminata in modo soggettivo, ossia secondo la sua intima volontà, bensì alla luce delle circostanze oggettive, riconoscibili da terze persone e che permettono di concludere per l'esistenza di una tale intenzione (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; DTF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b, 119 II 64 consid. 2b/bb con rinvii; WESTENBERG, op. cit., n. 12 seg. ad art. 20 LDIP; EIGENMANN, op. cit., n. 18 ad art. 23 CC). La sola volontà della persona di per sé non è quindi decisiva (cfr. BUCHER, op. cit., n. 22 ad art. 20 LDIP). Il domicilio presuppone necessariamente che la persona risieda per determinato tempo in un luogo, ivi costituendo il centro della propria vita. Decisivo non è tuttavia da quanto tempo vi risiede, bensì la prospettiva di rimanervi in maniera duratura (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; BUCHER, op. cit., n. 23 ad art. 20 LDIP; WESTENBERG, op. cit., n. 15 ad art. 20 LDIP; EIGENMANN, op. cit., n. 20 ad art. 23 CC).

A-4425/2013 Pagina 9 4.1.4 Ciò indicato, nessuno può avere contemporaneamente il suo domi- cilio in più luoghi (cfr. art. 20 cpv. 2 LDIP; art. 23 cpv. 2 CC). Allorquando il luogo della vita privata e familiare non coincide con quello dell'attività professionale, il primo è normalmente determinante per fissare il domicilio (cfr. BUCHER, op. cit., n. 24 ad art. 20 LDIP; EIGENMANN, op. cit., n. 25 ad art. 23 CC con rinvio). Il centro degli interessi si trova di regola nel luogo in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli interessi familiari (cfr. sentenza del TF 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.2 con rinvii; WESTENBERG, op. cit., n. 14 ad art. 20 LDIP; EIGENMANN, op. cit., n. 25 ad art. 23 CC). I rapporti giuridici risultanti dal diritto della polizia degli stranieri (deposito dei documenti, permesso di soggiorno, ecc.), dallo statuto politico (cittadinanza, diritto di voto, ecc.), da quello fiscale o da quello delle assicurazioni sociali – siano tali diritti svizzeri o stranieri – non sono determinanti per stabilire l'acquisto di un domicilio, ma costituiscono unicamente degli indizi (cfr. sentenza del TF 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.3.1 con rinvii; cfr. parimenti EIGENMANN, op. cit., n. 17 ad art. 23 CC; WESTENBERG, op. cit., n. 14 ad art. 20 LDIP). Il centro delle relazioni personali, sociali e professionali non presuppone tuttavia necessariamente una presenza regolare della persona in quel luogo (cfr. BUCHER, op. cit., n. 25 ad art. 20 LDIP). 4.1.5 La dimora è il luogo ove la persona fisica vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. Ciò precisato, la nozione di dimora non va confusa con quella di domicilio, la quale – come visto poc'anzi (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio) – implica l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo. La dimora presuppone un soggiorno di una certa durata in un determinato luogo (ovvero la presenza fisica) e l'instau- razione di determinate relazioni personali o professionali abbastanza strette (cfr. EIGENMANN, op. cit., n. 11 segg. ad art. 23 CC; BUCHER, op. cit., n. 31 ad art. 20 LDIP con rinvii). 4.2 4.2.1 Nel caso in disamina, la DGD ha ritenuto il ricorrente come domici- liato in Svizzera ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CC, considerando i legami con la Svizzera, dove risiede con la sua famiglia quando non lavora, come più forti di quelli sussistenti con l'Italia. A suo avviso, il ricorrente avrebbe in Italia una residenza unicamente perché imposto dal suo datore di lavoro, residenza ch'egli avrebbe manifestato di voler abbandonare una volta cessata l'attività lavorativa o ottenuto l'autorizzazione di quest'ultimo. Di avviso contrario, il ricorrente – appellandosi al diritto italiano e sottoli- neando di essere cittadino italiano – sostiene che il suo domicilio sarebbe

A-4425/2013 Pagina 10 sempre stato in Italia, ove era annunciato ufficialmente, vi soggiornava in un bilocale per motivi lavorativi, pagava le tasse, aveva l'assistenza medica, i diritti civili e politici, etc. Egli indica altresì di essere stato iscritto all'Ordine nazionale dei dottori commercialisti, nonché di aver svolto attività sindacali. Egli sottolinea che 4-5 giorni alla settimana, ma sicura- mente più di 183 giorni all'anno egli avrebbe sempre risieduto in Italia, ciò che sarebbe sufficiente per essere considerato residente in Italia. L'unico punto che lo avrebbe legato alla Svizzera sarebbe la sua famiglia e il permesso di soggiorno da lui rinnovato periodicamente. Ciò precisato, il ricorrente ha altresì indicato di essere in pensione dal 1° dicembre 2012 e di aver pertanto lasciato definitivamente l'Italia. 4.2.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come per determinare il domicilio del ricorrente ci si debba basare sulla nozione derivante dall'art. 23 CC (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Ne discende che il diritto italiano non è qui applicabile. Ad ogni modo, l'art. 43 del codice civile italiano che sancisce che « il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Prov. Civ. 139) », di fatto non fa che porre la medesima l'esigenza disposta sia dall'art. 20 cpv. 1 LDIP che dall'art. 23 cpv. 1 CC, ovvero la sussistenza del centro degli interessi vitali in un determinato luogo. Di conseguenza, pure i 183 giorni di presenza in territorio italiano a cui si appella il ricorrente per provare la propria residenza in Italia, discendenti dall'art. 15 cifra 2 lett. a della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confe- derazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposi- zioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrata in vigore il 27 marzo 1979 (RS 0.672.945.41), non entrano qui in linea di conto. 4.2.3 Ciò precisato, da un esame degli atti dell'incarto, risulta che il ricorrente è un cittadino italiano (cfr. copia passaporto di cui al doc. 2a dell'incarto prodotto dalla DGD [di seguito: inc. DGD]). Dal Formulario n. 15.20 denominato « Questionario per l'imposizione di un mezzo di trasporto; determinazione del luogo di domicilio » datato 23 novembre 2011 (cfr. doc. 2 dell'inc. DGD), risulta inoltre ch'egli è titolare di un per- messo di soggiorno C e che soggiorna in Svizzera dal 1981, ove risiedono la moglie e i figli. In detto formulario, il ricorrente ha dichiarato di abitare a Z._______ in una casa di proprietà e di intendere soggiornare in Svizzera a tempo indeterminato. All'epoca della compilazione del formulario, egli ha altresì indicato di soggiornare settimanalmente in Italia ove dispone di un alloggio (un bilocale), di lavorare presso la Banca B._______ di V.______ e di non aver alcun legame personale all'estero.

A-4425/2013 Pagina 11 4.2.4 Per quanto attiene al suo statuto in Svizzera, lo scritto 30 ottobre 2013 dell'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino – prodotto dal ricor- rente in sede ricorsuale – indica in maniera dettagliata e cronologica i permessi da lui ottenuti: Periodo Permesso Datore di lavoro/soggiorno 19.06.1981-18.06.1986 19.06.1986-16.06.1989 17.06.1989-19.04.2004 20.04.2004-19.06.2014 B C C C-CE/AELS Soggiorno a W._______ W._______ Z._______ Z._______

Se inizialmente il ricorrente era in possesso di un permesso B (permesso per dimora annuale), a partire dal 19 giugno 1986 egli era ed è tuttora in possesso di un permesso C, ovvero di un permesso di domicilio in Sviz- zera, ciò che costituisce un indizio importante della sua volontà di risiede- re durevolmente in Svizzera. Lo stesso ricorrente, con ricorso 5 agosto 2013 e replica 9 ottobre 2013 ha poi dichiarato di aver cessato ogni attività lavorativa, di essere in pensione dal 1° dicembre 2012 e di aver lasciato definitivamente l'Italia. Il numero di giorni in cui egli ha risieduto in Italia tra il 2003 e il 2011 rispetto a quelli passati in Svizzera – 4-5 giorni alla settimana – non è poi determinante per la localizzazione del domicilio, poiché invero è l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo ad essere decisivo (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). 4.2.5 Da quanto precede risulta chiaramente che i legami e gli interessi familiari del ricorrente erano e sono tutt'ora localizzati in modo prepon- derante in Svizzera, ove egli ha il centro dei suoi interessi vitali e pertanto il suo domicilio. Il fatto ch'egli abbia dovuto prendere una dimora settima- nale in Italia per motivi professionali e per questo abbia dovuto dichiararsi alle autorità italiane, non significa ancora ch'egli abbia un domicilio in Italia. Il domicilio civile di una persona fisica va infatti distinto dalla sua dimora abituale (residenza) in un altro luogo per motivi professionali, come nel caso che qui ci occupa (cfr. consid. 4.1.5 del presente giudizio). Dovendosi basare su degli elementi oggettivi riconoscibili da terze persone per la localizzazione del domicilio, l'intima volontà del ricorrente secondo cui egli sarebbe sempre stato domiciliato in Italia sino al suo pensionamento, senza riscontri oggettivi negli atti dell'incarto, non è sufficiente per permette allo scrivente Tribunale di discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Ne discende che il domicilio del ricorrente era ed è tuttora in Svizzera.

A-4425/2013 Pagina 12 5. Stabilito il domicilio del ricorrente, occorre ora esaminare se sia a giusta ragione che la DGD ha confermato la riscossione posticipata dei tributi in oggetto in rapporto all'utilizzo da parte del ricorrente di un veicolo con targhe italiane sul territorio svizzero (cfr. consid. 5.6 che segue). A tal fine, verranno anche qui dapprima richiamati i principi applicabili in materia di diritto doganale (cfr. considd. 5.1 e 5.2 che seguono), di IVA (cfr. con- sid. 5.3 che segue), di imposta sugli autoveicoli (cfr. consid. 5.4 che segue), come pure in ambito di riscossione posticipata dei tributi non prelevati in precedenza (cfr. consid. 5.5 che segue). 5.1 5.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). 5.1.2 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale (obbligo di dichiarazione) deve presentare le merci in dogana e dichiararle sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 6 vLD e art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecu- zione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD e art. 25 cpv. 1 LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.1 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenza del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii). 5.1.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle per- sone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particola- re soggette all'obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso ana- logamente dagli attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.2 con rinvii).

A-4425/2013 Pagina 13 5.1.4 L'art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate confor- memente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale. Giusta l'art. 21 cpv. 2 vLD e l'art. 19 cpv. 1 lett. b LD, il dazio, salvo altre disposizioni di tariffa, è riscosso in base alle aliquote, ai fattori determi- nanti in vigore il giorno nel quale comincia l'obbligo di pagamento, ovvero nel momento in cui la dichiarazione doganale viene accettata, oppure, in caso di non adempimento dell'obbligo di dichiarazione, nel momento in cui la merce ha varcato il confine (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 vLD); di principio l'importo del dazio è determinato dalla natura, dalla qualità e dallo stato della merce al momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (cfr. art. 23 vLD e art. 19 cpv. 1 lett. a LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.3 con rinvii). 5.2 Ciò posto, rimangono riservate le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o di ordinanze emanate dal Consiglio fede- rale (cfr. art. 2 cpv. 1 LD; art. 1 cpv. 2 LTD), che possono dare luogo all'esenzione parziale o integrale dai tributi. Tra le predette eccezioni al regime d'imposizione, rientra in particolare l'importazione di merci desti- nate all'ammissione temporanea in territorio doganale fondata sull'art. 9 cpv. 2 LD e l'art. 15 vLD, segnatamente l'importazione di veicoli stradali esteri in territorio svizzero. 5.2.1 L'ammissione temporanea è regolata in particolare dalla Conven- zione conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 relativa all'ammissione tem- poranea entrata in vigore per la Svizzera l'11 agosto 1995 e per l'Italia il 18 settembre 1997 (Convenzione di Istanbul, RS 0.631.24). Le norme della Convenzione di Istanbul sono direttamente applicabili e gli interes- sati possono appellarsi alle disposizioni ivi contenute. Essa stabilisce delle facilitazioni minime e non osta all'applicazione di facilitazioni mag- giori da parte delle Parti contraenti (cfr. art. 17 della citata Convenzione; sentenze del TAF A-1480/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2.2.1 con rinvii; A-7817/2010 del 24 novembre 2011 consid. 2.3.1 con rinvii). Giusta l'art. 1 lett. a della Convenzione di Istanbul, per « ammissione temporanea » va inteso il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere

A-4425/2013 Pagina 14 subito alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto. Per quanto attiene l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, va fatto riferimento all'allegato C alla Convenzione di Istanbul. L'art. 5 lett. b del predetto allegato C dispone che per poter beneficiare delle agevola- zioni ivi concesse i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammis- sione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio. Rispetto al territorio doganale svizzero, tale esenzione si applica dunque a persone fisiche che sono domiciliate al di fuori della Svizzera e ivi utilizzano un veicolo con targhe straniere (cfr. sentenza del TAF A-7817/2010 del 24 novembre 2011 consid. 2.3.2 con rinvii). 5.2.2 Nell'attuale legislazione doganale, l'ammissione temporanea nel territorio doganale svizzero è parimenti regolata dall'art. 58 cpv. 1 LD che dispone che le merci che sono state introdotte temporaneamente nel ter- ritorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea. L'art. 58 cpv. 3 LD precisa che se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventa- no esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. Per quanto attiene l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, l'art. 35 cpv. 1 OD dispone che l'AFD autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di forma- zione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione tempo- ranea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio. Secondo l'art. 35 cpv. 2 OD, l'AFD può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se (lett. a) esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero, (lett. b) se esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni, (lett. c) se esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi o (lett. d) se non sono disponibili

A-4425/2013 Pagina 15 corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata. 5.2.3 Secondo il vecchio regime doganale, l'ammissione temporanea di veicoli è invece parimenti regolata dall'art. 15 cifra 1 vLD secondo cui, riservate le disposizioni dell'art. 19 vLD e le misure di controllo previste per le carte di passo e adempite che siano le condizioni prescritte, sono esenti dal pagamento del dazio e delle tasse di monopolio i veicoli di ogni genere, organi propulsori, pezzi di arredamento e di ricambio, in quanto i veicoli servano al trasporto di persone o merci al di qua del confine ed escano poscia dalla Svizzera (cfr. sentenza del TAF A-1680/2009 del 14 febbraio 2011 consid. 4.4 con rinvii). Giusta l'art. 47 cpv. 1 vLD, le merci designate negli artt.15 e 17 vLD possono, in conformità delle disposizioni della vLD o dei regolamenti, essere dichiarate per il trattamento con carta di passo, verso pagamento o garanzia del dazio dovuto e delle altre tasse. L'art. 47 cpv. 3 vLD preve- de altresì che come documento comprovante l’operazione serve la carta di passo da rilasciarsi dall'UD. In determinati casi si può prescrivere per regolamento la sostituzione della carta di passo con un’annotazione nei registri ufficiali (traffico con semplice annotazione; cfr. sentenza del TAF A-1680/2009 del 14 febbraio 2011 consid. 4.4 con rinvii). Nel medesimo senso, l'art. 2 dell'ordinanza 1960 (citata al consid. 4.1.1) sancisce che le persone che dall'estero trasferiscono il loro domicilio in Svizzera per un breve periodo di tempo, e le persone domiciliate in Svizzera che hanno l'intenzione di trasferire il domicilio all'estero possono ottenere, per i veicoli ch'esse impiegano personalmente e per i propri bisogni, lo sdoganamento intermedio per un breve periodo di tempo fissato dall'AFD, qualora ne facciano domanda e se le circostanze lo giustificano. Rimangono riservati i provvedimenti di controllo che l'AFD reputerà necessari. 5.2.4 In proposito, va inoltre rilevato quanto previsto dalla prassi dell'AFD (cfr. punti 4.1 e 4.2 dell'istruzione concernente l'immissione in libera prati- ca di veicoli a motore stradali e rimorchi privati, citata al consid. 4.1.1 del presente giudizio): « [...] I lavoratori stranieri (dimoranti annuali e tem- poranei, praticanti) sono autorizzati (mod. 15.30) a utilizzare nel territorio doganale svizzero un veicolo estero in franchigia di tributi per la durata di due anni a partire dalla data della prima entrata (ad esempio, al momento dell'assunzione dell'impiego) se trasferiscono il proprio domicilio civile nel territorio doganale svizzero. [...] Alla scadenza del termine di due anni, le

A-4425/2013 Pagina 16 condizioni di domicilio del detentore del veicolo vengono esaminate sulla base di un questionario (mod. 15.20) debitamente compilato e firmato se- condo le disposizioni del codice civile svizzero. Se non vi è alcun trasferi- mento di domicilio, che costituisce la regola per gli studenti, si continua ad autorizzare l’impiego del veicolo non imposto (mod. 15.30). [...] Se, in- vece, il detentore del veicolo ha trasferito il suo domicilio nel territorio do- ganale svizzero, egli deve immettere il veicolo in libera pratica (imposi- zione e tassazione) oppure introdurlo nel territorio doganale estero [...] ». 5.2.5 Quando non sussistono i presupposti per un'esenzione in regime di ammissione temporanea (cfr. considd. 5.2.1 – 5.2.4 del presente giu- dizio), l'importazione e l'utilizzo di un veicolo con targhe straniere sul territorio svizzero sono soggetti ai tributi d'entrata. 5.3 5.3.1 Conformemente all'art. 50 LIVA e all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. L'IVA sull'importazione è infatti legata alla medesima operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale. In linea di principio, il passaggio di un bene attraverso della linea doganale svizzera è sufficiente per determinare l'imposizione dell'importazione. A tenore dell'art. 55 cpv. 1 LIVA e dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio ([tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.3 con i numerosi rinvii). 5.3.2 Il calcolo dell'imposta è regolato dall'art. 54 LIVA nonché dall'art. 76 vLIVA. Nella fattispecie, l'IVA è stata calcolata sul valore di mercato ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 lett. g LIVA e dell'art. 76 cpv. 1 lett. b vLIVA, se- condo cui per valore di mercato si intende tutto ciò che, allo stadio dell'im- portazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. L'aliquota d'imposta sulle importazioni applicabile fino al 31 dicembre 2009 è del 7.6%, mentre quella applicabile a partire dal 1° gennaio 2010 è dell'8% (cfr. art. 55 cpv. 1 LIVA e art. 77 lett. b vLIVA). 5.4 5.4.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LIAut, l'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero é assoggettata all'imposta. Secondo l'art. 7 LIAut, la legislazione doganale è altresì applicabile all'imposta sugli autoveicoli, sempre che le disposizioni della LIAut non dispongano altrimenti. Il credito fiscale, come

A-4425/2013 Pagina 17 per l'IVA (cfr. consid. 5.3.1 del presente giudizio), sorge contemporanea- mente all'obbligo di pagare il dazio (art. 23 cpv. 1 LIAut), con il passaggio del confine con il veicolo. A tenore dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LIAut, sono sog- getti all'imposta per gli autoveicoli importati, le persone soggette all'obbli- go di pagare il dazio. 5.4.2 Giusta l'art. 24 cpv. 1 LIAut, l'imposta è riscossa (lett. a) sulla con- troprestazione che, secondo l'art. 30 LIAut, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione o (lett. b) sul valore normale in tutti gli altri casi. Per valore normale s'intende tutto ciò che un importato- re, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un forni- tore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per otte- nere lo stesso autoveicolo (ovvero, il cosiddetto « valore di mercato »). L'art. 24 cpv. 2 LIAut precisa che nella base di calcolo vanno inclusi, sem- pre che non lo siano già (lett. a) le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché (lett. b) le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicura- zione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. In virtù dell'art. 24 cpv. 3 LIAut, se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima. L'aliquota d'imposta ammonta al 4% (cfr. art. 13 LIAut). 5.5 L'importazione di un autoveicolo soggetta a dazio, IVA e imposta sugli autoveicoli, in elusione dei disposti doganali, ottenendone l'ammissione in franchigia, allorquando non sono dati i presupposti per un'esenzione, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 cifra 9 vLD, art. 117 segg. LD, art. 85 vLIVA, art. 98 LIVA, art. 36 segg. LIAut). Giusta il rinvio dell'art. 80 vLD, dell'art. 128 cpv. 1 LD, dell'art. 88 vLIVA, dell'art. 103 LIVA e dell'art. 40 LIAut, l'art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) è applicabile alle infrazioni doganali. 5.5.1 L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamen-

A-4425/2013 Pagina 18 to della tassa elusa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.1 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.1 con rinvii). 5.5.2 Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale. L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 con- sid. 5.4.2 con rinvii; cfr. MOLLARD ET AL., op. cit., pag. 556 n. 477; ANDREAS EICKER ET AL., Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafver- fahrensrecht, 2012, pag. 92 e segg.; MICHAEL BEUSCH, in: Kocher/Clava- detscher [éd.], Zollgesetz [ZG], 2009, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L'art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupe- ro di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'in- frazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 feb- braio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.2 con rinvii). 5.6 5.6.1 L'autorità inferiore nella decisione impugnata ha ritenuto che, poiché il ricorrente è domiciliato in Svizzera, la sua situazione non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi di esenzione parziale o integrale previste per il regi- me di ammissione temporanea in territorio doganale svizzero. Per questo motivo, essa ritiene che il veicolo in oggetto andava sdoganato e imposto ai tributi doganali, all'IVA e all'imposta sugli autoveicoli. Dal momento che il ricorrente avrebbe invece omesso di dichiarare il veicolo sia al momento del primo passaggio nel 2003, che in quelli successi, egli sarebbe dunque tenuto a pagare posticipatamente i tributi così elusi giusta l'art. 12 cpv. 1 e cpv. 2 DPA. Essa spiega poi che, per comodità, le autorità doganali avrebbero calcolato i tributi in gioco sulla base dei dati validi il 1° gennaio 2007, più vantaggiosi per il ricorrente. Non avendo tuttavia da lui ottenuto i documenti attestanti il valore del veicolo, le autorità doganali hanno sti- mato il valore basandosi sul valore a nuovo del veicolo nel 2003 secondo Eurotax, ovvero di 26'800 franchi. Il valore di 14'000 franchi al 1° gennaio 2007 (pari al 52% del valore a nuovo) sarebbe dunque plausibile. Il credito calcolato sulla base di detto valore sarebbe pertanto conforme alle disposizioni legali, motivo per cui l'autorità inferiore l'ha confermato.

A-4425/2013 Pagina 19 In proposito, il ricorrente indica dapprima di essere deluso di come egli sarebbe stato trattato dalle autorità doganali, soprattutto dall'autorità infe- riore che nella decisione impugnata lo avrebbe riconfermato tra le righe come un truffatore, minacciandolo di conseguenze penali. Egli precisa di aver segnalato alle autorità doganali la non correttezza dei dati contenuti nei documenti da lui sottoscritti in occasione dei controlli doganale, se- gnatamente per quanto concerne la sua situazione personale e il veicolo in oggetto. Egli sottolinea che se il problema è sorto il 23 novembre 2011, vorrebbe dire che negli ultimi trent'anni ove è stato oggetto di innumerevoli controlli da parte delle autorità doganale, egli era invece in regola ed era pertanto autorizzato ad utilizzare il veicolo in Svizzera. Si domanda dunque come sia possibile che non vi sia traccia di detti controlli. Indicando che vi sarebbero stati due certificati d'annotazione – il primo del 23 novembre 2011, l'altro del 14 dicembre 2011 – sostiene che per il primo si sarebbe trattato di un centinaio di franchi, mentre per l'altro gli sarebbero stati chiesti ben 2'347 franchi. Gli sembrerebbe poi poco realistica l'affermazione della DGD secondo cui lui egli avrebbe omesso di dichiarare il veicolo in occasione della prima entrata e di quelle successive. Poiché la restituzione dell'IVA italiana del 21% calcolata su un valore di 15'000 franchi ammonterebbe a ben 3'150 franchi, pagando quella svizzera di 1'140 franchi (7.6%), egli aveva ben 2'010 franchi di motivi per fermarsi. Ciò che egli avrebbe fatto, chiedendo informazioni, presentando documentazione, dichiarando l'acquisto, ecc. 5.6.2 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva nuovamente come tutto porti a considerare il ricorrente come domiciliato in Svizzera, sia all'epoca dell'acquisto del veicolo nel 2003, che in occasione dei numerosi passaggi della frontiera avvenuti sino ad oggi con quest'ultimo. In Italia egli disponeva soltanto di una dimora abituale per motivi professionali, ma non di un domicilio (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Orbene, una delle condizioni per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea di un veicolo con conseguente esenzione dai tributi, è quella di disporre di un domicilio all'infuori del territorio doganale svizzero (cfr. art. 5 lett. b dell'allegato C alla Convezione di Istanbul; art. 2 dell'Ordinanza 1960; art. 35 cpv. 1 OD). Ciò non è tuttavia il caso del ricorrente. Da un esame delle rimanenti ipotesi previste dall'art. 35 cpv. 2 OD (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio) – norma ch'estende il campo d'applicazione del regime di ammissione temporanea, rispetto al diritto anteriore, ed è dunque più favorevole per il ricorrente – risulta altresì ch'egli non adempie nessuno dei requisiti ivi elencati per un'esenzione dai tributi, dal momento che il veicolo in questione è di sua proprietà (e non del suo datore di lavoro all'estero) ed è stato da lui utilizzato regolarmente

A-4425/2013 Pagina 20 sul territorio svizzero tra il 2003 e il 2011 (e non per un periodo limitato) per uso strettamente privato. L'uso duraturo a titolo privato di un veicolo con targhe straniere in territorio doganale svizzero da una persona con domicilio al suo interno non dà infatti diritto al beneficio del regime di ammissione temporanea. Il ricorrente non può pertanto beneficiare dell'esenzione prevista da detto regime doganale. 5.6.3 Ne discende che il veicolo del ricorrente andava dichiarato e sdoganato, con conseguente imposizione ai dazi, all'IVA e all'imposta sugli autoveicoli (cfr. considd. 5.1, 5.3 e 5.4 del presente giudizio). Egli era dunque tenuto a rispettare quanto indicato nei due certificati di annotazione (cfr. doc. 1 e doc. 4 dell'inc. DGD) allestiti dalle autorità doganali, e meglio l'invito a presentare il suo veicolo per il trattamento doganale entro il termine ivi indicato. Al riguardo, il ricorrente indica di aver già ossequiato a detto obbligo e di aver dunque già pagato i relativi tributi. Sennonché, egli non produce alcun documento attestante detta tesi, tant'è che nessuno degli atti dell'incarto annovera la sua posizione. In virtù del principio dell'autodichiarazione, che pone a carico del contri- buente un obbligo accresciuto di diligenza, spetta a quest'ultimo compro- vare quanto da lui dichiarato (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio). Non essendo qui il caso, si deve considerare che i tributi in oggetto non sono stati ancora versati, di modo che si giustifica una loro riscossione postici- pata nei confronti del ricorrente sulla scorta dell'art. 12 cpv. 1 e cpv. 2 PA (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). 5.6.4 Il fatto ch'egli sia di buona fede e abbia sempre agito ritenendosi nel giusto, o che per lungo tempo le autorità doganali non gli abbiano mai segnalato l'irregolarità della sua situazione in rapporto all'utilizzo del veicolo con targhe straniere – circostanza non tuttavia comprovata dal ricorrente – non è qui determinante. Perché una persona venga imposta a posteriori, è infatti sufficiente la constatazione di un'infrazione alla legislazione doganale, senza che sia necessaria una colpa o che gli sia imputabile qualsiasi comportamento penalmente reprensibile (cfr. con- sid. 5.5.2 del presente giudizio). Il ricorrente è tenuto al pagamento posti- cipato dei tributi in oggetto, in quanto egli è designato quale contribuente con obbligo di pagamento dei tributi all'importazione in virtù della legisla- zione fiscale (cfr. artt. 21, 26 e 70 LD, artt. 9, 29 e 13 vLD, art. 12 cpv. 2 lett. a DPA; cfr. parimenti considd. 5.5.1 e 5.5.2 del presente giudizio). 5.6.5 Ciò appurato, per quanto attiene alla base del calcolo dei tributi, lo scrivente Tribunale osserva come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento attestante il valore d'acquisto del veicolo, come neppure il suo

A-4425/2013 Pagina 21 valore al momento del passaggio della frontiera. Il valore ch'egli avrebbe dichiarato nella dichiarazione fiscale o che la sua assicurazione avrebbe ritenuto come valido – peraltro qui non comprovato dalla relativa docu- mentazione, ma solo asserito con scritto 15 settembre 2012 (cfr. doc. 15 dell'inc. DGD) – non è determinante. In difetto delle necessarie prove, è a giusta ragione che le autorità doganali hanno provveduto ad una stima del suo valore. Il calcolo da essi eseguito, non appare arbitrario e per nulla sproporzionato, di modo che in assenza di contestazioni da parte del ricorrente, lo stesso non può che essere qui confermato. Peraltro dai due certificati di annotazione agli atti (cfr. doc. 1 e doc. 4 dell'inc. DGD), non risulta affatto che le autorità doganali avrebbero dapprima detto al ricorrente di dover pagare qualche centinaio di franchi e poi una somma più grande. Tutto lascia intendere che l'importo richiesto, così come indicato nella decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV (cfr. doc. 9 e doc. 9a dell'inc. DGD), è ed è sempre stato di 2'375.45 franchi. Che poi il veicolo in questione, secondo quanto asserito dal ricorrente, sia attualmente inutilizzabile e sia stato radiato dal relativo pubblico registro italiano (cfr. doc. 24 dell'inc. DGD), nulla cambia per quanto attiene al calcolo dei tributi, dovendo essere preso come riferi- mento il suo stato al momento del passaggio della frontiera svizzera (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio). 6. Da ultimo occorre ancora verificare se i crediti in oggetto siano prescritti o meno. La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenza del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii; MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, pag. 278). 6.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo (cfr. sentenza del TAF A- 3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii). 6.2 La vLD rispettivamente la vLIVA regolano la prescrizione allorquando il credito non sia stato riscosso a norma degli artt. 64 e 126 vLD, rispetti- vamente dell'art. 79 vLIVA. Analogamente anche gli attuali art. 75 LD e art. 42 LIVA, nonché l'art. 20 LIAut regolano la predetta prescrizione. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la

A-4425/2013 Pagina 22 DPA. Giusta l'art. 12 cpv. 4 DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. BEUSCH/MALLA, Steuerstrafrecht – ein Entwirrungsver- such, in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], vol. 130, 2012, pag. 263). Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una resti- tuzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 DPA, come nel caso in esame, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che – in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 – il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0] e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP; sentenza del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii). Detto termine di prescrizione è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA). 6.3 In casu, l'importazione litigiosa del veicolo in oggetto è avvenuta regolarmente tra il 2003 e il 2011 (ultimo passaggio, secondo quanto indicato dalla DGD: il 23 novembre 2011). Ciò precisato, le autorità doga- nali hanno tuttavia provveduto alla riscossione posticipata dei tributi non versati dal ricorrente solo a partire dal 1° gennaio 2007. La presente fattispecie rientra sotto l'art. 11 cpv. 2 DPA, motivo per cui alla stessa risulta applicabile il termine di prescrizione di 7 anni. Ne discende che al momento della prima decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV il termine di prescrizione di 7 anni non era ancora perente per i crediti in oggetto. Detto termine è poi stato sospeso sia dinanzi alla DGD con il deposito del ricorso 7 luglio 2012, che dinanzi allo scrivente Tribunale con ricorso 5 agosto 2013. In tali circostanze, si deve dunque concludere che nessuno dei crediti in oggetto risulta prescritto. 7. Alla luce dei considerandi che precedono, il ricorso va integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 750 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con quanto da lui già versato a titolo di anticipo spese il 22 agosto 2013.

A-4425/2013 Pagina 23 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di 750 franchi sono poste a carico del ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lui già versato. 3. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Friedli

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i do- cumenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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