B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-4349/2022
S e n t e n z a d e l 13 m a g g i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Pierre-Emmanuel Ruedin, Emilia Antonioni Luftensteiner, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
A-4349/2022
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Il 23 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione
Internazionale Italia – autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito:
autorità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) una domanda raggruppata di assistenza
amministrativa in materia fiscale fondata sull’art. 27 della Convenzione del
9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI
CH-IT), in combinato disposto con la lett. e
bis
del relativo Protocollo
aggiuntivo (in vigore dal 13 luglio 2016, anch’esso pubblicato nella
RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), nonché sull’accordo amichevole
denominato Accordo amministrativo del 27 febbraio 2017/2 marzo 2017 tra
le autorità competenti della Confederazione Svizzera e dell’Italia sullo
scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo (« Agreement
between the Competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy
on exchange of information through group requests »; non pubblicato nella
RS di diritto federale; di seguito: Accordo amministrativo), precisando
quanto segue circa i soggetti interessati in Italia:
« [...] Ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo amministrativo tra Autorità competenti
del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd.
“Recalcitranti”, cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono
identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al
31 dicembre 2016:
Italia (sulla base della documentazione in possesso di C., ora D.);
c. il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C., ora D. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti
bancari salvo egli fornisca a C., ora D., istituto di credito
l’autorizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione
Volontaria (Voluntary DiscIosure)” o ogni altra prova del rispetto delle
proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C., ora D., prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali.
Con riferimento al criterio di cui al punto c., si precisa che l’Amministrazione
fiscale italiana è in possesso di copia della lettera (vedi allegato 1) che
C._______ ha inviato ai propri clienti italiani per chiedere agli stessi se, in
relazione alle attività detenute presso l’istituto di credito, fossero “compliant”
con riferimento alla normativa fiscale italiana. L’istituto di credito inoltre ha
informato i clienti italiani che, qualora non avessero fornito evidenza di tale
“compliance” fiscale i rapporti finanziari sarebbero stati sottoposti a restrizioni,
in particolare mediante il blocco dei prelevamenti in contanti, a limitazioni
sostanziali per quanto riguarda l’effettuazione di bonifici e trasferimenti titoli,
A-4349/2022 Pagina 3 prevedendo inoltre la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni con riferimento all’utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento. Si ritiene che tale lettera, prospettando sostanziali limitazioni all’operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, abbia assolto al medesimo scopo della “lettera tipo” riferita all’articolo 4 dell’Accordo amministrativo in oggetto, non potendosi negare la conclusione per l’equivalenza sostanziale delle lettere in questione, se non a rischio di rendere in larga parte inoperativa e limitata nello scopo la disposizione citata e, più in generale, l’Accordo amministrativo in oggetto. Si precisa che non sono interessati dalla presente richiesta i soggetti che integrano i requisiti di cui all’articolo 3 del citato Accordo amministrativo. Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo amministrativo si precisa che i criteri di selezione alla base della presente richiesta sono quelli previsti negli articoli 2 e 3 dell’Accordo amministrativo. L’utilizzo combinato di tali criteri di selezione conduce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contribuenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine occorre anche considerare che i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all’estero, corrispondendo le relative imposte [...] ». La lettera a cui si riferisce l’autorità richiedente italiana nella propria domanda raggruppata, da lei acclusa quale allegato 1, è una lettera della banca C./D. datata 3 febbraio 2014. A.b Circa le ragioni e finalità fiscali per le quali l’autorità richiedente italiana richiede le informazioni concernenti i soggetti interessati in Italia descritti poc’anzi, essa ha precisato quanto segue: « [...] Da una parziale analisi dei dati estrapolati dalle istanze, e dalla relativa documentazione di supporto, presentate dai contribuenti italiani nell’ambito dello speciale programma di collaborazione volontaria previsto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, risulta che circa 7.000 contribuenti italiani hanno aderito alla Voluntary Disclosure chiedendo di regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finan- ziarie (inclusi conti bancari) presso C._______ (C.). Si evidenzia, inoltre, che l’Amministrazione fiscale italiana è in possesso di copia della lettera che C. ha inviato ai propri clienti italiani (cfr. Allegato 1) la cui equivalenza sostanziale con la “lettera” menzionata neIl’Accordo amministrativo è stata già argomentata al punto 12 sopra. Con riferimento agli appena citati aspetti si ritiene, pertanto, che un considerevole numero di contribuenti italiani detenga o abbia detenuto presso C._______ attività finanziarie in relazione alle quali: − non ha assolto agli obblighi previsti dall’ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi), − non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conse- guentemente, − non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana [...] ».
A-4349/2022 Pagina 4 A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l’autorità richie- dente italiana ha dunque richiesto all’AFC le seguenti informazioni per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: « [...] Entro i Iimiti fissati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni e l’Accordo amministrativo in vigore tra ltalia e Svizzera, si richiedono tutte le informazioni in possesso di BSl, ora D., in merito ai conti detenuti presso l’istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia cd. “titolari recalcitranti di attività finanziarie” (recalcitrant account holders) in particolare si richiede: a. informazioni anagrafiche dei “recalcitrant account hoIders” (cognome, no- me, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso C., ora D.; c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai “recalcitrant account holders” [...] ». B. B.a Con decreto di edizione del 29 marzo 2019, l’AFC ha esortato la banca C. – nonché la banca D._______ che è subentrata a quest’ultima nel 2016 – a identificare tutte le persone interessate dalla domanda rag- gruppata italiana di assistenza amministrativa sulla base dei criteri di ricerca ivi citati. Di fatto, le è stato richiesto di trasmettere le informazioni richieste solo per i clienti che, in conformità alla giurisprudenza del Tribu- nale federale, erano a conoscenza della lettera della banca e non hanno comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo questa lettera. Essa ha altresì invitato la banca ad informare le persone interessate/legittimate a ricorrere circa la procedura di assistenza amministrativa in questione. B.b Con scritto 16 aprile 2019, la E._______ – in nome e per conto della banca C./D. – si è espressa in merito al decreto di edizione del 29 marzo 2019 dell’AFC esprimendo dubbi sul fatto che la lettera 3 febbraio 2014 della banca, allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa e al suddetto decreto, fosse stata effettivamente inviata ai clienti domiciliati in Italia. Dalle ricerche interne della banca un tale scritto non è stato infatti trovato. Essa ha dunque invitato l’AFC ad esprimersi circa la legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.c Con scritto 13 maggio 2019, la banca C./D. ha ulteriormente precisato di aver rinvenuto una lettera di contenuto analogo alla lettera 3 febbraio 2014, ma indicante una data postuma e mai inviata ai clienti. Essa ha altresì indicato di aver rinvenuto altre lettere, con un testo analogo, ma inviate ad una data successiva.
A-4349/2022 Pagina 5 B.d Con scritto 7 giugno 2019, la E._______ ha – in nome e per conto della banca C./D. – nuovamente postulato che l’AFC si pronunci sulla legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.e Con scritto 14 giugno 2019, l’AFC ha risposto agli scritti della banca C./D., indicando di non aver alcun motivo per dubitare dell’autenticità della lettera 3 febbraio 2014 e che, in tutta probabilità, tale lettera fosse stata inviata in realtà nel 2015 o più tardi, riportando una data inavvertitamente sbagliata. In tale contesto, essa ha invitato nuovamente la banca ad estendere le sue ricerche anche agli anni successivi, effettuan- do una ricerca sistematica sulla base del decreto di edizione del 29 marzo 2019 e a comunicare i risultati di detta ricerca entro il 5 luglio 2019. B.f Con scritto 4 luglio 2019, la banca C./D. ha presentato all’AFC i risultati della ricerca sistematica condotta dalla società F._______ allegando un rapporto finale di tale ricerca. In sintesi è stato indicato che una lettera quasi identica datata 20 febbraio 2015 – allegata in copia – è stata identificata e inviata a oltre 10'000 clienti dell’istituto bancario. Tempo dopo, essa ha trasmesso le informazioni richieste ed indicato di aver inviato lo scritto d’informazione dell’AFC alle persone legittimate a ricorrere/interessate in data 2 dicembre 2019. C. C.a Con pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicembre 2019, l’AFC ha informato nelle tre lingue ufficiali la cerchia delle persone interessate in merito alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al loro obbligo di indicare il loro indirizzo svizzero, in caso di domicilio in Svizzera, rispettivamente di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, in caso di domicilio in Italia, entro 20 giorni dalla suddetta pubblicazione. In questo contesto è stato altresì indicata la possibilità di optare per la procedura semplificata e che, in caso contrario, l’AFC avrebbe emesso una decisione finale per ogni procedura. In assenza di indicazione di un indirizzo di notifica, l’AFC avrebbe proceduto alla relativa pubblicazione in forma anonima sul Foglio ufficiale. C.b Con scritto 3 gennaio 2020, il signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – ha comunicato all’AFC un indirizzo di notifica degli atti in Svizzera presso il suo legale e si è opposto alla predetta domanda di assistenza amministrativa italiana, chiedendo nel contempo l’accesso agli atti dell’incarto.
A-4349/2022 Pagina 6 C.c Con scritto 13 marzo 2020, il signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore e dopo aver avuto accesso agli atti dell’incarto trasmessogli il 10 marzo 2020 dall’AFC – si è opposto alla trasmissione delle informazioni, postulando la reiezione della domanda di assistenza ammini- strativa in materia fiscale in oggetto. D. D.a Con sentenza di principio (« pilota ») A-1296/2020 del 21 dicembre 2020, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di due per- sone interessate dalla domanda raggruppata italiana di assistenza ammini- strativa italiana del 23 novembre 2018. D.b Avverso la predetta sentenza, le persone interessate hanno inoltrato ricorso 3 marzo 2020 dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha respinto il loro ricorso e confermato, sotto vari aspetti, l’ammissibilità della predetta domanda raggruppata italiana e la conseguente trasmissibilità delle infor- mazioni richieste dall’autorità richiedente italiana. E. Con decisione finale del 29 agosto 2022, l’AFC ha concesso l’assistenza amministrativa all’autorità richiedente italiana, per quanto concerne il signor A.. F. F.a Avverso la decisione finale del 29 agosto 2022 dell’AFC, il signor A. (di seguito: ricorrente 1) e il signor B._______ (di seguito: ricorrente 2) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno inoltrato ricorso 28 settembre 2022 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Prote- stando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l’annullamento della decisio- ne impugnata e la conseguente reiezione della domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale in oggetto. F.b Con risposta 1° dicembre 2022, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione del ricorso per quanto concerne il ricorrente 1. Per quanto concerne invece il ricorrente 2, l’autorità inferiore ha contestato la sua legittimazione ricorsuale, segnalando che nei suoi confronti sarebbe già stata emessa una decisione finale del 4 febbraio 2020, pubblica nel Foglio federale e nel frattempo cresciuta in giudicato. F.c Con replica 19 gennaio 2023, i ricorrenti – per il tramite del loro patro- cinatore e dopo avere avuto accesso agli atti dell’incarto – hanno preso
A-4349/2022 Pagina 7 posizione al riguardo, in particolare circa la legittimazione ricorsuale del ricorrente 2, a loro avviso data. G. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, su riserva delle eccezioni di cui all’art. 32 LTAF, che non trovano qui applicazione. In particolare, le decisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu la CDI CH-IT – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Alle domande raggruppate di assistenza amministrativa, con cui vengono richieste delle informazioni relative ad un gruppo di perso- ne non identificate nominalmente, ma tramite un modello di comporta- mento identico, risulta applicabile la LAAF nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5059), nonché la relativa ordinanza del 23 novembre 2016 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF, RS 651.11), in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4877). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 23 novembre 2018, la domanda di assistenza litigiosa – che, come confermato dal Tribunale federale, costituisce una domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3) – rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 Il ricorso in oggetto è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e – su riserva di quanto
A-4349/2022 Pagina 8 verrà indicato nel consid. 1.3 del presente giudizio in merito alla qualità ricorsuale dei ricorrenti – di forma previste dalla legge (art. 52 PA). 1.3 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio la qualità per ricorrere, che i ricorrenti devono comprovare (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4; A-2484/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 1.3 con rinvii). 1.3.1 Nel caso in disamina, pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente 1, essendo lo stesso destinatario della decisione finale del 29 agosto 2022, qui impugnata (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Ciò non è tuttavia il caso del ricorrente 2, la sua legittimazione ricorsuale essendo stata contestata dall’autorità inferiore, nella misura in cui nei suoi confronti sarebbe stata pronunciata una decisione finale distinta – e meglio la decisione finale del 4 febbraio 2020 –, pubblicata nel Foglio federale del 4 febbraio 2020, nel frattempo cresciuta in giudicato (cfr. risposta 1° dicem- bre 2022, pag. 2). Di parere contrario, il ricorrente 2 si ritiene invece legittimato a ricorrere contro la decisione finale del 29 agosto 2022, qui impugnata, nella misura in cui quest’ultima prevederebbe la trasmissione anche dei suoi dati. Egli indica di non essere mai stato informato dell’apertura nei suoi confronti della procedura di assistenza amministrativa e di non aver ricevuto alcuna lettera informativa al riguardo. Di fatto, non vi sarebbe infatti alcuna prova dell’invio e della ricezione di tale scritto, sicché l’intera procedura sarebbe viziata. Più nel dettaglio, dagli atti prodotti dall’autorità inferiore non risulte- rebbe alcuna lettera informativa della banca inviata al suo indirizzo italiano. Nella notizia telefonica del 21 novembre 2019 (cfr. atto n. 16 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. AFC]), ove viene fatto riferimento ad un colloquio telefonico del 21 novembre 2019 tra i rappresentanti di D., F. e dell’autorità inferiore, si afferma: « [...] Weiter wurde seitens der D._______ bestätigt, dass die Informationsschreiben der Bank am 2. Dezember 2019 an die Kontoinhaber mit Wohnsitz im Ausland verschickt werden [...] ». Questa nota datata 21 novembre 2019 farebbe riferimento all’invio in data 2 dicembre 2019 dello scritto informativo al domicilio estero del ricorrente 2. Apparirebbe prima facie che la tempistica difetti di logica. I rappresentanti della D._______ non potrebbero evidentemente dare una conferma di spedizione il 21 novembre 2019 di un invio non ancora materialmente eseguito e che verrà eseguito il 2 dicembre 2019. L’atto n. 18.1 dell’inc. AFC (Lista Track and trace con prova di consegna) sarebbe
A-4349/2022 Pagina 9 in realtà un foglio con la scritta « Redacted by FTA » che non consentirebbe di verificare se il ricorrente 2 abbia effettivamente ricevuto la lettera informativa in questione. Se avesse ricevuto detta lettera, egli avrebbe prontamente reagito, come il ricorrente 1. Pure illegittima sarebbe la successiva pubblicazione sul Foglio federale del 4 febbraio 2020 della decisione finale del 4 febbraio 2020. La stessa decisione finale del 4 feb- braio 2020 sarebbe illegale, poiché redatta in tedesco, ovvero in una lingua a lui sconosciuta. Se avesse ricevuto lo scritto informativo, egli sarebbe intervenuto nella procedura utilizzando la lingua italiana e nominando un rappresentante in Svizzera al quale inviare la decisione finale. L’utilizzo della lingua tedesca costituirebbe pertanto un ulteriore vizio di forma che andrebbe debitamente sanzionato con l’annullamento della procedura (cfr. replica 19 gennaio 2023, pagg. 2-3). 1.3.2 Alla luce delle censure sollevate dal ricorrente 2, al fine di stabilire se lo stesso sia o meno provvisto della legittimazione ricorsuale in correlazio- ne con la decisione impugnata, occorre innanzitutto stabilire s’egli è stato validamente informato dell’apertura nei suoi confronti della procedura di assistenza amministrativa italiana e, in caso affermativo, se la decisione finale del 4 febbraio 2020 pronunciata dall’autorità inferiore nei suoi con- fronti e pubblicata nel Foglio federale del 4 febbraio 2020, sortisce effetti nei suoi confronti. 1.3.2.1 Di principio, sono parti alla procedura amministrativa le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione (cfr. art. 6 PA). Pertanto, la qualità di parte è conferita a coloro che possono essere toccati più di chiunque altro da un interesse giuridico o di fatto, degno di protezione, dalla decisione in questione (cfr. DTF 143 II 506 consid. 5; 139 II 504 consid. 3.3; 139 II 279 consid. 2.2; DTAF 2010/12 consid. 2.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 a ed. 2018, n. 1490; ETIENNE POLTIER, Les actes attaquables et la légiti- mation à recourir en matière de droit public, in: Bohnet/Tappy [ed.], Dix ans de Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, pag. 123). Un terzo può, ad esempio, avere un interesse giuridico quando un diritto costituzionale o conferito dalla legge potrebbe essere pregiudicato dalla decisione (cfr. DTF 123 II 376 consid. 2; sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 con- sid. 1.4.2.1; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.1 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.1 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; TANQUEREL, op. cit., n. 1490).
A-4349/2022 Pagina 10 1.3.2.2 Lo stesso vale nella procedura di assistenza amministrativa fiscale internazionale, nella misura in cui, giusta l’art. 19 cpv. 2 LAAF, è legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all’art. 48 PA (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.2.2; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]). 1.3.2.3 Giusta l’art. 14 cpv. 1 e 2 LAAF, l’AFC deve informare le persone interessate in merito agli elementi essenziali della domanda, così come deve informare le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LAAF. Giusta l’art. 14 cpv. 3 LAAF, se la persona di cui all’art. 14 cpv. 1 o 2 LAAF (persona legittimata a ricorrere) è domiciliata all’estero, l’AFC chiede al detentore delle informa- zioni – normalmente la banca – di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. L’autorità fissa quindi un termine al detentore delle informazioni per prendere contat- to con la persona interessata dalla domanda. L’idea alla base di tale delega è quella che il detentore delle informazioni farà tutto ciò che è in suo potere per informare la persona legittimata a ricorrere della procedura assisten- ziale in corso e questo tenuto conto di come – il primo – ha dei chiari obblighi contrattuali nei confronti della seconda (cfr. sentenza del TF 2C_54/2014 del 2 giugno 2014 consid. 3.3). Tra le possibilità offerte dall’art. 14 LAAF, l’informativa attraverso il detentore delle informazioni ex art. 14 cpv. 3 LAAF rappresenta anche la soluzione più semplice e rapida e questo in quanto lo stesso – normalmente – dispone dei mezzi necessari per mettersi in contatto con i propri clienti (cfr. Messaggio del 6 luglio 2011 a sostengo di una legge sull’assistenza amministrativa fiscale, FF 2011 5587, 5794). Se l’AFC è tenuta a chiedere al detentore delle informazioni di prendere contatto con le persone legittimate a ricorrere, essa non dispo- ne tuttavia di strumenti per obbligarlo ad agire in tal senso (cfr. DTF 145 II 119 consid. 6.2). Anche la dottrina è dello stesso parere, la quale sostiene infatti che non vi sarebbe base legale alcuna secondo la quale il detentore delle informazioni potrebbe essere costretto ad agire e prendere quindi contatto con i suoi clienti (cfr. sentenza del TAF A-6412/2020 del 19 set- tembre 2023 consid. 1.4.2.3; CHARLOTTE SCHODER, StAhiG – Praxiskom- mentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuer- sachen, 2014, n. 165 ad art. 14 LAAF). In assenza di una comunicazione per il tramite del detentore delle informa- zioni ex art. 14 cpv. 3 LAAF, incombe all’AFC garantire in un altro modo il diritto di essere sentito delle persone legittimare a ricorrere, più precisa-
A-4349/2022 Pagina 11 mente facendo uso degli strumenti di notifica previsti agli art. 14 cpv. 4 e 5 LAAF (cfr. DTF 145 II 119 consid. 7). Giusta l’art. 14 cpv. 4 lett. a LAAF, l’AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residen- te all’estero se è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. Affinché tale disposizione risulti applicabile, è quindi necessario conoscere lo Stato nel quale la persona legittimata a ricorrere è domiciliata e questo al fine di determinare se, tra la Svizzera e tale Stato, esiste una convenzione internazionale che permette di procedere a una notifica diretta (cfr. DTF 145 II 119 consid. 7.2.1). Una notifica diretta di un atto ufficiale in un paese terzo, senza accordo di quest’ultimo, risulta infatti in una violazione della sovranità fiscale di tale Stato (cfr. DTF 142 III 355 consid. 3.3.3). Per quanto concerne invece la possibilità di informare direttamente la persona residente all’estero con il consenso dell’autorità richiedente (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. b LAAF), tale disposizione risulta unicamente applicabile – o perlomeno di interesse – quando la persona interessata dalla domanda ha domicilio o sede sul territorio dello Stato che richiede l’assistenza (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.2.3; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.5 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.5 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; SCHODER, op. cit., n. 168 ad art. 14 LAAF; DIANA OSWALD, Verfahrensrechtliche Aspekte der internationalen Amtshilfe in Steuersachen, 2015, pag. 386). Per quanto concerne invece l’art. 14 cpv. 5 LAAF, tale disposizione preve- de che se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l’AFC la informa della domanda per il tramite dell’autorità richiedente o – in alterna- tiva – mediante pubblicazione nel Foglio federale. L’autorità sceglie quindi il modo che, tenuto conto delle circostanze, appare essere più adatto (cfr. DTF 145 II 119 consid. 7.2.2). La notifica mediante pubblicazione sul Foglio federale ha carattere sussidiario rispetto a quella effettuata diretta- mente dall’autorità richiedente o dall’AFC con il consenso della prima (cfr. art. 14 cpv. 4 LAAF; DTF 145 II 119 consid. 7.2; sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.2.3 con rinvii; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.4 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.4 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]). La pubblicazione sul Foglio federale – quando conforme alla legge – crea la presunzione che il destinatario di tale notifica ne abbia preso conoscenza (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 set- tembre 2023 consid. 1.4.2.3 con rinvii; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.6 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.1.6 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]).
A-4349/2022 Pagina 12 1.3.2.4 In concreto, con decreto di edizione del 29 marzo 2019 (cfr. atto n. 4 dell’inc. AFC), la banca C._______ – nonché la banca D._______ che è subentrata a quest’ultima nel 2016 – è stata invitata dall’autorità inferiore a notificare a tutte le persone interessate o legittimate a ricorrere una lette- ra d’informazione, concernente l’apertura della procedura di assistenza amministrativa. In particolare le persone interessate o legittimate a ricorre- re sono state invitate a fornire all’autorità inferiore il loro indirizzo in Sviz- zera o in Italia entro 20 giorni o a designare una persona in Svizzera o in Italia autorizzata a ricevere le notifiche. Esse sono altresì state rese attente circa le conseguenze di una mancata designazione. L’autorità inferiore ha altresì informato le persone interessate e legittimate a ricorrere circa l’apertura della procedura di assistenza amministrativa italiana mediante pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicembre 2019 (cfr. atto n. 21 dell’inc. AFC). Anche in tale contesto, l’autorità inferiore ha invitato le per- sone interessate o legittimate a ricorrere a fornirle il loro indirizzo in Sviz- zera o in Italia o a designare una persona in Svizzera o in Italia autorizzata a ricevere le notifiche, informandole delle conseguenze in caso di una mancata designazione in tal senso. Di fatto, l’autorità inferiore ha dunque ricorso ai mezzi di comunicazione di cui all’art. 14 cpv. 3 e 5 LAAF per informare il ricorrente 2 dell’apertura della procedura di assistenza ammini- strativa italiana nei sui confronti. Così facendo, essa si è sincerata che il ricorrente 2 venisse informato al riguardo, nel caso in cui la banca non fosse riuscita a contattarlo. In tale frangente, non può essere rimproverato all’autorità inferiore di non aver tentato di contattare il ricorrente 2 direttamente ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 LAAF. Da un lato, nel periodo fiscale interessato, non esisteva alcu- na convenzione bilaterale o multilaterale tra la Svizzera e l’Italia permet- tente all’AFC di informare personalmente la persona legittimata a ricorrere domiciliata in Italia ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 lett. a LAAF. D’altro lato, la domanda di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018 con- cerneva persone, i cui nomi non erano allora noti, tra cui il ricorrente 2. Al momento della comunicazione, non era dunque possibile né ottenere il consenso espresso dell’autorità richiedente italiana per effettuare una notifica diretta sul territorio italiano ai sensi dell’art. 14 cpv. 4 lett. b LAAF, né effettuare una notifica per il tramite dell’autorità richiedente italiana ai sensi dell’art. 14 cpv. 5 LAAF. 1.3.3 Ne discende che il ricorrente 2 è stato validamente informato dell’apertura della procedura di assistenza amministrativa, sicché non è ravvisabile alcuna violazione né della buona fede né del suo diritto di essere sentito. Per il ricorrente 2 non è stato comunicato alcun nominativo
A-4349/2022 Pagina 13 di un rappresentante legale, rispettivamente un indirizzo attuale in Svizzera o in ltalia nel termine impartito, sicché si deve ritenere ch’esso non ha manifestato la sua volontà di partecipare alla predetta procedura. A tale conclusione nulla muta la censura circa l’assenza di prova dell’invio e della notifica della lettera informativa da parte della banca al suo indirizzo in Italia, nella misura in cui esso è stato in ogni caso informato al riguardo mediante pubblicazione sul Foglio federale. 1.3.4 1.3.4.1 L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAAF). Al riguardo, si rinviano le parti al considerando relativo all’art. 14 cpv. 4 LAAF (cfr. consid. 1.3.2.3 del presente giudizio). 1.3.4.2 Nel caso in cui una notifica diretta alla persona legittimata a ricorrere non sia possibile, la decisione viene notificata mediante pubbli- cazione nel Foglio federale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAAF; sentenze del TAF A-688/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 2; A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.5). La pubblicazione nel Foglio federale costituisce una finzione di notifica individuale. Non è richiesta la conoscenza effettiva della decisione. La pubblicazione nel Foglio federale sortisce gli stessi effetti giuridici della notifica ai sensi dell’art. 34 segg. PA. In particolare, il termine di ricorso inizia a decorrere con la pubblicazione (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.4.2; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.2.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.2.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Waldmann/Kraus- kopf [ed.], VwVG-Praxiskommentar – Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 a ed. 2023, n. 6 ad art. 36 PA). 1.3.4.3 In concreto, al ricorrente 2 è stata validamente notificata la decisio- ne finale del 4 febbraio 2020 mediante pubblicazione nel Foglio federale il giorno stesso (cfr. atti n. 26 e 27 dell’inc. AFC), nella misura in cui non è stato da lui comunicato alcun nominativo di un rappresentante legale, rispettivamente un indirizzo attuale in Svizzera o in Italia, e che lo stesso non poteva essere informato direttamente al riguardo ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAAF. In tale contesto, nel notificare una decisione finale separata al ricorrente 1 e al ricorrente 2 non è ravvisabile alcuna violazione né della buona fede né del loro diritto di essere sentiti. Detta decisione adempieva
A-4349/2022 Pagina 14 altresì alle esigenze di contenuto menzionate poc’anzi. A difetto di un ricor- so, la decisione finale del 4 febbraio 2020 è pertanto cresciuta in giudicato. 1.3.4.4 Quanto alla censura relativa alla validità della decisione finale del 4 febbraio 2020, in ragione del fatto che la stessa è redatta in tedesco e non italiano, lo scrivente Tribunale osserva quanto segue. Nel caso concreto, la decisione finale del 4 febbraio 2020 dell’autorità inferiore è stata pronunciata in lingua tedesca, conformemente ai principi applicabili alla procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. circa il potere di apprezzamento dell’AFC nella scelta della lingua di procedura in tale ambito, sentenza del TAF A-7302/2018 del 26 maggio 2020 con- sidd. 3.2.1-3.2.4 e 3.3.2 con rinvii). Per quanto qui necessario, il Tribunale sottolinea che nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, il principio di celerità e dell’economia di procedura possono avere una certa influenza nella scelta della lingua di procedura, perlomeno nella prima fase, ove le persone interessate vengono informate dall’AFC in merito alla sussistenza di una domanda di assistenza (cfr. art. 14 LAAF; art. 22b cpv. 1 LAAF; sentenza del TAF A-7302/2018 del 26 maggio 2020 con- sidd. 3.1.3 e 3.3.2). Se è vero che la domanda raggruppata di assistenza amministrativa italiana in oggetto è stata presentata in italiano e che il ricorrente 2 – persona interessata da detta domanda – è un italiano di madrelingua italiana, è altrettanto vero che l’AFC non è tenuta a scegliere forzatamente tale lingua per le sue comunicazioni indirizzate alle persone interessate da detta domanda. Essa è infatti unicamente tenuta a scegliere una lingua ufficiale ex art. 70 cpv. 1 Cost., previa ponderazione degli interessi in gioco (cfr. sentenza del TAF A-7302/2018 del 26 maggio 2020 considd. 3.2.3 e 3.3.2). Spetta poi al diretto interessato manifestarsi, qualora la lingua scelta dall’AFC le risulti difficile o incomprensibile. Ora, nel caso concreto, il ricorrente 2 non ha reagito alla pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicembre 2019 dell’autorità inferiore, con cui quest’ultima l’avvisava nelle lingue ufficiali – ivi compreso l’italiano (cfr. FF 2019 6843) – ed in inglese della sussistenza della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto e la invitata ad indicare un valido indirizzo di notifica in Svizzera. In tale contesto, l’autorità inferiore era abilitata a scegliere ed utilizzare il tedesco quale lingua della sua decisione finale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 1.3). 1.3.5 Ciò sancito, va ancora stabilito se la decisione finale del 29 agosto 2022 dell’autorità inferiore – qui impugnata – possa nondimeno costituire una (nuova) decisione nei confronti del ricorrente 2, contro la quale è dato rimedio giuridico.
A-4349/2022 Pagina 15 1.3.5.1 Giusta l’art. 5 cpv. 1 PA, sono decisioni (lett. a) i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi; (lett. b) l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi; (lett. c) il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.5.1; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.1 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.1 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; parimenti MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 a ed. 2011, no. 2.2.8.1). 1.3.5.2 La decisione è un atto giuridico. Il suo scopo è quello di regolare una situazione giuridica, cioè di determinare i diritti e gli obblighi dei sog- getti giuridici in quanto tali; in questo senso, crea, sopprime, modifica o stabilisce diritti e obblighi. Si contrappone quindi agli atti materiali, che pos- sono avere effetti giuridici ma non ne sono l’oggetto (cfr. MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.1.2.1). Pertanto, le informazioni fornite dall’amministrazione non costituiscono una decisione. La decisione si distingue anche dagli atti interni o organizzativi, che riguardano situazioni interne all’amministrazione e sono rivolti a destinatari che sono organi, agenti o ausiliari o servizi re- sponsabili della gestione di un compito pubblico senza autonomia. Tali atti non hanno lo scopo di regolare la situazione giuridica di un soggetto di diritto in quanto tale, ma sono rivolti all’amministrazione stessa nell’eser- cizio delle sue funzioni (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settem- bre 2023 consid. 1.4.5.2; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 con- sid. 1.3.3.2 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.2 con rinvii [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.8.2). 1.3.5.3 Quando si tratta di qualificare un atto di decisione, è irrilevante che sia designato come tale o che soddisfi le condizioni formali stabilite dalla legge (cfr. DTF 133 II 450 consid. 2.1; sentenze del TAF A-6219/2020 del 31 maggio 2021 consid. 3; C-1740/2012 del 19 giungo 2017 consid. 3.2). Piuttosto, è decisivo il fatto che abbia le caratteristiche strutturali di una decisione, indipendentemente dalla volontà dell’autorità o dell’amministra- to (cfr. DTF 131 V 483 consid. 2.3; 108 V 232, consid. 2b; DTAF 2009/43 consid. 1.1.4; sentenze del TAF A-6219/2020 del 31 maggio 2021 con- sid. 3; C-1740/2012 del 19 giugno 2017 consid. 3.2). Una decisione impu- gnabile si ha anche quando l’autorità inferiore rifiuta di trattare una domanda in quanto non sono state soddisfatte le condizioni determinanti
A-4349/2022 Pagina 16 d’ammissibilità (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.5.3 con rinvii; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 con- sid. 1.3.3.3 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.3 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle- ge des Bundes, 3 a ed. 2013, pag. 445). 1.3.5.4 Nello specifico, il « rubrum » della decisione finale del 29 agosto 2022 – qui impugnata – menziona unicamente il ricorrente 1 e non il ricor- rente 2. Già solo per questo motivo, appare dubbio che il ricorrente 2 possa giustificare la sua qualità di parte alla presente procedura di ricorso. D’altra parte se è vero che la cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata fa riferimento pure alla concessione dell’assistenza amministrativa nei con- fronti del ricorrente 2, ciò è dovuto al fatto ch’esso è considerato come il presunto co-titolare assieme al ricorrente 1 del conto bancario interessato dalla domanda (cfr. atto n. 18.2 dell’inc. AFC, pag. 1). Detta menzione non gli conferisce tuttavia la qualità di parte alla procedura. In effetti, questa decisione non modifica la situazione giuridica del ricorrente 2, nella misura in cui gli oneri ch’essa contiene figurano già nella decisione finale del 4 febbraio 2020 pronunciata nei suoi confronti e pubblicata nel Foglio fede- rale (cfr. atti n. 26 e 27 dell’inc. AFC), per lui vincolante. Nei suoi confronti, la decisione finale del 29 agosto 2022 costituisce quindi un mero richiamo della precedente decisione; non contiene alcuna nuova istruzione destina- ta a produrre effetti giuridici, né stabilisce diritti o obblighi aggiuntivi rispetto alla decisione a lui notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale. Va inoltre sottolineato che la decisione finale del 29 agosto 2022 non è stata formalmente notificata al ricorrente 2 (cfr. cifra 5 del dispositivo) e che, anche se lo fosse stata, ciò non avrebbe comunque avuto l’effetto di creare un mezzo di ricorso inesistente (cfr. DTF 117 Ia 297 consid. 2 con rinvii; sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 con- sid. 1.4.5.4; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.4 [confer- mata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.3.4 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]). 1.3.6 Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per quanto concerne il ricorrente 2, qui sprovvisto della legittimazione ricorsuale, ciò quand’anche la decisione impugnata lo menzioni e ch’esso si reputi come parte alla procedura. Non vi è dunque luogo di entrare nel merito né delle sue censure, né delle sue conclusioni. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e va esaminato nel merito unicamente nei confronti del ricorrente 1.
A-4349/2022 Pagina 17 1.4 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’eventuale trasmissione di informazioni da parte dell’autorità inferiore non può intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.3 con rinvii). 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. cfr. ANDRÉ MOSER et al., Prozes- sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 a ed. 2022, n. 2.149). 2.2 Di principio, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno potere di cognizione (cfr. art. 49 PA). Determina i fatti e applica il diritto d’ufficio (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Nondimeno, esso si limita – di principio – alle censure sollevate ed esamina altri punti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l’incarto lo richiedano (cfr. DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2). 2.3 Tuttavia, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso e rinvia la causa all’autorità precedente secondo l’art. 107 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), l’autorità alla quale è rinviata la causa è limitata nella sua cognizione dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che è vincolata da ciò che è già stato deciso dal Tribunale federale (cfr. DTF 135 III 334 considd. 2 e 2.1; 133 III 201 consid. 4.2 [giurisprudenza tutt’ora valida sotto l’egida della LTF]; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3). Nella misura in cui la fattispecie e la base legale sono identiche, la sen- tenza del Tribunale federale ha valore di precedente per il Tribunale amministrativo federale: si tratta dunque di determinare se detto pre- cedente è applicabile al caso concreto o se si tratta di una nuova questione giuridica, che può essere valutata liberamente solo dallo scrivente Tribu- nale. In concreto, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha confermato l’ammissibilità della domanda raggrup- pata di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018, già san- cita dallo scrivente Tribunale con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 (cfr. fatti, sub lett. D.a e D.b). Vista la sentenza del Tribunale federale, la cognizione dello scrivente Tribunale è limitata dalla motivazione di questa sentenza, così come lo sarebbe stata da una sentenza di rinvio, nel senso che è vincolato da ciò che è già stato deciso definitivamente dal
A-4349/2022 Pagina 18 Tribunale federale. In altre parole, lo scrivente Tribunale deve basarsi sui considerandi della predetta sentenza e non può discostarsi dalle argomen- tazioni giuridiche del Tribunale federale su tutti i punti sui quali quest’ultimo si è pronunciato, cosicché l’unico margine di manovra che il Tribunale sta- tuente conserva riguarda le questioni lasciate aperte dalla sentenza del Tribunale federale e le conseguenze che ne derivano (cfr. [tra le tante] sen- tenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.4.3 con rinvii). 3. In concreto, oggetto del litigio è la decisione finale del 29 agosto 2022 dell’autorità inferiore, con cui quest’ultima ha accolto la domanda raggrup- pata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, per quanto concerne il qui ricorrente 1. In tale contesto, qui di seguito verranno innanzitutto richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie. 3.1 3.1.1 L’assistenza amministrativa con l’Italia è retta dall’art. 27 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell’art. 26 del Modello di convenzione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE; cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l’ap- provazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT; cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.1). La CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo, che ne fa parte integrante, vanno considerati come un’unità interpretativa. Nella loro versione attuale, in vigore dal 13 luglio 2016 e modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l’art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo – in particolare la lett. e bis del Proto- collo aggiuntivo – trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segna- tamente il caso della presente domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa, presentata il 23 novembre 2018 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 3.3.1). Come confermato dal Tribunale federale, l’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – qui applicabili sul piano intertemporale – rappresentano una valida base
A-4349/2022 Pagina 19 legale per la predetta domanda raggruppata (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 3.3). 3.1.2 Nello specifico, la domanda raggruppata italiana di assistenza ammi- nistrativa del 23 novembre 2018 – oltre a fondarsi sull’art. 27 CDI CH-IT e la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo – si fonda altresì sull’Accordo ammini- strativo. Per quanto attiene alla natura giuridica dell’Accordo amministra- tivo, il Tribunale federale ha sancito che si tratta di un accordo amichevole di portata generale (« Generelle Verständigungsvereinbarung » o « Kon- sultationsvereinbarung »), stipulato su iniziativa degli Stati stessi, ispirati al modello proposto dell’art. 25 cpv. 3 MC OCSE e contemplato, per quanto concerne il caso concreto, dall’art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT (cfr. sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 5.3). Nel caso di specie, non è determinante stabilire se l’Accordo amministrativo sia o meno « vinco- lante ». Detto accordo non può infatti comunque contraddire lo spirito e gli scopi della CDI CH-IT sulla quale esso è fondato (cfr. art. 25 cpv. 3 MC OCSE; art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT) e dev’essere applicato sulla scorta di un’interpretazione conforme a quest’ultima. Esso non può dunque rilevarsi più restrittivo della CDI CH-IT ed escludere l’assistenza amministrativa in una situazione nella quale la trasmissione delle informazioni è conforme alla suddetta Convenzione. Un’interpretazione dell’Accordo amministrativo permette così di stabilire chiaramente che le condizioni previste nell’accor- do non sono che un esempio – ispirato alle condizioni poste dal Tribunale federale nella DTF 143 II 136 per ammettere una domanda raggruppata – delle situazioni nelle quali la Confederazione Svizzera avrebbe concesso l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia per le domande rag- gruppate da essa formate. Stipulando detto accordo, gli Stati contraenti intendevano semplicemente descrivere uno dei possibili scenari nei quali una siffatta domanda avrebbe dovuto essere accolta, senza però limitare questa possibilità allo scenario descritto nell’accordo. Del resto, l’Accordo amministrativo stesso non prevede in modo esplicito che l’assistenza am- ministrativa andrebbe negata a domande raggruppate rispettose della CDI CH-IT e del Protocollo aggiuntivo, ma formulate in contesti che non corri- spondono esattamente a quanto previsto nell’accordo in discussione. Appare del tutto illogico che gli Stati contraenti, i quali, adottando la nuova lett. e bis del Protocollo aggiuntivo, hanno dichiarato di voler interpretare le esigenze di una domanda di assistenza amministrativa in modo da garan- tire uno scambio d’informazioni il più ampio possibile (cfr. lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), ab- biano voluto poi stipulare un accordo contenente delle condizioni vincolanti specifiche, non contemplate né nella CDI CH-IT, né nel Protocollo aggiun- tivo. Ne consegue che nessun ricorrente può dedurre alcunché dall’Accor-
A-4349/2022 Pagina 20 do amministrativo per opporsi all’ammissione della domanda raggruppata italiana in oggetto (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 5.4). 3.2 3.2.1 La domanda di assistenza amministrativa deve indicare gli elementi figuranti alla lett. e bis cifra 2 del Protocollo aggiuntivo, ovvero: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1). Dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d’informazioni. Nel caso delle domande raggruppate, l’esigenza legata all’identificazione del contribuente (i) non trova applicazione in quanto tale, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo prevedendo espressamente che i contribuenti possono essere identificati anche in altro modo. Né la CDI CH-IT, né il Protocollo aggiuntivo forniscono tuttavia indicazioni circa gli altri modi per identificare i contribuenti, diversa- mente che dall’utilizzo di un nome. In tale contesto, tenuto altresì conto che – come sancito poc’anzi (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) – l’Accor- do amministrativo costituisce un mero esempio di applicazione della CDI CH-IT che non ne può né estendere, né restringere l’applicazione, occorre dunque far riferimento a quanto sancito dalla LAAF e l’OAAF, nella loro versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. RU 2016 5059; RU 2016 4877), le quali disciplinano le disposizioni procedurali per rispondere alle domande raggruppate (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.1; parimenti circa il carattere della LAAF quale legge di esecuzione delle CDI, DTF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 considd. 4.1-4.4). 3.2.2 Più precisamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OAAF, nella misura in cui concretizza le regole di diritto internazionale relative alle domande raggruppate (cfr. DTF 143 II 628 consid. 5.3; 143 II 136 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.1.2). Secondo detta disposi- zione, una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda;
A-4349/2022 Pagina 21 b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile; g. un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. 3.3 3.3.1 Espresso all’art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, il requisito della rilevanza vero- simile delle informazioni – ovvero, la condizione « verosimilmente rile- vante » – per l’applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d’informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio pos- sibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expe- dition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. e bis del Protocollo aggiuntivo; DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 con rinvii; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1 con rinvii). Detto requi- sito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della doman- da, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un’informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d’informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il controllo sottostante. L’apprezza-
A-4349/2022 Pagina 22 mento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1; 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.3; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.3). 3.3.2 Una domanda di informazioni non costituisce una « fishing expe- dition » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l’indirizzo (o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L’identificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richie- dente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2). Ciò è il caso delle domande raggruppate, che identificano i contribuenti interessati mediante un modello di comportamento, la lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo precisando infatti che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddi- sfatta anche nei casi relativi ad una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 4.2.2.2). Le condizioni per ammettere l’esistenza di una « fishing expedition » sono severe, sicché tale figura va ammesso solo in via eccezionale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.1). 3.3.3 Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, le domande di assistenza amministrativa che, come quella in esame, non identificano nominalmente le persone interessate devono essere sotto- poste a un esame più approfondito, allo scopo di escludere la sussistenza di una « fishing expedition » (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3 seg.). Il Tribunale federale ha così stabilito, riferendosi segna- tamente al MC OCSE che, nella propria domanda, l’autorità richiedente deve cumulativamente (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 con- sid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.2):
A-4349/2022 Pagina 23 Per quanto attiene alla seconda di queste condizioni, il Tribunale federale ha precisato che l’autorità richiedente deve fornire degli elementi fattuali che lascino supporre che le persone appartenenti al gruppo hanno adottato un comportamento contrario al diritto (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; sentenza del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2; parimenti art. 3 cpv. 1 lett. g OAAF). Devono sussistere elementi concreti in merito alla violazione degli obblighi fiscali; le domande di assistenza amministra- tiva formate senza sospetti di sorta, a mero scopo d’imposizione, non sono ammissibili (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2). Per contro, lo Stato richiedente non deve dimostrare, con una probabilità prossima alla certezza, che il comportamento del contribuente è contrario al diritto fisca- le; dei sospetti concreti sono sufficienti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Per determinare se i sospetti esposti sono sufficienti in quest’ottica occorre fondarsi sull’insieme delle circostanze (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2). Il Tribunale federale ha segnatamente ammesso l’esistenza di sospetti suffi- cienti in un caso nel quale una banca svizzera aveva inviato ai propri clienti una lettera informandoli che avrebbe posto fine alla relazione contrattuale qualora essi non le avessero fornito la prova della loro « compliance » fiscale nei confronti dello stato richiedente. Secondo il Tribunale federale, in un caso del genere, nei confronti dei clienti che non avevano ottemperato a questa richiesta, preferendo quindi porre fine alla relazione contrattuale, vi erano sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3; sentenza del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4.2). 3.4 3.4.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazio- ne, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 con- sid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1; parimenti sentenza del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.1). 3.4.2 La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello
A-4349/2022 Pagina 24 Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.2; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.2). 3.4.3 Non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su informa- zioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero » (cfr. art. 7 lett. c LAAF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle do- mande di assistenza fondate sui dati rubati, per reati vanno intesi dei reati effettivamente punibili in Svizzera. Ciò presuppone, oltre all’adempimento delle condizioni oggettive della norma penale svizzera di cui si presume la violazione, la competenza ratione loci della Svizzera (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6). L’art. 7 lett. c LAAF mira a concretizzare il principio della buona fede nell’ambito dell’assistenza amministrativa in correlazione con le domande fondate su delle informazioni ottenute mediante reati puniti in Svizzera (cfr. XAVIER OBERSON, La mise en oeuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, in: IFF Forum für Steuerrecht 2012, pag. 17). Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera può aspettarsi che lo Stato richiedente si comporti in modo corretto nei suoi confronti, in particolare in relazione a situazioni che possono rientrare nell’art. 7 lett. c LAAF, e che rispetti gli impegni assunti in merito alle modalità di applica- zione della CDI interessata. Se questo sia il caso o meno è una questione che deve essere decisa in ogni singolo caso. Fatto salvo il caso in cui lo Stato richiedente acquista dati rubati in Svizzera allo scopo di presentare una domanda di assistenza amministrativa, il principio della buona fede tra gli Stati non è violato per il solo fatto che la domanda di assistenza si basa su dati di origine illecita. Inoltre, il rifiuto di uno Stato di confermare l’origine lecita dei dati che hanno portato alla domanda non è di principio sufficiente a qualificare l’approccio come contrario alla buona fede (cfr. sentenza TF 2C_648/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.4). Peraltro, una domanda viola la fiducia legittima che la Svizzera può riporre nell’impegno preso dallo Stato richiedente, se quest’ultimo fornisce la garanzia (« Zusicherung ») che nessuno dei dati rubati a una banca sul territorio svizzero sarà utiliz- zato nel contesto di una domanda di assistenza amministrativa e presenta comunque una tale domanda, in relazione causale diretta o indiretta con i dati rubati. In tal caso, se si è in presenza di dati provenienti da reati effetti- vamente punibili secondo il diritto svizzero (ai sensi della giurisprudenza; cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 lett. c LAAF trova applicazione e
A-4349/2022 Pagina 25 la Svizzera deve rifiutare l’assistenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.4.3; A-5662/2020 del 10 mag- gio 2021 consid. 2.4.3). 3.5 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le infor- mazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente nei confronti delle perso- ne e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette infor- mazioni (cfr. art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT). La giurisprudenza ha ricordato il carattere personale del suddetto principio, nel senso che lo Stato richie- dente non può utilizzare nei confronti di terzi le informazioni che ha ricevuto tramite l’assistenza amministrativa, a meno che questa possibilità risulti dalle leggi di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizzi tale utilizzo (cfr. DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3). Sulla base del principio dell’affidamento, la Sviz- zera può ritenere che lo Stato richiedente, con il quale è legato da un accor- do di assistenza amministrativa, rispetterà il principio della specialità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.6; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.6). 3.6 3.6.1 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidia- rietà (cfr. lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministra- tiva, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 8 con rinvii; 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.1; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 3.6.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d’esaurire l’integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d’informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente – rispetto a una domanda di assistenza amministrativa – o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). Il principio della sussi- diarietà risulta, di principio, violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l’assistenza e non fornisce
A-4349/2022 Pagina 26 alcuna spiegazione comprovante ch’esso intende riconsiderare tale deci- sione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa neces- sitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d’aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza. Il criterio decisivo per la concessione dell’assistenza ammini- strativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al riguardo, consid. 3.3.1 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.7.2; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). 3.7 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L’AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione (cfr. consid. 3.3.1 del presente giudi- zio) della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-1761/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2.8; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8). 4. Stabiliti i principi qui applicabili, lo scrivente Tribunale rileva come in concreto la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, alla base della presente procedura di ricorso, sia già stata oggetto – come detto (cfr. fatti, sub lett. D) – della sentenza pilota dello scrivente Tribunale A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 e, successi- vamente, della sentenza di principio del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021. In sunto, il Tribunale federale ha sancito – alla stregua dello scrivente Tribunale – che sulla base di detta domanda va concessa l’assistenza amministrativa all’Italia. Poiché detta sentenza è qui vincolante in qualità di precedente giuridico dell’Alta Corte (cfr. consid. 2.3 del presen- te giudizio), segnatamente per quanto attiene alla questione dell’ammissi- bilità di detta domanda, non vi è di principio alcuna possibilità per il Tribunale di rifiutare l’assistenza amministrativa in deroga alle conclusioni dell’Alta Corte. Ne discende che solo le censure sollevate dal ricorrente 1 in correlazione con degli elementi su cui il Tribunale federale non si è pronunciato nella predetta sentenza 2C_73/2021, possono essere, di principio, ancora esaminate in dettaglio dallo scrivente Tribunale. Per quanto attiene alle censure già evase dal Tribunale federale, lo scrivente Tribunale – come detto, essendo materialmente vincolato – non può invece discostarsi da
A-4349/2022 Pagina 27 quanto ritenuto dall’Alta Corte, sicché il loro esame deve limitarsi a richia- mare quanto già deciso nella citata sentenza 2C_73/2021 e ad applicarlo al caso concreto. Detto in altri termini, nell’esaminare le censure del ricorrente 1, in questa sede ci si riferirà principalmente alla citata sentenza 2C_73/2021 – laddove il Tribunale federale si sia già espresso al riguardo – e/o, per quanto necessario, alla successive/precedenti sentenze emanate dal Tribunale statuente al riguardo, tra cui la sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. 4.1 Sul piano formale, con sentenza federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha sancito – perlomeno implicitamente dichia- randola ammissibile – che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 adempie le esigenze formali di contenuto di cui alla lett. e bis del Protocollo aggiuntivo e dell’art. 3 cpv. 1 OAAF. Ciò è altresì quanto sancito più nel dettaglio dallo scrivente Tribu- nale, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. Per quanto qui necessario, il Tribunale ribadisce come detta domanda contenga la lista delle informazioni necessarie alla sua ammissione, e meglio: l’indicazione del periodo fiscale (dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016); una descri- zione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze alla sua origine sulla base di un modello di comportamento ai sensi degli artt. 2 e 3 dell’Accordo amministrativo, allo scopo di identificare un gruppo specifico di contribuenti considerati recalcitranti (i cosiddetti « recalcitrant account holders ») secondo i criteri ivi esposti; la descrizione delle informazioni richieste (informazioni specifiche sui contribuenti recalci- tranti); l’indicazione dello scopo fiscale (la verifica del corretto adempimen- to degli obblighi di dichiarazione delle attività detenute presso un interme- diario estero e dei correlati redditi da contribuenti residenti in Italia) e delle imposte interessate (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, obblighi discendenti dalla legge relativa al monitoraggio fiscale per l’amministrazione dell’impo- sta sui redditi delle persone fisiche); i motivi per cui si presume che le infor- mazioni si trovino in Svizzera e l’indicazione del detentore delle informa- zioni (banca C./D.); la descrizione dei motivi per cui si presume che i contribuenti del gruppo non hanno rispettato la normativa fiscale italiana (contribuenti che non si sono conformati alla normativa fiscale italiana e/o non hanno fornito alla banca una prova del rispetto dei loro obblighi fiscali, dopo aver ricevuto da detta banca una lettera d’infor- mazione in merito a tali obblighi fiscali e contenente la comminatoria della chiusura forzata del conto bancario, in caso di mancato ossequio); così come l’indicazione secondo cui la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dell’Italia, ossequia il principio di sussidiarietà e
A-4349/2022 Pagina 28 di specialità, ecc. (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 5). In tale contesto, ogni eventuale censura relativa al difetto dei requisiti formali non può che essere respinta. 4.2 Pure sul piano materiale, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale ha confermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 è ammissibile, così come già sancito dallo scrivente Tribunale, con sentenza A-1296/2020 del 21 dicembre 2020. In estrema sintesi, detta domanda non costituisce una « fishing expedition » (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio) e non viola né il principio della buona fede (cfr. consid. 4.2.2 del presente giudi- zio), né quello della sussidiarietà (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio). 4.2.1 Più nel dettaglio, con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale federale – alla stregua dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2021 del 21 dicembre 2020 consid. 6, a cui si rinviano le parti) – ha innanzitutto confermato in modo qui materialmente vincolante che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novem- bre 2018 non costituisce una « fishing expedition » e che le informazioni richieste adempiono la condizione della rilevanza verosimile, nella misura in cui adempie i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza permettenti di escludere l’esistenza di una « fishing expedition » (cfr. consid. 3.3.3 del presente giudizio per un elenco esaustivo di detti tre requisiti): detta domanda (1) fornisce una descrizione dettagliata del gruppo sulla base di un modello di comportamento, esponendo i fatti e le circostanze specifiche che hanno spinto l’autorità richiedente italiana a formulare la domanda (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.1), (2) espone il diritto (fiscale) e spiega perché vi sono ragioni per supporre che i contribuenti appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi (violato il diritto fiscale) (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2), e (3) dimostra che le informazioni richieste possono portare all’adempimento degli obblighi fiscali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.3). Ciò sancito, riguardo in particolare alla seconda condizione, il Tribunale rileva più nel dettaglio quanto segue. 4.2.1.1 Per quanto attiene al diritto fiscale applicabile, il Tribunale federale ha sancito che, sebbene la domanda dell’autorità richiedente italiana non lo esponga con precisione (indicando per esempio le norme di diritto tribu- tario italiano pertinenti per il caso di specie), essa indica chiaramente che « i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi de- tenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte » (domanda raggrup-
A-4349/2022 Pagina 29 pata, punto n. 12 in fine). Per l’Alta Corte, una tale menzione è sufficiente a dimostrare che il diritto tributario italiano impone ai propri contribuenti di indicare nella dichiarazione fiscale la totalità dei redditi e della sostanza mondiali (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). 4.2.1.2 Circa invece gli elementi fattuali all’origine del sospetto che le persone appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi fiscali, il Tribunale rileva come la domanda raggruppata indichi che qui interessati sono i cosiddetti contribuenti italiani recalcitranti, ovvero quei contribuenti italiani che durante il periodo fiscale interessato erano titolari di uno o più conti presso la banca C./D., domiciliati o residenti in Italia e non hanno reagito alla lettera inviata da detta banca che gli informava dei loro obblighi fiscali di regolarizzare i propri conti secondo la normativa fiscale italiana, minacciandoli in caso contrario di sostanziali limitazioni all’operabilità del loro conto, assimilate dall’autorità richiedente italiana ad una chiusura forzata del loro conto. Il fondamento su cui poggia la presun- zione del mancato rispetto della normativa fiscale italiana risiede dunque nel fatto che, nonostante la lettera della banca, i contribuenti italiani hanno omesso di fornire prove sufficienti del rispetto dei loro obblighi fiscali. Detto fondamento presuppone dunque che una tale lettera sia stata effettivamen- te notificata ai clienti della banca C./D. e che gli stessi non abbiano reagito, rispettivamente non abbiano fornito la prova dell’adempimento dei loro obblighi fiscali (cfr. sentenza del TAF A- 1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.2). A tal proposito, il Tribunale federale ha confermato che il presente caso è del tutto comparabile alla situazione esaminata nella DTF 143 II 136, dove esso ha ammesso l’esistenza di sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.3), così come sancito dal Tribu- nale statuente (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). Anche nel caso in disamina, infatti, la banca ha inviato ai propri clienti italiani una lettera nella quale indicava che, qualora gli interes- sati non avessero fornito la prova di essere in regola con il fisco italiano, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Come nella DTF 143 II 136, poi, la domanda raggruppata forma- ta dall’autorità richiedente italiana riguardava appunto i contribuenti che avevano ricevuto una lettera di questo tipo e non avevano fornito alla banca prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali. Il Tribunale federale ha dunque ritenuto che la presenza di concreti sospetti in merito alla violazione dei propri obblighi fiscali da parte dei membri del gruppo oggetto della domanda deve essere ammessa anche nel caso di specie (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2).
A-4349/2022 Pagina 30 Ciò posto, in presenza di un tale modello di comportamento, lo scrivente Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, essenziale per l’ammissibilità della domanda raggruppata – e dunque la sua delimitazione rispetto alle « fishing expeditions » inammissibili – è la prova che i contribuenti abbiano preso conoscenza di una tale lettera, alla quale non hanno dato seguito. Nel caso di un « fermo banca » (ossia la trattenuta della corrispondenza presso la banca a disposizione del cliente) si può partire dal presupposto che un cliente della banca consulti regolar- mente la propria corrispondenza bancaria, in ogni caso nel termine di un anno. Non è infatti credibile – visti i rischi economici di una corrispondenza in fermo banca (p. es. la finzione della notifica che determina il decorrere dei termini) e gli sviluppi attuali nell’ambito del diritto fiscale internazionale – che un cliente non prenda conoscenza degli scritti della banca durante un anno (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4.3; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 6.1.3). 4.2.1.3 Per quanto attiene più in particolare alla problematica dell’esistenza o meno della lettera 3 febbraio 2014 allegata alla domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, il Tribunale federale ha sancito che poco importa che detta domanda menzionasse in un primo tempo una lettera 3 febbraio 2014, il cui invio effettivo ai clienti della banca non ha potuto essere dimostrato. La descrizione del modello di comportamento contenuta nella domanda in parola prevedeva infatti, in modo generico, che « [...] il titolare dell’attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C., ora D. in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello “Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure)” o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti [...] ». Il Tribunale federale ha poi rilevato che, in corso di procedura, è emerso che una lettera dal contenuto analogo è stata inviata dalla banca C./D. il 20 febbraio 2015 a oltre 10'000 clienti e che le informazioni trasmesse da detta banca all’autorità inferiore si riferiscono a quest’ultima lettera. In tale contesto, il Tribunale federale ha sancito che il riferimento alla lettera del 3 febbraio 2014 non ha quindi alcuna conseguenza sull’ammissibilità della predetta domanda raggruppata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 4.3.2). Tale è altresì la con- clusione dello scrivente Tribunale, che nella sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 ha sancito che il fatto che la lettera 3 febbraio 2014 non sia quella che è stata effettivamente inviata ai clienti della banca C./D., non rende automaticamente inammissibile la domanda raggruppata, dal momento che è appurato che un’altra lettera
A-4349/2022 Pagina 31 della predetta banca, di contenuto analogo e datata 20 febbraio 2015, è stata effettivamente trasmessa ai clienti, così come prescritto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 considd. 6.5.1-6.5.3). Ora, riguardo poi al tenore della lettera 20 febbraio 2015 della banca C./D. (minaccia di restrizioni all’utilizzo del conto) che non corrisponde esattamente a quanto esposto nella predetta domanda raggruppata (minaccia di chiusura forzata del conto), il Tribunale federale ha confermato quanto sancito dallo scrivente Tribunale (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2; sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 di- cembre 2020 consid. 6.5.4). Il Tribunale federale ha infatti sancito che questo elemento non porta ad escludere gli interessati dal modello di com- portamento descritto dall’autorità richiedente italiana nella propria doman- da. Effettivamente, alla base dell’esigenza relativa alla ricezione di una lettera della banca contenente la minaccia della chiusura del conto, vi era il proposito di identificare i clienti il cui comportamento destava sufficienti sospetti di una violazione dei propri obblighi fiscali. Il modello di compor- tamento descritto nella domanda raggruppata serviva appunto a limitare la stessa ai clienti che non erano in regola con il fisco italiano, in quanti questi ultimi erano posti davanti al dilemma consistente nello scegliere se (i) dichiarare i propri averi all'autorità italiana, oppure (ii) chiudere il conto. In tale ottica, come ritenuto dallo scrivente Tribunale, l’Alta Corte ha sancito che le restrizioni al conto preannunciate nella lettera 20 febbraio 2015 era- no di una tale gravità che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per motivi di evasione fiscale. Tali restrizioni erano così significative (divieto di prelevamento in contanti, forte limitazione a bonifici e trasferimenti di titoli), da rendere la continuazione della relazione finanziaria praticamente inutile per il cliente non in regola con il fisco. La minaccia di simili restrizioni era dunque assimilabile alla minaccia di chiusura forzata del conto, in quanto le due misure avevano in concreto lo stesso effetto dissuasivo. A ciò si aggiunge che, secondo il Protocollo aggiuntivo, il riferimento a informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di « garantire uno scambio di informa- zioni in ambito fiscale il più ampio possibile » (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo), ciò che si oppone all’adozione di un approccio eccessivamente formalista (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 6.2). 4.2.2 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – come lo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1, a cui si rinviano le parti) – ha poi confermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 non viola l’art. 7 lett. c LAAF relativo al principio della
A-4349/2022 Pagina 32 buona fede, nella misura in cui non vi è alcun indizio del fatto che detta domanda sarebbe stata fondata su atti illeciti (reati ai sensi del diritto svizzero), segnatamente in correlazione con la lettera 3 febbraio 2014 della C./D. ivi allegata (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2; parimenti consid. 3.4.3 del presente giudizio circa i requisiti per ammettere una violazione del principio della buona fede). L’Alta Corte ha infatti indicato che il semplice fatto che la predetta lettera 3 febbraio 2014 non sia in concreto stata spedita ai clienti della banca, e che ne sia invece poi stata inviata una – dal contenuto quasi identico – il 20 febbraio 2015, non prova nulla quanto alla provenienza illecita di tale lettera. La forte so- miglianza tra questi due documenti esclude del resto che la lettera 3 feb- braio 2014 sia un falso creato a bella posta dall’autorità richiedente italiana a sostegno della sua domanda raggruppata. Il Tribunale federale ha altresì ribadito che, tenuto conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente, non occorre – salvo nel caso in cui tale presunzione va rove- sciata, ciò che non è qui il caso – provarne l’esistenza (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 7.2). Detto in altri termini, nella fattispecie, l’autorità inferiore e l’autorità richiedente italiana non erano dunque tenute a fornire la prova del rispetto del principio della buona fede, rispettivamente l’autorità inferiore non aveva motivo di indagare ulteriormente al riguardo (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.1.2). 4.2.3 Con sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, il Tribunale fede- rale – al pari dello scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 7.2, a cui si rinviano le parti) – ha altresì confermato che la domanda raggruppata italiana di assistenza ammini- strativa del 23 novembre 2018 rispetta il principio della sussidiarietà. L’Alta Corte ha in particolare ribadito che, in assenza di elementi concreti che vi si oppongono, non vi è ragione di rimettere in discussione le spiegazioni fornite dall’autorità richiedente italiana in merito al rispetto del principio della sussidiarietà, in concreto l’indicazione secondo cui « [...] sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avreb- bero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] » (cfr. citata sentenza del TF 2C_73/2021 consid. 8; parimenti consid. 3.6.2 del presente giudizio). 4.3 Ora, nel suo gravame, il ricorrente 1 sostiene che la domanda raggrup- pata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 costitui- rebbe una « fishing expedition » ai sensi della lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo e dell’art. 7 lett. a LAAF, per i seguenti motivi. Innanzitutto, egli ritiene che l’autorità richiedente italiana non sarebbe stata in grado di pro- vare, sulla base di chiare e precise circostanze fattuali, il modello di com- portamento e il sospetto di comportamento illecito alla base della domanda
A-4349/2022 Pagina 33 raggruppata italiana, nella misura in cui la lettera della banca C./D. del 3 febbraio 2014 ivi allegata non sarebbe mai stata inviata ai clienti della banca domiciliati in Italia e non annuncerebbe in ogni caso la chiusura forzata del conto come prescritto dall’art. 2 cpv. 2 lett. c e d dell’Accordo amministrativo, bensì unicamente delle limitazioni all’operatività del conto, nel caso in cui il cliente non avesse fornito una prova della conformità fiscale del conto bancario alla normativa fiscale italiana (cfr. ricorso 28 settembre 2022, punti n. 10.2 e 10.3). Quanto all’origine della lettera del 3 febbraio 2014, il ricorrente 1 sostiene poi che si tratterebbe di un documento ottenuto in modo illegale, sicché in applicazione del principio della buona fede, degli artt. 26 e 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111, di seguito: CV) e dell’art. 7 lett. c LAAF, la domanda raggruppata italiana andrebbe respinta senza entrare nel merito (cfr. ricorso 28 settembre 2022, punto n. 10.4). Da ultimo, egli censura la violazione della lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo, e meglio la violazione del principio della sussidiarietà, in quanto ritiene la mera dichiarazione contenuta nella predetta domanda raggruppata italiana, secondo cui sarebbero stati esauriti i mezzi interni di indagine, come non sufficiente nella misura in cui l’autorità richiedente non avrebbe fornito alcuna prova di tale allegazione (cfr. ricorso 28 settembre 2022, punto n. 10.5). Sennonché tali censure non possono che essere qui respinte. Gli argo- menti sollevati dal ricorrente 1 circa l’ammissibilità materiale della doman- da raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018, non sono infatti nuovi o tali da rimettere in discussione quanto già sancito dallo scrivente Tribunale con sentenza pilota A-1296/2020 del 21 dicembre 2020 e dal Tribunale federale con sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 (cfr. considd. 4.1 e 4.2 del presente giudizio). È la predetta domanda raggruppata in quanto tale che è stata ritenuta ammissibile dal Tribunale federale. Ora, questa stessa domanda è alla base della presente procedura di ricorso, sicché non si può seguire il ricorrente 1 allorquando esso ritiene – contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale federale – che la domanda non sia conforme alla CDI CH-IT. Come visto (cfr. consid. 4.2.3 del presente giudizio), detta domanda raggruppata è stata altresì dichiarata dal Tribunale federale come conforme al principio della sussidiarietà, sicché la censura del ricorrente 1 circa detto principio non può che essere respinta. 5. Constatata l’ammissibilità della domanda raggruppata italiana di assisten- za amministrativa del 23 novembre 2018, occorre ancora stabilire se il
A-4349/2022 Pagina 34 ricorrente 1 rientra o meno nel modello di comportamento (lecitamente) ivi descritto dall’autorità richiedente italiana. A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva come, da un esame degli atti dell’incarto – e meglio dalla documentazione fornita dalla banca C./D. (cfr. atto n. 18.2 dell’inc. AFC) –, risulti chiaramente che durante il periodo interessato dalla predetta domanda raggruppata, il ricorrente 1 era co-titolare di un conto bancario presso la banca C./D., insieme al ricorrente 2. È poi acquisito ch’esso abbia ricevuto la lettera 20 febbraio 2015 della predetta banca (cfr. atto n. 18.2 dell’inc. AFC, pagg. 1 e 5 seg.), tale circostanza non essendo da lui stata contestata. Dalla documentazione bancaria risulta poi ch’esso si è recato con il ricorrente 2 alla banca nel mese di febbraio 2015, in occasione della quale sono stati informati al riguardo e hanno deciso di chiudere il loro conto bancario (cfr. atto n. 18.2 dell’inc. AFC, pag. 7). In tale contesto, vi è motivo di presumere ch’esso abbia avuto conoscenza di detto scritto. Se- condo quanto giustamente indicato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 8), il ricorrente 1 non ha reagito a detta lettera compro- vando la sua conformità fiscale, sicché lo stesso rientra nel modello di comportamento descritto nella domanda raggruppata. In tali circostanze, nel suo caso la trasmissione delle informazioni risulta dunque ammissibile. 6. 6.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda raggruppata italiana di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 adempie tutti i requisiti formali e materiali alla base della sua ammissibilità. Nella misura in cui il qui ricorrente 1 rientra nel modello di comportamento alla sua base, è dunque a giusta ragione che l’autorità inferiore ha conces- so nei suoi confronti l’assistenza amministrativa in materia fiscale all’Italia. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la domanda di assistenza in oggetto o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dal ricorrente 1 nel suo gravame. 6.2 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso del ricorrente 1 integralmente respinto. Come visto (cfr. consid. 1.3.6 del presente giudizio), per quanto concerne il ricorrente 2 il ricorso va invece dichiarato inammissibile. 7. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste in solido a carico del ricorrente 1 e del ricorrente 2 (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
A-4349/2022 Pagina 35 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 5'000 franchi da loro versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione ai ricorrenti di un’indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 8. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammis- sibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fonda- mentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. (Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente)
A-4349/2022 Pagina 36 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto per quanto concerne il ricorrente 1. 2. Il ricorso è inammissibile per quanto concerne il ricorrente 2. 3. Le spese processuali, di 5'000 franchi, sono solidalmente poste a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto dall’anticipo spese di 5'000 franchi versato dai ricorrenti. 4. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-4349/2022 Pagina 37 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: